18.090 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia del 21 novembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio aggiornato tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e l'Accordo agricolo riveduto tra la Svizzera e la Turchia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-2781

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Compendio L'Accordo di libero scambio (ALS) aggiornato tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e l'Accordo agricolo riveduto tra la Svizzera e la Turchia sono stati firmati il 25 giugno 2018 in Islanda. Grazie all'aggiornamento del più vecchio accordo dell'AELS ancora in vigore, il nuovo testo normativo corrisponde ora in gran parte agli ALS conclusi recentemente dalla Svizzera e vanta un campo d'applicazione settoriale di ampia portata. Le sue disposizioni concernono il commercio di prodotti industriali ­ compresi il pesce e altri prodotti del mare ­, i prodotti agricoli trasformati, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, le regole d'origine, l'agevolazione degli scambi, gli scambi di servizi, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, la composizione delle controversie nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile. L'Accordo agricolo bilaterale disciplina il commercio di prodotti agricoli non trasformati.

Situazione iniziale Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi accordi di libero scambio e l'aggiornamento di quelli esistenti con partner commerciali al di fuori dell'Unione europea (UE) rappresentano ­ unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE ­ un importante strumento della propria politica economica esterna volto a migliorare l'accesso ai mercati internazionali. Gli ALS contribuiscono a evitare o superare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con Paesi concorrenti.

L'aggiornamento dell'ALS con la Turchia permette alla Svizzera di rafforzare la sua integrazione economica nella regione del Mediterraneo. Questa politica si manifesta, da un lato, nell'adesione alla Convenzione regionale sulle norme d'origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) e ha portato, d'altro lato, alla conclusione di numerosi accordi di libero scambio dell'AELS con diversi Stati della regione del Mediterraneo, ossia con Israele (1992), la Giordania (2001), il Libano (2004), la Tunisia (2004), l'Egitto (2007) e con l'Autorità palestinese (1998) nonché con gli Stati dei Balcani occidentali Macedonia (2000), Serbia (2009), Albania
(2009), Montenegro (2011) e Bosnia ed Erzegovina (2013).

Contenuto del progetto L'aggiornamento dell'ALS ha permesso di allinearlo agli standard dell'AELS, che nei 26 anni dalla sua entrata in vigore sono continuamente evoluti. Già oggi i beni industriali provenienti dagli Stati dell'AELS possono essere importati in Turchia in franchigia doganale in applicazione dell'ALS vigente, concessioni che non cambiano con l'accordo aggiornato. La Svizzera e la Turchia si accordano invece una serie di concessioni supplementari per determinati prodotti agricoli trasformati e non trasformati. Con la revisione dell'Accordo agricolo la Svizzera concede alla Turchia un accesso preferenziale al proprio mercato per prodotti poco o per nulla

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sensibili dal punto di vista della politica agricola. In compenso ottiene un migliore accesso al mercato turco per importanti prodotti agricoli d'esportazione, risultato che può essere considerato in linea con la politica agricola svizzera. Gli accordi rafforzano inoltre la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro che reggono le nostre relazioni economiche con la Turchia ed eliminano certi svantaggi per le esportazioni svizzere in Turchia derivanti dall'unione doganale istituita nel 1995 tra questo Paese e l'UE.

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Indice Compendio

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Punti essenziali degli Accordi 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Contenuto degli Accordi e risultati negoziali 1.4 Valutazione 1.5 Procedura di consultazione 1.6 Versioni linguistiche degli Accordi

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Situazione economica e politica in Turchia e relazioni tra la Svizzera e la Turchia 2.1 Situazione politica ed economica in Turchia e politica economica estera della Turchia 2.2 Relazioni e accordi bilaterali tra Svizzera e Turchia 2.3 Commercio e investimenti tra Svizzera e Turchia

3

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Commento alle disposizioni dell'ALS aggiornato tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e alle disposizioni dell'Accordo agricolo riveduto tra la Confederazione Svizzera e la Turchia 3.1 Preambolo 3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1.1­1.6) 3.3 Capitolo 2: Scambi di merci (art. 2.1­2.22) 3.3.1 Allegato I sulle regole d'origine 3.3.2 Allegato III sui prodotti agricoli trasformati 3.3.3 Allegato IV sul pesce, i prodotti della pesca e gli altri prodotti del mare 3.3.4 Allegato V sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità 3.3.5 Allegato VI sull'agevolazione degli scambi 3.3.6 Allegato VII sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale 3.3.7 Allegato VIII sul mandato del Sottocomitato per le questioni doganali 3.4 Commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia) 3.5 Capitolo 3: Scambi di servizi (art. 3.1­3.21) 3.5.1 Allegato X sul riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi 3.5.2 Allegato XI sulla circolazione delle persone fisiche 3.5.3 Allegato XIII sul commercio elettronico 3.5.4 Allegato XIV sui servizi di telecomunicazione 3.5.5 Allegato XV sulle coproduzioni

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725 725 726 727 729 729 730 730 732 732 732 733 734 735 736 737 737 738

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3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9

Allegato XVI sui servizi finanziari Allegato XVII sui servizi sanitari Allegato XVIII sul turismo e i servizi di viaggio Allegato XIX sui servizi di trasporto internazionale su strada e di logistica 3.5.10 Impegni specifici (art. 3.18 e allegato XII) 3.6 Capitolo 4: Protezione della proprietà intellettuale 3.6.1 Disposizioni del capitolo 4 (art. 4) 3.6.2 Allegato XX sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale 3.7 Capitolo 5: Appalti pubblici (art. 5) 3.8 Capitolo 6: Concorrenza (art. 6.16.2) 3.9 Capitolo 7: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 7.1­7.10) 3.10 Capitolo 8: Disposizioni istituzionali (art. 8.1­8.2) 3.11 Capitolo 9: Composizione delle controversie (art. 9.1­9.10) 3.12 Capitolo 10: Disposizioni finali (art. 10.1­10.6)

739 740 741

Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.1.1 Ripercussioni finanziarie 4.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 4.2 Ripercussioni per Cantoni e Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna 4.3 Ripercussioni per l'economia 4.4 Ripercussioni per la società 4.5 Ripercussioni per l'ambiente

754 754 754 754

5

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale 5.1 Programma di legislatura 5.2 Strategie del Consiglio federale

757 757 757

6

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 6.3 Validità per il Principato del Liechtenstein 6.4 Forma dell'atto 6.5 Entrata in vigore e applicazione provvisoria

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4

743 745 746 746 746 749 749 750 751 752 753

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Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia (Disegno)

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Turchia

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Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

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Messaggio 1

Punti essenziali degli Accordi

1.1

Situazione iniziale

L'Accordo tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Turchia1, firmato il 10 dicembre 1991, è il più vecchio Accordo di libero scambio (ALS) ancora in vigore della Svizzera, se si escludono l'Accordo con l'Unione europea (UE) del 19722 e la Convenzione AELS del 19603. È la prima volta che l'AELS sottopone un accordo esistente a un completo aggiornamento.

Per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato all'esportazione verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di nuovi accordi di libero scambio e la cura di quelli esistenti rappresentano ­ unitamente all'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e agli accordi bilaterali con l'UE ­ uno dei tre pilastri su cui poggia la sua politica di apertura dei mercati e di miglioramento delle condizioni quadro per il commercio internazionale. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio alla politica economica esterna della Svizzera consiste nell'evitare o superare le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i concorrenti. Con la conclusione di ALS (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati esteri perlomeno equivalente a quello di cui dispongono i suoi principali concorrenti (come l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone). Nel contempo gli ALS migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. Oltre all'Accordo con l'UE del 1972 e alla Convenzione istitutiva dell'AELS, la Svizzera dispone attualmente di 31 ALS firmati: 28 sono stati stipulati nell'ambito

1 2 3

RS 0.632.317.631 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401).

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

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dell'AELS4, mentre gli altri tre sono gli accordi bilaterali con le Isole Färöer5, il Giappone6 e la Cina7.

La Turchia è legata all'EU fin dal 1995 in virtù di un'unione doganale che sia essa sia l'UE sono interessate a modernizzare ed estendere. Nel dicembre 2016 la Commissione europea ha proposto di modernizzare l'unione doganale e di estenderla a ulteriori settori. Finora, però, non ha ottenuto dagli Stati membri il mandato di avviare negoziati in questo senso.

1.2

Svolgimento dei negoziati

In occasione dell'11° incontro del Comitato misto AELS­Turchia, tenutosi il 19 giugno 2014 ad Ankara, è stato deciso di aggiornare e ampliare l'ALS. I relativi negoziati si sono estesi su sei tornate negoziali, svoltesi tra settembre 2014 e novembre 2017.

Le trattative per la revisione dell'Accordo agricolo bilaterale, invece, erano già state avviate nel 2011 e si sono concluse nel 2012. La firma dell'Accordo si è però fatta attendere a causa di una questione ancora in sospeso nel campo delle regole d'origine. Quando è stata risolta, i negoziati per l'aggiornamento dell'ALS erano già in corso, per cui è stato deciso di chiedere l'approvazione dei due Accordi in una volta sola. Gli Accordi sono stati firmati in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS del 25 giugno 2018 a Sauðárkrókur, in Islanda.

4

5

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Oltre a quello con la Turchia, si tratta degli ALS con l'Albania (RS 0.632.311.231), l'Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), la Bosnia ed Erzegovina (RS 0.632.311.911), il Canada (RS 0.632.312.32), il Cile (RS 0.632.312.451), la Colombia (RS 0.632.312.631), il Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar; RS 0.632.311.491), l'Ecuador (firmato il 25 giugno 2018), l'Egitto (RS 0.632.313.211), le Filippine (RS 0.632.316.451), la Giordania (RS 0.632.314.671), la Georgia (RS 0.632.313.601), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israele (RS 0.632.314.491), il Libano (RS 0.632.314.891), la Macedonia (RS 0.632.315.201.1), il Marocco (RS 0.632.315.491), il Messico (RS 0.632.315.631.1), il Montenegro (RS 0.632.315.731), il Perù (RS 0.632.316.411), la Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), la Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), gli Stati dell'America centrale (Costa Rica, Panama, RS 0.632312.851), il Guatemala (Protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF 2016 873), gli Stati dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland; RS 0.632.311.181), la Tunisia (RS 0.632.317.581) e l'Ucraina (RS 0.632.317.671).

Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall'altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (RS 0.946.293.142).

Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 2009 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (RS 0.946.294.632).

Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (RS 0.946.292.492).

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1.3

Contenuto degli Accordi e risultati negoziali

L'ALS del 1991 contempla il commercio di prodotti industriali ­ compresi i prodotti della pesca ­ e di prodotti agricoli trasformati e contiene disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale. Il commercio di prodotti agricoli di base è invece disciplinato dall'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Turchia relativo al commercio dei prodotti agricoli8. Le concessioni doganali della Svizzera contenute in questo accordo bilaterale vigente sono unilaterali.

Finora la Turchia non accorda ai prodotti agricoli di base svizzeri un regime preferenziale. Con l'aggiornamento di entrambi gli Accordi, anche questi prodotti potranno beneficiare di un accesso agevolato al mercato turco. Inoltre, il campo d'applicazione dell'ALS aggiornato sarà più ampio.

L'ALS aggiornato con la Turchia corrisponde in gran parte ai più recenti accordi conclusi dall'AELS e vanta un campo d'applicazione settoriale di ampia portata. Le sue disposizioni concernono il commercio di beni industriali ­ compresi il pesce e altri prodotti del mare ­ e di prodotti agricoli trasformati, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, le regole d'origine, l'agevolazione degli scambi, gli scambi di servizi, la protezione della proprietà intellettuale, la concorrenza, la composizione delle controversie nonché il commercio e lo sviluppo sostenibile. L'ALS contiene inoltre una clausola negoziale relativa agli appalti pubblici.

A medio termine la Turchia e l'UE dovrebbero sottoporre a revisione le regole che disciplinano la loro unione doganale. Per questo motivo le disposizioni dell'ALS sul commercio di prodotti agricoli trasformati, sullo scambio di servizi, sulla protezione della proprietà intellettuale, sulle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli appalti pubblici contengono clausole evolutive. Lo stesso dicasi per l'Accordo agricolo. Se in uno dei settori citati l'UE e la Turchia dovessero concordare condizioni più vantaggiose, queste clausole consentono di avviare rinegoziazioni. Per quanto concerne le regole d'origine, gli Stati dell'AELS e la Turchia sono entrambi firmatari della Convenzione regionale del 15 giugno 20119 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), che viene integrata e applicata tanto all'ALS quanto all'Accordo
agricolo. In questo modo risulta garantito che per determinare l'origine preferenziale di un prodotto tutti gli esportatori rispettino le stesse regole.

Come in passato, il commercio di prodotti agricoli non trasformati sarà disciplinato da un accordo agricolo bilaterale. Questo Accordo è connesso all'ALS e non può esplicare effetti giuridici autonomi. Una parte delle disposizioni dell'ALS AELS­ Turchia è applicabile anche all'Accordo agricolo.

I negoziati sui prodotti agricoli trasformati sono stati difficili. Dopo intensi colloqui la Svizzera e la Turchia sono finalmente riuscite a consolidare le preferenze tariffarie in vigore al momento dei negoziati. Entrambe le Parti hanno inoltre migliorato le concessioni per determinati prodotti agricoli trasformati di particolare rilievo per l'esportazione. Per quanto riguarda gli scambi di servizi, le richieste della Turchia di integrare nell'ALS disposizioni in materia di trasporti stradali, logistica e servizi 8 9

RS 0.632.317.631.1 RS 0.946.31

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sanitari hanno posto l'AELS di fronte a nuove sfide, perché nessuno dei suoi accordi contiene ancora norme di questo tipo. La Svizzera si è infine dichiarata disposta a negoziare con la Turchia un allegato bilaterale sui servizi sanitari. Questo allegato è in linea con la legislazione svizzera e disciplina in primo luogo la cooperazione tra la Svizzera e la Turchia nel settore sanitario, ma non contempla le assicurazioni sociali. L'allegato sui servizi di trasporto stradale e di logistica, applicabile in via di principio a tutti gli Stati dell'AELS, sancisce l'obbligo di applicare in modo efficiente e non discriminatorio la normativa sui servizi in questione e di garantire la trasparenza e l'accesso alle infrastrutture pubbliche. Nel campo della proprietà intellettuale è stato adottato un testo riveduto che definisce un regime di protezione aggiornato e moderno. Le Parti hanno esplicitamente concordato il divieto di imporre licenze su beni economici per il solo fatto che sono stati importati e non prodotti localmente.

L'Accordo impegna inoltre la Turchia a proteggere i dati dei test in conformità con la sua legislazione vigente, le cui disposizioni principali si riflettono nell'ALS. È la prima volta che la Turchia contrae in un ALS impegni sulla protezione dei dati dei test.

1.4

Valutazione

In qualità di accordo preferenziale, in vari settori l'ALS con la Turchia va oltre il livello d'accesso al mercato e di certezza del diritto previsto dagli accordi dell'OMC. Poiché i prodotti industriali giungono già in Turchia in franchigia doganale grazie all'ALS vigente, gli accordi aggiornati riducono soprattutto i dazi sui prodotti agricoli trasformati e non trasformati. L'accesso al mercato turco sarà però migliorato anche per gli esportatori di determinati prodotti industriali grazie, tra l'altro, al reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità e alle nuove regole sull'agevolazione degli scambi. Le disposizioni sugli scambi di servizi, di ampia portata, aumentano inoltre la certezza del diritto per i prestatori di servizi svizzeri attivi sul mercato turco. L'ALS consolida la certezza del diritto nel settore della proprietà intellettuale e crea un quadro istituzionalizzato per la cooperazione tra le autorità al fine di monitorarlo, svilupparlo e risolvere determinati problemi specifici. Nel loro complesso i negoziati hanno prodotto esiti molto positivi.

L'ALS previene potenziali discriminazioni rispetto ad altri partner di libero scambio della Turchia e crea su questo mercato un vantaggio concorrenziale per gli operatori economici svizzeri rispetto ai loro concorrenti di Paesi che non hanno concluso un simile accordo. Le discriminazioni potenziali o reali che risultano o potrebbero risultare ad esempio dall'unione doganale tra Turchia e UE vengono in questo modo evitate o ridotte.

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1.5

Procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200510 sulla consultazione (LCo), occorre indire una consultazione per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum. Nel presente caso se ne è fatto a meno perché non c'erano da attendersi nuove informazioni (art. 3a cpv. 1 lett. b LCo).

L'Accordo è quindi già recepito nella legislazione nazionale e le posizioni delle cerchie interessate sono già note. Il mandato negoziale era stato a suo tempo sottoposto alla consultazione dei Cantoni, conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale del 22 dicembre 199911 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione, e delle Commissioni competenti per la politica estera delle Camere federali, conformemente all'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento (LParl). Entrambe le Commissioni della politica estera hanno preso atto e approvato il progetto di mandato del nostro Collegio senza formulare proposte di completamento o modifica. Su invito della Conferenza dei Governi cantonali, i Cantoni si sono espressi sul progetto di mandato e lo hanno appoggiato. Le cerchie interessate dell'economia privata e della società civile sono state informate in varie occasioni sullo stato dei negoziati e hanno avuto la possibilità di esprimersi al riguardo.

1.6

Versioni linguistiche degli Accordi

La versione originale degli Accordi è quella inglese. Stipulare questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi adottata in passato dalla Svizzera per la negoziazione e la conclusione di ALS. L'inglese è inoltre la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. Tale prassi è compatibile con l'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201013 sulle lingue e con le relative spiegazioni. Visto il volume dell'ALS, infine, la negoziazione, l'elaborazione e la verifica di versioni originali nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti avrebbero richiesto un investimento di risorse sproporzionato.

Poiché gli accordi originali non sono redatti in una delle lingue ufficiali della Svizzera, è stato necessario tradurli in tedesco, francese e italiano, fatta eccezione per gli allegati e le appendici, che comprendono complessivamente diverse centinaia di pagine e contengono perlopiù disposizioni tecniche. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200414 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb), la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo, accompagnato da un rimando o dall'indicazione dell'organismo presso il quale i testi possono essere ottenuti. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb, il Consiglio federale può decidere di non far tradurre i testi pubblicati solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti se gli interessati usano tali testi esclusivamente nella lingua originale. Gli allegati si rivol10 11 12 13 14

RS 172.061 RS 138.1 RS 171.10 RS 441.11 RS 170.512

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gono soprattutto a esperti in materia di importazioni ed esportazioni attivi a livello mondiale. Possono essere richiesti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali15, o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS16. Le traduzioni degli allegati dell'ALS e dell'Accordo agricolo riguardanti le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicati elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane come servizio a favore degli operatori economici17.

2

Situazione economica e politica in Turchia e relazioni tra la Svizzera e la Turchia

2.1

Situazione politica ed economica in Turchia e politica economica estera della Turchia

Da qualche anno la situazione politica in Turchia è segnata da limitazioni dei diritti civili, da un'ondata di licenziamenti presso gli enti statali e dell'amministrazione pubblica, da un conflitto interno nel Sud-Est del Paese e dall'operazione militare condotta dall'esercito turco in Siria. In Turchia vivono circa 3,8 milioni di rifugiati, provenienti perlopiù dalla Siria. Lo stato d'emergenza, imposto dopo il tentato colpo di Stato di metà luglio 2016, è stato tolto solo il 19 luglio 2018, dopo essere stato prolungato sette volte. Il 24 giugno precedente, il presidente Erdogan era stato riconfermato con circa il 52 per cento dei voti. Contemporaneamente alle elezioni il nuovo sistema presidenziale, approvato da un'esigua maggioranza del popolo turco nell'aprile 2017, ha sostituito il vecchio sistema parlamentare. Una delegazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha confermato che gli elettori turchi hanno potuto avere un'effettiva scelta tra i candidati, ma che le condizioni quadro della campagna elettorale hanno favorito il presidente Erdogan18.

Il Consiglio federale ha espresso la sua preoccupazione per l'entità delle misure e le limitazioni dei diritti umani adottate dopo il tentato colpo di Stato del luglio 2016 e ha richiamato varie volte le autorità turche a evitare ogni forma di arbitrio e a rispettare i diritti umani, lo Stato di diritto e, in particolare, l'autonomia dei tribunali conformemente agli impegni internazionali contratti dal Paese e a garantire il principio della proporzionalità.

La Svizzera è tuttora interessata a intrattenere buoni rapporti di cooperazione con la Turchia e a preservare e promuovere in questo modo i numerosi contatti tra i due Paesi. L'aggiornamento dell'ALS tra gli Stati dell'AELS e la Turchia va visto in questo contesto. Giova soprattutto agli attori privati perché contribuisce ad aumentare la sicurezza di pianificazione e la certezza del diritto nei rapporti economici

15 16 17 18

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www.bundespublikationen.admin.ch www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Turkey www.ezv.admin.ch Cfr. International Election Observation Mission. (2018). www.osce.org/odihr > Key Resources > Turkey, Early Presidential and Parliamentary Elections, 24 June 2018: Statement of Preliminary Findings and Conclusions.

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bilaterali. La Svizzera è inoltre convinta che la politica del dialogo sia una strategia più efficace che quella di isolare la Turchia.

La Turchia conta 80 milioni di abitanti, più della metà dei quali ha meno di 25 anni.

Il Paese ha un'economia ampiamente diversificata. Nel 2017 l'agricoltura ha contribuito al prodotto interno lordo (PIL) per circa il 9 per cento, il settore industriale per circa il 27 per cento e il settore dei servizi per il 64 per cento. Con un reddito procapite di circa 10 600 dollari all'anno la Turchia fa parte dei cosiddetti Paesi emergenti19, è 17a nella graduatoria delle più grandi economie mondiali e appartiene al G20. Per il 2018 il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede una crescita del 4,5 per cento. L'inflazione si attesta attualmente intorno al 18 per cento. Secondo il FMI, i maggiori problemi per l'economia turca risultano in particolare dal disavanzo della bilancia commerciale di oltre il 5 per cento del PIL20.

La Turchia svolge un'attiva politica la cui strategia dichiarata consiste nell'aumentare il numero di accordi internazionali preferenziali con partner in tutto il mondo.

Analogamente all'Unione europea e alla Svizzera, il Paese a cavallo tra l'Europa Orientale e l'Asia Occidentale cerca di concludere accordi di libero scambio moderni e di ampia portata. Membro dell'OMC dal 1995, la Turchia ha già notificato da allora la ratifica di 21 ALS bilaterali, e cioè, oltre a quello con l'AELS, con l'Albania (2008), l'Autorità palestinese (2005), la Bosnia ed Erzegovina (2003), il Cile, (2011), la Corea del Sud (2013), l'Egitto (2007), la Georgia (2011), le Isole Färöer (2017), Israele (1997), la Giordania (2011), la Macedonia (2000), la Malesia (2015), il Marocco (2006), la Moldavia (2016), il Montenegro (2010), Maurizio (2013), la Serbia (2010), Singapore (2017), la Siria (2007; sospeso a causa del conflitto armato in corso) e la Tunisia (2005). Va inoltre rilevato che il Ministero dell'Economia annuncia regolarmente di aver concluso o firmato accordi di questo tipo: con il Libano (firmato), il Kosovo (firmato), il Sudan (firmato), il Ghana (concluso), il Qatar (concluso) e il Venezuela (concluso). Questi accordi, però, non sono ancora entrati in vigore. Nel contempo la Turchia ha avviato negoziati con il Camerun, il Ciad, la Colombia, la Comunità economica
degli Stati dell'Africa occidentale, il Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Ecuador, il Giappone, Gibuti, il Messico, il Pakistan, il Perù, la Repubblica democratica del Congo, le Seychelles, la Thailandia e l'Ucraina.

Nonostante la volontà di migliorare le proprie modalità d'accesso ai mercati esteri estendendo la sua rete di accordi preferenziali, la Turchia fonda la propria strategia commerciale soprattutto sull'unione doganale con l'Unione europea, che rimane di gran lunga il suo principale partner economico. Nel contempo, però, il Paese sta cercando di sviluppare forme di partenariato con altri Paesi chiave ­ primi fra tutti la Russia e la Cina ­ che contemplino anche la dimensione economica. Con la Russia, in particolare, sono in corso consultazioni economiche su come facilitare l'accesso ai rispettivi mercati in assenza di un accordo preferenziale tra Ankara e Mosca.

19 20

Cfr. Istituto statistico turco. (2018). www.turkstat.gov.tr/ >Main Statistics > National Accounts > Gross Domestic Product by Production Approach.

Cfr. IMF (2018). www.imf.org/en/countries > Turkey > Article IV/Country Report.

723

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2.2

Relazioni e accordi bilaterali tra Svizzera e Turchia

I primi contatti ufficiali tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia si sono avuti ai margini della Conferenza di pace di Losanna del 1923. Nel 1925 il primo rappresentante della Turchia ha presentato le sue lettere credenziali in Svizzera. Lo stesso anno la Svizzera e la Turchia hanno stipulato un Trattato di amicizia21. Le relazioni diplomatiche sono state avviate nel 1928, anno in cui il nostro Paese ha aperto un ufficio consolare a Istanbul. Nel 1937 questo ufficio è stato trasferito ad Ankara per poi essere convertito in un'ambasciata nel 1957.

In virtù della sua posizione geopolitica, del suo ruolo nella regione e del suo peso economico, la Turchia è per la Svizzera un partner importante. I molteplici rapporti bilaterali sono caratterizzati non da ultimo da intense relazioni economiche e commerciali. Queste relazioni vengono disciplinate ufficialmente non soltanto con l'ALS, ma anche con l'entrata in vigore dell'Accordo concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti22, il 21 febbraio 1990, e della Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, l'8 febbraio 201223.

Il fatto che la Svizzera e la Turchia siano membri di importanti organizzazioni internazionali offre ai due Paesi l'opportunità di dialogare e collaborare su temi di interesse comune. La Svizzera e la Turchia sono infatti membri delle Nazioni Unite (ONU), dell'OMC, del Fondo monetario internazionale (FMI), del Gruppo della Banca mondiale e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Anche la Turchia, come la Svizzera, ha ratificato le otto convenzioni fondamentali dell'OIL.

La Svizzera e la Turchia hanno inoltre ratificato le principali convenzioni e i principali protocolli internazionali sulla protezione ambientale. Tra questi figurano il Protocollo di Kyoto24 (riduzione dei gas a effetto serra), la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici25, la Convenzione di Vienna26 e il Protocollo di Montreal27 (protezione dello strato di ozono), la Convenzione di Basilea28 (controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione29 (CITES).

Per far fronte alla crisi dei rifugiati, per il periodo 2015­2017
la Svizzera promuove in Turchia diversi progetti di organizzazioni non governative e internazionali e sostiene l'istituzione dell'autorità della migrazione turca con un totale di 4,4 milioni di franchi. Nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca dell'UE, a cui sia la Svizzera sia la Turchia partecipano in qualità di Paesi associati, si possono registrare oltre 239 collaborazioni in 154 progetti (principalmente nei settori dell'alimenta21 22 23 24 25 26 27 28 29

724

RS 0.142.117.631 RS 0.975.276.3 RS 0.672.976.31 RS 0.814.011 RS 0.814.01 RS 0.814.02 RS 0.814.021 RS 0.814.05 RS 0.453

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zione, delle biotecnologie, dell'ambiente, delle infrastrutture di ricerca e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

2.3

Commercio e investimenti tra Svizzera e Turchia

Con un volume commerciale complessivo di oltre 3,2 miliardi di franchi all'anno (esclusi i metalli preziosi, le pietre preziose e semipreziose, gli oggetti d'arte e d'antiquariato) la Turchia è il ventesimo partner economico della Svizzera in ordine d'importanza e, come mercato di sbocco per le imprese svizzere, è paragonabile all'India. Nel 2017 i prodotti più esportati sono stati quelli dell'industria chimicofarmaceutica (53 %), i macchinari, gli apparecchi e i prodotti elettronici (20 %) nonché gli strumenti di precisione, gli orologi e gli articoli di gioielleria (14 %).

Sono invece stati importati principalmente tessili, abbigliamento e calzature (38 %), veicoli (15 %) e prodotti dell'industria chimico-farmaceutica (12 %). Se si considera anche il commercio di metalli preziosi, il volume complessivo degli scambi ha raggiunto nel 2017 un valore di 4,5 miliardi di franchi.

Secondo i dati forniti dalla Banca nazionale svizzera, a fine 2016 il volume degli investimenti diretti svizzeri in Turchia ammontava a circa 2,7 miliardi di franchi. Le imprese svizzere davano lavoro in Turchia a circa 15 400 persone. A Istanbul, la Switzerland Global Enterprise gestisce uno dei 22 Swiss Business Hub presenti in tutto il mondo per aiutare le imprese svizzere ad accedere al mercato turco.

3

Commento alle disposizioni dell'ALS aggiornato tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e alle disposizioni dell'Accordo agricolo riveduto tra la Confederazione Svizzera e la Turchia

3.1

Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione delle Parti nel quadro dell'ALS. Esse riaffermano il loro impegno per i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia, lo sviluppo economico e sociale, i diritti dei lavoratori, i diritti fondamentali e i principi del diritto internazionale ­ in particolare lo Statuto delle Nazioni Unite30, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la Convenzione dell'OIL31 ­, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il preambolo menziona inoltre la liberalizzazione del commercio di merci e servizi conformemente alle norme dell'OMC, la promozione degli investimenti e della concorrenza, la protezione della proprietà intellettuale e l'espansione del commercio mondiale. Le Parti ribadiscono inoltre il loro sostegno ai principi del buon governo societario e della responsabilità sociale d'impresa, così come figurano nei pertinenti strumenti dell'OCSE o delle Nazioni Unite, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi di buon governo societario dell'OCSE e il Patto 30 31

RS 0.120 RS 0.820.1

725

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mondiale dell'ONU32. Ribadiscono infine la loro intenzione di promuovere la trasparenza e di lottare contro la corruzione.

3.2

Capitolo 1: Disposizioni generali (art. 1.1­1.6)

L'articolo 1.1 definisce gli obiettivi dell'ALS. Questi ultimi consistono nell'istituzione di una zona di libero scambio per liberalizzare gli scambi di merci e servizi, per prevenire, eliminare o ridurre inutili ostacoli tecnici agli scambi e inutili misure sanitarie e fitosanitarie, per promuovere la concorrenza, per garantire una protezione e un'applicazione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, per liberalizzare ulteriormente i mercati degli appalti pubblici e per sviluppare il commercio internazionale tenendo conto dello sviluppo sostenibile.

L'articolo 1.2 disciplina il campo d'applicazione geografico dell'ALS, ossia il territorio delle Parti conformemente al diritto internazionale.

L'articolo 1.3 prevede che l'ALS non intacchi i diritti e gli obblighi che regolano le relazioni commerciali tra gli Stati membri dell'AELS. Esse sono disciplinate dalla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192333 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, inoltre, la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni sullo scambio di merci.

L'articolo 1.4 disciplina il rapporto con altri accordi internazionali. In sostanza, assicura che siano rispettati anche gli obblighi e gli impegni delle Parti sul piano internazionale.

L'articolo 1.5 stabilisce che le Parti adempiano gli obblighi derivanti dall'ALS e che garantiscano la sua applicazione a tutti i livelli statali.

L'articolo 1.6 sulla trasparenza tratta il dovere d'informazione che compete alle Parti. Da un lato, esse devono pubblicare o rendere accessibili le loro leggi, le regolamentazioni, le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative di applicazione generale, nonché i loro accordi internazionali che possono avere un impatto sull'attuazione dell'ALS. A tale obbligo di carattere generale si aggiunge il dovere di informare e di rispondere a qualsiasi domanda riguardante misure che possano influire sull'applicazione dell'ALS. Le Parti non sono obbligate a fornire informazioni considerate di carattere confidenziale secondo la legislazione nazionale o la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di un qualsiasi operatore economico.

32

33

726

Il Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact) è un'alleanza volontaria tra le Nazioni Unite e le imprese e organizzazioni non governative che si impegnano a svolgere le loro attività in base a dieci principi universalmente accettati riguardanti i diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta alla corruzione.

RS 0.631.112.514

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3.3

Capitolo 2: Scambi di merci (art. 2.1­2.22)

L'articolo 2.1 definisce il campo d'applicazione del capitolo 2, che riguarda i prodotti industriali, ossia i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198334 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ad eccezione di determinati prodotti agricoli. Il capitolo 2 riguarda anche il pesce e gli altri prodotti ittici. Il campo d'applicazione per i prodotti non agricoli è definito «in negativo» nell'allegato II dell'ALS, che riporta tutti i prodotti che ne sono esclusi.

L'articolo 2.2 ribadisce la volontà delle Parti di promuovere il commercio di prodotti agricoli di base nel rispetto delle rispettive politiche agricole e ricorda che ogni Stato dell'AELS ha concluso con la Turchia un accordo agricolo bilaterale separato e che questi accordi sono parte integrante degli strumenti giuridici che istituiscono la zona di libero scambio.

Per beneficiare dei dazi doganali preferenziali dell'ALS, i prodotti devono essere conformi alle regole d'origine (allegato I) di cui all'articolo 2.3. Queste definiscono in particolare i prodotti da considerare originari, le prove d'origine da utilizzare per il trattamento doganale preferenziale e le modalità di cooperazione tra le amministrazioni interessate.

Analogamente agli altri ALS dell'AELS, gli articoli 2.4, 2.5, 2.7 e 2.9 impegnano le Parti a eliminare i dazi all'importazione e gli oneri di effetto equivalente sui prodotti originari di una Parte di cui all'articolo 2.1 (art. 2.4) come pure i dazi all'esportazione (art. 2.5). Sono dichiarate parti integranti dell'ALS anche le disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 199435 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GATT 1994) che vietano l'applicazione di restrizioni quantitative (art. 2.7) e garantiscono il trattamento nazionale per quanto riguarda l'imposizione fiscale e le regolamentazioni nazionali (art. 2.9) applicate ai beni immessi nei mercati interni. Le deroghe a questi quattro impegni generali, previste dall'Accordo del 199136, sono state eliminate perché obsolete. La franchigia doganale sui prodotti industriali concessa nel quadro dell'Accordo del 1991 viene interamente recepita nell'ALS aggiornato.

Gli articoli 2.6 e 2.8 formulano nuovi impegni attraverso l'inserimento delle disposizioni
del GATT 1994 sulla valutazione in dogana (art. 2.6) e sulle spese e formalità in materia di importazione ed esportazione (art. 2.8). Questi nuovi articoli garantiscono che, per il calcolo degli oneri e delle tasse all'importazione, il commercio preferenziale possa beneficiare delle stesse garanzie di quello non preferenziale.

Gli articoli 2.10 e 2.22 contengono norme sui trasferimenti finanziari legati al commercio. I pagamenti (art. 2.10) sono esenti da qualsiasi restrizione, ad eccezione delle misure imposte per far fronte a serie difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti (art. 2.22) e applicate secondo le condizioni stabilite dal GATT 1994.

L'articolo 2.11 copre il settore sanitario e fitosanitario (SPS), ossia le misure di protezione della salute e della vita di persone, animali e piante. L'Accordo 34 35 36

RS 0.632.11 RS 0.632.20 L'articolo 5, gli allegati II­VIII e il Protocollo C dell'ALS del 1991.

727

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dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie37 (Accordo SPS) viene integrato nell'ALS (par. 1). Le Parti convengono inoltre di controllare le merci all'importazione senza indebiti ritardi (par. 2), in particolare per proteggere le merci facilmente deperibili. Esse istituiscono organi di contatto per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra gli esperti delle autorità competenti (par. 3) e si riservano il diritto di indire consultazioni se ritengono di aver individuato nuovi ostacoli agli scambi (par. 4). Tali consultazioni devono svolgersi il più presto possibile. Le Parti convengono di riesaminare questa disposizione (par. 5) nell'intento di estendere a tutte le Parti il regime vigente tra una o alcune di esse e l'UE. Sia la Turchia sia gli Stati dell'AELS hanno stipulato accordi SPS con l'UE, un fatto che dovrebbe facilitarne l'estensione alle altre Parti.

Oltre ad applicare le disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi38 (Accordo TBT), integrato nell'ALS (par. 1), le Parti istituiscono organi di contatto per facilitare lo scambio di informazioni (par. 2) e prevedono la possibilità di indire consultazioni entro 40 giorni (par. 3) se una Parte ritiene di aver individuato nuovi ostacoli agli scambi. In questo modo si dovrebbero poter stabilire rapidamente contatti diretti con gli esperti dei rispettivi Paesi e trovare congiuntamente una soluzione in caso di nuovi ostacoli tecnici agli scambi o di problemi aziendali legati all'attuazione delle prescrizioni tecniche vigenti. Il paragrafo 4 rinvia ai diritti e agli obblighi concernenti il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità di cui all'allegato V dell'ALS.

Per facilitare il commercio, l'ALS prevede misure di agevolazione degli scambi.

Queste sono riportate nell'allegato VI (cfr. punto 3.3.5) a cui fa riferimento l'articolo 2.13. Secondo l'articolo 2.14 l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale viene disciplinata nell'allegato VII. L'ALS istituisce un Sottocomitato per le questioni doganali che si occupa di questioni pertinenti (cfr. cap. 8 «Disposizioni istituzionali»). I compiti di questo sottocomitato sono elencati nell'allegato VIII, come stabilito dall'articolo 2.15.

Per una serie di ulteriori misure commerciali, l'ALS rinvia ai diritti e agli
obblighi stabiliti nel quadro dell'OMC. Lo stesso dicasi per le spese e formalità (art. 2.8), le imprese commerciali di Stato (art. 2.16), le sovvenzioni e misure compensative (art. 2.17), le misure di salvaguardia globali (art. 2.19), le eccezioni generali, in particolare per quanto riguarda la protezione dell'ordine pubblico, la salute e la sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.20 e 2.21) nonché per eventuali difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti (art. 2.22). Tenendo conto del carattere preferenziale delle relazioni commerciali tra le Parti, l'ALS prevede negli articoli 2.17 e 2.19 procedure di consultazione che vanno oltre le norme dell'OMC. In materia di antidumping (art. 2.18) le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'OMC, ma convengono di rinunciare ­ nei limiti del possibile ­ ad adottare misure antidumping le une contro le altre. La Parte che volesse ciononostante adottare misure di questo tipo è tenuta a rispettare determinati obblighi di notifica e ad applicare la cosiddetta regola del dazio inferiore.

37 38

728

RS 0.632.20, allegato 1A.4 RS 0.632.20, allegato 1A.6

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3.3.1

Allegato I sulle regole d'origine

L'articolo 1 stabilisce che le regole d'origine della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) siano integrate nell'ALS. Rimangono quindi garantite le possibilità di cumulo attualmente vigenti. L'articolo pone le basi per un futuro cumulo diagonale tra la Svizzera, la Turchia e gli Stati dei Balcani occidentali. Grazie all'unione doganale UE-Turchia gli esportatori dell'UE possono beneficiare già oggi di questa possibilità. Con la sua introduzione, gli operatori economici svizzeri vengono equiparati ai loro concorrenti dell'UE, un aspetto particolarmente importante per la nostra industria tessile. Con l'introduzione della Convenzione PEM il cumulo diagonale potrà essere applicato anche al settore agricolo, come già avviene in virtù dell'ALS del 1972 tra la Svizzera e l'UE.

Secondo l'articolo 2 le disposizioni del capitolo 9 (Composizione delle controversie) sono applicabili anche in caso di disaccordo sull'interpretazione dell'allegato I (Norme di origine) della Convenzione PEM. Le controversie vengono deferite al Sottocomitato per le questioni doganali e ­ in caso di disaccordo ­ al Comitato misto.

L'articolo 3 stabilisce che, se una Parte intende ritirarsi dalla Convenzione PEM, occorra immediatamente rinegoziare le regole d'origine. Durante un periodo transitorio le regole d'origine della Convenzione PEM continuano a essere applicabili, ma il cumulo viene limitato alle Parti dell'ALS.

L'articolo 4 paragrafo 1 contiene disposizioni transitorie secondo cui il cumulo diagonale può essere applicato ad altri firmatari della Convenzione PEM anche se nel rispettivo ALS tale Convenzione non è ancora stata recepita. Relativamente alle possibilità di cumulo vigenti risulta quindi garantito lo status quo. In deroga alla Convenzione PEM, il paragrafo 2 prevede una procedura semplificata per il rilascio delle prove d'origine tra le Parti ivi menzionate.

3.3.2

Allegato III sui prodotti agricoli trasformati

L'articolo 1 disciplina le concessioni doganali accordate tra Islanda e Norvegia, da un lato, e la Turchia, dall'altro, e l'articolo 2 quelle tra la Svizzera e la Turchia.

Nell'ALS aggiornato questi ultimi due Paesi estendono la portata dei prodotti agricoli trasformati soggetti a concessioni e migliorano le condizioni commerciali per alcuni prodotti di particolare interesse. Per quanto riguarda le nuove concessioni, la Turchia e la Svizzera si accordano reciprocamente le stesse concessioni sui prodotti agricoli trasformati di quelle attualmente applicate all'UE. Si tratta, in particolare, di concessioni sul caffè, sul tè, sui pomodori in scatola o in bottiglia, sulle confetture e sull'aceto39. Quanto ai prodotti di particolare interesse, la Svizzera e la Turchia si concedono reciprocamente, ciascuna su una trentina di linee tariffarie, preferenze 39

A causa dei diversi sistemi di classificazione nazionale, le concessioni svizzere a favore della Turchia figurano nell'allegato III dell'ALS aggiornato concluso sotto l'egida dell'AELS, e le concessioni turche a favore della Svizzera nell'Accordo agricolo bilaterale Svizzera­Turchia (cfr. n. 3.4).

729

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ancora migliori rispetto a quelle già applicate. Le preferenze migliorate concesse dalla Svizzera alla Turchia non oltrepassano comunque quelle attualmente accordate dalla Svizzera all'UE. Tra i prodotti in questione figurano le gomme da masticare, il cioccolato bianco, il cioccolato, determinati tipi di pasta, il bulgur di grano e certi biscotti. La Turchia, dal canto suo, applica ai prodotti svizzeri uno sconto supplementare del 15 per cento rispetto ai dazi applicati tutt'oggi ai prodotti provenienti dall'UE. Si tratta di prodotti appartenenti alle seguenti categorie: cioccolato, pasticche, biscotti e alimenti per lattanti. Per gli altri prodotti agricoli trasformati riportati nell'allegato III, che sono l'ampia maggioranza, la Svizzera e la Turchia mantengono i dazi preferenziali applicati al momento della conclusione dei negoziati, consolidando a tal fine un dazio fisso oppure applicando uno sconto fisso sui dazi doganali NPF.

Nell'articolo 3 le Parti si impegnano a notificarsi reciprocamente ­ sotto forma di pubblicazioni o link a siti web pertinenti ­ i dazi che applicano ai prodotti agricoli trasformati.

L'articolo 4 prevede la possibilità di indire consultazioni in vista delle verifiche periodiche degli sviluppi del commercio di prodotti agricoli trasformati. Concluse tali verifiche e considerati gli sviluppi intervenuti nell'OMC o a livello bilaterale con l'UE, le Parti possono convenire di modificare l'allegato III.

3.3.3

Allegato IV sul pesce, i prodotti della pesca e gli altri prodotti del mare

Analogamente ai recenti ALS dell'AELS, l'allegato IV specifica rispetto all'Accordo principale la portata delle attuali concessioni per il pesce, i prodotti della pesca e gli altri prodotti del mare, come i preparati e le conserve di pesce e uova di pesce, gli estratti, i succhi dei prodotti in questione e i prodotti ottenuti da animali morti. Per i prodotti riportati in questo allegato la Svizzera si riserva il diritto di mantenere i dazi doganali su determinati oli per il consumo umano e su determinati prodotti per l'alimentazione animale, nonché le restrizioni all'importazione nell'ambito della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

3.3.4

Allegato V sul reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità

L'allegato V riprende le disposizioni del precedente Accordo (il cosiddetto Protocollo E) volte a facilitare tra AELS e Turchia il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità per taluni prodotti. Queste disposizioni permettono di ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi. Con la loro revisione si intendono risolvere, caso per caso, i problemi di attuazione dell'ALS precedente che avevano comportato discriminazioni rispetto a prodotti provenienti dall'UE. All'esportazione dei loro prodotti, infatti, diverse imprese svizzere avevano ripetutamente segnalato problemi di riconoscimento dei risultati da parte della Turchia (cfr. art. 5).

730

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L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'allegato, che è quello di contribuire alla riduzione degli ostacoli tecnici agli scambi concernenti il reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità.

L'articolo 2 definisce invece il campo d'applicazione per lo scambio di merci tra la Turchia e gli Stati che sono sia membri dello SEE che dell'AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) secondo l'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (par. 1) e per lo scambio di merci tra la Turchia e la Svizzera per prodotti le cui disposizioni tecniche sono equivalenti ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 199940 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) (par. 2).

L'allegato è comunque applicabile a tutti i prodotti a prescindere dall'origine.

L'articolo 3 elenca i requisiti per i prodotti da immettere sul mercato turco (par. 1), su quello degli Stati dell'AELS parti dello SEE (par. 2) e su quello svizzero (par. 3).

L'articolo 4 sancisce in via di principio il riconoscimento dei risultati delle valutazioni di conformità rilasciate da organismi di valutazione notificati.

L'articolo 5 dichiara in via di principio che i prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'allegato V e commerciati legalmente in Turchia o negli Stati dell'AELS sono ritenuti conformi alle prescrizioni tecniche (par. 1). Su questi prodotti i controlli doganali devono svolgersi solo in casi eccezionali e limitarsi alla verifica dei documenti e certificati necessari (par. 2), salvo che le autorità competenti abbiano fondati motivi per credere che un prodotto presenti un serio rischio o che il marchio CE non vi sia apportato correttamente (par. 3).

L'articolo 6 contiene disposizioni per il caso in cui sorgano dubbi sulla competenza di un organismo di valutazione della conformità o sulla qualità delle sue valutazioni.

In casi debitamente motivati una Parte può chiedere che le competenze tecniche di un organismo di valutazione della conformità siano sottoposte a verifica (par. 1).

Nell'impossibilità di trovare una soluzione condivisa, la Parte attrice può sottoporre la questione al Comitato misto (par. 2). Fino al chiarimento del caso, il riconoscimento dell'organismo di valutazione della conformità può essere parzialmente
o completamente sospeso (par. 3). Su richiesta e alla luce di nuovi fatti, la sospensione può essere riesaminata e, in ultima istanza, revocata dal Comitato misto.

L'articolo 7 dispone che per i dispositivi medici è sufficiente, ai fini dell'allegato, che il produttore o il rappresentante da lui designato risieda nell'UE, in uno Stato dell'AELS o in Turchia.

L'articolo 8 disciplina lo scambio di informazioni tra le autorità (par. 1) e impegna la Svizzera a informare la Turchia su un'eventuale modifica del campo d'applicazione dell'MRA (par. 2).

40

RS 0.946.526.81

731

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3.3.5

Allegato VI sull'agevolazione degli scambi

Secondo l'articolo 1, l'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi41 viene integrato nell'ALS e ne diventa parte integrante. In tal modo i potenziali problemi in questo settore possono essere discussi non soltanto in seno all'OMC, ma anche nell'ambito del Sottocomitato per le questioni doganali e del Comitato misto.

Gli articoli 2­6 contengono disposizioni che oltrepassano il livello di ambizione dell'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi. Secondo l'articolo 2, ad esempio, la Parte importatrice deve fornire informazioni, su richiesta, se all'importazione di merci deperibili ci sono stati notevoli ritardi nello sdoganamento. La disposizione sulle sedi, sugli orari di apertura e sulle competenze degli uffici doganali specifica che occorre prendere in considerazione le esigenze degli ambienti economici (art. 3). L'articolo 4 costituisce la base per il futuro reciproco riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO). Secondo l'articolo 5, la Parte importatrice non può esigere la legalizzazione di documenti (p. es. autenticazione di fatture o richiesta di un certificato d'origine rilasciato da una camera di commercio). Se la Turchia dovesse adottare misure simili, gli esportatori svizzeri ­ diversamente dai loro concorrenti dell'UE ­ potranno beneficiare di uno sgravio burocratico. L'articolo 6, infine, disciplina gli ulteriori rapporti di cooperazione in ambito doganale e in materia di agevolazioni commerciali.

3.3.6

Allegato VII sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Nell'ALS vigente l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale era stata disciplinata nel Protocollo D. Nell'ambito dei negoziati di aggiornamento le sue disposizioni sono state trasposte tali e quali nell'allegato VII. In questo settore non sono stati aggiunti nuovi diritti né obblighi.

3.3.7

Allegato VIII sul mandato del Sottocomitato per le questioni doganali

Il mandato del Sottocomitato per le questioni doganali corrisponde sul piano dei contenuti all'articolo 37 dell'attuale Protocollo B dell'ALS AELS­Turchia. Vista la struttura dell'ALS aggiornato, tuttavia, il Sottocomitato è incaricato di occuparsi non soltanto delle regole d'origine, ma anche dei settori «Agevolazioni degli scambi» (allegato VI) e «Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale» (allegato VII).

41

732

RS 0.632.20, allegato 1A.15

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3.4

Commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia)

L'articolo 1 definisce la portata e il campo d'applicazione dell'Accordo agricolo bilaterale, ossia i prodotti agricoli classificati nei capitoli 1­24 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, eccetto i prodotti rientranti nel campo d'applicazione dell'ALS conformemente all'articolo 2.1 di quest'ultimo (cfr. n. 3.3).

L'articolo ricorda inoltre che l'Accordo agricolo bilaterale è concluso nel quadro dell'ALS e che, in virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le sue disposizioni si applicano anche al territorio del Liechtenstein.

L'articolo 2 disciplina le concessioni tariffarie accordate tra la Svizzera e la Turchia.

Nello scambio di lettere citato in precedenza la Svizzera ha accordato alla Turchia concessioni autonome e unilaterali per determinati prodotti agricoli di base.

L'Accordo agricolo bilaterale introduce per entrambe le Parti concessioni su prodotti agricoli di base. La Svizzera consolida quelle accordate finora nello scambio di lettere e conferma in gran parte i privilegi di cui beneficia la Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate. Su determinati prodotti soggetti a richieste specifiche da parte della Turchia il nostro Paese accorda inoltre concessioni supplementari entro i limiti delle concessioni accordate ad altri partner di libero scambio e della sua politica agricola. I prodotti ai quali riserva un migliore trattamento comprendono il formaggio, i cetrioli e cetriolini, l'olio d'oliva, le noci, i capperi e i carciofi conservati, i succhi di frutta e i vini dolci. La Turchia accorda alla Svizzera un accesso preferenziale per prodotti quali il formaggio, il burro, lo sperma di toro, alcuni ortaggi, le mele, i succhi di frutta, i prodotti a base di carne come le salsicce, il vino, i mangimi e le sigarette. Per tutti questi prodotti, salvo due eccezioni, la Turchia concede un regime preferenziale sotto forma di contingenti doganali riservati esclusivamente ai prodotti svizzeri. I dazi ridotti a cui sono soggetti costituiscono un chiaro vantaggio rispetto ai prodotti originari dell'UE. La Turchia concede ad esempio alla Svizzera un contingente in franchigia doganale di 350
tonnellate per il formaggio, mentre oggi i formaggi svizzeri ed europei non beneficiano di alcun contingente e sono soggetti a dazi che spaziano dal 43 al 138 per cento. Quanto allo sperma di toro e alle sigarette, la Turchia concede l'accesso al suo mercato in franchigia doganale42.

L'articolo 3 integra le regole d'origine dell'ALS nell'Accordo agricolo bilaterale (cfr. n. 3.3.1). Nell'articolo 4 le Parti confermano i diritti e gli obblighi assunti nell'ambito dell'Accordo dell'OM sull'agricoltura43. Nell'articolo 5, invece, si impegnano a intrattenere un dialogo se dovessero insorgere difficoltà nel commercio reciproco di prodotti agricoli.

In virtù dell'articolo 6 le Parti possono adottare misure di salvaguardia se le importazioni di prodotti agricoli originari di un'altra Parte e soggetti a concessioni dovessero causare un grave pregiudizio alla propria produzione agricola. Queste misure 42 43

Per motivi tecnici le concessioni turche a favore della Svizzera su determinati prodotti agricoli trasformati figurano nell'Accordo agricolo bilaterale (cfr. n. 3.4).

RS 0.632.20, allegato 1A.3

733

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possono consistere nell'aumento di un dazio fino al livello della NPF o nell'introduzione di un contingente basato su volumi di scambio storici. L'articolo prevede un meccanismo di notifica e limita a due anni la durata della misura in questione.

L'articolo 7 integra diverse disposizioni dell'ALS, necessarie ai fini dell'attuazione e del funzionamento dell'Accordo agricolo bilaterale, tra cui il campo d'applicazione geografico, le restrizioni quantitative, le spese e formalità doganali, le prescrizioni tecniche e sanitarie, i pagamenti, le eccezioni generali, gli emendamenti e la composizione delle controversie.

L'articolo 8 prevede un'ulteriore liberalizzazione che tenga conto delle sensibilità dei prodotti agricoli e degli sviluppi a livello multilaterale.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore e l'estinzione dell'Accordo agricolo bilaterale e stabilisce che quest'ultimo cessi di essere applicabile non appena una Parte si ritira dall'ALS.

L'articolo 10 conferma l'estinzione del precedente accordo agricolo.

3.5

Capitolo 3: Scambi di servizi (art. 3.1­3.21)

Il capitolo 3 dell'ALS concerne gli scambi di servizi. Le definizioni e le disposizioni sugli scambi di servizi ­ in particolare le quattro modalità di prestazione44, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato, il trattamento nazionale e le eccezioni ­ si rifanno all'Accordo generale dell'OMC del 15 aprile 199445 sugli scambi di servizi (GATS), ma ne precisano alcune disposizioni e le adeguano al quadro bilaterale.

Le disposizioni del capitolo 3 sono integrate da norme supplementari contenute negli allegati X (Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi), XI (Circolazione delle persone fisiche), XIII (Commercio elettronico), XIV (Servizi di telecomunicazione), XV (Coproduzioni), XVI (Servizi finanziari), XVIII (Turismo e servizi di viaggio) e XIX (Servizi di trasporto internazionale su strada e di logistica). Gli elenchi nazionali di impegni specifici in materia di accesso ai mercati e trattamento nazionale figurano nell'allegato XII, mentre le eccezioni alla clausola della nazione più favorita sono rette dall'allegato IX. L'ALS contiene inoltre un allegato sui servizi sanitari (allegato XVII), valevole per la Svizzera e la Turchia.

Quanto agli articoli 3.1­3.2 (Portata e campo d'applicazione e Definizioni), il capitolo 3 segue strettamente il GATS, di cui riprende in sostanza le definizioni e disposizioni. Il campo d'applicazione del capitolo 3 è quindi identico a quello del GATS (art. 3.1). L'unica definizione modificata è quella riguardante le «persone fisiche di un'altra Parte». Il capitolo 3 si applica unicamente alle persone fisiche che secondo la legislazione delle rispettive Parti sono loro cittadini.

44

45

734

Si tratta delle quattro modalità di prestazione seguenti: 1) prestazione transfrontaliera di servizi; 2) consumo all'estero; 3) prestazione di servizi attraverso una presenza commerciale; 4) circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi all'estero.

RS 0.632.20, allegato 1B.

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L'articolo 3.3 riguarda il trattamento della nazione più favorita e ricalca in gran parte le corrispondenti disposizioni del GATS, specificando però che gli ALS stipulati con Stati terzi e notificati conformemente all'articolo V o Vbis del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto da questa clausola. Ciononostante, le Parti si impegnano, su richiesta di una Parte, a negoziare i vantaggi accordati da una Parte nel quadro di tali accordi.

Le disposizioni sull'accesso al mercato (art. 3.4), sul trattamento nazionale (3.5), sugli impegni supplementari (art. 3.6), sul riconoscimento (art. 3.8), sulla circolazione di persone fisiche (art. 3.9), sulla trasparenza (art. 3.10), sui monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 3.11), sulle pratiche commerciali (art. 3.12), sulle eccezioni generali (art. 3.16), sulle eccezioni in materia di sicurezza (art. 3.17), sugli elenchi di impegni specifici (art. 3.18) e sulla modifica degli elenchi (art. 3.19) sono in sostanza identici a quelle del GATS, seppur adattate al contesto bilaterale.

Le disposizioni sulla regolamentazione nazionale (art. 3.7) si basano sul GATS. La loro portata è però stata ampliata nel senso che le Parti ­ in generale e non solo nei settori oggetto di impegni specifici ­ prevedono procedure adeguate per verificare la competenza dei liberi professionisti di un'altra Parte.

L'articolo sui pagamenti e trasferimenti (art. 3.13) riprende le disposizioni del GATS. Le Parti, tuttavia, rinunciano a una limitazione dei pagamenti e trasferimenti non solo nel caso delle transazioni correnti connesse ai loro impegni specifici, ma per tutte le transazioni correnti con un'altra Parte, purché tali transazioni non compromettano la loro bilancia dei pagamenti. L'articolo sulle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 3.14) prevede che tali restrizioni siano adottate o mantenute conformemente all'articolo corrispondente del GATS. Questa disposizione aggiunge però che le Parti dovrebbero fare a meno di adottare misure di salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

La disposizione concernente il riesame (art. 3.20) degli elenchi di impegni specifici prevede che le Parti, in vista di un'ulteriore liberalizzazione nello scambio di servizi, riesaminino periodicamente i loro elenchi di impegni specifici (allegato XII) e l'elenco delle eccezioni alla clausola della nazione più favorita (allegato IX).

3.5.1

Allegato X sul riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi

L'allegato X contiene ulteriori disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi che vanno oltre quelle del GATS e che integrano le disposizioni orizzontali per lo scambio di servizi.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) circoscrive la validità dell'allegato alle qualifiche ottenute nel territorio di un'altra Parte.

L'articolo 2 (Procedure di riconoscimento) stabilisce che le Parti prevedano procedure per il riconoscimento delle formazioni e delle esperienze professionali conseguite nonché delle licenze concesse nel territorio dell'altra Parte. In caso di presentazione di una domanda insufficiente, il richiedente deve essere informato e messo nelle condizioni di poter adeguare o completare le sue qualifiche. Ciò significa, ad 735

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esempio, che gli deve essere offerta la possibilità di acquisire ulteriori esperienze sotto la supervisione di un esperto, di completare ulteriori percorsi formativi o di recuperare determinati esami.

L'articolo 3 (Trasmissione di informazioni) prevede inoltre che le Parti stabiliscano o designino organi di contatto presso i quali i prestatori di servizi possano informarsi sui requisiti e sulle procedure di rilascio, di rinnovo o di mantenimento di licenze o sui requisiti in materia di qualifiche e ottenere informazioni sulle procedure da seguire per richiedere il riconoscimento delle qualifiche.

Secondo l'articolo 4 (Riconoscimento delle qualifiche), le Parti incoraggiano le proprie autorità e associazioni di categoria competenti a riconoscere le qualifiche di un'altra Parte per adempiere le norme o i requisiti necessari per il rilascio di autorizzazioni, licenze o certificazioni ai prestatori di servizi.

3.5.2

Allegato XI sulla circolazione delle persone fisiche

In questo allegato la Svizzera fissa condizioni specifiche che superano le norme dell'OMC per la circolazione di persone fisiche che forniscono servizi. Oltre alle disposizioni consuete valide per i loro ALS e per l'OMC, le Parti si impegnano ad adottare determinate procedure concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.

Esse equivalgono alle procedure vigenti in Svizzera.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) statuisce che le disposizioni dell'allegato si applichino alle misure adottate da una Parte che interessano le categorie di persone contemplate nel suo elenco di impegni specifici.

Il paragrafo 1 dell'articolo 2 (Obiettivi) stabilisce che, in conformità con gli impegni specifici delle Parti, l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche siano agevolati. Il paragrafo 2 sottolinea invece la necessità di mettere a disposizione informazioni e procedure trasparenti, sicure, efficaci e complete.

L'articolo 3 (Procedure relative all'ingresso e al soggiorno temporaneo) disciplina le procedure concernenti la concessione di autorizzazioni d'ingresso o di soggiorno temporaneo, come ad esempio le tasse, la rapida evasione delle domande, l'informazione ai richiedenti, il rilascio di informazioni sullo stato della domanda, la possibilità di rinnovare o prolungare un'autorizzazione, i visti per ingressi multipli.

L'articolo 4 (Competenze linguistiche) stabilisce che le competenze linguistiche possano essere richieste soltanto per garantire la qualità di un servizio. In questo caso le Parti devono istituire e offrire a intervalli regolari alle persone fisiche di un'altra Parte procedure atte a verificare e valutare tali competenze. Sono ammesse, tenuto conto delle rispettive leggi e prassi nazionali, copie autenticate dei certificati linguistici originali.

Nell'articolo 5 (Trasparenza) le Parti si impegnano a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie, in particolare quelle concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo, come ad esempio visti, permessi di lavoro, documenti necessari, requisiti, modalità di presentazione.

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L'articolo 6 (Organi di contatto) stabilisce che ogni Parte istituisca un organo di contatto per agevolare la comunicazione e per rispondere a domande concernenti l'ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro.

3.5.3

Allegato XIII sul commercio elettronico

L'ALS tra l'AELS e la Turchia è il secondo accordo preferenziale sottoscritto dalla Svizzera (dopo l'ALS Svizzera­Giappone) che contiene disposizioni materiali sul commercio elettronico. A differenza di altre norme e regole commerciali dell'ALS, le disposizioni sul commercio elettronico non possono poggiare su una base comune poiché manca un trattato multilaterale specifico in quest'ambito.

L'allegato sul commercio elettronico comprende gli scambi sia di merci che di servizi e nell'articolo 1 sottolinea il ruolo del commercio elettronico come fattore di crescita economica. Ribadisce inoltre l'importanza di non ostacolare l'utilizzo e lo sviluppo del commercio elettronico di merci e servizi e riconosce la necessità di creare un clima di fiducia per gli utenti del commercio elettronico. L'allegato non include né gli appalti pubblici né le sovvenzioni o le misure fiscali.

L'articolo 2 definisce alcuni concetti essenziali per l'allegato, mentre l'articolo 3 (Prestazione di servizi per via elettronica) stabilisce che le restrizioni contenute negli elenchi siano applicabili anche al commercio elettronico. Viene inoltre confermata la prassi attuale secondo cui non vanno imposti dazi sulle trasmissioni elettroniche (art. 4).

L'articolo 5 comprende disposizioni sulle firme elettroniche e i servizi di certificazione. L'obiettivo è facilitare la procedura di autenticazione delle comunicazioni elettroniche tra le Parti. La protezione dei consumatori online, la promozione di un clima di fiducia e la collaborazione tra le Parti sono disciplinate nell'articolo 6.

L'articolo 7 prevede che sia garantito un livello sufficiente di protezione dei dati personali e che le Parti si scambino le loro esperienze in materia.

L'articolo 8 dispone che le Parti adottino misure contro i messaggi elettronici commerciali indesiderati.

L'articolo 9 mira a promuovere l'amministrazione non cartacea. Le Parti sono inoltre invitate a incoraggiare i loro enti pubblici o privati a scambiarsi le loro esperienze in questo settore con gli enti delle altre Parti. L'articolo 10 prevede infine una cooperazione tra le Parti in materia di commercio elettronico.

3.5.4

Allegato XIV sui servizi di telecomunicazione

Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, le norme specifiche, che completano le disposizioni generali del capitolo 3, sono contenute nell'allegato XI dell'ALS. Si basano principalmente sul rispettivo documento di riferimento del GATS.

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L'articolo 1 (Definizioni e campo d'applicazione) riprende definizioni fondamentali del documento di riferimento del GATS.

L'articolo 2 (Autorità di regolamentazione) vincola le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione.

L'articolo 3 (Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione) obbliga le Parti a garantire una procedura di autorizzazione non discriminatoria e, se possibile, semplificata.

L'articolo 4 (Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai prestatori principali) è inteso a evitare pratiche che riducono la concorrenza, come ad esempio le sovvenzioni incrociate illecite.

L'articolo 5 (Interconnessione) comprende a sua volta norme minime basate sul documento di riferimento del GATS in merito alla regolamentazione dell'interconnessione con i prestatori che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori interessati non raggiungono un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione devono fungere da mediatori e, se necessario, fissare condizioni e prezzi di interconnessione adeguati.

L'articolo 6 (Portabilità del numero) stabilisce che i prestatori di servizi di telecomunicazione devono offrire la portabilità dei numeri nei limiti delle possibilità tecniche ed economiche e a condizioni ragionevoli.

L'articolo 7 (Attribuzione e utilizzo di risorse limitate) prevede che l'attribuzione delle risorse limitate avvenga in modo non discriminatorio.

L'articolo 8 (Servizio universale), come il documento di riferimento del GATS, contiene disposizioni sul servizio universale in base alle quali ogni Parte definisce il tipo di servizio universale che intende garantire. Questo articolo stabilisce inoltre che le misure connesse al servizio universale non devono ripercuotersi in alcun modo sulla concorrenza.

L'articolo 9 (Riservatezza delle informazioni) obbliga le Parti a garantire la riservatezza in materia di servizi di telecomunicazione.

L'articolo 10 (Ricorso e riesame giurisdizionale) conferisce ai prestatori di servizi il diritto di contestare le disposizioni e le decisioni di un'autorità di regolamentazione e prevede una possibilità di riesame.

3.5.5

Allegato XV sulle coproduzioni

L'allegato sulle coproduzioni mira a promuovere e a facilitare la cooperazione nei settori cinematografico e televisivo (art. 1). Si tratta dell'allegato più completo finora concluso in materia dalla Svizzera nel quadro di un ALS. L'appendice dell'allegato disciplina in particolare i requisiti che devono soddisfare le domande di contributi per coproduzioni.

738

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L'articolo 2 definisce i principali termini utilizzati nell'allegato. Precisa in particolare che per coproduzione si intende una produzione cinematografica o televisiva comune destinata a essere presentata al pubblico.

L'articolo 3 disciplina le autorizzazioni e le procedure relative alle coproduzioni.

Dispone innanzitutto che le coproduzioni siano approvate dai servizi competenti delle Parti interessate. Precisa inoltre vari aspetti del trattamento del film in caso di coproduzioni.

L'articolo 4 disciplina alcuni requisiti di base che i partner delle coproduzioni devono soddisfare.

L'articolo 5 fissa importanti obblighi e requisiti per le persone fisiche che partecipano a coproduzioni. In generale, ad esempio, queste persone devono essere cittadini delle Parti.

L'articolo 6 concernente il trattamento nazionale prevede che le coproduzioni siano trattate al pari delle produzioni nazionali nel territorio delle Parti, conformemente alla loro legislazione pertinente.

L'articolo 7 disciplina la commercializzazione di coproduzioni nei Paesi terzi che impongono contingenti ai film stranieri.

L'articolo 8 dispone che le Parti associate alle coproduzioni siano menzionate in modo ben visibile ad esempio nei titoli di coda. Stabilisce inoltre quale Parte presenta la coproduzione nell'ambito di un festival internazionale del film.

L'articolo 9 disciplina la ripartizione proporzionale dei contributi finanziari e degli altri contributi in caso di coproduzioni, fatta salva l'approvazione delle autorità nazionali competenti.

L'articolo 10 prevede che, conformemente alle loro rispettive disposizioni legali, le Parti facilitino l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche delle altre Parti (attori, produttori ecc.) che partecipano alle coproduzioni. Dovranno inoltre facilitare, nei limiti delle possibilità legali, l'importazione e l'esportazione del materiale cinematografico necessario.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano la ripartizione degli utili e i diritti dei coproduttori sul contenuto.

3.5.6

Allegato XVI sui servizi finanziari

Nell'allegato XVI sui servizi finanziari le disposizioni generali del capitolo 3 sono precisate con indicazioni specifiche per questo settore in modo da tenere conto delle sue particolarità.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione e definizioni) riprende dall'allegato sui servizi finanziari del GATS le definizioni delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e investimento) e le eccezioni riguardanti la politica monetaria e il sistema di assicurazione sociale.

Le disposizioni dell'articolo 2 (Trattamento nazionale) si basano sul Memorandum d'intesa dell'OMC sugli impegni relativi ai servizi finanziari («Understanding on 739

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Commitments in Financial Services»), al quale i membri dell'OMC aderiscono tuttavia solo a titolo facoltativo. Nel quadro dell'ALS, le Parti integrano la sezione C del Memorandum d'intesa e si impegnano in particolare ad accettare in modo non discriminatorio che i prestatori di servizi finanziari delle altre Parti che hanno una presenza commerciale partecipino ai sistemi pubblici di pagamento e di compensazione, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi di autoregolamentazione, alle borse o ad altre organizzazioni o associazioni necessari per la prestazione di servizi finanziari.

Gli articoli 3 (Trasparenza) e 4 (Procedure di domanda rapide) prevedono che le Parti si impegnino a introdurre nel settore finanziario ulteriori regole in materia di trasparenza e procedure di approvazione. Secondo l'articolo 3 le autorità competenti delle Parti sono ad esempio tenute a fornire agli interessati che ne fanno richiesta informazioni sui requisiti e le procedure di autorizzazione. Nell'articolo 4 le Parti si impegnano a trattare rapidamente le domande di approvazione. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, devono inoltre rilasciare un'autorizzazione entro sei mesi dal momento in cui hanno presentato la domanda.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano le misure prudenziali delle Parti. Queste misure sono più equilibrate che nell'allegato sui servizi finanziari del GATS perché sottoposte a un esame di proporzionalità. Le autorità di vigilanza finanziarie non possono quindi adottare misure che, in termini di impatto sul commercio dei servizi, siano più restrittive di quanto necessario a scopi di vigilanza.

L'articolo 7 (Trasmissione ed elaborazione di informazioni) autorizza i prestatori di servizi finanziari a elaborare e a trasmettere le informazioni necessarie allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti per la protezione dei dati personali.

3.5.7

Allegato XVII sui servizi sanitari

La Svizzera fissa per la prima volta in un ALS disposizioni specifiche per i servizi sanitari che vanno oltre le norme dell'OMC. La negoziazione di un allegato di questo tipo è stata richiesta dalla Turchia, che ha manifestato importanti interessi offensivi. L'allegato disciplina soprattutto la cooperazione. Qualsiasi diritto alle prestazioni del sistema svizzero delle assicurazioni sociali è espressamente escluso dal campo d'applicazione dell'allegato. Quest'ultimo si applica unicamente alle relazioni tra la Svizzera e la Turchia.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) traccia il campo d'applicazione dell'allegato, che comprende tra l'altro i consumatori di servizi sanitari e di wellness. È escluso il diritto alle prestazioni del sistema di protezione sociale.

L'articolo 2 (Obiettivi) precisa che l'allegato mira in particolare a promuovere la cooperazione tra la Turchia e la Svizzera.

Nell'articolo 3 (Circolazione di pazienti in uscita) le Parti autorizzano le proprie persone fisiche a uscire dal loro territorio per motivi legati alla salute.

740

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L'articolo 4 (Restrizioni monetarie) vieta di imporre restrizioni sul denaro che i pazienti in uscita possono portare con sé per spese private durante viaggi effettuati per motivi legati alla salute, fatti salvi gli articoli 3.13 e 3.14 dell'ALS, ad eccezione delle restrizioni quantitative o degli obblighi di dichiarazione relativi all'importo di contanti.

L'articolo 5 (Trasmissione di informazioni da parte dei prestatori di servizi) obbliga le Parti a fare in modo che i loro prestatori di servizi pubblichino le informazioni pertinenti e che forniscano ai pazienti determinati documenti come ad esempio la loro documentazione medica.

Nell'articolo 6 (Reclami e responsabilità professionale dei prestatori di servizi) le Parti si impegnano a istituire procedure e meccanismi trasparenti per i pazienti che hanno subito danni.

L'articolo 7 (Attività promozionali svolte da prestatori di servizi) vieta le misure discriminatorie per la promozione di prestatori di servizi dell'altra Parte.

L'articolo 8 (Libertà di cooperare) prevede che le Parti non limitino la cooperazione tra i loro prestatori e quelli dell'altra Parte, fatta salva la loro legislazione nazionale.

L'articolo 9 (Protezione di dati personali) obbliga le Parti a garantire, nelle loro leggi e regolamentazioni nazionali, un'adeguata protezione dei dati personali. Questi dati, in particolare, non possono essere trasmessi all'estero senza il consenso dei pazienti.

L'articolo 10 (Partecipazione a programmi, fondi o sistemi per il trattamento di pazienti all'estero) fissa un obbligo di informazione nel caso in cui una Parte istituisca un programma, un fondo o un sistema per il trattamento dei suoi pazienti all'estero.

L'articolo 11 (Trasparenza) riguarda l'obbligo di informazione. Le informazioni concernenti le norme e le direttive per prestatori di servizi, i diritti dei pazienti, le procedure di reclamo e i meccanismi di composizione delle controversie vanno resi pubblici.

Per facilitare lo scambio di informazioni, l'articolo 12 (Organi di contatto) prevede la designazione di appositi organi di contatto.

3.5.8

Allegato XVIII sul turismo e i servizi di viaggio

Con la Turchia la Svizzera ha disciplinato per la prima volta in un ALS il turismo e i servizi di viaggio. L'allegato, che mira a migliorare le condizioni quadro per il turismo, contiene disposizioni parzialmente basate su strumenti internazionali vigenti, come il Codice mondiale di etica del turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo46.

L'articolo 1 (Campo d'applicazione) prevede che le disposizioni dell'allegato si applichino alle misure delle Parti che incidono sul turismo e sui servizi di viaggio.

46

www2.unwto.org/ > Code d'éthique

741

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L'articolo 2 (Circolazione dei turisti) dispone che i turisti possano viaggiare liberamente al di fuori del loro Paese e che possano spostarsi liberamente nel territorio del Paese ospitante e tra i territori delle Parti, nel rispetto del diritto internazionale e delle leggi e regolamentazioni nazionali. Prevede inoltre che i viaggiatori abbiano accesso ai siti turistici e culturali senza essere sottoposti a eccessive formalità.

L'articolo 3 (Rimpatrio in caso di fallimento) stabilisce che le Parti si scambino informazioni sulle pratiche di rimpatrio dei turisti previste in caso di fallimento o insolvenza dell'operatore turistico.

L'articolo 4 (Restrizioni valutarie) vieta alle Parti di imporre restrizioni sul denaro che i turisti possono portare con sé per spese private, fatti salvi gli articoli 3.13 e 3.14 dell'ALS e ad eccezione delle restrizioni quantitative o degli obblighi di dichiarazione relativi all'importo in contanti.

L'articolo 5 (Confidenzialità dei dati personali) garantisce che i dati personali dei viaggiatori di un'altra Parte siano trattati con un adeguato livello di confidenzialità, siano essi memorizzati in forma elettronica o in altro modo.

L'articolo 6 (Informazioni e avvisi di sicurezza per viaggiatori) contiene raccomandazioni sulle informazioni riguardanti lo stato di sicurezza in un'altra Parte. Gli avvisi concernenti una Parte devono essere riesaminati su richiesta di quest'ultima e, se del caso, adeguati.

L'articolo 7 (Lettere di credito) dispone che il trattamento nazionale si applichi alle lettere di credito che una Parte può eventualmente richiedere alle agenzie di viaggio o agli operatori turistici.

L'articolo 8 (Infrastrutture e siti turistici) prevede che, per quanto riguarda le infrastrutture turistiche, le Parti si sforzino di proteggere in particolare il patrimonio archeologico, le specie animali e i paesaggi minacciati nonché le zone particolarmente sensibili. Ogni Parte incoraggia l'apertura al pubblico dei beni culturali e dei monumenti privati presenti nel suo territorio.

L'articolo 9 (Accesso a servizi) obbliga le Parti a garantire ai turisti delle altre Parti un rapido accesso ai servizi pubblici locali.

L'articolo 10 (Responsabilità nel turismo) riconosce l'importanza delle iniziative volte a migliorare l'istruzione e la responsabilità dei turisti
e dei professionisti del turismo per quanto riguarda, tra l'altro, la religione e i costumi locali nonché la protezione dell'ambiente.

L'articolo 11 (Ricerca e osservazione) sollecita le Parti allo scambio di ricercatori e di informazioni sui mercati e sulla gestione del turismo. Secondo l'articolo 12 (Formazione e sviluppo delle capacità) le Parti considerano favorevolmente le richieste di formazione e sviluppo delle capacità nel settore del turismo presentate da un'altra Parte.

L'articolo 13 (Operatori e dirigenti del settore turistico) mira a facilitare lo scambio di esperienze tra operatori e dirigenti del settore turistico, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali di ogni Parte.

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L'articolo 14 (Modelli aziendali online ed economia della condivisione) riguarda lo scambio di informazioni sui modelli aziendali online e sull'economia della condivisione (in particolare sulle rispettive leggi e regolamentazioni).

3.5.9

Allegato XIX sui servizi di trasporto internazionale su strada e di logistica

Per la prima volta la Svizzera fissa in un ALS disposizioni specifiche concernenti i servizi di trasporto su strada e di logistica che vanno oltre le norme dell'OMC.

Queste disposizioni rispecchiano l'interesse comune delle Parti a permettere la prestazione di servizi di trasporto transfrontaliero e di logistica. L'allegato specifica gli impegni relativi all'applicazione efficace e non discriminatoria delle regolamentazioni nonché la trasparenza e l'accesso alle infrastrutture pubbliche. Dispone inoltre che le Parti non impongano restrizioni quantitative (contingenti) al trasporto transfrontaliero.

La sezione I (art. 15) fissa le disposizioni generali dell'allegato. L'articolo 1 descrive il campo d'applicazione, che si estende anche al traffico in transito, fatti salvi l'articolo V del GATT 1994 e le pertinenti disposizioni dell'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi. L'allegato non si applica ai servizi di cabotaggio.

L'articolo 2 fissa gli obiettivi dell'allegato e l'articolo 3 contiene le principali definizioni.

L'articolo 4 (Regolamentazione nazionale) dispone che le Parti applichino le loro eventuali procedure di autorizzazione solo per quanto necessario e che le eseguano rapidamente.

L'articolo 5 (Trasparenza) prevede che le Parti pubblichino le informazioni sulle condizioni da soddisfare per la prestazione di servizi di trasporto su strada nel loro territorio, come il peso e le dimensioni dei veicoli. Le Parti istituiscono inoltre organi di contatto per i prestatori di servizi.

La sezione II (art. 615) contiene disposizioni specifiche concernenti i servizi di trasporto su strada.

L'articolo 6 (Misure quantitative) vieta alle Parti di limitare il numero di viaggi effettuati nel loro territorio da veicoli di un'altra Parte nell'ambito di un trasporto internazionale di merci su strada.

L'articolo 7 (Dispositivi per il trasporto) prevede che, per quanto riguarda i dispositivi per il trasporto necessari per garantire la continuità del servizio (p. es. container), le procedure amministrative applicate al valico di frontiera non siano discriminatorie o più onerose di quanto necessario.

Gli articoli 8 (Itinerari specifici) e 9 (Libera scelta della modalità di trasporto) vincolano le Parti ad applicare su base non discriminatoria le prescrizioni che impongono itinerari e modalità
di trasporto specifici.

L'articolo 10 (Norme e standard) contiene disposizioni sul rispetto e l'applicazione non discriminatoria delle regolamentazioni nazionali concernenti l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto e le norme ambientali e di sicurezza.

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L'articolo 11 (Accesso e utilizzo dell'infrastruttura pubblica) accorda ai prestatori di servizi di trasporto internazionale, a condizioni ragionevoli, un accesso non discriminatorio alle infrastrutture pubbliche necessarie per fornire i servizi, agli impianti di movimentazione delle merci e ai porti secchi.

L'articolo 12 (Tasse di transito) vieta alle Parti di riscuotere tasse di transito discriminatorie.

L'articolo 13 (Aree di sosta per camion) prevede che le Parti gestiscano le aree di sosta pubbliche per camion in modo non discriminatorio e che, per quanto possibile, forniscano informazioni in tempo reale lungo le vie di trasporto principali sulla disponibilità di aree di parcheggio.

L'articolo 14 (Infrazioni) stabilisce la procedura da seguire se un prestatore di servizi viola le disposizioni dell'allegato.

L'articolo 15 (Misure di salvaguardia) non si applica alla Svizzera, ma riguarda unicamente le relazioni tra la Norvegia e la Turchia. Disciplina la possibilità di introdurre, a determinate condizioni, misure di salvaguardia temporanee.

La sezione III (art. 1621) contiene disposizioni specifiche concernenti i servizi di logistica e si applica unicamente alle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la Turchia, dall'altro.

L'articolo 16 (Prestazione di servizi logistici multipli) vieta alle Parti di adottare misure che impediscano a un prestatore di determinati servizi logistici di fornire altri servizi logistici, fatti salvi i loro elenchi di impegni specifici. Per quanto possibile le Parti devono evitare in particolare di richiedere licenze distinte per la prestazione di servizi logistici diversi.

L'articolo 17 (Camionaggio aereo) prevede che le Parti autorizzino su base non discriminatoria l'esecuzione, nel loro territorio, di operazioni di camionaggio da parte di vettori aerei o di subappaltatori incaricati da questi ultimi, a condizione che i veicoli utilizzati siano immatricolati nel loro territorio. Le Parti devono inoltre facilitare il traffico in transito.

L'articolo 18 (Accesso a infrastrutture e servizi nei porti secchi) obbliga le Parti a fissare eventuali tasse nei porti secchi a un livello adeguato, vale a dire commisurato ai costi per la messa a disposizione dell'infrastruttura. L'accesso ai porti secchi e il loro utilizzo devono inoltre essere
garantiti su base non discriminatoria, anche se tali porti sono gestiti da società private.

L'articolo 19 (Garanzie finanziarie) prevede che, se sono richieste garanzie finanziarie a un prestatore di servizi di un'altra Parte, queste siano fissate tenendo conto del rischio effettivo e svincolate in tempi utili al termine dell'operazione.

L'articolo 20 (Riconoscimento reciproco di documenti) dispone che le Parti riconoscano i certificati dei veicoli e le patenti di guida dei conducenti professionisti delle altre Parti.

L'articolo 21 (Termini di ricorso) obbliga le Parti a informare le altre Parti, su richiesta, sui termini di ricorso applicabili contro le sanzioni e le multe inflitte nel traffico stradale.

744

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3.5.10

Impegni specifici (art. 3.18 e allegato XII)

L'AELS è uno dei primi partner di libero scambio con il quale la Turchia ha accettato di assumere impegni sostanziali nel settore dei servizi. L'unione doganale tra l'UE e la Turchia, ad esempio, non si applica ai servizi. Gli impegni specifici riguardanti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale nel commercio dei servizi figurano in elenchi stilati dalle singole Parti. Come per il GATS, gli impegni assunti dalle Parti si basano su elenchi positivi; non sono state concordate clausole di non arretramento (ratchet) o di sospensione (stand still). Secondo il metodo di questi elenchi, una Parte si impegna a non applicare restrizioni concernenti l'accesso al mercato e a non discriminare i prestatori di servizi e i servizi dell'altra Parte nei settori, sottosettori o attività per quanto riguarda le modalità di prestazione dei servizi, tenendo conto delle condizioni e restrizioni iscritte nel proprio elenco in modo esplicito e trasparente. La non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore alcun impegno.

Nel presente ALS la Turchia ha esteso il suo livello di impegni rispetto all'elenco di impegni assunti in base al GATS, accordando concessioni in alcuni dei settori più importanti per i prestatori di servizi svizzeri. Nel settore dei servizi finanziari tali misure riguardano in particolare la prestazione transfrontaliera di servizi di riassicurazione. Quanto ai servizi di trasporto, la Turchia ha accordato importanti concessioni sui lavori di manutenzione e di riparazione di aerei, eliminando l'obbligo di autorizzazione per la prestazione di un servizio tramite uno stabilimento d'impresa.

Nel caso dei servizi ausiliari di logistica ha accordato concessioni di rilievo per tutti i modi di trasporto. Le concessioni accordate per i servizi ausiliari del trasporto marittimo sono altrettanto consistenti. Nel trasporto su strada la Turchia ha migliorato i suoi impegni in materia di trasporto di persone e merci eliminando l'obbligo di richiedere una licenza per i trasporti internazionali. Ha assunto impegni anche nel settore dei servizi ausiliari del trasporto su strada. Si è inoltre impegnata ad autorizzare l'ingresso nel proprio territorio di persone fisiche che forniscono servizi di installazione e manutenzione di macchine e impianti. Ha
infine assunto nuovi impegni per gli stagisti impiegati da imprese svizzere e temporaneamente distaccati in uno stabilimento, una filiale o una succursale in Turchia per approfondire le loro conoscenze professionali, pratica di cui beneficerà in particolare il settore alberghiero e della ristorazione svizzero.

Il livello di impegni della Svizzera in materia di accesso ai mercati a favore della Turchia corrisponde nel complesso a quello contratto in ALS simili conclusi in precedenza. Gli impegni riguardanti la prestazione di servizi da parte di persone fisiche si limitano al soggiorno temporaneo di categorie di persone ben definite (in particolare il trasferimento all'interno di imprese di quadri e specialisti altamente qualificati e la prestazione di servizi retta da contratti di durata limitata). I contingenti previsti secondo il diritto nazionale si applicano in linea di principio anche alle autorizzazioni per queste categorie di persone. Tali autorizzazioni possono quindi essere contabilizzate nei contingenti nazionali e cantonali. Nel caso specifico di un trasferimento di quadri o specialisti all'interno di un'azienda, tuttavia, la Svizzera non potrebbe appellarsi al fatto che i contingenti sono già esauriti. La cerchia di 745

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persone che potrebbero beneficiare di questa norma è tutto sommato molto ristretta per cui si tratterebbe di rilasciare al massimo una decina di autorizzazioni all'anno.

La Svizzera ha assunto ulteriori impegni settoriali nel trasporto internazionale di merci su strada (senza cabotaggio). Questi impegni si limitano al trasporto internazionale, in particolare agli autotrasportatori che lavorano per imprese di trasporto con sede all'estero, e si applicano al carico e allo scarico nonché al transito di merci attraverso la Svizzera. Non valgono per la prestazione di servizi legati al collocamento e rientrano nei limiti del quadro giuridico attuale.

3.6

Capitolo 4: Protezione della proprietà intellettuale

3.6.1

Disposizioni del capitolo 4 (art. 4)

Le disposizioni dell'ALS concernenti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 4) obbligano le Parti a garantire una protezione effettiva e prevedibile dei beni immateriali nonché l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Rispetto alle norme minime multilaterali previste dall'Accordo dell'OMC del 15 aprile 199447 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), l'ALS migliora determinate norme di protezione, la certezza giuridica, la visibilità delle clausole di protezione e la prevedibilità delle condizioni quadro per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale o per il commercio di prodotti e servizi innovativi.

L'articolo 4 dispone che i principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applichino anche nel quadro delle relazioni di libero scambio conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo TRIPS. Questo aspetto è particolarmente importante in vista di un eventuale allargamento dell'unione doganale UETurchia o della futura conclusione, da parte della Turchia, di ALS con Stati terzi.

L'articolo 4 prevede inoltre che le disposizioni dell'ALS sulla proprietà intellettuale possano essere esaminate e sviluppate in un secondo momento.

3.6.2

Allegato XX sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Le disposizioni dell'allegato XX fissano tutte le norme di protezione materiali concernenti diversi settori del diritto di proprietà intellettuale. Il livello di protezione corrisponde sostanzialmente alle norme europee. Viene disciplinata in modo selettivo anche l'applicazione del diritto sul piano amministrativo, civile e penale. Infine viene concordata la cooperazione bilaterale nel settore della proprietà intellettuale.

Secondo l'articolo 1 rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato i diritti d'autore (inclusa la protezione dei programmi per computer e delle collezioni di dati), i diritti di protezione affini (i diritti di artisti interpreti o esecutori, dei produttori di supporti audio e audiovisivi e degli organismi di radiodiffusione), marchi 47

746

RS 0.632.20, allegato 1C

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commerciali di merci e servizi, indicazioni geografiche (incluse le denominazioni di origine) per le merci, indicazioni di provenienza sbagliate, disegni industriali, brevetti, varietà vegetali, topografie di circuiti integrati e informazioni confidenziali.

Nell'articolo 2 (Accordi internazionali) le Parti confermano gli impegni assunti nei diversi accordi internazionali sulla proprietà intellettuale a cui hanno aderito, ovvero: Accordo TRIPS, Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale48, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche49, Trattato di cooperazione in materia di brevetti50, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi51, Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma)52, Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi53, Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali54, Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti55 e Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione de l'UPOV)56. Le Parti si impegnano anche a rispettare le disposizioni materiali di alcuni accordi (Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale [OMPI] sul diritto d'autore57, Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi58). Si impegnano inoltre a esaminare la possibilità di aderire al Trattato OMPI di Pechino del 24 giugno 2012 sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e al Trattato OMPI di Marrakech del 27 giugno 2013 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Su richiesta, le Parti si consultano in merito agli sviluppi legati agli accordi internazionali o alle rispettive relazioni bilaterali con Stati terzi.

L'articolo 3 (Diritti d'autore e diritti affini) prevede che le Parti applichino per analogia determinati obblighi di protezione del Trattato OMPI sulle
interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi agli artisti del settore audiovisivo e ai produttori di fonogrammi. Disciplina inoltre i diritti degli organismi di radiodiffusione, i termini minimi di protezione per i diritti d'autore e i diritti affini.

Nell'articolo 4 (Marchi) le Parti estendono la protezione dell'Accordo TRIPS ai marchi di forma e ai marchi sonori. Per la protezione dei marchi notori rimandano alle raccomandazioni dell'OMPI relative alla protezione estesa dei marchi notori.

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.8 RS 0.231.171 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.232.145.1 Convenzione dell'UPOV del 1991 (RS 0.232.163), a meno che una Parte abbia aderito alla Convenzione del 1978 (RS 0.232.162).

RS 0.231.151 RS 0.231.171.1

747

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Inoltre i titolari dei marchi possono esigere che i nomi di marchi registrati siano segnalati come tali nelle opere di riferimento.

L'articolo 5 (Brevetti) dispone che nei settori rilevanti la norma di protezione materiale si fonda sulle disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo59. Le Parti vietano di imporre una licenza su un prodotto per il solo fatto è importato e non prodotto localmente. Esse dispongono inoltre che si tengano consultazioni su un certificato di protezione supplementare due anni dopo l'entrata in vigore dell'ALS.

L'articolo 6 (Informazioni confidenziali) prevede che le autorità che vengono a conoscenza, nel quadro della procedura di autorizzazione per l'immissione in commercio, di risultati di test concernenti prodotti farmaceutici o agrochimici basati su agenti chimici o biologici siano tenute a trattarli in modo confidenziale. I dati dei test sui prodotti farmaceutici devono essere protetti da qualsiasi utilizzo o riferimento per almeno sei anni, quelli dei prodotti fitosanitari per almeno sette anni. Il termine di protezione dei prodotti farmaceutici in Turchia inizia con la prima autorizzazione nell'unione doganale UE-Turchia, e la durata di protezione può essere precisata da prescrizioni nazionali (attualmente è subordinata al possesso di un pertinente brevetto valido).

L'articolo 7 (Disegni industriali) stabilisce che i disegni possano essere protetti per un periodo fino a 25 anni. L'Accordo TRIPS prevede invece una protezione di soli dieci anni.

Secondo l'articolo 8 (Indicazioni geografiche), la Svizzera, il Liechtenstein e la Turchia applicano a tutti i prodotti il livello di protezione più elevato che l'Accordo TRIPS riserva alle indicazioni geografiche di vini e distillati.

L'articolo 9 (Nomi di Paesi e indicazioni di provenienza sbagliate) regola la protezione contro l'utilizzo commerciale di un'indicazione di provenienza sbagliata, la protezione dei nomi di Paesi (p. es. «Switzerland», «Svizzera», «Swiss») e di regioni (p. es. nomi di Cantoni, come «Lucerna») e la protezione di stemmi, bandiere ed emblemi. Fra le altre cose è prevista anche la protezione contro l'utilizzo fuorviante o sleale di indicazioni di provenienza in marchi e nomi di società.

Conformemente all'articolo 10 (Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale),
le Parti si impegnano a prevedere apposite procedure affinché i diritti di proprietà intellettuale possano essere acquisiti, se necessario iscritti in un registro e mantenuti. Queste procedure devono soddisfare almeno i requisiti dell'Accordo TRIPS.

Gli articoli 1118 (Applicazione del diritto, misure amministrative alla frontiera, procedimenti civili e penali) prevedono che le misure di sostegno alle dogane si applichino sia alle importazioni che alle esportazioni di merci. Le autorità doganali non solo dovranno proporre tali misure su richiesta del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, ma in caso di sospetta contraffazione o pirateria dovranno anche trattenere d'ufficio le merci importate. Le misure di sostegno alla dogana sono inoltre previste non solo per i diritti di marchio e d'autore, ma per tutti i diritti di proprietà intellettuale. Il richiedente ha il diritto di ispezionare e di esaminare le merci trattenute provvisoriamente alla frontiera.

59

748

RS 0.232.142.2

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Per quanto riguarda la procedura civile ordinaria, l'ALS fissa i criteri in base ai quali viene determinato il risarcimento dei danni a favore del titolare dei diritti. Con le decisioni provvisionali e superprovvisionali si intendono prevenire danni imminenti.

Su richiesta del titolare dei diritti le autorità giudiziarie devono poter ordinare di ritirare dal commercio o di distruggere i prodotti illegittimi e i macchinari con cui sono stati fabbricati. Devono essere in ogni caso essere previste misure e sanzioni penali in caso di contraffazione commerciale intenzionale di prodotti di marca o di pirateria di beni protetti da diritti d'autore o diritti di protezione affini.

Nell'articolo 20 (Cooperazione tecnica) le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione in materia di proprietà intellettuale. Facilitano inoltre il trasferimento di tecnologia conformemente alle condizioni convenute di comune accordo e all'articolo 7 dell'Accordo TRIPS.

L'articolo 21 (Esaurimento dei diritti) stabilisce che, conformemente alle disposizioni dell'Accordo TRIPS, le Parti siano libere di applicare il loro sistema di esaurimento che regola il commercio parallelo.

3.7

Capitolo 5: Appalti pubblici (art. 5)

La Turchia non ha aderito all'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici («Government Procurement Agreement» GPA)60 e in nessuno dei suoi ALS apre i suoi mercati pubblici ai prestatori stranieri. Di conseguenza non era disposta a prevedere disposizioni e impegni sostanziali in questo settore nel quadro dei negoziati con l'AELS.

Le Parti hanno però convenuto di includere una clausola di negoziazione al riguardo.

La disposizione sui mercati pubblici fissa determinati obblighi di informazione per quanto riguarda le regolamentazioni nazionali in vigore. Inoltre, tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ALS, le Parti dovranno valutare l'opportunità di assumere ulteriori impegni nel settore degli appalti pubblici alla luce degli sviluppi internazionali nel quadro dell'OMC e con Paesi terzi. Questa clausola crea un punto di appoggio nel caso in cui l'UE e la Turchia decidano di negoziare impegni in materia di accesso ai mercati in questo settore.

3.8

Capitolo 6: Concorrenza (art. 6.1­6.2)

La liberalizzazione del commercio internazionale di merci e servizi può essere ostacolata da pratiche aziendali restrittive della concorrenza. Per questo motivo l'ALS contiene disposizioni di protezione contro i comportamenti e le pratiche anticoncorrenziali (accordi e abuso di posizione dominante).

Nell'articolo 6.1 le Parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali e altre pratiche convenute tra imprese sono incompatibili con il buon funzionamento dell'ALS. Si impegnano pertanto ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da eliminare tali pratiche. Questa disposizione riguarda anche le 60

RS 0.632.231.422

749

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imprese pubbliche. Le norme devono essere considerate a livello interstatale, ma non creano obblighi diretti per le imprese.

L'articolo 6.2 contiene disposizioni riguardanti l'avvio di consultazioni e il consolidamento della cooperazione tra le Parti per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali. A tale scopo è previsto in particolare che le Parti si scambino le informazioni pertinenti, conformemente alle norme nazionali in materia di confidenzialità.

L'articolo prevede inoltre che possano svolgersi consultazioni in seno al Comitato misto se tali comportamenti anticoncorrenziali persistono. Se la Parte in questione non pone fine alla pratica contestata entro i termini fissati dal Comitato misto o entro 60 giorni dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta, la Parte autrice del reclamo può adottare adeguate contromisure.

Ad eccezione del diritto di consultazione, il capitolo sulla concorrenza è escluso dal meccanismo di composizione delle controversie.

3.9

Capitolo 7: Commercio e sviluppo sostenibile (art. 7.1­7.10)

Per garantire la coerenza della sua politica estera, la Svizzera si adopera per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro della sua politica economica esterna. Il nostro Consiglio mira a creare una situazione atta a favorire una crescita coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia in Svizzera che nei Paesi partner.

Lo sviluppo sostenibile comprende la crescita economica, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale. Per questo motivo, nella negoziazione di ALS, la Svizzera si impegna affinché vengano incluse disposizioni sull'ambiente e norme del lavoro legate al commercio nonché norme generali sui diritti umani. Queste disposizioni rafforzano gli strumenti internazionali determinanti (quelli dell'ONU per quanto riguarda i diritti umani, quelli dell'OIL nel settore del lavoro e gli accordi ambientali multilaterali in materia ambientale). Le disposizioni sullo sviluppo sostenibile fissano un quadro di riferimento comune che le Parti si impegnano a rispettare nelle loro relazioni economiche preferenziali in modo che gli obiettivi economici dell'ALS coincidano con gli obiettivi stabiliti dalle Parti in materia di ambiente e di diritti dei lavoratori.

Nell'articolo 7.1 paragrafo 2 gli Stati dell'AELS e la Turchia, riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono elementi interdipendenti e di reciproco sostegno dello sviluppo sostenibile.

Le Parti riaffermano il loro impegno per la promozione dello sviluppo del commercio internazionale e bilaterale in maniera conforme agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Riaffermano inoltre in tale contesto la loro adesione all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Quanto alle disposizioni sugli aspetti ambientali, le Parti si sforzano, secondo l'articolo 7.3 paragrafo 1, di prevedere e promuovere nella loro legislazione nazionale elevati livelli di protezione ambientale e si impegnano ad attuarli in modo efficace (art. 7.4). Nell'articolo 7.6 le Parti riaffermano la volontà di attuare efficacemente, nella loro legislazione nazionale, gli impegni assunti in base ad accordi

750

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multilaterali. Confermano inoltre di rispettare i principi ambientali enunciati nei principali strumenti internazionali sull'ambiente.

Gli articoli 7.3 e 7.4 stabiliscono che, per quanto riguarda le disposizioni relative alle norme sul lavoro, le Parti si adoperino per introdurre, promuovere e applicare elevati livelli di protezione dei lavoratori nella loro legislazione nazionale. Riaffermano i loro obblighi, derivanti dalla loro adesione all'OIL, di rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali nel lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità) contenuti nella Dichiarazione dell'OIL del 1998. Si impegnano inoltre ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato e si adoperano per la ratifica delle altre convenzioni fondamentali e delle convenzioni dell'OIL classificate come «aggiornate». Le Parti riaffermano il loro impegno a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti e quelli della Dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

Le Parti si impegnano inoltre, nell'articolo 7.4 paragrafo 2, a non ridurre i livelli di protezione fissati nelle loro leggi nazionali in materia di ambiente e norme del lavoro e a non offrire alle imprese la possibilità di derogare alla legislazione vigente per attirare investimenti o assicurarsi vantaggi competitivi sul piano commerciale.

Le Parti si sforzano anche (art. 7.7) di agevolare e promuovere la distribuzione di merci, servizi e tecnologie che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi le merci e i servizi che rientrano in programmi o contrassegnati da marchi che promuovono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e socialmente responsabili.

Sul piano istituzionale, il Comitato misto istituito dall'ALS secondo l'articolo 7.9 è autorizzato a trattare e discutere tutte le disposizioni di questo capitolo. Le Parti devono risolvere eventuali divergenze consultandosi nel Comitato misto o tramite le procedure di consultazione, mediazione e buoni uffici previste dall'ALS per la composizione delle controversie. Se necessario, possono
consultare le organizzazioni o gli organismi internazionali rilevanti. La procedura di arbitrato per la composizione delle controversie prevista dall'ALS non è tuttavia applicabile a questo capitolo.

Infine, l'articolo 7.10 prevede di passare periodicamente in rassegna il raggiungimento degli obiettivi indicati nel capitolo 7 e di esaminare eventuali misure supplementari alla luce degli sviluppi in materia di commercio e di sviluppo sostenibile sul piano internazionale.

3.10

Capitolo 8: Disposizioni istituzionali (art. 8.1­8.2)

Il Comitato misto è l'organo che garantisce il buon funzionamento dell'ALS e la corretta applicazione delle sue disposizioni. L'articolo 8.1 paragrafo 2 prevede che sia costituito da rappresentanti di tutte le Parti e che il suo compito principale sia di sorvegliare ed esaminare l'attuazione dell'ALS, di valutare la possibilità di eliminare ostacoli agli scambi e altre misure restrittive del commercio tra le Parti e di tenere consultazioni in caso problemi di interpretazione o attuazione dell'ALS.

751

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Secondo l'articolo 8.1 paragrafo 3 il Comitato misto può in alcuni casi avere competenze decisionali. Può ad esempio essere autorizzato a istituire sottocomitati o gruppi di lavoro (oltre al Sottocomitato per le questioni doganali) che lo assistano nell'adempimento dei suoi compiti. Questi ultimi operano su mandato del Comitato stesso (o, nel caso del Sottocomitato per le questioni doganali, in base del mandato definito nell'allegato VIII dell'ALS).

Il Comitato misto può inoltre sottoporre alle Parti proposte di emendamento dell'Accordo principale e decidere di modificare gli allegati e le appendici dell'ALS.

In quanto organo paritetico, il Comitato misto prende le sue decisioni per consenso (art. 8.1 par. 5). Per adottare decisioni vincolanti è dunque necessaria l'approvazione di tutte le Parti.

3.11

Capitolo 9: Composizione delle controversie (art. 9.1­9.10)

Il capitolo 9 dell'ALS prevede una procedura dettagliata per la composizione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 9.1 dispone che, se la controversia riguarda nel contempo le disposizioni dell'ALS e le norme dell'OMC, la Parte attrice può scegliere la procedura di composizione delle controversie che preferisce, ossia quella dell'ALS o quella dell'OMC.

Una volta effettuata, tuttavia, la scelta è definitiva.

Secondo l'articolo 9.2, le Parti in causa possono convenire di ricorrere alle procedure di conciliazione o di mediazione o ai buoni uffici, anche mentre è in corso una procedura di composizione delle controversie. Queste procedure possono iniziare e terminare in qualsiasi momento. Sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in ulteriori procedure.

L'articolo 9.3 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare dinanzi al Comitato misto prima di poter esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede consultazioni ne informa anche le Parti non coinvolte. Nel caso in cui si giunga a una soluzione consensuale, le Parti in causa ne informano le altre Parti.

Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per i casi urgenti) mediante la suddetta procedura di consultazione o se le consultazioni non si tengono entro il termine previsto (ovvero entro 15 giorni per le questioni urgenti e 30 giorni per tutte le altre questioni, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti) o ancora se la Parte convenuta non risponde entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte attrice ha il diritto di esigere l'istituzione di un tribunale arbitrale.

Come in altri ALS dell'AELS, le Parti che non sono coinvolte nella controversia possono, a determinate condizioni, intervenire nella procedura di arbitrato (art. 9.4 par. 10).

L'articolo 9.4 disciplina l'istituzione di un tribunale arbitrale. Questo è composto da tre membri che devono soddisfare determinate condizioni in materia di competenze ed esperienza; la Parte attrice e la Parte convenuta nominano ciascuna un membro. I

752

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due membri nominati dalle Parti nominano il terzo membro entro un termine di 30 giorni. Questo terzo membro presiede il tribunale arbitrale. La composizione del tribunale arbitrale deve essere confermata dalle Parti entro sette giorni, dopodiché la procedura di istituzione è considerata conclusa. Se i tre i membri non sono nominati in tempo, spetta al segretario generale della Corte permanente di arbitrato (CPA) nominare i membri mancanti del tribunale arbitrale conformemente alle Regole di arbitrato della CPA 2012. Secondo l'articolo 9.5, queste Regole sono applicabili anche alla procedura di arbitrato.

Conformemente all'articolo 9.7 paragrafo 1, entro 90 giorni dalla sua istituzione il tribunale arbitrale rende noto il suo rapporto iniziale, sul quale le Parti in causa possono pronunciarsi entro 30 giorni. Entro 180 giorni dalla sua istituzione il tribunale presenta il suo rapporto finale. L'articolo 9.7 paragrafo 2 prevede che il rapporto iniziale e il rapporto finale soddisfino determinate condizioni per quanto riguarda i documenti forniti dalle Parti, i risultati dell'esame, compresi i motivi e le eventuali raccomandazioni. L'articolo 9.7 paragrafo 5 sancisce che per le Parti in causa le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti. Il rapporto finale viene reso pubblico, salvo altrimenti disposto dalle Parti in causa. Secondo l'articolo 9.8 le Parti in causa adottano misure adeguate per attuare le decisioni previste dal rapporto. Nell'impossibilità di farlo si adoperano per convenire un termine ragionevole a tale scopo. Se non riescono ad accordarsi su un termine, ogni Parte in causa può chiedere al tribunale arbitrale originario di fissare tale termine. In caso di disaccordo su una misura adottata da una Parte per attuare la decisione, l'altra Parte può rivolgersi al tribunale arbitrale che ha emesso la decisione. Se non viene raggiunta un'intesa, la Parte attrice può sospendere provvisoriamente determinati vantaggi accordati in virtù dell'ALS alla Parte convenuta. In tal caso la sospensione provvisoria delle concessioni garantite dall'ALS deve corrispondere alla portata dei vantaggi ottenuti con le misure giudicate incompatibili con l'Accordo dal tribunale arbitrale.

3.12

Capitolo 10: Disposizioni finali (art. 10.1­10.6)

Il capitolo 10 disciplina l'entrata in vigore dell'ALS (art. 10.5), le modifiche dell'ALS (art. 10.1), il ritiro di una Parte, l'estinzione dell'ALS (art. 10.4) e l'adesione di nuovi membri dell'AELS (art. 10.3). Qualsiasi Stato che diviene membro dell'AELS può aderire all'ALS, previa approvazione da parte del Comitato misto e a condizioni e modalità da convenire tra le Parti.

In base all'articolo 10.6, il Governo della Norvegia è il depositario dell'ALS.

L'articolo 10.1 paragrafo 1 prevede che le Parti possano emendare l'ALS su base consensuale. Gli emendamenti sono sottoposti alle procedure di approvazione e ratifica nazionali delle Parti. Gli emendamenti dell'Accordo principale hanno in generale un impatto sugli obblighi fondamentali di diritto internazionale e sottostanno pertanto in Svizzera all'approvazione dell'Assemblea federale, salvo che abbiano una portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199761 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

61

RS 172.010

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Secondo l'articolo 10.1 paragrafo 4 il Comitato misto può in linea di principio decidere autonomamente di emendare gli allegati e le appendici dell'ALS. Questa regola di base serve a facilitare la procedura di adeguamento tecnico e, quindi, la gestione dell'ALS.

Di conseguenza, anche questo tipo di emendamenti è per principio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale. In base all'articolo 7a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale può tuttavia approvare in modo autonomo a nome della Svizzera le corrispondenti decisioni del Comitato misto se queste hanno una portata limitata. Una decisione del Comitato misto è considerata di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 LOGA in particolare nei casi menzionati nell'articolo 7a capoverso 3 LOGA e se non si applica nessuna delle eccezioni menzionate nell'articolo 7a capoverso 4 LOGA. Tali condizioni sono esaminate caso per caso.

Le decisioni del Comitato misto riguardano spesso aggiornamenti tecnici e sistemici (p. es. per quanto riguarda le regole d'origine preferenziali e l'agevolazione degli scambi). Diversi allegati degli ALS conclusi dall'AELS sono regolarmente aggiornati, soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sugli emendamenti approvati in virtù dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA nel quadro del suo rapporto annuale sui trattati internazionali che ha concluso (art. 48a cpv. 2 LOGA).

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le conseguenze finanziarie previste derivanti dall'ALS e dall'Accordo agricolo bilaterale si limitano alla perdita di una parte delle entrate doganali sugli scambi di prodotti agricoli trasformati e non trasformati con la Turchia. Nel 2017 questa perdita sarebbe ammontata a circa 4,5 milioni di franchi.

Le possibili ripercussioni finanziarie sono dunque contenute e vanno rapportate agli effetti economici positivi che, per la Svizzera, deriveranno in particolare da una maggiore certezza del diritto e dal migliore accesso al mercato turco per i prodotti agricoli e i servizi elvetici.

4.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La crescente complessità degli ALS può avere un'incidenza sull'effettivo del personale della Confederazione. Per il periodo 2015­2019 il nostro Consiglio ha approvato i fondi necessari per negoziare nuovi ALS e per emendare, gestire e sviluppare quelli vigenti. A tempo debito decideremo quali risorse sono necessarie per negoziare nuovi accordi e per attuare e sviluppare quelli esistenti dopo il 2019.

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4.2

Ripercussioni per Cantoni e Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna

Gli Accordi non hanno ripercussioni in materia di finanze e di personale per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Al contrario, tutto il Paese dovrebbe beneficiare degli effetti economici menzionati nel numero 4.3.

4.3

Ripercussioni per l'economia

L'ALS e l'Accordo agricolo bilaterale faciliteranno l'accesso reciproco ai mercati dei prodotti agricoli e dei servizi e miglioreranno la certezza giuridica negli scambi commerciali bilaterali in generale e nella protezione della proprietà intellettuale in particolare. I due Accordi rafforzano quindi la piazza economica svizzera aumentandone la capacità di generare valore aggiunto e creare o mantenere posti di lavoro.

Concretamente gli Accordi, in sintonia con la politica economica esterna e la politica agricola della Svizzera, riducono o eliminano gli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio tra Svizzera e Turchia. Il miglior accesso di mercato per merci e servizi svizzeri ne aumenta la competitività sul mercato turco. Nel contempo gli Accordi prevengono il rischio di discriminazione rispetto agli altri partner di libero scambio della Turchia, in particolare l'UE. Inoltre, l'eliminazione o la riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari al commercio, così come l'agevolazione del commercio di servizi negli scambi economici bilaterali, riducono i costi d'acquisto a carico delle imprese svizzere, con conseguenti benefici anche per i consumatori in Svizzera. In Turchia si potranno osservare effetti analoghi.

4.4

Ripercussioni per la società

Come tutti gli ALS, l'ALS e l'Accordo agricolo con la Turchia sono innanzitutto degli accordi economici che fissano il quadro degli scambi commerciali con la Turchia e ne garantiscono la certezza giuridica. Ciò si ripercuoterà positivamente sulla competitività delle piazze economiche elvetica e turca nonché sulla capacità di creare e mantenere posti di lavoro.

Ripercussioni per la sostenibilità L'attività economica richiede risorse e manodopera, e comporta dunque conseguenze sull'ambiente e la società. Il concetto prevede che si aumentino la capacità economica e il benessere badando però durevolmente anche alle ripercussioni ambientali e al consumo di risorse. L'idea è inoltre di garantire e migliorare la coesione sociale62. Nell'ALS, in particolare nel preambolo e nel capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» (cfr. n. 3.9), figurano pertanto disposizioni volte a garantire 62

Rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009 (FF 2010 393 406).

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un'attuazione degli elementi economici dell'Accordo coerente con gli obiettivi sociali ed ecologici dello sviluppo sostenibile. Sempre a scopo di coerenza, l'ALS contiene una disposizione in cui le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti da altri accordi internazionali (art. 1.4), tra i quali rientrano accordi e convenzioni in campo commerciale, ambientale e sociale nonché nel settore dei diritti umani. Particolarmente rilevanti al riguardo sono anche le eccezioni previste nei capitoli sugli scambi di merci e servizi (art. 2.20, 2.21, 3.16 e 3.17), in virtù delle quali le Parti possono, ove necessario, adottare misure che derogano a quanto convenuto nell'ALS, ad esempio al fine di tutelare la vita e la salute di persone, animali e piante, la sicurezza e altri interessi simili. Gli articoli 2.20 e 2.21 dell'ALS sono applicabili anche all'Accordo agricolo conformemente all'articolo 7 di quest'ultimo.

Ripercussioni per la società In generale gli ALS rafforzano lo Stato di diritto e concorrono allo sviluppo e alla prosperità rafforzando gli impegni bilaterali e multilaterali e migliorando il quadro degli scambi economici, reso più sicuro dagli accordi internazionali63. Il sostegno del settore privato e del libero mercato svolge in tale ambito un ruolo determinante.

Gli ALS consolidano le relazioni tra i vari attori e favoriscono lo scambio di opinioni, due presupposti essenziali per la promozione dei nostri valori.

Il miglior tenore di vita, frutto degli ALS, permette anche di avere margini di manovra economici più ampi per le misure a favore dell'ambiente e dell'uguaglianza sociale. Gli ALS non possono stabilire l'orientamento che i sistemi politici nazionali danno a queste misure, ma la Svizzera può offrire il proprio sostegno e contribuire, anche nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale, a incentivare lo sfruttamento di tali margini nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

4.5

Ripercussioni per l'ambiente

Anche il commercio, come tutte le altre attività economiche, ha in generale un impatto sull'ambiente. Questo impatto è determinato dalle regolamentazioni nazionali e dipende dai settori nei quali si svolgono gli scambi bilaterali, come ad esempio attività commerciali legate a metodi di produzione rispettosi dell'ambiente o, al contrario, settori in cui l'impatto ambientale è elevato64.

Gli Accordi non limitano le possibilità previste dalle norme dell'OMC e dalle disposizioni degli accordi multilaterali sull'ambiente di arginare gli scambi di merci pericolose o dannose per l'ambiente. Analogamente alle norme dell'OMC, le disposizioni degli accordi autorizzano esplicitamente le Parti ad adottare misure per proteggere la salute e la vita delle persone, degli animali e delle piante e per preservare le risorse naturali non rinnovabili (art. 2.20 e 3.16 dell'ALS; cfr. n. 3.3 e 3.5).

Gli Accordi non rimettono in questione le relative prescrizioni tecniche nazionali. La Svizzera garantirà che le disposizioni degli Accordi siano interpretate in modo da 63 64

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Rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009 (FF 2010 393 410).

Per i diversi tipi di impatto, cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009 (FF 2010 393 410).

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non violare né le legislazioni ambientali degli Stati partner né il diritto internazionale sull'ambiente e da non impedire ai Governi di mantenere o inasprire le loro norme in materia.

5

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­201965 e nel rispettivo decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015­2019 66.

5.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Gli accordi con la Turchia sono compatibili con la strategia economica esterna definita dal Consiglio federale nel 200467 e nel 201168. Le disposizioni sulla sostenibilità convenute con la Turchia sono in sintonia con la strategia per uno sviluppo sostenibile 2016­2019 adottata dal Consiglio federale il 27 gennaio 201669 (cfr. in particolare il cap. 4, campo di azione 5).

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)70, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Infine, secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr.

art. 7a cpv. 1 LOGA).

L'obbligo di rilasciare permessi di soggiorno temporaneo solo a una cerchia ristretta di persone che soddisfano determinate condizioni determinerà una limitazione del soggiorno di stranieri in termini di numero e durata, che non incide quindi sulla gestione dell'immigrazione; ciò significa che i permessi rilasciati in base all'ALS 65 66 67 68 69 70

FF 2016 909 969 FF 2016 4605 4607 Rapporto del Consiglio federale del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 945).

Rapporto del Consiglio federale del 1° gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623).

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potranno essere trattati nel quadro della disposizione costituzionale sulla gestione dell'immigrazione (art. 121a Cost.). Vista la definizione molto rigorosa del campo d'applicazione temporale e materiale (solo trasferimenti all'interno di imprese estere, personale altamente qualificato, incarico temporaneo, personale chiave indispensabile ecc.), il numero di permessi che saranno rilasciati ogni anno in base all'ALS sarà molto esiguo rispetto al totale. In altre parole, gli impegni possono essere attuati nel quadro del sistema di contingentamento conforme all'articolo 121a Cost. L'ALS è inoltre compatibile con il concetto di preferenza nazionale perché riguarda esclusivamente il personale chiave altamente qualificato già occupato all'estero dall'impresa che lo distacca. Non si pone quindi la questione della preferenza nazionale.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e la Turchia sono membri dell'OMC. Essi ritengono che il presente Accordo sia conforme agli impegni risultanti dall'appartenenza all'OMC. Gli ALS sono sottoposti a un esame da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a quest'organizzazione.

La conclusione di ALS con Paesi terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né a quelli nei confronti dell'UE né agli obiettivi della sua politica di integrazione europea. In particolare, le disposizioni dei presenti Accordi sono compatibili con gli impegni commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE.

6.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'ALS e dell'Accordo agricolo bilaterale con la Turchia. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, le disposizioni dell'ALS e dell'Accordo agricolo sugli scambi di merci si applicano anche al territorio del Liechtenstein (art. 1.3 par. 2 ALS e art. 1 par. 3 dell'Accordo agricolo).

6.4

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma diret-

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tamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

I presenti Accordi contengono disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. L'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. prevede che sono soggetti al referendum i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Gli Accordi con la Turchia contengono disposizioni importanti che fissano norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'art. 141 capoverso 1 lettera d Cost. (concessioni tariffarie, principio di parità di trattamento ecc.). Le loro disposizioni sono in gran parte paragonabili a quelle di altri accordi internazionali conclusi dalla Svizzera e il loro tenore giuridico, economico e politico è simile.

Fino a poco tempo fa gli ALS non erano sottoposti a referendum facoltativo se erano già stati assunti impegni paragonabili con altri partner. Nel mese di giugno 2016 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di sottoporre in futuro tutti gli ALS a referendum facoltativo, indipendentemente dal fatto che prevedano o meno impegni più estesi per la Svizzera. Allo stesso tempo, ha deciso che, se gli ALS non contengono nuovi elementi, occorre emanare una delega di competenza per codificare la prassi degli accordi «standard» in modo da non dover sottoporre ogni ALS a referendum. È attualmente in preparazione un'apposita legge. L'ALS con la Turchia non sarebbe tuttavia escluso perché l'Accordo contiene disposizioni che non sono ancora state convenute con nessun altro partner, in particolare nei settori dei servizi sanitari e del trasporto su strada.

L'ALS con la Turchia può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (art. 10.4). Questo ritiro ha per effetto la denuncia dell'Accordo agricolo alla
data in cui il ritiro dall'ALS diviene effettivo (art. 9 par. 2 dell'Accordo agricolo). I presenti Accordi non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale e la loro attuazione non richiede alcuna modifica delle leggi federali.

6.5

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

L'articolo 10.5 dell'ALS prevede che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell'AELS e la Turchia hanno depositato i loro strumenti di ratifica presso il depositario. Per uno Stato dell'AELS che deposita uno strumento di ratifica dopo che la Turchia e almeno un altro Stato dell'AELS hanno depositato il loro presso il depositario, l'ALS entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento (art. 10.5 par. 3 dell'ALS). Conformemente all'articolo 9 paragrafo 1 dell'Accordo agricolo, quest'ultimo entra in vigore insieme all'ALS.

Se le disposizioni legali lo consentono, una Parte può applicare provvisoriamente l'ALS finché esso non entra in vigore. L'applicazione provvisoria deve essere noti759

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ficata al depositario (art. 10.5 par. 5 dell'ALS). Conformemente all'articolo 10.5 paragrafo 4 dell'ALS e all'articolo 10 dell'Accordo agricolo, i nuovi Accordi sostituiranno a partire dalla loro entrata in vigore quelli del 10 dicembre 1991.

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