15.451 Iniziativa parlamentare Rafforzamento delle Commissioni della gestione Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 2 luglio 2019

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sul Parlamento, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

2 luglio 2019

In nome della Commissione: La presidente, Doris Fiala

2019-2458

5131

Compendio Il 18 giugno 2015 il consigliere nazionale Rudolf Joder, all'epoca presidente della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), ha depositato un'iniziativa parlamentare allo scopo di modificare le basi legali affinché le CdG possano esercitare l'alta vigilanza in modo più efficace, rapido ed efficiente e coordinandosi al meglio con gli altri organi di vigilanza della Confederazione.

Il principale cambiamento proposto dalla CdG-N consiste nella possibilità di istituire, oltre alla già esistente commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) e mediante una decisione delle quattro commissioni di vigilanza (CdG-N, CdG-S, CdF-N e CdF-S), anche una delegazione straordinaria di vigilanza (DelSV) quando occorre far luce su eventi di grande portata. La DelSV avrebbe gli stessi diritti della CPI ma verrebbe istituita in modo più facile e più rapido rispetto a quest'ultima. Inoltre, può trarre vantaggio dai lavori preliminari delle commissioni di vigilanze e delle rispettive segreterie, nonché delle conoscenze dei loro membri.

Le disposizioni vigenti relative ai diversi organi di alta vigilanza sono state emanate progressivamente e di conseguenza non sono strutturate e si fa fatica a ritrovarcisi.

Il presente progetto opera una distinzione tra le disposizioni sui diritti d'informazione, da una parte, e le disposizioni relative all'organizzazione e alla procedura, dall'altra. Queste ultime vengono semplificate e raggruppate sotto uno stesso titolo, per renderle più chiare.

Per il rimanente, la CdG-N propone soltanto qualche adeguamento puntuale allo scopo di rafforzare le commissioni di vigilanza, poiché l'ultima revisione, avvenuta nel 2011, delle disposizioni sui diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza ha dato buoni risultati nella pratica.

5132

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Rapporto 1

Genesi

1.1

Situazione iniziale

Negli ultimi anni diversi eventi avvenuti all'interno dell'Amministrazione federale sono finiti sulle prime pagine dei giornali: un caso di corruzione nella SECO, l'insuccesso del progetto informatico Mistra, sospetti di favoritismo all'Ufficio federale delle strade, malfunzionamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, il fallimento del progetto informatico Insieme, l'affare delle fideiussioni per la flotta svizzera di navi d'alto mare o ancora la sospensione del progetto di difesa terra-aria (DTA). Tutti questi problemi hanno messo in evidenza l'importanza di un'alta vigilanza parlamentare che sia efficace, indipendente ed efficiente.

Le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali (art. 52 in combinato disposto con l'art. 26 LParl).

Per gli enti incaricati dell'alta vigilanza diventa vieppiù difficile controllare sistematicamente secondo i criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia un'Amministrazione federale sempre più grande e complessa con un campo di attività molto ampio.

Per rafforzare le CdG, il consigliere nazionale Rudolf Joder, all'epoca presidente della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), ha depositato il 18 giugno 2015 un'iniziativa parlamentare volta a modificare le basi legali affinché le CdG possano esercitare l'alta vigilanza in modo più efficace, rapido ed efficiente e coordinandosi al meglio con gli altri organi di vigilanza della Confederazione.

1.2

Procedura seguita dalla Commissione e mandato peritale

L'ultima revisione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza risale al 2011 quando le disposizioni in merito sono state rielaborate e precisate1. Da allora la revisione ha dato buoni risultati nella pratica delle CdG. Nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 15.451 la CdG-N ha esaminato il modo in cui i diversi organi parlamentari di alta vigilanza secondo l'articolo 169 della Costituzione federale (Cost.)2 sono organizzati, nonché gli strumenti dell'alta vigilanza per determinare se sono appropriati ed efficaci. È giunta alla conclusione che il rafforzamento chiesto dall'autore dell'iniziativa doveva avvenire tramite una revisione delle disposizioni relative alla CPI.

1

2

Iniziativa parlamentare 10.404 Precisare i diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010 (FF 2011 1683); modifica della LParl del 17 giugno 2011 (RU 2011 4537).

RS 101

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L'articolo 163 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl) sancisce che «allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) [...] per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio». Queste disposizioni sono entrate in vigore nel 1966 in seguito allo «scandalo dei Mirage»4. Da allora il Parlamento ha istituito una CIP soltanto in tre casi5. Da oltre 20 anni non ne sono più state istituite: questo è certamente legato al fatto che da quando esiste lo strumento della CPI i diritti delle CdG hanno continuato ad ampliarsi6 e all'aumento delle risorse umane nelle CdG nel corso degli anni, che permette loro di condurre indagini approfondite presso l'amministrazione in caso di eventi di grande portata.

L'istituzione di una CPI con decreto federale semplice, che deve essere proposto mediante un'iniziativa parlamentare, implica inoltre una procedura relativamente gravosa (art. 163 cpv. 2 LParl). Di conseguenza, nei casi in cui il Parlamento aveva chiesto di istituire una CPI, le CdG o la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCdG) avevano già avviato un'inchiesta sul caso in questione, per cui il Parlamento aveva preferito proseguire la procedura d'inchiesta in corso e rinunciato a una CPI7.

La CdG-N ha incaricato il giudice federale Niklaus Oberholzer di presentare, in una perizia, più proposte di revisione delle disposizioni interessate. In questo contesto il giudice Oberholzer ha studiato diversi approcci che andavano da una semplice revisione delle disposizioni vigenti a un'integrazione delle disposizioni relative alla CPI in quelle concernenti le commissioni di vigilanza. Occorreva in particolare esaminare anche se non fosse possibile facilitare, e quindi accelerare, l'istituzione di una CPI da parte del Parlamento. Durante i lavori si è dimostrato che ciò non era

3 4 5 6

7

RS 171.10 Legge federale del 10 luglio 1966 che completa quella sui rapporti fra i Consigli (Ampliamento del controllo parlamentare), RU 1966 1363.

La CIP DFGP (1989), la CIP DMF (1990) e la CIP CPC (1995).

Modifica dell'8 ottobre 1993 della legge sui rapporti fra i Consigli (abrogata), RU 1994 360 (costituzione di sezioni permanenti e gruppi di lavoro non permanenti nelle Commissioni della gestione; estensione dei diritti d'informazione a persone esterne all'Amministrazione federale); emanazione della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10; rafforzamento dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza e delle delegazioni di vigilanza); modifica del 17 giugno 2011 della legge sul Parlamento, FF 2011 1683 (precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza).

Esempi: Esame dei contatti del Servizio informazioni svizzero con il Sudafrica ai tempi dell'apartheid. Rapporto della DelCdG del 18 agosto 2003 (FF 2004 1981); Esame del funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Rapporto della CdG-N del 5 settembre 2007 (FF 2008 1687); Caso Tinner: legalità delle decisioni del Consiglio federale e adeguatezza della sua gestione del caso. Rapporto della DelCdG del 19 gennaio 2009 (FF 2009 4353); Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati dei clienti di UBS agli Stati Uniti. Rapporto delle CdG del 30 maggio 2010 (FF 2011 2815); Dimissioni del presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) il 9 gennaio 2012: il Consiglio federale tra dimensione politica e competenze di vigilanza. Rapporto delle CdG del 15 marzo 2013 (FF 2013 4847); Progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014 (FF 2015 5195); Ispezione a seguito dell'arresto di un'ex fonte del SIC in Germania. Rapporto della DelCdG del 13 marzo 2018 (FF 2018 4303).

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possibile poiché l'istituzione di una CPI passa necessariamente dall'emanazione di un decreto federale semplice, che richiede il deposito di un'iniziativa parlamentare.

Alla fine l'approccio che si è imposto consiste, da una parte, nell'organizzare sistematicamente le disposizioni relative alla CPI e quelle relative all'organizzazione e alla procedura di tutti gli organi parlamentari di alta vigilanza e, dall'altra, nel prevedere la possibilità, con la presente revisione, per le CdG e le Commissioni delle finanze (CdF) di istituire una DelSV. Per il rimanente, i diritti e quindi lo statuto degli organi di alta vigilanza dovrebbero essere rafforzati soltanto in modo puntuale.

1.3

Procedura di consultazione

La Commissione ha deciso di non svolgere una consultazione sul suo progetto.

Conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 20058 sulla procedura di consultazione (LCo) si può rinunciare a una procedura di consultazione se il progetto concerne principalmente l'organizzazione e le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali. Il presente progetto verte sull'organizzazione del Parlamento, concretamente sull'alta vigilanza parlamentare. I Cantoni, i Comuni e le città non sono interessate da questo cambiamento, come non lo sono l'economia, la società e l'ambiente.

1.4

Consultazione delle commissioni e degli uffici

Le CdF e la Delegazione delle finanze (DelFin) sono direttamente interessate dal progetto, così come gli uffici e le Commissioni delle istituzioni politiche (CIP), incaricate delle modifiche apportate al diritto parlamentare. Il progetto preliminare e il progetto di rapporto sono stati quindi sottoposti per parere alla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N), alla DelFin, alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) e all'Ufficio di detto Consiglio, prima di essere approvati dalla CdG-N. Parallelamente sono stati consultati i Servizi linguistici e la Sezione del diritto della Cancelleria federale nonché l'ambito direzionale Diritto pubblico dell'Ufficio federale di giustizia.

La CdF-N e la DelFin hanno sostenuto a larga maggioranza l'istituzione di una DelSV. Inoltre, la CdF-N ha sostenuto la revisione delle disposizioni relative all'organizzazione e alla procedura (cfr. n. 3.2). Una minoranza della CdF-N si è dichiarata favorevole al fatto che la DelSV possa decidere da sola se pubblicare o meno i suoi rapporti. La DelFin ha sottoscritto l'aggiunta delle note informative all'articolo 154 capoverso 3 LParl. La CIP-N e l'Ufficio del Consiglio nazionale non hanno presentato controproposte. Per contro, in seguito a una serie di osservazioni, al rapporto sono state apportate alcune precisazioni.

8

RS 172.061

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1.5

Proposta di minoranza: non entrare in materia

Una minoranza della Commissione (Hiltpold, Nantermod) propone di non entrare in materia sul progetto, che ritiene inutile.

2

Istituzione di una delegazione straordinaria di vigilanza

2.1

Commissioni e delegazioni di vigilanza secondo il diritto vigente

Nella LParl l'attuale sistema dei diritti d'informazione è strutturato in diversi livelli.

I parlamentari, le commissioni e le delegazioni nonché la CPI hanno in linea di massima accesso a tutte le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti. In questa gerarchizzazione occorre distinguere quattro livelli: man mano che si sale di livello i diritti d'informazione sono sempre più estesi o, stando al tenore della legge, i diritti d'informazione sono sempre meno limitati. Al primo livello si trovano i diritti d'informazione dei parlamentari (art. 7 LParl) e al secondo quello delle commissioni in generale (art. 150 LParl). Nel presente rapporto ci interessiamo soprattutto del terzo e del quarto livello, ossia quello delle commissioni e delle delegazioni di vigilanza nonché della CPI.

3° livello: le commissioni di vigilanza (art. 153 LParl) Le commissioni di vigilanza dispongono dei diritti d'informazione seguenti: ­

hanno diritti estesi d'informazione e di consultazione di documenti, con due eccezioni: non sono autorizzate a consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale né i documenti classificati come segreti (art. 153 cpv. 6 LParl);

­

in caso di controversia tra una commissione di vigilanza e il Consiglio federale quanto all'estensione dei diritti d'informazione, la commissione di vigilanza decide definitivamente sull'esercizio dei suoi diritti d'informazione (art. 153 cpv. 6 primo periodo LParl);

­

le commissioni di vigilanza hanno il diritto di corrispondere direttamente con tutte le autorità, servizi ufficiali e altri titolari di compiti federali, nonché di ottenere da persone che sono o sono state precedentemente al servizio della Confederazione qualsiasi documento e informazione utile ai loro lavori (art. 153 cpv. 1 e 2 secondo periodo LParl);

­

possono citare, su decisione del presidente della Commissione, persone soggette all'obbligo d'informare che sono o sono state precedentemente al servizio della Confederazione e sottoporle ad accompagnamento coattivo da parte di organi di polizia federali e cantonali (art. 153 cpv. 3 e 4 LParl);

­

possono raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all'Amministrazione federale (art. 153 cpv. 2 LParl);

­

possono interrogare persone in veste di persone informate sui fatti, ma non in veste di testimoni;

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­

per tutelare il segreto o se i diritti d'informazione non fossero sufficienti, possono incaricare le loro delegazioni di chiarire una questione concreta (art. 153 cpv. 7 secondo periodo LParl).

Le commissioni di vigilanza del 3° livello sono (con indicazione dei loro mandati): ­

le CdG delle Camere federali: esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali (art. 52 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 26 cpv. 1 LParl). Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 26 cpv. 3 LParl);

­

le CdF delle Camere federali: si occupano della gestione finanziaria della Confederazione; esaminano preliminarmente la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione.

Esercitano l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria della Confederazione (art. 50 cpv. 1 LParl). Apportano il loro contributo a livello legislativo per quanto concerne i disegni di atti che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria (art. 50 cpv. 2 e 3 LParl).

4° livello: le delegazioni di vigilanza e la CPI (art. 154, 155 e 166 LParl) ­

Le delegazioni di vigilanza hanno accesso a tutte le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti. Questo diritto è conferito loro a livello costituzionale (art. 169 cpv. 2 Cost.). Hanno in particolare il diritto di farsi consegnare tutti i documenti che le commissioni di vigilanza non sono autorizzate a consultare, segnatamente i verbali delle sedute del Consiglio federale e i documenti classificati come segreti (art. 154 cpv. 2 LParl);

­

possono interrogare persone in veste di testimoni (art. 154 cpv. 2 LParl);

­

per rinvio reciproco tra le disposizioni che le concernono, la legge mette le delegazioni di vigilanza allo stesso livello della CPI quanto ai diritti d'informazione nonché alle procedure e ai diritti delle persone interessate (art. 155 cpv. 6 e 166 cpv. 1 LParl). Tuttavia il rinvio figurante all'articolo 155 capoverso 6 LParl non autorizza le delegazioni a esigere dalle autorità federali e cantonali assistenza amministrativa o assistenza giudiziaria, come invece può farlo la CPI in virtù dell'articolo 165 capoverso 2 LParl.

Questa eccezione ha però poche conseguenze (cfr. n. 3, commento all'art.

165).

Le delegazioni di vigilanza e la CPI di 4° livello sono (con indicazione dei loro mandati): ­

la DelCdG: delegazione permanente, si compone di tre membri della CdG-N e di tre membri della CdG del Consiglio degli Stati (CdG-S). Sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti. Ciascuna CdG può conferirle altri incarichi speciali in virtù dell'articolo 153 capoverso 7 secondo periodo LParl (art. 53 cpv. 2 e 3 LParl);

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­

la DelFin: anch'essa delegazione permanente, si compone di tre membri della CdF-N e di tre membri della CdF del Consiglio degli Stati (CdF-S). È incaricata dell'esame di dettaglio e della sorveglianza dell'intera gestione finanziaria della Confederazione. Può occuparsi anche di altri oggetti in deliberazione (art. 51 cpv. 1, 2 e 5 LParl);

­

la Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN): dal 1° gennaio 1999 esercita l'alta vigilanza concomitante sulla costruzione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA). Siccome le CdF, le CdG e le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati delegano ognuna due dei loro membri alla DVN, questa si compone di dodici membri (art. 20 cpv. 3 e 4 della legge del 4 ottobre 1991 sul transito alpino, LTrAlp9). La DVN sarà sciolta il 1° dicembre 2019;

­

la CPI: nell'adempimento dei compiti che le sono conferiti in materia di alta vigilanza, l'Assemblea federale può, se occorre far luce su eventi di grande portata, istituire una CPI comune alle due Camere. È istituita con decreto federale semplice (art. 163 LParl) ed è sciolta al termine del suo mandato.

L'ultima CPI è stata istituita nel 1995 per chiarire i problemi d'organizzazione e gestione della Cassa pensioni della Confederazione (CFP)10.

2.2

Valutazione dell'attuale sistema ed eventuali misure da adottare

Il sistema dell'alta vigilanza e la ripartizione dei compiti tra le CdF, la DelFin, le CdG e la DelCdG funzionano in modo efficace. Le CdF si occupano principalmente delle questioni legislative nel settore delle finanze, mentre la DelFin esercita l'alta vigilanza, in senso stretto, sull'intera gestione finanziaria della Confederazione. Dal canto loro, le CdG esercitano principalmente il controllo sulla gestione dell'Amministrazione federale, mentre la DelCdG mantiene l'alta vigilanza costante e concomitante nel settore dei servizi delle attività informative e della protezione dello Stato.

In seguito al deposito della mozione Raggenbass11 si è posta durante i lavori preliminari sulla LParl la questione di un eventuale accorpamento delle CdG e delle CdF in una sola commissione di vigilanza, poiché su taluni punti l'alta vigilanza sulla gestione e quella sulla gestione finanziaria si incrociavano spesso. Nel loro parere le CdG non avevano escluso un accorpamento con le CdF come opzione sul lungo termine. Le CdF non erano però dello stesso avviso12. Attualmente i doppioni possono essere facilmente evitati grazie a uno stretto coordinamento dei lavori a livello delle segreterie e delle commissioni stesse.

9 10 11 12

RS 742.104 Decreto federale del 4 ottobre 1995 (FF 1996 I 450).

Mo 96.3151 Rafforzare la coordinazione tra commissioni delle finanze e della gestione.

Graf Martin, Theler Cornelia, von Wyss Moriz, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, 2014, art. 52 n. marg. 4.

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Durante l'ispezione sul progetto informatico INSIEME sviluppato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) le commissioni di vigilanza hanno esplorato, per la prima volta, una nuova strada decidendo, nel dicembre 2012, di creare un gruppo di lavoro comune alle quattro commissioni (CdG-N, CdG-S, CdF-N e CdF-S). La LParl, però, non contiene basi legali che prevedano la creazione di un simile gruppo di lavoro: il diritto del gruppo di lavoro di esaminare il progetto informatico INSIEME derivava, nei fatti, dai diritti delle diverse commissioni di vigilanza. Il rapporto d'inchiesta13 è stato approvato dalle quattro commissioni.

Questo modo di procedere presentava il vantaggio di poter usufruire in maniera ottimale delle informazioni già disponibili e delle conoscenze delle quattro commissioni di vigilanza. Per contro, l'assenza di basi legali solide hanno reso lo svolgimento delle procedure complesso.

Per il rimanente, spetta di regola alle CdG o, quando si tratta di settori segreti, alla DelCdG condurre ispezioni approfondite in caso di eventi di grande portata14. Le CdG e la DelCdG hanno di fatto ripreso la funzione della CPI (cfr. n. 1.2). I diritti di cui dispongono le CdG combinati con la possibilità d'incaricare la DelCdG di procedere a taluni chiarimenti (art. 153 cpv. 7 secondo periodo LParl) sono comparabili a quelli di una CPI, poiché la DelCdG dispone degli stessi diritti del 4° livello di quest'ultima (cfr. n. 2.1.1). In questo caso, però, lo svantaggio è che per talune questioni concernenti documenti segreti precisi o verbali del Consiglio federale le CdG devono ricorrere alla DelCdG che, dal canto suo, è già oberata dai suoi compiti e deve quindi trattare fatti in ambiti che le sono sconosciuti. Inoltre il raggruppamento dei risultati delle inchieste delle CdG e della DelCdG richiede un certo tempo.

Sulla base dell'analisi degli organi di alta vigilanza la CdG-N propone di istituire una DelSV prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dall'ispezione sul progetto INSIEME e dalle ispezioni principali delle CdG e della DelCdG (per dettagli sulla DelSV, cfr. n. 2.3).

In linea di massima la DelSV può assumere la funzione di una CPI. Tuttavia, nel presente progetto la CdG-N parte dal principio che la CPI in qualità di strumento di alta vigilanza mantiene la sua legittimità nelle situazioni eccezionali.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La delegazione straordinaria di vigilanza

La delegazione straordinaria di vigilanza (art. 53a del progetto [P-LParl]) è istituita per mezzo di una decisione delle quattro commissioni di vigilanza, ossia le CdG e le CdF delle due Camere, e consta di un ugual numero di membri di ciascuna delle quattro commissioni. Si tratta pertanto di una delegazione non permanente delle commissioni di vigilanza che viene sciolta al termine del suo mandato. Dispone

13

14

14.057 Progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Rapporto delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 21 novembre 2014 (FF 2015 5195).

Cfr. nota n. 7.

5139

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degli stessi diritti delle altre delegazioni di vigilanza (DelCdG, DelFin) e della CPI (art. 53b P-LParl).

Diverse considerazioni sono all'origine dell'istituzione di una nuova delegazione di alta vigilanza: quando si viene a conoscenza di eventi di grande portata, le commissioni ordinarie di vigilanza, ossia le CdG o le CdF, devono intervenire rapidamente. Non è raro che esse procedano a inchieste su determinati fatti prima che questi si trasformino in eventi di grande portata o si rivelino tali. La DelSV sarà uno strumento efficace dell'alta vigilanza che consentirà loro di avviare in modo rapido e semplice inchieste di grande portata. Quest'organo, che disporrà di tutti i diritti riservati attualmente alla DelCdG, alla DelFin e alla CPI, potrà fondarsi sui lavori già effettuati dalle commissioni o delegazioni di vigilanza e potrà avvalersi delle conoscenze dei loro membri e delle loro segreterie.

I rapporti tra la DelSV e la CPI sono disciplinati esplicitamente nel progetto. Quando decidono di istituire una DelSV, le commissioni di vigilanza pubblicano la loro decisione, che descrive l'oggetto dell'inchiesta, le questioni trattate e i mezzi finanziari necessari. Se ritengono che la decisione non vada abbastanza lontano o che occorra condurre un'altra inchiesta, i membri e i gruppi del Parlamento possono chiedere che venga istituita una CPI. In occasione delle deliberazioni relative a un'iniziativa parlamentare che chiede l'istituzione di una CPI, il Parlamento ha in seguito la possibilità di decidere o di istituire una CPI o di lasciare che la delegazione prosegua la sua inchiesta. Se l'Assemblea federale istituisce una CPI, questa prevale sulla DelSV, che cessa i suoi lavori (art. 171f cpv. 2 P-LParl).

Come le altre delegazioni di vigilanza, la DelSV decide a maggioranza dei membri votanti e si costituisce da sé. Il presidente e il vicepresidente non possono essere membri della medesima Camera. Per la sua composizione, è tenuto conto per quanto possibile della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

Siccome una delegazione composta di membri delle due Camere non può presentare interventi parlamentari (mozioni e postulati), la DelSV deve, come tutte le altre delegazioni, presentare proposte alle commissioni di vigilanza. Deve tuttavia poter decidere autonomamente se pubblicare i risultati delle sue inchieste. In caso contrario, le quattro commissioni dovrebbero riunirsi unicamente per decidere questo punto.

3.2

Revisione delle disposizioni relative all'organizzazione e alla procedura

Le disposizioni vigenti relative ai diritti d'informazione, all'organizzazione e alla procedura dei diversi organi di alta vigilanza sono state emanate progressivamente, in risposta a problemi specifici. Di conseguenza non sono strutturate e si fa fatica a ritrovarcisi.

Il progetto prevede di separare le disposizioni relative all'organizzazione e alla procedura da quelle che concernono i diritti d'informazione. Le delegazioni di vigilanza e la CPI avranno gli stessi diritti d'informazione, disciplinati in un unico 5140

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articolo (art. 154 P-LParl). L'unica differenza ­ minima nella prassi ­ che esiste attualmente tra i diritti d'informazione della CPI e quelli delle delegazioni sarà abolita (cfr. il commento all'art. 165 P-LParl nel n. 4).

Le disposizioni relative alla CPI (art. 163 e 164 LParl) sono trasferite nel capitolo «Commissioni» e inserite dopo gli articoli relativi alle commissioni e delegazioni di vigilanza (art. 53b P-LParl).

Le disposizioni relative all'organizzazione e alla procedura di tutti gli organi di alta vigilanza, compresa la CPI, sono ora riunite sotto lo stesso titolo (art. 163­171f P-LParl).

3.3

Altre modifiche

Il progetto prevede alcune modifiche puntuali delle disposizioni vigenti. Le modifiche concernono in particolare: ­

l'obbligo di consegnare registrazioni: finora la legge prevedeva unicamente l'obbligo di consegnare documenti (art. 153 cpv. 1 e 165 cpv. 1 LParl). Ora è inserito l'obbligo esplicito di consegnare registrazioni (art. 170 cpv. 1 P-LParl) nell'ambito di inchieste condotte dalle delegazioni di vigilanza e dalla CPI;

­

il miglioramento della protezione delle persone interrogate al servizio della Confederazione: se nei confronti di una persona che è o era al servizio della Confederazione e che ha fatto una deposizione veridica dinanzi a una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o alla CPI dev'essere aperto un procedimento penale o disciplinare, è ora necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla commissione o delegazione interessata (art. 171 cpv. 2 P-LParl). Finora gli organi parlamentari di vigilanza dovevano semplicemente essere sentiti prima dell'apertura di un procedimento;

­

l'assistenza amministrativa e giudiziaria: la legge prevede ora espressamente che le autorità federali e cantonali debbano prestare assistenza amministrativa e giudiziaria alle commissioni di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza e alla CPI. Inoltre, le autorità federali le devono assistere nell'ambito di domande internazionali di assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 165 P-LParl);

­

le note informative del Consiglio federale: tutte le decisioni del Consiglio federale sono comunicate costantemente alla DelFin e alla DelCdG, insieme alle proposte e ai corapporti pertinenti. Ora riceveranno anche le note informative del Consiglio federale (art. 154 cpv. 3 P-LParl);

­

i diritti speciali del Consiglio federale e delle persone interessate nella procedura dinanzi alla CPI: secondo il diritto vigente (art. 167 e 168 cpv. 1 secondo periodo LParl) il Consiglio federale e le persone direttamente toccate nei loro interessi da un'inchiesta dispongono di diritti di partecipazione speciali nella procedura dinanzi alla CPI e, mediante rinvii, dinanzi alle delegazioni di vigilanza. Questi diritti, che non hanno mai avuto un equivalente

5141

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per la procedura dinanzi alle delegazioni di vigilanza, sono definiti in modo speciale per essere applicati nella procedura dinanzi alla CPI e saranno applicabili soltanto in questo ambito (art. 171a e 171b cpv. 2 P-LParl).

4

Commento ai singoli articoli

Titolo prima dell'art. 53a: Sezione 3a: Delegazione straordinaria di vigilanza Art. 53a L'articolo 53a prevede che, allorché occorra far luce su eventi di grande portata, le commissioni di vigilanza possano ­ oltre alla CPI, che è mantenuta ­ istituire autonomamente una delegazione straordinaria di vigilanza. Questa disposizione è inserita dopo le disposizioni relative alle commissioni e alle delegazioni di vigilanza (art. 50­53 LParl).

Mentre la CPI è istituita per mezzo di un'iniziativa parlamentare e di un decreto federale semplice, la DelSV è istituita su decisione delle commissioni di vigilanza ­ le CdG e le CdF di ciascuna Camera ­, che devono tutte e quattro dare espressamente la loro approvazione (cpv. 1). La decisione stabilisce il mandato della DelSV (oggetto dell'inchiesta e relative questioni) e il previsto fabbisogno di mezzi finanziari e in personale. Il capoverso 1 precisa che la decisione è resa pubblica; in tal modo gli altri membri del Parlamento possono chiedere che venga istituita una CPI se non approvano le modalità d'inchiesta stabilite dalla DelSV. Inoltre nel capoverso 1 è definito il termine «commissioni di vigilanza», che comprende le CdG e le CdF.

Finora la legge sul Parlamento non conteneva siffatta definizione.

Il progetto non definisce altre modalità relative alla procedura in caso di disaccordo tra le commissioni di vigilanza. Questo consente alle commissioni di esaminare l'oggetto fino a che trovano un accordo e istituiscono una DelSV; se, al contrario, non riescono a giungere definitivamente a un'intesa, la delegazione straordinaria di vigilanza non vede la luce. In questo contesto è importante citare il principio di coordinamento tra le commissioni di cui all'articolo 49 capoverso 1 LParl.

Secondo il capoverso 2 la Delegazione amministrativa approva i mezzi finanziari e in personale su proposta delle commissioni di vigilanza. Questa disposizione appare opportuna, poiché la Delegazione amministrativa assume la direzione suprema dell'amministrazione parlamentare (art. 38 cpv. 2 LParl) e difende i progetti di preventivo e il consuntivo dei Servizi del Parlamento dinnanzi all'Assemblea federale (art. 142 cpv. 3 LParl). Oltre a decidere sui mezzi finanziari, la Delegazione amministrativa decide sul fabbisogno di personale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1.
Secondo il capoverso 3 le quattro commissioni di vigilanza designano ciascuna, tra i loro membri, uno stesso numero di deputati per comporre la DelSV. Sono pertanto rappresentate in ugual misura in seno alla delegazione. La grandezza di quest'ultima deve rimanere ragionevole, al fine di garantire efficacia e confidenzialità. Nella costituzione è tenuto conto per quanto possibile della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

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Il capoverso 4 dispone che la DelSV si costituisce da sé. Questa regola si applica già per la DelFin e la DelCdG (art. 51 cpv. 1 secondo periodo e 53 cpv. 1 secondo periodo LParl). Nel caso della DelSV occorre inoltre garantire che il presidente e il vicepresidente non siano membri della medesima Camera.

Infine, secondo il capoverso 5 la DelSV presenta alle commissioni di vigilanza un rapporto corredato di proposte. Siccome una delegazione composta di membri delle due Camere non può presentare autonomamente interventi parlamentari (mozioni e postulati), la DelSV, come tutte le altre delegazioni, presenta proposte alle commissioni di vigilanza alle quali appartengono i suoi membri. Queste modalità corrispondono alle disposizioni analoghe applicabili alla DelFin e alla DelCdG (art. 51 cpv. 4 e 53 cpv. 4 LParl). Le quattro commissioni di vigilanza decidono se pubblicare i risultati delle inchieste, il che corrisponde alla prassi della DelCdG e delle CdG. La DelSV prende la decisione definitiva sui risultati in quanto tali. Questo corrisponde parimenti alla prassi attuale della DelCdG.

Una minoranza (Birrer-Heimo, Campell, Feri Yvonne, Graf Maya, Hardegger, Marra, Piller Carrard, Streiff, Töngi, Wermuth) della CdG-N è favorevole a che la DelSV decida autonomamente se pubblicare i risultati delle sue inchieste. Ritiene infatti che convocare le quattro commissioni di vigilanza a una seduta comune unicamente per decidere in merito alla pubblicazione del rapporto della DelSV sarebbe inefficace e richiederebbe troppo tempo. Può rivelarsi infatti determinante che, una volta terminato, un rapporto possa essere pubblicato entro un termine ragionevole.

Il capoverso 6 precisa che, come la DelFin e la DelCdG (art. 51 cpv. 6 e 53 cpv. 5 LParl), la DelSV prende le sue decisioni a maggioranza dei membri votanti.

Titolo prima dell'art. 53b: Sezione 3b: Commissione parlamentare d'inchiesta Art. 53b Per ragioni di sistematica della legge, le disposizioni relative alla CPI figurano ora dopo quelle relative alle commissioni di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza e alla DelSV.

I capoversi 1 e 2, che definiscono l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta (CPI), sono ripresi tali e quali dal diritto vigente (art. 163 LParl). Nell'articolo 53b sono integrate anche le disposizioni dell'articolo 164
capoversi 1 e 2 LParl. Sotto il profilo materiale non cambia nulla. Il capoverso 3 è invece mantenuto nell'articolo 164.

Art. 150 cpv. 3, primo periodo Siccome «tutela del segreto» è sostituito in tutta la legge con «protezione delle informazioni» (termine di cui nell'ordinanza del 4 luglio 200715 sulla protezione delle informazioni), l'articolo 150 capoverso 3 dev'essere modificato di conseguenza. Sotto il profilo materiale non cambia nulla.

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RS 510.411

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Art. 153

Diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza

Ora gli articoli 153 e 154 disciplinano ora soltanto l'estensione dei diritti d'informazione; sono pertanto soggetti a una «revisione totale». Le disposizioni relative alla procedura unificata o all'organizzazione sono state trasferite nel titolo 9 del progetto (art. 163 segg.). L'estensione dei diritti d'informazione in quanto tale non è modificata. Anche la gerarchizzazione dei diritti d'informazione è mantenuta (art. 150, 153 e 154).

Per semplificare, al capoverso 1 viene soppresso il rinvio all'articolo 156 (Statuto delle persone al servizio della Confederazione), in quanto questa disposizione rimane applicabile e non è interessata dalla revisione. L'ultimo periodo del capoverso 1, che dispone che le commissioni di vigilanza possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti, si trova ora all'articolo 164 capoverso 2.

Nel capoverso 1 viene inoltre precisato che le commissioni di vigilanza possono non soltanto ottenere documenti, bensì anche richiederli: hanno pertanto il diritto di farsi consegnare documenti. Il diritto di ottenere informazioni è conservato immutato. Si vuole in tal modo sottolineare che le commissioni di vigilanza sono autorizzate ad accettare da tutti i servizi e da tutti gli agenti della Confederazione informazioni che sono o potrebbero essere utili per l'esercizio dell'alta vigilanza, anche se non le hanno richieste esplicitamente.

Il capoverso 2 è ripreso dal primo periodo del capoverso 2 del diritto vigente. La seconda parte del capoverso 2 dell'articolo 153 LParl è invece integrata nell'articolo 171, che si applica a tutte le commissioni e delegazioni di vigilanza.

Il capoverso 3 contiene una disposizione che permette alle commissioni di vigilanza di incaricare le loro delegazioni di procedere a indagini se i loro diritti d'informazione non sono sufficienti per consentire loro di esercitare l'alta vigilanza o se non sono in grado di garantire esse stesse la protezione delle informazioni di cui all'articolo 150 capoverso 3. Una disposizione in questo senso figurava finora nel capoverso 7. L'ultimo periodo del vigente capoverso 7 è stato spostato nell'articolo 163 capoversi 1 e 2.

Il capoverso 4 riprende le disposizioni contenute finora nell'articolo 153 capoverso 6 LParl.

La disposizione secondo la quale le commissioni di vigilanza decidono definitivamente
sull'esercizio dei loro diritti d'informazione (vigente cpv. 6) si trova ora nel capoverso 5.

Le disposizioni relative al diritto di citare e al diritto di fare opposizione, che figuravano nei capoversi 3 e 4, sono ora nell'articolo 169.

Le disposizioni che figuravano nel capoverso 5 sono spostate nell'articolo 166 capoversi 3 e 4.

Art. 154

Diritti d'informazione delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta

Il capoverso 1, primo periodo, riprende in maniera sintetica il capoverso 2 lettera a della legge vigente menzionando il diritto delle delegazioni di vigilanza di ottenere 5144

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tutte le informazioni e di farsi consegnare e di consultare tutti i documenti di cui hanno bisogno. Si rinuncia invece a rinviare agli articoli 150 e 153 e a menzionare espressamente i diritti dei quali le commissioni non dispongono conformemente all'articolo 153. Sotto il profilo materiale non cambia nulla. Inoltre, l'articolo 166 capoverso 1 LParl è stato integrato in questa disposizione nell'ambito della riorganizzazione sistematica delle disposizioni relative alla CPI; sotto il profilo materiale, non cambia nulla rispetto al diritto vigente, che prevedeva un rinvio all'articolo 154.

Il diritto delle delegazioni di vigilanza di ottenere tutte le informazioni e di farsi consegnare e di consultare tutti i documenti di cui hanno bisogno comprende il diritto di farsi consegnare i verbali delle sedute del Consiglio federale e i documenti classificati come segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali (art. 154 cpv. 2 lett. a LParl).

Inoltre nel capoverso 1 è definito il termine «delegazioni di vigilanza», che comprende la Delegazione delle finanze, la Delegazione delle Commissioni della gestione e le delegazioni straordinarie di vigilanza. Finora la legge sul Parlamento non conteneva siffatta definizione.

Il capoverso 1 secondo periodo riprende il capoverso 1 della legge vigente, che stabilisce che alle delegazioni di vigilanza e alla CPI non può essere sottaciuta alcuna informazione; inoltre, non può essere opposto loro l'obbligo di mantenere il segreto (art. 169 cpv. 2 Cost.). Di conseguenza questi diritti d'informazione sono più ampi di quelli previsti agli articoli 150 e 153 della legge vigente.

Il capoverso 2 prevede che le delegazioni di vigilanza e la CPI possano interrogare persone in veste di testimoni (cpv. 2 lett. b primo periodo LParl).

Il capoverso 3 dispone che tutte le decisioni del Consiglio federale sono comunicate costantemente alla DelFin e alla DelCdG. Nell'enumerazione esaustiva sono inclusi anche le proposte e i corapporti corrispondenti. Il termine «proposte» comprende anche le note di discussione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 25 novembre 199816 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Questa
disposizione è volta a garantire che la DelFin e la DelCdG possano consultare sistematicamente tutti i documenti importanti concernenti le procedure di corapporto e le sedute del Consiglio federale.

Art. 154a In seguito alla riorganizzazione sistematica, le ripercussioni delle inchieste delle delegazioni di vigilanza e della CPI su altri procedimenti o indagini sono ora disciplinati dall'articolo 171f. L'articolo 154a LParl può pertanto essere abrogato.

Art. 155 In seguito alla riorganizzazione sistematica, gli interrogatori e l'esame dei testimoni sono ora disciplinati negli articoli 168 e 169. L'articolo 155 LParl può pertanto essere abrogato.

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RS 172.010.1

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Art. 157 In seguito alla riorganizzazione sistematica, il parere dell'autorità interessata è ora disciplinato nell'articolo 171d. L'articolo 157 LParl può pertanto essere abrogato.

Art. 158 In seguito alla riorganizzazione sistematica, la disposizione relativa alla raccomandazione all'autorità responsabile è contenuta ora nell'articolo 171e. L'articolo 158 LParl può pertanto essere abrogato.

Art. 162 cpv. 1 lett. d Conformemente alla lettera d il titolo nono si applica per analogia alle relazioni di servizio tra l'Assemblea federale e i tribunali della Confederazione. Siccome questo titolo è ora dedicato all'organizzazione e alla procedura delle inchieste delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta, il rinvio va adeguato di conseguenza.

Titolo prima dell'art. 163: Titolo nono: Organizzazione e procedura delle inchieste delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta Il titolo nono è interamente modificato. Le disposizioni relative all'organizzazione e alla procedura applicabili alle commissioni di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza e alla CPI si trovano ora nell'articolo 163 segg., ragione per cui il tenore del titolo nono dev'essere modificato.

Art. 163

Protezione delle informazioni e diritto di consultare i documenti

In tutta la legge, «tutela del segreto» è sostituito con «protezione delle informazioni». I due termini si equivalgono. I capoversi 1 e 2 disciplinano la protezione delle informazioni, come faceva finora l'articolo 153 capoverso 7 LParl. L'articolo 150 capoverso 3 LParl, che definisce in modo generale il principio della protezione delle informazioni per i lavori delle commissioni, non è toccato dalla revisione, eccetto per l'adeguamento terminologico.

I capoversi 3­5 disciplinano ora in un'unica disposizione il diritto di consultare i documenti delle commissioni di vigilanza, delle delegazioni di vigilanza e della CPI, e più in particolare a chi spetta la decisione di autorizzare la consultazione. Viene fatta una distinzione: nel caso di inchieste condotte dalla CPI o dalla DelSV il diritto di consultare i documenti è accordato soltanto dopo che una determinata inchiesta è conclusa. È necessario un disciplinamento per il caso in cui dopo la dissoluzione dell'organo di vigilanza il presidente o il vicepresidente lasci la Camera; si tratta di applicare alla DelSV il meccanismo già previsto per la CPI (art. 169 cpv. 3 LParl): se soltanto uno dei due ha lasciato la Camera, la competenza di autorizzare la consultazione dei documenti spetta a quello che ancora ne fa parte. Viene inoltre disciplinato chi decide sul diritto di consultare i documenti delle commissioni di vigilanza e delle loro delegazioni permanenti. Le regole applicabili a questi due tipi di

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situazioni corrispondono ai principi in vigore che, per le commissioni di vigilanza e le delegazioni di vigilanza, erano definiti finora soltanto a livello di ordinanza (art. 6­8a dell'ordinanza del 3 ottobre 200317 sull'amministrazione parlamentare).

Nel capoverso 4 è inoltre disciplinato il diritto di consultare i documenti della Delegazione di vigilanza della NFTA dopo che questa è stata sciolta.

Art. 164

Organizzazione

Secondo il capoverso 1 la DelSV e la CPI dispongono ognuna di una propria segreteria e il personale necessario è messo loro a disposizione dai Servizi del Parlamento. Se necessario, i Servizi del Parlamento assumono personale adeguato. Questa disposizione corrisponde a una disposizione della LParl applicabile alla CPI (art.

164 cpv. 3). Il periodo «La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni» dev'essere soppresso, poiché non sono le commissioni che assumono il personale, bensì i Servizi del Parlamento. Con l'abrogazione della disposizione si tiene conto di questo dato di fatto. Va sottolineato che la decisione relativa alle risorse finanziarie non spetta alle commissioni, bensì alla Delegazione amministrativa (cfr. in merito l'art. 53a cpv. 2).

Il capoverso 2, secondo il quale le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e la CPI possono incaricare la loro segreteria di chiarire singoli fatti, riprende l'articolo 153 capoverso 1 della legge vigente. Quest'ultima prevedeva tuttavia una restrizione, ossia che la segreteria poteva essere incaricata di chiarire soltanto singoli fatti, restrizione che va soppressa poiché secondo l'articolo 67 LParl le unità amministrative dei Servizi del Parlamento dispongono degli stessi diritti d'informazione degli organi dell'Assemblea federale per cui operano. Il progetto riserva alle delegazioni di vigilanza e alla CPI il diritto di far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove, diritto che, per mezzo del rinvio figurante all'articolo 155 capoverso 6, anche la legge vigente prevedeva. Tuttavia, se si considera l'articolo 166 capoverso 2 del progetto a contrario, gli inquirenti possono interrogare persone soltanto in veste di persone informate sui fatti e non in veste di testimoni. Per questo motivo si rinuncia a riprendere l'articolo 166 capoverso 4 LParl secondo cui le persone interrogate dagli inquirenti hanno il diritto di non rispondere alle domande loro rivolte o di rifiutarsi di consegnare documenti. Questa decisione è giustificata non da ultimo dal fatto che una persona interrogata in veste di persona informata sui fatti che non è o non era al servizio della Confederazione non ha alcun obbligo di deporre dinanzi agli organi di alta vigilanza. Di conseguenza, l'abbandono
della citata disposizione interessa unicamente le persone informate sui fatti che sono o erano al servizio della Confederazione; queste hanno comunque il diritto di rifiutarsi di deporre se le corrispondenti condizioni sono adempiute: una persona ha il diritto di non deporre se la sua rivelazione la esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato (art. 42 cpv. 1 della legge del 4 dicembre 194718 di procedura civile federale). Per tutti questi motivi, è lecito attendersi dalle persone interessate che si esprimano anche dinanzi agli inquirenti. Nella prassi, le commissioni di

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RS 171.115 RS 273

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vigilanza e le delegazioni di vigilanza ci tengono a interrogare esse stesse le persone interessate, il che contribuisce ad attenuare il problema.

Art. 165

Assistenza amministrativa e giudiziaria

La disposizione secondo cui le autorità federali e cantonali devono prestare alle commissioni di vigilanza, alle delegazioni di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta l'assistenza amministrativa e giudiziaria di cui hanno bisogno proviene dall'articolo 165 capoverso 2 LParl, che si applicava finora soltanto alla CPI.

In virtù dei loro ampi diritti d'informazione previsti dal diritto vigente, le commissioni di vigilanza possono tuttavia esigere dalle autorità federali e dalle autorità cantonali, nella misura in cui eseguono il diritto federale, che accordino loro assistenza amministrativa e giudiziaria, anche se ciò non figura espressamente nella legge19. Il complemento relativo alla CPI che figura nell'articolo 165 capoverso 2 LParl concerne unicamente l'assistenza amministrativa e giudiziaria chiesta alle autorità cantonali che non sono incaricate di eseguire il diritto federale20. Non è tuttavia giustificato restringere il campo d'applicazione di questa disposizione alla CPI. Se i diritti d'informazione non sono sufficienti, le commissioni di vigilanza possono incaricare le loro delegazioni di procedere alle indagini necessarie o istituire una delegazione straordinaria di vigilanza (art. 153 cpv. 2). In questo modo non è tuttavia ancora coperto il caso in cui, per esempio, un'autorità cantonale non sia attiva nell'esecuzione del diritto cantonale, ragione per cui occorre estendere la disposizione alle commissioni di vigilanza, che sono così rafforzate.

Nella disposizione è inoltre inserita la nozione di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello internazionale. Questo perché le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e la CPI devono occuparsi sempre più spesso di affari che superano i confini svizzeri. Di conseguenza, le autorità della Confederazione devono essere tenute ad assistere gli organi di alta vigilanza nell'ambito di domande di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello internazionale. Questa modifica o piuttosto questo complemento è dovuto a un caso cui la DelFin è stata recentemente confrontata: ha dovuto infatti ricorrere a una domanda di assistenza amministrativa internazionale per poter interrogare un cittadino straniero, domiciliato all'estero, in veste di persona informata sui fatti. In questo contesto è determinante che gli organi di
alta vigilanza possano contare sull'assistenza dei servizi interessati dell'Amministrazione federale e, in questo caso specifico, su quella dell'Ufficio federale di giustizia.

Il capoverso 2 dispone ora che le autorità di polizia eseguono i mandati di accompagnamento; questo rappresenta la concretizzazione dell'assistenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 166

Interrogatori

L'articolo 166 prevede una nuova regolamentazione applicabile agli interrogatori condotti dalle commissioni di vigilanza, dalle delegazioni di vigilanza e dalla CPI.

19 20

Oberholzer Niklaus, Informationsrechte der GPK der Eidgenössischen Räte im Bereich der Strafverfolgung aus strafprozessualer Sicht, perizia del 5 giugno 2008, pag. 12.

Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz, 2014, art. 165, n. marg. 7.

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Secondo il capoverso 1, le commissioni di vigilanza, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta interrogano le persone in veste di persone informate sui fatti. Secondo il capoverso 2, il diritto di interrogare persone in veste di testimoni è riservato alle delegazioni di vigilanza e alla commissione parlamentare d'inchiesta, che possono interrogarle anche in veste di persone informate sui fatti.

Se non sono al servizio della Confederazione, le persone informate sui fatti non sottostanno all'obbligo di deporre né a quello di produrre documenti (art. 171). La classificazione in persone informate sui fatti e in testimoni riveste qui grande importanza, segnatamente perché a ogni categoria corrispondono diritti e obblighi diversi.

Inoltre, questa distinzione non è nuova: figurava già all'articolo 154 capoverso 2 lettera b e all'articolo 155 LParl. Il capoverso 2 riprende il disciplinamento applicato finora in base al quale una persona contro la quale è diretta un'inchiesta può essere interrogata soltanto in veste di persona informata sui fatti. L'articolo 155 capoverso 2 della legge vigente è parimenti integrato nel capoverso 2: una persona può essere interrogata in veste di testimone soltanto se una fattispecie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo.

Considerazioni di ordine sistematico sono all'origine dell'inserimento nell'articolo 166 delle disposizioni relative agli interrogatori di un membro del Consiglio federale o di una persona a esso subordinata (cpv. 3 e 4). Nella legge vigente queste disposizioni figuravano nell'articolo 153 capoverso 5. Il diritto di essere preventivamente informati sull'oggetto dell'interrogatorio, limitato finora ai membri del Consiglio federale, è ora esteso a tutte le persone da interrogare, il che corrisponde alla prassi sistematica degli organi di alta vigilanza e consente in definitiva di mettere in atto un processo costruttivo e interrogatori efficaci. Nella prassi, dell'interrogatorio di una persona al servizio della Confederazione non viene informato il Consiglio federale, bensì il capo del dipartimento interessato. Questa pratica si è dimostrata valida e va pertanto mantenuta. Ai fini della coerenza e della chiarezza non verrà tuttavia introdotto un nuovo termine.

I capoversi 5 e 6 contengono le basi legali relative
all'obbligo di redigere un verbale (cpv. 5) e alla gestione dei verbali (cpv. 6). Gli interrogatori sono registrati su un supporto sonoro e poi verbalizzati. L'estratto del verbale, che viene inviato alla persona interrogata, può esserle presentato per firma dalle commissioni di vigilanza, dalle delegazioni di vigilanza e dalla CPI. Questa procedura è volta a dare maggior peso alle dichiarazioni della persona interrogata, poiché la sua firma è un'ulteriore conferma dell'esattezza delle trascrizioni. Le delegazioni e la CPI possono derogare a questo principio e non inviare l'estratto del verbale; devono tuttavia motivare la loro decisione (protezione delle informazioni, ecc.). In particolare i verbali classificati come segreti sono redatti in un unico esemplare. Questa prassi, seguita già oggi dalla DelCdG, è volta a garantire la confidenzialità delle informazioni. Le commissioni di vigilanza possono classificare come segreto un verbale o parte di esso se gli imperativi della confidenzialità lo esigono. Una classificazione di questo tipo non significa tuttavia che le persone autorizzate non abbiano il diritto di consultate i verbali. Questo diritto può essere esercitato di massima presso la segreteria delle CdG e della DelCdG.

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Art. 167

Diritti e obblighi delle persone interrogate

L'articolo 167 disciplina il diritto di non deporre (cpv. 1) e contiene le disposizioni applicabili all'assunzione delle prove (cpv. 2).

Il diritto di non deporre di cui al capoverso 1 è retto dalla legge di procedura civile federale. Nelle disposizioni relative alle persone che sono interrogate in veste di persone informate sui fatti e che non sono o non erano al servizio della Confederazione manca una disposizione analoga relativa al diritto delle persone informate sui fatti di non deporre, poiché le persone interessate non sono tenute a deporre. Nel caso delle persone al servizio della Confederazione, che sono tenute a deporre, si applica l'articolo 171 capoverso 1.

Volontariamente si è evitato di fare riferimento alle disposizioni del Codice di procedura penale (CPP)21: non si tratta infatti di una procedura penale e le disposizioni interessate non sono adattate alla procedura dinanzi agli organi di alta vigilanza. In altri articoli (art. 169 e 170) si fa riferimento esplicito alle corrispondenti disposizioni del CPP.

Art. 168

Falsa testimonianza e falsa perizia; disobbedienza

L'articolo 168 riprende disposizioni contenute nel diritto vigente (art. 155 cpv. 3 e art. 170). L'obbligo di dire la verità di cui all'articolo 155 capoverso 4 LParl è menzionato esplicitamente nel capoverso 1, acquisendo in tal modo un peso maggiore. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 soltanto le delegazioni di vigilanza e la CPI possono interrogare persone in veste di testimoni: per questo motivo il presente articolo è applicabile soltanto a questi organi.

Art. 169

Citazione e accompagnamento coattivo

La persona citata da una commissione di vigilanza, una delegazione di vigilanza o da una CPI è tenuta a dare seguito alla citazione (cpv. 1). La disposizione relativa all'accompagnamento coattivo da parte di un organo di polizia figura al capoverso 2; nella legge vigente, si trova nell'ultimo periodo dell'articolo 153 capoverso 3. Per sottolinearne l'importanza, questa disposizione figura in un capoverso distinto. Una citazione ha senso soltanto se può essere applicata, anche contro la volontà della persona interessata. Introdotto nel 2011 nell'ambito della revisione della LParl22, l'accompagnamento coattivo da parte di un organo di polizia dev'essere mantenuto.

Una delle ragioni per cui questa disposizione è stata introdotta è il fatto che, regolarmente, persone che non sono più al servizio della Confederazione si sono rifiutate di collaborare con gli organi di vigilanza23. La relativa procedura è retta dal CPP.

Secondo le considerazioni dettagliate in merito figuranti nel rapporto della Commis-

21 22

23

RS 312.0 Iniziativa parlamentare 10.404. Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010 (FF 2011 1683).

Iniziativa parlamentare 10.404. Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010 (FF 2011 1683, in particolare pag. 1695).

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sione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 201024 sull'iniziativa parlamentare 10.404, un accompagnamento coattivo dovrebbe essere eseguito di concerto con gli organi di polizia della Confederazione.

La procedura di ricorso contro una citazione o un accompagnamento coattivo non cambia rispetto al diritto vigente: la persona interessata può impugnare la decisione mediante opposizione dinanzi al presidente della Camera cui appartiene il presidente della commissione che ha preso la decisione (cpv. 3). Questa possibilità di ricorso sussiste anche nella procedura dinanzi a una commissione parlamentare d'inchiesta.

Art. 170

Obbligo di consegnare registrazioni

L'articolo 170 stabilisce espressamente l'obbligo di consegnare registrazioni alle delegazioni di vigilanza e alla CPI: se sono necessarie all'esercizio dell'alta vigilanza, le registrazioni devono essere consegnate. Pur non essendo una novità, questa disposizione chiarisce l'obbligo individuale di consegnare le registrazioni richieste.

Il progetto introduce nella LParl la nozione di registrazione, che si rifà a quella utilizzata nel CPP (art. 246 segg.). Questa comprende sia le registrazioni (carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre registrazioni) sia i supporti di dati e gli apparecchi destinati all'elaborazione e all'archiviazione di informazioni. Il presente articolo menziona inoltre esplicitamente l'obbligo di consegna dei dati marginali. In alcuni casi l'esercizio dell'alta vigilanza può richiedere la raccolta e il trattamento di dati marginali. Siccome l'obbligo di consegnare dati marginali va molto lontano, lo si restringe alla procedura dinanzi a una CPI o alle delegazioni di vigilanza. Il rinvio all'articolo 51 della legge di procedura civile federale e di conseguenza al diritto di non produrre documenti si applica all'intera disposizione e non è limitato ai dati marginali.

Art. 171

Statuto delle persone al servizio della Confederazione

Il capoverso 1 riprende l'articolo 156 capoverso 1 della legge vigente, che dispone che le persone al servizio della Confederazione sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.

La disposizione si applica anche, per gli organi di alta vigilanza, alle persone che sono state precedentemente al servizio della Confederazione (art. 153 cpv. 2 LParl).

Esse dispongono anche del diritto di non deporre, in analogia con il diritto di non rispondere. L'articolo 156 LParl è mantenuto, poiché è applicabile anche per le altre commissioni delle Camere federali.

Se nei confronti di una persona che ha fatto una deposizione veridica dinanzi a una commissione o una delegazione dev'essere aperto un procedimento penale o disciplinare, a tal fine è ora necessaria un'autorizzazione rilasciata dalla commissione o delegazione interessata (cpv. 2). Questa disposizione è volta in primo luogo a proteggere la persona interrogata. Si garantisce in tal modo che la persona possa esprimersi liberamente e in modo veridico, il che è di importanza essenziale per l'alta 24

Iniziativa parlamentare 10.404. Precisazione dei diritti d'informazione delle commissioni di vigilanza. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 3 dicembre 2010 (FF 2011 1683).

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vigilanza. Il fatto che ora l'organo di alta vigilanza debba rilasciare un'autorizzazione per l'apertura di un procedimento penale o disciplinare rafforza l'alta vigilanza.

Il capoverso 3 disciplina la procedura applicabile nel caso delle commissioni e delegazioni non permanenti, qualora un procedimento debba essere aperto nei confronti di una persona interrogata da una commissione o delegazione che è già stata sciolta.

Art. 171a

Diritti del Consiglio federale nell'ambito dell'assunzione di prove da parte di commissioni parlamentari d'inchiesta

I diritti particolari del Consiglio federale, disciplinati finora nell'articolo 167 LParl e applicabili soltanto nel caso di inchieste della CPI e, in virtù del rinvio figurante all'articolo 155 capoverso 6 LParl, anche nel caso di inchieste delle delegazioni, sono mantenuti. Il campo d'applicazione della disposizione dev'essere tuttavia ristretto: essa si applica ora soltanto alle inchieste della CPI e non più a quelle delle delegazioni di vigilanza. Il cambiamento è giustificato dalla prassi attuale: in questi ultimi anni il Consiglio federale non ha praticamente mai fatto uso di questi diritti nell'ambito di inchieste condotte dalla DelCdG, per cui la disposizione è rimasta lettera morta. La legge è pertanto adeguata alla prassi.

Art. 171b

Diritti delle persone interessate nella procedura dinanzi alle delegazioni di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta

Il presente articolo riprende la disposizione dell'articolo 168 della legge vigente. La delegazione di vigilanza interessata o la CPI stabilisce quali persone sono direttamente toccate nei loro interessi dalle indagini (cpv. 1).

Nella procedura dinanzi a una CPI le persone interessate godono degli stessi diritti del Consiglio federale, come risulta dal rinvio all'articolo 171a capoverso 1 (cpv. 2).

Questo non si applica invece più nella procedura dinanzi alle delegazioni di vigilanza. La modifica è giustificata dalla prassi attuale: le persone interessate non fanno mai uso di questi diritti (cfr. in merito il commento all'art. 171a).

Sia nella procedura dinanzi alle delegazioni di vigilanza sia in quella dinanzi alle commissioni parlamentari d'inchiesta le persone implicate possono essere autorizzate a farsi patrocinare da un avvocato per chiarire singoli fatti (cpv. 3). Tuttavia, secondo lo stesso capoverso 3 l'avvocato può unicamente offrire consulenza al suo cliente e porre domande completive se necessario. Si vuole in tal modo mettere al centro dell'interrogatorio la persona interrogata e non il suo avvocato. La persona interrogata è tuttavia libera di fare proposte relative ai mezzi di prova, anche su consiglio del suo avvocato.

Il capoverso 4 dispone che le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta possono sottoporre a restrizioni i diritti secondo i capoversi 2 e 3; le relative condizioni sono formulate nelle lettere a­c. I diritti possono essere sottoposti a restrizioni se la persona interessata abusa dei suoi diritti (lett. a), la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (lett. b) o se l'esercizio dei diritti di partecipa5152

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zione comprometterebbe lo scopo delle indagini (lett. c). Vi è abuso ad esempio se la persona interessata non rispetta la confidenzialità delle deliberazioni delle commissioni e divulga informazioni o se ci si avvale di un avvocato unicamente per rallentare intenzionalmente l'inchiesta. I diversi motivi di restrizione dei diritti sono ora descritti in modo dettagliato, il che li rende più concreti e comprensibili; le corrispondenti disposizioni della legge vigente erano invece molto generali e citavano soltanto l'esigenza dell'interesse dell'inchiesta ancora in corso e la protezione di altre persone. Con la nuova disposizione i diversi criteri sono più espliciti e comprensibili. La restrizione non è tuttavia più estesa rispetto a quella prevista dal diritto vigente.

Parallelamente, le delegazioni di vigilanza e le commissioni parlamentari d'inchiesta sono tenute, in caso di restrizione dei diritti, a comunicare alla persona interessata il contenuto essenziale dell'assunzione delle prove e a darle la possibilità di esprimersi (cpv. 5). Questa disposizione è stata ripresa dal diritto vigente.

Secondo il capoverso 6, se le restrizioni non possono essere tolte a posteriori, il rapporto può fondarsi soltanto su documenti sul cui contenuto la persona interessata è stata informata. Il presente capoverso riprende in sostanza il contenuto dell'articolo 168 capoverso 3 della legge vigente secondo il quale contro le persone interessate non si possono usare prove che non sono state loro comunicate. La nuova disposizione è tuttavia più chiara, poiché fa riferimento esplicito ai documenti sul cui contenuto la persona interessata è stata informata. Prima della presentazione del rapporto alle Camere, alla persona interessata dev'essere data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che la riguarda e di esprimersi in merito.

Questa disposizione figura già nel diritto vigente (art. 168 cpv. 5 LParl). In questo contesto è importante sottolineare che non si tratta qui di un procedimento disciplinare o penale, bensì di un'inchiesta condotta da un organo politico al fine di controllare la gestione delle autorità della Confederazione (art. 26 cpv. 1 LParl). Non si tratta di perseguire una persona penalmente o nel quadro di misure disciplinari, ma di esaminare il funzionamento delle autorità e
garantire la trasparenza dell'azione dell'Amministrazione. Gli organi di alta vigilanza possono intervenire soltanto nei limiti di questo mandato legale. Inoltre in caso di procedura penale o disciplinare, la persona interessata disporrebbe di tutti i diritti previsti dalle norme corrispondenti.

Questi diritti specifici non devono di conseguenza essere previsti per le inchieste condotte nell'ambito dell'alta vigilanza parlamentare.

Chiuse le indagini delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e prima della presentazione del rapporto alle Camere, alle persone cui sono mossi rimproveri è data la possibilità di esaminare la parte del progetto di rapporto che le riguarda e di esprimersi a voce o per scritto (cpv. 7).

Art. 171c

Obbligo del segreto nella procedura dinanzi alle delegazioni straordinarie di vigilanza e alle commissioni parlamentari d'inchiesta

Secondo il capoverso 1 l'obbligo del segreto sulle sedute e sull'assunzione delle prove delle delegazioni straordinarie di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta si applica anche nei confronti dei superiori delle persone interrogate al servizio della Confederazione. Questa disposizione è volta a garantire che le persone

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interrogate possano esprimersi in piena libertà. Da un lato, una persona interrogata non può comunicare al suo superiore informazioni relative al contenuto dell'interrogatorio; dall'altro, il superiore non può chiedere ai suoi subordinati informazioni in merito al contenuto dell'interrogatorio. I superiori possono tuttavia essere informati preventivamente dello svolgimento di un interrogatorio e dell'oggetto dello stesso.

Di conseguenza il capoverso 1 riprende in sostanza l'articolo 169 capoversi 1 e 2 della legge vigente. L'obbligo del segreto concerne gli interrogatori della CPI e della DelSV. Non è necessario menzionare esplicitamente gli interrogatori delle commissioni di vigilanza e delle altre delegazioni di vigilanza poiché in questo caso si applica la disposizione dell'articolo 47 LParl. L'interpretazione che gli organi di vigilanza danno di questa disposizione è relativamente ampia, ossia essa si applica sia per le deliberazioni sia per i verbali e la documentazione25: non è dunque necessario introdurre un obbligo del segreto ad hoc. La violazione dell'obbligo del segreto è punibile: costituisce una violazione del segreto d'ufficio, punibile conformemente all'articolo 320 del Codice penale26.

Introdurre un obbligo assoluto del segreto, segnatamente nei confronti dei superiori, per tutti gli organi di vigilanza non sarebbe giustificato, poiché nell'ambito dell'alta vigilanza concomitante questa misura sarebbe esagerata e lontana dalla realtà.

Il capoverso 2 formula il principio secondo cui la confidenzialità delle sedute delle commissioni descritta sopra rimane applicabile dopo la pubblicazione del rapporto.

Le disposizioni relative alla confidenzialità delle sedute delle commissioni si applicano a tutte le persone che partecipano a una seduta o ne ricevono il verbale e la documentazione27. Il capoverso 3 dispone che la violazione dell'obbligo del segreto sottostà alla giurisdizione federale.

Art. 171d

Parere dell'autorità interessata

La presente disposizione è ripresa dall'articolo 157 della legge vigente. Ora vi sono integrate anche le commissioni parlamentari d'inchiesta, mentre le diverse delegazioni non sono più specificate, in modo tale da comprendere anche la DelSV.

Nella prassi delle CdG, l'Amministrazione federale e quindi il capo del dipartimento interessato sono consultati sul progetto di rapporto. Viene loro chiesto di indicare se il rapporto contiene errori materiali o formali o se un interesse specifico al mantenimento del segreto si oppone alla sua pubblicazione. Non possono però prendere posizione sui risultati né sulle valutazioni contenute nel progetto di rapporto. Dopo la pubblicazione del rapporto l'autorità responsabile, di norma il Consiglio federale, può però esprimersi pubblicamente sul documento, conformemente all'articolo 171e cpv. 3 (art. 158 cpv. 3 LParl). Per quanto concerne la citata consultazione, l'Amministrazione federale e più precisamente le unità amministrative interessate ricevono di norma il rapporto integrale, comprese le valutazioni delle CdG, fatte salve eventuali modifiche da parte delle commissioni durante il loro esame. In tal modo il 25 26 27

Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz, 2014, art. 47, n. marg. 16.

RS 311.0 Graf/Theler/von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz, 2014, art. 47 n. marg. 17.

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dipartimento interessato può prepararsi già in questo momento a eventuali conseguenze e non deve aspettare la pubblicazione del rapporto senza sapere nulla. La prassi attuale va mantenuta.

Art. 171e

Raccomandazione all'autorità responsabile

Anche la presente disposizione è ripresa dal diritto vigente (art. 158 LParl). Il tenore è stato modificato affinché la disposizione si applichi anche alla CPI e alla DelSV.

Art. 171f

Ripercussioni delle inchieste delle delegazioni di vigilanza e delle commissioni parlamentari d'inchiesta su altri procedimenti e indagini

L'articolo 171f presenta gli effetti di un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o della CPI su altri procedimenti e indagini. Si è ripreso l'articolo 171 della legge vigente, il cui capoverso 1 è stato semplificato senza che la sua portata normativa sia modificata. Inoltre, la DelSV è stata inserita nella disposizione, affinché essa disponga degli stessi diritti e obblighi della CPI.

Il capoverso 2 disciplina i rapporti tra la DelSV e una CPI istituita in seguito dall'Assemblea federale per investigare sullo stesso affare. Un importante vantaggio della DelSV è che in caso di eventi di grande portata essa può essere istituita più rapidamente che non una CPI. Se ciononostante una maggioranza dei deputati delle due Camere vuole istituire una CPI perché non è contenta del mandato d'inchiesta della DelSV o perché vuole sottolineare l'importanza politica dell'inchiesta, la CPI è prioritaria rispetto alla DelSV, che cessa di conseguenza i suoi lavori.

Il capoverso 3 è nuovo e disciplina i rapporti tra una CPI e una DelSV istituite per esaminare lo stesso affare. Prevede che la CPI possa farsi consegnare i documenti raccolti dalla DelSV. Questa disposizione sottintende che le inchieste sullo stesso affare condotte da altre delegazioni o commissioni sono escluse quando è istituita una CPI che, conformemente al capoverso 3, può riprendere i lavori già effettuati dalla DelSV se lo desidera. Inoltre si tiene conto della legittimità dei due organi di vigilanza: l'ordine definito è opportuno sotto il profilo sistematico e istituzionale poiché la CPI gode di una maggiore legittimità democratica in quanto è istituita dell'Assemblea federale. Se una persona non tenuta a deporre testimonia volontariamente dinanzi a una DelSV, non sarebbe giusto che queste informazioni venissero utilizzate dalla CPI. Non è certo che questa persona sarebbe stata disposta a testimoniare dinanzi a una CPI. Di conseguenza, il capoverso 3 prevede che la CPI debba ottenere preventivamente il consenso della DelSV se vuole utilizzare le sue dichiarazioni.

Le inchieste disciplinari o amministrative della Confederazione riguardanti fatti o persone oggetto di un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o della CPI necessitano dell'autorizzazione della delegazione o commissione interessata, e questo anche se l'inchiesta è già conclusa
(cpv. 4). Se la necessità dell'autorizzazione è controversa, decide la delegazione o commissione interessata (cpv. 5); questa disposizione è stata ripresa dall'articolo 171 capoverso 4 della legge vigente. Un'inchiesta di una delegazione di vigilanza o di una commissione parlamentare d'inchiesta non impedisce tuttavia l'esecuzione o il proseguimento di un procedimento giudiziario civile o 5155

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amministrativo (cpv. 6). Va rammentato in questo contesto che conformemente all'articolo 156 capoverso 3 della legge vigente alle persone al servizio della Confederazione non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una commissione o a una delegazione.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale del presente progetto non sono quantificabili.

L'articolo 164 capoverso 1 prevede che la CPI e la DelSV dispongano di una propria segreteria e che il personale necessario sia messo loro a disposizione dai Servizi del Parlamento. L'istituzione di una DelSV accanto a una CPI già esistente potrebbe causare un aumento del numero di inchieste parlamentari di grande portata, con corrispondenti ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale. Queste dipenderanno tuttavia dal singolo caso e dalla portata dell'inchiesta.

Il caso del progetto INSIEME ha mostrato che le risorse di cui dispongono le segreterie delle CdG e delle CdF non sono sufficienti per affrontare inchieste di una simile portata. L'inchiesta condotta dal gruppo di lavoro delle CdG e delle CdF è costata circa due milioni di franchi, comprese le prestazioni fornite internamente (traduzioni, redazione dei verbali, collaborazione di persone appartenenti alle due segreterie).

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Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità

La legge sul Parlamento e le modifiche proposte si fondano sull'articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost., secondo il quale tutte le disposizioni importanti che riguardano l'organizzazione e la procedura delle autorità federali sono emanate sotto forma di legge federale.

6.2

Delega di competenze legislative

La presente revisione non implica alcuna delega formale delle competenze relative all'emanazione di disposizioni legali di portata generale.

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