Termine di referendum: 11 luglio 2019

Legge sulle telecomunicazioni (LTC) Modifica del 22 marzo 2019 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20171, decreta: I La legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 92 della Costituzione federale3; Sostituzione di espressioni In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DATEC», «Commissione» con «ComCom» e «Ufficio federale» con «UFCOM».

Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e 2

1 2 3

La presente legge intende in particolare: d.

proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto;

e.

proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione.

FF 2017 5599 RS 784.10 RS 101

2017-0537

2275

Telecomunicazioni. L

FF 2019

Art. 3, frase introduttiva, lett. cbis, cter, dbis, dter, f e g Nella presente legge s'intende per: cbis. servizio telefonico pubblico: servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale; cter. servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione; dbis. e dter. Abrogate f.

elemento di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, oppure altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;

g.

dati elenco: indicazioni che identificano o caratterizzano un cliente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco o sono necessarie alla fornitura di un servizio di telecomunicazione;

Inserire nel capitolo 2 Art. 3a 1

Rapporto di valutazione

Ogni tre anni il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale in merito: a.

all'evoluzione e capillarità degli investimenti su scala nazionale;

b.

all'evoluzione del servizio universale;

c.

alla qualità e ai prezzi dei servizi di telecomunicazione offerti;

d.

all'evoluzione della concorrenza in materia di reti;

e.

ai costi e alla garanzia dell'accesso ai collegamenti d'utente, a prescindere dalla tecnologia su cui si basano.

Se del caso, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale proposte tese a promuovere una concorrenza efficace.

2

Art. 4

Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi: 1

a.

radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione;

b.

elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

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Telecomunicazioni. L

FF 2019

I fornitori registrati possono consentire l'utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati.

2

L'UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione.

Art. 5

Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera

L'autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono.

Art. 6

Fornitori di servizi di telecomunicazione con sede o una stabile organizzazione in Svizzera

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono: a.

osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;

b.

offrire un adeguato numero di posti di formazione professionale di base.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a­c I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, in modo trasparente e non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi, le seguenti prestazioni d'accesso ai loro dispositivi e servizi: 1

a.

accesso completamente disaggregato al collegamento d'utente per utilizzare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

b. e c. Abrogate Art. 11a cpv. 1, primo periodo Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un'intesa entro tre mesi, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d'accesso su proposta dell'UFCOM. ...

1

Art. 12a

Obblighi di trasparenza e d'informazione

1

I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai clienti prezzi trasparenti.

2

Essi informano il pubblico sulla qualità dei servizi offerti.

3

Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori devono pubblicare.

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Telecomunicazioni. L

FF 2019

L'UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai fornitori.

4

Art. 12abis

Roaming internazionale

Nell'ambito dell'utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale), il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l'applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può: 1

a.

emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;

b.

obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a permettere ai loro clienti di usufruire all'estero di servizi di roaming di fornitori terzi;

c.

fissare massimali di prezzo sulla base di accordi internazionali;

d.

obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a proporre offerte comprendenti prestazioni di roaming e opzioni che permettono di usufruire di prestazioni di roaming a prezzo fisso o a prezzo ridotto rispetto alla normale tariffa.

L'UFCOM osserva il mercato e analizza l'evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori in virtù dell'articolo 59 capoverso 1 e collabora con il Sorvegliante dei prezzi.

2

Art. 12b

Servizi a valore aggiunto

Per impedire gli abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto, in particolare: a.

fissando massimali di prezzo;

b.

emanando prescrizioni sull'identificazione dei servizi a valore aggiunto;

c.

stabilendo importi oltre i quali ulteriori spese possono essere fatturate soltanto previo esplicito consenso degli utenti;

d.

prescrivendo, nel rispetto degli impegni internazionali, che i fornitori di servizi a valore aggiunto abbiano la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

Art. 12bbis

Motivi per bloccare il collegamento

Se un cliente contesta una fattura del suo fornitore di servizi di telecomunicazione per prestazioni diverse da quelle di telecomunicazione, il fornitore non può, per tale motivo, né bloccare l'accesso ai servizi di telecomunicazione né disdire il contratto prima che la controversia sia stata composta.

Art. 12d

Elenchi pubblici

I clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione scelgono liberamente se figurare negli elenchi pubblici. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali siano pubblicati nell'elenco.

1

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Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un'iscrizione in un elenco. Può disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all'utilizzo dei dati.

2

Art. 12e

Internet aperto

I fornitori di accesso a Internet trasmettono informazioni senza fare distinzioni di natura tecnica o economica tra emittenti, destinatari, contenuti, servizi, classi di servizi, protocolli, applicazioni, programmi o terminali.

1

2

Possono trasmettere informazioni in modo differenziato se necessario per: a.

rispettare una prescrizione legale o la decisione di un'autorità giudiziaria;

b.

garantire l'integrità o la sicurezza della rete, dei servizi forniti tramite la stessa o dei terminali ad essa collegati;

c.

ottemperare a un'esplicita richiesta del cliente; o

d.

far fronte a congestioni temporanee e straordinarie della rete; se identici, i flussi di dati vanno trattati allo stesso modo.

Attraverso lo stesso collegamento i fornitori possono offrire, oltre all'accesso a Internet, altri servizi che, per determinati contenuti, applicazioni o servizi, devono essere ottimizzati in modo da soddisfare le esigenze di qualità dei clienti. Gli altri servizi non possono essere utilizzati o offerti in sostituzione di servizi di accesso a Internet e non devono deteriorare la qualità dei servizi di accesso a Internet.

3

I fornitori di accesso a Internet devono informare il pubblico e i clienti se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo differenziato sotto il profilo tecnico o economico.

4

Art. 14 cpv. 3, quarto periodo 3

... Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici.

Art. 16 cpv. 1 lett. a e d, nonché 2, terzo periodo I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni: 1

a.

il servizio telefonico pubblico, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collegamento e i servizi supplementari;

d.

l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale);

... Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

2

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Telecomunicazioni. L

Art. 19a

FF 2019

Trasferimento e modifica della concessione

La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a terzi soltanto con il consenso della ComCom.

1

2

L'articolo 24e si applica alla modifica della concessione.

Art. 20

Servizio d'emergenza

I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d'allarme competente in situazioni di pericolo per l'integrità fisica, la vita, la salute o la proprietà (servizio d'emergenza).

1

Essi devono garantire l'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può definire eccezioni e prevedere l'utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche se l'utente non vi ha espressamente acconsentito.

2

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di fornire il servizio d'emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

3

Art. 21

Raccolta e messa a disposizione dei dati elenco

I fornitori del servizio telefonico pubblico raccolgono e aggiornano i dati elenco dei loro clienti. Essi: 1

a.

non sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati;

b.

garantiscono che i dati siano conformi alle indicazioni fornite dal cliente;

c.

possono rifiutare di inserire nei dati elenco le indicazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti; tali indicazioni possono essere cancellate dai dati elenco.

I fornitori del servizio telefonico pubblico permettono ai fornitori di servizi basati sui dati elenco di accedere ai contenuti minimi dei dati elenco dei propri clienti e di ottenerli in formato elettronico.

2

Garantiscono l'accesso in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati elenco. Tengono conto delle norme tecniche internazionali. Alla composizione delle controversie si applicano per analogia gli articoli 11a e 11b.

3

I fornitori di servizi basati sui dati elenco rispettano l'integrità dei dati. Possono modificarli solo previo accordo del fornitore del servizio telefonico pubblico responsabile della raccolta dei dati. Aggiornano o cancellano i dati conformemente alle modifiche comunicate dai fornitori del servizio telefonico pubblico. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trattamento dei dati elenco.

4

I fornitori del servizio telefonico pubblico possono far capo a terzi per adempiere i propri obblighi.

5

2280

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FF 2019

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

6

Art. 21a cpv. 1, 2, primo periodo, nonché 3, secondo periodo I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (interoperabilità).

1

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di cui al capoverso 1 ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati. ...

2

... Alle controversie relative alle condizioni d'interconnessione si applicano per analogia gli articoli 11a capoversi 1 e 3 nonché 11b. ...

3

Art. 21b Abrogato Art. 22

Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione.

1

Il Consiglio federale può prevedere che l'utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto: 2

3

a.

con una concessione dell'UFCOM o, nei casi di cui all'articolo 22a, della ComCom;

b.

dopo una notifica all'UFCOM;

c.

con un certificato di capacità.

Il Consiglio federale prevede limitazioni di cui al capoverso 2 soltanto: a.

per evitare interferenze radioelettriche;

b.

per garantire la qualità tecnica dei servizi di telecomunicazione e di altre applicazioni di radiocomunicazione;

c.

per assicurare un'utilizzazione efficiente dello spettro delle radiofrequenze; o

d.

nel caso in cui un altro atto normativo o una convenzione internazionale preveda che lo spettro delle radiofrequenze possa essere utilizzato soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente.

Il Consiglio federale non prevede limitazioni di cui al capoverso 2 per le frequenze la cui attribuzione è di competenza dell'esercito o della protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

4

Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.

5

2281

Telecomunicazioni. L

Art. 22a

FF 2019

Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione

La ComCom rilascia le concessioni per l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione.

1

Se si prevede che le frequenze disponibili non siano sufficienti, indìce generalmente una pubblica gara.

2

Se non si constata né si prevede una penuria di frequenze secondo il capoverso 2, la ComCom può delegare all'UFCOM, in casi particolari o in maniera generale per intere bande di frequenze, la competenza di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione.

3

Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate totalmente o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

4

Art. 23 cpv. 1 lett. a, nonché 3 e 4, secondo periodo 1

Chiunque vuole ottenere una concessione deve: a.

3

disporre delle necessarie capacità tecniche e, se prescritto per l'utilizzazione di determinate frequenze (art. 22 cpv. 2 lett. c), di un certificato di capacità corrispondente;

Concerne soltanto il testo francese

... L'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza nei casi in cui è necessario determinare se il rilascio di una concessione riduca notevolmente la concorrenza o impedisca una concorrenza efficace.

4

Art. 24

Procedura di rilascio della concessione

Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. I dati forniti dai richiedenti sono trattati in modo confidenziale.

1

2

Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici.

Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti: 3

4

a.

l'accertamento dei fatti (art. 12 PA);

b.

la cooperazione delle parti (art. 13 PA);

c.

l'esame degli atti (art. 26­28 PA);

RS 172.021

2282

Telecomunicazioni. L

d.

il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31 PA);

e.

la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).

FF 2019

Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili separatamente dal merito.

4

Art. 24a Abrogato Art. 24d 1

Trasferimento della concessione e cooperazione tra concessionari

La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente.

Il trasferimento presuppone il consenso dell'autorità concedente. Il consenso può essere rifiutato soltanto se: 2

a.

non sono rispettate le condizioni per il rilascio della concessione secondo l'articolo 23; o

b.

non è garantita un'utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze.

L'autorità concedente può, per alcune bande di frequenze, prevedere eccezioni al requisito del consenso se si può presumere che continui a essere garantita un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenze e che la concorrenza efficace non venga né soppressa né pregiudicata considerevolmente. I trasferimenti che non necessitano di un consenso vanno previamente notificati all'autorità concedente.

3

Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, il capoverso 2 si applica per analogia al trasferimento economico della concessione. Vi è trasferimento economico quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

4

L'utilizzazione comune di elementi delle reti di radiocomunicazione da parte dei titolari di concessioni rilasciate dalla ComCom deve essere previamente notificata alla ComCom. L'utilizzazione comune delle frequenze necessita del consenso di cui al capoverso 2.

5

Art. 24f cpv. 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, le attribuzioni delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.

1

Art. 25 cpv. 1bis e 3 Stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze. Tiene debitamente conto delle frequenze necessarie per i compiti dell'esercito e della protezione civile; collabora con il servizio competente dell'esercito.

1bis

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Telecomunicazioni. L

FF 2019

In caso di chiamata in servizio di truppe, il Consiglio federale può attribuire all'esercito, per la durata dell'impiego, frequenze supplementari, libere o attribuite tramite concessione.

3

Art. 28

Gestione degli elementi di indirizzo

L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

1

Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM.

2

Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi.

3

Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

4

5

I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri.

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su: 6

a.

la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca;

b.

l'allestimento dei piani di numerazione;

c.

la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima;

d.

la loro subattribuzione;

e.

la portabilità dei numeri.

Art. 28a

Delega a terzi della gestione di elementi di indirizzo

In casi particolari l'UFCOM può delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo.

1

Sceglie i terzi sulla base di una pubblica gara o di una procedura mediante invito.

Li designa direttamente se motivi importanti lo giustificano.

2

Qualora dalla pubblica gara o dalla procedura mediante invito non risulti alcun candidato adeguato o se il delegato non può più adempiere i suoi obblighi, l'UFCOM può obbligare terzi ad assumere questo compito. Per la loro attività, questi possono esigere prezzi che coprono i costi pertinenti e permettono loro di realizzare un utile adeguato.

3

4

L'articolo 24 si applica per analogia alla procedura di selezione.

2284

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Art. 28b

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Domini Internet

La presente legge si applica ai seguenti domini Internet: a.

il dominio con codice del Paese «.ch» e qualsiasi altro dominio Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione e la cui indicazione alfanumerica o la cui trasposizione in altri alfabeti o sistemi grafici faccia riferimento alla Svizzera;

b.

i domini generici la cui gestione è di competenza degli enti svizzeri di diritto pubblico;

c.

i domini generici la cui gestione è di competenza di privati con domicilio o sede in Svizzera;

d.

i domini generici che, in virtù della loro denominazione, rivestono un'importanza particolare per la Svizzera sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso.

Art. 28c

Gestione dei domini Internet: competenza

L'UFCOM gestisce i domini Internet che rientrano nella competenza della Confederazione.

1

Può fornire prestazioni commerciali a favore di terzi a condizione che ciò sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 20055 sulle finanze della Confederazione.

2

Art. 28d

Gestione dei domini Internet: principi

La gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio a essi subordinati si basa sui seguenti principi: a.

sono garantite la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio;

b.

la gestione avviene in modo trasparente e non discriminatorio, se rientra nell'ambito di competenza degli enti di diritto pubblico;

c.

i titolari e richiedenti di nomi di dominio sono protetti contro l'utilizzo abusivo dei loro dati personali.

Art. 28e

Gestione dei domini Internet: modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad essi subordinati; tiene conto delle regole che si applicano a livello internazionale. Può in particolare: a.

5

stabilire le condizioni per l'attribuzione, l'utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione; RS 611.0

2285

Telecomunicazioni. L

FF 2019

b.

disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti ai domini regolamentati dalla presente legge, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisca a chiunque l'accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio;

c.

prevedere misure contro l'uso di nomi di dominio che sia illecito o contrario all'ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con i servizi privati o pubblici specializzati nel settore;

d.

stabilire l'organizzazione istituzionale, funzionale e operativa dei domini la cui gestione è di competenza alla Confederazione;

e.

disciplinare la gestione dei domini di competenza di enti di diritto pubblico diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;

f.

emanare disposizioni applicabili ai domini generici che rivestono un'importanza particolare sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso nella misura in cui è necessario per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.

Art. 30

Nessun diritto all'indennizzo

La modifica da parte delle autorità dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo non dà diritto ad alcun indennizzo.

Inserire prima del titolo del capitolo 5 Art. 30a

Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Si applicano gli articoli 13a e 13b sull'elaborazione dei dati e sull'assistenza amministrativa.

Art. 31, rubrica, cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b, nonché 3bis Importazione, offerta, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio).

1

Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'UFCOM, di regola, le concretizza: 2

b.

6

dichiarando vincolanti norme tecniche, atti dell'Unione europea o altri regolamenti.

RS 946.51

2286

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3bis

FF 2019

L'UFCOM può elaborare e pubblicare norme tecniche.

Art. 32a

Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica

Il Consiglio federale disciplina l'importazione, l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

Art. 33 cpv. 1, 3­6 Al fine di controllare se le prescrizioni sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato, sulla messa in servizio, sull'installazione e sull'esercizio di impianti di telecomunicazione sono rispettate, l'UFCOM può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

1

Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'UFCOM adotta le misure necessarie. Può in particolare limitarne o proibirne l'installazione e l'esercizio nonché l'importazione, l'offerta e la messa a disposizione sul mercato, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

3

L'UFCOM può pubblicare le informazioni concernenti le misure di cui al capoverso 3 e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

4

Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

5

Può contribuire all'allestimento di banche dati internazionali finalizzate allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire soltanto dati che può trasmettere ad autorità estere conformemente all'articolo 13b.

6

Art. 34 cpv. 1, 1ter e 2 Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'UFCOM può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'importazione, all'offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all'installazione e all'esercizio.

1

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati: 1ter

a.

le autorità di polizia, di perseguimento penale e di esecuzione delle pene, per garantire la sicurezza pubblica e l'amministrazione della giustizia penale;

b.

il Servizio delle attività informative della Confederazione, per garantire la protezione e la sicurezza dei propri collaboratori, delle proprie informazioni e dei propri impianti; 2287

Telecomunicazioni. L

FF 2019

c.

l'esercito, per garantire la difesa del Paese;

d.

le autorità competenti, per le ricerche d'emergenza o le ricerche di persone condannate.

Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione, l'UFCOM ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione.

2

Art. 35a cpv. 1, 3 e 4 Nella misura in cui è ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti fino all'abitazione o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.

1

3

Concerne soltanto il testo tedesco

Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l'apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.

4

Art. 35b

Accesso al punto d'entrata nell'edificio e coutenza di impianti domestici

Nella misura in cui è tecnicamente possibile e in assenza di altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di accedere al punto d'entrata nell'edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d'informazioni mediante telecomunicazione.

1

Il proprietario dell'immobile e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio.

2

Il proprietario dell'immobile deve dare ai fornitori che ne fanno domanda le informazioni necessarie relative agli impianti domestici.

3

I fornitori che hanno finanziato gli impianti devono essere indennizzati in modo adeguato.

4

Su richiesta, la ComCom decide in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l'accesso al punto d'entrata nell'edificio o le condizioni di coutenza. L'articolo 11b si applica per analogia.

5

Art. 36a

Protezione delle linee esistenti

Le linee di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 si trovano in canalizzazioni realizzate ai fini dell'urbanizzazione ai sensi del diritto in materia di pianificazione del territorio possono essere rimosse soltanto per motivi importanti. Se possibile, ai fornitori di servizi di telecomunicazione vanno proposte canalizzazioni alternative.

2288

Telecomunicazioni. L

Art. 37a

FF 2019

Radiocomunicazione dei radioamatori

Per le antenne semplici a filo o ad asta nonché per le antenne collocate su aste leggere simili a un pennone per bandiera le autorità possono prevedere una procedura di autorizzazione semplificata.

1

La manutenzione di un'antenna o la sua sostituzione con un'antenna di dimensioni comparabili non sottostà ad autorizzazione.

2

Art. 39 cpv. 5 lett. c e d A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione efficiente delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione: 5

c.

i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d­l della legge del 22 giugno 20077 sullo Stato ospite;

d.

le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 39a

Finanziamento di misure collaterali

Il Consiglio federale può assegnare una parte dei proventi delle tasse di concessione di cui all'articolo 39 per misure collaterali quali la ricerca o studi inerenti alle tecnologie di radiocomunicazione.

Art. 40 cpv. 1 lett. a, b e d, nonché 1bis L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per: 1

a.

la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione;

b.

le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione dei dati elenco, interoperabilità e coutenza di impianti;

d.

il rilascio, la modifica e l'annullamento di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione, la vigilanza in materia nonché la registrazione dell'utilizzazione delle frequenze;

1bis Non

sono riscosse tasse amministrative secondo il capoverso 1 lettere d ed e per le concessioni di radiocomunicazione rilasciate all'esercito, alla protezione civile, al Corpo delle guardie di confine, alla polizia, ai pompieri, ai servizi di protezione e di salvataggio che operano esclusivamente nell'interesse pubblico, nonché agli stati maggiori di comando civili.

7

RS 192.12

2289

Telecomunicazioni. L

Art. 41

FF 2019

Determinazione e riscossione delle tasse

Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale, nonché l'importo delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione e delle tasse amministrative.

Titolo prima dell'art. 43

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei fanciulli e degli adolescenti Art. 45a, rubrica e cpv. 1 Pubblicità sleale I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità effettuata in modo sleale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere o, u e v della legge federale del 19 dicembre 19868 contro la concorrenza sleale.

1

Inserire prima del titolo del capitolo 8 Art. 46a

Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione.

Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.

1

Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala internazionale informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale9, l'UFCOM, l'Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Possono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all'estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro dall'Ufficio federale di polizia. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano all'Ufficio federale di polizia casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi.

3

Art. 47

Comunicazione a garanzia della sicurezza

Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono assicurare affinché l'esercito, la protezione civile, 1

8 9

RS 241 RS 311.0

2290

Telecomunicazioni. L

FF 2019

il Corpo delle guardie di confine, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i propri compiti in tutte le situazioni.

In vista e in caso di situazioni particolari e straordinarie può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercitazioni.

2

Disciplina l'indennizzo per tali prestazioni tenendo in debito conto gli interessi del fornitore.

3

Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede.

4

Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 199510 riguardanti la requisizione e la facoltà del generale di disporre.

5

Art. 48 cpv. 1, secondo periodo ... Disciplina l'indennizzo per l'attuazione di tali misure tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

1

Art. 48a

Sicurezza

I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a dissimulare informazioni.

1

Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne: 2

a.

la disponibilità;

b.

l'esercizio;

c.

la garanzia di infrastrutture ridondanti;

d.

la segnalazione delle interferenze;

e.

la tracciabilità degli incidenti;

f.

la deviazione o l'impedimento delle comunicazioni e la dissimulazione delle informazioni secondo il capoverso 1.

Art. 52 cpv. 1 lett. a­d 1

È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:

10

a.

Abrogata

b.

utilizza lo spettro delle frequenze: 1. senza la necessaria concessione,

RS 510.10

2291

Telecomunicazioni. L

2.

3.

4.

FF 2019

senza previa notifica, se richiesta, senza essere titolare del certificato di capacità necessario, o violando le disposizioni d'utilizzo o la concessione;

c.

mette in servizio elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale senza esserne autorizzato;

d.

importa, offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;

Art. 58 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e 2

Se accerta una violazione del diritto, l'UFCOM può: e.

ritirare il certificato di capacità o imporre oneri al suo titolare.

Art. 59 cpv. 1 e 2 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione e alla sua valutazione.

1

Sono tenute a presentare regolarmente all'UFCOM i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2

Art. 64, rubrica e cpv. 3­6 Cooperazione e accordi internazionali La ComCom assume a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.

3

L'UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni e ai forum internazionali, segnatamente nel settore della governanza di Internet.

4

Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera, nel suo ambito di competenza l'UFCOM può assegnare a organizzazioni che ne fanno richiesta aiuti finanziari che non sono concessi nel quadro di accordi internazionali secondo i capoversi 1 e 2.

5

L'importo dell'aiuto finanziario dipende dall'importanza dell'organizzazione, del progetto o del provvedimento a tutela degli interessi della Svizzera e dalle altre possibilità di finanziamento del beneficiario. Ammonta al massimo al 66 per cento del costo totale della prestazione per cui è stanziato l'aiuto.

6

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

2292

Telecomunicazioni. L

FF 2019

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2019

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 2 aprile 201911 Termine di referendum: 11 luglio 2019

11

FF 2019 2275

2293

Telecomunicazioni. L

FF 2019

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 13e cpv. 5, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. abis In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SIC, può: 5

abis. ordinare la revoca di nomi di dominio di secondo livello impiegati per la diffusione del materiale e subordinati a domini Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;

2. Legge federale del 19 dicembre 198613 contro la concorrenza sleale Art. 3 cpv. 1 lett. u, v e w 1

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque: u.

non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di persone con le quali non intrattiene una relazione commerciale e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta; i clienti non iscritti nell'elenco telefonico sono equiparati a quelli che vi figurano con l'annotazione;

v.

effettua chiamate pubblicitarie senza che venga visualizzato un numero chiamante iscritto nell'elenco telefonico e al cui utilizzo sia abilitato;

w.

si basa su informazioni ottenute in seguito alla violazione delle lettere u o v.

Art. 26a

Revoca e blocco di nomi di dominio e di numeri di telefono

Se un nome di dominio o un numero di telefono è stato utilizzato per commettere un atto punibile secondo l'articolo 23 in combinato disposto con l'articolo 3 o secondo l'articolo 24, e se è necessario per impedire nuove infrazioni, il pubblico ministero o il giudice può, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordinare le misure seguenti: 1

12 13

RS 120 RS 241

2294

Telecomunicazioni. L

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a.

la revoca del nome di dominio di secondo livello subordinato a un dominio Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera;

b.

la revoca o il blocco del numero di telefono di servizi su rete fissa o di servizi di telecomunicazione mobile.

L'autorità che dirige il procedimento può ordinare il blocco provvisorio del nome di dominio o del numero di telefono sino al termine del procedimento penale.

2

3. Legge del 24 giugno 190214 sugli impianti elettrici Art. 55 cpv. 1 lett. c e d È punito con la multa sino a 100 000 franchi, sempre che il Codice penale15 non commini una pena più severa, chiunque intenzionalmente: 1

c.

importa, offre o mette a disposizione sul mercato un apparecchio elettrico che non è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica;

d.

mette in servizio, installa o utilizza un apparecchio elettrico o un impianto fisso che non è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica.

Art. 57 La legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo è applicabile. L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente legge nonché dell'esecuzione delle decisioni è: 1

a.

per quanto riguarda l'articolo 55 capoverso 1 lettere a e b, l'UFE;

b.

per quanto riguarda l'articolo 55 capoverso 1 lettere c e d, l'Ufficio federale delle comunicazioni.

Il DATEC può, per quanto riguarda le infrazioni di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché all'articolo 56, affidare l'inchiesta e, per gradi, anche il giudizio all'Ispettorato.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia per determinare l'autorità amministrativa competente secondo l'articolo 56.

3

Se nella costruzione o nell'esercizio di ferrovie o di altre imprese di trasporto pubbliche concessionarie, è commessa, a tenore dell'articolo 55 capoverso 1 lettere a e b nonché dell'articolo 56, un'infrazione che ricade nell'ambito delle competenze dell'autorità di vigilanza delle ferrovie, l'azione penale è promossa su denuncia di questa autorità. La competenza a procedere si determina secondo l'articolo 88a della legge federale del 20 dicembre 195717 sulle ferrovie.

4

14 15 16 17

RS 734.0 RS 311.0 RS 313.0 RS 742.101

2295

Telecomunicazioni. L

FF 2019

4. Legge federale del 18 marzo 201618 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2 La presente legge determina obblighi di collaborazione per le seguenti persone (persone obbligate a collaborare): 1

b.

i fornitori di servizi di telecomunicazione;

Il Consiglio federale precisa le categorie di persone obbligate a collaborare, segnatamente quelle di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e.

2

Art. 21 cpv. 1 lett. b I fornitori di servizi di telecomunicazione trasmettono al Servizio le indicazioni seguenti su determinati servizi di telecomunicazione: 1

b.

gli elementi di indirizzo ai sensi dell'articolo 3 lettera f della legge del 30 aprile 199719 sulle telecomunicazioni (LTC);

5. Legge del 30 aprile 199720 sull'azienda delle telecomunicazioni Art. 6 cpv. 3, secondo periodo ... Il consiglio d'amministrazione riferisce al Consiglio federale in un rapporto annuale in merito al loro raggiungimento e mette a sua disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

3

6. Legge federale del 24 marzo 200621 sulla radiotelevisione Art. 45 cpv. 4 Di regola, le concessioni per la diffusione di programmi via etere sono rilasciate prima di mettere a concorso le corrispondenti concessioni di radiocomunicazione secondo l'articolo 22a LTC22.

4

Art. 61a

Televisione in differita

Per televisione in differita si intende un programma televisivo di un'emittente diffuso e registrato da un fornitore di servizi di telecomunicazione che, nel rispetto 1

18 19 20 21 22

RS 780.1 RS 784.10 RS 784.11 RS 784.40 RS 784.10

2296

Telecomunicazioni. L

FF 2019

delle disposizioni sul diritto d'autore, consente ai suoi clienti finali, su richiesta e per un periodo di tempo determinato, di visionarlo in differita nella sua integralità.

Senza il consenso dell'emittente, i fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la televisione in differita non possono apportare alcuna modifica ai programmi televisivi lineari che diffondono e registrano. Le disposizioni riguardanti la pubblicità e la sponsorizzazione si applicano per analogia anche alla televisione in differita.

2

Per assicurare la protezione dei giovani, il Consiglio federale può emanare disposizioni che disciplinano l'accessibilità a programmi televisivi nel quadro della televisione in differita. Al riguardo tiene conto di sistemi di classificazione per età riconosciuti in Svizzera.

3

7. Legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro Art. 88 cpv. 2 Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l'Autorità intercantonale comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione registrati ai sensi dell'articolo 4 della legge del 30 aprile 199724 sulle telecomunicazioni.

2

23 24

RS 935.51 RS 784.10

2297

Telecomunicazioni. L

2298

FF 2019