Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)», depositata il 12 dicembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20193, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 12 dicembre 2017 «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 96 cpv. 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. Prende in particolare provvedimenti che garantiscano l'acquisto senza discriminazioni di beni e servizi all'estero e impediscano alle imprese che hanno una posizione di potere sul mercato di limitare la concorrenza mediante pratiche unilaterali.

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RS 101 FF 2018 185 FF 2019 4059

2019-0686

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Iniziativa popolare «Stop all'isola dei prezzi elevati ­ per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». DF

FF 2019

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 96 cpv. 1 Entro due anni dall'accettazione del nuovo articolo 96 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni, e fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

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Le disposizioni d'esecuzione dell'Assemblea federale e del Consiglio federale rispettano i seguenti principi: 2

a.

le pratiche ritenute illecite per le imprese che dominano il mercato sono considerate tali anche per le imprese da cui altre imprese dipendono a tal punto da non avere possibilitą sufficienti e ragionevolmente esigibili di rivolgersi a imprese terze (imprese che hanno una posizione dominante relativa);

b.

in assenza di motivi oggettivi che le giustifichino, sono ritenute illecite le pratiche delle imprese che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa consistenti nel limitare la possibilitą dei compratori di acquistare nello Stato di loro scelta ai prezzi praticati dalle imprese locali beni o servizi offerti in Svizzera e all'estero; le differenze di prezzo continuano a essere considerate lecite qualora le imprese non perseguano obiettivi contrari a dinamiche di concorrenza o non provochino distorsioni della concorrenza;

c.

le imprese possono limitare mediante pratiche unilaterali l'acquisto all'estero dei beni che esportano, se questi sono destinati a essere reimportati e rivenduti senza ulteriore lavorazione nel Paese di produzione;

d.

le pratiche abusive illecite delle imprese che hanno una posizione dominante relativa non possono essere punite con sanzioni dirette ai sensi della legislazione sui cartelli;

e.

l'acquisto senza discriminazioni nel settore del commercio elettronico č in linea di principio garantito, in particolare mediante una disposizione contro la concorrenza sleale.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Il n. definitivo della presente disposizione transitoria sarą stabilito dalla CaF dopo la votazione popolare.

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