Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

Disegno

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20181, decreta: I La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 16b cpv. 3 lett. a Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione: 3

a.

durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;

Art. 16c, rubrica, nonché cpv. 2­4 Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità 2

L'indennità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella dell'ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: 3

1 2

a.

il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno tre settimane immediatamente dopo la nascita;

b.

la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

FF 2019 137 RS 834.1

2018-2917

169

L sulle indennità di perdita di guadagno

FF 2019

Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

4

Art. 16d 1

Estinzione del diritto

Il diritto si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, esso si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.

2

Esso si estingue prima del termine previsto se la madre riprende un'attività lucrativa o muore.

3

II Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 329f cpv. 2 In caso di soggiorno ospedaliero del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.

2

Art. 336c cpv. 1 lett. cbis Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: 1

cbis. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2; III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

170

RS 220