Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale

Disegno

(Assistenza in materia penale, AIMP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20191, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale3, Art. 1 cpv. 3bis, 3ter e 4 La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali con funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: 3bis

1 2 3 4

a.

reati secondo i titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale4; o

b.

reati del rimanente diritto penale, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o sostenuta dalla Svizzera.

FF 2019 6095 RS 351.1 RS 101 RS 311.0

2019-2239

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Assistenza in materia penale

FF 2019

Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali con funzioni di autorità penali se: 3ter

4

a.

la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;

b.

la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e

c.

la cooperazione serve alla tutela degli interessi della Svizzera.

La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.

II La legge federale del 21 dicembre 19955 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è abrogata.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RU 1996 2, 2002 1493, 2003 2133, 2006 2197, 2008 4611, 2013 2393

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