Termine di referendum: 16 gennaio 2020

Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Modifica del 27 settembre 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta: I La legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) Ingresso visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale3; Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 1 cpv. 2 Le disposizioni della LPGA non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

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1 2 3

FF 2019 935 RS 836.2 RS 101

2018-2499

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L sugli assegni familiari

FF 2019

Art. 3 cpv. 1 1

Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: a.

l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA4), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età;

b.

l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo; l'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Art. 19 cpv. 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.

1ter

Titolo prima dell'art. 21f

Capitolo 3b: Aiuti finanziari a organizzazioni familiari Art. 21f

Scopo e ambiti di promozione

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività in favore delle famiglie nei seguenti ambiti: a.

accompagnamento delle famiglie, consulenza alle famiglie e formazione dei genitori;

b.

conciliabilità tra famiglia e attività lucrativa o formazione.

Art. 21g

Condizioni istituzionali

Possono chiedere aiuti finanziari le organizzazioni familiari: a.

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attive sull'intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica;

RS 830.1 RS 834.1

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b.

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i cui statuti o il cui atto di fondazione stabiliscono che: 1. la loro sede si trova in Svizzera, 2. perseguono uno scopo che rientra in almeno uno dei due ambiti di promozione, 3. sono di utilità pubblica, 4. sono aconfessionali, 5. sono apartitiche, e 6. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbero il loro patrimonio a un'altra organizzazione familiare di utilità pubblica.

Art. 21h

Ampia offerta

Gli aiuti finanziari possono essere concessi alle organizzazioni familiari che propongono un'ampia offerta nell'ambito di promozione interessato. L'offerta è considerata ampia se: 1

a.

è rivolta a più gruppi di destinatari ed è utilizzata da questi ultimi;

b.

è tematicamente vasta e si fonda su solide conoscenze specialistiche; e

c.

copre l'intero territorio nazionale.

Per valutare l'ampiezza dell'offerta dell'organizzazione familiare sono considerate anche le offerte delle sue organizzazioni affiliate che adempiono le condizioni di cui all'articolo 21g.

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Gli aiuti finanziari possono essere concessi a un'organizzazione familiare attiva su tutto il territorio di una regione linguistica, se: 3

a.

nell'ambito di promozione interessato non opera alcuna organizzazione familiare attiva sull'intero territorio nazionale; o

b.

la sua offerta adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a e b e nella regione linguistica la sua offerta è più ampia di quella dell'organizzazione familiare attiva sull'intero territorio nazionale.

Se gli aiuti richiesti dalle organizzazioni familiari superano complessivamente i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno stabilisce un ordine di priorità, mirando in particolare alla promozione di attività durevoli e a un rapporto costi-benefici vantaggioso.

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Art. 21i

Procedura e aliquota massima

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

1

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Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

Essi coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili (aliquota massima).

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Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

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Art. 27 cpv. 2 Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPGA6, il Consiglio federale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 8 ottobre 20197 Termine di referendum: 16 gennaio 2020

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RS 830.1 FF 2019 5415

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