Traduzione

Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull'istituzione e l'esercizio di un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO) del 25 febbraio 2003 (stato: 9 maggio 20181)

La Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein convengono quanto segue: Art. 1

Oggetto

1.1

La Confederazione Svizzera, i Cantoni e i Comuni partecipanti e il Principato del Liechtenstein istituiscono e gestiscono insieme un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO).

1.2

Il presente Accordo amministrativo definisce il mandato di prestazioni, gli enti responsabili e l'organizzazione del CECO. Disciplina inoltre la subordinazione amministrativa e tecnica del suo personale e il finanziamento della sua segreteria.

Art. 2

Enti responsabili

2.1

La Confederazione Svizzera, i Cantoni e i Comuni partecipanti e il Principato del Liechtenstein sono gli enti responsabili del CECO.

2.2

Altre istituzioni che gestiscono un archivio accessibile al pubblico possono aderire al CECO su base contrattuale in qualità di enti responsabili.

2.3

È possibile aderire al CECO all'inizio di ogni anno civile.

2.4

È possibile revocare l'adesione al CECO alla fine di ogni anno civile, previo rispetto di un termine di disdetta di dodici mesi.

1

Ampliamento del comitato di gestione strategica (art. 4.1 e 4.2) e modifiche redazionali concernenti l'adesione dei Comuni al CECO in seguito alla seduta del 19 settembre 2012 della commissione di vigilanza.

Adesione di altre istituzioni (art. 2.2, 8), modifiche concernenti la gestione amministrativa del personale (art. 5, 6 e 7) e modifiche redazionali in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza.

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Art. 3

Mandato di prestazioni

Il CECO fornisce segnatamente le prestazioni seguenti: 3.1

dirige o segue progetti finalizzati ad assicurare a lungo termine la salvaguardia e l'utilizzabilità dei dati provenienti da sistemi operativi e conduce esso stesso tali progetti. La conservazione dei dati salvaguardati è disciplinata caso per caso nel quadro del relativo progetto;

3.2

definisce per i sistemi informatici pianificati i requisiti in materia di archiviazione ritenuti importanti da più partecipanti (norme);

3.3

valuta l'idoneità sotto il profilo archivistico (funzioni archivistiche) dei pacchetti di software ritenuti importanti da più partecipanti;

3.4

segue gli sviluppi internazionali nel settore dell'archiviazione elettronica, in particolare nell'ottica dell'applicabilità delle norme raccomandate;

3.5

dispone costantemente di uno sguardo d'insieme sullo stato dell'archivistica informatica in Svizzera e conosce la situazione negli archivi svizzeri;

3.6

trasmette agli archivi partecipanti le conoscenze che confluiscono nel CECO;

3.7

su incarico della commissione di vigilanza, allestisce un catalogo delle applicazioni informatiche in uso in determinati settori della pubblica amministrazione.

Art. 4 4.1.

Competenze Commissione di vigilanza La commissione di vigilanza si compone dei direttori degli archivi e delle istituzioni responsabili del CECO. Si costituisce autonomamente.

La commissione di vigilanza nomina il comitato di gestione strategica e il suo presidente, tenendo conto il più possibile delle lingue nazionali e della natura degli archivi responsabili. Approva il regolamento d'esercizio, il preventivo, i conti, il rapporto annuale e i singoli progetti. Decide in merito all'adesione di nuovi enti responsabili.

Le decisioni della commissione di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei rappresentanti degli enti responsabili del CECO presenti alle riunioni. Ogni ente responsabile dispone di un voto.

4.2.

Comitato di gestione strategica Il comitato di gestione strategica è l'organo direttivo del CECO. Risponde del suo operato direttamente alla commissione di vigilanza.

Il numero dei membri del comitato di gestione strategica va da tre a cinque.

La sua composizione rispecchia per quanto possibile quella della commissione di vigilanza.

Il mandato dura tre anni. È contemplata la possibilità della rielezione. Le competenze e i compiti sono fissati nel regolamento d'esercizio.

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Art. 52 ...

Art. 63 ...

Art. 7

Personale

7.1.

Sul piano giuridico, il personale è assunto dal CECO.

7.2

L'attribuzione e la subordinazione tecnica e amministrativa della segreteria del CECO e del suo personale, così come le questioni finanziarie e l'allestimento di rapporti sono disciplinati nel regolamento d'esercizio. Ai casi non contemplati nel regolamento d'esercizio si applica il diritto del personale del Canton Berna.

7.3

...4

7.4

Modifiche dell'organico richiedono la previa approvazione dei tre quarti degli enti responsabili.

Art. 8

Finanziamento

8.1

Il CECO è finanziato dalla Confederazione Svizzera, dai Cantoni e dai Comuni partecipanti, dal Principato del Liechtenstein e dalle altre istituzioni che vi hanno aderito.

8.2

Il contributo dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein si compone di: a) un contributo di base uguale per tutti; e b) un contributo proporzionale alla rispettiva popolazione residente conformemente alle cifre riferite al 1° gennaio di ogni anno contabile pubblicate dall'Ufficio federale di statistica.

8.3

Il contributo della Confederazione Svizzera consiste nella messa a disposizione dei locali e dell'infrastruttura e nel versamento di un contributo annuale per la gestione amministrativa del personale oppure corrisponde al contributo più elevato di Cantoni e Comuni.

In caso di aumento o riduzione del contributo degli enti responsabili di cui ai punti 8.2 e 8.4, deve essere adeguato nella stessa misura anche il contributo della Confederazione Svizzera. I dettagli e la chiave di ripartizione sono disciplinati in un accordo separato tra il CECO e l'Archivio federale svizzero.

2 3 4

Art. 5 (Sede) stralciato in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza.

Art. 6 (Organizzazione) integrato nell'art. 7.2 in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza.

Art. 7.3 (Remunerazione) coperto dall'art. 7.2 in seguito alla seduta del 9 maggio 2018 della commissione di vigilanza.

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8.4

Art. 9

Il contributo delle altre istituzioni si compone dello stesso contributo di base versato da Cantoni, Comuni e Principato del Liechtenstein e di un contributo proporzionale alle dimensioni del loro archivio (espresse in unità a tempo pieno equivalenti).

Utilizzazione dei risultati

9.1

I risultati prodotti dal CECO nel quadro del suo mandato sono a disposizione di tutti gli enti responsabili.

9.2

La commissione di vigilanza decide in merito alle modalità di trasmissione dei risultati a terzi interessati.

Art. 10

Risoluzione

Il presente Accordo amministrativo può essere risolto su richiesta di uno dei partecipanti con l'approvazione dei tre quarti degli enti responsabili. Previo rispetto del termine di disdetta per il personale impiegato, può essere risolto in ogni momento.

Art. 11

Disposizioni finali

La versione del 9 maggio 2018 sostituisce tutte le versioni precedenti. Fa fede la versione tedesca. Il foro competente è Berna.

Il testo del presente Accordo amministrativo è stato elaborato dalla conferenza dei direttori degli archivi cantonali, dell'Archivio federale e dell'Archivio di Stato del Principato del Liechtenstein (Conferenza dei direttori degli archivi svizzeri) e rivisto dalla commissione di vigilanza del CECO.

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Accordo amministrativo CECO, Approvazione dei cantoni Archivio

Data dell'approvazione

Archivio federale svizzero Archivio del principato del Liechtenstein Archivio delle «Burgergemeinde» di Berna Archivio delle città di Berna Archivio delle città di Lucerna Archivio delle città di San Gallo Archivio delle città di Zurigo Archivio di Stato Appenzello esterno Archivio di Stato Argovia Archivio di Stato Basilea Città Archivio di Stato Berna Archivio di Stato Friburgo Archivio di Stato Ginevra Archivio di Stato Giura Archivio di Stato Glarona Archivio di Stato Grigioni Archivio di Stato Lucerna Archivio di Stato Neuchâtel Archivio di Stato Nidwaldo Archivio di Stato Obvaldo Archivio di Stato San Gallo Archivio di Stato Sciaffusa Archivio di Stato Soletta Archivio di Stato Svitto Archivio di Stato Turgovia Archivio di Stato Uri Archivio di Stato Vaud Archivio di Stato Zugo Archivio di Stato Zurigo

13.07.2018 04.07.2018 27.08.2018 19.09.2018 05.09.2018 28.08.2018 25.06.2018 14.08.2018 20.09.2018 19.03.2019 06.11.2018 03.10.2018 14.11.2018 23.01.2019 05.09.2018 15.08.2018 18.09.2018 03.09.2018 21.08.2018 13.08.2018 03.07.2018 10.07.2018 21.08.2018 28.09.2018 30.10.2018 21.08.2018 17.10.2018 25.06.2018 15.10.2018

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