Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto di veto del Parlamento contro le ordinanze del Consiglio federale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 22 febbraio 20191, visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 22 cpv. 3 3

Abrogato (cfr. art. 22a)

Art. 22a

Partecipazione all'emanazione di ordinanze del Consiglio federale e dei dipartimenti

Se lo richiedono, le commissioni competenti dell'Assemblea federale vengono consultate prima che il Consiglio federale o i dipartimenti emanino disposizioni contenenti norme di diritto, sempre che l'urgenza delle stesse lo consenta.

1

L'Assemblea federale può opporre il suo veto contro le ordinanze del Consiglio federale o dei dipartimenti che contengono norme di diritto.

2

3

1 2 3

Sono escluse dal veto di cui all'articolo 2 le ordinanze che: a.

il Consiglio federale emana fondandosi direttamente sulla Costituzione federale;

b.

sono necessarie affinché le disposizioni della Costituzione federale o delle leggi federali, la cui data di entrata in vigore è fissata in questi atti, nonché

FF 2019 2673 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 171.10

2019-0672

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gli obblighi legali vincolati al rispetto di termini in virtù di trattati internazionali, possano essere attuati tempestivamente; c.

non sottostanno al veto in virtù di leggi federali.

Art. 71 lett. bbis L'Assemblea federale delibera segnatamente su: bbis. proposte di una commissione volte a opporre un veto contro un'ordinanza; Titolo prima dell'art. 129b

Capitolo 9: Procedura in caso di veto contro un'ordinanza Art. 129b Le ordinanze sottoposte al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 sono pubblicate nel Foglio federale prima della loro entrata in vigore.

1

Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la competente commissione della Camera tratta la stessa entro 60 giorni dal suo inoltro. Se la commissione approva tale proposta, la Camera la tratta di regola nella sessione ordinaria successiva. Se la commissione la respinge, la proposta è ritenuta liquidata.

2

Se la Camera approva la proposta, tale decisione è trasmessa all'altra Camera, tranne nel caso in cui nell'altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione.

3

4

Le ordinanze possono essere poste in vigore se: a.

il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente;

b.

nessuna commissione ha presentato una proposta di veto alla propria Camera nel termine di 60 giorni di cui al capoverso 2; o se

c.

una Camera ha respinto la proposta di veto.

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II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 20 cpv. 2bis Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento.

2bis

2. Legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali Art. 13 cpv. 1 lett. ebis 1

Nel Foglio federale sono pubblicati: ebis. le ordinanze che sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento;

Art. 13a cpv. 1 lett. bbis 1

Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati: bbis. le spiegazioni relative alle ordinanze che sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento;

3. Legge del 18 dicembre 20159 sui valori patrimoniali di provenienza illecita Art. 30, secondo periodo ... Queste ultime non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parlamento.

4 5 6 7 8 9 10

RS 142.20 RS 171.10 RS 170.512 RS 171.10 RS 171.10 RS 196.1 RS 171.10

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4. Legge federale del 23 marzo 200111 sul credito al consumo Art. 14 cpv. 2 L'ordinanza emanata in virtù del capoverso 1 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento.

2

5. Legge del 9 ottobre 199213 sulla statistica federale Art. 25 cpv. 1bis e 2 Le ordinanze necessarie per garantire un aggiornamento periodico delle statistiche non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento.

1bis

Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio federale può stipulare accordi di collaborazione internazionale.

2

6. Legge del 20 giugno 200315 sul trasferimento dei beni culturali Art. 8 cpv. 3 Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200216 sul Parlamento.

3

7. Legge federale del 4 ottobre 200217 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 75 cpv. 1bis Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni del capoverso 1 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento.

1bis

11 12 13 14 15 16 17 18

RS 221.214.1 RS 171.10 RS 431.01 RS 171.10 RS 444.1 RS 171.10 RS 520.1 RS 171.10

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8. Legge del 17 giugno 201619 sull'approvvigionamento del Paese Art. 57 cpv. 1, secondo periodo e 2, primo periodo ... Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 31­34 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200220 sul Parlamento.

1

2

Il Consiglio federale definisce i singoli settori specializzati. ...

9. Legge del 18 marzo 200521 sulle dogane Art. 14 cpv. 2, secondo periodo ... Le relative ordinanze non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento.

2

10. Legge federale del 15 dicembre 201723 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati Art. 4 cpv. 2, secondo periodo ... Le relative ordinanze non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200224 sul Parlamento.

2

11. Legge del 23 dicembre 201125 sul CO2 Art. 11 cpv. 1 e 1bis Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. La relativa ordinanza non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200226 sul Parlamento.

1

1bis

19 20 21 22 23 24 25 26

Cpv. 1, secondo e terzo periodo del diritto vigente

RS 531 RS 171.10 RS 631.0 RS 171.10 RS 632.111.72 RS 171.10 RS 641.71 RS 171.10

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Art. 13 cpv. 2bis L'ordinanza emanata in virtù del capoverso 2 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200227 sul Parlamento.

2bis

12. Legge federale del 14 dicembre 199028 sull'imposta federale diretta Art. 199 cpv. 2 Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2 o 164 capoverso 1 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200229 sul Parlamento.

2

13. Legge federale del 30 settembre 201630 sull'energia Art. 22 cpv. 4 L'ordinanza emanata in virtù del capoverso 3 non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200231 sul Parlamento.

4

14. Legge federale del 21 marzo 200332 sull'energia nucleare Art. 101 cpv. 2bis Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200233 sul Parlamento.

2bis

27 28 29 30 31 32 33

RS 171.10 RS 642.11 RS 171.10 RS 730.0 RS 171.10 RS 732.1 RS 171.10

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15. Legge del 3 ottobre 195134 sugli stupefacenti Art. 3 cpv. 3 Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni dei capoversi 1 e 2 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200235 sul Parlamento.

3

16. Legge del 22 marzo 199136 sulla radioprotezione Art. 20 cpv. 1bis Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni del capoverso 1 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200237 sul Parlamento.

1bis

17. Legge del 20 giugno 201438 sulle derrate alimentari Art. 39 cpv. 3 Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200239 sul Parlamento.

3

18. Legge del 28 settembre 201240 sulle epidemie Art. 78 cpv. 1, secondo periodo e 2 ... Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 6 e 7 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200241 sul Parlamento.

1

Il Consiglio federale può delegare all'ufficio federale competente l'emanazione di disposizioni d'esecuzione, tenendo conto della loro portata.

2

34 35 36 37 38 39 40 41

RS 812.121 RS 171.10 RS 814.50 RS 171.10 RS 817.0 RS 171.10 RS 818.101 RS 171.10

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19. Legge federale del 20 dicembre 194642 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 33ter cpv. 6 Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200243 sul Parlamento.

6

20. Legge federale del 6 ottobre 200644 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 10 cpv. 4 L'ordinanza che determina l'importo forfettario annuale di cui al capoverso 3 lettera d non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200245 sul Parlamento.

4

Art. 19, secondo periodo ... La relativa ordinanza non sottostà al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200246 sul Parlamento.

21. Legge federale del 25 giugno 198247 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 15 cpv. 2bis L'ordinanza emanata in virtù delle disposizioni del capoverso 2 non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200248 sul Parlamento.

2bis

42 43 44 45 46 47 48

RS 831.10 RS 171.10 RS 831.30 RS 171.10 RS 171.10 RS 831.40 RS 171.10

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22. Legge federale del 18 marzo 199449 sull'assicurazione malattie Art. 33 cpv. 6 Le ordinanze emanate in virtù delle disposizioni dei capoversi 1, 2, 3 e 5 non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200250 sul Parlamento.

6

Art. 66a cpv. 3, secondo periodo ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 200251 sul Parlamento.

3

23. Legge federale del 20 marzo 198152 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 34 cpv. 3 L'ordinanza emanata in virtù delle disposizioni del capoverso 2 non sottostà al veto di cui all'articolo 22a della legge del 13 dicembre 200253 sul Parlamento.

3

24. Legge federale del 19 giugno 199254 sull'assicurazione militare Art. 40 cpv. 3, terzo periodo ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200255 sul Parlamento.

3

Art. 43 cpv. 5 Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200256 sul Parlamento.

5

Art. 49 cpv. 4, secondo periodo ... Questa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 dell'ordinanza della legge del 13 dicembre 200257 sul Parlamento.

4

49 50 51 52 53 54 55 56 57

RS 832.10 RS 171.10 RS 171.10 RS 832.20 RS 171.10 RS 833.1 RS 171.10 RS 171.10 RS 171.10

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Art. 66d cpv. 2 L'ordinanza emanata in virtù delle disposizioni del capoverso 1 non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200258 sul Parlamento.

2

25. Legge del 25 settembre 195259 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16a cpv. 2, secondo periodo ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200260 sul Parlamento.

2

26. Legge del 25 giugno 198261 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 35 cpv. 2, secondo periodo ... La relativa ordinanza non sottostà al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200262 sul Parlamento.

2

27. Legge del 29 aprile 199863 sull'agricoltura Art. 148a cpv. 4 Le ordinanze di cui al presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200264 sul Parlamento.

4

28. Legge del 1° luglio 196665 sulle epizoozie Art. 54 cpv. 3 Le ordinanze emanate in virtù degli articoli 1 capoverso 2, 9a capoverso 2, 10, 10b, 18 capoverso 3, 19, 21 capoverso 2, 24 capoversi 1 e 2, 25 capoverso 1 e 59 3

58 59 60 61 62 63 64 65

RS 171.10 RS 834.1 RS 171.10 RS 837.0 RS 171.10 RS 910.1 RS 171.10 RS 916.40

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capoverso 2 non sottostanno al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200266 sul Parlamento.

29. Legge del 13 dicembre 199667 sul controllo dei beni a duplice impiego Art. 22 cpv. 3 Le ordinanze emanate in virtù del presente articolo non sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200268 sul Parlamento.

3

30. Legge del 22 marzo 200269 sugli embarghi Art. 2 cpv. 3, secondo periodo ... Queste ultime non sottostanno al veto di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200270 sul Parlamento.

3

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

66 67 68 69 70

RS 171.10 RS 946.202 RS 171.10 RS 946.231 RS 171.10

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Proposte di minoranza Minoranza I (Barrile, Glättli, Marti Samira, Piller Carrard, Wermuth) Non entrare in materia Minoranza II (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Campell, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) Art. 71 lett. bbis L'Assemblea federale delibera segnatamente su: bbis. proposte di veto contro un'ordinanza presentate da almeno un terzo dei membri di una Camera; Art. 129b 1

Secondo la maggioranza

Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la competente commissione della Camera procede all'esame preliminare della stessa entro 60 giorni dal suo inoltro. La commissione fa una proposta alla Camera. Quest'ultima decide di regola nella sessione ordinaria successiva in merito al veto.

2

Se la Camera approva la proposta, tale decisione è trasmessa all'altra Camera, tranne nel caso in cui nell'altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione.

3

Un'ordinanza può essere posta in vigore se il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente o se una Camera ha respinto la proposta di veto.

4

Minoranza III (Rutz Gregor, Addor, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) Art. 71 lett. bbis L'Assemblea federale delibera segnatamente su: bbis. proposte di veto contro un'ordinanza presentate da almeno un terzo dei membri di una Camera;

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Art. 129b 1

Secondo la maggioranza

Se, entro un termine di 15 giorni dopo la pubblicazione, almeno un terzo dei membri di una Camera presenta una proposta motivata di veto, la Camera tratta la stessa di regola nella sessione ordinaria successiva al suo inoltro, senza esame preliminare da parte di una commissione.

2

Se la Camera approva la proposta, questa decisione è trasmessa all'altra Camera, tranne nel caso in cui nell'altra Camera sia stata presentata la stessa proposta. Se non è il caso, l'altra Camera tratta di regola il veto della prima Camera nella stessa sessione, senza esame preliminare da parte di una commissione.

3

Un'ordinanza può essere posta in vigore se il termine di 15 giorni di cui al capoverso 2 è trascorso infruttuosamente o se una Camera ha respinto la proposta di veto.

4

Minoranza IV (Masshardt, Barrile, Glättli, Marra, Meyer, Piller Carrard) II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

2. Legge del 18 giugno 200471 sulle pubblicazioni ufficiali Art. 13 cpv. 1 lett. ebis 1

Nel Foglio federale sono pubblicati: ebis. le ordinanze che contengono norme di diritto e sottostanno al veto contro le ordinanze di cui all'articolo 22a capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200272 sul Parlamento, nonché i rapporti esplicativi relativi a tali ordinanze;

Art. 13a cpv. 1 lett. bbis Stralciare

71 72

RS 170.512 RS 171.10

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