ad 17.405 Iniziativa parlamentare Burkart Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 giugno 2019 Parere del Consiglio federale del 21 agosto 2019

Onorevole presidente e consiglieri, con riferimento al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 24 giugno 20191 riguardante l'iniziativa parlamentare 17.405 «Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti», esprimiamo il seguente parere secondo l'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento.

Gradite, onorevole presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 agosto 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2019 4719

2019-2378

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FF 2019

Parere 1

Situazione iniziale

La Svizzera promuove dal 1° luglio 2008 carburanti più rispettosi dell'ambiente tramite agevolazioni sugli oli minerali. Secondo la legge federale del 21 giugno 19962 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), le conseguenti perdite fiscali devono essere compensate mediante l'aliquota d'imposta sulla benzina (art. 12e LIOm). Secondo la LIOm vigente, queste agevolazioni fiscali relative all'imposta sugli oli minerali sono limitate fino al 30 giugno 2020.

Il 27 febbraio 2017 il consigliere nazionale Thierry Burkart ha depositato l'iniziativa parlamentare 17.405 «Proroga del limite temporale concernente le agevolazioni fiscali per il gas naturale, il gas liquido e i biocarburanti» (Iv. Pa. 17.405), che chiede di prorogare le agevolazioni fiscali fino al 2030. Il 19 febbraio 2018 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 15 voti contro 9 e un'astensione. Lo stesso ha fatto, all'unanimità, l'omologa commissione del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) il 19 febbraio 2018.

Nel suo messaggio del 1° dicembre 20173 concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, anche il Consiglio federale ha sottolineato l'importanza dei carburanti rinnovabili per la politica climatica. Tuttavia, a causa del previsto minor gettito dell'imposta sugli oli minerali e del relativo supplemento (complessivamente circa 900 milioni di franchi fino a metà 2020), il Consiglio federale non intende prorogare l'agevolazione fiscale a tempo determinato dopo la metà del 2020. In sostituzione delle agevolazioni fiscali, il Consiglio federale propone di obbligare gli importatori di carburanti fossili a compensare almeno il 5 per cento delle emissioni di CO2 generate dai trasporti con l'immissione in commercio di carburanti rinnovabili (art. 27 del disegno di legge sul CO24).

Considerato questo stretto legame tra la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020 e l'iniziativa parlamentare 17.405, la CAPTE-N ha deciso di esaminare la questione sollevata dall'iniziativa parlamentare in relazione con la revisione totale della legge sul CO2. Nelle deliberazioni la Commissione si è espressa a favore del proseguimento della promozione di carburanti rispettosi dell'ambiente, optando tuttavia di principio
per il modello proposto dal Consiglio federale. La Commissione ha espressamente respinto un proseguimento delle attuali agevolazioni fiscali fino al 2030 come richiesto nell'iniziativa parlamentare.

Nella sessione invernale 2018 il Consiglio nazionale ha respinto il progetto di revisione totale della legge sul CO2 nella votazione sul complesso. Pertanto, considerato che la revisione totale della legge sul CO2 presumibilmente non entrerà in vigore come previsto il 1° gennaio 2021, il 29 aprile 2019 la CAPTE-N ha incaricato l'Amministrazione di elaborare un progetto con il quale le disposizioni per la 2 3 4

RS 641.61 FF 2018 197; 17.071 FF 2018 337

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concessione delle agevolazioni fiscali per i carburanti rinnovabili vengono prorogate fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge sul CO2, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2021. Parimenti devono essere prorogati fino a tale data tutti gli altri strumenti della vigente legge sul CO2 che scadono a fine 2020. La Commissione ha ritenuto che queste disposizioni sono necessarie per colmare le lacune normative che si vanno delineando e garantire la certezza del diritto.

Nella seduta del 24 giugno 2019, la Commissione ha discusso il progetto e approvato le modifiche di legge con 22 voti contro 2, sottolineando in tal modo la sua intenzione di prorogare senza lacune le agevolazioni fiscali per i carburanti rispettosi dell'ambiente e degli strumenti a termine della legge sul CO2 fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge sul CO2, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2021.

Il 24 giugno 2019 la CAPTE-N ha sottoposto il suo rapporto al Consiglio federale per parere.

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Parere del Consiglio federale

Con il suo messaggio del 1° dicembre 2017 concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la sua proposta per l'attuazione dell'Accordo di Parigi fino al 2030. La rapida deliberazione di questo oggetto e l'entrata in vigore della revisione totale della legge sul CO2 il 1° gennaio 2021 sono chiaramente da preferire rispetto a una soluzione transitoria secondo il progetto della CAPTE-N.

Nel suo messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO2 dopo il 2020, il Consiglio federale ha ribadito che non intende prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali per i carburanti rinnovabili dopo la loro scadenza a metà 2020.

Occorre invece obbligare gli importatori di carburanti fossili a compensare almeno il 5 per cento delle emissioni di CO2 generate dai trasporti con l'immissione in commercio di carburanti rinnovabili. Inoltre, occorre allineare i requisiti qualitativi posti ai carburanti rinnovabili a quelli dell'Unione europea (UE) per agevolare l'accesso al mercato di questi prodotti.

Con l'abrogazione dell'agevolazione fiscale relativa all'imposta sugli oli minerali limitata fino a fine giugno 2020, che è legata al rispetto di standard ecologici e sociali minimi, si verrebbe a creare una lacuna normativa di sei mesi fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge sul CO2, il 1° gennaio 2021. Considerata la grande differenza di prezzo tra i carburanti rinnovabili e quelli fossili, il Consiglio federale non presume tuttavia che durante questo periodo verranno introdotte quantità considerevoli di agrocarburanti indesiderati che sono in concorrenza con la produzione di generi alimentari. Non ci si deve comunque attendere un crollo dei carburanti rinnovabili importanti per la protezione del clima, poiché l'obbligo di compensazione per gli importatori di carburanti fossili dovrà proseguire anche dopo il 2020 e le vendite di biocarburanti sono aumentate soltanto in conseguenza dell'interazione tra l'agevolazione fiscale relativa all'imposta sugli oli minerali e l'obbligo di compensazione.

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Poiché il Consiglio nazionale ha respinto il progetto di revisione totale della legge sul CO2 nella votazione sul complesso, è tuttavia opportuno premunirsi per il caso in cui la revisione totale della legge sul CO2 non possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021. Pertanto, per questo caso il Consiglio federale ritiene appropriato prorogare per 18 mesi l'agevolazione fiscale relativa all'imposta sugli oli minerali, come richiesto in origine dall'iniziativa parlamentare 17.405. Di conseguenza, risultano appropriati anche l'estensione del termine di raggiungimento della neutralità dei proventi fino a fine 2028 come pure la compensazione delle perdite fiscali mediante una maggiore imposizione della benzina e del diesel. Questi elementi, proposti anche nella revisione totale della legge sul CO2, fanno sì che le perdite maturate con l'imposta sugli oli minerali possano essere compensate con un aumento moderato pari a 2,6 centesimi al litro di carburante, purché l'aumento sia attuato come previsto il 1° luglio 2020. Il Consiglio federale adotterà i necessari provvedimenti.

Nel caso in cui la revisione totale della legge sul CO2 non possa entrare in vigore il 1° gennaio 2021, il Consiglio federale ritiene opportuna l'integrazione dell'iniziativa parlamentare 17.405 apportata in Commissione di prorogare per al massimo un anno fino a fine 2021 alcuni elementi centrali della vigente legge sul CO2. Questi elementi riguardano l'obiettivo generale e, di conseguenza, l'obbligo di compensazione (art. 3 della legge sul CO2), il sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15, 16, 16a, 18, 21 e 48a della legge sul CO2) e l'esenzione dalla tassa sul CO2 di imprese senza partecipazione allo scambio di quote di emissioni (art. 31 della legge sul CO2). Inoltre, occorre modificare l'articolo 10 capoverso 4 affinché nell'esecuzione delle disposizioni sulle emissioni per i veicoli sia garantita la transizione dal vecchio sistema di misurazione «Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC)» alla nuova procedura («Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure», WLTP). Con le modifiche degli allegati 1 e 1a LIOm occorre infine correggere l'attuale disparità di trattamento fiscale tra i gas liquefatti e quelli non liquefatti.

Il presente progetto non deve invece ritardare ulteriormente il dibattito parlamentare sulla revisione
totale della legge sul CO2. Pertanto è decisivo che la proroga degli strumenti centrali della legge sul CO2 prevista dal presente progetto sia al massimo di un anno. Tuttavia non devono essere in linea di massima preferiti elementi del progetto di revisione totale della legge sul CO2 oppure perseguite proroghe di strumenti superiori a un anno. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) costituisce un'eccezione. Poiché il Parlamento ha già approvato il collegamento dell'SSQE svizzero con quello dell'UE, e di conseguenza anche uno sviluppo equivalente dell'SSQE svizzero (decreto federale del 22 marzo 20195 concernente l'approvazione e la trasposizione dell'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (modifica della legge sul CO2), con il presente progetto è opportuno proseguire l'SSQE a tempo indeterminato e adeguarlo ai nuovi sviluppi, come previsto dalla maggioranza della CAPTE-N.

La prevista modifica della legge sul CO2 costituisce il presupposto, affinché l'accordo tra la Svizzera e l'UE sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni possa essere rispettato anche dopo il 2020.

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FF 2019 2299; 17.073

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FF 2019

Per cogliere gli obiettivi che derivano per la Svizzera dall'Accordo di Parigi occorre tenere conto di tutti gli strumenti dopo il 2020. Ciò può essere fatto in modo efficace solo mediante la perseguita revisione totale della legge sul CO2.

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Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale chiede di approvare il progetto della CAPTE-N.

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