19.060 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Svezia per evitare le doppie imposizioni del 6 novembre 2019

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Svezia per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La lotta all'elusione fiscale illecita delle imprese multinazionali è diventata un obiettivo centrale della comunità internazionale. Per questo motivo, nel 2013, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e gli Stati del G20 hanno varato un progetto per contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). Il progetto BEPS è sfociato nel 2015 nella pubblicazione di numerosi rapporti.

Alcuni di questi rapporti contengono disposizioni volte a modificare le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), in particolare disposizioni tese ad attuare gli standard minimi per prevenire l'abuso dei trattati e a migliorare la risoluzione delle controversie. Nell'intento di attuare tali modifiche in tempi brevi e in modo efficiente, un gruppo di esponenti di oltre 100 Stati e Giurisdizioni, tra cui anche la Svizzera, ha elaborato un apposito strumento multilaterale, ovvero la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione BEPS). Il 7 giugno 2017, circa 70 Stati e Giurisdizioni, tra cui la Svizzera, hanno sottoscritto la Convenzione BEPS.

I colloqui che la Svizzera ha condotto con la Svezia in merito agli effetti che la Convenzione BEPS avrebbe avuto concretamente sulla CDI tra i due Stati (CDI-SE) hanno palesato dissensi sul tenore esatto delle modifiche introdotte dalla Convenzione BEPS. Per tenere conto dei risultati del progetto BEPS, i due Stati hanno quindi deciso di concludere un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-SE.

Il Protocollo di modifica è stato firmato il 19 giugno 2019. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia ne hanno approvato la conclusione.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Tra la Svizzera e la Svezia è in vigore una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza1 (di seguito «CDI-SE»), firmata il 7 maggio 1965. Da allora è stata emendata a più riprese, l'ultima volta il 28 febbraio 2011.

Il 7 giugno 2017 la Svizzera ha firmato la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione BEPS)2. La Convenzione BEPS contiene una serie di disposizioni volte ad adeguare le vigenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI). Una parte di tali disposizioni mira all'adempimento degli standard minimi derivanti dalle azioni 6 e 14 del piano d'azione relativo all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (piano d'azione BEPS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

La Svizzera e la Svezia hanno avviato discussioni sull'attuazione bilaterale della Convenzione BEPS. La Svezia non è stata in grado di convenire con la Svizzera il tenore esatto degli adeguamenti da apportare alle disposizioni della CDI-SE in virtù della Convenzione BEPS. Essendo, questa, per la Svizzera una condizione essenziale per l'applicazione della Convenzione BEPS, è stato deciso che l'adeguamento della CDI-SE ai risultati del piano d'azione BEPS relativi alle convenzioni dovesse essere effettuato per il tramite di un Protocollo bilaterale che modifica la CDI-SE (Protocollo di modifica CDI-SE).

I negoziati sul Protocollo di modifica sono stati conclusi per corrispondenza. I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia sono stati consultati e ne hanno approvato la conclusione. Il Protocollo è stato firmato il 19 giugno 2019.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di modifica contiene quasi esclusivamente disposizioni che sarebbero state recepite nella CDI-SE se la Svizzera e la Svezia avessero stipulato la CDI-SE in virtù della Convenzione BEPS. Il Protocollo di modifica e la Convenzione BEPS sono quindi strettamente correlati a livello di contenuto. All'infuori di tale correlazione tra i due strumenti non sussiste un legame diretto.

Il Protocollo di modifica adegua la CDI-SE agli standard minimi per le CDI definiti dal piano d'azione BEPS. In qualità di Stato membro dell'OCSE, la Svizzera si è impegnata a recepire nelle proprie CDI quelle disposizioni relative alle CDI che 1 2

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costituiscono standard minimi. Con il Protocollo di modifica CDI-SE la Svizzera compie un ulteriore passo in questa direzione.

Questo vale, in particolare, per l'inserimento nella CDI-SE dell'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS3. In base al contenuto di questo elemento, i Paesi devono includere nelle loro CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello di convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello OCSE»)4. Conformemente a questa disposizione, gli accordi amichevoli devono essere attuati nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. Se uno Stato non è in grado di convenire questa disposizione, per soddisfare lo standard minimo deve essere disposto a recepire disposizioni che limitano il termine per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate. Per questo modo di procedere alternativo la Convenzione BEPS non prevede soluzioni.

Generalmente la Svizzera non include nelle sue CDI il secondo periodo dell'articolo 25 paragrafo 2 del Modello OCSE. La delegazione svizzera ha pertanto sottoposto alla delegazione svedese la proposta di una limitazione temporale per la rettifica degli utili di stabili organizzazioni o di imprese associate. Poiché, tuttavia, la Svezia non era disposta ad accettare questa proposta, il Protocollo di modifica CDI-SE non contiene disposizioni in tal senso. Ciononostante l'elemento 3.3 dello standard minimo relativo all'azione 14 del piano d'azione BEPS è comunque soddisfatto, poiché in questo caso è sufficiente che la Svizzera sia stata disposta a recepire tali disposizioni. Avendo la Svizzera dimostrato la propria volontà di attuazione, la CDI-SE soddisferà anche questo standard minimo.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo di modifica

Art. I del Protocollo di modifica concernente il preambolo della CDI-SE Con il presente articolo l'attuale preambolo della CDI-SE viene sostituito da un nuovo preambolo, elaborato nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS e contenuto nell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione BEPS.

Il nuovo preambolo specifica che la Svizzera e la Svezia non hanno l'intenzione di creare, con la CDI, opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali. In altri termini, scopo della CDI-SE deve essere anche quello di evitare la doppia non imposizione. Tuttavia, ciò non vale in generale, ma solo se all'origine vi sono l'evasione o l'elusione fiscali. Si tiene così conto del fatto che esistono situazioni di doppia non imposizione intenzionale. Tra queste figura, ad esempio, l'imposizione dei dividendi distribuiti a società dello stesso

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Consultabile sul sito dell'OCSE all'indirizzo www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices > Documents clés.

Consultabile sul sito dell'OCSE all'indirizzo www.oecd.org > Thèmes > Fiscalité > Conventions fiscales > Modèle OCDE de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune.

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gruppo. In tali circostanze la doppia non imposizione permette di evitare oneri multipli indesiderati.

Questa disposizione aggiuntiva deve essere inclusa nella CDI-SE per adempiere lo standard minimo definito dall'azione 6 del piano d'azione BEPS.

Art. II del Protocollo di modifica concernente l'art. 26 CDI-SE (Procedura di amichevole composizione) Il presente articolo prevede un adeguamento dell'articolo 26 paragrafo 1 CDI-SE.

Questa disposizione disciplina le richieste di procedura amichevole e, in particolare, l'accertamento dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole.

Conformemente alla disposizione in vigore, quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla CDI-SE, deve rivolgersi all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. L'articolo 26 paragrafo 1 CDI-SE viene adeguato in modo da non limitare più una persona nella scelta dell'autorità competente presso cui presentare la richiesta di procedura amichevole. In futuro questa potrà infatti rivolgersi sempre alle autorità competenti di entrambi gli Stati o a quella di uno Stato contraente di sua scelta.

La modifica poggia sull'elemento 3.1 dello standard minimo definito dall'azione 14 del piano d'azione BEPS. In base a questo elemento devono essere informate in merito alla richiesta di presentazione della procedura amichevole le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. Entrambe le autorità competenti devono potere valutare autonomamente se occorre dare seguito alla richiesta o se occorre respingerla.

Inoltre, il presente articolo introduce un termine per cui la richiesta di procedura deve essere presentata entro tre anni dalla prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della CDI-SE.

La disposizione adeguata relativa alla richiesta di presentazione della procedura amichevole è contenuta nel Modello OCSE (art. 25 par. 1) e nella Convenzione BEPS (art. 16 par. 1).

Art. III del Protocollo di modifica concernente l'art. 28a CDI-SE (Verifica dello scopo principale) Il presente articolo introduce una clausola antiabuso che fa riferimento agli scopi principali di un accordo, uno strumento o una transazione. In virtù
di tale clausola, i benefici previsti dalla CDI-SE non sono accordati se il loro ottenimento era uno degli scopi principali dell'accordo, dello strumento o della transazione, a meno che venga stabilito che la concessione di tali benefici è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della CDI-SE. Il titolo abituale «Diritto ai benefici» è sostituito con la formulazione più precisa «Verifica dello scopo principale» (corrispondente al concetto di «principal purpose test»).

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Sebbene si tratti di una clausola nuova, i suoi principi rispecchiano le clausole antiabuso convenute negli ultimi anni dalla Svizzera nel quadro di numerose CDI.

La nuova clausola si distingue tuttavia dalle precedenti in quanto non è confinata a determinate tipologie di reddito, quali i dividendi, gli interessi e i canoni, ma è applicabile a tutte le disposizioni della CDI-SE. Di conseguenza, tutti i benefici convenzionali sono concessi con riserva dei casi di abuso.

Il tenore della nuova clausola si differenzia da quello delle numerose CDI concluse di recente dalla Svizzera anche sotto un altro aspetto. In base al testo riportato, si è infatti in presenza di abuso non soltanto nelle situazioni in cui l'ottenimento di benefici convenzionali è lo scopo principale di un accordo, uno strumento o una transazione, ma anche laddove rappresenta solamente uno degli scopi principali.

Nella prassi, entrambe le formulazioni dovrebbero consentire di giungere al medesimo risultato. Infatti, la seconda parte della clausola antiabuso prevede che i benefici della Convenzione siano comunque concessi se ciò è conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della Convenzione. La clausola contempla così, in linea di principio, anche il caso in cui l'ottenimento dei benefici convenzionali non era lo scopo principale dell'accordo, dello strumento o della transazione.

La clausola antiabuso è stata sviluppata nel quadro dell'azione 6 del piano d'azione BEPS. Figura nel Modello OCSE (art. 29 par. 9) e nella Convenzione BEPS (art. 7 par. 1). Per soddisfare lo standard minimo definito dall'azione 6 del piano d'azione BEPS è sufficiente includere la clausola nelle CDI. In questo modo non è necessario prevedere ulteriori norme antiabuso.

Art. IV del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni del Protocollo di modifica si applicano generalmente agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dello stesso Protocollo, o dopo tale data.

3

Ripercussioni finanziarie

Il Protocollo di modifica CDI-SE non prevede modifiche delle norme di attribuzione dei diritti di imposizione tra la Svizzera e la Svezia. Al contrario, contiene essenzialmente disposizioni volte a impedire l'uso illecito della CDI-SE e a migliorare le procedure amichevoli come strumento di risoluzione delle controversie in caso di doppia imposizione. Il Protocollo di modifica non dovrebbe quindi avere un impatto rilevante sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La CDI-SE modificata può essere attuata con le attuali risorse di personale.

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Aspetti giuridici

Il Protocollo di modifica CDI-SE si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale5 (Cost.), in virtù del quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

l'Assemblea federale approva i trattati internazionali; sono fatti salvi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (vedi anche art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nella fattispecie, non esiste alcuna legge o trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere un trattato quale il Protocollo di modifica CDI-SE. Il Parlamento ha pertanto facoltà di approvare il presente Protocollo di modifica.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto sottostanno a referendum facoltativo.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il Protocollo di modifica CDI-SE contiene disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Il Protocollo contiene pertanto importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica CDI-SE sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Il presente Protocollo di modifica sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20058 sulla procedura di consultazione (LCo), si impone l'obbligo di svolgere una procedura di consultazione. In febbraio 2019 i Cantoni e gli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI hanno ricevuto una nota esplicativa. Il Protocollo di modifica CDI-SE è stato accolto favorevolmente e senza obiezioni. Essendo le posizioni degli ambienti interessati note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione.

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RS 101 RS 172.010 RS 171.10 RS 172.061

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