Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 26 novembre 2019

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG), ai sensi degli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 20171 sui giochi in denaro (LGD) , decide: L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione conformemente all'articolo 86 capoversi 1­4 LGD.

La lista dei domini da bloccare, che rientra nella competenza della Commissione federale delle case da gioco, è stata modificata. La lista attualizzata è consultabile in rete (www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalesspiel/zugangssperren.html).

Rimedio giuridico La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione e indirizzata alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna (art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 3 LGD).

L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova nonché la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

26 novembre 2019

Commissione federale delle case da gioco: Il direttore, Jean-Marie Jordan

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RS 935.51

2019-3943

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