Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 21 dicembre 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 novembre 2015, del 29 maggio 2017 e del 17 settembre 20181, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice Il numero 1 di questa appendice rimane invariato.

N. 2:

Salari

I salari mensili minimi (lordi) sono i seguenti: Fr.

1.1A

Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (formazione triennale, cfr. appendice n. 1 lett. a)

4 200.­

1.1B

Macellai/ie indipendenti, macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio ciascuno con AFC (cfr. appendice n. 1 lett. b)

4 370.­

1.1C

Macellai (macellaie), macellai/ie-salumieri/e, impiegati/e del commercio al dettaglio con responsabilità particolari (cfr. appendice n. 1 lett. c)

4 825.­

Dirigenti di azienda, dirigenti di filiale e lavoratori/lavoratrici con funzioni equivalenti (cfr. appendice n. 1 lett. d)

secondo libero accordo

1.1D

1

FF 2015 6805, 2017 3317, 2018 5381

2018-3983

827

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

FF 2019

Fr.

1.1E

1.1F

1.1G

Addetti/e di macelleria, assistenti del commercio al dettaglio ciascuno con CFP (formazione biennale, cfr. appendice n. 1 lett. e)

3 800.­

In caso di efficienza al di sotto della media (cfr. appendice n. 1 lett. f): ­ macellai/ie, macellai/ie-salumieri/e, impiegati del commercio al dettaglio ciascuno con AFC

secondo libero accordo

­ addetti/e di macelleria CFP: riduzione massima a

3 500.­

­ Assistenti del commercio al dettaglio CFP riduzione massima a

3 750.­

Personale ausiliario (secondo appendice n. 1 lett. g) e aiutan- secondo libero ti avventizi (cfr. art. 14 CCL) accordo

1.2, 1.3 e 1.4 del numero 2 di questa appendice rimangono invariati.

I numeri 3, 4 e 5 di questa appendice rimangono invariati.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

21 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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