16.452 Iniziativa parlamentare Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 30 aprile 2019

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

30 aprile 2019

In nome della Commissione: Il presidente, Roger Nordmann

2019-2258

4663

Compendio In occasione del rinnovo di una concessione di diritti d'acqua a una centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione o a una centrale idroelettrica a filo d'acqua con una potenza installata superiore a 3 MW è necessario effettuare un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con le esigenze ecologiche. Alla luce della prassi attuale in materia, il significato del concetto di «stato iniziale» di cui all'articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb risulta essere poco chiaro. L'iniziativa parlamentare chiede che lo stato iniziale sia chiaramente definito e in particolare che esso sia considerato come lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale). Stabilire che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale significa che questo stato deve fungere da base per le verifiche necessarie sia per la stesura di un rapporto sull'impatto ambientale (RIA) in vista del primo conferimento della concessione sia per il rinnovo della concessione. Nel contempo, questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in che misura debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter LPN. Con questa normativa si crea la necessaria certezza del diritto.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 16 giugno 2016 il consigliere nazionale Albert Rösti ha presentato l'iniziativa parlamentare «Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia» in cui chiedeva di modificare le disposizioni legislative concernenti l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) eseguito per il rilascio di una nuova concessione di diritti d'acqua o di modifiche a una concessione già in vigore. Secondo l'autore dell'iniziativa è necessario che per l'EIA si consideri non tanto lo stato iniziale, ossia quello precedente la costruzione della centrale idroelettrica in questione (che spesso è titolare di una concessione pluridecennale), quanto lo stato esistente prima del rilascio della nuova concessione o della concessione modificata (stato attuale).

Il 26 settembre 2013 il consigliere nazionale Rösti aveva già presentato la mozione 13.3883 «Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia» che era però stata tolta dal ruolo il 25 settembre 2015 non essendo stata trattata dalla Camera in via definitiva entro i due anni dal suo deposito. A fare da sfondo a questi interventi parlamentari vi erano questioni riguardanti la definizione di stato iniziale che riemergevano ogni qual volta venivano rinnovate concessioni per l'utilizzazione delle forze idriche.

Nell'ambito dell'esame preliminare (art. 109 cpv. 2 della legge sul Parlamento; LParl)1, il 27 giugno 2017 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso, con 15 voti contro 7 e 3 astensioni, di dare seguito all'iniziativa. Il 18 agosto 2017 l'omologa Commissione del Consiglio degli Stati ha aderito a tale decisione con 5 voti contro 4. La CAPTE-N ha quindi elaborato un progetto preliminare che il 9 ottobre 2018 ha approvato con 17 voti contro 7 e un'astensione e ha posto in consultazione.

Il 30 aprile 2019 la Commissione ha preso atto dell'esito della consultazione. Dopo una valutazione critica dei pareri la maggioranza della Commissione ha constatato che il progetto preliminare aveva trovato il necessario sostegno dei partecipanti alla consultazione. La proposta di minoranza inserita nel progetto
preliminare è per contro stata ampiamente rifiutata. Una parte della Commissione resta convinta della necessità di una disposizione pertinente e ha presentato un'estensione dell'articolo 58a capoverso 5 basata su una proposta emersa dalla consultazione. In tal modo vengono ridefinite le premesse per l'adozione di misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio nonché limitati il loro perimetro e la loro portata. La proposta di completamento è stata respinta con 12 voti contro 11 e un'astensione ed è stata quindi presentata come nuova proposta di minoranza. Il progetto è stato infine approvato dalla Commissione con 14 voti contro 9 e un'astensione.

1

RS 171.10

4665

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Per l'elaborazione del progetto la Commissione ha beneficiato del sostegno dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

2

Condizioni giuridiche quadro e prassi attuale

2.1

Legislazione in materia di concessioni

La legge sulle forze idriche (LUFI)2 disciplina sia la procedura per il primo conferimento della concessione (nuova concessione), sia quella per il rinnovo di un diritto esistente di utilizzazione delle forze idriche (rinnovo della concessione; al riguardo si veda in particolare l'art. 58a LUFI).

In caso di rinnovo di una concessione occorre distinguere i casi seguenti: ­

rinnovo della concessione senza modifiche edilizie o dell'esercizio (proseguimento invariato dell'esercizio);

­

rinnovo della concessione senza modifiche edilizie ma con modifiche dell'esercizio;

­

rinnovo della concessione con modifiche edilizie ma senza modifiche dell'esercizio;

­

rinnovo della concessione con modifiche edilizie e dell'esercizio.

Nella prassi è inoltre riconosciuto lo strumento della concessione complementare.

Esso permette, entro certi limiti, di ampliare il diritto di utilizzazione delle forze idriche durante il periodo di validità della concessione senza dover richiedere una nuova concessione per l'intero impianto3.

La concessione di diritti d'acqua attribuisce al concessionario, nei limiti dell'atto di concessione, il diritto all'utilizzazione esclusiva della forza idrica in un luogo e per un tempo determinato (art. 43 cpv. 1 LUFI). Secondo l'articolo 58 LUFI la concessione ha una durata di ottant'anni al massimo. Allo scadere della concessione il diritto di utilizzazione del concessionario decade. La limitazione temporale del diritto di utilizzazione consente all'ente pubblico competente di emanare una nuova decisione sull'utilizzazione al più tardi dopo ottant'anni. Esso può riattribuire i diritti d'acqua concessionario che li deteneva fino a quel momento, concederli a un terzo, sfruttare in prima persona la forza idrica oppure decidere di rinunciare a una sua utilizzazione. In questo contesto l'ex titolare della concessione non può pretendere che gli venga rinnovata. D'altro canto non è nemmeno possibile esigere che l'autorità concedente non rilasci nuovamente la concessione.

Con il rinnovo della concessione nasce un nuovo rapporto giuridico. Le condizioni del diritto di utilizzazione devono essere nuovamente concordate e stabilite nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (in particolare della LUFI e del diritto 2 3

RS 721.80 Cfr. postulato 12.3223 (N Guhl) «Aumento dell'efficienza delle centrali idroelettriche senza necessità di nuove concessioni».

4666

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ambientale). La nozione di rinnovo della concessione è indipendente dalla persona del concessionario. Con il rinnovo della concessione il diritto di utilizzazione può essere accordato allo stesso concessionario o a uno nuovo.

Il rinnovo della concessione non equivale alla costruzione di un nuovo impianto, per la quale oltre alla concessione è necessario anche un permesso di costruzione. Infatti, al momento del rinnovo della concessione alle centrali idroelettriche esistenti vi è già un permesso di costruzione passato in giudicato, che non deve dunque essere nuovamente rilasciato. Tale documento è necessario soltanto per le parti dell'impianto che devono ancora essere costruite.

2.2

Condizioni quadro vigenti in materia di diritto ambientale

2.2.1

Principi applicabili all'EIA

Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, l'autorità ne esamina tempestivamente la compatibilità con le esigenze ecologiche (art. 10a cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente, LPAmb). È necessario effettuare un EIA nel quadro del rilascio di una nuova concessione, dunque del primo conferimento di una concessione a una centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione, a una centrale idroelettrica a filo d'acqua o a una centrale elettrica ad accumulazione / pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW (art. 1 in combinato disposto con l'allegato n. 21.3 dell'ordinanza del 19 ottobre 19885 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA). È prassi consolidata che si effettui un EIA anche in caso di rinnovo della concessione delle centrali idroelettriche con una potenza installata superiore a 3 MW.

L'EIA si effettua sulla base di un rapporto sull'impatto ambientale (RIA). L'esame è svolto nell'ambito delle relative procedure di riferimento. Le centrali su corsi d'acqua internazionali sono autorizzate dalla Confederazione nell'ambito di procedure per il rilascio della concessione e per l'approvazione dei piani eseguite in modo coordinato e in una sola fase (art. 62 segg. LUFI). Le centrali situate sugli altri corsi d'acqua sono approvate ­ a seconda delle disposizioni cantonali ­ con una procedura a una fase oppure a due fasi (art. 60 e 61 LUFI, allegato OEIA, tipo d'impianto n. 21.3). Se il diritto cantonale prevede un esame ripartito in più fasi procedurali, in ogni singola fase l'esame si protrae fintanto che l'impatto sull'ambiente non sia accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente (art. 6 OEIA).

Il RIA contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. Tra questi figurano anche i dati relativi allo stato iniziale (art. 10b cpv. 2 lett. a LPAmb). Per stato iniziale s'intende in genere la situazione ambientale non ancora influenzata dal progetto con le sue caratteristiche naturali e il carico ambientale già esistente prima della costruzione di un impianto.

Confrontando lo stato prima della costruzione dell'impianto allo stato dopo la co4 5

RS 814.01 RS 814.011

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struzione dell'impianto si può stabilire l'impatto che l'impianto ha sull'ambiente e pianificare misure di protezione ambientale.

La stesura di un RIA in occasione del rinnovo delle concessioni ha senso anche se non vengono apportate modifiche all'impianto, dato che nelle procedure di rinnovo delle concessioni va comunque verificato il rispetto delle disposizioni vigenti della LUFI e del diritto ambientale. Se, con l'indagine preliminare, gli effetti del progetto sull'ambiente e le misure di protezione ambientale possono essere accertati ed esposti in modo completo, l'indagine preliminare può essere presentata come RIA (art. 8a cpv. 1 OEIA). Nei casi semplici questa normativa può essere applicata anche per i rinnovi delle concessioni delle centrali idroelettriche e consente di semplificare la procedura.

2.2.2

Spiegazioni relative al diritto ambientale

Oltre alle misure di protezione durante la fase di costruzione e d'esercizio (ad es.

protezione fonica, protezione da radiazioni non ionizzanti), tra le misure di protezione dell'ambiente figurano in particolare quelle di risanamento, ripristino e sostituzione conformemente alla legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque (LPAc), alla legge federale del 14 dicembre 19737 sulla pesca (LFSP) e alla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Il risanamento degli spazi vitali (biotopi) acquatici è disciplinato nella LPAc e nella LFSP, mentre le misure volte ad assicurare una sostituzione confacente in caso di interventi nei biotopi terrestri o semiterrestri degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1bis LPN sono previste nell'articolo 18 capoverso 1ter LPN.

2.2.2.1

Articolo 18 capoverso 1ter LPN

Secondo l'articolo 18 capoverso 1bis LPN devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 gennaio 19918 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) i biotopi degni di protezione sono designati sulla base dei tipi di ambienti naturali di cui nell'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici, delle specie vegetali e animali protette conformemente all'articolo 20 OPN, dei pesci e crostacei minacciati di cui nella legislazione sulla pesca, delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi, nonché di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.

6 7 8

RS 814.20 RS 923.0 RS 451.1

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Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18 cpv. 1ter LPN).

L'obbligo di protezione, di ripristino o di sostituzione sancito nell'articolo 18 capoverso 1ter LPN vige fondamentalmente per tutti i biotopi degni di protezione elencati nell'articolo 18 capoverso 1bis LPN, vale a dire per i biotopi acquatici, semiterrestri e terrestri degni di protezione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 14 capoverso 3 OPN. Pertanto, se vengono costruiti nuovi impianti o parti di essi, vanno ripristinati o sostituiti tutti i biotopi degni di protezione che sono stati compromessi. Vanno tuttavia ripristinati o sostituiti soltanto gli ambienti acquatici degni di protezione come ad esempio i luoghi di riproduzione e non l'intero corso d'acqua.

2.2.2.2

Obbligo di sostituzione degli oggetti d'importanza nazionale di cui all'articolo 5 LPN e dei biotopi d'importanza nazionale di cui all'articolo 18a LPN

Oltre ai biotopi degni di protezione, la LPN definisce anche altri beni da proteggere, tra cui gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale (art. 5 LPN).

Tra gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale figurano l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (OIFP)9, l'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS)10 e l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) 11.

Gli oggetti elencati negli inventari citati devono essere conservati intatti, ma, in ogni caso, devono essere salvaguardati per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione. È possibile derogare al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto soltanto se vi si oppone un interesse equivalente o maggiore, parimente d'importanza nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN).

I biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a LPN comprendono le zone golenali, i siti di riproduzione degli anfibi, i prati e i pascoli secchi. L'obbligo di adottare misure di sostituzione per i biotopi d'importanza nazionale ­ laddove effettivamente possibile ­ è sancito esplicitamente nelle ordinanze pertinenti (cfr. tra l'altro l'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza del 28 ottobre 199212 concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale).

Secondo la prassi in vigore, per determinare le misure di sostituzione per gli oggetti d'importanza nazionale di cui all'articolo 5 LPN e i biotopi di cui all'articolo 18a LPN si parte sempre dallo stato attuale e ciò non va cambiato.

9 10 11 12

RS 451.11 RS 451.12 RS 451.13 RS 451.31

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2.2.2.3

LPAc e LFSP

Anche nel campo d'applicazione della LPAc e della LFSP occorre verificare il rispetto del diritto vigente al momento del rinnovo della concessione. Secondo la LPAc devono tra l'altro essere restituiti i necessari deflussi residuali ed eliminati gli effetti negativi dei deflussi discontinui, se non già fatto. Il concessionario deve inoltre adoperarsi per ristabilire il bilancio in materiale detritico. La LFSP prescrive che per gli impianti esistenti siano adottati provvedimenti intesi a creare condizioni favorevoli all'esistenza della fauna acquatica, ad assicurare la libera migrazione dei pesci e ad agevolare la riproduzione naturale. Vanno inoltre adottati provvedimenti per proteggere i pesci. I requisiti in materia di risanamento previsti dalla LPAc e dalla LFSP devono essere soddisfatti anche se non vi è alcuna coincidenza temporale con la procedura di rinnovo della concessione13. Diversamente da quanto accade per l'ambito relativo alla LPN, nel campo d'applicazione della LPAc e della LFSP la determinazione dello stato iniziale non ha posto problemi.

2.3

Prassi vigente

Nel caso di nuovi impianti lo stato iniziale secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb corrisponde allo stato esistente prima della costruzione dell'impianto (stato attuale). Nel caso di rinnovo della concessione, lo stato iniziale dei biotopi degni di protezione equivale invece, in base alla prassi vigente, alla situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai esistito. Dal profilo giuridico questa prassi deriva dal fatto che non vi è alcun diritto al rinnovo della concessione.

Con la costruzione e l'esercizio dell'impianto sono stati compromessi biotopi che secondo la LPN oggi sarebbero considerati degni di protezione. Per definire le misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter LPN l'UFAM e i servizi cantonali di protezione dell'ambiente partono pertanto dal presupposto ­ basandosi su una decisione del Tribunale federale concernente il Lago di Lungern14 ­ che lo stato inziale sia lo stato naturale prima della costruzione dell'opera e che debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione per mantenere gli interventi della centrale durante la durata della nuova concessione, ossia per al massimo 80 anni. Nel manuale EIA del 2009, l'UFAM descriveva dunque lo stato iniziale in occasione del rinnovo di una concessione come la situazione che ci sarebbe stata oggi qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai stato costruito.

Di conseguenza, anche in caso di rinnovo della concessione senza un nuovo impatto ambientale venivano finora imposte misure di sostituzione per mantenere gli interventi sui biotopi terrestri e semiterrestri in prossimità dei corsi d'acqua di cui all'articolo 18 capoverso 1bis LPN. A tal fine veniva considerata la differenza tra la situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai stato costruito e la situazione in caso 13 14

Cfr. in merito le esigenze di cui all'art. 83a LPAc.

Sentenza del Tribunale federale 1A.59/1995 del 28 aprile 2000.

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di rinnovo della concessione. Doveva tuttavia essere sostituito soltanto ciò che la centrale aveva danneggiato nei biotopi degni di protezione e non quanto causato da terzi, come ad esempio con provvedimenti di protezione contro le piene. Già con la prassi in vigore le autorità dovevano tenere conto del principio di proporzionalità nel determinare le misure di sostituzione. Anche se a volte non è stato facile valutare la situazione prima della costruzione di una centrale già esistente, nella prassi si sono sempre trovate soluzioni sensate.

A seguito delle richieste di definizione dello stato iniziale determinante in vista dei prossimi rinnovi delle concessioni, in particolare per la centrale idroelettrica di frontiera di Reckingen e la centrale dell'Etzel delle FFS (Sihlsee) e in seguito all'accesa discussione sulla correttezza della prassi ufficiale, nella primavera del 2015 l'UFAM ha incaricato il dott. iur. Peter Keller di esaminare nel dettaglio quale fosse lo stato iniziale o di riferimento da considerare per procedere all'EIA delle centrali idroelettriche. La perizia15 è stata ultimata nella primavera del 2016.

Il perito ha concluso che lo stato iniziale dipende in primo luogo dal destino degli edifici dell'impianto al termine della concessione. Per rispondere a questa domanda sono determinanti le singole concessioni di diritti d'acqua e le singole legislazioni cantonali in materia.

L'UFE ha respinto la motivazione giuridica concernente lo stato iniziale determinante in caso di rinnovo della concessione. Neppure l'UFAM si è detto soddisfatto del risultato della perizia, perché in base ad essa ogni Cantone avrebbe uno stato iniziale determinante diverso.

In una dichiarazione congiunta del 2016 allegata alla perizia Keller, i due Uffici hanno pertanto raccomandato tra l'altro che per i prossimi rinnovi delle concessioni ci si basi sullo stato attuale per determinare le misure di sostituzione secondo l'articolo 18 capoverso 1ter LPN. Hanno inoltre raccomandato che, in sede di valutazione dell'adeguatezza delle misure succitate si tenga conto del potenziale ecologico della zona interessata dalla centrale idroelettrica per la scelta del tipo di misura ecologica. Infine, le possibilità di valutazione, discrezione e negoziazione dovrebbero essere utilizzate nel migliore dei modi, per trovare di volta in volta soluzioni ragionevoli e proporzionate.

2.4

Panoramica delle misure di compensazione e di valorizzazione previste per i singoli tipi di concessione

2.4.1

Osservazioni generali

Stabilire che lo stato iniziale è lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale) modifica la prassi vigente soltanto per quanto riguarda la definizione delle misure di compensazione in relazione all'articolo 18 capoverso 1ter LPN. Le misure da adottare secondo la LPAc e la LFSP risultano dalle pertinenti disposizioni di legge che non sono invece toccate dalla prevista modifica della LUFI. Per questo 15

www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/eia/diritto/parere.html

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motivo i seguenti capitoli trattano esclusivamente la sostituzione o la valorizzazione dei biotopi terrestri (ad es. prati secchi ricchi di specie) e semiterrestri (ad es. canneti) degni di protezione.

2.4.2

Nuova concessione

In occasione della costruzione di un nuovo impianto lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale. Se non è possibile evitare che la costruzione dell'impianto pregiudichi biotopi degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1bis LPN (migliore protezione possibile), questi biotopi devono in primo luogo essere ripristinati o in alternativa sostituiti in modo confacente (art. 18 cpv. 1ter LPN).

Il ripristino e la sostituzione sono quindi misure equivalenti o adeguate dal profilo ecologico se grazie ad esse è possibile ripristinare lo stato come si presentava prima dell'intervento, se il biotopo è disponibile tempestivamente e se il suo mantenimento è garantito a lungo termine. Adeguato significa tuttavia anche che l'onere (economico) per chi è tenuto ad adottare misure di sostituzione rispetti il principio di proporzionalità.

2.4.3

Concessione complementare

La concessione complementare consente di modificare una concessione in corso per permettere un cambiamento limitato dell'utilizzazione. In linea di massima una concessione di questo tipo non prolunga la durata della concessione iniziale. Se il cambiamento d'utilizzazione porta a un nuovo intervento in biotopi degni di protezione, questi vanno ripristinati o sostituiti in modo confacente conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter LPN. Lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale.

Nell'ambito del conferimento di una concessione complementare vengono compensati soltanto i nuovi interventi ad essa associati; altre misure sono valutate soltanto nell'ambito del rinnovo della concessione. Pertanto se la concessione complementare non causa pregiudizi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN, non si deve provvedere ad alcuna compensazione secondo la LPN.

2.4.4

Rinnovo della concessione senza modifiche edilizie o dell'esercizio (proseguimento invariato dell'esercizio)

In caso di rinnovo della concessione senza un ulteriore impatto ambientale, la prassi finora vigente chiedeva fondamentalmente una compensazione tra la situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai esistito e lo stato al momento del rinnovo della concessione.

4672

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2.4.5

Rinnovo della concessione con modifiche edilizie e/o modifiche dell'esercizio

In caso di rinnovo della concessione ­ indipendentemente dall'esistenza o no di nuovi pregiudizi ai biotopi terrestri degni di protezione a seguito del rinnovo ­ la prassi finora vigente chiedeva fondamentalmente una compensazione tra lo stato naturale prima della costruzione della centrale idroelettrica e lo stato dopo il rinnovo della concessione.

2.5

Consultazione

Circa in 125 fra organizzazioni, Cantoni, associazioni del settore energetico, organizzazioni ambientaliste e per la protezione della natura nonché altre cerchie interessate sono stati invitati ad esprimersi sul progetto preliminare della Commissione.

L'interesse per il progetto è stato grande. Tutti i Cantoni si sono espressi in merito e complessivamente sono giunti 99 pareri.

Due terzi dei pareri condividono la richiesta dell'iniziativa secondo cui per stato iniziale s'intende lo stato al momento della presentazione della domanda di rinnovo della concessione. Fra questi pareri si contano 15 Cantoni e tutti i partecipanti alla consultazione che provengono dal settore dell'energia elettrica. Fra gli argomenti a sostegno del progetto è stata evidenziata la necessità di un disciplinamento legislativo sulla base dello stato attuale, poiché la prassi in vigore sarebbe insoddisfacente.

Il disciplinamento proposto sarebbe adeguato e permetterebbe una maggiore certezza del diritto e una maggiore sicurezza pianificatoria. Alcuni partecipanti alla consultazione sono del parere che il disciplinamento in vigore penalizzi la forza idrica rispetto ad altre infrastrutture. Con la modifica proposta sarebbe possibile annullare questo svantaggio.

Quasi un terzo dei partecipanti, fra cui cinque Cantoni e tutti coloro che provengono dal settore della protezione dell'ambiente e del paesaggio, respinge invece il progetto. Alcuni sostengono che verrebbe meno la salvaguardia, garantita dalla Costituzione, dei biotopi degni di protezione e delle specie vegetali e verrebbe leso il principio di causalità. Essi criticano inoltre il fatto che gli impatti ambientali autorizzati per un tempo determinato prima dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni nell'articolo 18 capoverso 1ter LPN, con la nuova definizione potrebbero durare a tempo indeterminato, dal momento che non sarebbe più possibile ordinare misure di valorizzazione. Essi sottolineano il notevole bisogno di salvaguardare e valorizzare i biotopi danneggiati. Secondo loro la prassi vigente è ben collaudata e in passato è sempre stato possibile trovare soluzioni adeguate ed economicamente sostenibili.

Altri partecipanti contrari al progetto preliminare ritengono che la competenza costituzionale dei Cantoni di disporre dei propri corsi d'acqua verrebbe
ridotta. Alcuni partecipanti sono favorevoli al disciplinamento dell'articolo 58a capoverso 5 soltanto a condizione che anche il capoverso 6 faccia parte del progetto.

La proposta di minoranza relativa al capoverso 6 è stata respinta da tre quarti dei partecipanti alla consultazione. Molti criticano (contrariamente alla disposizione nel capoverso 5) la mancanza di chiarezza della sua formulazione, i concetti giuridici 4673

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generici e una conseguente incertezza del diritto. Secondo loro è difficile valutare le conseguenze del disciplinamento, che non tiene conto della sostenibilità per l'economia. Altri partecipanti alla consultazione, segnatamente le organizzazioni ambientaliste e per la protezione della natura, ritengono che le disposizioni del capoverso 6 rappresentino un complemento qualitativo al disciplinamento del capoverso 5, anche se nel complesso il progetto costituisce un peggioramento dell'attuale prassi.

Dopo aver valutato tutti i pareri la maggioranza della Commissione ha constatato che la richiesta dell'iniziativa di far corrispondere lo stato iniziale allo stato attuale al momento del rinnovo di una concessione ha raccolto il sostegno necessario. In considerazione dei pareri pervenuti la richiesta della minoranza, che nel progetto preliminare era stata formulata nel capoverso 6, è stata leggermente modificata e inserita nel capoverso 5.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La nuova normativa proposta

La prassi attuale ha mostrato che non è chiaro cosa s'intenda con il termine di «stato iniziale» di cui all'articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb. L'iniziativa parlamentare motiva la normativa proposta nel modo seguente: Una questione controversa è quale sia lo stato iniziale o di riferimento per procedere all'esame di impatto ambientale e per stabilire l'entità del risarcimento [leggasi: delle misure di sostituzione] in caso di interventi in ambienti naturali degni di protezione. Le disposizioni legali non forniscono al riguardo alcuna risposta definitiva. Un'indicazione concreta è invece contenuta nel manuale EIA dell'UFAM, dove si legge quanto segue: «Nel caso dello sfruttamento della forza idrica, dove non sussiste il diritto al rinnovo automatico di una concessione, lo stato iniziale equivale alla situazione che si prefigurerebbe qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai esistito.»16 Questa prassi ha risvolti rilevanti per lo sfruttamento della forza idrica. Se nell'ambito del rinnovo o di modifiche importanti di una concessione dovesse essere corrisposto un risarcimento [leggasi: si dovessero prendere misure volte ad assicurare una sostituzione confacente] non solo per i nuovi interventi in ambienti naturali degni di protezione bensì anche per gli interventi precedenti, risalenti all'epoca della costruzione del primo impianto, ne deriverebbero costi ingenti e la produzione di energia idroelettrica diventerebbe costosissima.

A ciò si aggiunga il fatto che lo stato iniziale, precedente alla costruzione degli impianti esistenti e risalente per lo più a diversi decenni indietro, è difficilmente ricostruibile e che ciò comporta inevitabilmente difficoltà interpretative e lunghi procedimenti. Per non rallentare inutilmente l'aumento di produzione di corrente idroelettrica proposto dal Consiglio federale, sarebbe opportuno che in futuro l'esame di impatto ambientale si basasse sullo stato dell'impianto [leggasi: lo stato attuale] precedente il rilascio della nuova concessione.

16

Ufficio federale dell'ambiente 2009: manuale EIA, Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente, UV-0923-I, p. 115 (= Modulo 5, p. 21).

4674

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L'iniziativa parlamentare chiede di modificare le basi legali in modo tale che in caso di rilascio di una nuova concessione di diritti d'acqua o di modifiche di una concessione già in vigore, lo stato iniziale sia lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale).

Sotto il titolo marginale «Rinnovo della concessione», l'articolo 58a LUFI contempla già alcune condizioni quadro che vanno considerate in occasione della riattribuzione del diritto di utilizzazione delle forze idriche (rinnovo della concessione).

Sembra dunque opportuno disciplinare in questa stessa sede un altro criterio applicabile in questo contesto. Completando l'articolo 58a LUFI con il capoverso 5 in cui viene definito lo stato iniziale, si ottiene una normativa snella.

3.2

Motivazione e valutazione della nuova normativa

All'articolo 58a LUFI è aggiunto un capoverso 5: Lo stato iniziale secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente corrisponde, per la definizione di misure di protezione, di ripristino e di sostituzione secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), allo stato al momento della presentazione della domanda.

Il rispetto delle disposizioni legali vigenti, in particolare anche del diritto ambientale, è verificato non soltanto in occasione della costruzione di una nuova centrale idroelettrica e del conseguente primo conferimento della concessione, ma anche al momento del rinnovo della concessione. Questo viene fatto indipendentemente dal fatto che con il rinnovo della concessione siano o no previsti ampliamenti o modifiche dell'impianto. Lo stesso vale per gli adeguamenti di una concessione in corso, resi necessari a causa di modifiche rilevanti, per esempio a seguito di un ampliamento importante della centrale idroelettrica. Perlomeno dal profilo materiale questi casi equivalgono al rilascio di una nuova concessione e pertanto è necessario un nuovo esame generale dell'intero impianto, tra l'altro in merito al suo impatto ambientale.

Avendo stabilito che per stato iniziale s'intende lo stato al momento della presentazione della domanda di rinnovo della concessione (stato attuale) il concetto è stato chiarito. Questo è essenziale per valutare i beni da proteggere che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN. La nuova normativa non si applica agli ambiti disciplinati negli articoli 5 e 18a LPN, nella LPAc e nella LFSP in quanto finora vi è stata unanimità su quali fossero gli stati determinanti.

Stabilire che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale significa che questo stato deve fungere da base per le verifiche necessarie sia per la stesura di un RIA in vista del primo conferimento della concessione sia per il rinnovo della concessione. Nel contempo, questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in che misura debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter LPN.

Se gli interventi tecnici legati al primo conferimento dei diritti di utilizzazione delle forze idriche pregiudicano i biotopi degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1bis LPN, in virtù dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN chi opera l'intervento 4675

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deve prendere misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino e se necessario una sostituzione confacente.

Se con il rinnovo della concessione l'impianto subisce modifiche edilizie o dell'esercizio che hanno un nuovo impatto negativo su biotopi degni di protezione, si dovrà anche in questo caso compensare in egual misura questi impatti negativi.

Se invece il rinnovo della concessione non è accompagnato da modifiche edilizie o dell'esercizio, l'impatto sui biotopi degni di protezione rimane invariato. Di conseguenza lo stato prima del rinnovo della concessione è identico allo stato che si presenta dopo il rinnovo. Se con il rinnovo della concessione la centrale idroelettrica non ha un ulteriore impatto sui biotopi degni di protezione, contrariamente all'attuale prassi non sono necessarie misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter LPN, poiché non viene creato un nuovo deficit. Lo stesso vale anche nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle forze idriche non viene più concesso all'attuale concessionario bensì a un terzo.

Per non rallentare inutilmente l'aumento di produzione di corrente idroelettrica proposto dal Consiglio federale, sarebbe opportuno che in futuro l'EIA si basasse sullo stato attuale.

3.3

Proposta di minoranza: articolo 58a capoverso 5 LUFI (secondo periodo)

3.3.1

Contenuto della proposta

La minoranza propone di aggiungere un secondo periodo all'articolo 58a capoverso 5: Lo stato iniziale secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente corrisponde, per la definizione di misure di protezione, di ripristino e di sostituzione secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), allo stato al momento della presentazione della domanda. In questi casi devono essere concordate oppure ordinate, per quanto possibile e proporzionato, misure a favore della natura e del paesaggio per i biotopi influenzati dall'esistenza della centrale idroelettrica.

Con il rinnovo della concessione, al concessionario viene conferito il diritto di utilizzare l'impianto e il bene pubblico «acqua» per altri decenni. I commissari che sostengono la proposta di minoranza esigono quindi che in questi casi siano concordate oppure ordinate misure per quanto possibile proporzionate a favore della natura e del paesaggio, indipendentemente dal fatto che l'attribuzione del diritto di utilizzazione delle forze idriche sia o meno connessa a nuovi interventi in biotopi degni di protezione. L'entità di queste misure non dovrà però essere determinata ­ come fatto sino ad ora ­ sulla base della differenza tra lo stato esistente prima della costruzione dell'impianto e lo stato attuale, ma sulla possibilità o meno di adottarle. Tali misure devono ridurre l'influenza della centrale idroelettrica sui biotopi ed essere basate sul potenziale ecologico presente nella zona dell'impianto (zona di concessione e zone

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direttamente adiacenti). Le misure devono essere definite di comune accordo oppure ordinate.

Rispetto ad oggi questa soluzione permetterebbe di limitare l'entità delle misure e il perimetro per la loro realizzazione consentendo di sgravare economicamente le centrali idroelettriche. Il fatto che l'entità delle misure concordate con la concessione debba essere ridotta e che al richiedente della concessione debba essere accordata maggiore voce in capitolo scaturisce anche dal fatto che, in linea di massima, autorità concedente e concessionario dovrebbero essere tenuti a definire di comune accordo misure proporzionate. In caso di mancato accordo, l'autorità concedente deve comunque ­ per quanto possibile e proporzionato ­ ordinare misure a favore della natura e del paesaggio.

In caso di nuovi interventi in biotopi degni di protezione devono inoltre essere adottate misure di protezione, di ripristino e di sostituzione in applicazione dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN.

3.3.2

Misure sui generis

Con le misure di sostituzione secondo l'articolo 18 capoverso 1 ter LPN le perdite di biotopi degni di protezione devono essere sostituite nel modo più possibile equivalente sia a livello qualitativo che quantitativo e nella stessa regione.

Con il disciplinamento di cui all'articolo 58a capoverso 5, secondo periodo LUFI proposto dalla minoranza concernente l'adozione di misure a favore della natura e del paesaggio verrebbe introdotta una categoria di misure sui generis, che non si rifarebbe all'articolo 18 capoverso 1ter LPN ma avrebbe una valenza propria. Per quanto possibile e proporzionato, l'autorità concedente e il concessionario definirebbero le misure di comune accordo. Tali misure dovrebbero basarsi sul potenziale di valorizzazione ecologico della zona di concessione. Senza tale accordo, l'autorità concedente deve ­ per quanto possibile e proporzionato ­ ordinare tali misure.

3.3.3

Possibilità di realizzare misure

È possibile realizzare misure negli spazi che presentano un potenziale di valorizzazione ecologico. Il potenziale ecologico può essere misurato valutando quali misure sono necessarie per ottenere una situazione vicina allo stato naturale auspicato e dunque necessarie alla valorizzazione ecologica.

Bisogna presumere che nelle zone di concessione oggi molto impoverite dal punto di vista ecologico siano tendenzialmente possibili maggiori misure rispetto alle zone di concessione in cui, negli ultimi decenni, sono già state preservate e mantenute superfici vicine allo stato naturale. Non sarebbe necessario che le misure portino a una sostituzione equivalente come richiesto dall'articolo 18 capoverso 1 ter LPN. Inoltre non si dovrebbero nemmeno adottare misure a favore della natura e del paesaggio di entità tale da esaurire il potenziale di valorizzazione.

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Le superfici che non presentano costruzioni, con una vegetazione piuttosto banale situate in prossimità dei fiumi potrebbero ad esempio essere trasformate in superfici particolarmente ricche di specie e quindi in strutture di collegamento. Oppure una superficie, parte di una zona di concessione, situata ai margini di una foresta monospecie e senza una particolare struttura potrebbe essere valorizzata ecologicamente procedendo a una deforestazione e a nuove piantagioni. La valorizzazione ecologica potrebbe anche comportare misure volte a organizzare e mantenere vicine allo stato naturale aree situate nei pressi di un corso d'acqua d'aggiramento.

3.3.4

Biotopi influenzati dall'esistenza di un impianto

Per valutare in che misura l'esistenza di un impianto influenzi i biotopi è necessario prendere in considerazione lo stato al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, a differenza dell'attuale prassi, non si deve esaminare quale fosse lo stato originario e quindi storico.

Ai fini della valutazione vanno considerati soltanto i biotopi o il potenziale ecologico della zona dell'impianto e delle zone direttamente adiacenti.

Nell'ambito della domanda si deve dunque determinare se nella zona dell'impianto e nelle zone direttamente adiacenti vi siano possibilità di valorizzazione, in altre parole si deve stabilire dove e in che modo si possano migliorare situazioni indesiderate o sviluppare condizioni più vicine allo stato naturale.

3.3.5

Consensualità e diritto di ricorso

Nonostante le divergenze di opinione sulla sua natura giuridica, la concessione per l'utilizzazione delle forze idriche è generalmente considerata dal diritto procedurale una decisione che presuppone un dovere di collaborazione delle parti (mitwirkungsbedürftige Verfügung) in quanto presenta sia elementi della decisione amministrativa sia elementi del contratto di diritto pubblico17. Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) questo vale anche quando il contenuto della concessione non risulta direttamente dall'applicazione delle disposizioni legali determinanti ma può essere negoziato tra le parti e quindi la concessione contiene anche elementi contrattuali. Fanno parte della decisione amministrativa le disposizioni della concessione definite per lo più dalla legge e che disciplinano gli obblighi del concessionario, la cui osservanza risulta di notevole interesse pubblico. Hanno invece natura contrattuale le parti della concessione per cui la base legale non è molto specifica e quindi esiste un ampio margine di manovra per strutturare il rapporto di concessione nel caso specifico18. L'autorità concedente e il concessionario possono concordare liberamente elementi contrattuali con riserva delle norme imperative di diritto pubblico. Gli elementi concordati o disposti mediante decisione sono inclusi nell'atto della concessione e ne sono parte integrante.

17 18

Ad esempio DTF 130 II 18, consid. 3.1 Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8516/2010 del 15.11.2011, consid. 7.1.

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Una base legale è necessaria sia che l'autorità decida unilateralmente le misure sia che queste vengano prese di comune accordo. Se le misure di valorizzazione tra l'autorità concedente e il concessionario sono stabilite di comune accordo, il concessionario dà fondamentalmente il suo accordo su questo punto nel quadro della convenzione che in seguito non potrà impugnare. Se invece le misure di valorizzazione sono disposte unilateralmente da parte dell'autorità concedente e ordinate per via ufficiale, il concessionario può contestarne la natura e l'entità mediante ricorso. La normativa proposta non influisce sull'impugnabilità degli altri elementi della concessione.

La concessione per l'utilizzazione delle forze idriche è impugnabile con ricorso al TAF o al competente tribunale amministrativo cantonale. Le relative sentenze possono a loro volta essere impugnate dinnanzi al Tribunale federale. Il concessionario può quindi rinunciare alla concessione che gli è stata rilasciata senza bisogno di interporre un ricorso.

La proposta di minoranza prevede che l'autorità concedente possa ordinare, per quanto possibile e proporzionato, misure a favore della natura e del paesaggio nel caso in cui non riuscisse a trovare un accordo con il concessionario. Le associazioni ambientaliste aventi diritto di ricorso avrebbero quindi la possibilità di far verificare l'applicazione del nuovo disciplinamento in sede giudiziaria, indipendentemente dal fatto che le misure di valorizzazione siano state definite di comune accordo oppure ordinate unilateralmente. Tuttavia, nel caso di un ricorso il tribunale potrebbe soltanto esaminare se l'autorità competente abbia rinunciato a giusto titolo a stabilire misure oppure se le misure siano effettivamente basate sul potenziale di valorizzazione e se siano proporzionate. Nel fare ciò dovrebbe tenere conto del potere discrezionale dell'autorità concedente.

3.3.6

Assenza di possibili misure

Per quanto possibile e proporzionato, si devono concordare oppure ordinare misure a favore della natura e del paesaggio. È altamente improbabile che nella zona di concessione e nelle zone direttamente adiacenti non vi sia alcun potenziale ecologico.

Se tuttavia dovesse presentarsi un caso del genere, si potrebbe rinunciare a imporre delle misure, in particolare se il concessionario ha già fatto molto per valorizzare la zona in questione.

3.4

Diritto comparato

Per la Svizzera il Land Baden-Württemberg è un partner importante nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche nell'Alto Reno. Tutti i progetti in questo ambito devono essere approvati congiuntamente, il che richiede un consenso su tutti i punti.

Quale «stato iniziale» il diritto del Land tedesco conosce solo lo «stato attuale».

Stabilendo anche nel diritto svizzero che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale allineerebbe le disposizioni legali permettendo quindi anche di facilitare lo svolgimento della procedura. L'articolo 58a capoverso 5, secondo periodo LUFI 4679

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(proposta di minoranza) costituisce invece un unicum, nessun Paese confinante conosce infatti un disciplinamento analogo.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Articolo 58a capoverso 5, primo periodo LUFI

Il capoverso 5 stabilisce che lo stato iniziale secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) corrisponde, per la definizione di misure di protezione, di ripristino e di sostituzione secondo la legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), allo stato al momento della presentazione della domanda. In altre parole questo significa che lo stato al momento della presentazione della domanda per il rinnovo della concessione è considerato sempre come stato iniziale secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera a LPAmb. Nel caso del primo conferimento della concessione, incluse le nuove costruzioni, per la definizione di misure di sostituzione secondo l'articolo 18 capoverso 1 ter LPN lo stato iniziale da considerare è già oggi lo stato al momento della presentazione della domanda a meno che un disciplinamento speciale non preveda altrimenti (ad es. deflusso residuale conformemente all'art. 4 lett. h LPAc) Lo stato iniziale corrisponde allo stato dei vari beni da proteggere per legge al momento della presentazione della domanda. Il confronto tra lo stato iniziale e lo stato dopo l'attuazione di tutti i lavori e le misure in relazione al rilascio di una nuova concessione o al rinnovo di una concessione, serve a definire l'obbligo di compensazione. Il nuovo disciplinamento si applica indipendentemente dal fatto che il diritto di utilizzazione delle forze idriche sia conferito al concessionario precedente o a un nuovo concessionario.

4.2

Proposta di minoranza: articolo 58a capoverso 5, secondo periodo LUFI

Le misure a favore della natura e del paesaggio avanzate nella proposta di minoranza sono misure di valorizzazione sui generis che non vanno confuse con le misure di sostituzione secondo l'articolo 18 capoverso 1ter LPN. La disposizione trova applicazione in relazione ad ogni rinnovo di una concessione. In linea di massima, l'autorità concedente e il concessionario sono tenuti a definire tali misure di comune accordo. Se però non è possibile giungere a un accordo, l'autorità concedente deve, se possibile e proporzionato, ordinare misure a favore della natura e del paesaggio.

Nel far questo deve basarsi sul potenziale di valorizzazione ecologico presente nella zona di concessione e nelle zone direttamente adiacenti. Le misure di valorizzazione devono inoltre rispettare il principio della proporzionalità.

Nel caso di nuovi interventi che vanno a influire su biotopi degni di protezione devono inoltre essere adottate misure di ripristino e sostituzione in applicazione dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN.

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5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il progetto non ha alcuna ripercussione diretta sul bilancio della Confederazione e sulla perequazione finanziaria.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto di legge crea le premesse per semplificare la procedura di rinnovo delle concessioni gestita dalla Confederazione in particolare per quanto concerne la valutazione dei rapporti sull'impatto ambientale che i futuri concessionari devono presentare. La nuova disposizione può essere attuata dalle autorità federali competenti con il personale esistente. Il nuovo regime sarà applicato direttamente nelle procedure di rinnovo della concessione.

Anche la proposta di minoranza non avrebbe ripercussioni sull'effettivo del personale.

5.1.3

Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni per la Confederazione.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non si prevedono ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3

Ripercussioni per l'economia

La rinuncia a rilevare e a descrivere lo stato antecedente al primo conferimento della concessione e la limitazione dell'entità delle misure di valorizzazione da adottare consentono di sgravare il settore dell'energia idroelettrica. Questo costituisce senz'altro un vantaggio in un periodo contraddistinto da tariffe dell'elettricità basse e da condizioni economiche quadro difficili.

Rispetto all'attuale situazione giuridica, il nuovo regolamento non ha un impatto misurabile sull'economia nazionale. In particolare non è possibile prevedere se si assisterà a una riduzione effettiva delle misure a favore dell'ambiente in seguito a una migliore definizione della situazione iniziale. Si può tuttavia presumere che il chiarimento giuridico avrà un effetto positivo sulla durata dei procedimenti e dei ricorsi.

4681

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5.4

Ripercussioni per l'ambiente

Secondo la modifica proposta dalla maggioranza, se il rinnovo delle concessioni non comporta cambiamenti di natura edilizia, non dovrebbero più essere sostituiti i biotopi degni di protezione di cui all'articolo 18 capoverso 1bis LPN. Ciò significa che alcune porzioni di paesaggio non verrebbero valorizzate. Secondo la proposta di minoranza, sarebbe necessario, per quanto possibile e proporzionato, procedere almeno a una parziale valorizzazione ecologica di queste zone.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si basa sulla competenza costituzionale della Confederazione di emanare disposizioni nei settori della protezione dell'ambiente (art. 74 Cost.), delle acque (art. 76 Cost.), delle foreste (art. 77 Cost.), della pesca e della caccia (art. 79 Cost.), in particolare però anche nel settore della protezione della natura e del paesaggio (art. 78 Cost.).

La LUFI ha la sua base costituzionale primaria nell'articolo 76 capoverso 2 Cost.

La Confederazione ha la competenza di emanare norme di principio nell'ambito dell'utilizzazione dei corsi d'acqua per produrre energia elettrica. Nella LUFI può in particolare disciplinare in modo uniforme questioni d'importanza fondamentale. Tali disciplinamenti si applicano in egual misura a Confederazione e Cantoni.

6.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nessun impegno internazionale della Svizzera si oppone al progetto. In particolare, la normativa prevista non presenta conflitti né con il diritto europeo in vigore né con quello in fase di elaborazione. Non influisce sugli impegni internazionali della Svizzera dato che, nella procedura per il rinnovo delle concessioni di centrali idroelettriche di frontiera, l'esame dell'impatto sull'ambiente deve rispettare gli ordinamenti giuridici di entrambi i Paesi.

6.3

Forma dell'atto

Il progetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L'Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto (art. 22 cpv. 1 LParl). La revisione della LUFI concernente lo stato iniziale avviene quindi secondo la procedura legislativa.

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6.4

Subordinazione al freno delle spese

Non vi sono spese connesse alla definizione della situazione iniziale nella LUFI e alla determinazione di come debbano essere definite le misure a favore della natura e del paesaggio. Di conseguenza il presente progetto non è subordinato al freno delle spese.

6.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il progetto non ha nessuna ripercussione sulla ripartizione o sull'adempimento dei compiti da parte della Confederazione o dei Cantoni.

6.6

Delega di competenze legislative

Grazie alla definizione dello stato iniziale nella LUFI e alle spiegazioni su come bisogna procedere concretamente in caso di rinnovo di una concessione per definire misure a favore della natura e del paesaggio, diventa superflua qualsiasi ulteriore precisazione. Una delega di competenze legislative al Consiglio federale non è necessaria.

6.7

Protezione dei dati

Il progetto non richiede un trattamento dei dati ai sensi della legge federale del 19 giugno 199219 sulla protezione dei (LPD) per i quali si pone il problema della protezione della personalità e dei diritti fondamentali delle persone.

19

RS 235.1

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