19.052 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni del 20 settembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 settembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2019-2049

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Compendio La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il progetto BEPS è sfociato nel 2015 nella pubblicazione di numerosi rapporti.

Alcuni di questi rapporti contengono disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), in particolare disposizioni tese ad attuare gli standard minimi per prevenire l'abuso dei trattati e a migliorare la risoluzione delle controversie. Nell'intento di attuare tali modifiche in tempi brevi e in modo efficiente, un gruppo di esponenti di oltre 100 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, ha elaborato un apposito strumento multilaterale, ovvero la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione BEPS»). Il 7 giugno 2017, circa 70 Stati e Giurisdizioni, tra cui la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.

I colloqui che la Svizzera ha condotto con l'Irlanda in merito agli effetti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto concretamente sulla CDI tra i due Stati (CDI-IE) hanno palesato che i due Stati non sono in grado di convenire il tenore esatto secondo cui adeguare le disposizioni della CDI-IE in virtù della Convenzione BEPS.

Per questo motivo è stato deciso che l'adeguamento della CDI-IE ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-IE.

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 13 giugno 2019. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia ne hanno approvato la conclusione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e l'Irlanda è in vigore la Convenzione dell'8 novembre 19661 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (di seguito «CDI-IE»), più volte emendata.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito «Convenzione BEPS»)2. La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del progetto BEPS.

In vista della sottoscrizione della Convenzione BEPS, la Svizzera e l'Irlanda hanno discusso dell'attuazione bilaterale della Convenzione. L'Irlanda non è stata in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-IE in virtù della Convenzione BEPS. Essendo, questa, per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI-IE ai risultati del progetto BEPS relativi alle convenzioni non dovesse essere effettuato per il tramite della Convenzione BEPS, bensì di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-IE.

I negoziati sul Protocollo di modifica (di seguito «Protocollo di modifica CDI-IE») si sono conclusi nell'agosto del 2017. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia sono stati consultati nel novembre 2017 e ne hanno approvato la conclusione. La firma del Protocollo è seguita il 13 giugno 2019.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica CDI-IE contiene quasi esclusivamente disposizioni che sarebbero state recepite nella CDI-IE se la Svizzera e l'Irlanda avessero stipulato la CDI-IE in virtù della Convenzione BEPS. Il Protocollo di modifica e la Convenzione BEPS sono quindi strettamente correlati a livello di contenuto. All'infuori di tale correlazione tra i due strumenti non sussiste un legame diretto.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-IE agli standard minimi per le CDI definiti dal progetto BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che costituisco-

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RS 0.672.944.11 FF 2018 4569

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no standard minimi del progetto BEPS. Con il Protocollo di modifica CDI-IE la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

La clausola arbitrale prevista dal Protocollo di modifica CDI-IE è in linea con la politica convenzionale perseguita dalla Svizzera in materia di CDI. La procedura di amichevole composizione prevista dalla CDI-IE non prevede un obbligo di garantire il risultato. Attualmente non si può quindi escludere che la procedura amichevole tra autorità competenti svizzere e irlandesi non sia sempre in grado di evitare singoli casi di doppia imposizione. Si tratta di una situazione insoddisfacente sotto il profilo della certezza del diritto, cui si pone ora rimedio con la clausola arbitrale.

2

Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Art. I Con il presente articolo l'attuale preambolo della CDI-IE viene integrato con due disposizioni aggiuntive, elaborate nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS e contenute nell'articolo 6 della Convenzione BEPS.

La prima disposizione aggiuntiva (corrispondente all'art. 6 par. 3 Convenzione BEPS) adduce un ulteriore motivo per stipulare la CDI-IE, ovvero il desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.

Con la seconda disposizione aggiuntiva (corrispondente all'art. 6 par. 1 Convenzione BEPS) si specifica che la Svizzera e l'Irlanda non hanno l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali. In altri termini, scopo della CDI-IE deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione. Tuttavia, ciò non vale in generale, ma solo se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscali. Si tiene così conto del fatto che esistono situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

La prima disposizione aggiuntiva non rappresenta uno standard minimo del progetto BEPS. La seconda, invece, deve essere inclusa nella CDI per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6.

Art. II e III Con questi due articoli vengono riprese nella CDI-IE disposizioni sul limite temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni (art. II) e di imprese associate (art. III). In questo modo, in futuro, la rettifica degli utili da parte delle autorità fiscali nei rapporti tra Svizzera e Irlanda sarà ammessa solo nei cinque anni che seguono il periodo fiscale interessato. Un eventuale ricorso contro la rettifica degli utili e i conseguenti ritardi non ha alcun influsso sul termine da rispettare. In caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria, la rettifica degli utili può avvenire

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anche dopo la scadenza di tale termine. In questi casi valgono i termini previsti dal diritto interno dello Stato interessato.

Queste disposizioni non sono contenute nella Convenzione BEPS. Il loro inserimento nella CDI-IE trova origine nell'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 143. In base al contenuto di questo elemento, i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE («Modello OCSE»)4. Conformemente a questa disposizione, gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Se uno Stato non intende convenire questa disposizione, per soddisfare lo standard minimo deve essere disposto a recepire nel quadro dei negoziati sulle CDI disposizioni che limitano il termine per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate.

Generalmente la Svizzera non include nelle sue CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE. La delegazione svizzera incaricata delle trattative sfociate poi nel Protocollo di modifica CDI-IE ha pertanto sottoposto alla delegazione irlandese la proposta di una limitazione temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate. La delegazione irlandese si è espressa a favore sia di tale proposta sia del termine concreto di cinque anni per gli utili di stabili organizzazioni e imprese associate.

Art. IV Il presente articolo completa la disposizione sul modo con cui lo Stato di residenza può eliminare la doppia imposizione con una disposizione che permette di evitare i casi di non imposizione o di imposizione ridotta nelle situazioni in cui sorgono conflitti di qualificazione.

Ne consegue che la Svizzera, in qualità di Stato di residenza di un beneficiario di redditi provenienti dall'Irlanda e imponibili in Irlanda secondo la CDI-IE, non deve esentare da imposizione tali redditi se l'Irlanda non li tassa o, nel caso di dividendi, applica un'imposizione ridotta perché ritiene che la CDI-IE gli imponga l'esenzione o un'imposizione ridotta di tali redditi. Un esempio concreto: l'Irlanda, in qualità di Stato della fonte, considera un reddito conseguito da un residente della Svizzera come un guadagno da capitali, mentre la Svizzera, in
qualità di Stato di residenza, lo tratta come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente esercitata in Irlanda.

Senza la nuova disposizione, la Svizzera esenterebbe dall'imposta tale reddito, sebbene l'Irlanda, in ragione della sua qualificazione fiscale del reddito, consideri che il diritto d'imposizione spetti esclusivamente alla Svizzera (art. 12 par. 4 CDIIE) e non lo tassi per questo motivo. In base alla nuova disposizione la Svizzera non sarà però più obbligata a esentare tale reddito (art. 22 par. 1 lett. b CDI-IE), ma potrà tassarlo come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente.

3

4

OCSE (2016), «Accroître l'efficacité des mécanismes de règlement des différends, Action 14 ­ Rapport final 2015», Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, edizioni OCSE, Parigi.

OCSE (2018), «Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune: Version abrégée 2017», edizioni OCSE, Parigi.

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La presente disposizione impedisce la doppia non imposizione indesiderata dovuta a opinioni divergenti tra la Svizzera e l'Irlanda per quanto riguarda la fattispecie o l'interpretazione dei termini della CDI-IE. La disposizione figura nel Modello OCSE (art. 23a par. 4) e nella Convenzione BEPS (art. 5 par. 2) e non è parte di uno standard minimo.

Art. V Il presente articolo prevede, da un lato, un adeguamento della vigente disposizione dell'articolo 25 paragrafo 1 CDI-IE. Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-IE, deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

L'articolo 25 paragrafo 1 CDI-IE viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole. In futuro questa potrà infatti rivolgersi sempre alle autorità competenti di entrambi gli Stati o a quella di uno Stato contraente di sua scelta.

La modifica poggia sull'elemento 3.1 dello standard minimo definito dall'azione 14 del progetto BEPS. In base a questo elemento devono essere informate in merito alla richiesta di procedura amichevole le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. Entrambe le autorità competenti devono potere valutare autonomamente se occorre dare seguito alla richiesta o se occorre respingerla.

D'altro lato, l'articolo V del Protocollo di modifica CDI-IE integra l'articolo 25 paragrafo 1 CDI-IE con un termine di prescrizione di tre anni, entro cui il contribuente deve presentare la richiesta di procedura amichevole presso le autorità competenti.

Con l'adeguamento e il completamento dell'articolo 25 paragrafo 1, il contenuto della CDI-IE si conforma alle disposizioni corrispondenti della Convenzione BEPS (art. 16 par. 1) e del Modello OCSE (art. 25 par. 1).

Art. VI Questo articolo prevede l'inserimento nella CDI-IE di una clausola arbitrale (art. 25A), nella forma corrispondente essenzialmente alla clausola arbitrale contenuta nella
parte VI della Convenzione BEPS. Quest'ultima clausola definisce la procedura arbitrale in misura molto più dettagliata della disposizione corrispondente del Modello OCSE. All'infuori di questo aspetto non vi sono differenze. La clausola arbitrale non è parte di uno standard minimo.

La procedura prevista dalla clausola arbitrale è obbligatoria per le autorità competenti. Se nell'ambito di una procedura amichevole le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo amichevole entro tre anni, il contribuente può richiedere per scritto che il caso sia sottoposto ad arbitrato (par. 1). Non è, per con5722

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tro, prevista la possibilità di sottoporre il caso ad arbitrato se in merito alla questione da risolvere è già stata pronunciata una decisione in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo, in Svizzera o in Irlanda (par. 11).

Conformemente al paragrafo 4 la decisione arbitrale è definitiva e vincolante. Le autorità competenti sono tenute ad attuarla mediante accordo amichevole. Tuttavia, se la persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, ad esempio perché tale persona decide di sottoporre le questioni non risolte a un tribunale, viene meno la vincolatività della decisione. Questo meccanismo permette di tenere conto degli interessi dei contribuenti che subiscono una doppia imposizione e di garantire la certezza del diritto.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano il calcolo del termine di tre anni, durante i quali le autorità competenti dispongono del tempo necessario per risolvere il caso mediante accordo amichevole.

I paragrafi 13­15 contengono regole volte a disciplinare la nomina dei membri di un collegio arbitrale. Trovano applicazione solo nel caso in cui le autorità competenti svizzere e irlandesi non stabiliscano di comune accordo regole diverse.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale (par. 13 lett. a). Ciascuna autorità competente deve designare un membro del collegio e i due membri così designati devono nominare un terzo membro, che non deve avere la nazionalità né essere residente della Svizzera o dell'Irlanda e che assumerà le funzioni di Presidente del collegio arbitrale (par. 13 lett. b). Ogni membro del collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti così come alle persone interessate dalla procedura amichevole e ai loro consulenti (par. 13 lett. c).

Nel caso in cui un membro o il Presidente del collegio arbitrale non venga nominato, è previsto che tale nomina sia effettuata dal funzionario più alto in grado del Centro per le politiche e l'amministrazione fiscali dell'OCSE che non abbia la nazionalità svizzera o irlandese (par. 14 e 15). Questo dispositivo, che si applica soltanto qualora le
autorità competenti non concordino regole diverse, impedisce che l'arbitrato per le questioni sollevate in un caso di procedura amichevole possa essere rinviato indebitamente.

I paragrafi 16, 17 e 20 disciplinano la confidenzialità. Per garantire che la procedura arbitrale raggiunga il suo scopo senza violare la confidenzialità della procedura amichevole, l'articolo 16 stabilisce che ai membri del collegio arbitrale siano applicati gli obblighi di confidenzialità previsti dall'articolo 26 CDI-IE. Le autorità competenti della Svizzera e dell'Irlanda devono assicurarsi che tali membri e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione previsti dall'articolo 26 CDIIE riguardante lo scambio di informazioni (par. 17). Infine, anche alle persone interessate dalla procedura amichevole e ai loro consulenti è fatto obbligo di tenere segrete tutte le informazioni ottenute durante la procedura, impegnandosi in tal senso per scritto (par. 20).

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Se nel corso della procedura arbitrale le autorità competenti della Svizzera e dell'Irlanda risolvono il caso mediante accordo amichevole, la procedura arbitrale si conclude (par. 18). Lo stesso vale se la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole.

Il paragrafo 19 regola il tipo di procedura arbitrale: il metodo applicato, a meno di diverso accordo tra le autorità competenti svizzere e irlandesi, è quello dell'«offerta definitiva» («final offer»), denominato anche metodo della «miglior offerta definitiva» («best and final offer»). Tale metodo prevede che le autorità competenti svizzere e irlandesi sottopongano ciascuna al collegio arbitrale una proposta di risoluzione di tutte le questioni irrisolte nel caso concreto. Le proposte di risoluzione sottoposte dall'autorità competente di ciascuno Stato contraente possono essere corroborate da un documento a supporto della propria posizione. Ciascuna autorità competente può anche sottoporre una memoria di replica alla proposta di risoluzione e al documento di posizione presentati dall'altra autorità competente. La memoria di replica permette di rispondere soltanto alle posizioni e alle argomentazioni dell'altra autorità competente, ma non offre a un'autorità competente la possibilità di formulare argomentazioni aggiuntive a sostegno della propria posizione. Quale decisione, il collegio arbitrale sceglie una delle proposte di risoluzione del caso sottoposte dalle autorità competenti. La decisione arbitrale è adottata a maggioranza semplice dei membri del collegio e non contiene alcuna motivazione o spiegazione. La decisione è comunicata per scritto alle autorità competenti della Svizzera e dell'Irlanda e non ha valore di precedente in nessun altro caso.

Il paragrafo 21 stabilisce che gli onorari e le spese dei membri del collegio arbitrale, nonché qualsiasi costo sostenuto in relazione alla procedura arbitrale dalla Svizzera e dall'Irlanda, siano a carico di queste ultime secondo modalità da stabilirsi di comune accordo. In assenza di tale accordo, la Svizzera e l'Irlanda sostengono ciascuna le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Il costo del Presidente del collegio arbitrale è a carico degli Stati contraenti in parti uguali.

Il paragrafo 22, infine, statuisce
che le questioni non risolte relative a un caso di procedura amichevole già sottoposte alla decisione di un collegio arbitrale non possono più essere sottoposte ad arbitrato.

Nonostante il nuovo articolo 25A CDI-IE disciplini la procedura arbitrale in modo molto più dettagliato della corrispondente disposizione del Modello OCSE, diversi aspetti della procedura non vengono regolati (ad es. i termini). Il paragrafo 10 prevede pertanto che le autorità competenti regolino la procedura arbitrale in modo esaustivo mediante accordo amichevole.

Art. VII Il presente articolo introduce una clausola antiabuso (art. 25A) che fa riferimento allo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-IE non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-IE.

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Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI.

La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-IE. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali.

Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata sviluppata nel quadro dell'azione 6 del progetto BEPS.

Figura nel Modello OCSE (art. 29 par. 9) e nella Convenzione BEPS (art. 7 par. 1).

Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 del progetto BEPS è sufficiente includere la clausola nelle CDI. In questo modo non è necessario prevedere ulteriori norme antiabuso.

Art. VIII Questo articolo abroga il numero 4 del Protocollo della CDI-IE. Si tratta della disposizione che obbliga l'Irlanda ad avviare negoziati con la Svizzera al fine di includere nella CDI-IE una clausola arbitrale qualora l'Irlanda concordi una simile clausola in una delle sue CDI. Con l'articolo VI del Protocollo di modifica, che prevede l'inserimento nella CDI-IE di una clausola arbitrale, tale disposizione risulta obsoleta.

Con l'articolo VIII viene altresì aggiunta nel Protocollo della CDI-IE una disposizione (n. 4A) al nuovo articolo 25A (Arbitrato). Con questa disposizione
si esclude in determinate situazioni l'arbitrato richiesto dall'Irlanda: in Irlanda l'arbitrato viene escluso quando il caso è in relazione con il contribuente o una persona a esso associata (oppure una persona che agisce per conto del contribuente o della persona a esso associata) ha commesso intenzionalmente atti passibili di pena o se il caso rientra nel campo di applicazione delle disposizioni antiabuso del diritto interno irlandese. La Svizzera, per contro, non concede l'arbitrato se il caso è oggetto di elusione fiscale secondo la definizione data dalla giurisprudenza del Tribunale federale o è connesso a frode, negligenza grave od omissione volontaria.

Art. IX La maggior parte delle disposizioni del Protocollo di modifica CDI-IE sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo stesso. Fanno eccezione le disposizioni introdotte o modificate dagli articoli II, 5725

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III, V, VI e VIII del Protocollo di modifica, riguardanti il limite temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni e di imprese associate, l'avvio della procedura amichevole e la clausola arbitrale, che sono infatti applicabili dal giorno dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica CDI-IE. Al riguardo viene anche precisato che la data di entrata in vigore vale a prescindere dal periodo fiscale cui i fatti fanno riferimento. Possono quindi essere interessati anche periodi fiscali antecedenti l'entrata in vigore del Protocollo di modifica.

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Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-IE non prevede modifiche delle norme di attribuzione del diritto di imposizione dei redditi e di elementi della sostanza tra la Svizzera e l'Irlanda. Al contrario, contiene essenzialmente disposizioni volte a impedire l'uso illecito della CDI-IE e a migliorare le procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. Il Protocollo di modifica CDI-IE non dovrebbe quindi avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La CDI-IE modificata può essere attuata con le attuali risorse di personale.

4

Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-GB si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)5, in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-IE. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvare il Protocollo di modifica CDI-IE.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-IE contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi 5 6 7

RS 101 RS 172.010 RS 171.10

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dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-IE sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Il Protocollo di modifica CDI-IE sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20058 sulla procedura di consultazione (LCo) si impone l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione.

Per il Protocollo di modifica CDI-IE è stata svolta una procedura informativa. In questo contesto, nel novembre 2017 i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDI-IE è stato accolto favorevolmente e senza obiezioni. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 172.061

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