Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

Disegno

(Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20192, decreta: I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti (LStup) è modificata come segue: Art. 8a

Sperimentazioni pilota

L'Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare sperimentazioni pilota scientifiche con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che: 1

a.

sono limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;

b.

permettono di acquisire conoscenze riguardo all'impatto di nuovi disciplinamenti sull'impiego di questi stupefacenti a scopi non medici; e

c.

sono svolte in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento delle sperimentazioni pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.

2

Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di sperimentazioni pilota sono esentanti dall'imposta sul tabacco secondo l'articolo 4 della legge del 21 marzo 19694 sull'imposizione del tabacco.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2019 2187 RS 812.121 RS 641.31

2018-1481

2217

L sugli stupefacenti

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La durata di validità della legge è di dieci anni.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2218

FF 2019