Effetti degli accordi di libero scambio Pareri del Consiglio federale del 22 settembre 2017 e del 16 maggio 2018 Rapporto breve della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 1° marzo 2019

2019-0703

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Rapporto 1

Introduzione

Il 29 gennaio 2015 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di valutare gli effetti degli accordi di libero scambio (ALS). Il 26 ottobre 2016 il CPA ha sottoposto i risultati della propria valutazione1 alla CdG-N. Il 4 luglio 2017 la Commissione ha approvato il proprio rapporto pertinente, in cui indirizzava quattro raccomandazioni al Consiglio federale2. Il 22 settembre 2017 il Consiglio federale ha esposto il proprio parere alla CdG-N3, che è stato oggetto di una valutazione da parte della Commissione in un rapporto breve. Il Consiglio federale ha reagito a tale rapporto con un nuovo parere in data 16 maggio 20184. In occasione della sua seduta del 15 ottobre 2018 la Commissione ha sentito due esperti5 in valutazioni d'impatto sulla sostenibilità degli ALS al fine di farsi un'idea sulla fattibilità, le possibilità e i limiti di tali valutazioni. Nel presente rapporto breve la Commissione valuta i due pareri del Consiglio federale.

2

Realizzazione di valutazioni d'impatto sulla sostenibilità Raccomandazione 1

Realizzazione di valutazioni d'impatto sulla sostenibilità

La CdG-N chiede che il Consiglio federale preveda, in futuro, la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla sostenibilità nel quadro della raccolta delle informazioni di base in vista della negoziazione di un ALS. Qualora il Consiglio federale ritenga, in un caso particolare, che un tale studio non sia opportuno, dovrà giustificarlo nel messaggio relativo al pertinente ALS. I risultati delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità saranno presentati nel messaggio.

1

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4

5

Valutazione degli effetti degli accordi di libero scambio. Rapporto del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) del 26 ottobre 2016 (FF 2017 6523, qui di seguito denominato rapporto del CPA del 26 ottobre 2016).

Effetti degli accordi di libero scambio. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 4 luglio 2017 (FF 2017 6505, qui di seguito denominato rapporto della CdG-N del 4 luglio 2017).

Effetti degli accordi di libero scambio. Rapporto della CdG-N del 4 luglio 2017. Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017 (FF 2017 6575, qui di seguito denominato parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017).

Effetti degli accordi di libero scambio. Rapporto breve della CdG-N del 23 marzo 2018 (non pubblicato). Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018 (non pubblicato, qui di seguito denominato rapporto del Consiglio federale del 16 maggio 2018).

Dr. Elisabeth Bürgi Bonanomi, Senior Research Scientist, Centre for Development and Environment (CDE), Università di Berna; Christophe Bellmann, Resident Senior Research Associate am International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).

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2.1

Parere del Consiglio federale

In apertura, il Consiglio federale sottolinea l'importanza di includere lo sviluppo sostenibile nel quadro degli ALS conformemente agli obiettivi strategici della Confederazione6.

Gli obiettivi legati allo sviluppo sostenibile sono solidamente ancorati nei recenti ALS conclusi dalla Svizzera. A mo' di esempio il Consiglio federale menziona i corrispondenti rimandi dei recenti ALS alle convenzioni dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OML) e all'ambito dei diritti umani, nonché una clausola specifica la quale garantisce che gli ALS non rimettano in questione gli obblighi internazionali delle parti derivanti da altri trattati, in particolar modo in materia sociale, ambientale e di diritti umani7.

Il Consiglio federale dichiara di non opporsi per principio a studi preliminari d'impatto sullo sviluppo sostenibile e chiarisce la propria posizione adducendo gli argomenti illustrati qui di seguito8.

2.1.1

Studi d'impatto di ampia portata simili a quelli dell'UE

Il Consiglio federale ritiene che gli studi in questione si scontrino con i limiti metodologici, talvolta insormontabili, insiti nell'utilizzo di modelli. Per poter valutare gli effetti di un ALS ­ non soltanto sull'ambiente bensì anche su aspetti più complessi quali la ripartizione dei redditi ­ i ricercatori dovrebbero poter disporre di basi di dati fruibili, e non unicamente per quanto concerne lo scambio di merci. In alcuni casi, inoltre, non sarebbero nemmeno disponibili dati (p. es. per gli scambi bilaterali di servizi). In assenza di sufficienti dati utilizzabili, i risultati delle ricerche dipendono in gran parte dalla soggettività dei ricercatori. Se a ciò si aggiunge la difficoltà di risalire a nessi di causalità, si può dedurre che le conclusioni tratte sono imprecise. Il fatto che la maggior parte delle reazioni alle mutate condizioni economiche si ripercuota direttamente a livello di imprese produce a sua volta una carenza di informazioni. Occorre infine tenere conto anche del peso relativo della Svizzera nel commercio mondiale, che rappresenta un decimo di quello dell'UE o degli Stati Uniti9.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ritiene che questo tipo di studi non permetta di ottenere risultati significativi nonostante l'importante onere sia finanziario sia a livello di risorse umane10.

6 7 8 9 10

Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.1 (FF 2017 6575 6577) Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.1 (FF 2017 6575 6577) Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.1 (FF 2017 6575 6577) Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.1 (FF 2017 6575 6578) Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.1 (FF 2017 6575 6578)

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2.1.2

Settore ambientale

Il Consiglio federale osserva che le citate difficoltà metodologiche sono meno rilevanti nel settore ambientale, poiché in tale ambito l'analisi d'impatto ambientale verte principalmente sui flussi commerciali delle merci e sul cambiamento delle condizioni di accesso al mercato tariffario. A questo proposito è menzionata l'introduzione del piano d'azione «Economia verde» nell'anno 201311. Il Consiglio federale dichiara che esaminerà caso per caso l'opportunità di condurre studi d'impatto ambientale mirati. L'assenza di simili studi fino ad oggi non va interpretata come un rifiuto per principio di questo strumento. Essa si spiega piuttosto con il fatto che i negoziati di libero scambio successivi all'introduzione del piano d'azione «Economia verde» sono stati avviati con partner d'importanza secondaria in termini di volumi di scambi commerciali bilaterali e/o con i quali i dazi doganali percepiti sulle merci si situavano già a livelli relativamente bassi 12.

2.2

Valutazione della CdG-N

2.2.1

Osservazioni preliminari

Con risoluzione del 25 settembre 2015 l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha definito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che contemplano diverse sottocategorie13. Dal 1997 il Consiglio federale persegue la sua propria Strategia per uno sviluppo sostenibile. Nella versione più recente il Consiglio federale dichiara la propria intenzione di conformare la sua strategia quanto più possibile all'Agenda 2030 e ai suoi OSS al fine di garantire il contributo svizzero al raggiungimento di tali obiettivi entro il 203014.

Nel suo parere del 16 maggio 2018 il Consiglio federale puntualizza la propria intenzione di adoperarsi affinché negli ALS siano inseriti rinvii espliciti all'Agenda 2030 oppure disposizioni materiali corrispondenti. Dalla valutazione del CPA risulta tuttavia che il Consiglio federale ha rinunciato per ragioni di principio a fare eseguire studi d'impatto sulla sostenibilità15.

Nel suo rapporto del 4 luglio 2017, la CdG-N spiega che la posizione del Consiglio federale, che da un lato sottolinea l'importanza della sostenibilità quale strategia, mentre dall'altro respinge le valutazioni d'impatto ambientale in settori diversi

11

12 13

14

15

Ufficio federale dell'ambiente: Economia verde: Rapporto e piano d'azione, 8 marzo 2013, www.admin.ch > Pagina iniziale > Documentazione > Comunicati stampa > Economia verde: il Consiglio federale approva il piano d'azione (8 marzo 2013) (Stato: 19 febbraio 2019).

Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.1 (FF 2017 6575 6579) Nazioni Unite, Assemblea generale, Risoluzione 70/1 ­ Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 25 settembre 2015, www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 (Stato: 19 febbraio 2019).

Consiglio federale: Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016­2019, 27 gennaio 2016, n. 1.1, pag. 4, www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia > Strategia per uno sviluppo sostenibile (Stato il: 19 feb. 2019).

Rapporto del CPA del 26 ottobre 2016, n. 3.1 (FF 2017 6523 6539)

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dall'ambiente, è poco convincente16. La Commissione si chiede come il Consiglio federale intenda verificare il raggiungimento degli obiettivi senza procedere a esaminare gli effetti degli ALS dal profilo della sostenibilità. Nel suo secondo parere, il Consiglio federale osserva che il suo approccio consente di reagire a eventuali conseguenze negative17. Tuttavia, alla CdG-N non è chiaro come procederebbe nel caso concreto.

Nel suo parere del 22 settembre 2017 concernente il rapporto della CdG-N, il Consiglio federale opera una distinzione tra studi nel settore ambientale e studi d'impatto di ampia portata simili a quelli dell'UE (cfr. sopra n. 2.1).

2.2.2

Studi nel settore ambientale

La CdG-N accoglie con favore l'intenzione del Consiglio federale di esaminare l'opportunità di condurre studi d'impatto ambientale mirati caso per caso e prende atto della motivazione addotta dal Governo a proposito del mancato svolgimento di tali studi.

Sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si può constatare che attualmente sono in corso negoziati per ALS con diversi Stati (Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan, Algeria, Thailandia, India, Vietnam, Malaysia, Mercosur18)19.

La Commissione ritiene che, sia nel caso degli ALS citati sia per quelli futuri, andrebbe approfondito l'aspetto della realizzazione di studi nel settore ambientale. Si rallegra che nell'ambito dei negoziati per un ALS tra i Paesi dell'AELS e quelli del Mercosur sia in corso uno studio sull'impatto ambientale e auspica di essere informata del risultato corrispondente. La Commissione prende atto con soddisfazione che il Consiglio federale, conformemente al suo parere del 16 maggio 2018, esaminerà di volta in volta l'opportunità di svolgere studi d'impatto ambientale. Qualora il Consiglio federale ritenga, nel caso concreto, che un tale studio non sia opportuno, dovrà motivare la propria decisione nel messaggio relativo al pertinente ALS.

2.2.3

Studi d'impatto di ampia portata simili a quelli dell'UE

Rispetto a questo genere di studi il Consiglio federale ribadisce la propria posizione critica, come già constatava il CPA nel suo rapporto di valutazione20. I pareri del Consiglio federale non contengono novità sostanziali a questo proposito.

16 17 18 19

20

Rapporto della CdG-N del 4 luglio 2017, n. 2.1.5 (FF 2017 6505 6511) Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018, n. 2.1, pag. 3 Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay.

Segreteria di Stato dell'economia SECO: Accordi di libero scambio, www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera (ultima modifica 18 dicembre 2018) (Stato: 19 febbraio 2019) Rapporto del CPA del 26 ottobre 2016, n. 3.1 (FF 2017 6523 6539)

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Secondo la CdG-N, in parte il Consiglio federale intende i metodi di analisi in modo molto restrittivo. È corretto affermare che spesso non sono disponibili banche dati pertinenti e che le modellizzazioni sono possibili solo in forma molto limitata 21. In questo contesto è altresì generalmente difficile rispondere a questioni riguardanti la causalità22. Esistono tuttavia procedure che si sono rivelate efficaci per gli studi d'impatto di ampia portata, quali le analisi giuridiche, le inchieste presso i gruppi interessati, il ricorso a gruppi di esperti o altri metodi qualitativi.

Su determinati punti la CdG-N condivide l'opinione del Consiglio federale. In base alle informazioni ottenute dagli specialisti consultati, giunge a sua volta alla conclusione che gli studi d'impatto di ampia portata, così come sono svolti nell'UE, non sarebbero interamente giustificati per la Svizzera. Da un lato, i modelli econometrici nel caso di scambi commerciali di minore entità ­ come quelli che interessano la Svizzera ­ sono molto imprecisi e, dall'altro, i costi di tali studi sarebbero troppo elevati rispetto alla loro potenziale utilità (p. es. la Commissione UE preventiva un limite di spesa di 600 000 euro per studio23).

2.2.4

Studi d'impatto mirati

Nel suo secondo parere, il Consiglio federale precisa di seguire un approccio diverso da quello della Commissione UE e, per quanto concerne i temi analizzati, di prediligere studi più mirati24. Il Governo osserva anche che a livello internazionale non esiste né un consenso né buone pratiche riconosciute o procedure collaudate riguardanti studi sugli effetti degli accordi commerciali nei settori sociali menzionali 25, ma di prestare attenzione a eventuali ulteriori sviluppi tecnici e metodologici di tali strumenti a livello internazionale26.

La CdG-N si dichiara soddisfatta della disponibilità a svolgere studi mirati in determinati settori, pur temendo che questo approccio possa risultare troppo semplificato.

Gli esperti consultati ritengono che, a dipendenza della quantità e della qualità dei dati disponibili, sia possibile in concreto svolgere studi più o meno mirati che consentano di individuare i settori potenzialmente problematici. Senza la pretesa di essere esaustivi, tali studi dovrebbero fornire un quadro relativamente preciso sugli effetti di un ALS. Permetterebbero di giudicare in qual misura un ALS potrebbe ripercuotersi su gruppi di popolazione specifici. Qualora i dati non fossero sufficienti, le analisi quantitative potrebbero essere completate con analisi qualitative in 21 22 23 24 25

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Rapporto del CPA del 26 ottobre 2016, n. 3.1 (FF 2017 6523 6543) Rapporto del CPA del 26 ottobre 2016, n. 3.2 (FF 2017 6523 6545) Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017 (FF 2017 6575 6578) Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018, n. 2.1, pag. 3 Nel suo parere del 16 maggio 2018 (n. 2.1), il Consiglio federale menziona anche l'impegno per il rispetto e l'attuazione degli obblighi internazionali contratti dalle parti nel settore dell'ambiente e delle norme di lavoro, la trasposizione efficace della legislazione nazionale in materia di ambiente e di lavoro, nonché la conservazione del livello di protezione nazionale esistente. Ulteriori disposizioni concernono la gestione sostenibile delle risorse boschive e del patrimonio ittico, la promozione del lavoro dignitoso per tutti, nonché la diffusione e l'applicazione di certificazioni di sostenibilità intese a promuovere metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e standard sociali.

Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018, n. 2.1, pag. 3

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modo che tali studi d'impatto mirati potrebbero raggiungere risultati soddisfacenti senza essere troppo onerosi. Gli studi potrebbero per esempio concentrarsi su aspetti specifici degli OSS dell'Agenda 2030 rilevanti per l'ALS in questione.

Per quanto attiene alla metodologia, secondo la CdG-N l'assenza di pratiche internazionali riconosciute non dovrebbe impedire alla Confederazione di introdurre metodi propri. La Commissione è a conoscenza del fatto che la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), con il sostegno della SECO, aveva avviato riflessioni su questo tema e istituito un comitato composto da esperti del mondo accademico e da rappresentanti dell'Amministrazione. Tale processo, inteso a favorire una valutazione dei metodi esistenti, stabilire criteri univoci e sviluppare un metodo applicabile alla Svizzera, è stato interrotto dopo la pubblicazione del primo parere del Consiglio federale concernente il rapporto della CdG-N.

La Commissione invita il Consiglio federale a portare a termine tali riflessioni, motivo per cui inoltra il seguente postulato: Postulato

Elaborazione di un metodo per la valutazione degli impatti prodotti dagli accordi di libero scambio sullo sviluppo sostenibile Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulle possibilità metodologiche ­ quantitative e qualitative ­ che consentano di realizzare valutazioni d'impatto sulla sostenibilità prima della conclusione di accordi di libero scambio. In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a illustrare le possibilità esistenti per un modello di analisi dinamico e flessibile adattato alle esigenze della Svizzera, che tenga conto di una definizione ampia di sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La CdG-N rammenta inoltre che sono disponibili guide pratiche, per esempio quella dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), concernenti lo svolgimento di valutazioni della sostenibilità27. Tuttavia, nei suoi pareri il Consiglio federale non entra nel merito di tali procedure e strumenti. Rifiuta infatti per principio di applicare la guida pratica dell'ARE non ritenendola applicabile al commercio internazionale. La CdG-N prende atto delle riserve e degli aspetti critici nei confronti di tali procedure e strumenti, pur ritenendo inopportuno rinunciarvi completamente. Sebbene la guida pratica dell'ARE non sia direttamente applicabile, la Commissione ritiene che, in occasione dell'esame del postulato della CdG-N, occorrerebbe valu27

Commissione europea: Handbook for trade sustainability impact assessment, aprile 2016, www.ec.europa.eu > European Commission > Trade > Policy > Policy making > Analysis > Policy evaluation > Sustainability Impact Assessments (Stato: 19 febbraio 2019); Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: Guidance on Sustainability Impact Assessment, 2010, www. http://www.oecd-ilibrary.org > Catalogue > Books > Environment > 2010 (Stato: 19 febbraio 2019); Ufficio federale dello sviluppo territoriale: Valutazione della sostenibilità ­ Concezione e basi metodologiche, aprile 2004, www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Valutazione e dati > Valutazione della sostenibilità > Confederazione (Stato: 19 febbraio 2019)

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tare la possibilità di elaborare una guida specifica per le valutazioni della sostenibilità sul modello di quella dell'ARE.

A questo proposito la CdG-N conferma dunque la propria raccomandazione e chiede al Consiglio federale di esaminare in futuro l'opportunità di svolgere studi sull'impatto ambientale nei settori in cui è necessario essere particolarmente accurati nel reperimento delle informazioni di base in vista della negoziazione di un ALS. Qualora il Consiglio federale ritenga, nel caso concreto, che un tale studio non sia opportuno, dovrà giustificarlo nel messaggio relativo al pertinente ALS.

La CdG-N ritiene che la realizzazione di siffatti studi consenta di ottimizzare non soltanto la qualità degli ALS e i loro benefici, bensì anche il loro grado di accettazione nell'opinione pubblica.

3

Migliorare la qualità dei dati Raccomandazione 2

Migliorare la qualità dei dati

La CdG-N chiede al Consiglio federale di valutare quali misure sia possibile adottare per migliorare la qualità dei dati. In tale contesto, la Commissione raccomanda che in occasione della negoziazione di futuri ALS si preveda la possibilità di accedere ai dati doganali delle altre Parti contraenti, affinché questi dati possano essere valutati in maniera sistematica e si analizzi in che modo le aziende svizzere utilizzano un determinato ALS. I risultati di queste analisi dovranno essere tenuti in considerazione per successivi ALS. Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto al riguardo.

3.1

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide l'opinione della CdG-N secondo cui la qualità dei dati doganali che vengono scambiati con (potenziali) partner commerciali è importante per condurre analisi. Il Governo tiene peraltro a sottolineare che non tutti i Paesi partner sono disposti a comunicare tali dati: alcuni si limitano a dichiarare una parte delle loro importazioni come «non specificate» per evitare di rivelarne la struttura dettagliata; motivo per cui non vi è garanzia che le informazioni ricevute siano utilizzabili28.

Nel suo secondo parere, tuttavia, il Consiglio federale precisa che il DEFR, per conto della SECO, ha avviato lavori che vanno nel senso della raccomandazione della Commissione. La Svizzera ha inoltre elaborato con i partner AELS un modello di disposizione relativa allo scambio reciproco di statistiche doganali e trovato un'intesa con l'UE concernente lo scambio di statistiche dettagliate sull'importazione29.

28 29

Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.2, pag. 5 seg.

Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018, n. 2.2, pag. 4

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3.2

Valutazione della CdG-N

La CdG-N trova convincente l'argomentazione del Consiglio federale ed è soddisfatta della sua risposta. Si rallegra che il Consiglio federale abbia seguito la sua raccomandazione, dando inizio ai lavori corrispondenti.

4

Migliorare la trasparenza dei comitati misti Raccomandazione 3

Migliorare la trasparenza dei comitati misti

La CdG-N invita il Consiglio federale a fare in modo che le autorità svizzere rappresentate nei comitati misti redigano e pubblichino un rapporto annuale o un rapporto d'attività consolidato per i comitati misti di tutti gli ALS.

4.1

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale dichiara di fornire già oggi un resoconto delle attività condotte in seno ai comitati misti nel suo rapporto annuale sulla politica economica esterna.

Le discussioni che si svolgono in seno ai comitati misti non possono però essere riportate interamente al grande pubblico, considerato il carattere confidenziale di alcune tematiche affrontate. Il Consiglio federale ritiene tuttavia auspicabile riferire più in dettaglio su determinati argomenti non sensibili e s'impegna ad ampliare in forma appropriata le informazioni sulle attività dei comitati misti nel suo rapporto annuale sulla politica economica esterna30.

4.2

Valutazione della CdG-N

Nel suo rapporto del 4 luglio 2017 la CdG-N osserva che, nell'ALS concluso con la Cina, dalle disposizioni atte a verificare il conseguimento degli obiettivi in materia ambientale (cap. 12) non risulta chiaro come il comitato misto proceda nel caso concreto, né se e come quest'ultimo sia tenuto a intervenire in assenza di progressi31. La CdG-N rileva inoltre che sia per la Commissione sia per l'opinione pubblica è generalmente difficile valutare il lavoro svolto dai comitati misti, segnatamente per il fatto che questi ultimi non pubblicano alcun rapporto annuale o di attività. La Commissione auspica dunque vivamente che le autorità svizzere rappresentate nei comitati misti redigano e pubblichino sistematicamente un rapporto annuale o di attività consolidato32.

30 31 32

Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.3, pag. 6 seg.

Rapporto della CdG-N del 4 luglio 2017, n. 2.2.2.2 (FF 2017 6505 6514) Rapporto della CdG-N del 4 luglio 2017, n. 2.2.2.2 (FF 2017 6505 6515)

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La CdG-N non pretende che tutti i dettagli delle deliberazioni nei comitati misti siano pubblicati. Pur comprendendo che un certo grado di confidenzialità è indispensabile ai fini del loro buon funzionamento, la CdG-N ritiene che, per quanto attiene all'esecuzione degli ALS, i comitati misti debbano poter contare su un minimo di accettazione da parte dell'opinione pubblica e dell'economia, cosa che a sua volta richiede una certa trasparenza. La Commissione giudica importante che le autorità svizzere rappresentate nei comitati misti informino l'opinione pubblica sulla composizione di tali consessi e ­ per quanto possibile ­ sulle loro attività, nonché sulle loro modalità di funzionamento e di procedura (in particolare nella soluzione di problemi di esecuzione).

Nel suo rapporto del 4 luglio 2017 la CdG-N invitava il Consiglio federale a fare in modo che le autorità svizzere rappresentate nei comitati misti redigano e pubblichino un rapporto annuale o un rapporto d'attività consolidato riguardante tutti i comitati misti degli ALS (cfr. sopra n. 4). Secondo la Commissione, un siffatto rapporto consolidato può essere senz'altro inserito nel rapporto sulla politica economica esterna ­ come proponeva il Consiglio federale. La CdG-N giudica positivo che tale resoconto sia ora inserito nel rapporto del 10 gennaio 201833 sulla politica economica esterna 2017. La Commissione aveva altresì auspicato che il Consiglio federale rendesse conto di tutti gli ALS in merito ai quali si è tenuta una seduta del corrispondente comitato misto nell'anno in esame. Constata con soddisfazione che questo è avvenuto mediante il rapporto del 16 gennaio 2019 sulla politica economica esterna 2018 34.

5

Spiegare in modo più preciso e circostanziato gli effetti degli ALS sulle discriminazioni Raccomandazione 4

Spiegare in modo più preciso e circostanziato gli effetti degli ALS sulle discriminazioni

La CdG-N chiede al Consiglio federale di fornire, nei suoi messaggi concernenti gli ALS, indicazioni più precise riguardo agli effetti sulle discriminazioni reali o potenziali e di indicare su quali basi fonda le sue asserzioni. Chiede inoltre al Consiglio federale di spiegare con maggiore precisione in che modo un determinato ALS potrebbe almeno ridurre le discriminazioni cui sono, o potrebbero essere, sottoposte le aziende svizzere.

33 34

Rapporto del 10 gennaio 2018 sulla politica economica esterna 2017 e Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2017 (FF 2018 689) Rapporto sulla politica economica esterna 2018 e Messaggi concernenti accordi economici internazionali e Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2018 (FF 2019 1393)

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5.1

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale precisa che l'analisi di eventuali accordi esistenti costituisce parte integrante della riflessione che porta a decidere di avviare negoziati, in occasione dei quali si tiene pienamente conto dei risultati della stessa. A conclusione dei negoziati, questi aspetti sono menzionati nel messaggio, in particolare nei relativi capitoli settoriali (confronto e spiegazione in dettaglio delle concessioni ottenute).

Per evitare ripetizioni, le spiegazioni contenute nel capitolo sulle ripercussioni degli ALS dal punto di vista delle discriminazioni si limitano spesso a formulazioni di carattere generale35.

Il Consiglio federale ammette tuttavia che esiste un potenziale di miglioramento sia a livello di presentazione che di precisione delle informazioni relative agli effetti degli ALS. Per tal motivo, ha invitato il DEFR, rispettivamente la SECO, a presentare in futuro gli aspetti in questione in modo più preciso e dettagliato 36.

5.2

Valutazione della CdG-N

La valutazione del CPA illustra che nei capitoli settoriali corrispondenti dei messaggi relativi agli ALS le discriminazioni di imprese svizzere sono essenzialmente rese mediante formulazioni standard, senza un rinvio concreto all'ALS in questione37. La CdG-N ha pertanto formulato a questo proposito la raccomandazione 4 nel suo rapporto.38 La CdG-N prende atto con soddisfazione che il Consiglio federale condivide la sua posizione secondo cui vi è un potenziale di miglioramento sia a livello di presentazione che di precisione delle informazioni relative agli effetti degli ALS sulle discriminazioni reali o potenziali. Accoglie pertanto con favore l'intenzione del Consiglio federale di inserire in futuro nei messaggi relativi agli ALS indicazioni più precise in merito alle discriminazioni e di informare in modo più circostanziato su quali dati si è basato39.

35 36 37 38 39

Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.4 (FF 2017 6575 6583) Parere del Consiglio federale del 22 settembre 2017, n. 2.4 (FF 2017 6575 6583) Rapporto del CPA del 26 ottobre 2016, n. 4.2 (FF 2017 6523 6553) Rapporto della CdG-N del 4 luglio 2017, n. 2.3.4 (FF 2017 6505 6519c) Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018, n. 2.4, pag. 5

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6

Seguito della procedura

Con questo rapporto breve la CdG-N chiude l'ispezione e svolgerà una verifica entro uno o due anni.

1° marzo 2019

In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale: La presidente, Doris Fiala La segretaria delle Commissioni della gestione, Beatrice Meli Andres La presidente della sottocommissione DFF/DEFR, Yvonne Feri Il segretario della sottocommissione DFF/DEFR, Pierre-Alain Jaquet

2624

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Elenco delle abbreviazioni ALS

Accordo di libero scambio

ARE

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CdG

Commissione(i) della gestione

CdG-N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CPA

Controllo parlamentare dell'amministrazione

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

FF

Foglio federale

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

OSS

Obiettivi di sviluppo sostenibile

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

UE

Unione europea

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