Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di Chenopodium pallidicaule Aellen come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 300760 del 17 settembre 2019

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visti gli articoli 16 lettera b e 17 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso1 (ODerr), considerando che

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la Chenopodium pallidicaule Aellen (detta più comunemente anche canihua, cañihua ou kañiwa) proveniente dalla Bolivia e dal Perù è un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;

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i nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato solo se il DFI li ha definiti in un'ordinanza come derrate alimentari autorizzate a essere immesse sul mercato o se l'USAV li ha autorizzati secondo l'articolo 17;

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secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari2 l'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali viene rilasciata soltanto se: 1. la documentazione attesta, sulla base dell'esperienza di uso alimentare, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell'alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell'Unione europea (UE), 2. la derrata alimentare è sicura e non vi è una violazione del divieto di inganno, e 3. il nuovo tipo di derrata alimentare, qualora sostituisca un prodotto esistente, non diverge da quest'ultimo in misura tale che il consumo normale causi nei consumatori conseguenze negative dal punto di vista nutrizionale;

RS 817.02 RS 817.022.2

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i documenti presentati per l'autorizzazione della Chenopodium pallidicaule Aellen proveniente dalla Bolivia come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale sono completi e sufficienti per la valutazione della sua commerciabilità;

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la Chenopodium pallidicaule Aellen è una pianta tradizionale che ha origine intorno al lago Titicaca in Bolivia e Perù e che la Chenopodium pallidicaule Aellen è ancora coltivata in modo tradizionale;

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i componenti delle sostanze nutritive dei grani di Chenopodium pallidicaule Aellen sono tipicamente composti come segue: 60 % da carboidrati idrolizzabili, 13 % da proteine, 7 % da grassi, 6 % da fibre alimentari, 3 % da cenere e 11 % da acqua;

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solo i grani della pianta vengono utilizzati per il consumo umano e in Bolivia i grani di Chenopodium pallidicaule Aellen, simile alla quinoa, vengono consumati interi in forma cotta come pasto principale o come contorno;

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i grani vengono tostati e macinati e la farina così ottenuta viene mescolata con zucchero, latte e farina d'orzo per produrre una sorta di budino, che viene spesso consumato per la prima colazione;

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i grani di Chenopodium pallidicaule Aellen svolgono un ruolo importante nell'alimentazione funzionale e nutriente della popolazione locale della Bolivia;

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i grani di Chenopodium pallidicaule Aellen hanno una comprovata storia di utilizzo come derrata alimentare sicura in Bolivia negli ultimi 25 anni;

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i grani di Chenopodium pallidicaule Aellen sono considerati sicuri per il consumo;

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non vi è una violazione del divieto di inganno;

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i grani di Chenopodium pallidicaule Aellen non sono destinati a sostituire una derrata alimentare esistente;

decide: L'immissione sul mercato di Chenopodium pallidicaule Aellen in qualità di nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale è autorizzata alle seguenti condizioni: 1. Descrizione della derrata alimentare (art. 5 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari) Della pianta Chenopodium pallidicaule Aellen possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo i grani interi o macinati, crudi o tostati.

2. Paese di origine (art. 5 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari) La Chenopodium pallidicaule Aellen deve essere stata tradizionalmente coltivata in Bolivia e Perù.

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3. Denominazione specifica (art. 5 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari) Le denominazione specifica da utilizzare è: Chenopodium pallidicaule Aellen 4. Requisiti specifici per la caratterizzazione (art. 5 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari) Quando la Chenopodium pallidicaule Aellen viene immessa sul mercato in forma cruda, occorre indicare che il prodotto deve subire un trattamento termico completo prima del consumo.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere la richiesta, la motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i mezzi di prova, se in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

24 settembre 2019

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

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