Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 20 giugno 2019 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Entrato in vigore con scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 7 settembre 19872 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, modificata dai Protocolli del 12 aprile 2005, 31 agosto 2009 e 4 settembre 2015 (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, nell'intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:»

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FF 2019 ...

RS 0.672.959.81

2019-2283

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Norvegia

FF 2019

Art. II 1. Il vigente articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione diventa il paragrafo 1.

2. All'articolo 9 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato ­ e tassa in conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» Art. III All'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3: «3. Le disposizioni del paragrafo 2 lettera a non sono applicabili ai redditi ritratti o al patrimonio posseduto da un residente della Svizzera se la Norvegia applica le disposizioni della Convenzione per esentare tali redditi o tale patrimonio dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2.» Art. IV 1. Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è sostituito dal periodo seguente: «1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» 2. Al paragrafo 6 dell'articolo 25 della Convenzione è aggiunta la seguente nuova lettera c: «c) il caso in questione è oggetto dell'applicazione da parte di uno Stato Contraente del capitolo VI D.4 (Beni immateriali di difficile valutazione) delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, luglio 20173, o dei successivi aggiornamenti delle Linee Guida, nell'ambito di una rettifica conformemente all'articolo 9 paragrafo 1, che:

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Consultabili sul sito dell'OCSE all'indirizzo www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Prix de transfert > Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Norvegia

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(i)

è effettuata nel corso di un periodo fiscale non ancora prescritto, ma riguarda redditi di periodi fiscali già prescritti in questo Stato Contraente, o (ii) è effettuata secondo il diritto interno, che prevede termini di prescrizione più lunghi per i beni immateriali di difficile valutazione rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione.» Art. V Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 28a: «Art. 28a

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. VI 1. Il paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione è abrogato.

2. I vigenti paragrafi 3, 4 e 5 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 2, 3 e 4.

Art. VII 1. I due Stati Contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica. Le sue disposizioni si applicheranno: a)

per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il Protocollo è entrato in vigore, o dopo tale data;

b) per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il Protocollo è entrato in vigore, o dopo tale data.

2. Nonostante le disposizioni del numero 1, le modifiche apportate dal numero 1 dell'articolo IV del presente Protocollo si applicheranno dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, indipendentemente dal periodo fiscale considerato.

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Prot. con la Norvegia

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Oslo, il 20 giugno 2019, in due esemplari in lingua tedesca, norvegese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di interpretazione divergente fra il testo tedesco e norvegese, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno di Norvegia:

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