Legge federale sui diritti politici

Disegno

(LDP) (Trasparenza nel finanziamento della politica) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 24 ottobre 20191; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Titolo dopo l'art. 76a

Titolo quinto b: Trasparenza del finanziamento della politica Art. 76b

Obbligo di pubblicità dei partiti

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento.

1

2

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: a.

le loro entrate;

b.

ogni concessione volontaria di un vantaggio economico (liberalità) di valore superiore a 25 000 franchi per donatore e per anno.

I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità secondo il capoverso 2 lettera b.

3

1 2 3

FF 2019 6555 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 161.1

2019-3645

6581

Diritti politici. LF (Trasparenza nel finanziamento della politica)

FF 2019

Minoranza (Stöckli, Janiak) 2

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: a.

le loro entrate, uscite e la loro situazione patrimoniale;

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) 2

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: b.

... di valore superiore a 10 000 franchi per donatore e per anno.

Art. 76c

Obbligo di pubblicità in relazione a campagne in vista di elezioni o votazioni nonché in relazione a raccolte di firme

Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale o che raccolgono firme a livello federale per iniziative popolari o referendum impiegando più di 250 000 franchi devono rendere pubblico il loro finanziamento.

1

2

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: a.

le loro entrate preventivate e il conto finale delle loro entrate;

b.

nel caso di raccolte delle firme per referendum il conto finale delle loro entrate;

c.

le liberalità versate nei 12 mesi precedenti la data della votazione o dell'elezione oppure dall'inizio della raccolta delle firme e il cui valore è superiore a 25 000 franchi per donatore e per campagna.

Se più persone o società di persone conducono assieme una campagna comune, devono trasmettere congiuntamente le loro entrate preventivate e il conto finale delle loro entrate, mentre nel caso di raccolte di firme per referendum è sufficiente il conto finale delle loro entrate. Le liberalità loro concesse e le loro spese devono essere sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati i Cantoni possono prevedere un obbligo di pubblicità.

4

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) 1

... impiegando più di 100 000 franchi ...

2

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: c.

... e il cui valore è superiore a 10 000 franchi per donatore e per campagna.

Art. 76d 1

Termini e modalità dell'obbligo di pubblicità

Occorre trasmettere: a.

6582

i dati di cui all'articolo 76b annualmente;

Diritti politici. LF (Trasparenza nel finanziamento della politica)

FF 2019

b.

nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate 45 giorni prima della data della votazione o dell'elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data della votazione o dell'elezione;

c.

nel caso di raccolte delle firme per iniziative popolari, le entrate preventivate 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale e il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme;

d.

nel caso di raccolte delle firme per referendum, il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme.

Le liberalità di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera c devono essere comunicate immediatamente al servizio competente nel periodo che va dalla scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate alla data della votazione o dell'elezione oppure del deposito delle firme.

2

Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità devono essere indicate separatamente.

3

La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 25 000 franchi deve indicare l'importo e la data della liberalità, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

4

5

I dati secondo il capoverso 4 devono essere documentati.

6

Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak) La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 10 000 franchi deve indicare ...

4

Art. 76e

Controllo

Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito.

1

Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro i termini, ingiunge gli attori politici soggetti all'obbligo a fornire successivamente i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

2

Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è obbligato a denunciare all'autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione dei controlli. Informa di questo obbligo all'atto di stabilire il termine di cui al capoverso 2.

3

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Diritti politici. LF (Trasparenza nel finanziamento della politica)

Art. 76f

FF 2019

Pubblicazione

Al termine del controllo di cui all'articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

1

2

Sono pubblicati: a.

i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera a annualmente;

b.

i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettere b­d al più tardi 15 giorni dopo essere stati ricevuti dal servizio competente.

I dati relativi alle liberalità che devono essere comunicate immediatamente secondo l'articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

3

Art. 76g

Servizio competente

Il Consiglio federale designa l'autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

Art. 76h 1

Liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero

Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare: a.

liberalità anonime; e

b.

liberalità provenienti dall'estero.

2

Le liberalità degli Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero.

3

Chi riceve una liberalità anonima deve: a.

fornire i dati relativi alla provenienza secondo l'articolo 76d capoverso 4; o

b.

se possibile restituirla; se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

Chi riceve liberalità provenienti dall'estero deve restituirle. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

4

Minoranza (Caroni) Art. 76h

Liberalità anonime

Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare liberalità anonime.

1

2

Sopprimere

4

Sopprimere

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Diritti politici. LF (Trasparenza nel finanziamento della politica)

Art. 76i

FF 2019

Trattamento dei dati personali e scambio d'informazioni

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare il controllo e la pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali: 1

a.

sull'identità e sulla situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;

b.

sull'identità degli autori delle liberalità versate agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c.

I dati personali sono offerti per archiviazione all'Archivio federale dopo 15 anni dall'ultimo trattamento.

2

Il servizio competente può inoltrare le informazioni sugli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità: 3

a.

le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;

b.

le autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all'articolo 76e capoverso 3.

Su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 76g, le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale gli comunicano le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

4

Art. 76j 1

Disposizioni penali

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente: a.

gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 76b­76d;

b.

gli obblighi di cui all'articolo 76h capoversi 3 e 4.

2

La multa è di 20 000 franchi al massimo, se l'autore agisce per negligenza.

3

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Minoranza (Caroni) 1

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente: b.

gli obblighi di cui all'articolo 76h capoverso 3.

Minoranza (Caroni, Bischof, Engler, Hegglin, Minder) 2

Stralciare

Art. 76k

Riserva della legislazione cantonale

Nell'esercizio dei diritti politici a livello federale, rimane riservata ai Cantoni la facoltà di prevedere disposizioni più ampie in materia di pubblicità del finanziamento di attori politici cantonali.

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Diritti politici. LF (Trasparenza nel finanziamento della politica)

FF 2019

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)».

2

Va pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» è stata ritirata o respinta.

3

4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Caroni, Föhn, Müller Philipp) Non entrare in materia

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