Decisione generale concernente il divieto d'impiego di prodotti fitosanitari del 20 settembre 2019

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 67 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1.

La partita di prodotto fitosanitario riportata di seguito può ­ a causa della contaminazione contenuta ­ provocare danni alle api. Questa partita non può pertanto più essere utilizzata e deve essere restituita ai punti di vendita: ­ Denominazione commerciale: Pirimicarb 50 WG Titolare dell'autorizzazione: Sharda Swiss GmbH, c/o Revinova Treuhand AG, Friesenbergstrasse 75, 8055 Zurigo Numero di omologazione W-7118 numero di partita in questione: 20161211

2.

A un eventuale ricorso contro la presente decisione viene revocato l'effetto sospensivo.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata; deve altresì contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, se in possesso del ricorrente.

1° ottobre 2019

Ufficio federale dell'agricoltura: La direttrice supplente, Andrea Leute

1

RS 916.161

5404

2019-3213