Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

10 aprile 2019

Tariffa sottoposta da Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Con lettera del 28 dicembre 2018, la Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea ha presentato una modifica della tariffa collettiva 2020 nel settore dei rischi della previdenza professionale.

La modifica comprende adeguamenti dell'aliquota di conversione, come pure della tariffa di rischio, dei costi e della porta girevole. Le basi tecniche (tassi di interesse, basi biometriche e demografiche) vengono attualizzate in via generale. Le aliquote di conversione vengono ridotte. Nella tariffa di rischio vengono adeguati i parametri soggiacenti al sistema della tariffazione empirica. La tariffa dei costi viene rivista.

La tariffa secondo il principio della porta girevole viene adeguata in conformità alla direttiva per il trasferimento dei casi di incapacità di guadagno tra le società affiliate all'ASA.

L'adeguamento della tariffa concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso la richiedente.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 10 aprile 2019 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2020 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, 2019-2213

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FF 2019

indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

16 luglio 2019

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA