Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 6 febbraio 2019 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012, del 1° dicembre 2016, del 17 febbraio 2017 e del 10 novembre 20171, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione aggiuntiva sui salari del 18 novembre 2018 Art. 1
Adeguamento dei salari
1
I salari lordi validi per il 1° gennaio 2018 di tutti i lavoratori assoggettati alla dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il mestiere del falegname sono aumentati in generale di 85 franchi al mese (50 centesimi all'ora).
2 Gli
aumenti salariali, concessi dai datori di lavoro dal 31.12.2017 fino all'entrata in vigore di questo accordo supplementare, possono essere completamente computati con l'aumento salariale generale ai sensi del capoverso 1.
3
Questi aumenti salariali vigono dalla data della dichiarazione di obbligatorietà generale di questo accordo supplementare.
Il CCL per il mestiere del falegname è inoltre modificato come segue:
1
FF 2012 4757, 2016 7831, 2017 1455 6701
2019-0271
1263
FF 2019
Appendice I
Salari minimi Salario minimo o
o
o
o
o
o
18 anno di età
19 anno di età
1 anno di esperienza (o 20o anno di età)
2 anno di esperienza (o 21o anno di età)
3 anno di esperienza (o 22o anno di età)
4 anno di esperienza (o 23o anno di età)
dal 24o anno di età
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Lavoratore qualificato
4103
22.80
4299
23.85
4495
24.95
4740
26.30
4985
27.70
Montatore specializzato
4349
24.15
4557
25.30
4765
26.45
5025
27.90
5285
29.35
Montatore
4226
23.45
4428
24.60
4630
25.70
4883
27.10
5135
28.50
Lavori qualificati
18° anno di età
19° anno di età
20° anno di età
21° anno di età
22° anno di età
23° anno di età
24° anno di età
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Falegname CFP, lavoratore non specializzato con perfezionamen- 3664 to professionale
20.35
3664
20.35
3664
20.35
3791
21.05
3959
22.00
4128
22.90
4296
23.85
Addetto alla pianificazione
5385
29.90
1264
FF 2019
18° anno di età
19° anno di età
20° anno di età
21° anno di età
22° anno di età
23° anno di età
24° anno di età
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Mese
Ora
Montatore ausiliario
3645
20.25
3645
20.25
3645
20.25
3868
21.50
4090
22.70
4313
23.95
4535
25.20
Lavoratore ausiliario
3586
19.90
3586
19.90
3586
19.90
3662
20.35
3738
20.75
3814
21.20
4085
22.70
Lavoratori non qualificati
1265
FF 2019
II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.
6 febbraio 2019
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1266