Decreto federale

Disegno

che approva e traspone la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20182, decreta:

Art. 1 La Convenzione dell'UNESCO del 2 novembre 20013 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Nel momento in cui ratifica rilascia la seguente dichiarazione: conformemente all'articolo 28 della Convenzione, la Svizzera dichiara che le Regole di cui all'articolo 33 della Convenzione si applicano alle sue acque interne.

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Art. 2 La modifica delle leggi federali qui allegate è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost. e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali qui allegate.

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1 2 3

RS 101 FF 2019 423 FF 2019 455

2018-2177

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Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. DF

FF 2019

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali Ingresso visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale5, in applicazione della Convenzione del 14 novembre 19706 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970), in applicazione della Convenzione del 2 novembre 20017 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convenzione UNESCO 2001), Art. 2 cpv. 1 1 Per bene culturale si intende un bene importante, sotto il profilo religioso o laico, per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza, appartenente a una delle categorie definite nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO 1970 o nell'articolo 1 paragrafo 1 lettera a della Convenzione UNESCO 2001.

2. Legge federale del 23 settembre 19538 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Ufficio svizzero della navigazione marittima» è sostituito con «USNM».

Art. 8 cpv. 2 La sorveglianza diretta spetta al Dipartimento federale degli affari esteri che l'esercita per mezzo dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).

2

4 5 6 7 8

452

RS 444.1.

RS 101 RS 0.444.1 FF 2019 455 RS 747.30

Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. DF

FF 2019

Titolo prima dell'art. 124a

Titolo VIa: Patrimonio culturale subacqueo Art. 124a Per patrimonio culturale subacqueo s'intendono tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse, parzialmente o totalmente, periodicamente o in permanenza, da almeno 100 anni (art. 1 cpv. 1 della Convenzione del 2 novembre 20019 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo).

1

A partire da una nave svizzera non è consentito distruggere o danneggiare in modo grave il patrimonio culturale subacqueo.

2

Chiunque a partire da una nave svizzera scopra patrimonio culturale subacqueo o intenda effettuare un intervento sul patrimonio culturale subacqueo, deve comunicarlo al capitano. Il capitano deve trasmettere la comunicazione all'USNM.

3

L'USNM inoltra senza indugio la comunicazione all'Ufficio federale della cultura.

4

Inserire prima del titolo del capo IV Art. 151a Distruzione e grave danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo

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Chiunque a partire da una nave svizzera distrugga o danneggi in modo grave patrimonio culturale subacqueo senza averne diritto è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una multa.

FF 2019 455

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Approvazione e trasposizione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. DF

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FF 2019