18.085 Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 21 novembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2015

M

14.3590

Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile (N 26.9.14, Müller Walter; S 10.3.15)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-1604

477

Compendio La revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile crea le basi giuridiche per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile. Tale evoluzione è necessaria per migliorare la protezione della popolazione e le infrastrutture critiche come pure per colmare le lacune nella sicurezza.

Situazione iniziale Negli ultimi anni gli scenari dei rischi sono notevolmente mutati. Mai prima d'ora le minacce quali il terrorismo e i ciberattacchi, ma anche i rischi quali i terremoti, la penuria di corrente elettrica, i blackout o le pandemie sono stati come non mai attualità. In questo contesto sono state individuate notevoli lacune nella sicurezza della protezione della popolazione e della protezione civile. Inoltre, dall'ultima riforma, che risale a 14 anni fa, nella protezione della popolazione e nella protezione civile l'esperienza ha evidenziato un potenziale di miglioramento. Ne è emersa la necessità di sviluppare ulteriormente il sistema di protezione della popolazione e la protezione civile per tenere conto delle esigenze di protezione attuali e future della popolazione svizzera. Il presente disegno di revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (D-LPPC) servirà da base giuridica a questa evoluzione.

Il 9 maggio 2012 il Consiglio federale ha approvato il Rapporto sull'attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+.

Sulla base del rapporto, Confederazione e Cantoni hanno elaborato congiuntamente un rapporto di attuazione. Il 6 luglio 2016 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e incaricato il DDPS di avviare una revisione della LPPC.

Contenuto del progetto Nel sistema di protezione della popolazione s'intende rafforzare la collaborazione delle organizzazioni partner nella preparazione e nella gestione degli eventi. La protezione delle infrastrutture critiche e le misure di protezione e di difesa contro i rischi cibernetici e i rischi NBC dovranno anch'esse essere migliorate. Nell'ambito della salvaguardia del valore e dello sviluppo dei sistemi di allarme e di telecomunicazione occorrerà disciplinare nella legge le competenze di Confederazione, Cantoni e terzi.

Nell'ambito della protezione civile, s'intende
in primo luogo adeguare il regime di prestazione di servizi ai requisiti attuali, chiarire le questioni sugli effettivi, ridurre e rendere flessibile l'obbligo di prestare servizio e introdurre un «modello della ferma continuata». L'uso dei contributi sostitutivi, versati dai committenti quando sulla base del bilancio dei posti protetti non occorre realizzare alcun rifugio, dovrà essere disciplinato in modo più chiaro. Inoltre, è necessario consolidare le attitudini dirigenziali dei quadri. Varie formazioni della protezione civile dovranno essere in grado di intervenire in modo più tempestivo. Inoltre, la nuova legge chiarisce aspetti inerenti all'infrastruttura degli impianti di protezione e al materiale in relazione

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alla reintroduzione di un servizio sanitario nella protezione civile. Infine, s'intende migliorare la collaborazione tra i Cantoni, al fine di migliorare le prestazioni e la capacità di resistenza della protezione civile in generale.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 La normativa proposta 1.2.1 Protezione della popolazione 1.2.2 Protezione civile 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.3.1 Protezione della popolazione 1.3.2 Protezione civile 1.3.3 Procedura di consultazione 1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze 1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.6 Attuazione 1.7 Interventi parlamentari

482 482 483 483 484 485 486 487 489 491 492 492 493

2

Commento alle singole disposizioni

494

3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie 3.1.2 Ripercussioni nell'ambito del personale 3.1.3 Altre ripercussioni 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.4 Ripercussioni per la società 3.5 Ripercussioni per l'ambiente

541 541 541 545 545

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura 4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

547 547 547

5

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Subordinazione al freno alle spese 5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale 5.6 Conformità alla legge sui sussidi 5.7 Delega di competenze legislative 5.8 Protezione dei dati

547 547 548 548 548

480

546 546 546 547

549 549 552 554

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Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) (Disegno)

555

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Negli ultimi anni lo scenario dei rischi è notevolmente mutato. Mai prima d'ora le minacce quali il terrorismo e i ciberattacchi, ma anche i rischi quali i terremoti, la carenza di corrente elettrica, i blackout e le pandemie sono stati tanto di attualità. In questo contesto nel campo della protezione della popolazione e della protezione civile sono state individuate notevoli lacune nella sicurezza, che occorre ridurre o colmare. Ad esempio, lacune nei sistemi di allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione, la mancanza di un'analisi integrata della situazione, lacune nella protezione NBC e la quasi totale mancanza di prestazioni sanitarie nella protezione civile. Anche le raccomandazioni scaturite dall'esercitazione della Rete integrata Svizzera 2014 (ERSS 14) e dall'esercitazione di condotta strategica 2017 (ECS 17) sottolineano la necessità di prendere dei provvedimenti. Inoltre, dall'ultima riforma, che risale a 14 anni fa, nella protezione della popolazione e nella protezione civile le esperienze raccolte indicano che vi è un potenziale di miglioramento. Ciò riguarda, tra gli altri, il miglioramento della condotta e del coordinamento a livello federale e cantonale, il sistema di prestazione di servizi e il sistema di istruzione come pure l'infrastruttura di protezione. È quindi emersa la necessità di sviluppare il sistema di protezione della popolazione in generale e la protezione civile quale parte della protezione della popolazione per tenere conto delle esigenze di protezione attuali e future della popolazione svizzera. Il presente disegno di revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (D-LPPC) è volto a creare le necessarie basi giuridiche.

Già nel rapporto all'Assemblea federale del 23 giugno 20101 sulla politica di sicurezza della Svizzera (RAPOLSIC 2010), il Consiglio federale annunciava che avrebbe formulato assieme ai Cantoni una strategia per la protezione della popolazione e la protezione civile per il periodo dopo il 2015. La Confederazione e i Cantoni, come pure le organizzazioni partner della protezione della popolazione hanno poi elaborato congiuntamente un Rapporto sull'attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. Il 9 maggio 2012 il Consiglio
federale ha approvato il rapporto2. Quest'ultimo evidenzia che la protezione della popolazione e la protezione civile devono essere sviluppati ulteriormente per essere in grado di gestire in modo efficiente ed efficace le catastrofi e le situazioni d'emergenza naturali, tecnologiche e sociali del futuro.

Nel marzo del 2013, l'allora capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Ueli Maurer e l'allora presidente della Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e dei pompieri (CG MPP) e consigliere di Stato Hans Diem hanno dato l'incarico di elaborare un rapporto sull'attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della 1 2

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FF 2010 4511 FF 2012 4849

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protezione civile 2015+. Il rapporto è stato elaborato sotto la direzione paritetica di rappresentati di Confederazione, Cantoni e altri enti. Sulla base delle linee guida e delle direttive accennate nel rapporto sulla strategia del Consiglio federale, il rapporto evidenzia i settori che richiedono adeguamenti, miglioramenti o rinnovamenti.

Sotto forma di raccomandazioni rappresenta l'ampio consenso per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile. Il 6 luglio 20163 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e ha incaricato il DDPS di avviare una revisione della LPPC sulla base delle misure proposte nel rapporto.

1.2

La normativa proposta

Le misure proposte nel rapporto «Attuazione della strategia Protezione della popolazione e protezione civile 2015+» e le raccomandazioni dell'ERSS 14 e dell'ECS 17 mettono in evidenza le priorità della revisione della LPPC. Nella protezione della popolazione la revisione riguarda in particolare i compiti di Confederazione e Cantoni, la collaborazione e il coordinamento nella preparazione e nella gestione degli eventi, i sistemi di allarme e di telecomunicazione nonché l'istruzione e il finanziamento. Nella protezione civile sono previste modifiche nell'ambito del modello dell'obbligo di prestare servizio e del sistema d'istruzione, degli impianti di protezione e del materiale nonché nel finanziamento e nell'uso dei contributi sostitutivi.

1.2.1

Protezione della popolazione

Per quanto riguarda la protezione della popolazione l'obiettivo principale è il rafforzamento della condotta e del coordinamento di Confederazione e Cantoni. In particolare s'intende ottimizzare lo stato maggiore federale per gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione (Stato maggiore federale Protezione della popolazione) e adeguarlo alle esigenze di una struttura efficiente in situazione normale (preparazione agli eventi) e in caso di evento (gestione). Inoltre, il ruolo di coordinamento dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) deve essere consolidato, per esempio nei settori della pianificazione preventiva, della protezione NBC, della protezione delle infrastrutture critiche e dell'analisi dei rischi.

Una chiara attribuzione delle responsabilità e delle competenze permetterà di rendere più efficace la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Benché non sia necessario apportare modifiche rilevanti ai compiti di Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione, in singoli settori è opportuno completare e precisare le competenze e le responsabilità. La presente revisione disciplina i compiti della Confederazione in materia di protezione delle infrastrutture critiche e di protezione dei beni culturali. D'ora in poi, le attività della Centrale nazionale d'allarme (CENAL) e del Laboratorio Spiez saranno sancite dalla legge.

3

Il rapporto è disponibile all'indirizzo: www.vbs.admin.ch > Protezione della popolazione > Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile > Documenti.

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Le basi legali per i sistemi d'allarme e di telecomunicazione attuali e pianificati della protezione della popolazione saranno migliorate o, se del caso, create. Le nuove disposizioni riguardano il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Polycom), il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro con il sistema di analisi integrata della situazione e il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga.

Per tutti i sistemi saranno definiti i compiti e le competenze di Confederazione, Cantoni e terzi nonché l'assunzione dei costi. In base all'esperienza raccolta con Polycom, è opportuno rafforzare la responsabilità globale della Confederazione per i sistemi integrati, attribuendole le relative competenze. La Confederazione deve avere la possibilità di stabilire degli standard, delle prescrizioni tecniche e delle scadenze, affinché possa sviluppare ulteriormente, realizzare in modo efficiente ed economico e salvaguardare il valore dei sistemi nazionali.

Un'istruzione unitaria e un migliore coordinamento tra corsi ed esercitazioni saranno tesi a ottimizzare l'istruzione nella protezione della popolazione. I compiti della Confederazione in materia d'istruzione saranno quindi precisati e completati.

1.2.2

Protezione civile

Una delle priorità della revisione nella protezione civile concerne il sistema di servizio e d'istruzione. Vi sono poi modifiche puntuali, per esempio inerenti all'obbligo di notifica. Per quanto riguarda il sistema di servizio è prevista una riduzione e una flessibilizzazione della durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Per la truppa e i sottufficiali l'obbligo durerà complessivamente 12 anni o 245 giorni e inizierà al più presto nel 19° e al più tardi nel 25° anno di età.

Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l'obbligo di prestare servizio dura, come finora, fino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni. D'ora in poi vi sarà la possibilità di assolvere l'obbligo di prestare servizio senza interruzione (militi in ferma continuata). L'istituzione di un pool di personale permetterà di semplificare l'attribuzione a un altro Cantone dei militi della protezione civile e di compensare in modo più equilibrato le sottodotazioni in singoli Cantoni. Per quanto riguarda la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, in futuro i militi della protezione civile potranno computare tutti i giorni di servizio prestati (attuazione della mozione Walter Müller 14.3590 Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile). In caso di catastrofi e situazioni di emergenza gravi e di lunga durata oppure in caso di conflitto armato, se del caso la protezione civile dovrà essere rinforzata. A tal fine il Consiglio federale dovrà poter prolungare l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile e riassoggettare all'obbligo le persone già prosciolte.

Nell'istruzione sono previsti in particolare modifiche dell'istruzione di base, dell'istruzione complementare e dell'istruzione dei quadri nonché dei corsi di ripetizione. Il sistema d'istruzione dovrà essere semplificato, affinché d'ora in poi si possano eseguire lavori di ripristino in seguito a catastrofi e interventi di pubblica utilità nel quadro dei corsi di ripetizione.

Su richiesta dei Cantoni viene creata la base legale che in futuro permetterà all'UFPP, d'intesa con i Cantoni, di valutare e acquisire il materiale d'intervento e 484

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l'equipaggiamento personale. Questo avviene in stretta collaborazione con i servizi della Confederazione incaricati degli acquisti. I costi cagionati alla Confederazione sono rimborsati dai Cantoni.

Per quanto concerne le infrastrutture della protezione civile, si tratta di verificare e, se sarà opportuno, di ridurre il numero delle ubicazioni di condotta protette e degli impianti d'apprestamento in seguito alla sempre maggiore regionalizzazione nei Cantoni e tenuto conto dell'effettivo fabbisogno attuale e futuro. Alla stessa stregua si verificherà e, se del caso, si ridurrà il numero degli impianti protetti del servizio sanitario e degli ospedali protetti, poiché le risorse finanziarie e umane necessarie per la manutenzione, il rimodernamento e l'esercizio mancano oppure sono limitate.

In questo campo, la sicurezza del sistema di protezione della popolazione è lacunosa. Infatti, in caso di sovraccarico del sistema sanitario, di catastrofi o in situazioni di emergenza, le infrastrutture sanitarie protette non possono essere attivate, in particolare per la carenza di personale istruito, ma anche a causa dell'infrastruttura medica obsoleta. Questa lacuna può essere colmata solo se nella protezione civile sarà reintrodotto il servizio sanitario, poiché l'esercito, dopo l'attuazione della sua riforma, sarà in grado di fornire solo in parte questo tipo di prestazioni a favore della popolazione civile.

Per quanto riguarda l'infrastruttura di protezione, i rifugi per la popolazione sono mantenuti. In caso di varie possibili catastrofi, i rifugi fornirebbero tutt'oggi un importante contributo alla protezione della popolazione.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Le condizioni quadro della politica di sicurezza in Europa, radicalmente modificate dopo il 1989, hanno richiesto un adeguamento continuo della protezione della popolazione in Svizzera. Da una protezione civile prevalentemente orientata alla protezione dalle conseguenze di un conflitto armato si è passati all'attuale sistema integrato di protezione della popolazione con le sue organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile, orientato alla protezione della società contro ogni tipo di pericolo e situazione d'emergenza. Nella prima fase (1991­1995), l'importanza dell'aiuto in caso di catastrofe è stata parificata a quella della protezione della popolazione in caso di conflitto armato. Con la riforma della protezione della popolazione (1999­2004), l'aiuto in caso di catastrofe e altre situazioni di emergenza è diventato un compito prioritario, relegando in secondo piano la gestione di un conflitto armato. Presso il DDPS è stato istituito l'UFPP, comprendente l'ex Ufficio federale della protezione civile, il Laboratorio Spiez e la CENAL. Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la prima LPPC, che ha sostituito la legislazione sulla protezione civile allora in vigore e sancito il nuovo orientamento della protezione della popolazione.

Dalla riforma della protezione della popolazione sono trascorsi 14 anni. Le esperienze maturate con il sistema integrato di protezione della popolazione sono per la maggior parte positive; non sono quindi necessarie modifiche fondamentali. Quale parte del piano della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) accennato nel Rapporto sulla politica di sicurezza 2010, la protezione della popolazione deve 485

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tuttavia essere sviluppata e adeguata alle esigenze delle minacce attuali e alla nuova situazione dei rischi in Svizzera. Qui di seguito sono commentati gli elementi della strategia determinanti per la revisione della LPPC. Alcuni elementi sono stati mantenuti perché validi e collaudati, altri elementi sono nuovi o da consolidare in seguito alla necessità d'intervento e alle lacune rilevate nella sicurezza.

1.3.1

Protezione della popolazione

L'orientamento prioritario della protezione della popolazione deve rimanere la gestione di catastrofi e situazioni di emergenza. Il sistema integrato dovrà quindi focalizzarsi anche in futuro sulle minacce e sui pericoli particolarmente rilevanti e probabili per la Svizzera, ossia le catastrofi e le situazioni di emergenza di origine naturale o antropica.

La protezione della popolazione rimane fondamentalmente sotto la responsabilità dei Cantoni. I diversi partner del sistema integrato continueranno a collaborare secondo modalità collaudate nei Cantoni e nei Comuni nell'ambito delle rispettive competenze. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni e tra le organizzazioni partner del sistema integrato di protezione della popolazione è ampiamente incontestata e si è dimostrata valida.

Anche la ripartizione del finanziamento della protezione della popolazione tra Confederazione e Cantoni rimarrà fondamentalmente invariata e basata sul principio del finanziamento da parte dell'organo competente. Per il finanziamento delle organizzazioni partner sono competenti i Cantoni; la Confederazione continua a finanziare parti della protezione civile.

La condotta degli interventi di protezione della popolazione continuerà a essere espletata fondamentalmente dai Cantoni. Questi dispongono infatti della maggior parte dei mezzi necessari per gestire le catastrofi e le situazioni di emergenza. La Confederazione continuerà a coordinare ed eventualmente a dirigere, d'intesa con i Cantoni, gli interventi per gestire catastrofi e situazioni di emergenza che colpiscono più Cantoni, l'intero Paese o le zone estere limitrofe. In caso di aumento della radioattività, incidenti presso impianti di accumulazione, caduta di satelliti, epidemie, epizoozie e conflitti armati, la condotta delle operazioni è di competenza della Con-federazione. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è, analogamente agli organi cantonali di condotta, l'organo della Confederazione che gestisce le crisi in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione.

Per sviluppare ulteriormente il sistema integrato di protezione della popolazione in stretta collaborazione con i Cantoni, è necessario un maggiore coordinamento tra le diverse organizzazioni partner a livello nazionale. L'UFPP dovrà quindi assumere in
maniera ancora più marcata il ruolo di coordinatore della protezione della popolazione nel suo insieme. Ciò non comporta modifiche all'ordinamento attuale delle competenze; compete tuttora al Consiglio federale coordinare la protezione della popolazione con altri strumenti della politica di sicurezza. Non conseguono quindi modifiche al disciplinamento delle competenze. Spetta tuttora al Consiglio federale provvedere al coordinamento della protezione civile con altri strumenti della politica di sicurezza.

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Lo stesso si applica all'interoperabilità nella protezione della popolazione, per esempio garantendo i sistemi di allarme e di telecomunicazione, e all'istruzione, per esempio garantendo l'offerta formativa per gli organi di condotta cantonali.

Per migliorare e semplificare la collaborazione tra Confederazione e Cantoni, occorre designare degli organi centrali di contatto specifici a livello federale e cantonale, sia per il caso d'evento, sia per la situazione normale (attività quotidiane). Analogamente occorrerà definire, e dove necessario rafforzare ed estendere, la collaborazione tra gli organi specializzati e gli organi di condotta a tutti i livelli della collettività, nonché con gli attori di diritto pubblico e privato dei servizi tecnici, in particolare con i gestori di infrastrutture critiche.

In generale la ripartizione dei compiti nel quadro della protezione della popolazione è incontestata; alcune interfacce tra le organizzazioni partner devono tuttavia essere meglio definite. In particolare occorrerà chiarire la ripartizione dei compiti e le competenze nella sanità pubblica come pure le misure contro le minacce e i pericoli nucleari, biologici e chimici (protezione NBC; ad es. difesa NBC).

Il disegno di revisione totale della LPPC comprende le prestazioni della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni di emergenza a livello operativo della protezione della popolazione tese a garantire la gestione delle risorse civili. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il DDPS intendono definire chiaramente le interdipendenze, le condizioni quadro e le interfacce tra la protezione civile e il servizio civile per trovare una soluzione migliore a medio e lungo termine.

1.3.2

Protezione civile

L'orientamento della protezione civile alla gestione di catastrofi e situazioni di emergenza sarà mantenuto e rafforzato. A causa dei cambiamenti climatici si prevede che le catastrofi e le situazioni di emergenza si verificheranno con maggiore frequenza e causeranno danni sempre maggiori. Se da una parte, grazie alle misure di protezione e ai sistemi d'allarme, l'entità dei danni provocati da questi eventi è diminuita, dall'altra sono aumentate la densità di urbanizzazione e la dipendenza dalle infrastrutture critiche (e quindi la vulnerabilità nei confronti di simili eventi). I preparativi e gli interventi per il caso di conflitto armato saranno garantiti anche in futuro, ma rimarranno in secondo piano poiché molto meno probabili di una catastrofe o una situazione d'emergenza.

Anche l'organizzazione federalista della protezione civile sarà di principio mantenuta. Essa permette ai Cantoni di creare organizzazioni su misura per tener conto dei loro pericoli specifici, delle loro condizioni topografiche e delle loro strutture politiche. La struttura federalista è inoltre ideale per gestire catastrofi e situazioni di emergenza anche per il fatto che la protezione civile è un'organizzazione partner del sistema integrato di protezione della popolazione, a sua volta caratterizzato da una struttura federalista.

La protezione civile e i suoi interventi devono quindi rimanere di competenza dei Cantoni e dei Comuni o delle regioni. Se un evento colpisce più Cantoni o l'aiuto 487

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reciproco non è sufficiente per far fronte alla situazione, i Cantoni possono chiedere alla Confederazione di coordinare l'intervento. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confederazione (ad. es. contaminazioni radioattive, epidemie), quest'ultima può chiamare in servizio la protezione civile d'intesa con i Cantoni. La Confederazione può coordinare questi interventi e ordinare le misure necessarie; la condotta dell'intervento sul posto compete invece ai Cantoni colpiti.

Anche se sono diventati poco probabili, i conflitti armati non possono essere esclusi.

Siccome la realizzazione di costruzioni di protezione richiede molto tempo, è opportuno continuare a salvaguardare il valore delle costruzioni esistenti. Occorre tuttavia individuare gli impianti di protezione non più necessari a lungo termine nell'ambito delle pianificazioni dei fabbisogni cantonali.

Per quanto concerne l'istruzione si prevede di mantenere un equilibrio tra standardizzazione e differenziazione. Anche se non tutti i Cantoni necessitano delle stesse prestazioni di protezione civile, è opportuno impartire un'istruzione di base unitaria su scala nazionale per garantire l'efficienza e l'interoperabilità. Il sistema d'istruzione deve essere semplificato. Inoltre, occorre adeguare la durata complessiva del servizio a quella massima stabilita per i militari e rendere flessibile la durata dell'obbligo di prestare servizio.

Gli effettivi attuali devono essere verificati e adeguati alla missione della protezione civile. I parametri determinanti sono il profilo prestazionale, il sistema dell'obbligo di prestare servizio (compresi il limite d'età dell'obbligo di prestare servizio e il numero di giorni di servizio) e le risorse finanziarie disponibili. Occorre quindi abbassare il limite d'età fissato per l'obbligo di prestare servizio e allinearlo a quello previsto per l'esercito. Si dovrà rinunciare al personale di riserva, ma si creerà un pool di personale intercantonale per compensare effettivi insufficienti o in soprannumero.

Ogni Cantone deve disporre di sufficienti mezzi per fornire le prestazioni di base della protezione civile. Si tratta quindi di riunire in basi d'appoggio intercantonali le risorse specializzate di personale e materiale (ad es. materiale NBC, gruppi elettrogeni, pompe, sbarramenti contro le piene,
materiale di localizzazione e di salvataggio). Tale misura permetterebbe di risparmiare sui costi ed evitare doppioni. Inoltre, i mezzi potrebbero essere impiegati in modo più rapido e flessibile. Le basi d'appoggio attive a livello intercantonale dovranno essere organizzate ed equipaggiate in maniera da non rappresentare dei doppioni dei mezzi dell'esercito.

Per essere impiegata su scala intercantonale, la protezione civile deve soddisfare criteri d'interoperabilità. La Confederazione dovrà definire questi criteri insieme ai Cantoni, in particolare per certi sottosettori della condotta, dell'istruzione e del materiale.

La maggior parte dei militi della protezione civile continuerà ad essere impiegata per incrementare la capacità di resistenza delle organizzazioni partner della protezione della popolazione. Per soddisfare le esigenze dei Cantoni e aumentare l'efficienza operativa, si dovrà tuttavia prevedere la possibilità di impiegare parti specializzate della protezione civile come mezzi di primo intervento.

488

FF 2019

1.3.3

Procedura di consultazione

Il 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati una procedura di consultazione sulla revisione della LPPC. La procedura di consultazione è stata avviata il 1° dicembre 2017 e si è conclusa il 31 marzo 2018. I 107 destinatari sono stati invitati a prendere posizione. Sono pervenuti complessivamente 74 pareri.

L'orientamento della revisione totale ha riscosso il consenso della maggior parte dei partecipanti alla consultazione, in particolare per quanto riguarda l'intento di colmare le lacune che presentano i sistemi di allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione e la protezione NBC. La maggior parte dei Cantoni è anche a favore della reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile.

Riscuotono consenso anche gli adeguamenti del regime di prestazione di servizio nella protezione civile. Quattro Cantoni (AR, SG, TG e ZH) respingono il modello, a meno che non saranno apportate determinate modifiche.

Una netta maggioranza dei Cantoni, varie associazioni e un partito politico (PPD) si esprimono a favore della suddivisione del disegno di legge in due leggi, ossia in una legge sulla protezione della popolazione e una legge sulla protezione civile, poiché a loro avviso le parti della legge riguardanti la protezione della popolazione sancirebbe un incarico di politica di sicurezza di carattere generale, mentre quello relativo alla protezione civile, in quanto solo uno dei pilastri specifici del sistema complessivo di protezione della popolazione conterrebbe prescrizioni di natura prettamente organizzativa. Inoltre, la suddivisione dei due ambiti in due leggi separate creerebbe maggiore chiarezza. Due Cantoni sono invece contrari alla suddivisione del disegno di legge.

Per quanto riguarda i sistemi di allarme e di telecomunicazione, la maggior parte dei Cantoni e delle associazioni accoglie con favore la fissazione di progetti prioritari e la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. Sono state auspicate maggiori indicazioni sulle ripercussioni finanziarie nell'ambito di un «Piano direttore Protezione della popolazione» che
dovrà essere elaborato. I Cantoni intendono utilizzarlo per elaborare il loro preventivo e i piani finanziari.

L'opinione secondo cui in futuro sarà necessario un numero di impianti di protezione nettamente inferiore tenuto conto dei rischi attuali e prevedibili, non è condivisa dalla maggioranza dei Cantoni. Le modifiche proposte, in particolare nell'ambito degli impianti di protezione del servizio sanitario, devono basarsi su una «strategia degli impianti di protezione» ampiamente condivisa. Si chiede di rinunciare a una riduzione nell'ambito della revisione della legge.

La maggior parte dei Cantoni respinge inoltre la modifica al regolamento di finanziamento prevista per i costi di smantellamento degli impianti di protezione non più necessari. L'attuazione della mozione del consigliere nazionale Walter Müller (14.3590 Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile) riscuote un ampio consenso. Benché non sia oggetto della mozione Müller e del disegno, ai partecipanti alla procedura di consultazione è stato chiesto se il Consiglio federale debba 489

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esaminare un aumento della quota di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare dal 4 al 5 percento. La grande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione appoggiano tale proposta.

Inoltre, la maggioranza dei Cantoni chiede di esplicitare le disposizioni sui militi della protezione civile impiegati per compiti speciali della Confederazione (art. 36 cpv. 4).

I dettagli inerenti alle proposte e alle osservazioni inoltrate figurano nel rapporto sui risultati della procedura di consultazione.

In seguito alla procedura di consultazione sono state apportate le seguenti modifiche principali: ­

disposizione transitoria per le nuove competenze nell'ambito del sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert;

­

disposizione transitoria secondo la quale i Cantoni possono prevedere che l'obbligo di prestare servizio di protezione civile può essere prorogato dall'entrata in vigore della legge per cinque anni come da vecchio regime (fino a 40 anni). I Cantoni decidono sulla base del loro fabbisogno specifico in merito alla proroga dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile;

­

disposizione transitoria secondo la quale l'UFPP continua a versare il contributo forfetario annuale volto a garantire l'efficienza operativa degli impianti di protezione fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore della legge. I Cantoni devono inoltrare la pianificazione del fabbisogno alla Confederazione entro tre anni dall'entrata in vigore;

­

i contributi sostitutivi riscossi nell'ambito della costruzione di rifugi (art. 63 cpv. 3) possono essere utilizzati anche per coprire le spese di gestione del relativo fondo;

­

considerato il grado di ammortamento ormai raggiunto da queste infrastrutture, al momento della loro soppressione si rinuncia perlopiù a pretendere la restituzione dei sussidi concessi a suo tempo per i centri d'istruzione della protezione civile e i rifugi pubblici.

La nuova LPPC non sarà divisa in due leggi. Nel 2004, la protezione della popolazione e la protezione civile sono state disciplinate a livello federale in un unico atto normativo. I due ambiti sono tuttavia delimitati in modo più chiaro, ad esempio per quanto riguarda i rispettivi compiti o il finanziamento (regolamenti separati nella protezione della popolazione e nella protezione civile). Le interazioni, ad esempio nell'ambito delle costruzioni di protezione o dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, possono così essere meglio illustrate. Un'unica normativa permette inoltre di sancire meglio la protezione della popolazione quale sistema integrato e l'integrazione della protezione civile quale organizzazione partner. Ai Cantoni sono conferite competenze legislative per la protezione della popolazione e le organizzazioni partner a livello cantonale e regionale/comunale. La Confederazione non dispone invece, nell'ambito della protezione della popolazione, di competenze legislative particolareggiate. La LPPC si fonda sull'articolo 61 della Costituzione

490

FF 2019

federale (Cost.)4, che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa nell'ambito della protezione civile. In relazione all'emanazione di disposizioni nell'ambito della protezione della popolazione, il legislatore può appellarsi agli articoli 61 e 57 capoverso 2 Cost. Le regolamentazioni previste segnatamente in vista dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, come pure sull'informazione della popolazione, possono essere emanate nell'ambito di questo obbligo di coordinamento. Tutto ciò induce a mantenere la LPPC in un unico testo normativo come finora.

S'intende dare seguito al desiderio dei Cantoni di formulare di comune accordo con loro indicazioni più concrete sulle ripercussioni a medio e lungo termine, elaborando un «Piano direttore Protezione della popolazione».

Il disegno di legge non fornisce direttive precise sul numero degli impianti di protezione ancora necessari oggi e a lungo termine. Per accertare il fabbisogno concreto la Confederazione elaborerà dei criteri insieme ai Cantoni, sulla base dei quali i Cantoni elaboreranno le pianificazioni del fabbisogno.

La modifica concernente il finanziamento delle spese di smantellamento degli impianti di protezione non più necessari e destinati ad altro uso è mantenuta. S'intende così garantire che la legge sia conforme alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Questa regolamentazione permette di compensare l'onere supplementare a carico della Confederazione per i sistemi di allarme e di telecomunicazione conformemente alla NPC, come previsto dalle direttive del Consiglio federale del 6 luglio 2016. La nuova regolamentazione comporta inoltre il vantaggio che i Cantoni possono decidere autonomamente come riutilizzare gli impianti di protezione non più necessari.

Sono stati apportati anche adeguamenti minori. Le restanti proposte di modifica riguardano in particolare il rapporto esplicativo e le ordinanze.

1.4

Compatibilità tra i compiti e le finanze

Secondo il principio del finanziamento da parte dell'organo competente, Confederazione e Cantoni continuano ad assumersi i costi dei settori della protezione della popolazione e della protezione civile di loro competenza. Le competenze e il finanziamento dei costi d'investimento, di salvaguardia del valore, d'esercizio e di manutenzione per i sistemi di allarme e di telecomunicazione, ossia il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza, il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e il sistema nazionale di analisi integrata della situazione devono poggiare su una base legale migliore (Polycom) oppure devono essere disciplinati ex novo. Le competenze e il finanziamento del sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert devono essere riuniti presso la Confederazione, affinché in futuro si possano evitare i doppioni e inutili costi supplementari per la realizzazione e la salvaguardia del valore dei sistemi. Inoltre, alla Confederazione saranno attribuite le competenze necessarie per evitare spese supplementari inutili, cagionate dalla realizzazione e dalla salvaguardia del valore di 4

RS 101

491

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questi sistemi. Nuova è anche la disposizione secondo la quale, allo scadere di un periodo di transizione, la Confederazione non versa più contributi per gli impianti di protezione che non possono più essere tenuti in funzione per motivi tecnici o di personale. È inoltre previsto un adeguamento del finanziamento delle spese di smantellamento di impianti di protezione soppressi e destinati ad altro uso. I Cantoni che utilizzano questi impianti per scopi legati alla protezione civile devono poter utilizzare i contributi sostitutivi a destinazione vincolata.

1.5

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

L'Unione europea (UE) applica un meccanismo specifico (Civil Protection Mechanism) per gestire a livello internazionale le catastrofi e le situazioni di emergenza con ripercussioni oltre confine. Finora la Svizzera non aveva accesso a questa rete.

Data la posizione internazionale della Svizzera, una collaborazione, almeno in alcuni ambiti, potrebbe essere determinante. In un primo tempo, il 28 aprile 2017 l'UFPP ha firmato un accordo amministrativo (Administrativ Arrangement) con l'UE, tra l'altro in vista del rapido scambio d'informazioni e di un coordinamento ottimale dei mezzi utilizzati per gestire le catastrofi e le situazioni di emergenza in Svizzera e all'estero.

1.6

Attuazione

I Cantoni hanno partecipato all'elaborazione del Rapporto del Consiglio federale sulla Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ del 9 maggio 2012 come pure del Rapporto del 6 luglio 2016 dal Consiglio federale sull'Attuazione della strategia Protezione della popolazione e protezione civile 2015+ del 6 luglio 2016. Hanno avuto modo di prendere posizione sul disegno di legge a più riprese. La regolamentazione prevista per la salvaguardia del valore e lo sviluppo dei sistemi di allarme e di comunicazione è una soluzione consensuale elaborata da Confederazione e Cantoni. Il trasferimento dai Cantoni alla Confederazione del compito di acquisire materiale di protezione civile sarà attuato su richiesta dei Cantoni stessi. Le risorse di personale supplementare necessarie a tal fine presso la Confederazione saranno finanziate integralmente dai Cantoni.

La revisione totale della LPPC comporta la revisione totale delle relative ordinanze, segnatamente dell'ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla protezione civile, dell'ordinanza del 18 agosto 20106 sull'allarme e sulla rete radio di sicurezza, (OARS) e dell'ordinanza del 17 ottobre 20077 sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL).

Per non caricare la legge di troppi dettagli, accanto all'OPCi sarà elaborata anche una nuova ordinanza sulla protezione della popolazione.

5 6 7

492

RS 520.11 RS 520.12 RS 520.18

FF 2019

1.7

Interventi parlamentari

Con l'entrata in materia della presente revisione della LPPC, è ora possibile stralciare di ruolo la mozione Walter Müller 14.3590 Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile.

La mozione adottata dal Consiglio federale e dal Parlamento, chiede «di creare le basi legali affinché i militi della protezione civile abbiano diritto alla riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio.» L'attuazione della mozione fa sì che in futuro i militi della protezione civile possono computare tutti i giorni di servizio prestati durante il loro obbligo di prestare servizio nel calcolo della riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Finora ciò non era possibile.

Secondo il sistema attuale, l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare dura fino al 30° anno d'età, mentre l'obbligo di prestare servizio di protezione civile generalmente dura fino al 40° anno d'età. I giorni di servizio prestati nella protezione civile dopo il 30° anno d'età non erano quindi computati nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Inoltre, finora era possibile computare al massimo 25 giorni di servizio l'anno (25 × 4 % di riduzione per ogni giorno di servizio prestato); i giorni di servizio supplementari prestati non erano presi in considerazione per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

La presente revisione stabilisce la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile per la truppa e i sottufficiali a 12 anni a partire dall'anno in cui il milite assolve l'istruzione di base. Quest'ultima può essere assolta al più presto a partire dall'inizio del 19° anno d'età, ma al più tardi nell'anno in cui un milite compie 25 anni. Sulla base della revisione parziale della legge federale del 12 giugno 19598 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, che entra in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2019 (modifica del 16 marzo 20189), possono essere computati tutti i giorni di servizio prestati nei 12 anni di servizio nella protezione civile. I dettagli del computo dei giorni di servizio dovranno essere disciplinati nel quadro della revisione dell'ordinanza del 30 agosto 199510 sulla tassa d'esenzione dall'obblio militare
(OTEO). Si dovrà tenere conto sia dei giorni di servizio prestati durante il reclutamento e l'istruzione di base, sia dei giorni di servizio prestati oltre il massimo annuale determinante per la riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Questi giorni di servizio supplementari prestati devono essere riportati all'anno seguente.

Ai sottufficiali superiori e agli ufficiali si continua ad applicare l'obbligo di prestare servizio di protezione civile fino al 40° anno d'età; con la presente revisione della LPPC, quindi, essi sono vincolati all'obbligo di prestare servizio per una durata più lunga (oltre 12 anni). Per dar seguito alla mozione Müller, anche i quadri potranno computare i giorni di servizio supplementari prestati. Ciò avviene mediante un

8 9 10

RS 661 FF 2018 1251 RS 661.1

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FF 2019

rimborso pro rata della tassa d'esenzione dall'obbligo militare pagata per sottufficiali superiori e ufficiali. La relativa regolamentazione sarà sancita anche nell'OTEO.

2

Commento alle singole disposizioni

Titolo primo: Oggetto Art. 1 Lettera a: È introdotto che la legge disciplina, oltre la collaborazione, anche i «compiti» della protezione della popolazione. I compiti di Confederazione e Cantoni, infatti, devono essere specificati e assegnati in modo chiaro. Inoltre, sono ora menzionati esplicitamente i «terzi», poiché questi ultimi acquisiscono sempre maggiore rilevanza sia nella preparazione a un evento che nella relativa gestione, in particolare i gestori di infrastrutture critiche.

Lettera b: Per meglio distinguere la protezione della popolazione quale sistema integrato e la protezione civile quale una delle organizzazioni partner, la lettera b è precisata e completata. La protezione civile è definita chiaramente un'organizzazione partner; in relazione alla protezione civile la presente legge menziona i principali settori disciplinati.

Titolo secondo: Protezione della popolazione Capitolo 1: Compiti, collaborazione e obblighi di terzi Art. 2

Scopo

Il sistema integrato della protezione della popolazione rimane impostato prevalentemente sulla gestione di eventi maggiori, catastrofi e situazioni di emergenza. Un «evento maggiore» è un sinistro di portata regionale e limitata. Anche se la sua gestione richiede la cooperazione di più organizzazioni partner nella protezione della popolazione e un sostegno esterno, rimane gestibile (ad es. un grave incidente ferroviario con morti e feriti o una grande inondazione). La protezione della popolazione deve però adempiere al suo compito di proteggere la popolazione e le basi vitali anche nel caso di un conflitto armato. In tal modo il sistema integrato della protezione della popolazione quale strumento della politica di sicurezza fornisce un importante contributo alla sicurezza nazionale. Le organizzazioni partner che compongono il sistema integrato hanno ciascuna la responsabilità per il proprio settore e si sostengono a vicenda per assolvere la loro missione. Esse intervengono in fasi diverse dell'evento. La polizia, i pompieri e i servizi sanitari sono mezzi di pronto intervento, in grado di agire da alcune ore fino a diversi giorni. I servizi tecnici e la protezione civile, invece, sono forze d'intervento che rimangono disponibili per giorni, settimane oppure, se necessario, anche più a lungo per la gestione di catastrofi e situazioni di emergenza. Occorre precisare che, fatta salva la protezione civile, le altre organizzazioni partner devono compiere la loro missione di base anche in caso di catastrofi e situazioni di emergenza. Tuttavia, a causa della loro limitata capacità

494

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di resistenza, esse devono ritirare rapidamente la maggior parte delle loro unità dalle operazioni.

Art. 3

Organizzazioni partner e terzi

Capoverso 1: La disposizione precisa che la collaborazione ha luogo sia nel quadro della preparazione a un evento che nel quadro della relativa gestione.

Capoverso 1 lettere a­c: I compiti della polizia, dei pompieri e della sanità pubblica nell'ambito della protezione della popolazione rimangono invariati.

Capoverso 1 lettera d: La descrizione dei compiti dei servizi tecnici è formulata in modo più generale e non si riferisce più, come finora, solo ad alcuni settori specifici.

Capoverso 1 lettera e: Come per le altre organizzazioni partner, sono menzionati i compiti principali della protezione civile. Un elenco più esaustivo dei singoli compiti della protezione civile figura nel titolo 3 (Protezione civile), all'articolo 28.

Capoverso 2: La legge esplicita che, ai sensi del capoverso 1, oltre alle organizzazioni partner della protezione della popolazione, possono essere chiamati a collaborare alla preparazione e alla gestione degli eventi anche altri enti, tra cui le autorità specializzate nei pericoli naturali o nel settore NBC. Rientrano in questa categoria anche gli organi federali competenti per la sicurezza dei sistemi informatici e di Internet nonché per la protezione delle infrastrutture critiche contro i ciberattacchi (Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione, MELANI).

Inoltre, le organizzazioni non governative possono fornire un contributo importante e sono in parte già integrate nei dispositivi cantonali di catastrofe, per esempio la Croce Rossa Svizzera, i samaritani o la Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio (REDOG) nel campo del salvataggio tra le macerie.

Art. 4

Collaborazione

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è estesa alla protezione NBC, ai sistemi di allarme e di telecomunicazione, alla comunicazione della protezione della popolazione in caso di evento, all'istruzione e alla ricerca. Si tratta di settori in cui per la Confederazione, i Cantoni e altri organi un ottimo coordinamento e una stretta collaborazione sono imprescindibili per l'interoperabilità e un'azione unitaria.

Art. 5

Doveri di terzi

In caso di catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati tutte le persone sono tenute a seguire le misure prescritte e le istruzioni sul comportamento da adottare diramate in caso di allarme dagli organi competenti (autorità e forze d'intervento).

Finora questo obbligo era sancito nella parte sulla protezione civile (art. 29 cpv. 1).

Tuttavia non riguarda unicamente la protezione civile, e quindi ora è stato spostato nella parte sulla protezione della popolazione.

Capitolo 2: Compiti della Confederazione L'attuale articolo 5 inerente ai compiti della Confederazione è stato completato e suddiviso in più articoli inerenti ai vari campi (art. 6­13), che formano un capitolo a 495

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sé. Sono quindi state aggiunte le disposizioni sulla condotta e il coordinamento a livello federale, sulla protezione di infrastrutture critiche (PIC), sulle costruzioni di protezione e le installazioni della protezione dei beni culturali, sull'allerta, l'allarme e l'informazione relativa all'evento, sulla CENAL e sulla protezione NBC (Laboratorio Spiez). In questo capitolo inerente i compiti sono state integrate anche le disposizioni sulla ricerca e lo sviluppo (ex art. 8).

Art. 6

Compiti generali

Capoverso 1: Con «coordinamento» s'intendono in particolare la garanzia dell'interoperabilità nella protezione della popolazione, basata sul sistema federalistico, tra i Cantoni e tra la Confederazione e i Cantoni nonché la promozione della collaborazione con altre autorità e organi nel settore della politica di sicurezza. Ciò non comporta modifiche all'ordinamento attuale delle competenze; compete tuttora al Consiglio federale coordinare la protezione della popolazione con altri strumenti della politica di sicurezza. Inoltre si tratta di rilevare le esigenze dei partner e degli enti incaricati della protezione della popolazione e di conciliarle. Un coordinamento è indispensabile anche in vista di una maggiore efficienza ed economicità, ad esempio per i sistemi di allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione o il sistema di analisi integrata della situazione. Un altro esempio è il coordinamento della protezione NBC in Svizzera.

Capoverso 2: Nel 2012, con la revisione parziale della LPPC, il settore delle costruzioni per la protezione di beni culturali, parte integrante degli impianti di protezione, per unità di dottrina è stato trasposto dalla legge sulla protezione dei beni culturali11 alla LPPC. Con la revisione totale della legge federale del 20 giugno 201412 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC), il relativo articolo è stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2015.

La Confederazione continua ad assumersi la totalità della realizzazione e del rimodernamento di tutti i rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni di rilevanza nazionale. Ciò si applica anche a collezioni di dati digitali rilevanti per la protezione dei beni culturali. In futuro la Confederazione, per garantire uno standard unitario delle installazioni dei rifugi per beni culturali, si assumerà anche i loro costi. Inoltre, avrà una funzione consultiva in relazione all'elaborazione dei piani d'intervento dei pompieri e dei piani di emergenza per beni culturali d'importanza nazionale. La ripartizione dei costi è disciplinata all'articolo 92 capoverso 5. Si noti tuttavia che i Cantoni e i privati sono responsabili del finanziamento dei rifugi per beni culturali mobili d'importanza regionale.
Capoverso 3: la Confederazione continua ad adottare misure di tipo organizzativo, personale e materiale, segnatamente per rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati.

11 12

496

Legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, RU 1968 1025.

RS 520.3

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Art. 7

Condotta e coordinamento

Capoverso 1: In caso d'evento, di regola, per la condotta sono competenti i Cantoni, i Comuni o i gestori di infrastrutture critiche. Ci sono tuttavia determinati eventi per i quali, secondo la normativa (ad es. ordinanza del 20 ottobre 201013 sulla protezione d'emergenza), è la Confederazione che li gestisce e che impartisce istruzioni. Si tratta in particolare di incidenti in una centrale nucleare, la rottura di un impianto d'accumulazione, la caduta di un satellite, una pandemia o un'epizoozia.

Capoverso 2: La Confederazione, d'intesa con i Cantoni, può tuttora assumere il coordinamento ed eventualmente la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l'intero Paese o zone limitrofe di Paesi confinanti.

Capoverso 3: In caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione che rientrano nelle competenze della Confederazione o che hanno una portata nazionale, interviene lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Quest'ultimo comprende tutte le autorità federali interessate, i rappresentanti delle conferenze governative cantonali e le rappresentanze delle organizzazioni cantonali di condotta.

I compiti dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione sono ora statuiti nel presente capoverso (lett. a­e). Le competenze decisionali non sono state modificate. Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione provvede a garantire la comunicazione tra gli organi cantonali di condotta, i gestori di infrastrutture critiche e la Confederazione, assicura l'analisi integrata della situazione e prepara proposte all'attenzione del Consiglio federale.

Capoverso 4: L'ordinanza del 2 marzo 201814 sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione disciplina in dettaglio l'organizzazione e i compiti dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Art. 8

Protezione di infrastrutture critiche

Per infrastrutture critiche s'intendono processi, sistemi e installazioni essenziali al funzionamento dell'economia e al benessere della popolazione. Le società e le economie moderne dipendono sempre più da infrastrutture critiche. Interruzioni della corrente elettrica e guasti nell'ambito delle telecomunicazioni, perturbazioni della circolazione o della sanità pubblica possono quindi arrecare gravi danni alla popolazione e all'economia. Nel dicembre 201715, il Consiglio federale ha adottato la strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche 2018­2022 e incaricato l'UFPP di coordinare le relative attività. Si tratta ora di ancorare questi compiti di coordinamento nella legge. Ciò tuttavia non conferisce alla Confederazione nuove competenze in materia di direttive o di regolazione. Queste ultime rimangono presso i competenti servizi specializzati federali, cantonali e comunali (secondo i settori e le competenze in materia di infrastrutture critiche). Per quanto riguarda la protezione delle infrastrutture critiche contro i ciberattacchi, i lavori sono coordinati con quelli di Confederazione e Cantoni nel contesto della Strategia nazio-

13 14 15

RS 732.33 RS 520.17 FF 2018 6875

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FF 2019

nale del 18 aprile 201816 per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi 2018­ 2022 (SNPC). Possono essere sfruttate sinergie in particolare per esaminare e migliorare la resilienza dei sottosettori critici (alimentazione di corrente elettrica, assistenza medica, servizi finanziari ecc.).

Capoverso 1: La Confederazione elabora all'attenzione dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche piani e strumenti metodologici per la protezione di tali infrastrutture (documenti ausiliari, linee guida, promemoria ecc.). In particolare sostiene i Cantoni nell'esecuzione dei lavori di protezione delle infrastrutture cantonali.

Capoverso 2: L'inventario delle infrastrutture critiche designa le opere (segnatamente costruzioni e impianti) di rilevanza strategica perché consentono di approvvigionare la società di beni e servizi essenziali oppure perché celano un notevole potenziale di pericolo per l'uomo o l'ambiente. L'iscrizione nell'inventario non comporta né condizioni supplementari in materia di misure di protezione, né diritti all'erogazione di fondi in caso d'evento. L'UFPP tiene l'inventario di opere che hanno importanza a livello nazionale (infrastrutture critiche d'importanza nazionale). La designazione delle opere importanti a livello cantonale compete ai Cantoni.

Capoverso 3: Per ridurre il rischio di interruzione delle infrastrutture critiche in caso di catastrofi o situazioni di emergenza è fondamentale verificare e migliorare la loro resilienza (capacità di resistenza e rigenerazione). L'UFPP ha elaborato una linea guida che illustra il modo di procedere. Supporta, se del caso, i gestori di infrastrutture critiche nell'attuazione della linea guida, in particolare per quanto attiene agli aspetti tecnici.

Art. 9

Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

Lo scopo dell'allerta è far sì che gli enti coinvolti e le organizzazioni d'intervento federali, cantonali e comunali siano in grado di intervenire per tempo in caso di minacce imminenti. In caso di grave pericolo, gli organi federali o cantonali competenti danno l'allarme alla popolazione colpita fornendo le relative istruzioni sul comportamento. L'informazione sull'evento permette di informare la popolazione in tempo reale sugli sviluppi dell'evento in corso e di trasmetterle anche le necessarie istruzioni di comportamento.

Finora si trovavano disposizioni in materia di allerta e di allarme sia nella parte relativa alla protezione della popolazione, sia in quella relativa alla protezione civile.

Ora sono riassunte nella parte relativa alla protezione della popolazione e completate dalle nuove disposizioni in materia di informazione sull'evento. Le competenze non sono state modificate.

L'allerta, l'allarme e l'informazione sono processi centrali per proteggere rapidamente ed efficacemente la popolazione in caso d'evento. Attualmente in Svizzera le sirene sono l'unico mezzo per dare l'allarme alla popolazione in caso di grave pericolo conseguente a una catastrofe o una situazione d'emergenza. Entro 15­20 minuti dall'allarme sono diffuse via radio le istruzioni di comportamento. Le sirene sono 16

498

Il testo della Strategia è scaricabile in Internet all'indirizzo: www.isb.admin.ch > Temi > Cyber-rischi SNPC > SN002 ­ Strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC).

FF 2019

attivate in primo luogo dagli organi di polizia e di condotta cantonali e dai gestori degli impianti d'accumulazione. Possono essere attivate in caso di fughe radioattive, ma anche in caso d'incidente chimico con contaminazione dell'aria e dell'acqua o in caso di piene. Per garantire l'informazione della popolazione anche in caso di un'interruzione totale dell'infrastruttura radiofonica, la Confederazione dispone di una rete radio d'emergenza, ossia la radio d'emergenza (informazione via radio della popolazione da parte della Confederazione in situazioni di crisi, IBBK). La radio d'emergenza attualmente in uso è OUC. Non è ancora stato deciso quali nuove tecnologie OUC saranno eventualmente utilizzate in futuro.

Il sistema d'allarme dalle sirene raggiunge solo una parte della popolazione. La sirena che dà l'allarme e le successive istruzioni di comportamento diramate via radio non raggiungono infatti determinate persone, ad esempio persone audiolese o stranieri che non parlano il tedesco, il francese o l'italiano. In futuro, quindi, in caso di pericolo la popolazione deve potere essere allarmata e informata rapidamente, oltre che con le sirene, anche con altri mezzi. L'allarme e la comunicazione dell'evento tramite telefono cellulare è la soluzione più auspicata. Nell'ambito dello sviluppo della piattaforma Alertswiss è stata introdotta una funzione push per l'allarme e l'informazione tramite un'applicazione per telefono cellulare (app).

L'app di Alertswiss quale canale per una rapida informazione deve essere completata in caso d'evento con canali complementari. Rientrano tra i canali papabili le app utilizzate da ampie cerchie della popolazione, per esempio l'app di MeteoSvizzera (5,8 mio. di utenti).

L'obbligo di diffondere i comunicati ufficiali d'allarme e le istruzioni sul comportamento da adottare e di informare la popolazione via radio in situazioni di crisi è disciplinato all'articolo 8 capoverso 1 lettera a e capoverso 4 della legge federale del 24 marzo 200617 sulla radiotelevisione (LRTV). È previsto di sostituire il LRTV con una legge federale sui media elettronici (LME). L'obbligo di diffusione e d'informazione sarà sancito dalla LME.

Capoverso 1 lettera a: Rientrano tra i sistemi di allerta delle autorità per esempio il sistema TOM-RAD (Transmission of Official Messages e
radioattività). I messaggi sono trasmessi in parte attraverso Internet e in parte in modo protetto via il sistema di segnalazione Vulpus.

Capoverso 1 lettere b e c: Alla popolazione l'allarme è dato con le sirene, le istruzioni di comportamento tramite la radio. In caso di un'interruzione totale dell'intera infrastruttura radiofonica, la Confederazione dispone della radio d'emergenza IBBK.

D'ora in poi l'allarme e l'informazione alla popolazione in caso d'evento deve avvenire tramite canali complementari (ad es. Alertswiss con Internet e App per telefoni cellulari).

Capoverso 2: Attualmente l'UFPP gestisce il sistema Polyalert, che permette di attivare le sirene e di allarmare e informare la popolazione tramite i telefoni cellulari e Internet. Per quanto riguarda Polyalert, occorre ottimizzare l'aspetto riguardante le competenze. In futuro, la Confederazione dovrà essere competente per l'intero sistema. La ripartizione attuale delle competenze tra Confederazione e Cantoni 17

RS 784.40

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contiene doppioni e numerose interfacce, e non è vantaggioso neppure dal punto di vista economico. La nuova regolamentazione delle competenze comporta tuttavia un periodo transitorio, in cui Confederazione e Cantoni procedono alla transizione (cfr.

art. 100 cpv. 1). Fanno parte del sistema componenti centralizzate e decentralizzate come pure le sirene (comprese le sirene combinate per l'allarme acqua). Si noti che l'UFPP assume la responsabilità generale per questo sistema, ma non fornisce direttamente prestazioni nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) bensì le acquisisce dai fornitori di servizi TIC designati in seno all'Amministrazione federale o da fornitori esterni.

Capoverso 3: La CENAL dispone dei sistemi tecnici per informare la popolazione tramite radio. Il sistema Alertswiss permette di informare la popolazione con notifiche push. Vi sono poi i canali dei social media, tra cui Facebook e Twitter.

Capoverso 4: La radio di emergenza serve in caso d'interruzione generale dell'intera infrastruttura di trasmissione quale mezzo ridondante per trasmettere informazioni alla popolazione. La potenza di trasmissione consente di garantire la ricezione anche nei rifugi.

Capoverso 5: Per garantire l'allerta delle autorità a tutti i livelli statali (Confederazione e Cantoni) come pure l'allarme e l'informazione alla popolazione, occorre definire degli standard unitari in relazione a contenuto, procedura e aspetti tecnici.

Solo in questo modo è possibile gestire questo tipo di sistemi in modo efficiente, economico e mirato. A tal fine occorre delegare all'UFPP competenze legislative in materia.

Art. 10

Centrale nazionale d'allarme

Capoverso 1: La CENAL è stata integrata all'UFPP nel 2003. La presente revisione della LPPC permette di ancorare questa annessione nella legge.

Capoverso 2: Questo capoverso costituisce la base legale per il campo di attività ampliato della CENAL, già disciplinato nell'OCENAL.

In caso di minaccia imminente e finché gli organi competenti della Confederazione non possono agire, la CENAL dispone già ora della competenza per diffondere un'informazione diretta, l'allerta, l'allarme e le istruzioni sul comportamento, per esempio in caso di incidente in una centrale nucleare. Solo in questo modo è possibile garantire la protezione della popolazione sin dall'inizio di un evento repentino.

Art. 11

Laboratorio Spiez

La protezione NBC prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per contrastare ed evitare minacce e pericoli nucleari, biologici e chimici. Rientrano nella protezione NBC la prevenzione e la preparazione delle misure di protezione e, in caso di evento, la ricognizione, la protezione contro le contaminazioni e le infezioni, la decontaminazione e le cure mediche. La protezione NBC mira a eseguire tutti i preparativi necessari per evitare gli eventi NBC e ridurre al minimo le conseguenze sull'uomo, l'animale e l'ambiente.

500

FF 2019

Fino al 2003 il Laboratorio Spiez era annesso all'Aggruppamento dell'armamento del DDPS, oggi armasuisse. Nel 2003 è stato integrato nell'UFPP. Il Laboratorio Spiez fornisce prestazioni (perizie, certificati d'idoneità, consulenze, misurazioni, verifiche, tarature, analisi e diagnosi) per autorità nazionali, organizzazioni internazionali, l'esercito, organi cantonali e la popolazione in materia di pianificazione preventiva, misure di protezione, gestione degli eventi, protezione dell'ambiente, sanità e controllo degli armamenti. Gestisce inoltre la ricerca applicata ed è responsabile di sviluppare il settore NBC. Per adempiere i compiti lavora con i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni, le istituzioni del settore politecnico e altre scuole universitarie. Finora non disponeva di una base legale esplicita. Si noti che le regolamentazioni di cui all'articolo 11 non concernono né limitano le prestazioni di altri laboratori che effettuano anche analisi di riferimento e diagnosi.

Art. 12

Organizzazioni d'intervento specializzate

La disposizione sulle organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione è precisata (finora art. 5 cpv. 2).

Capoverso 1: Si esplica ora che si tratta in primo luogo di organizzazioni d'intervento specializzate nel settore NBC. S'intendono sostanzialmente le squadre d'intervento del DDPS (SIDDPS), gestite dal Laboratorio Spiez e dal Centro di competenza NBC-KAMIR dell'esercito a sostegno dei Cantoni in caso di eventi NBC. Le squadre possono, su esplicita richiesta, intervenire anche in altri Paesi. Per questi compiti di sostegno è possibile ricorrere anche alle competenze e alle possibilità dei servizi specializzati della Confederazione, delle istituzioni del Politecnico di Zurigo e di altre scuole universitarie.

Capoverso 2: Crea la base per altre organizzazioni d'intervento specializzate, volte a garantire compiti originari della Confederazione a livello nazionale o a favore dei Cantoni, per esempio l'ampliamento delle capacità per Polycom, i droni per la misurazione della radioattività e per la ricognizione dell'estensione dei danni nell'area interessata, l'aiuto alla condotta per mezzi d'intervento specializzati in particolare nel campo NBC, mezzi per garantire la comunicazione delle unità operative dell'UFPP con la CENAL e lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione.

Capoverso 3: Concerne in particolare il materiale d'intervento messo a disposizione dei Cantoni per la gestione degli eventi NBC che competono alla Confederazione (ad es. contaminazioni radioattive, pandemie, epizoozie ecc.). Ciò presuppone che le direttive della Confederazione siano adempiute per quanto riguarda l'organizzazione, la formazione e la tattica d'intervento. Per le basi d'appoggio NBC sono competenti i Cantoni.

Capoverso 4: Per garantire un uso efficiente del materiale d'intervento NBC messo a disposizione dalla Confederazione nelle basi d'appoggio NBC scelte, l'UFPP deve poter prescrivere a quali basi d'appoggio NBC l'UFPP fornisce il materiale acquisito, dove e quando questo materiale può essere impiegato e come deve essere garantita l'efficienza operativa del materiale.

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FF 2019

Art. 13

Ricerca e sviluppo

Capoverso 1: Gli organi federali e cantonali preposti alla protezione della popolazione sono gli istituti centrali in materia di analisi del rischio e di preparazione alle catastrofi. I compiti della protezione della popolazione sono in continua evoluzione così da poter far fronte anche a nuovi rischi, come l'interruzione di corrente e i ciberattacchi. Per sviluppare la protezione della popolazione sono necessari studi scientifici e lavori di ricerca e di sviluppo. I campi prioritari cui si applicano questi lavori sono la formazione, l'analisi dei rischi, la comunicazione in caso di crisi, la protezione delle infrastrutture critiche, la protezione NBC e i sistemi tecnici di comunicazione, come pure l'allarme e l'allerta. La ricerca e lo sviluppo sono impostati all'applicazione pratica e coordinati in stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni per evitare doppioni e per preparare la protezione della popolazione alle sfide attuali e future. In particolare nell'ambito dell'analisi dei rischi i Cantoni e la Confederazione si sostengono reciprocamente con perizie nei progetti interdisciplinari. Il campo della ricerca comprende la ricerca intramuros (prestazioni di collaboratori dell'UFPP, ad es. nell'ambito della protezione NBC del Laboratorio Spiez) e la ricerca su mandato (ad es. al Politecnico federale di Zurigo).

Si stabilisce, inoltre, che d'ora in poi in materia di ricerca e sviluppo l'UFPP potrà collaborare, oltre che con i Cantoni, anche con altri organi (ad es. con organizzazioni partner della protezione della popolazione, tra cui i pompieri, la sanità pubblica o i gestori di infrastrutture critiche).

Capoverso 2: I lavori di ricerca e sviluppo nell'ambito della protezione della popolazione sono caratterizzati da una collaborazione interdisciplinare. Come finora, l'UFPP dovrà collaborare con partner nazionali e internazionali per la ricerca e lo sviluppo in materia di protezione della popolazione. Dato che catastrofi come un incidente in una centrale nucleare o una pandemia possono avere effetti oltre frontiera e che la reazione a questo tipo di evento deve essere coordinata a livello globale, l'UFPP collabora anche con partner internazionali, nella misura in cui tale collaborazione è rilevante per la Svizzera.

Capitolo 3: Compiti dei Cantoni e di terzi I compiti dei Cantoni, finora
disciplinati nell'articolo 6, sono ora suddivisi in compiti generali (art. 14), compiti di condotta (art. 15) e compiti specifici in materia di allerta, allarme e informazione in caso di evento (art. 16). Questo capitolo comprende inoltre i regolamenti per il sistema d'allarme acqua (art. 17).

Art. 14

Compiti generali

Corrisponde alla precedente disposizione, secondo cui i Cantoni disciplinano in particolare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione, l'intervento delle organizzazioni partner della protezione della popolazione e la collaborazione intercantonale. Il capoverso 1 è completato con l'aggiunta di altri enti e organizzazioni. Ciò permette tra l'altro ai Cantoni di adempiere a determinati compiti anche nell'ambito delle basi di appoggio intercantonali.

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Art. 15

Condotta e coordinamento

I compiti degli organi di condotta a livello cantonale sono ora sanciti in un articolo separato. La Confederazione deve potersi appoggiare anche a organi di condotta cantonali funzionanti e preparati per gestire un'eventuale catastrofe o situazione d'emergenza nazionale (ad es. incidente nucleare e pandemia) o un conflitto armato.

Art. 16

Allerta, allarme e informazione in caso d'evento

Capoverso 1: I Cantoni ricevono le allerte dagli organi federali sui canali definiti e li trasmettono agli organi competenti nel proprio Cantone. Viceversa, i Cantoni allertano i competenti organi federali in caso di pericoli sul loro territorio che sono rilevanti per la Confederazione. I Cantoni garantiscono l'attivazione dell'allarme destinato alla popolazione tramite una o più centrali d'intervento, 24 ore su 24. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confederazione (art. 7 cpv. 1), la Confederazione può incaricare i Cantoni di attivare l'allarme. In caso di eventi la cui gestione compete ai Cantoni, i competenti organi cantonali decidono in merito all'attivazione dell'allarme.

Capoverso 2: In caso d'evento, i Cantoni provvedono a fornire tempestivamente le dovute informazioni alla popolazione tramite vari canali. In caso di eventi la cui gestione compete alla Confederazione (art. 7 cpv. 1), quest'ultima può incaricare i Cantoni di trasmettere informazioni attraverso i loro canali.

Art. 17

Sistema d'allarme acqua

Le prescrizioni in materia di sistema d'allarme acqua corrispondono al precedente articolo 43b, ma sono ora integrate nella parte relativa alla protezione della popolazione. Sono correlate con gli articoli 11 e 12 della legge federale del 1° ottobre 201018 sugli impianti di accumulazione (LImA). L'articolo 11 capoversi 1 e 2 LImA obbligano i gestori di impianti d'accumulazione a gestire e mantenere un sistema d'allarme acqua. L'articolo 12 capoverso 1 LImA obbliga la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a garantire, con i mezzi e le strutture della protezione della popolazione, la diffusione di istruzioni di comportamento alla popolazione e a provvedere alla loro eventuale evacuazione. La Confederazione, ossia l'UFPP, stabilisce insieme all'Ufficio federale dell'energia (UFE) le esigenze tecniche per le installazioni edilizie necessarie nonché le responsabilità e le procedure per l'allerta e l'allarme. L'UFPP definisce inoltre i compiti e gli aspetti tecnici in relazione al sistema d'allarme diffuso dalle sirene Polyalert ed esamina i relativi piani d'emergenza dei gestori di impianti d'accumulazione per quanto riguarda il sistema d'allarme acqua nonché i piani d'evacuazione dei Cantoni e dei Comuni. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione delle sirene è competente la Confederazione (cfr. l'art. 9 cpv. 2).

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RS 721.101

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Capitolo 4: Sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi Art. 18

Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

Capoverso 1: Le autorità e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), certi uffici federali, tra cui l'Ufficio federale delle strade (USTRA), e terzi, per esempio le centrali nucleari o la Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega), utilizzano il sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza Polycom. Il sistema è stato realizzato progressivamente dal 2001 al 2015. Permette la radiocomunicazione nelle e tra le varie organizzazioni, tra cui le guardie di confine, la polizia, i pompieri, le organizzazioni sanitarie di salvataggio, la protezione civile e le unità ausiliarie dell'esercito. Oggi, circa 55 000 utenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono comunicare via radio tramite l'infrastruttura unitaria e omogenea Polycom. L'infrastruttura del sistema è composta complessivamente da 170 commutatori principali e secondari e da circa 750 stazioni base. La tecnica del sistema è attualmente sottoposta a un aggiornamento nel quadro del progetto di salvaguardia del valore di Polycom 2030.

Capoverso 2: La Confederazione è competente per le componenti centralizzate del sistema (ad es. il Backbone) e assicura il loro funzionamento. Al contempo è responsabile delle componenti decentralizzate (ad es. le stazioni base) che rientrano nelle sue competenze, tra cui quelle dell'Amministrazione federale delle dogane. La Confederazione è competente anche per l'allacciamento del sistema e delle sue interfacce con l'estero. Con il Principato del Liechtenstein è stato per esempio stipulato un trattato. La Confederazione in questo senso è anche responsabile per il funzionamento delle componenti di sua competenza, ad esempio per una sufficiente sicurezza dell'alimentazione di corrente elettrica o la protezione nell'ambito della cibersicurezza.

Capoverso 3: La Confederazione è responsabile del funzionamento dell'intero sistema integrato. Deve quindi poter emettere direttive tecniche e fissare delle scadenze (cfr. cpv. 5), ad esempio per quanto concerne la sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica.

Capoverso 4: I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema.

Capoverso 5: I compiti e le competenze sono disciplinati nella OARS e nella nuova ordinanza sulla protezione della popolazione. L'UFPP stabilisce inoltre gli aspetti tecnici e
le condizioni quadro e disciplina i processi e gli iter per garantire il funzionamento dell'intero sistema. La conformità con le prescrizioni della Confederazione è assicurata.

Capoverso 6: Con il progetto Polycom 2030 s'intende garantire la salvaguardia del valore e quindi il funzionamento e la disponibilità del sistema fino almeno al 2030.

A tal scopo occorre migrare l'infrastruttura dei commutatori e delle stazioni base di tutto il Paese dall'obsoleta tecnologia TDM alla moderna tecnologia IP. Inoltre, un gateway permetterà a tutti gli utenti delle AOSS di comunicare. Nel 2016, il Parlamento ha approvato il credito d'impegno per il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030. La migrazione tecnica, in particolare quella delle stazioni base nelle sottoreti decentralizzate cantonali, dovrebbe essere conclusa entro la fine del 2025.

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FF 2019

A quel punto il gateway potrà essere chiuso. L'esercizio parallelo della vecchia e della nuova tecnologia cagiona ingenti costi alla Confederazione. Per contenere questi costi, la Confederazione deve avere la competenza per intraprendere le misure necessarie affinché la migrazione nei Cantoni possa effettivamente essere conclusa entro la fine del 2025 senza cagionare costi supplementari.

Capoverso 7: Qualora Polycom dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale potrà decidere in merito alla cessazione di Polycom, per non essere costretto a gestire due sistemi in parallelo a causa di pochi Cantoni. Prima di una tale decisione i Cantoni devono essere sentiti.

Art. 19

Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro

Capoverso 1: Oggi lo scambio di dati a banda larga delle AOSS e dei gestori di infrastrutture critiche ha luogo tramite la rete dell'Amministrazione federale, la rete di comunicazione tra i Cantoni e l'Amministrazione federale, le reti delle polizie cantonali o reti di operatori pubblici (ad es. Swisscom). In situazioni particolari e straordinarie, i sistemi e le reti non garantiscono un flusso di dati e informazioni costante, tempestivo e affidabile. In caso d'evento possono crollare per sovraccarico, interruzione di corrente o attacco informatico. Nei prossimi anni, per aumentare la protezione contro le interruzioni dei sistemi di comunicazione e la sicurezza dello scambio dei dati a banda larga delle AOSS, si dovrà istituire il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. Il sistema sarà il pilastro di tutti i sistemi telematici rilevanti per la politica di sicurezza della protezione della popolazione, ossia, diventerà il sistema centrale per la protezione della popolazione e la gestione delle crisi a livello nazionale. Per la realizzazione della rete per lo scambio di dati sicuro (RSDS) saranno utilizzate le componenti fisiche fondamentali della Rete di condotta Svizzera, ossia le fibre ottiche e le infrastrutture. Se l'allacciamento alla Rete di condotta fosse insufficiente, devono essere impiegate reti di fibre ottiche esistenti e infrastrutture fisiche di altre reti, tra cui le reti di Cantoni o gestori di infrastrutture critiche.

La RSDS deve assicurare il collegamento a banda larga tra gli organi federali, i Cantoni e i gestori di infrastrutture critiche per almeno due settimane anche in caso di penuria prolungata di corrente, blackout o interruzione delle reti di comunicazione. Anche dopo due settimane la RSDS deve rimanere operativa, approvvigionando i gruppi elettrogeni d'emergenza con carburante sufficiente (costituzione di scorte).

Per questo motivo, nella pianificazione sono coinvolte sin dalle prime battute in particolare le infrastrutture di rete che già soddisfano questo requisito. Il sistema di accesso ai dati Polydata è una rete utenti prevalentemente chiusa. Per reti utenti chiuse s'intendono reti logiche isolate senza connessione a Internet o ad altre reti IP.

L'isolamento da tutte le altre reti (ad es. Internet) aumenta sensibilmente la sicurezza contro gli attacchi
informatici. Singole applicazioni richiedono delle connessioni ad altri sistemi, ma queste ultime sono controllate e strutturate in modo tale che Polydata funzioni comunque quale sistema «chiuso». Tramite il sistema di accesso ai dati Polydata si garantisce agli utenti un accesso sicuro e garantito in tutte le situazioni ai sistemi di allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione (Polycom, Polyalert, ecc.). Sulla RSDS possono essere gestite in sicurezza, in combinazione con il sistema di accesso ai dati Polydata, tutte le applicazioni rilevanti per la protezione della popolazione (attuali e future) in qualsiasi situazione. Il 505

FF 2019

sistema di accesso ai dati Polydata è utilizzato dagli utenti per svolgere le attività quotidiane e si basa sulla RSDS. In breve, la RSDS è l'hardware, e il sistema d'accesso ai dati Polydata è il sistema operativo. Per la comunicazione di dati vera e propria è necessaria anche un'applicazione. La realizzazione di questa applicazione è prevista per sostituire l'obsoleto sistema Vulpus. Il sistema di comunicazione dei dati dovrà essere pianificato in modo tale da offrire le funzionalità di un sistema di analisi integrata della situazione. Quest'ultimo è una prima applicazione nel sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. Deve tuttavia poter essere utilizzato anche per altre applicazioni (rilevanti per la sicurezza). Ad esempio è previsto di gestire anche i sistemi Polycom e Polyalert quali applicazioni nel sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro.

Capoversi 2­4: La ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni è prevista alla stessa stregua del sistema Polycom. Si tratta di un sistema integrato con componenti centralizzate e decentralizzate. La Confederazione è anche competente per le interfacce con l'estero e l'allacciamento a sistemi analoghi all'estero, per esempio l'allacciamento del Principato del Liechtenstein, l'allacciamento delle centrali di gestione delle crisi della Germania e dell'UE. L'allacciamento dell'UE è regolato in un accordo amministrativo.

Capoverso 5: È previsto anche il collegamento di terzi e gestori di infrastrutture critiche al il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro.

Capoverso 6: Le condizioni per allacciare altre applicazioni al sistema per lo scambio di dati nonché i compiti, le competenze, gli aspetti e le norme organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nella relativa ordinanza. L'UFPP deve poter disciplinare gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell'intero sistema. La conformità di tali aspetti con le prescrizioni della Confederazione, se del caso, è garantita.

Capoverso 7: Per attuare la migrazione tecnica (salvaguardia del valore dell'intero sistema), il Consiglio federale deve avere la competenza per emettere direttive destinate a tutti gli utenti allacciati.

Capoverso 8: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un altro sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema. Prima di una tale decisione i Cantoni devono essere sentiti.

Art. 20

Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga

Capoverso 1: L'impiego di smartphone, tablet e computer portatili è ormai consuetudine nelle AOSS. Per trasmettere dati senza fili, le AOSS devono attualmente ricorrere ai sistemi di reti pubbliche senza fili (in particolare di Swisscom). Già oggi, in Svizzera, le AOSS utilizzano le infrastrutture nazionali senza fili a banda larga dei fornitori pubblici di servizi di telecomunicazione. Secondo le necessità, è possibile adottare delle misure tecniche (consolidamento ed estensione dei servizi a regioni non ancora raggiunte, protezione contro ciberattacchi) per adeguarle successivamente ai requisiti in materia di disponibilità e di sicurezza delle AOSS. Oggi non tutto il territorio della Svizzera è collegato ai servizi di dati commerciali. Oltretutto, le reti radio mobili sono soggette a interruzioni dell'elettricità; in caso di blackout, le reti sarebbero fuori uso dopo circa 1­4 ore. Per le AOSS è però imprescindibile avere a 506

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disposizione una rete che rimanga disponibile per un certo tempo anche in caso d'interruzione della corrente. Con il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga, i servizi a banda larga molto affidabili possono essere messi a disposizione delle AOSS di Confederazione (ad es. l'Amministrazione federale delle dogane) e Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche anche in modalità mobile.

L'interconnessione mobile delle AOSS e dei gestori di infrastrutture critiche contribuirà, per esempio, a migliorare la collaborazione tra le forze d'intervento sul luogo del sinistro e la condotta nelle retrovie. Il Consiglio federale o il Parlamento decidono in merito alla realizzazione di tale sistema, nella misura in cui ciò comporti l'autorizzazione di un credito d'impegno.

Capoversi 2­4: La ripartizione dei compiti e delle competenze tra Confederazione e Cantoni è prevista alla stessa stregua di Polycom. Si tratta di un sistema integrato con componenti centralizzate e decentralizzate. La Confederazione è competente anche per le interfacce con l'estero o il loro allacciamento (ad es. il Principato del Liechtenstein).

Capoverso 5: I compiti, le competenze, gli aspetti e le regole organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nella relativa ordinanza. L'UFPP deve poter definire gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell'intero sistema. In tal modo s'intende anche garantire che in Svizzera non coabitino più sistemi tecnici diversi, congiungibili successivamente in un sistema unitario a livello svizzero solo con un notevole dispendio di tempo e fondi. S'intende così evitare di ripetere le esperienze negative fatte in passato con Polycom. La conformità con le prescrizioni della Confederazione è garantita.

Capoverso 6: Per salvaguardare il valore del sistema ed effettuare gli adeguamenti tecnici, il Consiglio federale deve avere la competenza necessaria per emettere direttive a tutti gli utenti.

Capoverso 7: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema. Prima di una tale decisione i Cantoni devono essere sentiti.

Capoverso 8: Per l'introduzione in tutta la Svizzera del sistema sono necessari ulteriori accertamenti. I Cantoni interessati devono quindi poter realizzare
primi sottosistemi nel quadro di un progetto pilota per verificare l'esigenza di regole, chiarire gli aspetti organizzativi e tecnici e gettare le basi per un futuro sistema su scala nazionale, ovviamente sempre nel rispetto degli standard internazionali. La definizione di condizioni quadro e il coordinamento da parte della Confederazione sono volti a garantire che in Svizzera non sorgano sistemi tecnici diversi tra loro.

Art. 21

Sistema nazionale di analisi integrata della situazione

Capoverso 1: La maggior parte degli organi cantonali di condotta, ossia le organizzazioni partner ivi rappresentate, gestisce uno o più sistemi di condotta elettronici, che permettono tra l'altro di rappresentare la situazione. Questi sistemi sostengono la condotta in caso d'evento e sono concepiti su misura per l'ambito di competenza e le esigenze dei diversi utenti. Da esercitazioni svolte in passato, tra cui l'esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 2014 (ERSS 14), è emerso che in caso di catastrofe o situazione di emergenza nazionale, occorre disporre di una 507

FF 2019

presentazione integrale e consolidata della situazione a livello federale per dirigere le operazioni. Anche l'esercitazione di condotta strategica 2017 (ECS 17) ha evidenziato la notevole importanza della garanzia di un'analisi integrata della situazione che renda accessibile agli organi di condotta e agli organi decisori una situazione generale consolidata. Il rapporto di valutazione dell'ECS 17 del 9 maggio 2018, quindi, riferisce di come la mancanza di un quadro congiunto della situazione sia stato un punto debole fondamentale nella gestione delle crisi a livello nazionale. Un quadro unitario della situazione, chiesto ripetutamente da molti anni, non ci sarebbe stato nemmeno in occasione dell'ECS 17. Ne consegue la raccomandazione di dare la priorità all'impegno attualmente profuso che mira a sviluppare la presentazione elettronica della situazione e l'analisi integrata della situazione in una base completa per la valutazione della situazione. Una soluzione integrata elettronica di questo tipo deve tenere conto dei vari sistemi di condotta degli organi federali, degli organi di condotta cantonali e dei singoli gestori di infrastrutture critiche. Dev'essere possibile raggruppare le informazioni per ogni livello e utilizzarle per la condotta strategica a livello federale, per esempio nello Stato maggiore federale Protezione della popolazione. Il sistema di analisi integrata della situazione è disponibile anche per applicazioni non prettamente rilevanti per la protezione della popolazione. Anche gli organi di condotta dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche dipendono da queste informazioni per adempiere ai loro compiti. Il sistema di analisi integrata della situazione dovrà essere pianificato, conformemente alla decisione del Consiglio federale del 15 agosto 2018, in modo tale da poter sostituire anche l'obsoleto sistema Vulpus. Un sistema integrato di questo tipo necessita di componenti centralizzate e decentralizzate.

Capoverso 2: Le componenti centralizzate assicurano lo scambio di dati tra i sistemi e offrono funzionalità che possono essere utilizzate da tutti i partner dell'analisi integrata della situazione. La Confederazione deve essere competente in materia. È anche responsabile dell'allacciamento a sistemi di analisi all'estero, per esempio al centro di gestione delle crisi
ECHO19 dell'UE o al sistema del Principato del Liechtenstein.

Capoverso 3: La Confederazione assicura il funzionamento dell'intero sistema, in quanto definisce e applica gli aspetti tecnici necessari che permettono l'allacciamento delle componenti decentralizzate a un «sistema dei sistemi» (interfacce) nonché gestisce e sviluppa le componenti centralizzate.

Capoverso 4: Le componenti decentralizzate sono costituite in primo luogo dai diversi sistemi di condotta, sia a livello cantonale che a livello federale. Gli organi cantonali di condotta, i gestori di infrastrutture critiche e i diversi organi federali mantengono le competenze per i sistemi di presentazione elettronica della situazione.

Capoverso 5: I gestori di infrastrutture critiche nazionali e i terzi, tra cui gli Stati confinanti, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare ECHO, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e altri devono essere allacciati al sistema nazionale di analisi integrata della situazione.

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European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

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Capoverso 6: I compiti, le competenze, gli aspetti e le regole organizzativi e tecnici devono essere disciplinati nella relativa ordinanza. L'UFPP deve poter definire gli aspetti e i processi tecnici per garantire il funzionamento dell'intero sistema. Prima di una tale decisione i Cantoni devono essere sentiti.

Capoverso 7: Per salvaguardare il valore del sistema ed effettuare gli adeguamenti tecnici, il Consiglio federale deve avere la competenza per emettere direttive destinate a tutti gli utenti.

Capoverso 8: Qualora il sistema dovesse essere sostituito con un nuovo sistema, il Consiglio federale dovrà poter decidere in merito alla cessazione del sistema.

Capitolo 5: Istruzione Art. 22 Capoverso 1: Le esperienze maturate nella gestione di catastrofi e situazioni di emergenza, nonché le raccomandazioni dedotte dall'ERSS 14 o dall'ECS 17, hanno evidenziato che l'interdipendenza dei vari organi interessati diventa sempre più complessa e che intervengono numerosi attori per garantire la gestione dell'evento.

Per questo motivo la collaborazione e il coordinamento dei mezzi impiegati secondo basi comuni rivestono un'importanza centrale. Le misure volte a rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione sono coordinate dall'Organo di coordinamento dell'istruzione in materia di protezione della popolazione e delle esercitazioni (Coordex). Questo è composto dai responsabili dell'istruzione di tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione, da rappresentanti dei Cantoni, dell'esercito e della Cancelleria federale nonché, se del caso, da altri membri della RSS, terzi o altri organi, tra cui l'Istituto svizzero di polizia e l'Organo d'esecuzione del servizio civile. Il segretariato dell'organo di coordinamento è insediato presso l'UFPP. L'organo di coordinamento accerta il fabbisogno comune di corsi ed esercitazioni e coordina il loro svolgimento. A tal scopo è stata allestita una panoramica delle maggiori esercitazioni, che consente di pianificare, monitorare e impiegare in modo ottimale le risorse dei partner interessati. La panoramica serve anche ad evitare che singoli partner delle esercitazioni vengano temporaneamente sovraccaricati per mancanza di coordinamento. Permette infine di ridurre i costi.

Capoverso 2: Affinché sia garantita la collaborazione tra Confederazione
e Cantoni in caso d'evento, l'UFPP assicura un'offerta di corsi per l'istruzione di base e di perfezionamento degli organi di condotta cantonali. Dato che non sussiste un obbligo federale di prestare servizio per gli organi di condotta, l'istruzione avviene su base consensuale. Sono previsti vari livelli nell'istruzione di base e nel perfezionamento. Nei corsi di base vengono impartite le conoscenze e le esigenze specifiche, necessarie per un organo di condotta. Nei corsi di perfezionamento si esercitano la collaborazione e il lavoro di gruppo sulla base di scenari. Il secondo perfezionamento consiste in esercitazioni di stato maggiore che simulano una situazione di catastrofe nel Cantone. L'ultimo livello prevede esercitazioni per migliorare la collaborazione interdisciplinare tra le varie unità d'intervento e i competenti organi di condotta. Vi rientrano anche le esercitazioni d'emergenza generale (EEG) con i Cantoni di stanza delle centrali nucleari.

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FF 2019

Capoverso 3: L'esercizio delle componenti per i sistemi di telecomunicazione, i sistemi di allarme e di allerta della popolazione e un sistema nazionale di analisi integrata della situazione richiede la relativa istruzione degli utenti. Vi rientrano tutte le istruzioni tecniche per la configurazione, l'esercizio e la sorveglianza delle componenti. L'UFPP offre corsi centralizzati per i formatori, i responsabili di sistema e di rete nonché per gli utenti delle AOSS. L'UFPP tuttavia non organizza istruzioni TIC in senso stretto.

Capoverso 4: I Cantoni sono responsabili di istruire gli organi di condotta regionali e comunali. Nel limite delle sue possibilità, la Confederazione può tuttavia accordarsi con i Cantoni sull'organizzazione di corsi ed esercitazioni che rientrano nelle competenze dei Cantoni. Si tratta in primo luogo di corsi che richiedono un corpo insegnante con particolari conoscenze specialistiche o un'infrastruttura d'istruzione ad hoc o il cui svolgimento è più economico se organizzato centralmente dalla Confederazione.

Capoverso 5: Affinché si possano integrare il più rapidamente possibile le conoscenze necessarie nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofi e situazioni di emergenza (ad es. sulla base dell'evoluzione dei pericoli, degli insegnamenti tratti dalle esercitazioni o di nuovi piani) nei preparativi della protezione della popolazione, l'UFPP può offrire altre istruzioni agli organi competenti (ad es. in materia di protezione NBC), sotto forma di seminari, presentazioni, corsi tecnici o in forma elettronica.

Capoverso 6: Per tenere conto della complessità dei rischi e pericoli attuali, occorre impartire un'istruzione efficace con tecnologie moderne di formazione, informazione e comunicazione. La Confederazione deve quindi poter contare anche in futuro su un'infrastruttura d'istruzione moderna nel Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg. Inoltre, il centro d'istruzione è a disposizione anche di tutti i partner della protezione della popolazione, della gestione di catastrofi e situazioni di emergenza dell'esercito, dell'Amministrazione federale e di altre cerchie interessate per le loro esigenze d'istruzione. In tal modo s'intende sfruttare il centro d'istruzione in modo ottimale e gestirlo in modo economico.

Capoverso 7: Considerata l'interconnessione dei vari ambiti
interessati e dei numerosi partner della gestione di eventi, che è sempre più difficile attribuire a un livello statale preciso, la regolamentazione dei particolari a livello di legge non è possibile.

Per questo motivo il Consiglio federale deve disciplinare i particolari inerenti alle competenze e all'assunzione dei costi a livello di ordinanza. Inoltre, il Consiglio federale deve definire l'organo federale competente per l'adempimento dei suoi compiti (art. 43 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 199720 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

Capitolo 6: Finanziamento Al settore dei sistemi di allarme e di comunicazione rilevanti per la protezione della popolazione si applicano i principi di finanziamento e le regole di delimitazione precisati qui di seguito. Per «investimento» s'intendono tutte le spese necessarie per 20

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RS 172.010

FF 2019

realizzare e introdurre un nuovo sistema, tra cui, nell'ambito del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, gli investimenti per edifici, cavi, hardware, software, gruppi elettrogeni, impianti per l'aria condizionata ecc., che sono parte integrante delle componenti centralizzate. Queste componenti sono finanziate dalla Confederazione. Gli investimenti, una tantum, richiedono di regola una decisione politica (Consiglio federale o Parlamento). Al termine del ciclo di vita, occorre adottare misure di salvaguardia del valore. Le misure hanno un carattere d'investimento (cfr.

qui sotto). Gli investimenti delle componenti decentralizzate, ad esempio per adeguamenti edili o gruppi elettrogeni d'emergenza necessari per i loro allacciamenti, sono finanziati dai Cantoni e da terzi. Se si tratta di raccordi o componenti decentralizzati di organi federali, questi sono finanziati dalla Confederazione stessa. Si distingue tra due forme diverse di «salvaguardia del valore» dei sistemi: per «grande» salvaguardia del valore s'intendono importanti reinvestimenti in un sistema, circa 6­8 anni dopo il primo investimento. I costi ammontano a circa il 60 percento dei relativi investimenti e per le componenti centralizzate sono finanziati dalla Confederazione. Il 60 percento perché per esempio dopo 8 anni non devono essere sostituiti l'intero edificio o l'impianto di aria condizionata, ma dapprima le componenti dell'hardware e del software. I Cantoni e i terzi si assumono i costi della «grande» salvaguardia del valore per le componenti decentralizzate. Ciò si applica anche agli organi federali, nella misura in cui quest'ultimi dispongono di componenti decentralizzate. Per la «piccola» salvaguardia del valore s'intendono tra l'altro piccoli aggiornamenti di software che si susseguono a brevi intervalli. Sono parte integrante dei costi annuali di esercizio e di manutenzione, sostenuti dagli utenti, e costituiscono circa il 15 percento del totale. Per costi d'esercizio e di manutenzione s'intendono le spese necessarie per l'esercizio sicuro e senza interruzioni dei sistemi.

Vi rientrano, per esempio, la manutenzione dei sistemi, la loro sorveglianza e la gestione dei servizi e delle emergenze. Il 15 percento dei costi annuali d'esercizio e di manutenzione sono spesi per la «piccola» salvaguardia del valore. Questi
costi si presentano ogni anno. I costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate per Polycom, il sistema di allarme, il sistema per la comunicazione in caso di evento e la radio d'emergenza sono sostenuti dalla Confederazione. I costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, del sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e del sistema nazionale di analisi integrata della situazione sono sostenuti proporzionalmente dagli utenti allacciati. L'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate per i sistemi federali, ossia il sistema di allarme, la comunicazione in caso d'evento e la radio d'emergenza sono finanziati dalla Confederazione, mentre per gli altri sistemi sono finanziati dai Cantoni o da terzi; la Confederazione partecipa al finanziamento degli organi federali allacciati. Infine, occorre menzionare che la Confederazione non assume i costi supplementari indiretti, quali i costi di locazione o gli stipendi di collaboratori cantonali o comunali cagionati in relazione ai sistemi di comunicazione comuni di cui agli articoli 18­21.

Art. 23

Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza

Capoversi 1­4: La regolamentazione del finanziamento per il sistema radio mobile di sicurezza è stato stabilito nei particolari nell'ambito della revisione della OARS, entrata in vigore il 1° aprile 2017. Si tratta ora di integrare le prescrizioni nella 511

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legge, poiché l'ordinanza non è più sufficiente dal punto di vista giuridico. In riferimento al capoverso 2 lettera c va aggiunto che si tratta di collegamenti ridondanti tra le sottoreti dei Cantoni, che non avvengono tramite la Rete di condotta Svizzera della Confederazione; i collegamenti tramite la Rete di condotta Svizzera rientrano esclusivamente nelle competenze della Confederazione.

Capoverso 5: Eventuali costi supplementari cagionati alla Confederazione in seguito a un'attuazione tardiva delle misure di manutenzione o salvaguardia del valore (progetto di salvaguardia del valore Polycom 2030) da parte di Cantoni o terzi, dovranno essere sostenuti da questi ultimi. A fine di evitare il più possibile costi supplementari è prevista una disposizione transitoria per casi eccezionali (cfr. art.

100 cpv. 2).

Art. 24

Sistema d'allarme, informazione in caso d'evento e radio d'emergenza

Capoverso 1: Si tratta, come finora, di compiti della Confederazione e sistemi federali finanziati integralmente dalla Confederazione. Vi è una modifica del finanziamento per il sistema d'allarme Polyalert. La precedente regolamentazione delle competenze e del finanziamento nell'ambito degli allarmi diffusi dalle sirene è inefficiente, non è finalizzata agli obiettivi e ha cagionato ingenti costi supplementari alla Confederazione. D'ora in poi la Confederazione deve essere competente anche per l'acquisizione delle sirene. Le questioni di ubicazione e di installazione vengono ovviamente risolte con i Cantoni. In futuro il contributo finanziario proporzionale dei Cantoni per l'esercizio delle componenti decentralizzate, pari a due milioni di franchi annui, verrà a cadere. Le spese ulteriori di manutenzione, rimodernamento, completamento e cambio d'ubicazione pari a circa quattro milioni di franchi cagionati ai Cantoni saranno prese a carico dalla Confederazione; il sistema diventa un sistema federale. La Confederazione, tuttavia, non assume i costi supplementari indiretti, quali i costi di locazione o gli stipendi di collaboratori cantonali o comunali.

Capoverso 2: Come finora, i gestori di impianti d'accumulazione si assumono i costi per l'esercizio e la manutenzione delle loro installazioni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della ripartizione dei costi.

Art. 25

Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga e sistema nazionale di analisi integrata della situazione

Capoversi 1 e 2: La regolamentazione delle competenze e del finanziamento è spiegata nelle note introduttive al capitolo 6. È opportuno precisare che i costi annuali d'esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate del il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro sono a carico dei Cantoni per il 30 percento e della Confederazione per il 70 percento. Di conseguenza, i Cantoni sono autorizzati a realizzare al massimo 36 allacciamenti al sistema. I Cantoni stabiliscono le regole di ripartizione e di finanziamento tra loro. La Confederazione ha diritto a 84 allacciamenti al massimo e provvede anche agli allacciamenti dei gestori di infrastrutture critiche o di terzi, tra cui l'allacciamento del Principato del Liechtenstein. I gestori 512

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versano contributi finanziari alla Confederazione. Se la Confederazione o i Cantoni necessitano di un numero di allacciamenti superiore a quello menzionato, i loro contributi percentuali sono adeguati o estesi ai costi di esercizio e di manutenzione secondo le medesime regole. Per la realizzazione del sistema nazionale di analisi integrata deve essere applicata la stessa regolamentazione delle competenze e del finanziamento come per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. Anche per questo sistema i costi d'esercizio e di manutenzione annuali delle componenti centralizzate devono essere finanziate per il 30 percento dai Cantoni e per il 70 percento dalla Confederazione (compresi i terzi e i gestori di infrastrutture critiche).

La chiave di ripartizione per il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga non è ancora definita, poiché in particolare l'interesse dei Cantoni a partecipare al sistema varia ancora molto da Cantone a Cantone e manca ancora l'esito di un progetto pilota. Un'eventuale partecipazione dell'Amministrazione federale delle dogane rimane ancora in sospeso.

Capoverso 3: Per il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga la regolamentazione del finanziamento tra Confederazione e Cantoni nonché terzi non è ancora stata definita nei particolari, soprattutto perché la partecipazione dei Cantoni non è ancora stata chiarita. Solo i grandi Cantoni ritengono che vi sia un'urgente necessità d'intervenire. Tuttavia, i principi della regolamentazione delle competenze e del finanziamento devono essere definiti, affinché in Svizzera non sorgano sistemi diversi e incompatibili, che si potrebbero poi unificare solo con grande dispendio supplementare, come è successo in passato (con l'introduzione di Polycom), nel caso in cui si dovesse applicare il sistema su scala nazionale. Per non ostacolare i grandi Cantoni, si deve permettere loro di realizzare un progetto pilota. Gli standard e altre regole devono essere definiti dalla Confederazione. Ciò si applica anche al coordinamento centralizzato. Nell'ambito del progetto pilota, i Cantoni e i terzi devono anticipare il finanziamento della realizzazione delle componenti centralizzate, per le quali sarebbe in realtà responsabile la Confederazione. In caso di realizzazione del sistema su scala nazionale, la Confederazione
rimborserà i finanziamenti anticipati ai Cantoni che partecipano al progetto pilota. La Confederazione decide in merito alla realizzazione delle componenti centralizzate del sistema. Se l'infrastruttura per questo sistema sarà realizzata anche a livello federale, sarà chiaramente finanziata dalla Confederazione.

Art. 26

Istruzione

Capoverso 1: La Confederazione può convenire con i Cantoni l'esecuzione di istruzioni ed esercitazioni nel loro ambito di competenza. I relativi costi sono a carico dei Cantoni.

Capoverso 2: Il Consiglio federale deve disciplinare i dettagli delle competenze e dell'assunzione dei costi nel settore dell'istruzione nella relativa ordinanza. Come finora applica il principio del finanziamento da parte dell'organo competente.

Art. 27

Altri costi

Le lettere a e d comprendono compiti originari della Confederazione che sono come finora a suo carico (in precedenza statuiti all'art. 71 cpv. 1 lett. d ed e). La lettera b 513

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prevede il finanziamento delle organizzazioni d'intervento specializzate di cui all'articolo 12.

Titolo terzo: Protezione civile Capitolo 1: Compiti Art. 28 Tra i compiti della protezione civile figurano anche compiti che finora non erano stati esplicitamente menzionati, ma che in futuro saranno compiti nuovi e importanti della protezione civile. Il sostegno ai servizi di salvataggio e alla sanità pubblica sotto forma di assistenza sanitaria diventerà nuovamente un chiaro compito della protezione civile (cpv. 1 lett. d). Nel ventaglio dei compiti della protezione civile sono ora menzionate anche le misure di prevenzione volte a impedire o ridurre i danni (cpv. 2 lett. a). Per misure preventive s'intendono i provvedimenti volti a ridurre l'entità dei danni di un evento, per esempio misure contro le inondazioni volte a sgomberare detriti dall'alveo di un fiume. Le misure di prevenzione saranno eseguite nell'ambito di corsi di ripetizione. D'ora in poi, anche i lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità (cpv. 2 lett. b e c) saranno svolti quali corsi di ripetizione (art. 54).

Si è costato negli ultimi anni che la protezione civile è sempre più spesso impiegata anche per far fronte a eventi maggiori che si situano sotto la soglia delle catastrofi.

Capitolo 2: Obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 1: Cerchia di persone, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione Art. 29

Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

Capoverso 1: Come finora l'obbligo di prestare servizio di protezione civile si estende agli uomini di nazionalità svizzera dichiarati abili a tale servizio.

Capoverso 2 lettera a: I coscritti al servizio militare e al servizio civile rimangono esonerati dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Capoverso 2 lettera b: Finora, gli uomini congedati dal servizio militare non erano chiamati a prestare servizio di protezione civile se avevano prestato almeno 50 giorni di servizio militare. Per motivi di parità di trattamento, per quanto concerne l'obbligo di leva s'intende apportare un adeguamento: d'ora in poi chi è dichiarato inabile al servizio militare dopo essere stato reclutato nell'esercito e non ha assolto la scuola reclute, è tenuto a prestare servizio nella protezione civile. Secondo l'articolo 57 capoverso 2 dell'ordinanza del 22 novembre 201721 sull'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), per i militari il servizio d'istruzione di base (Scuola reclute) è considerato assolto se al momento del proscioglimento dal servizio d'istruzione di base hanno prestato almeno l'80 percento della durata totale e se 21

514

RS 512.21

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hanno ottenuto almeno la qualificazione sufficiente. Chi è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio militare e adempie le presenti condizioni, non diventa soggetto all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Capoverso 2 lettera c: La regolamentazione deve essere applicata di conseguenza al servizio civile: chi è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio civile diventa soggetto all'obbligo di servire nella protezione civile, se non ha nell'insieme prestato almeno un numero di giorni di servizio nell'esercito e nel servizio civile equivalente alla durata della scuola reclute.

Capoverso 2 lettera d: Gli svizzeri domiciliati all'estero non sono tenuti a prestare servizio nella protezione civile.

Capoverso 3: Per gli svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe dei Paesi confinanti deve essere prevista un'eccezione che consenta loro, se del caso, di poter prestare servizio di protezione civile in un Cantone di confine.

Art. 30

Esenzione di membri di autorità

Corrisponde alla regolamentazione precedente, essendo precisato che solo i giudici ordinari dei tribunali federali sono esonerati dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile. I giudici non di carriera sono invece tenuti a prestare servizio.

Art. 31

Adempimento e durata dell'obbligo

Capoverso 1: L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile diventa più flessibile e la durata a livello di truppa e per i sottufficiali più breve. L'obbligo di prestare servizio inizia al più presto nel 19° anno di età dei militi della protezione civile (finora nell'anno in cui compivano i 20 anni) e per la truppa e i sottufficiali dura al massimo fino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni (finora 40 anni). Ai sottufficiali superiori e agli ufficiali si applica un'altra regolamentazione (si veda il cpv. 4).

Capoversi 2 e 3: L'obbligo di prestare servizio dura complessivamente 12 anni e inizia nell'anno in cui i militi seguono l'istruzione di base. Quest'ultima dev'essere assolta al più tardi nell'anno in cui i militi compiono i 25 anni (si veda l'art. 50 cpv. 1). I Cantoni, per evitare problemi di effettivi, se del caso possono prorogare la durata dell'obbligo di prestare servizio per un periodo transitorio (cfr. art. 100 cpv. 3).

Capoverso 4: Dopo complessivamente 245 giorni di servizio prestati (giorni di servizio d'istruzione e giorni d'intervento), l'obbligo di prestare servizio è considerato assolto. Se un milite ha prestato complessivamente 245 giorni di servizio prima ancora che sia spirata la durata dell'obbligo di prestare servizio di 12 anni, è prosciolto dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Ciò si applica per analogia al capoverso 1 per la truppa e i sottufficiali; ai sottufficiali superiori, mentre agli ufficiali si applica la disposizione di cui al capoverso 4. La nuova regolamentazione si allinea alle norme dell'esercito, affinché diventi possibile prestare lo stesso numero di giorni di servizio nella protezione civile e nell'esercito. Nella prassi accadrà raramente in condizioni normali, che un milite della protezione civile a livello di truppa raggiunga il massimo di 245 giorni di servizio.

515

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Capoverso 5: Affinché la protezione civile abbia a disposizione i quadri necessari per un tempo sufficiente e per motivi di efficienza dell'istruzione, l'obbligo di prestare servizio per i sottufficiali superiori e gli ufficiali dura fino alla fine dell'anno in cui questi ultimi compiono 40 anni. Alla durata prolungata del servizio di sottufficiali superiori e ufficiali non si applica il massimo di 245 giorni di servizio di cui al capoverso 4.

Capoverso 6: D'ora in poi anche l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile potrà essere assolto in una volta sola (cfr. i militi in ferma continuata di cui all'art. 32). La durata dell'obbligo per i militi in ferma continuata è pari a 245 giorni.

Capoverso 7: In caso di catastrofe o di situazione d'emergenza, in particolare nell'ambito di un evento che si protrae nel tempo, è necessario garantire l'operatività e la capacità di resistenza delle formazioni della protezione civile impiegate. Il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di un numero elevato di militi durante un intervento potrebbe mettere a rischio l'operatività e la capacità di resistenza. Per evitare tale rischio, l'obbligo di prestare servizio può essere prolungato fino alla fine di un intervento, anche oltre i 245 giorni di servizio.

Capoverso 8 lettera a: Per garantire il raggiungimento degli effettivi previsti della protezione civile a livello nazionale di 72 000 militi, è necessario reclutare annualmente 6000 persone nella protezione civile (12 anni di obbligo × 6000 = 72 000).

Nel caso in cui gli effettivi non potessero essere garantiti in seguito a una diminuzione delle quote di reclutamento, il Consiglio federale deve poter prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio a 14 anni al massimo. Anche in questo caso si applica il massimo di giorni di servizio pari a 245 giorni per la truppa e i sottufficiali giusta il capoverso 4.

Capoverso 8 lettera b: Il Consiglio federale può riassoggettare all'obbligo di prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile fino a cinque anni dopo il loro proscioglimento. Ciò permette, se del caso, di aumentare e rinforzare gli effettivi della protezione civile svizzera di circa 30 000 militi, per esempio in vista di un conflitto armato.

Capoverso 9: In caso
di una catastrofe o situazione d'emergenza che si protrae nel tempo o in caso di un intervento di più mesi, è possibile che i militi della protezione civile raggiungano il massimo di 245 giorni di servizio prima del previsto. Ciò comporta una forte riduzione degli effettivi (truppa e quadri) e, in caso estremo, addirittura impedire alla protezione civile di adempiere la sua missione. In tal caso il Consiglio federale, su richiesta del Cantone interessato, deve poter prolungare l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile.

Art. 32

Militi in ferma continuata

Capoverso 1: Per compiti speciali della protezione civile, d'ora in avanti i Cantoni e l'UFPP (art. 36 cpv. 4) devono avere la possibilità di impiegare, se del caso, militi in ferma continuata. I militi della protezione civile, preferibilmente con un'incorporazione in una base d'appoggio cantonale o intercantonale, prestano il loro servizio in una sola volta. Il servizio in ferma continuata può essere prestato sia dai membri della truppa sia dai sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali. Per tutti la durata del servizio è di 245 giorni. I weekend, i giorni festivi e i giorni di congedo sono 516

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computati quali giorni di servizio. Un milite tuttavia non ha diritto di prestare il suo servizio in ferma continuata.

Capoverso 2: L'istruzione di base è parte integrante dei 245 giorni di servizio prestati dal milite in ferma continuata. I giorni di servizio restanti devono essere prestati immediatamente dopo l'istruzione di base.

Capoverso 3: Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti ai militi in ferma continuata, segnatamente ai loro compiti. Deve stabilire che i militi inferma continuata possono prestare servizio o essere impiegati solo nei seguenti ambiti: istruzione di base, istruzione complementare e istruzione dei quadri, perfezionamento, corsi di ripetizione, interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni di emergenza, sostegno ai servizi d'istruzione e alla preparazione e all'esecuzione di esercitazioni, controlli periodici dei rifugi e impianti, stage di formazione presso organizzazioni partner nella protezione della popolazione e nell'ambito della protezione dei beni culturali presso istituzioni culturali. Non possono essere impiegati per attività amministrative che espletate da personale amministrativo professionale, tra cui in particolare compiti amministrativi, la gestione di personale e di materiale nonché il servizio interno.

Art. 33

Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato, il Consiglio federale può come finora obbligare a prestare servizio di protezione civile gli uomini non più soggetti all'obbligo di prestare servizio militare o civile. Si tratta degli uomini soggetti all'obbligo militare che sono stati prosciolti anticipatamente dal servizio militare o civile e che secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera b e c non sono più soggetti all'obbligo di prestare servizio nella protezione civile come pure degli uomini che hanno adempiuto all'obbligo di prestare servizio militare o civile perché hanno raggiunto il limite d'età ordinario.

L'estensione dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile non si applica agli uomini e alle donne che prestano o hanno prestato servizio di protezione civile su base volontaria.

Art. 34

Volontariato

Capoverso 1: Corrisponde alla precedente regolamentazione, secondo cui possono prestare servizio di protezione civile su base volontaria le seguenti persone: gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile, gli uomini non più coscritti al servizio militare o servizio civile, le donne di nazionalità svizzera e stranieri domiciliati in Svizzera. D'ora in poi una persona interessata può prestare servizio volontario nella protezione civile già a partire dal 19° anno di età.

Capoverso 2: Come finora, i Cantoni decidono in merito all'ammissione di volontari sulla base del loro fabbisogno. Di conseguenza non sussiste un diritto a prestare servizio di protezione civile su base volontaria.

Capoverso 3: I volontari della protezione civile hanno gli stessi diritti e doveri dei militi della protezione civile.

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Capoverso 4: Per rendere proficua l'istruzione, i volontari devono prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile, ma possono essere prosciolti prima in casi dovutamente motivati.

Capoverso 5: Dal momento che non sarebbe giusto versare un'indennità di perdita di guadagno a chi percepisce una rendita di vecchiaia e non subisce quindi alcuna perdita di guadagno (cfr. il messaggio del 27 febbraio 201322 sulla modifica della LPPC, spiegazione all'art. 15 ), d'ora in poi i volontari non saranno più prosciolti a 65 anni compiuti, bensì non appena percepiscono la rendita di vecchiaia.

Art. 35

Reclutamento

Capoverso 1: L'esercito e la protezione civile continuano a procedere a un reclutamento comune.

Capoverso 2 lettera a: Secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 199523 (LM), le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto o a causa di una sentenza penale che ordina una misura privativa della libertà. In questi casi il reclutamento non è opportuno nemmeno nella protezione civile. L'articolo 21 LM è stato concepito in primo luogo per gli autori di gravi atti di violenza; chi per i motivi menzionati nell'articolo 21 capoverso 1 LM è intollerabile per l'esercito, lo è anche per la protezione civile. Questa norma è mantenuta.

Capoverso 2 lettera b: Come finora, le persone soggette all'obbligo di leva che presentano comportamenti che lasciano presagire un potenziale di violenza e, quindi, non soddisfano le esigenze del servizio militare, non sono reclutate nemmeno per la protezione civile. Questi disturbi possono infatti manifestarsi tanto nell'esercito quanto nella protezione civile.

Art. 36

Incorporazione dei militi

Capoversi 1 e 2: I militi della protezione civile saranno anche in futuro a disposizione del loro Cantone di domicilio ma rimane possibile incorporarli in un altro Cantone. È previsto che in futuro si ricorra più spesso all'incorporazione intercantonale per meglio compensare le eccedenze e le carenze dei Cantoni. L'incorporazione intercantonale può aver luogo sin dal reclutamento.

Capoverso 3: Non ha senso continuare a convocare militi della protezione civile che si trasferiscono all'estero. Questi ultimi sono quindi registrati in un pool al momento della loro partenza (art. 37). Se del caso, al loro ritorno in Svizzera possono essere nuovamente incorporati, nella misura in cui sono ancora soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Capoverso 4: La Confederazione deve poter impiegare militi per compiti speciali di sua competenza. Si tratta di persone con conoscenze tecniche specifiche o formazione idonea per assolvere prevalentemente compiti nell'ambito della protezione NBC e dell'aiuto alla condotta. Il fabbisogno di militi è comprovato ed è riconosciuto dai 22 23

518

FF 2013 1801, in particolare pag. 1819 RS 510.10

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Cantoni, tanto più che sono in primo luogo questi ultimi a beneficiare delle prestazioni della Confederazione. Sono richieste circa 250 persone che dispongano di una formazione confacente alle esigenze (in logistica, fisica, chimica, scienze naturali, biologia o informatica). I particolari (procedura di reclutamento, incorporazione, formazione, convocazione e intervento) saranno disciplinati dal Consiglio federale.

Attualmente vengono chiariti in un progetto comune di Confederazione e Cantoni. Il fabbisogno di militi dei Cantoni rimane prioritario.

Art. 37

Pool di personale

Capoverso 1: Il personale di riserva, che finora era molto numeroso e in parte non istruito in alcuni Cantoni, è soppresso grazie alla riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio. D'ora in poi i militi non incorporati saranno registrati in un pool intercantonale nel Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA). Per evitare inutili spese d'istruzione, i militi della protezione civile registrati nel pool di personale immediatamente dopo il reclutamento, non sono istruiti. Il pool di personale serve a compensare meglio le carenze e le eccedenze tra Cantoni. Anche i militi che si trasferiscono all'estero sono registrati in questo pool (art. 36 cpv. 3).

Capoverso 2: Secondo le necessità, un Cantone può incorporare militi del pool di personale intercantonale in un'organizzazione di protezione civile e istruirli. Ciò avviene sempre d'intesa con il Cantone di domicilio, poiché è quest'ultimo che decide in definitiva in merito all'incorporazione dei «propri» militi (cfr. l'art. 36 cpv. 2). I militi registrati nel pool di personale possono essere messi a disposizione anche della Confederazione per i compiti di cui all'articolo 36 capoverso 4.

Capoverso 3: I militi della protezione civile registrati nel pool di personale non hanno diritto a essere incorporati o a prestare servizio di protezione civile.

Art. 38

Proscioglimento anticipato

Come finora, su richiesta di un'organizzazione partner i membri professionisti delle organizzazioni partner e i membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe ed altre situazioni di emergenza (compresi i gestori di infrastrutture critiche) continuano a poter essere prosciolti anzitempo dai Cantoni. Il capoverso 2 comprende una delega di competenze legislative al Consiglio federale più chiara rispetto alle disposizioni attuali.

Art. 39

Esclusione

Si applica la regolamentazione precedente, secondo cui i militi della protezione civile condannati a una pena di reclusione o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

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Sezione 2: Diritti e doveri dei militi Art. 40

Soldo, vitto, alloggio e trasporto

Capoverso 1: I militi della protezione civile hanno diritto al soldo, al vitto gratuito, al trasporto gratuito con i trasporti pubblici e all'alloggio gratuito, se non possono pernottare al proprio domicilio.

Capoverso 2: Comprende una delega di competenze legislative al Consiglio federale o all'UFPP più chiara rispetto alle disposizioni attuali. D'ora in poi la convocazione dovrà avere validità di titolo di trasporto per l'utilizzo dei trasporti pubblici (biglietto).

Art. 41

Indennità per perdita di guadagno

Per completezza e trasparenza, il diritto di chi presta servizio di protezione civile all'indennità di perdita di guadagno rimane sancito nella LPPC e si rinvia alla relativa legge.

Art. 42

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

D'ora in poi, la totalità dei giorni di servizio prestati e pagati nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere computata per il computo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Con l'attuazione della mozione del consigliere nazionale Walter Müller (mozione 14.3590 Diritto di riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile) accolta dal Consiglio federale e dal Parlamento, d'ora in poi questo principio sarà applicato in modo sistematico. I militi che hanno prestato più di 25 giorni di servizio in un anno potranno quindi riportare il saldo all'anno successivo per il computo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Per i giorni di servizio prestati in eccesso dai sottufficiali superiori e dagli ufficiali fino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni, alla fine dell'obbligo di prestare servizio sarà rimborsata, pro rata, la tassa d'esenzione pagata.

Inoltre, dovrà essere verificata anche la riduzione per ogni giorno di servizio prestato (245 giorni di servizio / 12 anni di servizio = 20,4). Dovrà essere infatti aumentata dal 4 al 5 percento, affinché con 20 giorni di servizio prestati l'anno non incomba più la tassa d'esonero dall'obbligo militare.

Come è già il caso, i giorni di servizio prestati dai volontari non sono considerati per il calcolo della riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare.

Art. 43

Assicurazione

Capoverso 1: Per completezza e trasparenza la copertura dell'assicurazione militare per i militi della protezione civile rimane sancita nella LPPC e si rinvia alla relativa legge.

Capoverso 2: Affinché l'UFPP possa emanare disposizioni per la prevenzione di incidenti e danni alla salute nella protezione civile, è necessario delegare le relative competenze legislative.

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Art. 44

Durata massima dei servizi di protezione civile

Con la revisione parziale della LPPC del 2012, per i servizi di protezione civile è stato fissato un limite massimo di 40 giorni l'anno per impedire gli abusi nella richiesta delle indennità per perdita di guadagno. Questo limite massimo deve essere aumentato a 66 giorni, affinché un milite della protezione civile possa assolvere l'istruzione di base e un'istruzione complementare prolungata, ad esempio in ambito sanitario, nello stesso anno (cfr. art. 51 cpv. 2). Per ragioni evidenti, ai militi in ferma continuata non si applica il limite massimo di 66 giorni (art. 32).

Art. 45

Obblighi

Capoversi 1­3: Come finora, è stabilito che i militi della protezione civile sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti (ad es. convocazione o incarichi durante i servizi) e ad assumere funzioni di quadro con i relativi servizi. I quadri sono inoltre tenuti a effettuare prestazioni fuori del servizio, tra cui la preparazione di servizi d'istruzione e interventi della protezione civile.

Capoverso 4: Finora mancava una regolamentazione relativa all'obbligo di notifica dei militi. Pertanto è stabilito che i militi sono soggetti all'obbligo di notifica.

Capoverso 5: Finora mancava anche una regolamentazione per l'utilizzazione dell'equipaggiamento personale. Viene ora stabilito che l'equipaggiamento personale, ossia l'uniforme, può essere utilizzato solo per i servizi di protezione civile.

Sezione 3: Chiamata e controlli Art. 46

Convocazione al servizio d'istruzione

Capoverso 1: Come finora la convocazione amministrativa dei militi della protezione civile ai servizi d'istruzione, ai corsi di perfezionamento e ai corsi di ripetizione è inviata dai Cantoni. Per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, la Confederazione approva le domande e dispone gli interventi.

Capoverso 2: L'UFPP si occupa delle convocazioni ai servizi d'istruzione di base e ai corsi di perfezionamento che rientrano nel suo ambito di competenza (art. 55 cpv. 2­4).

Capoverso 3: Come finora, la convocazione deve essere notificata ai militi almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio. I militi devono poter pianificare tempestivamente il servizio (vacanze e accordo dei datori di lavoro).

Capoverso 4: Le richieste di differimento del servizio continuano ad essere inviate per decisione all'organo che ha emanato la convocazione.

Art. 47

Chiamata per interventi in caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati

Capoverso 1: Il Consiglio federale deve poter chiamare in servizio militi della protezione civile in caso di catastrofi e situazioni di emergenza gravi e di ampia portata (in Svizzera o nelle zone limitrofe di Paesi confinanti), per esempio da Cantoni non colpiti dall'evento, per impiegarli quale sostegno nei Cantoni colpiti.

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Ciò si applica anche in caso di conflitti armati, la cui gestione rientra nelle competenze della Confederazione. Quest'ultima si assume i costi per l'intervento della protezione civile (importo forfettario per giorno d'intervento e milite).

Capoverso 2: I Cantoni possono continuare a chiamare in servizio i militi in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni di emergenza nel proprio Cantone, a sostegno di altri Cantoni colpiti e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.

Capoverso 3: I Cantoni continuano a disciplinare la procedura di chiamata dei militi (tramite cercapersone, telefono cellulare ecc.).

Capoverso 4: Per analogia, l'UFPP disciplina la procedura della chiamata in servizio dei militi per i compiti federali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4.

Art. 48

Controlli

Capoverso 1: I Cantoni continuano ad essere responsabili dei controlli nella protezione civile. Dal 1° gennaio 2017, i controlli sul personale della protezione civile dei Cantoni hanno luogo nel quadro del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA).

Capoverso 2: Come finora, l'UFPP controlla l'osservanza dei limiti temporali massimi e la compatibilità degli interventi di pubblica utilità con lo scopo e i compiti della protezione civile. Benché d'ora in avanti gli interventi di pubblica utilità saranno svolti nell'ambito dei corsi di ripetizione (cfr. l'art. 54), occorrerà mantenere la vigilanza federale introdotta con l'ultima revisione della LPPC per evitare gli interventi illeciti della protezione civile (cfr. il messaggio concernente la modifica della LPPC del 27 febbraio 201324.

Capoverso 3: In caso d'inosservanza dei limiti temporali massimi, l'UFPP ha tuttora la possibilità di impedire una convocazione dei militi interessati e provvede alla relativa comunicazione all'Ufficio centrale di compensazione.

Capoverso 4: L'UFPP effettua i controlli relativi ai militi della protezione civile chiamati ad adempiere a compiti federali di cui all'articolo 36 capoverso 4.

Capoverso 5: I controlli relativi ai militi della protezione civile rientrano tuttora nelle competenze dei Cantoni, ma devono essere effettuati nel sistema PISA (cpv. 1). Per garantire dei controlli unitari a livello nazionale, è necessario disciplinare l'utilizzazione del sistema PISA da parte della Confederazione quale gestore del sistema PISA. Il Consiglio federale deve quindi stabilire in dettaglio la portata dei controlli relativi ai militi della protezione civile ed emanare regolamenti di tipo amministrativo e tecnico per gli utenti. Finora mancava una base giuridica per disciplinare l'uso del sistema PISA.

Capoverso 6: I particolari della procedura di controllo ai sensi del capoverso 2 sono anch'essi disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

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FF 2013 1801, in particolare pag. 1810­1812

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Capitolo 3: Istruzione Art. 49

Competenza dei Cantoni

A titolo introduttivo al capitolo sull'istruzione, si stabilisce esplicitamente che i Cantoni sono competenti per l'istruzione, nella misura in cui non ne è responsabile la Confederazione.

Art. 50

Istruzione di base

Capoverso 1: L'istruzione di base abilita i militi della protezione civile ad adempiere i loro compiti a livello di truppa. I contenuti dell'istruzione sono impostati sulla capacità della protezione civile a gestire eventi maggiori, catastrofi e situazioni di emergenza. Le esigenze legate a un conflitto armato sono trattate secondo la situazione per mezzo di istruzioni ampliate. Il momento dell'istruzione è stato adeguato al nuovo modello di servizio. I militi assolvono l'istruzione di base dall'inizio del 19° anno d'età e al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono 25 anni.

Capoverso 2: L'istruzione di base si è rivelata adatta nella sua estensione attuale. La sua durata rimane quindi di 10­19 giorni. I contenuti generali dovranno tuttavia essere snelliti a favore dell'istruzione tecnica in materia d'intervento. In futuro si rinuncerà alla suddivisione in istruzione di base generale e istruzione di base specialistica. Di conseguenza i Cantoni dispongono anche di una maggiore flessibilità per organizzare l'istruzione di base. L'istruzione avrà luogo separatamente per ogni funzione di base. Se l'istruzione di base è assolta senza interruzione, i weekend (sabato e domenica) sono computati nel calcolo della durata dell'istruzione di base e, quindi, anche nel calcolo della durata complessiva di 245 giorni.

Capoverso 3: D'ora in poi, in caso di cambiamento d'incorporazione deve essere data la possibilità di assolvere nuovamente l'istruzione di base nel relativo settore specialistico. Contrariamente a quanto avviene per l'attribuzione a una funzione di base nel quadro del reclutamento, che rientra nelle competenze della Confederazione, il Cantone può decidere in merito a una nuova incorporazione. Inoltre, il Cantone può prevedere una nuova istruzione di base abbreviata in base allo stato d'istruzione del milite.

Capoverso 4: Ai sensi del capoverso 1, l'istruzione di base deve essere assolta al più tardi entro la fine dell'anno in cui i militi della protezione civile compiono 25 anni.

Tuttavia, le persone registrate nel pool di personale senza un'istruzione di base, se del caso, devono poter essere istruite anche se hanno più di 25 anni. Perciò queste persone possono essere convocate all'istruzione di base fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni.

Capoverso 5: Lo stesso si applica
alle persone naturalizzate che hanno più di 25 anni. Anche queste persone devono poter essere convocate all'istruzione di base fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni. Con questa regolamentazione s'intende evitare che le persone aspettino a naturalizzarsi per evitare di prestare servizio militare o servizio di protezione civile.

Capoverso 6: Come finora, le persone che prestano servizio di protezione civile su base volontaria e hanno già frequentato un'istruzione equivalente all'istruzione di

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FF 2019

base, non devono assolverla (o devono assolverla solo in parte). Sono considerate istruzioni equivalenti segnatamente le formazioni militari (la scuola reclute, la formazione di sottufficiale o ufficiale) e le formazioni civili, tra cui quelle impartite presso le organizzazioni partner della protezione della popolazione (ad es. istruzione di base per pompieri) o nel campo dell'aiuto psicologico d'urgenza (ad es. psicologi, assistenti spirituali). I Cantoni decidono in merito al riconoscimento di un'istruzione equivalente.

Art. 51

Istruzione complementare

Capoverso 1: L'istruzione complementare è volta a istruire specialisti (ad es. lo specialista sanitario) e amplia le competenze di titolari di funzione per compiti complementari senza successiva modifica della funzione (ad es. per i lavori forestali). L'istruzione complementare ha luogo dopo l'istruzione di base e deve quindi essere disciplinata in un articolo separato. I compiti speciali nella protezione civile si sono molto diversificati; ciò che si ripercuote sull'istruzione, che deve essere ancora più flessibile. Si rinuncia quindi a fissare una durata minima. Le esigenze in materia d'istruzione per i compiti speciali, invece, sono aumentate. Le istruzioni certificate durano più del tetto massimo attuale di 5 giorni. La durata minima d'istruzione, per esempio, per i lavori forestali, è di 10 giorni (art. 34 dell'ordinanza del 30 novembre 199225 sulle foreste). La durata massima deve quindi essere prolungata a 19 giorni per ogni istruzione complementare.

Capoverso 2: Il Consiglio federale deve avere la possibilità di prorogare la durata di un'istruzione complementare a 54 giorni, nel caso in cui sulla base delle esperienze raccolte, 19 giorni per l'istruzione complementare non dovessero essere sufficienti.

Potrebbe essere il caso per l'istruzione complementare dello specialista sanitario «assistente di cura». Se un'istruzione di assistente di cura di otto settimane è assolta senza interruzione, dovranno essere indennizzati con il soldo anche i weekend tra due formazioni. Per questa istruzione complementare si computano quindi 54 giorni (40 giorni lavorativi e 14 giorni di weekend).

Art. 52

Istruzione dei quadri

Capoversi 1 e 2: La durata attuale dell'istruzione dei quadri della protezione civile non è sufficiente per soddisfare le esigenze poste. D'ora in avanti, per ogni livello dovrà essere assolta un'istruzione modulabile per quadri impostata ai compiti, completata con un servizio pratico, ciò che ne allunga la durata. Per ogni livello di quadri sono previsti iter d'istruzione con durata e competenze variabili (Confederazione e Cantoni). Nella legge sono quindi fissati solo i principi e la durata massima di 19 giorni.

Capoverso 3: I particolari sugli iter d'istruzione saranno disciplinati, per analogia all'esercito, a livello di ordinanza (art. 55 LM).

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RS 921.01

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Art. 53

Perfezionamento

I quadri e gli specialisti della protezione della popolazione devono poter continuare a essere convocati periodicamente a corsi di perfezionamento di al massimo 5 giorni l'anno. In tal modo si garantisce che le novità siano attuate rapidamente e che i quadri possano assumere i loro compiti impegnativi in qualsiasi momento. Il perfezionamento è organizzato dagli organi federali e cantonali che istruiscono i relativi titolari di funzione.

Art. 54

Corsi di ripetizione

Capoverso 1: A causa dell'estensione dei corsi di ripetizione alle misure di prevenzione, lavori di ripristino e gli interventi di pubblica utilità, ma anche per evitare la perdita delle conoscenze e permettere ai quadri di acquisire la pratica nella condotta, la durata minima di un corso di ripetizione aumenta da 2 a 3 giorni. La durata massima di 21 giorni per tutti i militi della protezione civile permette di tenere conto dei numerosi tipi d'intervento della protezione civile e di prestare, in 12 anni, lo stesso numero di giorni di servizio di un militare (245 giorni).

Capoverso 2: I corsi di ripetizione devono corrispondere allo scopo e ai compiti della protezione civile e servono in particolare a raggiungere e mantenere l'efficienza operativa della protezione civile. Ciò è imprescindibile, poiché la protezione civile deve poter intervenire immediatamente in caso di catastrofi e situazioni di emergenza.

Capoverso 3: Con l'integrazione degli interventi di pubblica utilità nei corsi di ripetizione, le formazioni della protezione civile hanno maggiore occasione di esercitarsi insieme e i quadri possono acquisire la necessaria esperienza di condotta. Le difficoltà riscontrate finora nella delimitazione tra vari servizi, la mancanza di flessibilità e le procedure amministrative dispendiose sono eliminate grazie a questa integrazione.

Capoverso 4: Nei corsi di ripetizione deve essere possibile, ad esempio, svolgere esercitazioni d'intervento transfrontaliere nel quadro di accordi internazionali.

Capoverso 5: Per la convocazione agli interventi di pubblica utilità è opportuno continuare a emanare norme vincolanti a livello di ordinanza (ad es. evitare prestazioni di servizio presso il proprio datore di lavoro, obbligo di versamento di una parte dell'introito al Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la concorrenza all'economia privata). Secondo la prassi in vigore, questi interventi continueranno a essere autorizzati dalla Confederazione (UFPP) se sono d'interesse nazionale e dai Cantoni se sono di loro competenza.

Art. 55

Competenze e prescrizioni dell'UFPP

Capoverso 1: La Confederazione deve continuare a gettare le basi per un'istruzione unitaria in collaborazione con i Cantoni. In tal modo si garantisce l'interoperabilità (unité de doctrine) nella protezione civile e si riduce l'onere necessario per l'elaborazione dei corsi in tutto il Paese.

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Capoverso 2: L'UFPP deve ora assumersi l'istruzione centralizzata degli ufficiali per la condotta al fine di garantire una dottrina di condotta unitaria in tutto il Paese (lett. a). Inoltre, la Confederazione garantisce, come finora, l'istruzione tecnica di singoli quadri e specialisti (lett. b), tra cui in particolare i capi dei settori (aiuto alla condotta) e i quadri o gli specialisti della protezione NBC e della protezione dei beni culturali. Per questi settori è responsabile in prevalenza la Confederazione, che in tal modo fornisce il suo contributo all'intensificazione dell'istruzione dei quadri e all'operatività della protezione civile nel caso della gestione di un evento che rientra nelle competenze della Confederazione. Nei Cantoni si approfondiscono in seguito le competenze acquisite nei corsi centrali e si completano le conoscenze necessarie.

Se i militi della protezione civile sono impiegati per compiti speciali della Confederazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4, la Confederazione garantisce la relativa istruzione (lett. c). L'UFPP può stipulare delle convenzioni con alcuni Cantoni, affinché questi ultimi svolgano dei corsi d'istruzione, ad esempio l'istruzione di base.

Capoverso 3: Nel quadro delle sue possibilità, l'UFPP può, su richiesta, organizzare istruzioni e perfezionamenti che rientrerebbero nelle competetene dei Cantoni.

Secondo il finanziamento in funzione delle competenze, i relativi costi sono però a carico dei Cantoni (art. 93 lett. b).

Capoverso 4: Con una collaborazione rafforzata tra le organizzazioni partner s'intende meglio sfruttare le sinergie. Per questo motivo i membri delle organizzazioni partner e terzi (ad es. la Croce Rossa Svizzera) devono poter partecipare a istruzioni organizzate dalla Confederazione.

Capoverso 5: Ai sensi di un'istruzione unitaria, l'UFPP stabilisce in collaborazione con i Cantoni le priorità dei contenuti dei singoli iter d'istruzione. Inoltre, sono disciplinate le condizioni per un'istruzione abbreviata per i militi della protezione civile che dispongono già di solide conoscenze (ad es. pompieri).

Art. 56

Istruzione di personale insegnante

L'istruzione centralizzata del personale insegnante da parte dell'UFPP, nel complesso ha dato esiti positivi. Dall'istituzione della Scuola federale per istruttori della protezione civile nel 1995, la figura professionale dell'istruttore e il panorama dell'istruzione sono mutati. Negli ultimi anni sono stati avviati la verifica e l'adeguamento dell'istruzione del personale insegnante. L'obiettivo è di adeguare l'istruzione al nuovo profilo dei requisiti per gli istruttori e alle nuove esigenze nel campo della formazione in Svizzera. D'ora in poi gli aspiranti istruttori assolveranno un corso di formazione modulare per istruttore della protezione civile con attestato professionale federale. In questo modo il diploma sarà equivalente ad altri diplomi riconosciuti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

Anche in futuro singoli moduli di formazione saranno aperti al personale insegnante di altre organizzazioni partner.

Capoversi 1 e 2: D'ora in poi è stabilito esplicitamente che l'UFPP garantisce l'istruzione del personale insegnante e che permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare al suo programma di formazione.

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Capoverso 3: Comprende una delega all'UFPP di competenze legislative per disciplinare l'istruzione del personale insegnante e la partecipazione del personale delle organizzazioni partner ai servizi d'istruzione della protezione civile più chiara rispetto alle disposizioni attuali.

Art. 57

Infrastruttura per l'istruzione

Capoverso 1: La complessità dei rischi e pericoli attuali richiede un'istruzione efficiente con tecnologie moderne di formazione, informazione e comunicazione. La Confederazione necessiterà quindi anche in futuro di un'infrastruttura moderna come quella del Centro federale d'istruzione di Schwarzenburg per l'istruzione che impartisce. Come finora l'infrastruttura deve poter essere utilizzata anche da altre organizzazioni partner della protezione della popolazione, dell'esercito e dell'Amministrazione federale e da altri organi per sfruttare in modo ottimale l'infrastruttura.

Capoverso 2: I Cantoni devono comunicare la soppressione di un centro d'istruzione della protezione civile all'UFPP, affinché quest'ultimo possa verificare la restituzione dei sussidi federali concessi per l'acquisto del terreno.

Capoverso 3: La restituzione dei sussidi federali concessi per l'acquisto di terreni tiene conto del fatto che, di regola, il terreno acquisisce notevole valore nel corso degli anni. La disposizione si applica per analogia anche se il terreno è ceduto in diritto di superficie.

Capitolo 4: Diritti e doveri di terzi Art. 58

Proprietari di edifici abitativi e locatari

Capoverso 1: Se i rifugi devono essere preparati per un soggiorno, su ordine della protezione civile i proprietari e i locatari continuano ad essere tenuti a svolgere i relativi lavori.

Capoverso 2: I posti protetti non utilizzati devono essere messi a disposizione gratuitamente della protezione civile.

Art. 59

Uso di proprietà e diritto di requisire

Capoverso 1: Come finora, i proprietari di case sono tenuti a tollerare impianti tecnici della protezione civile sui loro terreni. La disposizione è completata con l'obbligo di tollerare anche «attività ufficiali» ai fini della protezione civile.

L'aggiunta è dovuta alla ripetuta resistenza di proprietari e locatari riscontrata nella prassi, segnatamente in relazione ai controlli periodici dei rifugi effettuati dai competenti organi della protezione civile. Le modalità del controllo periodico dei rifugi, e segnatamente del suo annuncio, dovranno essere disciplinate nella relativa ordinanza.

Capoverso 2: In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni di emergenza e conflitti armati, la protezione civile deve avere il diritto di requisire alle medesime condizioni dell'esercito.

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Art. 60

Copertura individuale tramite l'assicurazione militare

Chi è chiamato dalla protezione civile per fornire un aiuto durante un sinistro è coperto dall'assicurazione militare.

Capitolo 5: Costruzioni di protezione Sezione 1: Rifugi e contributi sostitutivi Art. 61

Principio

Il principio secondo cui ogni abitante deve disporre di un posto protetto è mantenuto. L'evoluzione del contesto internazionale in materia di politica di sicurezza evidenzia l'importanza dell'infrastruttura dei rifugi in Svizzera e della loro destinazione iniziale, ossia la protezione fisica della popolazione. L'obbligo di costruire rifugi e impianti di protezione è stato verificato nel 2010. Nel messaggio concernente la revisione parziale della LPPC dell'8 settembre 201026 sono stati illustrati, in modo esaustivo, i motivi per cui è opportuno mantenere l'obbligo di costruire rifugi e impianti di protezione (in parte modificato). Il tipo e il numero di rifugi necessari devono essere valutati in base alla situazione di minaccia e verificati a intervalli regolari. I rifugi sono inoltre parte integrante dei piani d'emergenza previsti per vari scenari (ad es. incidente in una centrale nucleare).

Di regola «nelle vicinanze» comprende una distanza di fino a 30 minuti o circa 2 chilometri a piedi. In caso di condizioni topografiche difficili (specialmente in regioni di montagna), la distanza può comportare fino a 60 minuti di tragitto a piedi.

Art. 62

Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi

Capoverso 1: La Svizzera dispone di un'ampia copertura in posti protetti su tutto il suo territorio. Nelle regioni con molte vecchie costruzioni non vi è però ancora un numero di posti protetti sufficiente. Inoltre, per far fronte alla crescita demografica devono essere costruiti ed equipaggiati nuovi rifugi. Dove il fabbisogno di posti protetti è coperto, i committenti di nuove costruzioni devono comunque versare un contributo sostitutivo nel rispetto della parità di trattamento.

Capoverso 2: Anche gli istituti e gli ospedali sono, come finora, tenuti a realizzare e equipaggiare rifugi. Se questo non dovesse essere possibile per motivi edilizi (ad es.

fondazione instabile o elevato livello di falda), anch'essi devono versare un contributo sostitutivo.

Capoverso 3: I Comuni possono colmare una carenza di posti protetti anche costruendo rifugi pubblici, finanziabili con i contributi sostitutivi.

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Art. 63

Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi

Capoverso 1: I Cantoni gestiscono, come finora, la costruzione dei rifugi per garantire un'offerta sufficiente di posti protetti opportunamente distribuiti sul loro territorio.

Capoverso 2: I contributi sostitutivi sono destinati, come finora, ai Cantoni, affinché possano compensare in particolare le carenze di posti protetti all'interno del Cantone.

Capoverso 3: L'utilizzo dei contributi sostitutivi è modificato e per motivi di certezza del diritto disciplinato definitivamente a livello di legge. Come finora, i contributi sostitutivi servono in primo luogo a finanziare i rifugi pubblici e a rimodernare i rifugi privati. I contributi sostitutivi rimanenti possono essere impiegati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, per lo smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione (art. 92 cpv. 3), per il materiale d'intervento della protezione civile (compresi i veicoli), per il controllo periodico dei rifugi (CPR) e per i costi di gestione del fondo per contributi sostitutivi. Per cambiamento di destinazione «per scopi legati alla protezione civile» s'intendono, ad esempio, gli impianti di protezione utilizzati quali rifugi pubblici, rifugi di istituti di accoglienza, alloggi d'emergenza o rifugi per beni culturali oppure un cambiamento di destinazione a favore della protezione della popolazione e delle organizzazioni partner (ad es. un deposito protetto per il materiale dei pompieri). Un altro utilizzo dei contributi sostitutivi non è ammissibile, poiché si tratta di contributi a destinazione vincolata.

Capoverso 4: Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e il loro impiego per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile.

Capoverso 5: D'ora in poi l'UFPP, su richiesta, deve poter verificare se l'utilizzo dei contributi sostitutivi è conforme alla legge.

Art. 64

Permessi di costruzione

Si precisa che si tratta di permessi di costruzione per la realizzazione di edifici abitativi, istituti e ospedali. Sono considerate nuove costruzioni gli edifici eretti su una superficie non edificata o resa edificabile da una demolizione. Non sono considerate nuove costruzioni le ricostruzioni in seguito a danni elementari eseguite per ripristinare la situazione originale, gli ampliamenti (nella misura in cui mirano all'estensione diretto di uno spazio abitativo o destinato alla cura esistente), gli innalzamenti, le trasformazioni e i cambiamenti di destinazione.

Art. 65

Protezione dei beni culturali

Capoverso 1: Come finora, i Cantoni possono obbligare i proprietari e i detentori di beni culturali immobili d'importanza nazionale, iscritti nell'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC) come oggetti A, 529

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ad adottare a proprie spese dovute misure edilizie (ad es. puntellamenti supplementari). Anche per i beni culturali mobili d'importanza nazionale (iscritti nell'inventario PBC come oggetti A), i Cantoni possono continuare a ordinare la costruzione di rifugi per beni culturali. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro (art. 63 cpv. 4). La Confederazione si assume i costi per la loro costruzione e il loro equipaggiamento.

Capoverso 2: Devono essere definiti i requisiti minimi per i rifugi per beni culturali iscritti nell'Inventario PBC come oggetti A. Le norme tecniche, che devono essere osservate nella costruzione di un rifugio per beni culturali, corrispondono a quelle dei rifugi per le persone. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, si tratta in primo luogo di garantire una conservazione ottimale di collezioni di archivi, biblioteche e musei. Rientrano in questa categoria anche i beni culturali digitali.

Art. 66

Manutenzione

Come finora, i proprietari devono provvedere solo alla manutenzione del rifugio per salvaguardare il suo valore. La manutenzione comprende ad esempio il controllo periodico del sistema di ventilazione e delle porte e dei coperchi blindati e la pulizia della presa d'aria. I rimodernamenti necessari e aventi un effetto sui costi, tra cui la sostituzione di apparecchi di ventilazione, filtri o altre componenti tecniche, continueranno a essere finanziati con i contributi sostitutivi (fatti salvi i danni causati intenzionalmente).

Art. 67

Soppressione

Capoverso 1: Siccome i Cantoni sono responsabili per la gestione della costruzione dei rifugi, possono ordinare, per esempio, la soppressione di rifugi in caso di eccedenza.

Capoverso 2: Il Consiglio federale fissa i crediti per la soppressione di rifugi, per esempio in relazione ai rifugi che non soddisfano più i requisiti tecnici in vigore.

Sezione 2: Impianti di protezione Art. 68

Tipi di impianti di protezione

I posti di comando servono agli organi di condotta regionali e comunali come ubicazioni di condotta protette. Gli impianti d'apprestamento sono a disposizione delle organizzazioni di protezione civile come basi logistiche (alloggio del personale, deposito del materiale, ecc.). Gli ospedali protetti e i centri sanitari protetti serviranno ad ampliare le capacità della sanità pubblica in caso di un evento con un numero elevato di pazienti. A tal fine dovrà essere garantito il personale medico (medici e personale di cura professionista) e il suo sostegno mediante militi (assistenti di cura della protezione civile). Inoltre, nella protezione civile dovrà essere reintrodotto un servizio sanitario.

Attualmente in Svizzera vi sono 2348 impianti di protezione, di cui 837 sono posti di comando, 1169 impianti d'apprestamento, 248 centri sanitari protetti e 94 ospedali protetti. Va precisato che in parte si tratta di impianti di protezione combinati, per 530

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esempio una combinazione di posto di comando, impianto d'apprestamento e centro sanitario protetto.

Art. 69

Prescrizioni della Confederazione

Capoverso 1: Il Consiglio federale disciplina, come finora, i requisiti che gli impianti di protezione devono soddisfare per garantire un'efficienza operativa sufficiente.

Capoverso 2: Per gli impianti di protezione, la Confederazione paga contributi forfettari per la manutenzione e si assume i costi del rimodernamento. Di conseguenza occorre prescrivere condizioni quadro e criteri che permettono di pianificare il fabbisogno in modo unitario in tutto il Paese. L'efficienza operativa tecnica comprende il funzionamento delle componenti tecniche (ad es. la ventilazione, l'approvvigionamento di energia elettrica e idrico) e, ad esempio, per gli impianti del servizio sanitario anche le apparecchiature mediche.

Capoverso 3: Affinché la pianificazione del fabbisogno sia aggiornata periodicamente, il Consiglio federale dovrà prescrivere le tempistiche.

Capoverso 4: Per permettere il disciplinamento dei dettagli tecnici, le competenze legislative saranno delegate all'UFPP.

Capoverso 5: L'UFPP disciplinerà in modo unitario gli aspetti tecnici relativi alla salvaguardia del valore. Rientrano nella salvaguardia del valore la manutenzione e il rimodernamento di una costruzione di protezione.

Art. 70

Compiti dei Cantoni

Capoversi 1 e 2: Come finora, la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni deve essere approvata dall'UFPP. Essa si basa sui criteri enunciati dalla Confederazione.

Ciò è necessario poiché la Confederazione partecipa ai costi di manutenzione con un contributo forfettario e sostiene anche eventuali rimodernamenti degli impianti di protezione.

Capoverso 3: Come finora, i Cantoni sono competenti per la realizzazione di progetti di costruzione e il loro equipaggiamento, come pure per la manutenzione e il rimodernamento degli impianti di protezione (fatti salvi gli ospedali protetti). Si applicano le direttive della Confederazione, che sostiene una parte del finanziamento per la manutenzione (contributo forfettario) e si assume i costi per il rimodernamento (cfr. anche la delega di competenze legislative all'art. 76 lett. a).

Art. 71

Compiti degli enti ospedalieri

Come finora, gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all'equipaggiamento, alla manutenzione e al rimodernamento degli ospedali protetti.

Art. 72

Soppressione

Capoverso 1: Ai sensi dell'articolo 70 capoverso 2, l'UFPP autorizza la pianificazione del fabbisogno dei Cantoni per quanto riguarda gli impianti di protezione.

Questi ultimi possono quindi essere soppressi solo previa autorizzazione dell'UFPP.

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Capoverso 2: Questa regolamentazione è volta a garantire che in caso di evento con forte afflusso di pazienti sia sempre disponibile un numero sufficiente di posti letto per pazienti.

Capoverso 3: L'UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione.

Sezione 3: Diposizioni comuni Art. 73

Esigenze minime

Per garantire un livello di protezione della popolazione opportuno in tutti il Paese, il Consiglio federale definisce le esigenze minime per le costruzioni di protezione.

Art. 74

Efficienza operativa

Come finora, è necessario assicurare che le costruzioni di protezione possano essere messe in funzione su ordine della Confederazione. Ciò vale in particolare per il caso di conflitto armato.

Art. 75

Esecuzione sostitutiva

Nelle misure prescritte rientrano segnatamente le direttive della Confederazione in materia di realizzazione, equipaggiamento, manutenzione e salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione. Se le misure non sono attuate in conformità alle direttive, possono essere ordinate dalle competenti autorità e, se del caso, attuate a spese dei proprietari e dei detentori.

Art. 76

Delega di competenze legislative

La delega di competenze legislative all'UFPP è più chiara per disposizioni in parte già esistenti.

Capitolo 6: Materiale per gli interventi e per gli impianti di protezione Art. 77 Capoverso 1: La lettera a corrisponde alla precedente disposizione, secondo cui la Confederazione è competente per il materiale standardizzato, ossia il materiale di protezione NBC e il materiale necessario in caso di conflitto armato. La lettera b precisa che la Confederazione continua a mettere a disposizione della protezione civile i terminali di Polycom e altri mezzi di comunicazione (ad es. installazioni di trasmissione via cavo); tutti gli altri compiti e le competenze della Confederazione in relazione a Polycom sono disciplinati all'articolo 18. Secondo la lettera c, la Confederazione rimane competente per l'equipaggiamento e il materiale degli impianti di protezione (ad es. i sistemi telematici e i sistemi tecnici degli impianti di protezione quali gli impianti elettrici, gli impianti di riscaldamento, gli impianti di ventilazione e gli impianti sanitari). La nuova lettera d disciplina le competenze relative all'equipaggiamento e al materiale d'intervento per i militi della protezione

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civile che assolvono compiti federali giusta l'articolo 36 capoverso 4. La Confederazione può anche stipulare delle convenzioni con i Cantoni per la loro attuazione.

Capoverso 2: Dopo la riforma in materia di protezione della popolazione del 2004, sono i Cantoni ad essere competenti per l'acquisizione e il finanziamento del materiale d'intervento (compresi i veicoli) e dell'equipaggiamento personale secondo il principio del finanziamento da parte dell'organo competente. Questo compito è svolto dal Forum svizzero del materiale della protezione civile (FMPC) in collaborazione con il Cantone di Zurigo quale Cantone responsabile. Su richiesta dei Cantoni, l'UFPP deve ora assumere i compiti del Cantone responsabile e provvedere all'acquisizione del materiale. Armasuisse e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) sono gli organi federali competenti per l'acquisto in questo settore. L'acquisizione comprende in particolare l'accertamento del fabbisogno, valutazioni, procedure di messa a concorso, ordinazioni e incasso. Il settore logistico (magazzino e distribuzione) rimarrà fino a nuovo avviso presso il Cantone di Zurigo.

Ciò sarà disciplinato da una convenzione tra l'UFPP e il Cantone di Zurigo. Qualora il Cantone di Zurigo non intendesse più assolvere il compito, si dovrà trovare una soluzione. La Confederazione potrebbe assumere questo compito solo se avrà la possibilità di convertire senza incidenza finanziaria i fondi versati dai Cantoni per l'acquisizione, in posti supplementari ai sensi dell'articolo 93 lettera c. Con le attuali risorse di personale, né la centrale d'acquisto né l'UFPP sarebbero in grado di assolvere questo compito. Le questioni inerenti all'organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono attualmente esaminate nell'ambito di un progetto. In questo contesto sono prese in esame anche soluzioni nell'ambito di una partnership pubblico-privata.

Capoverso 3: Il Consiglio federale stabilisce il genere e la quantità del materiale standardizzato e d'ora in poi può emanare direttive sull'organizzazione, l'equipaggiamento e l'impiego, in particolare nel settore della protezione NBC.

Capoverso 4: È chiarita la delega di competenze legislative all'UFPP per disposizioni in parte già esistenti. Inoltre, l'UFPP deve poter emanare direttive nel quadro dei suoi
compiti di cui all'articolo 1, segnatamente per garantire l'interoperabilità del materiale, l'uniformazione dell'istruzione e l'efficienza del processo d'acquisizione.

Capitolo 7: Distintivo internazionale e carta d'identità della protezione civile Art. 78 La disposizione secondo cui il personale e il materiale della protezione civile deve essere contrassegnato con il distintivo internazionale della protezione civile è mantenuta.

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Capitolo 8: Responsabilità per danni Art. 79

Principi

Capoverso 1: Si tratta di una responsabilità causale. Confederazione, Cantoni o Comuni rispondono a prescindere da un'eventuale colpa del personale insegnante o dei militi della protezione civile.

Capoverso 2: Non è più prevista la responsabilità solidale; ora risponderà l'organo o il livello che ha emesso la convocazione (Confederazione, Cantone o Comune).

Capoverso 3: Nei rapporti con l'esterno, come finora prevalgono altre disposizioni di responsabilità civile. Si applicheranno quindi le disposizioni di responsabilità civile della legge federale del 19 dicembre 195827 sulla circolazione stradale, se un veicolo a motore della protezione della popolazione ha causato un incidente. Prevalgano anche, ad esempio, le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 194828 sulla navigazione aerea o la legge federale del 25 marzo 197729 sugli esplosivi. Nei rapporti interni sarà ancora possibile, come finora, un regresso ai sensi degli articoli 80 o 81 LPPC.

Capoverso 4: I danneggiati nei rapporti con l'esterno non possono far valere nessuna pretesa contro il personale insegnante e i militi della protezione civile.

Capoversi 5 e 6: Corrispondono alle precedenti disposizioni dell'articolo 60 capoversi 4 e 5 con modifiche formali.

Art. 80

Regresso e indennizzo

Capoverso 1: Nei rapporti interni, Confederazione, Cantoni e Comuni hanno la possibilità di ricorrere contro il personale insegnante e i militi della protezione civile in caso di danni causati intenzionalmente o per grave negligenza.

Capoverso 2: Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale, i committenti s'impegnano affinché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non subiscano alcun danno. Il capoverso 2 è applicato in modo prioritario.

In caso di pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave, è possibile che l'ente pubblico colpito proceda anche secondo il capoverso 1.

Art. 81

Responsabilità nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Corrisponde alle attuali disposizioni dell'articolo 62 con modifiche formali.

Art. 82

Determinazione del risarcimento

L'articolo è limitato a disposizioni inerenti alla determinazione del risarcimento.

27 28 29

534

RS 741.01 RS 748.0 RS 941.41

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Art. 83

Danneggiamento o perdita di oggetti personali

Corrisponde alle attuali disposizioni dell'articolo 64 con modifiche formali.

Art. 84

Prescrizione

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 65 con modifiche formali. È stato adeguato alla luce dell'attuale revisione del diritto della prescrizione (cfr. oggetto 13.100 CO. Diritto in materia di prescrizione). Il termine referendario è scaduto inutilizzato il 4 ottobre 2018. La modifica del CO entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

Capitolo 9: Diritto di ricorso e procedura Sezione 1: Pretese non pecuniarie Art. 85

Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile

La cerchia degli aventi diritto di ricorso è limitato ai sensi dell'articolo 39 LM. Il diritto di ricorso è quindi limitato alla persona condannata o al suo rappresentante legale.

Art. 86

Attribuzione a una funzione

D'ora in avanti la decisione del DDPS in merito al ricorso sarà definitiva. Non dovrebbe essere compito di un tribunale verificare le attribuzioni delle funzioni, poiché si tratta di una questione di competenza del comando.

Art. 87

Ricorsi contro le decisioni cantonali di ultimo grado

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 66b; conformemente alla prassi attuale, le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza sono indirizzate all'UFPP e non più al DDPS. Questi ricorsi sono possibili in particolare nell'ambito della costruzione dei rifugi.

Sezione 2: Pretese pecuniarie Art. 88 Capoverso 1: Corrisponde al vigente articolo 67 capoverso 1. Inoltre, sarà possibile ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Capoverso 2: Si tratta di servizi di protezione civile ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 4.

Capoverso 3: Ora si rinvia non solo al diritto in materia di protezione civile, ma anche alla LPPC, affinché le pretese di cui agli articoli 18­21 siano anch'esse disciplinate secondo la presente disposizione.

535

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Capitolo 10: Disposizioni penali Art. 89

Infrazioni alla presente legge

Capoverso 1: Le pene superiori sono adeguate a quelle del Codice penale militare del 13 giugno 192730 e della legge del 6 ottobre 199531 sulla protezione civile (omissione del servizio). Nella lettera b è stata stralciata la messa in pericolo delle persone che prestano servizio di protezione civile, poiché la fattispecie non è contemplata dalle disposizioni penali analoghe (art. 100 cpv. 1 del Codice penale militare e art. 278 del Codice penale [CP]32) e poiché le pertinenti disposizioni del CP garantiscono già la protezione della vita e dell'integrità dei militi della protezione civile.

Capoverso 2: Il perseguimento per negligenza è circoscritto al capoverso 1 lettera a.

Capoverso 3: Si è rinunciato all'introduzione di una procedura disciplinare specifica alla protezione civile. Tuttavia le fattispecie sono ampliate in modo tale da poter tener conto della necessità di adottare misure anche in caso di lievi violazioni.

Capoversi 4­6: Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all'articolo 68 capoversi 4­6 con modifiche formali. Al capoverso 5 è stata stralciata l'indicazione relativa all'apertura di un procedimento penale, poiché secondo il Codice di procedura penale è la procura a decidere sull'avvio di un'inchiesta penale.

Art. 90

Infrazioni alle prescrizioni esecutive

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 69 con modifiche formali.

Art. 91

Perseguimento penale

Corrisponde alle attuali disposizioni di cui all'articolo 70 con modifiche formali.

Capitolo 11: Finanziamento Art. 92

Confederazione

Il finanziamento nel settore della protezione della popolazione è ora disciplinato in un capitolo separato (titolo secondo, cap. 6).

Capoverso 1 lettere a­c: Come finora, la Confederazione sostiene i costi per il reclutamento dei militi della protezione civile (lett. a), l'istruzione che impartisce e l'infrastruttura necessaria all'istruzione (lett. b) come pure gli interventi dei militi della protezione civile di cui all'articolo 47 capoverso 1 (lett. c).

Capoverso 1 lettera d: La Confederazione si assume i costi per l'istruzione, gli interventi e i controlli relativi ai militi della protezione civile impiegati per svolgere compiti federali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4. A tal fine può stipulare con i

30 31 32

536

RS 321.0 RS 824.0 RS 311.0

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Cantoni delle convenzioni per determinate prestazioni che rimborsa giusta la presente disposizione.

Capoverso 1 lettera e: La Confederazione si assume i costi per il materiale d'intervento e per gli impianti di protezione ai sensi dell'articolo 77 capoverso 1.

Capoverso 1 lettera f: Come finora, la Confederazione sostiene i costi (soldo, convocazione, trasporto, vitto e alloggio) per interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale. Il Consiglio federale può fissare un importo forfettario per milite della protezione civile impiegato e giorno di servizio prestato (cpv. 10 lett. c e cpv. 11).

Capoverso 1 lettere g e h: Le disposizioni trattano del materiale supplementare necessario per il rafforzamento della protezione civile per il caso di un conflitto armato e dei relativi costi d'intervento sostenuti, come finora, dalla Confederazione.

Capoverso 2: Come finora, la Confederazione continua a sostenere i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione. I costi supplementari riconosciuti sono i costi che si aggiungono a quelli necessari per la costruzione di uno scantinato ordinario, per esempio i costi per il rinforzo delle pareti, le porte blindate, l'uscita di soccorso e gli impianti tecnici, tra cui gli apparecchi di ventilazione e gli impianti elettrici e sanitari.

Capoverso 3: In caso di soppressione e smantellamento di una costruzione di protezione, d'ora in poi i Cantoni si assumono i costi per l'eventuale smantellamento (se necessario) dei sistemi tecnici degli impianti di protezione, se gli impianti di protezione soppressi continuano a servire per lo scopo e i compiti della protezione civile, per esempio quale rifugio pubblico, alloggio di emergenza per richiedenti l'asilo o rifugio per beni culturali. In questo caso i Cantoni possono coprire i costi con i contributi sostitutivi. La Confederazione non sosterrà più le spese di smantellamento, neppure se le competenti autorità utilizzano gli impianti di protezione per altri scopi oppure li mettono a disposizione di terzi o li alienano per altre utilizzazioni. I costi di smantellamento per i sistemi tecnici degli impianti di protezione sono sostenuti solo se un impianto di protezione è soppresso e messo fuori uso, vale a dire che l'impianto di
protezione non può più servire ad altri scopi e, quindi, deve obbligatoriamente essere smantellato. In questo caso la Confederazione, come finora, sostiene i costi di smantellamento dei sistemi tecnici degli impianti di protezione. I costi per l'eventuale smantellamento dell'involucro sono sostenuti dai proprietari.

Capoverso 4: In caso di sostituzione necessaria, i Cantoni (per i centri sanitari protetti) e gli enti ospedalieri (per gli ospedali protetti) devono assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l'equipaggiamento. Una parte della manutenzione (indennizzo forfettario per manutenzione quale contributo di base per il conflitto armato) ed eventuali rimodernamenti sono sostenuti, come finora, dalla Confederazione.

Capoverso 5: La Confederazione continua a sostenere i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali per gli archivi e le collezioni cantonali d'importanza nazionale e, d'ora in poi i costi per la corretta conservazione di beni culturali mobili, tra cui anche i beni culturali digitali, elaborati in modo prettamente digitale («born digital») e i dati digitali che soddisfano i requisiti per la documentazione di sicurezza.

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Capoverso 6: La Confederazione, come finora, versa un importo forfettario annuale per la garanzia dell'efficienza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

Capoverso 7: D'ora in poi la Confederazione assumerà i costi supplementari per il rimodernamento e l'equipaggiamento nonché gli importi forfettari per la manutenzione solo per gli impianti di protezione contenuti nella pianificazione del fabbisogno approvata dall'UFPP. A tal fine, ai Cantoni è concesso un periodo transitorio (cfr. art. 100 cpv. 4).

Capoverso 8: La Confederazione può continuare a sostenere finanziariamente attività di organizzazioni pubbliche o private che forniscono prestazioni a favore della protezione civile.

Capoverso 9: Come finora, la Confederazione non partecipa ai costi di acquisto di terreni o indennizzi per l'utilizzazione di suolo pubblico o privato (ad es. in caso di un'eventuale realizzazione di un centro d'istruzione per la protezione civile o di un impianto di protezione) e per emolumenti cantonali e comunali (ad es. tasse per permessi di costruzione, costi di allacciamento all'acqua e al riscaldamento, premi per l'assicurazione degli stabili). Non si assume nemmeno i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione che superano il contributo di base forfettario di cui al capoverso 6.

Capoverso 10: Il Consiglio federale dovrà disciplinare i particolari in materia di costi supplementari e contributi forfettari a livello di ordinanza.

Capoverso 11: Come finora, i costi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale devono essere quantificati in importi forfettari per ogni milite di protezione civile e giorno di servizio prestato. L'importo forfettario copre i costi per il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio. È rimborsato ai Cantoni che mettono i loro militi a disposizione per interventi di pubblica utilità a livello nazionale. L'UFPP stabilisce le relative regole e gli importi.

Art. 93

Cantoni

Per trasparenza e chiarezza, in questo articolo deve essere disciplinata anche l'assunzione dei costi da parte dei Cantoni in determinati settori. Come finora ciò riguarda l'istruzione destinata ai militi che sono delegati ai Cantoni, per esempio l'istruzione di base, i corsi di ripetizione e gli interventi della protezione civile in caso di convocazioni cantonali (lett. a) e le istruzioni della Confederazione che rientrano nelle competenze dei Cantoni (lett. b). Inoltre, i Cantoni sono tuttora competenti per il materiale d'Intervento (compresi i veicoli) e l'equipaggiamento personale dei militi (lett. c). D'ora in avanti le indennità finora versate al Cantone responsabile nel quadro del FMPC per le sue spese di valutazione, acquisizione ecc.

del materiale d'intervento e dell'equipaggiamento personale andranno alla Confederazione (art. 77 cpv. 2). Dato che i Cantoni sono competenti per i controlli dei militi ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1, devono sostenere i relativi costi per il sistema PISA (lett. d), tuttavia esclusi i costi per i controlli di competenza della Confederazione (art. 48 cpv. 4) e i costi legati all'uso del sistema PISA per le attività di vigilanza della Confederazione.

538

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Titolo quarto: Dati personali Art. 94

Trattamento di dati

Capoversi 1 e 2: Le disposizioni inerenti alla protezione dei dati sono verificate e coordinate con la revisione in corso della legge federale del 19 giugno 199233 sulla protezione dei dati (LPD) (cfr. disegno 17.059, legge sulla protezione dei dati).

Capoverso 3: Corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 72 capoverso 2 con modifiche formali.

Capoverso 4: La disposizione è armonizzata nel contenuto con l'articolo 17 capoverso 5 della legge federale del 3 ottobre 200834 sui sistemi d'informazione militari (LSIM).

Capoverso 5: Corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 72 capoverso 5 con modifiche formali.

Art. 95

Comunicazione di dati

Corrisponde alle attuali disposizioni dell'articolo 73.

Titolo quinto: Prestazioni commerciali dell'UFPP Art. 96 Corrisponde alle attuali disposizioni dell'articolo 73a con modifiche formali.

Titolo sesto: Disposizioni finali Art. 100

Disposizioni transitorie

Capoverso 1: Il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert rientra prevalentemente nelle competenze della Confederazione, che lo finanzia per la maggior parte. I Cantoni hanno alcune competenze inerenti alle componenti decentrali, benché siano finanziate dalla Confederazione. Si tratta di ovviare a questa regolamentazione inefficiente delle competenze e del finanziamento come pure a doppioni e alle interfacce che ne conseguono. Polyalert dovrà diventare un sistema fedarle. Dal punto di vista economico, la nuova regolamentazione presenta notevoli vantaggi. La nuova regolamentazione delle competenze comporta, tuttavia, un periodo transitorio in cui la Confederazione indennizza i Cantoni per i loro compiti, nella misura in cui li espletano. L'indennità ammonta al massimo a 400 franchi l'anno per sirena.

Capoverso 2: La disposizione getta la base legale necessaria per l'articolo 24a capoverso 2 OARS. Un finanziamento anticipato delle componenti decentralizzate dei Cantoni da parte della Confederazione avviene solo in casi straordinari. A tal fine devono essere soddisfatti vari criteri. Inoltre, una condizione è che il finanziamento anticipato sia finanziariamente vantaggioso per la Confederazione. Devono

33 34

RS 235.1 RS 510.91

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essere definite anche le condizioni per la restituzione. I Cantoni devono restituire il finanziamento anticipato entro il 2028.

Capoverso 3: Con la riduzione della durata dell'obbligo di prestare servizio da 20 a 12 anni a livello di truppa, alcune organizzazioni di protezione civile correrebbero il rischio di subire una repentina e massiccia riduzione dei loro effettivi. Per evitare questo inconveniente si concede, per un periodo transitorio, un prolungamento dell'obbligo di prestare servizio per i militi della protezione civile che sono stati incorporati secondo il sistema di servizio attuale. Tenuto conto delle esigenze e delle condizioni quadro diverse, i Cantoni dovranno poter decidere della proroga della durata del servizio.

Capoverso 4: La presente disposizione transitoria dà ai Cantoni il tempo necessario per elaborare e aggiornare le loro pianificazioni del fabbisogno di impianti di protezione. Per la procedura di approvazione da parte della Confederazione occorrerà prevedere un anno supplementare. Nel periodo transitorio non si rilasciano approvazioni. Di conseguenza si procederà a smantellamenti, evitando così costi di cui all'articolo 92 capoverso 3. Ciò permette anche di gestire meglio il budget di Confederazione e Cantoni. Fino all'approvazione della pianificazione del fabbisogno, la Confederazione elargisce i contributi forfettari conformemente alla prassi vigente.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi Legge federale del 17 giugno 201135 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo) Art. 16 cpv. 2 lett. c L'obbligo legale di creare la possibilità per gli sportivi di punta tenuti a prestare servizio di protezione civile di utilizzare quest'ultimo per il loro sviluppo del livello competitivo è abrogato. Al momento dell'introduzione della disposizione non era stata accordata sufficiente attenzione al fatto che il sistema del servizio di protezione civile non si prestasse altrettanto bene come quello del servizio militare a sviluppare il livello competitivo di sportivi di punta.

Legge federale del 19 giugno 199236 sull'assicurazione militare (LAM) Art. 1a cpv. 1 lett. h Il rimando è stato adeguato. La disposizione è stato precisata affinché sia chiaro che si tratta di terzi.

35 36

540

RS 415.0 RS 833.1

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Legge federale del 25 settembre 195237 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità Art. 1a cpv. 3 Si tratta di un adeguamento formale sulla base della revisione totale della legge.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

I sistemi d'allarme e di telecomunicazione nella protezione della popolazione si dividono in sistemi integrati (Confederazione, Cantoni e terzi partecipano ai sistemi, sono competenti per i sottosettori e contribuiscono al loro finanziamento) e sistemi federali (la Confederazione è l'unica responsabile e assicura anche il loro finanziamento). Nell'ambito della revisione totale della LPPC, s'intende disciplinare in modo chiaro a livello di legge gli aspetti relativi alla competenza e al finanziamento di questi sistemi, sia per i sistemi già esistenti che per i sistemi nuovi.

I sistemi integrati sono l'attuale sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza (Polycom) e i progetti attualmente previsti, quali il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro con sistema di analisi integrata della situazione e il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga. I sistemi federali sono la radio d'emergenza, il sistema Alertswiss per informare la popolazione in caso di evento e sostanzialmente anche il sistema telematico Vulpus e il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert. Il sistema Vulpus è utilizzato dall'esercito fino alla fine del 2022, dopodiché sarà disattivato per motivi tecnici. Il successore previsto è il sistema di analisi integrata della situazione.

Il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert è prevalentemente di competenza della Confederazione, che lo finanzia in ampia misura. I Cantoni hanno alcune competenze per quanto riguarda le componenti decentralizzate, nonostante queste ultime siano finanziate dalla Confederazione. I Cantoni versano alla Confederazione un contributo per l'esercizio proporzionale all'uso del sistema pari a due milioni di franchi l'anno. Con la presente revisione totale della LPPC s'intende modificare questa regolamentazione inefficiente delle competenze e del finanziamento: Polyalert deve diventare un sistema federale, ciò che comporterà un onere di tre milioni di franchi l'anno per la Confederazione. Inoltre, verranno a cadere i contributi per l'esercizio del sistema versati dai Cantoni alla Confederazione per un valore di due milioni di franchi l'anno. I Cantoni saranno quindi sgravati. Dal punto di vista economico la nuova regolamentazione presenta notevoli vantaggi.

Per quanto riguarda il sistema radio di sicurezza Polycom, la
regolamentazione delle competenze e del finanziamento stabilita nella revisione dell'OARS è ripresa tale e quale nella legge. La Confederazione è e rimane competente per le componenti (nazionali) centralizzate e, quindi, assume le spese d'investimento, gli ingenti costi 37

RS 834.1

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di salvaguardia del valore (cfr. il progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030) e i costi annuali di gestione e di manutenzione (compresi i costi annuali di salvaguardia del valore). I costi per le componenti decentralizzate sono sostenuti dai Cantoni, e dall'Amministrazione federale delle dogane nella misura in cui le componenti sono di sua proprietà. La ripartizione dei costi rimane invariata. Inoltre, s'intende garantire che non siano generati costi supplementari a carico della Confederazione, qualora i Cantoni non attuino tempestivamente la migrazione tecnica nell'ambito del progetto Salvaguardia del valore di Polycom 2030. Per questo motivo la legge disciplina la possibilità limitata, secondo la quale la Confederazione prefinanzia la migrazione di sottoreti cantonali. Finora questo era disciplinato a livello di ordinanza nell'OARS.

Il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro è invece un nuovo sistema. Per realizzarlo si sottopone al Parlamento un messaggio separato concernente un credito complessivo per tale sistema. La rete per lo scambio di dati sicuro (RSD), il sistema di accesso ai dati Polydata e il sistema di analisi integrata della situazione (successore di Vulpus) sono parti integranti di questo nuovo sistema. Allo stato attuale, il fabbisogno di risorse per la realizzazione, l'esercizio e la salvaguardia del valore del sistema è stimato come segue: i costi d'investimento per le componenti centralizzate sostenuti dalla Confederazione, secondo la ripartizione delle competenze proposta, ammontano a circa 150 milioni di franchi. Le spese per le componenti decentralizzate devono essere sostenute dai relativi proprietari o utenti. I costi d'esercizio e di manutenzione delle componenti centralizzate (comprese le spese annuali di salvaguardia del valore) allo stato attuale sono stimati a 15 milioni di franchi l'anno.

Questi costi devono essere ripartiti proporzionalmente su tutti gli utenti allacciati. I Cantoni parteciperanno ai costi con il 30 percento (4,5 milioni di franchi l'anno) per 36 allacciamenti. Nono sono compresi nei costi un possibile supplemento di rischio di due milioni di franchi l'anno e costi specifici per i Cantoni utilizzatori (ad es.

sicurezza dell'alimentazione con corrente elettrica). Per la Confederazione, che dispone di 40 allacciamenti, sono previsti
circa tre milioni di franchi annui. I costi di manutenzione e d'esercizio a carico della Confederazione ammontano così a circa 20 milioni di franchi lordi l'anno. A prescindere dal supplemento di rischio, una volta allacciati i 120 utenti la Confederazione può contare su entrate per 10 milioni di franchi l'anno. Ogni otto anni, approssimativamente, una parte delle componenti centralizzate deve essere sostituita per un importo pari a circa 80­90 milioni di franchi nel quadro di una «grande salvaguardia del valore» (con carattere d'investimento analogamente al progetto per la salvaguardia del valore di Polycom 2030).

Il consenso per una soluzione finanziaria convenuta con i Cantoni prevede che questi ultimi non devono partecipare, il che li «sgrava» di circa tre milioni di franchi l'anno. La Confederazione dovrà assumersi i costi per la «grande salvaguardia del valore» delle componenti centralizzate. Il dettaglio dei costi sarà indicato e motivato nel messaggio del ... 38 concernente un credito complessivo per il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. L'esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate rientrano nelle competenze dei relativi proprietari o utenti, ossia dei Cantoni e dei gestori di infrastrutture critiche allacciati nonché della Confederazione.

38

542

FF ...

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La stima delle risorse necessarie per gli altri sistemi, ad esempio il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga, impone ulteriori verifiche. A tempo debito sarà presentata una relativa domanda al Consiglio federale. Queste risorse saranno definite e approvate in messaggi specifici ai progetti.

I costi del sostegno fornito dalla Confederazione alle basi d'appoggio NBC sotto forma di materiale d'intervento aumenteranno presumibilmente di circa 3 milioni di franchi. Il sostegno concerne esclusivamente il settore NBC, che comunque rientra nelle competenze della Confederazione. La protezione NBC in Svizzera presenta notevoli lacune, per esempio in caso di attacco terroristico con una «bomba sporca» (dirty bomb) o con armi biologiche o chimiche, presso le organizzazioni di misurazione in caso di una contaminazione radioattiva estesa e nell'ambito della decontaminazione. Le lacune devono essere colmate, migliorando l'efficienza della squadra d'intervento del DDPS, annessa al Laboratorio Spiez, sostenendo i Cantoni nel settore NBC ad esempio con portali di monitoraggio per misurare l'irradiazione delle persone, materiale di decontaminazione, strumenti di misurazione NBC, l'equipaggiamento personale di protezione NBC, relativi gruppi elettrogeni di emergenza o veicoli di trasporto di questo materiale, e assicurando l'istruzione delle organizzazioni di primo intervento nel settore NBC. La Confederazione necessiterà di risorse umane e finanziarie supplementari, poiché si tratta di uno dei compiti che le incombono. Questi mezzi supplementari sono volti a sopperire all'attuale emergenza nell'esecuzione. La piattaforma politica della RSS il 27 agosto 2018 ha incaricato l'UFPP di svolgere i necessari accertamenti e proporre possibili soluzioni. I primi risultati saranno presumibilmente disponibili nel 2019.

Dopo un periodo transitorio, solo gli impianti di protezione civile in grado di essere operativi in tempo utile in caso di catastrofe o altra situazione d'emergenza beneficeranno di contributi federali. Inoltre, d'ora in poi la Confederazione non assumerà più i costi di smantellamento degli impianti di protezione civile che dovranno essere adibiti ad altro scopo. I costi di smantellamento degli impianti di protezione civile che non sono più necessari e non sono destinati ad altro uso rimangono
tuttavia a carico della Confederazione. Le ripercussioni finanziarie per Confederazione e Cantoni potranno essere quantificate solo quando saranno disponibili le pianificazioni del fabbisogno specifiche ai Cantoni. Tuttavia è possibile stimarle in modo approssimativo sulla base di varie ipotesi. Secondo la LPPC in vigore (art. 71 cpv. 2), in caso di soppressione di un impianto di protezione la Confederazione si assume i costi per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Oggi in Svizzera ci sono i seguenti impianti di protezione di proprietà dei Cantoni o Comuni: 837 posti di comando, 1169 impianti di apprestamento, 94 ospedali protetti e 248 centri sanitari protetti. Alcuni sono impianti combinati. Secondo la stima della Confederazione, i rischi attuali e prevedibili richiedono un numero inferiore di impianti di protezione. Anche il numero dei militi e delle organizzazioni della protezione civile è progressivamente calato. Il numero di impianti ancora necessari sarà stabilito dai Cantoni nel quadro delle pianificazioni del fabbisogno, fondate su criteri che saranno elaborati congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Gli impianti di protezione ormai inadeguati possono essere destinati a un altro uso legato alla protezione civile o trasmessi a enti pubblici o terzi. Gli impianti inutilizzabili devono essere smantellati. I costi di smantellamento delle componenti tecniche, oggi di competenza della Confederazione, secondo il tipo d'impianto e 543

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struttura ammontano fino a 150 000 franchi per i posti di comando e fino a 350 000 franchi per i centri sanitari. Per l'eventuale smantellamento dell'involucro di protezione sono competenti i Cantoni o i Comuni. L'arco di tempo per la soppressione, il cambiamento di destinazione e lo smantellamento degli impianti non più necessari potrebbe essere di 20­30 anni. Dovendo i Cantoni assumersi i costi di smantellamento delle componenti tecniche degli impianti di protezione in caso di un cambiamento di destinazione (art. 92 cpv. 3), possono decidere loro stessi la tempistica e l'entità dello smantellamento. Ne risulta per loro anche una maggiore sicurezza di pianificazione per il previsto cambiamento di destinazione, tanto più che la Confederazione attualmente non dispone di mezzi finanziari per lavori di smantellamento.

Inoltre, in caso di cambiamento di utilizzo legato alla protezione civile, i Cantoni dovranno poter utilizzare i contributi sostitutivi per finanziare i costi di smantellamento. Ciò comporterebbe uno sgravio di 5­10 milioni di franchi l'anno per i prossimi 25­30 anni per la Confederazione e, viceversa, un onere supplementare per i Cantoni. Tuttavia questi numeri dipendono da molti fattori e quindi sono molto incerti. Complessivamente, il Consiglio federale considera che la soluzione di finanziamento proposta sia equilibrata: la Confederazione assume nuovi compiti in materia di sistemi di allarme e di telecomunicazione (Polyalert e sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro) per un importo annuo di circa 8 milioni di franchi e viene sgravata di un importo pari a 5­10 milioni di franchi per lo smantellamento degli impianti di protezione.

La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile comporterà per la Confederazione costi supplementari contenuti. Nell'ambito dell'istruzione i costi stimati ammontano a circa un milione di franchi l'anno. Si tratta in particolare dei corsi di formazione a livello di condotta e del relativo materiale, come pure dei compiti di coordinamento e organizzazione. L'esecuzione dell'istruzione di base rientra nelle competenze dei Cantoni. I costi per la sostituzione dell'infrastruttura sanitaria obsoleta possono essere sostenuti nel quadro del budget attuale, nella misura in cui lo standard non aumenti in modo cospicuo. Se, tuttavia, ad
esempio l'infrastruttura chirurgica o i letti saranno adeguati allo standard ospedaliero, l'onere supplementare subirebbe un incremento massiccio. Questi mezzi attualmente non sono iscritti nel piano finanziario dell'UFPP.

La Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) auspica che d'ora in poi l'acquisizione del materiale della protezione civile sia effettuata dalla Confederazione e non più dai Cantoni. Essa ritiene che tale soluzione procurerebbe in particolare benefici economici e vantaggi inerenti al diritto in materia di acquisti. Inoltre, l'interoperabilità del materiale tra i Cantoni e le Regioni può essere meglio garantita. Vi sarebbero anche vantaggi relativi all'istruzione. D'altronde nessun Cantone si è dichiarato disposto a riprendere questo compito dal Canton Zurigo, che oggi se ne occupa e vorrebbe cedere l'incarico. Il relativo onere dovrà essere interamente indennizzato dai Cantoni. Presso la Confederazione il nuovo incarico richiederà invece risorse umane e finanziarie supplementari. I costi supplementari saranno cagionati sia ad armasuisse, uno dei servizi di acquisti della Confederazione che garantiscono l'acquisizione, sia all'UFPP, che insieme ai Cantoni si occupa del coordinamento del materiale e mette a disposizione la relativa documentazione didattica. I costi supplementari a carico della Confederazione sono poi fatturati ai Cantoni alla consegna del materiale, cosicché in definitiva la Confedera544

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zione non dovrà sostenere costi supplementari. Le questioni inerenti all'organizzazione, al personale e agli aspetti tecnici sono attualmente esaminate nell'ambito di un progetto.

La Confederazione continuerà ad assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l'equipaggiamento e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d'importanza nazionale. D'ora in poi si assume anche i costi per l'arredamento volto a stoccare a regola d'arte i beni culturali mobili. La Confederazione si fa quindi carico di un onere pari a 200 000 franchi, che potrà essere finanziato nell'ambito dei crediti in corso.

Con l'attuazione della mozione Müller, che prevede il computo di tutti i giorni di servizio prestati nella protezione civile per il calcolo della riduzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare (n. 1.7), i militi della protezione civile sono sgravati di circa 2,5 milioni di franchi.

3.1.2

Ripercussioni nell'ambito del personale

Per attuare il progetto e gestire il Sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro occorrono posti supplementari presso la Confederazione. Il numero di posti sarà motivato nel quadro di un messaggio separato.

La modifica delle competenze per il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert richiede da due a tre posti supplementari presso la Confederazione. Per migliorare la protezione NBC occorreranno dai tre ai quattro posti supplementari nell'ambito dell'istruzione e della logistica. Il fabbisogno di personale per reintrodurre il servizio sanitario nella protezione civile è stimato a circa tre o quattro posti nell'ambito dell'istruzione.

Tutti questi posti sono compensati con varie misure interne all'UFPP, tra cui la riorganizzazione, lo sfruttamento di sinergie, la fissazione di priorità e l'aumento dell'efficienza. Il trasferimento dai Cantoni alla Confederazione del compito di acquisire materiale di protezione civile auspicato dai Cantoni presuppone risorse di personale supplementari, integralmente finanziate dai Cantoni. Oggi e in un prossimo futuro, tuttavia, la Confederazione non sarebbe in grado di assumere questo compito senza risorse di personale supplementari. Attualmente, si stima il fabbisogno supplementare complessivo a circa sei posti presso l'UFPP e armasuisse.

3.1.3

Altre ripercussioni

La presente revisione totale della LPPC migliora notevolmente la capacità di agire degli organi federali competenti in caso di catastrofe o in situazione di emergenza.

Le lacune di sicurezza individuate sono colmate, affinché in caso di evento la portata dei danni eventuali possa essere considerevolmente ridotta o limitata. Alcuni sistemi, ad esempio il sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro, potrebbero essere utilizzati anche in situazione normale, ossia per la vita quotidiana.

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3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione di cui alla cifra 3.1.1 riguardano tutti, per vari aspetti anche i Cantoni. In sintesi, i Cantoni sono sgravati di circa 5 milioni di franchi l'anno per il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert.

Risparmieranno anche circa tre milioni di franchi l'anno per la non fatturazione della grande salvaguardia del valore delle componenti centralizzate del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. Per il sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga è previsto che i Cantoni interessati si assumano i costi connessi a un progetto pilota. Per contro, con la modifica della regolamentazione del finanziamento per lo smantellamento degli impianti di protezione soppressi, sui Cantoni grava un onere supplementare pari a 5­10 milioni di franchi l'anno. D'ora in poi i Cantoni potranno utilizzare i contributi sostitutivi per finanziare questi e altri oneri descritti nella LPPC (cfr. art. 63 cpv. 3).

La reintroduzione del servizio sanitario nella protezione civile comporterà per i Cantoni un onore supplementare di risorse finanziarie e umane notevole, ma non ancora quantificabile. Altri adeguamenti e ottimizzazioni delle organizzazioni di protezione civile permetteranno al contempo di sgravare i Cantoni.

3.3

Ripercussioni per l'economia

La nuova LPPC getta anche le basi giuridiche necessarie per realizzare un sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro e altri sistemi rilevanti per la sicurezza. La realizzazione di tale sistema presenta anche un vantaggio economico di rilievo.

Un'interruzione delle prestazioni TIC su vasta scala potrebbe infatti paralizzare l'economia del Paese. In caso di evento, si potrà quindi ridurre o limitare notevolmente la portata di eventuali danni. La realizzazione del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro crea una piattaforma per tutte le autorità e i gestori di infrastrutture critiche, che garantisce la connessione dei suoi sistemi anche in caso d'interruzione della corrente elettrica. Il sistema può anche essere utilizzato in situazione normale. La disattivazione di sistemi ridondanti comporta risparmi, ossia un valore aggiunto notevole per l'economia del Paese.

Con il nuovo regime di prestazione di servizio nella protezione civile, ci si attende tendenzialmente uno sgravio per i datori di lavoro, poiché per la truppa e per i sottufficiali la durata dell'obbligo di prestare servizio viene ridotta da 20 a 12 anni.

3.4

Ripercussioni per la società

La revisione della LPPC fornisce la base per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile. La popolazione e l'economia di conseguenza beneficeranno di una migliore protezione in caso di catastrofi e situazioni di emergenza e di un livello di sicurezza più elevato. Sarà quindi possibile evitare danni in

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caso di catastrofi e situazioni di emergenza e ridurre notevolmente l'entità degli eventuali danni.

3.5

Ripercussioni per l'ambiente

Il miglioramento della capacità di agire delle autorità competenti e delle organizzazioni d'intervento permette, in caso di catastrofe, di evitare anche i danni all'ambiente e di ridurre la portata di eventuali danni.

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201639 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel decreto federale del 14 giugno 201640 sul programma di legislatura 2015­2019.

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L'avamprogetto è compatibile con la Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ approvata dal Consiglio federale il 9 maggio 2012. Il disegno fornisce, tra gli altri, la base giuridica per un sistema di telecomunicazione affidabile ed è quindi in linea con la Strategia «Svizzera digitale» del 5 settembre 201841, la Strategia nazionale del 19 giugno 201242 per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi 2012­2017 e la Strategia per la protezione delle infrastrutture critiche 2018­2022, che il Consiglio federale ha approvato il 1° dicembre 2017.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La LPPC si fonda sull'articolo 61 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la competenza legislativa nell'ambito della protezione civile. In relazione all'emanazione di disposizioni nell'ambito della protezione civile, il legislatore può inoltre appellarsi all'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione federale.

Le regolamentazioni previste, segnatamente in vista dei sistemi di allarme e di

39 40 41 42

FF 2016 909, in particolare pag. 1020 FF 2016 4605, in particolare pag. 4612 FF 2018 5037 Il testo della Strategia è scaricabile in Internet all'indirizzo: www.isb.admin.ch > Temi > Cyber-rischi SNPC > Strategia SNPC 2012­2017.

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telecomunicazione e in materia di informazione della popolazione possono essere emanate nel quadro di questo obbligo di coordinamento.

Le modifiche proposte con la presente revisione totale sono conformi alla Costituzione.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche chieste sono compatibili con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. Inoltre, non creano nuovi obblighi per la Svizzera nei confronti di Stati terzi o di organizzazioni internazionali.

5.3

Forma dell'atto

Gli ambiti della protezione della popolazione e della protezione civile continueranno a essere disciplinati in una legge a livello federale. La delimitazione tra i due ambiti sarà tuttavia definita in modo più chiaro, ad esempio per quanto riguarda i rispettivi compiti e il finanziamento (regolamentazioni separate per il finanziamento della protezione della popolazione e della protezione civile). Le connessioni e le interdipendenze, ad esempio nell'ambito delle costruzioni di protezione o dei sistemi di allarme e di telecomunicazione, possono così essere meglio illustrate. Un'unica normativa permette inoltre di sancire meglio la protezione della popolazione quale sistema integrato e l'integrazione della protezione civile quale organizzazione partner. Ai Cantoni sono conferite competenze legislative per la protezione della popolazione e le organizzazioni partner a livello cantonale e regionale/comunale. La Confederazione, invece, nell'ambito della protezione della popolazione non ha alcuna competenza legislativa particolareggiata (cfr. la cifra 5.1).

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Il disegno non implica spese che sottostanno al freno delle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

I sussidi per le attività di cui all'articolo 92 capoverso 1 lettera e, 2, 3, 5, 6 e 8 esistono già. Il disegno non ne prevede l'estensione.

L'articolo 100 capoverso 1 disciplina un nuovo sussidio periodico il cui importo supera due milioni di franchi all'anno. Essa sarà pertanto soggetto al freno alle spese. Detto sussidio permetterà tuttavia d'indennizzare i Cantoni a titolo provvisorio (per al massimo quattro anni) per lavori che saranno ripresi e finanziati dalla Confederazione. Poiché si tratta di una spesa unica durante il periodo transitorio, il limite di 20 milioni di franchi si applica e pertanto l'articolo 100 capoverso 1 non deve sottostare al freno alle spese.

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L'articolo 100 capoverso 2 introduce la possibilità di concedere prestiti privi di interessi per un periodo transitorio. Il credito d'impegno richiesto non raggiungerà il limite di 20 milioni di franchi per un progetto unico e pertanto l'articolo 100 capoverso 2 non deve sottostare al freno alle spese.

5.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di equivalenza fiscale

La revisione della LPPC deve essere strutturata in modo tale che non comporti complessivamente alcun trasferimento di oneri tra Confederazione e Cantoni non venga finanziato. La regolamentazione delle competenze prevista per i sistemi di allarme e di telecomunicazione cagionerà un onere supplementare alla Confederazione. Il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert cagiona annualmente alla Confederazione un onere supplementare pari a tre milioni di franchi. A medio e lungo termine l'onere dovrebbe ridursi, poiché l'efficienza certamente aumenterà grazie all'eliminazione di doppioni. Inoltre, i contributi per l'esercizio dei sistemi pari a 2 milioni di franchi l'anno versati dai Cantoni alla Confederazione vengono a cadere. I Cantoni, invece, saranno sgravati. È previsto che la Confederazione assuma i costi d'investimento e anche i costi ricorrenti ogni circa otto anni per la «grande salvaguardia del valore» per le componenti centralizzate del sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro. Questa soluzione «grava» sulla Confederazione e «sgrava» i Cantoni per circa 3 milioni di franchi l'anno. I costi per lo smantellamento delle installazioni tecniche degli impianti di protezione destinati ad altro utilizzo, in futuro dovranno essere sostenuti dai Cantoni. Oggi questi costi sono sostenuti integralmente dalla Confederazione. Questo «sgrava» la Confederazione di 5­10 milioni di franchi l'anno per i prossimi 25­30 anni. Tuttavia questi numeri dipendono da molti fattori e quindi sono molto incerti. Complessivamente, il Consiglio federale considera che la soluzione di finanziamento proposta sia equilibrata: la Confederazione assume nuovi compiti in materia di sistemi di allarme e di telecomunicazione (Polyalert e sistema nazionale per lo scambio di dati sicuro) per un importo annuo di circa 8 milioni di franchi e viene sgravata di un importo pari a 5­10 milioni di franchi per lo smantellamento degli impianti di protezione.

La soluzione proposta permette di garantire il rispetto dei principi della NPC.

5.6

Conformità alla legge sui sussidi

Ai sensi dell'articolo 5 della legge del 5 ottobre 199043 sui sussidi, il Consiglio federale deve riesaminare periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel Rapporto del 30 maggio 200844 del Consiglio federale concernente i sussidi ha introdotto il principio secondo cui riesamina sistematicamente nel quadro del relativo messaggio i sussidi, la cui base giuridica è creata o rivista nel periodo di riesame. È quanto avviene con il presente messaggio. È stato 43 44

RS 616.1 FF 2008 5409

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esaminato se gli aiuti finanziari e le indennità sono sufficientemente giustificati da un interesse della Confederazione, se conseguono lo scopo in modo economico ed efficace e se sono concessi uniformemente ed equamente. Inoltre, è stato esaminato se gli aiuti finanziari e le indennità, nella loro forma, tengono conto delle esigenze della politica finanziaria e se consentono una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni.

Il disegno della LPPC prevede i seguenti sussidi: ­

art. 92 cpv. 1 lett. e: sussidio per la messa a disposizione di materiale standardizzato della protezione civile;

­

art. 92 cpv. 2, 3 e 5: indennità per la realizzazione e la salvaguardia del valore di impianti di protezione e rifugi per beni culturali;

­

art. 92 cpv. 2: sussidio sotto forma di un'indennità per l'ampliamento delle installazioni telematiche in impianti di protezione;

­

art. 92 cpv. 6: indennità sotto forma di contributi forfettari al fine di garantire il funzionamento in caso di conflitto armato;

­

art. 92 cpv. 8: sussidio sotto forma di aiuto finanziario destinato a sostenere le attività di organizzazione pubbliche o private nell'ambito della protezione civile;

­

art. 100 cpv. 1: indennità per l'approntamento, la manutenzione e la costante efficienza operativa delle sirene nel periodo transitorio.

­

art. 100 cpv. 2: sussidio per il prefinanziamento mediante prestiti privi di interessi dell'equipaggiamento tecnico degli impianti di trasmissione acquisiti del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza.

Questi sussidi sono addebitati sul credito A231.0113 Protezione civile.

Le indennità concesse giusta l'articolo 92 sono sussidi già in essere.

Il materiale standardizzato della protezione civile (1,5 mio. fr. l'anno) permette di gestire gli eventi NBC che rientrano nelle competenze della Confederazione (ad es.

situazione di contaminazione radioattiva). Tale materiale sarebbe utilizzato anche in caso di conflitto armato. La Confederazione mette il materiale gratuitamente a disposizione dei Cantoni. La centralizzazione dell'acquisto e della messa a disposizione del materiale sono necessarie per garantire l'interoperabilità del materiale e la collaborazione efficiente tra Confederazione, Cantoni, autorità e organizzazioni per il salvataggio e la sicurezza. Il materiale è messo a disposizione dei Cantoni su richiesta.

La realizzazione e la salvaguardia del valore di impianti di protezione e rifugi per beni culturali nonché la loro soppressione (in caso di disattivazione senza un uso successivo) sono indennizzati con 10­12 milioni di franchi l'anno. Questo sussidio permette di garantire la salvaguardia del valore degli impianti di protezione. La Confederazione esamina i progetti di salvaguardia del valore sulla base dei piani e delle documentazioni dei Cantoni. La procedura è stabilita nel processo di autorizzazione delle costruzioni di protezione. In futuro il numero degli impianti di protezione calerà e diminuirà quindi anche l'entità dell'indennità.

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Per l'ampliamento delle installazioni telematiche negli impianti di protezione è prevista un'indennità annua per lavori e prestazioni definiti chiaramente sotto forma di contributi forfettari (0,5 mio. fr.). Questo sussidio federale garantisce la comunicazione protetta delle organizzazioni partner. I Cantoni devono presentare le domande di autorizzazione all'UFPP. Le direttive della Confederazione sono verificate nel quadro del processo di autorizzazione delle costruzioni di protezione. In futuro il numero degli impianti di protezione calerà a lungo termine e diminuirà quindi anche l'entità del sussidio.

L'indennità per i costi di manutenzione volti a garantire l'efficienza operativa in caso di conflitto armato è erogata fino a quattro anni al massimo dall'entrata in vigore della legge secondo la normativa vigente (art. 71 cpv. 3). I Cantoni devono presentare la pianificazione del fabbisogno entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. Durante il periodo transitorio non saranno rilasciate autorizzazioni per la soppressione di impianti (cfr. art. 100 cpv. 4 disegno della LPPC). Questo sussidio permette di garantire e verificare l'efficienza operativa degli impianti di protezione.

Nel periodo transitorio l'entità del sussidio annuale ammonterà a circa 4,5­5,5 milioni di franchi l'anno. Il versamento è effettuato ogni anno su richiesta dei Cantoni e dei proprietari degli impianti di protezione (ad es. Comuni o enti ospedalieri).

La procedura per il versamento è disciplinata a livello di direttiva. Dopo il periodo transitorio, l'importo sarà ridotto, poiché a lungo termine sarà sussidiato un numero inferiore di impianti di protezione.

L'articolo 92 capoverso 8 prevede la possibilità di sostenere finanziariamente le attività di organizzazioni pubbliche o private nell'ambito della protezione civile.

Sinora nessun sussidio è stato versato a questo titolo.

Il presente disegno di legge prevede che il sistema di allarme diffuso dalle sirene Polyalert diventi un sistema federale e che, quindi, i relativi sussidi vengano a cadere. Tuttavia, durante un periodo transitorio di quattro anni al massimo, i Cantoni approntano come finora le sirene secondo le direttive della Confederazione. Essi sono indennizzati per un importo di fino a 400 franchi l'anno per sirena. L'importo totale ammonta a circa 3
milioni di franchi l'anno. L'assunzione dei costi avviene sotto forma di indennità. Il sussidio permette di garantire l'efficienza operativa della rete capillare di sirene, che consente di dare l'allarme alla popolazione minacciata, fino a che la Confederazione prenda definitivamente a carico il sistema. In occasione della prova annuale delle sirene si verifica l'efficacia dei sistemi di diffusione dell'allarme alla popolazione.

L'articolo 100 capoverso 2 autorizza la Confederazione a prefinanziare l'ammodernamento tecnico degli impianti di trasmissione del sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza del tipo stazione base T-BS400e (art. 18 e 23) acquistati dai Cantoni con prestito privo di interessi, a condizione che tale soluzione permetta di accorciare l'esercizio parallelo e risulti complessivamente più economica. I Cantoni restituiscono il prefinanziamento entro il 2028. Il credito d'impegno richiesto è inferiore a 20 milioni di franchi.

551

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5.7

Delega di competenze legislative

Il disegno comprende segnatamente una delega di competenze legislative al Consiglio federale nelle seguenti disposizioni: ­

art. 7 cpv. 4: disciplinare l'organizzazione dello Stato maggiore federale protezione della popolazione;

­

art. 10 cpv. 2: stabilire i compiti della CENAL; disciplinare le competenze, le direttive e le procedure per l'allerta, l'allarme e l'informazione;

­

art. 17 cpv. 2: definire le esigenze tecniche per le installazioni edilizie, le competenze e le procedure per l'allerta e l'allarme per i sistemi d'allarme acqua;

­

art. 18 cpv. 5, 19 cpv. 6, 20 cpv. 5 e 21 cpv. 6: il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici per i sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi;

­

art. 22 cpv. 7: il Consiglio federale disciplina le competenze nell'ambito dell'istruzione;

­

art. 23 cpv. 3: stabilire le quote di partecipazione dei gestori delle sottoreti ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione;

­

art. 23 cpv. 5: il Consiglio federale può disporre che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione delle misure di manutenzione o salvaguardia del valore;

­

art. 25 cpv. 3: disciplinare l'assunzione dei costi di un eventuale progetto pilota per un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga;

­

art. 26 cpv. 2: il Consiglio federale disciplina l'assunzione dei costi dell'istruzione nella protezione della popolazione conformemente all'articolo 22;

­

art. 31 cpv. 8 e 9: prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio;

­

art. 32 cpv. 3: disciplinare i dettagli per i militi in ferma continuata; il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare stabilisce i compiti che possono essere affidati ai militi in ferma continuata;

­

art. 36 cpv. 4: disciplinare i dettagli inerenti ai militi della protezione civile idonei per assolvere compiti federali.

­

art. 40 cpv. 2: il Consiglio federale disciplina le condizioni volte a far valere il soldo, l'alloggio e il trasporto dei militi; può stabilire che la convocazione autorizza i militi a usufruire dei trasporti pubblici;

­

art. 52 cpv. 3: disciplinare l'istruzione dei quadri;

­

art. 54 cpv. 5: stabilire le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità;

­

art. 63 cpv. 4: il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, l'ammontare dei contributi sostitutivi e

552

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l'utilizzazione dei fondi per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile; ­

art. 67 cpv. 2: il Consiglio federale definisce le condizioni per la soppressione di rifugi;

­

art. 69 cpv. 1­4: il Consiglio federale disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione come pure la pianificazione del fabbisogno, al fine di garantire un'efficienza operativa sufficiente degli impianti di protezione;

­

art. 77 cpv. 3: il Consiglio federale stabilisce il genere e l'entità del materiale unificato della protezione civile; può emanare direttive in materia di organizzazione, istruzione e intervento;

­

art. 92 cpv. 10: stabilire le condizioni per l'assunzione o il rifiuto dei costi supplementari riconosciuti nonché per il versamento o il rifiuto del contributo forfettario al fine di garantire l'efficienza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.

All'UFPP quale autorità federale competente per la protezione della popolazione e la protezione civile sono delegate direttamente le seguenti competenze: ­

art. 43 cpv. 2: emanare prescrizioni per la prevenzione di incidenti e danni alla salute nella protezione civile;

­

art. 46 cpv. 2: disciplinare la convocazione ai servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo l'articolo 55 capoversi 2­4;

­

art. 55 cpv. 5: disciplinare i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile e le condizioni per l'istruzione abbreviata;

­

art. 56 cpv. 3: disciplinare l'istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d'istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner;

­

art. 69 cpv. 5: disciplinare gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione;

­

art. 72 cpv. 3: l'UFPP disciplina la procedura di autorizzazione per la soppressione di impianti di protezione;

­

art. 92 cpv. 11: l'UFPP può stabilire un importo forfettario per milite della protezione civile per i costi rimborsati ai Cantoni in virtù di interventi di pubblica utilità a livello nazionale.

Il Consiglio federale può inoltre delegare all'UFPP competenze legislative volte a disciplinare: ­

art. 9 cpv. 5: la diffusione di informazioni e istruzioni sul comportamento da adottare e gli aspetti tecnici relativi ai sistemi per allertare le autorità, per dare l'allarme e informare la popolazione e relativi al canale radio di emergenza;

­

art. 12 cpv. 4: le basi d'appoggio NBC cui fornire il materiale acquisito dalla Confederazione e l'efficienza operativa di tale materiale;

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­

art. 17 cpv. 3, 18 cpv. 5, 19 cpv. 6, 20 cpv. 5, 21 cpv. 6: gli aspetti tecnici dei sistemi;

­

art. 69 cpv. 4: gli aspetti tecnici nell'ambito della pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione;

­

art. 76: la progettazione, la realizzazione, l'equipaggiamento, la qualità, il rimodernamento, l'utilizzo, la manutenzione, i controlli periodici e la soppressione delle costruzioni di protezione; la gestione della costruzione di rifugi e la pianificazione dell'attribuzione e l'utilizzo delle costruzioni di protezione da parte di terzi nonché i requisiti della procedura di omologazione per le componenti che devono essere omologate;

­

art. 77 cpv. 4: la garanzia dell'efficienza operativa dell'equipaggiamento e il materiale acquisiti dalla Confederazione.

5.8

Protezione dei dati

L'UFPP tratta dati personali di militi della protezione civile nel sistema PISA per adempire ai suoi compiti nell'ambito del reclutamento (art. 35) e dei controlli (art. 48). Nell'ambito dell'istruzione tratta anche dati personali di partecipanti ai corsi nel sistema di amministrazione dei corsi. In questo contesto è autorizzato segnatamente a creare profili della personalità per verificare il potenziale dei militi della protezione civile e dei partecipanti ad assumere funzioni di quadri. Siccome tratta dati personali e profili della personalità particolarmente degni di protezione, è prevista una regolamentazione a livello normativo (art. 94 cpv. 1 e 2).

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