13.426 Iniziativa parlamentare Rinnovo tacito dei contratti di servizio Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 luglio 2019

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica del Codice delle obbligazioni che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato. Una minoranza (Merlini, Bauer, Geissbühler, Markwalder, Nidegger, Tuena, Vogt, Walliser, Zanetti Claudio) propone di non entrare in materia.

4 luglio 2019

In nome della Commissione: Il Presidente, Pirmin Schwander

2019-2662

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Compendio Il presente progetto preliminare fa seguito all'iniziativa parlamentare 13.426, cui le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere hanno dato seguito. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato una nuova disposizione che completa il Codice delle obbligazioni: se un consumatore ha concluso un contratto che, nelle condizioni generali, ne prevede la proroga automatica alla scadenza della durata convenuta, sempre che questi non manifesti la sua volontà di recedere dal contratto entro un termine convenuto, l'altra parte lo deve informare precedentemente alla prima proroga e indicargli espressamente il suo diritto di recesso. Se non viene informato, il consumatore potrà recedere immediatamente dal contratto in ogni momento dopo la scadenza della durata convenuta. La normativa deve applicarsi a ogni tipo di contratto con l'eccezione dei contratti di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali.

La Commissione è convinta che con il disciplinamento proposto si possa impedire che i contratti vengano protratti, senza che i consumatori lo desiderino, oltre la scadenza inizialmente convenuta, in modo da tutelare i consumatori contro obblighi indesiderati. Inoltre, l'obbligo di informare imposto una sola volta alle imprese interessate rappresenta un'ingerenza relativamente minima da sembrare senz'altro ragionevole.

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Rapporto 1

Genesi

1.1

L'iniziativa parlamentare 13.426

Il 17 aprile 2013 l'allora consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un'iniziativa parlamentare dal tenore seguente: «La legislazione è completata nel senso che, qualora sia stata convenuta una proroga tacita del contratto, ai prestatori di servizi è imposto l'obbligo di informare il cliente della possibilità di disdirlo almeno un mese prima che scada il periodo durante il quale quest'ultimo è autorizzato a farlo. Se ciò non avviene, il contratto deve poter essere disdetto in qualsiasi momento dal cliente, senza sanzione, e il prestatore di servizi deve rimborsare qualsivoglia importo ricevuto per il periodo contrattuale non scaduto.» L'iniziativa parlamentare è stata ripresa il 26 dicembre 2013 dal consigliere nazionale Roger Golay.

L'11 aprile 2014 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (Commissione) ha esaminato l'iniziativa e deciso, con 12 voti contro 10 e 3 astensioni, di darvi seguito conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl). La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si è allineata a tale decisione il 10 febbraio 2015, con 8 voti contro 2 e 3 astensioni (art. 109 cpv. 3 LParl). Il 17 marzo 2017, su proposta della Commissione, il Consiglio nazionale ha prorogato il termine per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo sino alla sessione primaverile 2019. Il 22 marzo 2019 esso ha nuovamente prorogato di due anni il termine di attuazione dell'iniziativa, ossia fino alla sessione primaverile 2021.

1.2

Lavori della Commissione

L'8 aprile 2016 la Commissione ha discusso dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare e ha incaricato una sottocommissione di elaborare un progetto preliminare.

Per precisare il mandato della sottocommissione ha proceduto a un voto consultivo sull'approccio da seguire. I membri della Commissione si sono pronunciati, con 13 voti contro 2 e 9 astensioni, a favore dell'introduzione di un obbligo legale di informare e contro un divieto generale di rinnovo automatico dei contratti. Il 17 agosto 2016 anche la sottocommissione ha convenuto che si trattava del modo migliore di attuare l'iniziativa. In virtù del proprio mandato ha elaborato un progetto preliminare dettagliato che il 3 febbraio 2017 è stato sottoposto alla Commissione.

Quest'ultima ha respinto una proposta di stralcio, è entrata in materia e ha apportato alcune modificato. In occasione della sua riunione dell'11­12 maggio 2017 la

1

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale, RS 171.10

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Commissione ha aggiunto una disposizione transitoria al progetto preliminare riveduto e ha approvato il rapporto esplicativo.

Il progetto preliminare è stato sottoposto a consultazione, conformemente alla legge dell'8 marzo 20052 sulla consultazione (LCo); i risultati sono presentati in un rapporto3. La consultazione è durata dal 16 giugno al 9 ottobre 2017. Nella sua seduta del 6 luglio 2018 la Commissione ha preso conoscenza dei riscontri della consultazione e ha deciso di rielaborare il progetto preliminare escludendo dal suo campo d'applicazione i contratti di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali. Inoltre la Commissione ha deciso di inserire la disposizione proposta nel Codice delle obbligazioni e non nella legge federale contro la concorrenza sleale come proposto nel progetto preliminare.

Il 15 novembre 2018 la Commissione ha proceduto alla deliberazione di dettaglio del progetto preliminare rielaborato e respinto lo stesso nella votazione sul complesso con 12 voti contro 12 e 1 astensione e il voto decisivo del presidente. Essa ha quindi proposto al Consiglio nazionale di togliere dal ruolo l'iniziativa. Una minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Amherd, Arslan, Gmür-Schönenberger, Guhl, Marti Min Li, Mazzone, Naef, Vogler, Wasserfallen Flavia) ha chiesto di respingere tale proposta di togliere dal ruolo l'iniziativa parlamentare e di prorogare di due anni il termine per la sua attuazione, vale a dire sino alla sessione primaverile 2021. Dopo che, il 22 marzo 2019, il Consiglio nazionale si era allineato alla proposta della minoranza con 102 voti contro 90 e 2 astensioni, la Commissione ha ripreso i suoi lavori adottando nella sua seduta del 4 luglio 2019 disegno in esame con 11 voti contro 10. Una minoranza (Merlini, Bauer, Geissbühler, Markwalder, Nidegger, Tuena, Vogt, Walliser, Zanetti Claudio) propone invece di non entrare in materia, ritenendo che il proposto obbligo di informazione rappresenti un'ingerenza nella libertà contrattuale e generi inutili oneri burocratici.

Nei suoi lavori la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl.

2 3

Legge federale dell'8 marzo 2005 sulla procedura di consultazione, RS 172.061 Il rapporto può essere consultato sul sito della commissione per gli affari giuridici: www.parlament.ch > Organi > Commissioni > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuridici > Rapporti e oggetti posti in consultazione > Oggetti posti in consultazione > 13.426.

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2

Considerazioni generali

2.1

Situazione iniziale

Le clausole di rinnovo (o riconduzione) automatico (o tacito) dei contratti sono clausole mediante le quali un contratto, in linea di principio a tempo determinato, viene prorogato automaticamente al momento della sua scadenza, a meno che entro una certa data venga fatta una dichiarazione contraria. La clausola di rinnovo e le modalità di questa dichiarazione (forma e scadenza) figurano generalmente nelle condizioni generali (CG). Tale meccanismo di proroga dei contratti mostra una certa contraddizione con la nozione stessa di contratto a tempo determinato. Di fatto trasforma il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con una durata minima e una possibilità ricorrente di risoluzione.

Le proroghe dei contratti possono certo trovare una giustificazione nei casi in cui una o entrambe le parti desiderino una certa prevedibilità. Le clausole di rinnovo tacito sono tuttavia frequenti anche quando tale esigenza non è determinante. Il loro utilizzo è dunque in parte vivamente criticato. Si ritiene che esse vengano utilizzate soprattutto per indurre i clienti a concludere contratti di una durata più lunga di quanto auspicato4. Chi ricorre a queste clausole approfitterebbe del fatto che i clienti ne trascurino il contenuto o dimentichino di recedere per tempo dal contratto 5. Il problema si acuisce nella pratica, trattandosi di scadenze particolarmente lontane nel tempo o di elevate esigenze formali soggiacenti alla dichiarazione di risoluzione del contratto6.

Nel settore delle telecomunicazioni tali clausole sono state a lungo la regola. Sotto la pressione delle organizzazioni a tutela dei consumatori, nel marzo 2014, i grandi fornitori di telecomunicazione mobile si sono tuttavia dichiarati disposti a rinunciarvi7. Nel rapporto sulle telecomunicazioni 2014, l'Ufficio federale della comunicazione (UFCOM) annunciava che di fatto le clausole venivano impiegate soltanto da alcuni piccoli fornitori, segnatamente i fornitori che proponevano la preselezione dell'operatore (carrier preselection, CPS)8.

Benché in questo modo la questione sia stata in gran parte risolta nel settore delle telecomunicazioni, altri settori utilizzano ancora le clausole di rinnovo tacito. Il caso è particolarmente manifesto per contratti relativi a programmi antivirus, webhosting, centri di fitness, abbonamenti a riviste, assicurazioni viaggio, siti di incontri online e alla pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

4 5 6 7

8

Cfr. Rusch Arnold F./Maissen Eva, Automatische Vertragsverlängerungsklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, recht 2010, pag. 95 segg.

Rusch/Maissen (nota 4), pag. 97 seg.

Rusch/Maissen (nota 4), pag.96.

Cfr. il comunicato stampa della Fondazione per la protezione dei Consumatori del 14 marzo 2014: www.konsumentenschutz.ch/themen/ allgemeinegeschaeftsbedingungen-agb/orange-sunrise-und-swisscom-verbessern-ihre-agb/.

Rapporto 2014 sugli sviluppi del mercato delle telecomunicazioni in Svizzera e sulle conseguenti sfide a livello legislativo, pag. 24 seg., consultabile su: www.bakom.admin.ch > L'UFCOM > Organizzazione > Basi legali > Affari del Consiglio federale > Valutazione del mercato delle telecomunicazioni.

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2.2

Quadro giuridico

2.2.1

Valutazione delle clausole alla luce del diritto contrattuale

Secondo la dottrina svizzera la proroga del contratto ai termini di una clausola di rinnovo tacito si fonda su quella che si potrebbe chiamare una dichiarazione di volontà fittizia (Erklärungsfiktion). Si parte dal presupposto che la modifica del contratto ­ più precisamente della sua durata ­ sia convenuta sin dal principio e che dipenda dalla volontà di una delle parti contraenti che deve approvarla definitivamente a un momento dato. Tale approvazione viene presunta ­ in modo fittizio ­ con il silenzio del cliente9. Al silenzio in un momento dato è attribuito valore di dichiarazione, indipendentemente dalla reale volontà della persona10.

La dottrina considera che la proroga del contratto non costituisca un nuovo rapporto contrattuale ma una sua continuazione11. Il contratto è, per quanto concerne la durata supplementare, legato a una condizione sospensiva, ossia che l'approvazione del rinnovo non sia revocata tempestivamente12. Quando questa condizione si realizza, le parti risultano legate dal contratto per una durata supplementare. Se il cliente dichiara per tempo di non voler rinnovare il contratto, non si tratta di una risoluzione vera e propria, che pone fine a un contratto che altrimenti continuerebbe ad avere forza di legge. Si tratta piuttosto di una dichiarazione di volontà volta a impedire la realizzazione dell'approvazione fittizia di cui sopra e dunque la proroga del contratto13.

In considerazione della libertà contrattuale, queste clausole sono per principio da ritenere lecite alla luce del diritto contrattuale. Siccome si trovano per lo più nelle CG, le regole di validità di queste ultime, sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vanno rispettate. Nella maggior parte dei casi i clienti accettano le CG senza leggerle (integrazione globale). Questo non le invalida. Tuttavia il cliente deve almeno avere avuto la possibilità, al momento della conclusione del contratto, di prendere ragionevolmente conoscenza del contenuto delle CG14. Secondo la cosiddetta regola dell'insolito, è necessario richiamare l'attenzione del cliente sulle clausole inabituali, pena la loro invalidità15. Nel caso che ci interessa il carattere insolito può derivare sia dal meccanismo di rinnovo del contratto sia dalle modalità della dichiarazione. Per quanto concerne il meccanismo di rinnovo, occorre notare che le clausole di rinnovo tacito sono talmente correnti, in alcuni settori, e così 9

10 11 12 13 14 15

Spiegazioni dettagliate sulla questione nel suo complesso in: Maissen Eva, die automatische Vertragsverlängerung unter dem Aspekt der Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zurigo 2012, n. marg. 9 segg., 22; cfr. inoltre Fuhrer Stephan, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Schnyder Anton K. (a c. di), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, ad art. 47 n. 14.

Maissen (nota 9), n. marg. 19.

Maissen (nota 9), n. marg. 26 segg.

Cfr. Maissen (nota 9), n. marg. 205 seg.

Cfr. Fuhrer (nota 9), ad art. 47 LCA n. 14.

Cfr. ad es. Gauch Peter/Schluep Walter/Schmid Jörg, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil: Band 1, 10a ed., Zurigo 2014, n. marg. 1134 segg.

Cfr. DTF 119 II 443 consid. 1; DTF 135 III 1 consid. 2.1.

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conosciute, che non si potrebbe sostenere che sono insolite16. Tuttavia ciò non vale per le scadenze estremamente lontane nel tempo17 o altre modalità inusuali della dichiarazione.

2.2.2

Valutazione delle clausole alla luce del diritto della concorrenza sleale

La versione riveduta dell'articolo 8 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)18, che prevede un controllo materiale delle clausole delle condizioni commerciali generali, è entrata in vigore il 1° luglio 2012. Secondo questa disposizione, agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali.

Secondo la dottrina dominante, le clausole che rispondono a questa definizione sono nulle19. L'articolo si applica soltanto alle CG di contratti conclusi con consumatori20. Il «notevole squilibrio» tra i diritti e gli obblighi delle due parti è stabilito mediante un confronto con la situazione giuridica che esisterebbe tra le parti senza le CG in questione21. Una clausola è nulla soltanto se il notevole squilibrio è ingiustificato e contrario al principio della buona fede. Gli interessi degni di protezione dell'utilizzatore delle CG e dell'altra parte devono essere ponderati in ogni singolo caso, nel loro complesso 22.

In occasione delle deliberazioni parlamentari sulla revisione dell'articolo 8 LCSl, il consigliere federale Schneider-Ammann ha menzionato espressamente il rinnovo automatico di contratti di abbonamento conclusi a tempo determinato come possibile caso di applicazione di un controllo giudiziario in materia di abusi23. Anche secondo la dottrina il meccanismo di finzione all'origine del rinnovo tacito di un contratto non è compatibile con l'articolo 8 LCSl24. In una decisione recente, il Tribunale federale ha tuttavia lasciato esplicitamente aperta la questione dell'illiceità ai sensi 16

17 18 19

20

21 22 23 24

Cfr. Maissen Eva, AGB und automatische Vertragsverlängerungen, in: Brunner Alexander/Schnyder Anton K./Eisner-Kiefer Andrea (a c. di), Allgemeine Geschäftsbedingungen nach neuem Schweizer Recht, Zurigo 2014, pag. 239 segg., in particolare pag. 246.

Cfr. ad es. la sentenza del Tribunale federale 5P.115/2005 del 13 maggio 2005 consid.

1.1.: termine di disdetta di due anni per un contratto di una durata di tre anni.

Legge federale contro la concorrenza sleale, RS 241 Messaggio del 2 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), FF 2009 5337, in particolare pag. 5365; Gauch/Schluep/Schmid (nota 14), n. 1155; Thouvenin Florent, in: Hilty Reto M./Arpagaus Reto (a c. di), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2013, ad art. 8 LCSl n. 144 seg.

L'Iv. Pa. 14.440 Flach («Articolo 8 LCSl. Condizioni commerciali abusive») che chiedeva di sopprimere la limitazione ai contratti conclusi con i consumatori è stata tolta dal ruolo il 15 dicembre 2017, nonostante che in un primo momento le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere vi avessero dato seguito.

Gauch/Schluep/Schmid (nota 14), n. marg. 1153a segg.

Messaggio LCSl (nota 19), FF 2009 5337, in particolare pag. 5364 seg.

Boll. Uff. 2011 N 229.

Maissen (nota 9), n. marg. 333.

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dell'articolo 8 LCSl di una tale clausola in un contratto con un centro di fitness 25. Il Tribunale federale ha rilevato che non si può presupporre l'illiceità di ogni clausola di questo genere; la formulazione della legge e i materiali lasciano piuttosto intendere che queste clausole possono creare un notevole squilibrio ed essere dunque suscettibili di essere sottoposte al controllo giudiziario in materia di abusi.

Vi è dunque grande incertezza quanto all'applicazione della disposizione generale dell'articolo 8 LCSl26.

2.3

Risultati della consultazione

La consultazione sul progetto preliminare e sul rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è durata dal 16 giugno 2017 al 9 ottobre 2017. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e quelle dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate. Hanno presentato un parere 5 Cantoni, 5 partiti e 21 organizzazioni nonché altri partecipanti. In totale sono pervenuti 31 pareri. Il progetto preliminare è stato accolto dalla maggioranza dei Cantoni e dei partiti che hanno partecipato alla consultazione, mentre invece due terzi delle organizzazioni partecipanti lo hanno respinto in tutto o in parte.

I sostenitori ritengono che la soluzione proposta sia pragmatica, equilibrata e adeguata a proteggere i consumatori da lunghi vincoli contrattuali non voluti; inoltre essa non impone oneri eccessivi alle imprese interessate. Secondo i suoi oppositori la soluzione del progetto preliminare lede eccessivamente la libertà contrattuale e impone un onere supplementare sproporzionato alle imprese interessate. È stato chiesto di fare salvi dalla nuova normativa diversi tipi di contratto. In parte il progetto preliminare è stato rifiutato anche perché ritenuto non abbastanza incisivo. Diversi partecipanti hanno suggerito soluzioni alternative per la problematica dei rinnovi contrattuali non voluti.

2.4

Rielaborazione del progetto preliminare

Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione la Commissione ha deciso di escludere dal campo di applicazione della nuova disposizione i contratti di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali. Poiché normalmente sono conclusi a tempo indeterminato, tali contratti dovrebbero contenere solo raramente clausole di proroga. Anche gli interessi in gioco in questi contratti sono diversi rispetto ai tipici contratti conclusi con consumatori che prevedono clausole di proroga, ragione per cui potrebbe essere in parte difficile stabilire a quale delle parti incombe l'obbligo di informazione.

25 26

Cfr. DTF 140 III 404 consid. 4.5.

Cfr. Roberto Vito/Walker Marisa, AGB-Kontrolle nach dem revidierten Art. 8 UWG, recht 2014, pag. 49 segg., 54 segg.

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La Commissione ha anche deciso di inserire la disposizione nel Codice delle obbligazioni e non nella legge contro la concorrenza sleale come previsto nel progetto preliminare. Anche se è certo che la nuova disposizione presenta un nesso con l'articolo 8 LCSl poiché riguarda i consumatori e le clausole delle condizioni generali, né l'oggetto della normativa né le conseguenze giuridiche sono compatibili con la normativa della LCSl. Questa legge si prefigge di garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate (art. 1 LCSl) e contiene un catalogo di comportamenti e clausole considerati sleali. Secondo la dottrina dominante tali clausole sono nulle27. La nuova disposizione non considera sleali le clausole di proroga ma stabilisce degli obblighi per il loro uso. La conseguenza giuridica dell'inosservanza di tali obblighi non è che tali clausole sono considerate sleali ma che una parte ottiene un diritto di disdetta. La normativa è quindi sostanzialmente di natura contrattuale e sotto il profilo sistematico appartiene al Codice delle obbligazioni.

In seguito alla consultazione la disposizione è anche stata oggetto di una rielaborazione redazionale.

3

Panoramica dei disciplinamenti vigenti

3.1

Diritto svizzero

Il diritto contrattuale svizzero non contempla alcuna disposizione generale sul rinnovo tacito dei rapporti contrattuali. Per quanto è dato constatare esiste soltanto una norma che disciplina esplicitamente il rinnovo tacito fondato su una clausola contrattuale: Art. 47 LCA28 Tacita rinnovazione Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta.

Questo disciplinamento è certamente adeguato nel diritto delle assicurazioni, poiché impedisce che un assicurato perda la sua copertura assicurativa, ciò che potrebbe causargli un grave pregiudizio.

27 28

V. i rimandi alla nota 19.

Legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (LCA, RS 221.229.1).

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Esistono del resto numerose disposizioni che interessano il rinnovo tacito dei rapporti contrattuali senza clausola espressa nel contratto: ­

Nel diritto della locazione: Art. 266 CO29 Spirare del tempo previsto La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

1

In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.

2

­

Un disciplinamento simile è contemplato nel diritto dell'affitto (art. 295 CO): I. Spirare del tempo previsto L'affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

1

In caso di riconduzione tacita, l'affitto s'intende rinnovato d'anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario.

2

In questo caso il proseguimento dei rapporti contrattuali dipende non solo dall'accordo tacito ma dal continuo utilizzo dell'oggetto preso in affitto o in locazione. In questo modo le parti dichiarano implicitamente la loro intenzione di mantenere il rapporto contrattuale. Il rinnovo di quest'ultimo non si fonda su una dichiarazione fittizia ma su una presunzione confutabile basata su un comportamento specifico30.

­

Anche il diritto del lavoro prevede un disciplinamento di questo tipo: Art. 334 cpv. 2 CO Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.

Anche in questo caso non vi è dichiarazione fittizia; il criterio è una presunzione confutabile basata su un determinato comportamento. Fornendo ancora una prestazione di lavoro, per l'una, e continuando ad accettarla, per l'altra, le parti testimoniano la volontà di vedere proseguire il rapporto contrattuale.

­

Infine, anche il diritto sul contratto d'agenzia contempla un disciplinamento speciale sul rinnovo automatico: Art. 418p cpv. 2 CO Se il contratto conchiuso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata, ma non oltre un anno.

29 30

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220 Rusch/Maissen (nota 4), pag. 96; Maissen (nota 9), n. marg. 70 segg.

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3.2

Diritto estero

3.2.1

Direttiva dell'UE sulle clausole abusive

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori31 definisce alcune clausole come inammissibili. La disposizione determinante è l'articolo 3 paragrafo 1: Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

La formulazione dell'articolo 8 LCSl è ispirata a questa disposizione (v. sopra il n. 2.2.2). Ma a differenza della legge svizzera, la direttiva contiene un allegato che enumera, a titolo indicativo e senza pretese di esaustività, le clausole che possono essere dichiarate abusive (art. 3 par. 3). Le clausole di rinnovo automatico vi sono citate alla lettera h: Clausole che hanno per oggetto o per effetti di prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore di non prorogare il contratto; Queste clausole non sono dunque inammissibili di per sé ma possono esserlo se la data fissata per la risoluzione è eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto.

La direttiva 93/13/CEE è stata trasposta in modo assai diverso dagli Stati membri dell'UE. Presentiamo di seguito la linea seguita da Francia, Germania e Austria.

3.2.2

Francia: articolo L136­1 del Code de la consommation

L'autore dell'iniziativa parlamentare cita espressamente, nella motivazione, la regolamentazione francese (Loi Chatel del 28 gennaio 200532).

Le disposizioni cui fa riferimento33 hanno il seguente tenore: Article L136­1 Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu 31 32 33

GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Loi n° 2005­67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, detta anche «loi Chatel 1». Per la «loi Chatel 2», vedi nota 34.

Article L136­1 et L136­2 du code de la consommation, introdotti dall'articolo 35 della loi n°2014­344 relative à la consommation del 17 marzo 2014. La disposizione è stata completata con la loi n° 2014­344 relative à la consommation del 17 marzo 2014 («Loi Hamon») da prescrizioni relative alla modalità in cui l'informazione deve avvenire.

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avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

Article L136­2 L'article L. 136­1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique.

Secondo il suo capoverso 4, l'articolo L136­1 si applica sia ai consumatori sia ai «non-professionels». Con quest'ultimo termine si intendono le persone che concludono un contratto per le loro esigenze professionali, ma al di fuori del loro mestiere propriamente detto (come nel caso di un'agenzia di viaggio che conclude un contratto di manutenzione per una stampante)34. Anche le persone giuridiche possono far valere questo articolo35.

Con la «loi Hamon» del 17 marzo 2014 è stata inoltre introdotta una modifica del Code des assurances36. Dalla sua entrata in vigore il 31 dicembre 2014, i consumatori possono fra l'altro, dopo un anno, disdire in ogni momento le loro assicurazioni veicoli a motore o di responsabilità civile degli inquilini tacitamente rinnovabili, con un preavviso di un mese, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno informati della possibilità di disdetta.

34

35 36

Modifica introdotta dalla loi Chatel 2 del 3 gennaio 2008 (Loi n° 2008­3 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs), art. 33; cfr. Picod Yves, in: Commentaire Dalloz Code de la Consommation, 19a ed., Parigi 2014, pag. 314 ; Calais-Auloy Jean/Temple Henri, Droit de la consommation, 9a ed., Pargi 2015, n. marg. 12 seg. e 187.

Cour de cassation civile, Chambre civile 1, 23 giugno 2011, n. 10­30.645, Bull. civ. I, n. 122.

Art. L113­15­2 del Code des assurances, completato dal Décret n° 2014­1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113­15­2 du Code des assurances.

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3.2.3

Germania: § 309 Nr. 9 BGB

Nel diritto tedesco le clausole di rinnovo del contratto sono in linea di principio ammesse, anche se figurano nelle CG. Tuttavia, la dottrina tedesca dominante non considera come fondate su una dichiarazione fittizia le clausole di rinnovo tacito per le quali il contratto continua a sussistere nel caso di una sua mancata risoluzione; si presume che la proroga del contratto in assenza di una sua disdetta sia già stata convenuta al momento della conclusione del contratto (dichiarazione anticipata)37. Il contratto è dunque legato a una condizione risolutoria. Considerata questa interpretazione, il controllo materiale di queste clausole si fonda non sul § 308 n. 5 (dichiarazione fittizia), bensì sul § 309 n. 9 (scadenza dei contratti di durata) del Codice civile tedesco (BGB). Ai sensi di quest'ultima disposizione, le clausole delle CG non hanno effetto se prevedono quanto segue: [...] bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmässige Lieferung von Waren oder die regelmässige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen durch den Verwender zum Gegenstand hat, a) eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende Laufzeit des Vertrags, b) eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein Jahr oder c) zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertragsdauer; dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig verkaufter Sachen, für Versicherungsverträge sowie für Verträge zwischen den Inhabern urheberrechtlicher Rechte und Ansprüche und Verwertungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten.

In linea di principio è dunque possibile concludere un contratto di una durata minima di due anni con un rinnovo tacito di al massimo un anno alla volta se il termine di disdetta è di almeno tre mesi. Il campo di applicazione del § 309 n. 9 BGB è limitato: non copre ad esempio i contratti di cessione in uso come i contratti di affitto. Questo implica che anche i contratti con centri di fitness, il cui elemento principale è l'utilizzo di apparecchi, non sono contemplati38. Occorre infine notare che il § 309 BGB non è applicabile nel caso in cui le CG siano
utilizzate in un contratto con un imprenditore (§ 310 n. 1 BGB).

Oltre al § 309 n. 9 BGB, le clausole di rinnovo automatico dei contratti sono ugualmente sottoposte ai meccanismi di controllo generali delle CG. In particolare se il cliente non ha alcun interesse al proseguimento delle prestazioni oltre la durata prevista in origine, la clausola di rinnovo può essere considerata come obiettivamente sorprendente ai sensi del § 305c n. 1 BGB. Una clausola può altresì essere consi37

38

Cfr. Wurmnest Wolfgang, in: Säcker Franz Jürgen/Rixecker Roland/Oetker Hartmut/ Limperg Bettina (a c. di), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 2, Schuldrecht ­ Allgemeiner Teil, 7a ed., Monaco 2016, § 308 Nr. 5 BGB n. marg. 6.

Cfr. MüKo-Wurmnest (nota 37), § 309 Nr 9 BGB n. marg. 8.

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derata come inappropriata ai sensi del § 307 BGB39. Entrambi i motivi conducono alla nullità dell'accordo concluso.

La dottrina ritiene che, in ragione della nullità della clausola di rinnovo, il contratto debba essere considerato come adempiuto alla sua scadenza iniziale. Se le parti proseguono tacitamente il rapporto contrattuale, si può presumere che il contratto è stato rinnovato per una durata indeterminata e che le parti possono recedervi in ogni momento40.

3.2.4

Austria: § 6 Abs. 1 Ziff. 2 KSchG

In Austria si applica il § 6 capoverso 1 numero 2 della Konsumentenschutzgesetz (KSchG), la legge sulla protezione dei consumatori: per il consumatore non sono vincolanti le clausole contrattuali secondo cui [...] ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers als Abgabe oder Nichtabgabe einer Erklärung gilt, es sei denn, der Verbraucher wird bei Beginn der hiefür vorgesehenen Frist auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hingewiesen und hat zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung eine angemessene Frist.

A differenza del diritto tedesco, le clausole di rinnovo dei contratti presumono dichiarazioni fittizie41. Esse possono essere concluse validamente soltanto se il contratto prevede un termine per dichiarare espressamente di rinunciare al rinnovo e se questa possibilità viene ricordata al consumatore prima che questo termine abbia inizio42.

Questa disposizione si applica essenzialmente alle clausole di rinnovo dei contratti, ma anche alle clausole per le quali una merce è considerata accettata in mancanza di un'opposizione al suo ricevimento (accettazione fittizia)43.

Le clausole che non soddisfano queste esigenze non sono vincolanti secondo il § 6 capoverso 1 KSchG, «für den Verbraucher [...] im Sinne des § 879 ABGB jedenfalls nicht verbindlich». Il § 879 del codice civile austriaco (ABGB) disciplina la nullità dei contratti. In Austria vi è una controversia sul fatto che la nullità debba essere constatata d'ufficio da un tribunale oppure invocata dal consumatore 44. Possono parimenti essere nulle clausole convenute individualmente45; non deve per forza trattarsi di CG.

39 40

41

42 43 44 45

Cfr. MüKo-Wurmnest (nota 37), § 309 Nr 9 BGB n. marg. 11 e 15.

Cfr. MüKo-Wurmnest (nota 37), § 309 Nr 9 BGB n. marg. 20 con altri rinvii; cfr. inoltre il § 625 BGB (rinnovo tacito dei contratti di servizi): «Wird das Dienstverhältnis nach dem Ablauf der Dienstzeit von dem Verpflichteten mit Wissen des anderen Teiles fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert, sofern nicht der andere Teil unverzüglich widerspricht.».

Cfr. Langer Stefan, in: Kosesnik-Wehrle Anne Marie (a c. di), Kurzkommentar Konsumentenschutzgesetz (KSchG) und Fern- und AuswärtsgeschäfteG, 4a ed., Vienna 2015, § 6 KSchG n. marg. 15.

Langer (nota 41), § 6 KSchG n. 15.

Langer (nota 41), § 6 KSchG n. marg.15.

Cfr. Langer (nota 41), § 6 KSchG n. marg. 6a.

Langer (nota 41), § 6 KSchG n. marg.7.

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4

Punti essenziali del progetto

4.1

Il nuovo disciplinamento proposto

Sia la Commissione che la sottocommissione hanno esaminato diverse opzioni per concretizzare l'iniziativa parlamentare. Conformemente al mandato dell'iniziativa parlamentare, la soluzione proposta si ispira fortemente al diritto francese: se un contratto concluso con un consumatore contiene nelle CG una clausola di rinnovo, prima che scada il termine per dichiararne la risoluzione l'altra parte è tenuta a informare il consumatore del suo diritto di risoluzione e delle modalità da osservare.

Se non lo fa o se l'informazione non rispetta le prescrizioni legali, il consumatore può recedere immediatamente dal contratto in ogni momento dopo la durata convenuta. La Commissione ritiene che le esigenze in materia di informazione dei consumatori siano rispettate se l'avviso viene trasmesso una sola volta, anteriormente alla prima proroga del contratto. Una minoranza (Flach, Aebischer Mathias, Arslan, Fehlmann Rielle, Kälin, Marti Min Li, Naef, Wasserfallen Flavia) propone al Consiglio nazionale di non limitare il dovere d'informazione alla prima proroga del contratto.

Il nuovo disciplinamento è di natura cogente; non è dunque possibile derogarvi mediante una clausola contrattuale. Emana direttamente dallo scopo della norma. È parimenti proibito ostacolare in modo sproporzionato l'esercizio dei diritti del consumatore, ad esempio convenendo spese di recesso.

4.2

Campo d'applicazione del nuovo disciplinamento

4.2.1

Ampio campo d'applicazione con l'eccezione dei contratti di locazione e affitto di locali d'abitazione e commerciali

La Commissione propone un disciplinamento applicabile a tutti i tipi di contratto con l'eccezione dei contratti di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali. Si rinuncia a limitare la normativa ai contratti di servizi come suggeriva l'iniziativa parlamentare. Il termine impiegato nell'iniziativa, «contratto di servizi», non ha una definizione legale e la sua esatta portata non è chiara. Si tratta inoltre di un termine troppo restrittivo: alcuni tipi di contratto che spesso contengono clausole di rinnovo tacito (abbonamenti a riviste, alcuni tipi di contratto con centri di fitness, ecc.) non vi sarebbero inclusi.

Normalmente i contratti di locazione e di affitto sono conclusi a tempo indeterminato e di regola non sarebbero quindi toccati dalla nuova disposizione. Poiché gli interessi in gioco in questi contratti sono diversi rispetto ai tipici contratti conclusi con consumatori che prevedono clausole di proroga, in seguito alla consultazione la Commissione ha deciso di escluderli dal campo d'applicazione della nuova disposizione (cfr. n. 2.4). L'esclusione deve valere soltanto per i tipici contratti di locazione e di affitto e non per quelli che contengono elementi del diritto della locazione. Ciò dovrebbe permettere di evitare problemi di delimitazione come ad esempio quelli che si presentano in Germania dove l'esclusione dei contratti di cessione in uso dal 5661

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campo d'applicazione del § 309 n. 9 del Codice civile tedesco ha fatto sì che i contratti più usuali conclusi con i centri di fitness sfuggissero al disciplinamento. La Commissione vuole che anche tali contratti contenenti elementi di diritto della locazione siano assoggettati al nuovo disciplinamento.

4.2.2

Restrizione ai contratti conclusi con i consumatori

La Commissione si è inoltre interrogata sulla necessità o meno di limitare il campo d'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi con i consumatori.

La normativa tedesca vale ad esempio per tutti i partner contrattuali degli utilizzatori di CG (esclusi, in parte, gli imprenditori)46, il disciplinamento austriaco soltanto per i consumatori; la Francia invece ha adottato un'altra prospettiva con la categoria dei «non-professionels». Quest'ultima soluzione, che ha sollevato critiche nella dottrina francese, può tuttavia comportare numerosi nuovi problemi di delimitazione e incertezze del diritto47.

Il progetto in esame limita il campo d'applicazione della disposizione ai contratti conclusi con i consumatori. L'introduzione di una nuova disposizione vincolante rappresenta un'importante limitazione della libertà contrattuale, tale da richiedere una certa cautela nella definizione del campo d'applicazione. La Commissione parte dal principio secondo cui nelle relazioni commerciali le imprese interessate siano in grado di porre fine ai contratti anche senza un richiamo esplicito dell'altra parte, se questo è quanto desiderano. Inoltre l'introduzione di una nuova disposizione vincolante potrebbe avere effetti imprevisti e indesiderati sui rapporti contrattuali tra grandi imprese.

4.2.3

Restrizione alle clausole contenute nelle condizioni generali

Si tratta infine di determinare se la nuova normativa debba applicarsi unicamente alle clausole di rinnovo tacito presenti nelle CG. I nostri Paesi limitrofi hanno adottato soluzioni diverse. Mentre l'Austria e la Francia hanno disciplinato norme generalmente applicabili a tutte le clausole contrattuali abusive, i §§ 307­309 del Codice civile tedesco si applicano unicamente alle CG.

La Commissione ritiene che la necessità di protezione dei clienti sia maggiore quando la clausola di rinnovo automatico è presente nelle CG, dove rischia di passare inosservata. L'obbligo di informare deve pertanto vigere soltanto per le clausole contenute nelle CG e non per le clausole individuali, che in ogni caso sono piuttosto rare.

46 47

I criteri di controllo sono più severi per i contratti con i consumatori (§ 310 n. 3 BGB).

Cfr. Picod (nota 34), 314 ; Calais-Auloy/Temple (nota 34), n. marg.12 seg.

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4.2.4

Rapporto con altre disposizioni

La formulazione proposta indica chiaramente che le clausole di rinnovo automatico del contratto sono ammissibili. In futuro sarà quindi difficile far valere la slealtà di simili clausole sulla base dell'articolo 8 LCSl. Sarà certamente possibile qualificare una clausola contrattuale come sleale se essa limita indebitamente l'esercizio del diritto di risoluzione con, ad esempio, termini estremamente brevi (cfr. l'allegato della direttiva sulle clausole abusive nei contratti dell'UE per la condizione contraria48, ossia una data eccessivamente lontana della scadenza del contratto).

L'attuale disposizione sul rinnovo tacito del contratto all'articolo 47 LCA resterebbe applicabile; il nuovo disciplinamento sarebbe solo di complemento. Le clausole dei contratti di assicurazione dovrebbero pertanto continuare a prevedere il rinnovo per un periodo massimo di un anno (art. 47 LCA). Inoltre, prima della prima proroga, il consumatore dovrebbe essere avvertito della possibilità di rifiutare il rinnovo (art. 40g P-CO). Le altre disposizioni menzionate sul prolungamento tacito di un rapporto contrattuale di durata determinata (art. 266 cpv. 2, 295, 334 cpv. 2 e 418p cpv. 2 CO) non verrebbero invece toccate, poiché non si applicano alle clausole di rinnovo ma alla continuazione tacita dei contratti.

4.3

Diritto transitorio

La Commissione ritiene che la nuova disposizione debba essere applicata soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del nuovo disciplinamento, e propone per chiarezza una disposizione transitoria.

Una minoranza (Fehlmann Rielle, Aebischer Mathias, Arslan, Flach, Guhl, Kälin, Marti Min Li, Naef, Wasserfallen Flavia) ritiene che la nuova disposizione debba essere parimenti applicata ai contratti conclusi prima della data della sua entrata in vigore e propone pertanto alla sua Camera una disposizione transitoria formulata in tal senso.

5

Commento dei singoli articoli

Art. 40g CO (nuovo) Proroga tacita del contratto È proposto un obbligo legale di informare il consumatore ­ prima della scadenza del primo termine convenuto e prima della scadenza del termine imposto per dichiarare la risoluzione ­ indicandole che il rapporto contrattuale sarà prorogato, fatta salva una dichiarazione contraria entro il termine convenuto (art. 40g cpv. 1 P-CO). Una minoranza (Flach, Aebischer Matthias, Arslan, Fehlmann Rielle, Kälin, Marti Min Li, Naef, Wasserfallen Flavia) propone al Consiglio nazionale di prevedere questo obbligo d'informazione non soltanto per la prima proroga del contratto bensì anche per tutte le seguenti. L'idea di un divieto generale delle clausole di rinnovo automa48

Lett. h della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

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tico dei contratti è stata respinta: tali clausole sono, in determinati casi, utili e auspicate dalle parti.

Il progetto indica elementi della convenzione contrattuale sui quali occorre specificatamente attirare l'attenzione dei consumatori in occasione della notificazione : la scadenza della durata del contratto pattuita in origine (lett. a), la nuova durata che vale secondo il contratto se il consumatore non fa tempestivamente una dichiarazione contraria, fermo restando che il contratto, a seconda di quanto convenuto, può continuare a sussistere a tempo determinato o indeterminato (lett. b) e entro quando il consumatore può dichiarare che non intende prorogare il contratto (lett. c). Il testo di legge chiarisce che la dichiarazione secondo cui non si intende prorogare il contratto è una dichiarazione di volontà ricettizia che deve giungere all'altra parte per avere effetto; il semplice invio della dichiarazione prima della scadenza del termine non basta per garantirne il rispetto. Non vi è peraltro alcuna norma di legge quanto alla forma della dichiarazione del consumatore che non intende prorogare il contratto. Non è quindi in via di principio sottoposta ad alcuna forma, anche se il contratto può naturalmente prescrivere una determinata forma.

La forma della notificazione (art. 40g cpv. 2 P-CO) deve essere stabilita per legge e il progetto propone che l'informazione possa essere comunicata non solo in forma scritta secondo l'art. 13 CO ma anche sotto forma di testo, affinché venga ammessa anche la notificazione mediante invio di un'e-mail o di un SMS. Proprio per gli obblighi di informare di questo tipo è stata chiesta più volte l'ammissione della forma di testo (cfr. anche l'art. 40d cpv. 1 CO). La prova che la notificazione è stata effettuata continua a spettare al mittente ed essa deve rispettare un quadro temporale legale che va da tre mesi a un mese prima della data entro la quale il consumatore può fare validamente la dichiarazione secondo cui si oppone alla proroga del contratto (art. 40g cpv. 1 lett. c P-CO).

Quanto alle conseguenze giuridiche in caso di omissione o di incompletezza della notificazione (art. 40g cpv. 3 P-CO), la disposizione proposta prevede di conferire al consumatore un diritto legale di risoluzione che dispiega i suoi effetti dal momento della sua dichiarazione
(ex nunc) e non retroattivamente. Secondo la Commissione questa soluzione costituisce un compromesso equilibrato tra le parti interessate, poiché non prevede sanzioni in quanto tali e corrisponde perciò al meglio ai principi fondamentali del diritto civile. Permetterà altresì di constatare chiaramente in ogni momento se il contratto aveva effetto o meno a una determinata data. Imporgli una nullità retroattiva avrebbe l'inconveniente di lasciare in sospeso il contratto per un lungo periodo. Inoltre restituire prestazioni già fornite può risultare complicato.

Il capoverso 4 precisa che la disposizione non si applica ai tipici contratti di locazione e di affitto di locali d'abitazione e commerciali (cfr. n. 4.2.1).

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Disposizione transitoria della modifica del [...]

La Commissione propone una disposizione transitoria al fine di chiarire la situazione giuridica riguardante i contratti in corso, conclusi quindi prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. . Il nuovo obbligo d'informazione sarebbe di conseguenza applicabile unicamente ai contratti stipulati il giorno dell'entrata in vigore della nuova disposizione o dopo tale giorno; i contratti in corso e già esistenti prima di tale data non sono invece subordinati al nuovo obbligo d'informazione.

Una Minoranza (Fehlmann Rielle, Aebischer Mathias, Arslan, Flach, Guhl, Kälin, Marti Min Li, Naef, Wasserfallen Flavia) propone l'introduzione di una disposizione transitoria che consentirebbe di includere anche i contratti in corso, ossia quelli conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione. Secondo questa proposta, l'obbligo di informare vale una sola volta per tutte le proroghe contrattuali che si verificano al più presto tre mesi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

La nuova disposizione proposta per completare il CO, ossia il nuovo art. 40g, non dovrebbe avere notevoli ripercussioni finanziarie, a livello di personale o altro per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

6.2

Ripercussioni sull'economia

Al momento non è possibile quantificare le ripercussioni economiche del disciplinamento proposto. Una cosa è certa: il numero di contratti rinnovati tacitamente tenderà a diminuire perché si può supporre che in un determinato numero di casi oggi la proroga avviene soltanto perché il consumatore ha dimenticato di recedere dal contratto. Non è tuttavia possibile prevedere, allo stato attuale, come reagirà il settore privato a questo nuovo disciplinamento e se i costi avranno ripercussioni positive o negative sul piano macroeconomico.

7

Costituzionalità e legalità

Il nuovo disciplinamento proposto si fonda sulla competenza della Confederazione in materia di diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.).

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