Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia» del 27 settembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia», depositata il 4 luglio 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 20183, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 4 luglio 2017 «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità e un'assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

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La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari, all'assicurazione per la maternità e all'assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

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RS 101 FF 2017 4735 FF 2018 3137

2019-3433

5675

Iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole ­ a favore di tutta la famiglia». DF

FF 2019

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità) Nel Codice delle obbligazioni5 è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L'indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 19526 sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all'indennità di maternità.

1

Se entro tre anni dall'accettazione della modifica dell'articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

RS 220 RS 834.1

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