Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo

Disegno

(MPT) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20191, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3, Art. 2 cpv. 2 lett. dbis 2

Sono misure preventive di polizia: dbis. le misure di cui alla sezione 5 atte a prevenire attività terroristiche;

Art. 6 cpv. 2 Se un Cantone ha delegato compiti secondo la presente legge a determinati Comuni, le autorità federali collaborano direttamente con questi ultimi.

2

1 2 3

FF 2019 3935 RS 120 RS 101

2018-3810

4033

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

Titolo prima dell'art. 22

Sezione 4a: Compiti relativi alla protezione di persone ed edifici Art. 23d Ex art. 24 Titolo prima dell'art. 23e

Sezione 5: Misure atte a prevenire attività terroristiche Art. 23e

Definizioni

Per potenziale terrorista si intende una persona che, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone possa compiere attività terroristiche.

1

Sono considerate attività terroristiche le azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagandando paura e timore.

2

Art. 23f

Principi

Fedpol pronuncia mediante decisione formale misure di cui agli articoli 23k­23q nei confronti di un potenziale terrorista, se: 1

a.

la minaccia costituita da questa persona non può verosimilmente essere contrastata efficacemente con misure sociali, di integrazione o terapeutiche oppure con misure di protezione dei minori e degli adulti;

b.

le misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni non sono sufficienti; e

c.

non è stata ordinata alcuna misura sostitutiva o alcun provvedimento coercitivo privativo della libertà ai sensi del Codice di procedura penale4 avente lo stesso effetto di una misura di cui agli articoli 23k­23q; la procedura deve essere concordata tra fedpol e il pubblico ministero competente.

Le misure di cui agli articoli 23k­23o devono essere accompagnate, per quanto possibile, da misure sociali, di integrazione o terapeutiche.

2

Una misura va revocata se i presupposti per ordinarla non sono più adempiuti. La persona interessata deve essere immediatamente informata della revoca.

3

La persona interessata può presentare a fedpol in qualsiasi momento una domanda di revoca della misura.

4

4

RS 312.0

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

Art. 23g

FF 2019

Durata di una misura

La durata di una misura è limitata a sei mesi. Può essere prorogata una sola volta di sei mesi al massimo. La durata del divieto di lasciare un immobile è retta dall'articolo 23o capoverso 5.

1

La stessa misura può essere ordinata nuovamente se sussistono indizi nuovi e concreti di un'attività terroristica.

2

Art. 23h

Trattamento dei dati

Per motivare una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k­23q, per verificare se i presupposti per ordinarla siano adempiuti e per eseguire le misure, fedpol e le competenti autorità cantonali possono trattare dati personali degni di particolare protezione di potenziali terroristi, segnatamente i dati concernenti le opinioni o attività religiose e filosofiche, la salute, le misure d'assistenza sociale nonché le sanzioni e i procedimenti amministrativi e penali. I dati personali degni di particolare protezione di terzi possono essere trattati soltanto se il potenziale terrorista intrattiene o ha intrattenuto contatti con queste persone e se è indispensabile per valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista.

1

Le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità cantonali di esecuzione delle pene, le autorità di protezione dei minori e degli adulti, le autorità scolastiche, i servizi specializzati in materia di integrazione, gli uffici controllo degli abitanti, della migrazione, della gioventù e sociali possono scambiarsi i dati personali necessari per l'adempimento dei compiti di cui alla sezione 5, compresi i dati personali degni di particolare protezione. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

2

Fedpol può informare il gestore di un'infrastruttura critica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge federale del 25 settembre 20155 sulle attività informative (LAIn) in merito a una misura ordinata ai sensi degli articoli 23k­23q, se un potenziale terrorista costituisce un pericolo per tale infrastruttura.

A tal fine, fedpol può trasmettere dati personali degni di particolare protezione.

3

Art. 23i

Richiesta

La competente autorità cantonale o comunale e il SIC possono chiedere a fedpol di pronunciare misure secondo la presente sezione.

1

Nella richiesta occorre esporre che i presupposti legali sono adempiuti; la richiesta deve inoltre contenere informazioni sul tipo, la durata e l'esecuzione della misura richiesta.

2

5

RS 121

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

Art. 23j

FF 2019

Pronuncia di misure mediante decisione formale

Fedpol pronuncia misure ai sensi degli articoli 23k­23q mediante decisione formale. Se la misura è stata richiesta da un'autorità cantonale o comunale, fedpol consulta previamente il SIC. Se la misura è stata richiesta dal SIC, fedpol consulta previamente il Cantone interessato.

1

Segnala la misura e ogni violazione della misura nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (RIPOL).

2

D'intesa con il Cantone o il Comune interessato, può sospendere una misura se sussistono motivi gravi.

3

Art. 23k

Obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui

Fedpol può obbligare un potenziale terrorista a presentarsi personalmente con regolarità presso un servizio cantonale o comunale designato dall'autorità richiedente e a partecipare a colloqui con uno o più specialisti.

1

I colloqui servono a valutare il pericolo costituito dal potenziale terrorista e la sua evoluzione nonché a contrastare tale pericolo.

2

Se la persona interessata è minorenne, i genitori o le altre persone cui è affidata la sua educazione sono coinvolti nei colloqui, a condizione che lo scopo del colloquio non ne risulti pregiudicato.

3

Se la persona interessata non può partecipare a un colloquio concordato ne informa senza indugio il competente servizio cantonale o comunale specificandone i motivi e chiede un rinvio del colloquio. Il rinvio è concesso soltanto se sussistono motivi gravi debitamente documentati dalla persona interessata.

4

5

Il servizio cantonale o comunale informa l'autorità richiedente e fedpol: a.

sui fatti rilevanti per la sicurezza riscontrati durante l'attuazione della misura;

b.

sulla violazione dell'obbligo di presentarsi;

c.

sui colloqui rinviati o cancellati;

d.

sul rifiuto di partecipare al colloquio con lo specialista;

e.

sul risultato dei colloqui con lo specialista.

L'informazione di cui al capoverso 5 lettere a e b deve essere trasmessa senza indugio.

6

Art. 23l

Divieto di avere contatti

Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di intrattenere contatti, direttamente o tramite terzi, con determinate persone o gruppi di persone.

6

RS 361

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

Art. 23m

FF 2019

Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate

Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un'area assegnatagli o di accedere a una determinata area o a un determinato immobile.

1

2

Può autorizzare eccezioni se vi sono motivi gravi.

Art. 23n

Divieto di lasciare il Paese

Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all'estero per compiere attività terroristiche.

1

2

In caso di divieto di lasciare il Paese, fedpol può: a.

sequestrare documenti di viaggio svizzeri;

b.

mettere al sicuro documenti di viaggio esteri, a condizione che esista un interesse preponderante per la Svizzera a vietare alla persona di lasciare il Paese e non siano disponibili misure meno severe.

Fedpol informa lo Stato interessato della messa al sicuro dei documenti di viaggio esteri. Se quest'ultimo vi si oppone, fedpol revoca la messa al sicuro e consegna alla persona interessata i documenti di viaggio.

3

Può annullare i documenti di viaggio svizzeri sequestrati e segnalarli in RIPOL, nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (SIS) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale7 [CP]).

4

Può segnalare i documenti di viaggio esteri in RIPOL, nel SIS nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 CP), se lo Stato interessato ha annullato i documenti e acconsente alla segnalazione.

5

Fedpol, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

6

Se vi è pericolo nel ritardo, possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i biglietti di viaggio svizzeri ed esteri senza che sia stato ordinato un divieto di lasciare il Paese oppure possono ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.

7

Se la persona interessata è un cittadino svizzero, fedpol gli rilascia per la durata del divieto di lasciare il Paese un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità. Se si tratta di un cittadino straniero, fedpol gli rilascia un attestato sostitutivo di identità.

8

Art. 23o

Divieto di lasciare un immobile: principi

Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare un determinato immobile o istituto designato dall'autorità richiedente, se: 1

7

RS 311.0

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

a.

sussistono indizi concreti e attuali che la persona in questione costituisce un grave pericolo non altrimenti evitabile per la vita e l'integrità fisica di terzi; e

b.

la persona in questione ha violato una o più misure ordinate in virtù degli articoli 23k­23n.

Il divieto deve riguardare un immobile utilizzato a scopo abitativo dal potenziale terrorista o in cui quest'ultimo si trovi per scopi di cura o di trattamento. Il divieto può riguardare eccezionalmente un altro immobile o istituto pubblico o privato, se: 2

a.

la minaccia non può essere contrastata efficacemente in altro modo; e

b.

l'immobile o l'istituto offre alla persona interessata la possibilità di organizzare la propria vita in modo autonomo e di condurre un'esistenza responsabile nell'ambito di un ambiente domestico.

Dopo aver consultato le autorità interessate, fedpol può autorizzare eccezioni al divieto per motivi gravi, segnatamente per motivi medici, per scopi professionali e formativi, per esercitare la libertà di credo o per ottemperare a impegni familiari.

3

I contatti con il mondo esterno e la vita sociale possono essere limitati soltanto nella misura necessaria all'esecuzione della misura.

4

La durata della misura è limitata a tre mesi. Può essere prorogata due volte, di volta in volta per tre mesi al massimo.

5

Art. 23p

Divieto di lasciare un immobile: procedura

Fedpol sottopone senza indugio la richiesta relativa a un divieto di lasciare un immobile al giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone di Berna affinché ne verifichi la legalità e l'adeguatezza. Questi decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore dalla ricezione della richiesta.

1

Se la misura deve essere prorogata, fedpol presenta al giudice dei provvedimenti coercitivi una richiesta motivata per iscritto al più tardi quattro giorni prima della scadenza della misura. Il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinare che la misura sia prorogata fino a quando avrà deciso in merito alla richiesta.

2

L'indennizzo del Cantone di Berna è retto dall'articolo 65 capoverso 4 della legge del 19 marzo 20108 sull'organizzazione delle autorità penali.

3

Se respinge una domanda di revoca della misura, motivata per iscritto e presentata dalla persona interessata, fedpol la inoltra entro tre giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi allegandovi un parere motivato. Questi decide al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione della domanda.

4

5

8

Fedpol pone fine senza indugio al divieto di lasciare un immobile, se: a.

i presupposti per ordinare la misura non sono più adempiuti;

b.

il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l'approvazione per ordinare o prorogare la misura; o

RS 173.71

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

c.

FF 2019

fedpol o il giudice dei provvedimenti coercitivi accoglie la domanda di revoca della misura.

Art. 23q

Sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile

Per eseguire le misure di cui agli articoli 23l­23o, fedpol può ordinare una sorveglianza elettronica o una localizzazione tramite telefonia mobile di un potenziale terrorista, se le misure finora adottate nel quadro del controllo dell'esecuzione delle misure non hanno dato esito positivo o l'esecuzione delle misure risulterebbe vana o eccessivamente difficile in assenza di sorveglianza o localizzazione.

1

Gli apparecchi per la sorveglianza elettronica possono essere fissati al corpo del potenziale terrorista. Se l'apparecchio non è fissato al corpo, il potenziale terrorista è tenuto a portarlo costantemente con sé in stato di funzionamento. Il buon funzionamento dell'apparecchio non deve essere compromesso.

2

Per la localizzazione tramite telefonia mobile, l'autorità competente per l'esecuzione può chiedere che le siano forniti i metadati delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 lettera b della legge federale del 18 marzo 20169 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il potenziale terrorista è tenuto a portare costantemente con sé l'apparecchio di telefonia mobile acceso e in stato di funzionamento.

3

4

I dati raccolti possono essere trattati soltanto allo scopo di: a.

constatare violazioni delle misure di cui agli articoli 23l­23o;

b.

perseguire penalmente un crimine o un delitto grave secondo il diritto procedurale applicabile;

c.

prevenire un pericolo per terzi o un grave pericolo per il potenziale terrorista;

d.

verificare e garantire il buon funzionamento dei mezzi tecnici.

I dati raccolti nell'ambito della sorveglianza elettronica devono essere distrutti al più tardi 100 giorni dopo la fine della sorveglianza, sempre che non sussista un motivo concreto per ritenere che possano servire come mezzo di prova in un procedimento penale.

5

L'autorità competente per l'esecuzione della misura designa le persone autorizzate a trattare i dati raccolti e adotta le misure adeguate per proteggere i dati dall'utilizzazione abusiva.

6

Art. 23r

Esecuzione delle misure

L'esecuzione e il controllo delle misure secondo la presente sezione competono ai Cantoni. È fatto salvo l'articolo 23n.

1

2

9

Fedpol fornisce assistenza sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione.

RS 780.1

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

Le autorità competenti per l'esecuzione delle misure possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia, per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

3

Art. 24a cpv. 7, primo periodo, e 9 Il sistema d'informazione è a disposizione dei servizi di fedpol competenti per l'esecuzione della presente legge, delle autorità di polizia dei Cantoni e dell'AFD, mediante una procedura di richiamo. ...

7

Fedpol può comunicare dati personali ad autorità di polizia e organi di sicurezza esteri. L'articolo 61 capoversi 1, 2, 5 e 6 LAIn si applica per analogia. I dati possono essere comunicati soltanto se l'autorità o l'organo garantisce che servono esclusivamente a ordinare misure intese a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. La protezione della fonte va garantita.

9

Art. 24c cpv. 1 lett. a e 5, secondo periodo Fedpol può vietare a una persona, per un periodo determinato, di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato, se: 1

a.

5

essa è colpita da un divieto di accedere a un'area determinata o dall'obbligo di presentarsi, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone od oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e

... I Cantoni possono presentare la relativa richiesta.

Titolo prima dell'art. 24f

Sezione 5b: Disposizioni comuni alle sezioni 5 e 5a Art. 24f

Limite d'età

Le misure di cui agli articoli 23k­23n, 23q e 24c sono pronunciate solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 12 anni.

1

La misura di cui all'articolo 23o è pronunciata solo nei confronti di persone che hanno compiuto i 15 anni.

2

Art. 24g

Protezione giuridica

Le decisioni di fedpol concernenti le misure di cui alle sezioni 5 e 5a e le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 23p possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

1

Il diritto di ricorso è retto dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa. Sono parimenti legittimati a ricorrere: 2

10

a.

l'autorità richiedente cantonale o comunale, contro le decisioni di fedpol;

b.

fedpol, contro le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi.

RS 172.021

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione dell'autorità di ricorso può accordare, d'ufficio o ad istanza di parte, l'effetto sospensivo, se lo scopo della misura non ne risulta pregiudicato.

3

Titolo dopo l'art. 29

Sezione 6a: Disposizioni penali Art. 29a

Violazioni delle misure di cui agli articoli 23k­23q

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola una misura di cui agli articoli 23l­23q.

1

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola la misura ai sensi dell'articolo 23k.

3

Art. 29b

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui all'articolo 29a sottostanno alla giurisdizione federale.

2. Legge federale del 16 dicembre 200511 sugli stranieri e la loro integrazione Art. 31 cpv. 3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP12, dell'articolo 49a o 49abis CPM13 o dell'articolo 68, passata in giudicato, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'articolo 61 LAsi14 si applica per analogia.

3

Art. 75 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a e i Allo scopo di garantire l'attuazione della procedura d'allontanamento o d'espulsione o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP15 o dell'articolo 49a o 49abis CPM16, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che: 1

11 12 13 14 15 16

RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

a.

nella procedura d'asilo, d'allontanamento o d'espulsione oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d'asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d'asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall'autorità;

i.

secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. b n. 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP17 o l'articolo 49a o 49abis CPM18, l'autorità competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può: 1

b.

incarcerare lo straniero se: 1. sono dati i motivi secondo l'articolo 75 capoverso 1 lettera a, b, c, f, g, h o i,

Art. 76a cpv. 2 lett. j I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'esecuzione dell'allontanamento: 2

j.

secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 81 cpv. 5 e 6 L'autorità competente può ordinare di limitare le possibilità di uno straniero incarcerato di avere contatti diretti o tramite terzi con determinate persone o gruppi di persone se: 5

a.

la persona in questione, secondo informazioni delle autorità di polizia o di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni, costituisce una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna; e

b.

altre misure non hanno dato esito positivo o non sono disponibili.

Se la restrizione di cui al capoverso 5 non risulta sufficiente a contrastare efficacemente la minaccia per la sicurezza interna o esterna, l'autorità competente può ordinare la segregazione cellulare.

6

Art. 83 cpv. 1, 5, secondo periodo, 7, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 9 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.

1

17 18

RS 311.0 RS 321.0

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

... Se gli stranieri allontanati provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia di norma ragionevolmente esigibile.

5

L'ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato: 7

c.

ha causato, con il suo comportamento, l'impossibilità di eseguire l'allontanamento.

L'ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM19 o dell'articolo 68.

9

Art. 84 cpv. 2 Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento.

2

Art. 86 cpv. 1bis lett. b e d20 Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche: 1bis

b.

ai rifugiati contro cui è stata pronunciata un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP21, dell'articolo 49a o 49abis CPM22 o dell'articolo 68, passata in giudicato;

d.

agli apolidi contro cui è stata pronunciata un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP, dell'articolo 49a o 49abis CPM o dell'articolo 68, passata in giudicato.

Art. 87 cpv. 1 lett. d 1

La Confederazione versa ai Cantoni: d.

per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP23, dell'articolo 49a o 49abis CPM24 o dell'articolo 68, passata in giudicato, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

Art. 98c

Collaborazione e coordinamento con fedpol

La SEM collabora con fedpol nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terrorismo.

1

19 20 21 22 23 24

RS 321.0 Nuovo testo giusta la mod. del 14 dic. 2018 della L del 16 dic. 2015 sugli stranieri e la loro integrazione (FF 2018 6655; RU 2019 1413).

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

4043

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

2

3. Legge del 26 giugno 199825 sull'asilo Art. 5a

Collaborazione e coordinamento con fedpol

La SEM collabora con fedpol nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta al terrorismo.

1

Coordina le misure di sua competenza con le misure preventive di polizia e le misure amministrative di fedpol.

2

Art. 37 cpv. 6 Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)26, l'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192727 (CPM) o l'articolo 68 LStrI28.

6

Art. 61 cpv. 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP29, dell'articolo 49a o 49abis CPM30 o dell'articolo 68 LStrI31, passata in giudicato, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI).

1

Art. 79 lett. d La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: d.

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

è oggetto di una decisione d'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP32, dell'articolo 49a o 49abis CPM33 o dell'articolo 68 LStrI34 passata in giudicato.

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20

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Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

Art. 88 cpv. 3, primo periodo Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP35, dell'articolo 49a o 49abis CPM36 o dell'articolo 68 LStrI37, passata in giudicato, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. ...

3

Art. 109 cpv. 7, secondo periodo ... Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l'espulsione secondo l'articolo 66a o 66abis CP38, l'articolo 49a o 49abis CPMG39 o l'articolo 68 LStrI40.

7

4. Legge federale del 20 giugno 200341 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. c, l e p nonché 2 lett. c, frase introduttiva e n. 142 La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

c.

35 36 37 38 39 40 41 42 43

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, trasferimento dei condannati, esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200843 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20 RS 142.51 Nuovo testo giusta la mod. del 14 dic. 2018 della L del 16 dic. 2015 sugli stranieri e la loro integrazione (FF 2018 6655; RU 2019 1413).

RS 361

4045

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

l.

Servizio delle attività informative della Confederazione: 1. per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative (LAIn), 2. per l'adempimento dei suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit45, nonché della LStrI46 e della LAsi47, 3. per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;

p.

Ufficio federale di polizia per l'esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI.

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

c.

autorità federali competenti in materia di sicurezza interna: 1. Concerne soltanto i testi francese e tedesco

5. Legge del 22 giugno 200148 sui documenti d'identità Art. 12 cpv. 2 lett. g Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d'informazione: 2

g.

44 45 46 47 48

il Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per la verifica dell'identità.

RS 121 RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31 RS 143.1

4046

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

6. Codice penale49 Art. 78 lett. d La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto: d.

per impedire che altri detenuti siano influenzati da un'ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

Art. 90 cpv. 1 lett. d Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59­61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile: 1

d.

per impedire che altri collocati siano influenzati da un'ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

Art. 365 cpv. 2 lett. v Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

v.

accertamento del rischio per la sicurezza nel quadro del controllo dei precedenti personali ai sensi dell'articolo 108b della legge federale del 21 dicembre 194850 sulla navigazione aerea (LNA).

Art. 367 cpv. 2 lett. n e 4 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b: 2

n.

servizi di polizia cantonali competenti per l'accertamento del rischio per la sicurezza ai sensi dell'articolo 108c LNA51.

I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2, lettere a­e, i, j, e l­n.

4

49 50 51

RS 311.0 RS 748.0 RS 748.0

4047

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

7. Legge federale del 23 dicembre 201152 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni Art. 34 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

3

Il Consiglio federale concorda con i Cantoni la ripartizione delle spese di gestione.

8. Legge federale del 7 ottobre 199453 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati Art. 1

Collaborazione tra autorità di polizia svizzere

Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si sostengono reciprocamente e coordinano le loro attività.

1

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni e gestire con essi strutture comuni, in particolare nei seguenti settori: 2

a.

lotta contro la cibercriminalità;

b.

gestione di situazioni particolari e straordinarie nonché di eventi di vasta portata;

c.

formazione di polizia;

d.

armonizzazione, acquisto, gestione e sviluppo di mezzi d'intervento di polizia, compresi i mezzi di informazione e comunicazione;

e.

protezione dei testimoni.

La Confederazione può acquistare mezzi d'intervento di polizia per i Cantoni, se nel contempo acquista tali mezzi per adempiere i propri compiti, se l'acquisto centralizzato porta a un incremento notevole dell'efficienza per i Cantoni e se questi ultimi acconsentono. La Confederazione e i Cantoni si assumono i costi in modo proporzionale.

3

Il Consiglio federale è competente per la conclusione delle convenzioni con i Cantoni. Le convenzioni disciplinano in particolare: 4

52 53

a.

le competenze;

b.

l'organizzazione;

c.

il finanziamento;

d.

i rapporti giuridici, in particolare per quanto concerne la responsabilità dello Stato, i rapporti di lavoro, la previdenza professionale e la protezione dei dati.

RS 312.2 RS 360

4048

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

Le convenzioni possono autorizzare un organo di un'organizzazione o di una struttura a emanare disposizioni concernenti gli ambiti di cui al capoverso 4 lettere a­d.

5

Le organizzazioni e le strutture comuni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni da esse fornite alle autorità.

6

Art. 1a

Trattati internazionali sulla cooperazione con autorità di polizia estere

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali nell'ambito della cooperazione di polizia.

1

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può concludere autonomamente accordi concernenti aspetti operativi, tecnici e amministrativi con autorità di polizia straniere.

2

Art. 2 Ex art. 1 Art. 2a

Compiti

Gli uffici centrali assolvono i seguenti compiti: a.

elaborano le informazioni provenienti dall'interno e dall'estero e rientranti nelle loro competenze;

b.

coordinano le indagini intercantonali e internazionali;

c.

stendono rapporti di situazione e allestiscono il bilancio della minaccia a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità preposte al perseguimento penale;

d.

garantiscono lo scambio nazionale e internazionale delle informazioni di polizia giudiziaria e collaborano alla prestazione di assistenza giudiziaria in caso di domanda proveniente dall'estero;

e.

insediano gli agenti di collegamento all'estero;

f.

conducono indagini di polizia giudiziaria prima dell'apertura di un procedimento penale, segnatamente nel settore della cibercriminalità, sempreché sottostiano alla giurisdizione federale o se non è ancora stato stabilito se il procedimento penale competa alla Confederazione o a un Cantone.

Art. 3a

Indagini in incognito su Internet o nei media elettronici

Per smascherare e combattere i crimini e i gravi delitti, gli uffici centrali possono, nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria di cui all'articolo 2a lettera f, impiegare su Internet e nei media elettronici agenti di polizia in qualità di agenti in incognito, la cui vera identità e funzione non sono riconoscibili. La persona impiegata non è autorizzata a utilizzare una falsa identità attestata da documenti.

1

4049

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

2

FF 2019

Il capo della Polizia giudiziaria federale può disporre indagini in incognito se: a.

esistono indizi sufficienti che possa essere commesso un crimine o un grave delitto; e

b.

altre misure non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Se le indagini in incognito si protraggono per più di un mese, il giudice dei provvedimenti coercitivi del luogo in cui si svolge l'inchiesta, decide se prorogare la misura. All'indennizzo del Cantone si applica per analogia l'articolo 65 capoverso 4 della legge federale del 19 marzo 201054 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione. Le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Fedpol è legittimato a ricorrere.

3

I requisiti delle persone impiegate sono retti dall'articolo 287 del Codice di procedura penale55 (CPP). L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b CPP è escluso. Alla funzione, ai compiti e agli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto competenti si applicano per analogia gli articoli 291­294 CPP.

4

Il capo della Polizia giudiziaria federale pone fine senza indugio alle indagini in incognito se: 5

a.

le condizioni non sono più soddisfatte;

b.

il giudice dei provvedimenti coercitivi rifiuta di approvare la continuazione delle indagini; o

c.

la persona impiegata o la persona di contatto competente non si attiene alle istruzioni concernenti le indagini oppure non rispetta i suoi obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni agli uffici centrali o cercando di influenzare in modo illecito la persona oggetto delle indagini.

La fine delle indagini in incognito va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo la persona impiegata.

6

Il CPP si applica non appena nell'ambito di indagini in incognito emergono indizi concreti di reato nei confronti di una determinata persona. Le informazioni ottenute nell'ambito di indagini in incognito possono essere utilizzate in un procedimento penale.

7

Art. 3b

Segnalazione di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato

Su richiesta delle autorità federali preposte al perseguimento penale o delle autorità cantonali di polizia, fedpol può segnalare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200856 sui sistemi 1

54 55 56

RS 173.71 RS 312.0 RS 361

4050

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 LSIP, persone, veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato.

La segnalazione di persone ai fini del perseguimento penale o della prevenzione di minacce è consentita soltanto se: 2

a.

sussistono indizi che la persona in questione pianifichi o commetta un reato grave;

b.

la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà nuovamente un reato grave; o

c.

sussistono indizi che la persona in questione costituisca una grave minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici oppure sia all'origine di gravi pericoli per la sicurezza interna o esterna.

La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container è consentita soltanto se sussistono indizi di un collegamento con reati gravi o con gravi pericoli di cui al capoverso 2.

3

Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 3 s'intendono segnatamente i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 CPP57.

4

Art. 5 cpv. 1bis, primo periodo Fedpol, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell'AFD.

...

1bis

Art. 7 cpv. 2 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 CPP58).

2

9. Legge federale del 13 giugno 200859 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione Art. 10 cpv. 4, frase introduttiva e lett. e 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: e.

57 58 59

l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicuRS 312.0 RS 312.0 RS 361

4051

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

rezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 11 cpv. 5 lett. e 5

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: e.

l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 12 cpv. 6 lett. d 6

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: d.

l'AFD, nell'ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l'adempimento di compiti di sicurezza nell'area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Art. 15 cpv. 1 lett. gbis, h e j nonché 4, frase introduttiva e lett. k Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 1

gbis. eseguire misure di polizia atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 199760 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); h.

segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c LMSI;

j.

procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone, veicoli, natanti, aeromobili e container conformemente all'articolo 3b della legge federale del 7 ottobre 199461 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati o alle disposizioni del diritto cantonale per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza o per la sicurezza interna o esterna.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo: 4

k.

60 61

la polizia dei trasporti.

RS 120 RS 360

4052

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

Art. 16 cpv. 2 lettera gbis Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti: 2

gbis. ricercare documenti d'identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati; Art. 17 cpv. 4 lett. m 4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata: m. la SEM per l'adempimento dei compiti conferitele dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI62 nonché dagli articoli 5a, 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge federale del 26 giugno 199863 sull'asilo.

Art. 17a

Registro dei dati sul terrorismo

Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti: 1

a.

i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;

b.

i dati sono comunicati a fedpol sulla base: 1. dell'articolo 351 del Codice penale64, 2. del Trattato del 25 maggio 197365 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, 3. della legge federale del 3 ottobre 197566 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale, 4. dell'articolo 75a della legge del 20 marzo 198167 sull'assistenza internazionale in materia penale.

In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni che sono messe a sua disposizione nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.

2

Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate negli appositi sistemi d'informazione di fedpol.

3

62 63 64 65 66 67

RS 142.20 RS 142.31 RS 311.0 RS 0.351.933.6 RS 351.93 RS 351.1

4053

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

Art. 17b

FF 2019

Comunicazione di dati

In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo per adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.

1

Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali 2

a.

al Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti conferitigli dal CPP68;

b.

al SIC, all'AFD, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 LMSI69 e alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.

La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).

3

Art. 18

Sistemi di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

Fedpol gestisce i sistemi informatizzati per la gestione interna delle pratiche e degli atti.

1

Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

2

I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d'informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.

3

Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

4

5

I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:

68 69 70 71

a.

i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse;

b.

le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI70;

c.

le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI71.

RS 312.0 RS 120 RS 120 RS 142.20

4054

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.

6

L'accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'UFG, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198172 sull'assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c, i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

7

10. Legge del 20 marzo 200873 sulla coercizione Art. 6 lett. abis e c Per misure di polizia s'intendono: abis. l'allontanamento e la tenuta a distanza di persone; c.

la perquisizione di locali, oggetti e veicoli;

Art. 19a

Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere temporaneamente allontanate o tenute a distanza da un luogo se ciò è necessario per l'esecuzione di una misura di polizia.

Art. 20a

Perquisizione di locali, oggetti e veicoli

È possibile perquisire locali, oggetti e veicoli se sono utilizzati da una persona che adempie i presupposti per una perquisizione.

1

Per quanto possibile, la perquisizione è eseguita in presenza del possessore della cosa.

2

3

Se è eseguita in assenza di tale persona, la perquisizione deve essere documentata.

11. Legge federale del 21 dicembre 194874 sulla navigazione aerea Art. 108b IVb. Controllo dei precedenti personali 1. Principi

72 73 74

Sono tenuti a eseguire controlli dei precedenti personali i servizi seguenti: 1

a.

le imprese di trasporto aereo con sede in Svizzera: per il loro personale aeronautico;

RS 351.1 RS 364 RS 748.0

4055

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

b.

2

FF 2019

gli esercenti di aeroporti: per tutte le altre persone che hanno o dovranno avere accesso all'area di sicurezza di un aeroporto.

Il controllo dei precedenti personali comprende almeno: a.

la verifica dell'identità della persona in questione;

b.

l'accertamento di eventuali precedenti penali e procedimenti penali in corso;

c.

la verifica del curriculum vitae, in particolare delle informazioni su precedenti impieghi, formazioni e soggiorni all'estero.

Esso è eseguito soltanto con il consenso della persona oggetto del controllo. Se l'accesso all'area di sicurezza dell'aeroporto non viene autorizzato, la persona in questione può chiedere all'esercente dell'aeroporto di emanare una decisione.

3

Art. 108c 2. Trattamento dei dati

L'impresa di trasporto aereo o l'esercente dell'aeroporto può comunicare al servizio di polizia cantonale competente i dati di cui all'articolo 108b capoverso 2 al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza.

1

Il servizio di polizia cantonale competente può rilevare i dati iscritti nel casellario giudiziale, inclusi i dati su procedimenti penali in corso, al fine di accertare un eventuale rischio per la sicurezza.

2

Esso può richiedere a un servizio di polizia estero i dati necessari al controllo dei precedenti personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e trattare tali dati purché sia assicurata una protezione adeguata dei dati trasmessi.

3

Esso trasmette all'esercente dell'aeroporto e all'impresa di trasporto aereo i dati necessari alla pronuncia della decisione di cui all'articolo 108b capoverso 3, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità.

4

Art. 108d 3. Raccomandazione

Su domanda dell'impresa di trasporto aereo o dell'esercente dell'aeroporto, il servizio di polizia cantonale competente formula una raccomandazione se autorizzare o meno la persona in questione ad accedere all'area di sicurezza dell'aeroporto.

Art. 108e

4. Ripetizione

4056

Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari. È eseguito anzitempo se vi è motivo di ritenere che siano emersi nuovi rischi.

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

12. Legge del 17 giugno 201675 sul casellario giudiziale Art. 46 lett. d n. 3 Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: d.

i servizi cantonali di polizia:

3. per accertare il potenziale di pericolo nell'ambito di un controllo dei precedenti personali secondo l'articolo 108b della legge federale del 21 dicembre 194876 sulla navigazione aerea;

13. Legge federale del 18 marzo 201677 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 1 cpv. 1 lett. f La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni disposta e attuata: 1

f.

nell'ambito delle localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi della legge federale del 21 marzo 199778 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 10 cpv. 2ter Il diritto d'accesso ai dati raccolti nell'ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell'articolo 23q capoverso 3 LMSI79 è retto dalla LPD se l'autorità incaricata della sorveglianza è un'autorità federale o dal diritto cantonale se è un'autorità cantonale.

2ter

Art. 11 cpv. 4ter e 5, primo periodo I dati raccolti nell'ambito di localizzazioni tramite telefonia mobile ai sensi dell'articolo 23q capoverso 3 LMSI80 sono conservati nel sistema di trattamento al massimo per 100 giorni dalla fine della sorveglianza. Se sussiste un motivo concreto per ritenere che tali dati possano servire in un procedimento penale, il termine di conservazione è retto dalle disposizioni del diritto di procedura penale applicabile.

4ter

75 76 77 78 79 80

FF 2016 4315 RS 748.0 RS 780.1 RS 120 RS 120 RS 120

4057

Misure di polizia per la lotta al terrorismo. LF

FF 2019

L'autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, l'ultima che ne è stata investita è responsabile del rispetto dei termini stabiliti nei capoversi 1­4ter. ...

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4058