Legge federale Disegno relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta:

Art. 1

Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all'articolo 69a e alle collettivitā di cui all'articolo 69c della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione (LRTV) č concesso un rimborso forfettario per compensare l'imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

Art. 2

Importo, forma e momento del rimborso

Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettivitā.

1

Il rimborso č concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettivitā emessa dall'organo di riscossione di cui all'articolo 69d LRTV4.

2

Gli accrediti vengono effettuati durante un periodo di 12 mesi sulla prima fattura dell'economia domestica di tipo privato o della collettivitā. L'Ufficio federale delle comunicazioni fissa l'inizio del suddetto periodo.

3

Art. 3

Esclusione delle pretese di restituzione

Le pretese di restituzione dell'imposta sul valore aggiunto riscossa sul canone per la ricezione privata sono escluse.

1

1 2 3 4

RS 101 FF 2019 6791 RS 784.40 RS 784.40

2019-0325

6809

Rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo. LF

FF 2019

Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non č ancora stato statuito definitivamente diventano caduche.

2

Art. 4

Finanziamento

La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dagli accrediti.

Art. 5

Referendum, entrata in vigore e durata di validitā

1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto per tre anni dall'entrata in vigore.

6810