Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» depositata il 25 maggio 20182, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20193, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 25 maggio 2018 «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 74 cpv. 2bis L'utilizzazione di pesticidi sintetici nella produzione agricola, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella cura del suolo e del paesaggio č vietata. L'importazione a fini commerciali di derrate alimentari contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi č vietata.

2bis

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 74 cpv. 2bis La legislazione di esecuzione dell'articolo 74 capoverso 2 bis entra in vigore entro dieci anni dall'accettazione di questa disposizione da parte del Popolo e dei Cantoni.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2018 3264 FF 2019 2219 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria č assegnato dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

2019-0123

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Iniziativa popolare «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici». DF

FF 2019

Il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione necessarie mediante ordinanza, provvedendo ad assicurare un'attuazione progressiva dell'articolo 74 capoverso 2bis.

2

Fintanto che l'articolo 74 capoverso 2bis non sia interamente attuato, il Consiglio federale puņ autorizzare provvisoriamente derrate alimentari non trasformate contenenti pesticidi sintetici o per la cui produzione sono stati utilizzati tali pesticidi soltanto se sono indispensabili per far fronte a una minaccia fondamentale per l'uomo o la natura, in particolare a una grave situazione di penuria o a una minaccia eccezionale per l'agricoltura, la natura o l'uomo.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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