Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
Disegno
(Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20192, decreta: I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti (LStup) è modificata come segue: Art. 8a
Sperimentazioni pilota
L'Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare sperimentazioni pilota scientifiche con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che: 1
a.
sono limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
b.
permettono di acquisire conoscenze riguardo all'impatto di nuovi disciplinamenti sull'impiego di questi stupefacenti a scopi non medici; e
c.
sono svolte in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento delle sperimentazioni pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.
2
Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di sperimentazioni pilota sono esentanti dall'imposta sul tabacco secondo l'articolo 4 della legge del 21 marzo 19694 sull'imposizione del tabacco.
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RS 101 FF 2019 2187 RS 812.121 RS 641.31
2018-1481
2217
L sugli stupefacenti
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
La durata di validità della legge è di dieci anni.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2218
FF 2019