Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Disegno

(Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20191, decreta: I La legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 lett. c, nonché 2 lett. abis e g 1

La presente legge si applica: c.

2

alle persone fisiche e giuridiche che, a titolo professionale, predispongono o eseguono per conto di terzi transazioni commerciali in relazione con una o più delle seguenti attività (consulenti): 1. costituire, gestire o amministrare: ­ società di domicilio con sede in Svizzera o all'estero ­ trust ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione del 1° luglio 19853 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, 2. organizzare gli apporti connessi con le attività di cui al numero 1, 3. acquistare o vendere società di cui al numero 1, 4. mettere a disposizione un indirizzo o locali che servono da sede a una società o a un trust di cui al numero 1, 5. esercitare la funzione di azionista fiduciario.

Sono intermediari finanziari: abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 20184 sugli istituti finanziari;

1 2 3 4

FF 2019 4539 RS 955.0 RS 0.221.371 RS 954.1; RU 2018 5247

2019-0212

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g.

FF 2019

i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 19335 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP).

Art. 3 cpv. 5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli organismi di autodisciplina stabiliscono, per il loro settore di competenza, gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

5

Art. 4 cpv. 1, primo periodo L'intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l'avente economicamente diritto e verificarne l'identità, per assicurarsi di sapere chi è l'avente economicamente diritto. ...

1

Art. 6 cpv. 2 lett. d L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: 2

d.

i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 o 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Art. 7 cpv. 1bis Verifica periodicamente l'attualità dei documenti richiesti e, se necessario, li aggiorna. La periodicità, l'entità e la modalità della verifica e dell'aggiornamento dipendono dal rischio rappresentato dalla controparte.

1bis

Art. 8a cpv. 4bis e 5, secondo periodo I capoversi precedenti si applicano per analogia alle persone elencate qui di seguito se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 15 000 franchi in contanti: 4bis

5

5 6

a.

commercianti di metalli preziosi secondo l'articolo 1 capoverso 1 LCMP6, qualora non esercitino l'attività di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c;

b.

commercianti di pietre preziose.

... Precisa i metalli preziosi e le pietre preziose di cui al capoverso 4bis.

RS 941.31 RS 941.31

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Titolo dopo l'art. 8a

Sezione 1b: Obblighi di diligenza dei consulenti Art. 8b 1

Obblighi di diligenza

I consulenti devono: a.

identificare la controparte (art. 3 cpv. 1);

b.

accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);

c.

allestire e conservare i documenti (art. 7).

Devono chiarire le circostanze e lo scopo della transazione commerciale auspicata da terzi.

2

Il Consiglio federale concretizza questi obblighi e ne stabilisce le modalità di adempimento.

3

Art. 8c

Provvedimenti organizzativi

I consulenti prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Provvedono in particolare a formare sufficientemente il loro personale e a svolgere i controlli.

Art. 9 cpv. 1 lett. c, nonché 1ter, 1quater e 2 1

L'intermediario finanziario che: c.

alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 o 3 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro di cui all'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1ter

Il consulente che: a.

sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione commerciale da esso predisposta o eseguita: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP, 2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b.

interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

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Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1­1ter deve figurare il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché all'Ufficio di comunicazione e alla competente autorità di perseguimento penale sia garantita la possibilità di contattarli senza indugio.

1quater

2

Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che: a.

sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP; o

b.

nell'ambito della loro attività non effettuano transazioni finanziarie a nome o per conto di un cliente.

Art. 9a cpv. 2 Esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

2

Art. 9b

Interruzione della relazione d'affari

Se, dopo una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l'articolo 305ter capoverso 2 CP7, l'Ufficio di comunicazione non notifica all'intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l'intermediario finanziario può interrompere la relazione d'affari.

1

L'intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d'affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.

2

Il consulente che effettua una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 1ter lettera a può interrompere la relazione d'affari in ogni momento.

3

L'interruzione della relazione d'affari e la data dell'interruzione devono essere comunicate senza indugio all'Ufficio di comunicazione.

4

Dopo l'interruzione della relazione d'affari deve continuare a essere rispettato il divieto d'informazione di cui all'articolo 10a capoversi 1 e 5.

5

Art. 10 cpv. 1 e 2 L'intermediario finanziario blocca i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP8 non appena l'Ufficio di comunicazione gli notifica la trasmissione a un'autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate.

1

L'intermediario finanziario protrae il blocco dei beni fino a ricevimento di una decisione della competente autorità di perseguimento penale, ma al massimo per 2

7 8

RS 311.0 RS 311.0

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cinque giorni feriali a contare da quando l'Ufficio di comunicazione gli ha notificato di aver trasmesso le informazioni comunicate nel caso di cui al capoverso 1 o da quando egli ha effettuato la comunicazione all'Ufficio di comunicazione nel caso di cui al capoverso 1bis.

Art. 10a cpv. 1, 3, frase introduttiva, nonché 3bis, 5 e 6 L'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l'articolo 12 della presente legge o l'articolo 43a della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nonché le persone che eseguono verifiche nell'ambito della vigilanza.

1

Può altresì informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari: 3

Può altresì informare la società madre all'estero alle condizioni stabilite all'articolo 4quinquies LBCR11 di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9 della presente legge o dell'articolo 305ter capoverso 2 CP, sempreché la società madre si impegni all'osservanza del divieto d'informazione. L'autorità di vigilanza della società madre non è considerata un terzo.

3bis

Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell'articolo 9.

5

Il divieto di informare di cui ai capoversi 1 e 5 non si applica quando si tratta di tutelare interessi propri nell'ambito di un processo civile o di un procedimento penale o amministrativo.

6

Art. 11 cpv. 2 2

Il capoverso 1 si applica anche:

9 10 11 12 13

a.

agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP12;

b.

alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5 o 6;

c.

agli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a LFINMA13 che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1;

d.

agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4.

RS 311.0 RS 956.1 RS 952.0 RS 311.0 RS 956.1

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Art. 11a cpv. 1­3 Se l'Ufficio di comunicazione necessita di informazioni complementari per analizzare una comunicazione ricevuta conformemente all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP14, l'intermediario finanziario o il consulente autore della comunicazione gliele consegna su richiesta, sempreché ne sia in possesso.

1

Se da quest'analisi risulta che in una transazione o in una relazione d'affari sono o sono stati coinvolti, oltre all'intermediario finanziario o al consulente autore della comunicazione, anche altri intermediari finanziari, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

2

L'Ufficio di comunicazione impartisce alle persone interessate di cui ai capoversi 1 e 2 un termine per la consegna delle informazioni.

3

Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese), nonché lett. bbis e bter La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: bbis. all'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione secondo l'articolo 105 LGD15 (autorità intercantonale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f; bter. all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g; Art. 15, rubrica, nonché cpv. 1­4, 5, frase introduttiva, e 6 Obbligo di verifica per i commercianti e i consulenti I commercianti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8a e i consulenti sottostanti agli obblighi di diligenza di cui all'articolo 8b devono incaricare un'impresa di revisione di verificare che rispettino gli obblighi previsti dal capitolo 2.

1

Può essere incaricato quale impresa di revisione chiunque è abilitato come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200516 sui revisori e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie.

2

I commercianti e i consulenti sono tenuti a fornire all'impresa di revisione tutte le informazioni e i documenti necessari alla verifica.

3

L'impresa di revisione verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e in merito allestisce un rapporto all'attenzione dell'organo responsabile del commerciante o del consulente sottoposto a verifica.

4

14 15 16

RS 311.0 RS 935.51 RS 221.302

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Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che: 5

Se un consulente viene meno all'obbligo di comunicazione, l'impresa di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto della transazione commerciale predisposta o eseguita dal consulente: 6

a.

sono in relazione con un reato ai sensi dell'articolo 260ter numero 1 o 305bis CP;

b.

provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP;

c.

sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d.

servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'organismo di vigilanza, se hanno il sospetto fondato che: 1

Art. 17 Gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e la legislazione sui giochi in denaro sono concretizzati per via d'ordinanza: 1

a.

dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­dter;

b.

dalla CFCG, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;

c.

dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;

d.

dall'AFD, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera g.

Queste autorità stabiliscono le modalità di adempimento degli obblighi di diligenza. Possono riconoscere un'autodisciplina al riguardo.

2

Art. 20

Esercizio di un'attività senza affiliazione a un organismo di autodisciplina

Contro gli intermediari finanziari che violano l'obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina di cui all'articolo 14 capoverso 1, la FINMA può avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29­37 LFINMA17.

1

17

RS 956.1

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Può ordinare lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

2

Art. 22a cpv. 1, 3 e 4 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) trasmette alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale i dati comunicati e pubblicati da un altro Stato riguardanti persone o organizzazioni che nello Stato in questione, in virtù della Risoluzione 1373 (2001)18 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sono state inserite in una lista dei soggetti dediti ad attività terroristiche o che sostengono tali attività.

1

La CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale trasmettono i dati ricevuti dal DFF agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere e­g a loro sottoposti.

3

Il DFF non trasmette alcun dato alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale se, dopo avere sentito il Dipartimento federale degli affari esteri, il DFGP, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, deve presumere che siano stati violati i diritti umani o principi dello Stato di diritto.

4

Art. 23 cpv. 3, 5 e 6 L'Ufficio di comunicazione gestisce un proprio sistema d'informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

3

Se trasmette a un'autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da un intermediario finanziario o un consulente secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a o 1ter lettera a della presente legge o l'articolo 305ter capoverso 2 CP, l'Ufficio di comunicazione ne informa tale persona, sempreché questa non abbia interrotto la relazione d'affari secondo l'articolo 9b.

5

6

Abrogato

Art. 27, rubrica, e cpv. 4, frase introduttiva Scambio di informazioni e obbligo di comunicazione 4

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che:

...

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

18

www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373

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Art. 29 cpv. 1, 2ter e 3 La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

1

L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità di cui ai capoversi 1 e 2 le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ultimi e per gli scopi menzionati nel capoverso 2bis.

2ter

L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

3

Art. 29a cpv. 2bis, 3 e 4, primo periodo e secondo periodo (concerne soltanto il testo francese) Esse utilizzano le informazioni trasmesse dall'Ufficio di comunicazione conformemente alle condizioni da esso stabilite nel caso specifico in conformità con l'articolo 29 capoverso 2ter.

2bis

Le autorità penali possono fornire e trasmettere alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale e all'Ufficio centrale tutte le informazioni e tutti i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

3

La FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale e l'Ufficio centrale coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. ...

4

Titolo dopo l'art. 29a

Sezione 1a: Collaborazione con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina Art. 29b L'Ufficio di comunicazione può scambiare con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

1

Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti dalle autorità di perseguimento penale unicamente con l'esplicito consenso di queste ultime.

2

Può trasmettere agli organismi di vigilanza e agli organismi di autodisciplina le informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri unicamente con l'esplicito consenso di questi ed esclusivamente per gli scopi menzionati nell'articolo 29 capoverso 2bis.

3

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Art. 30 cpv. 2 lett. a L'Ufficio di comunicazione è autorizzato a trasmettere segnatamente le informazioni seguenti: 2

a.

il nome dell'intermediario finanziario, del commerciante o del consulente, a condizione che sia garantito l'anonimato dell'autore della comunicazione o della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare sancito dalla presente legge;

Art. 32 cpv. 3 L'Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell'intermediario finanziario, del commerciante, del consulente oppure della persona che ha adempiuto l'obbligo d'informare di cui all'articolo 11a.

3

Art. 34, rubrica, e cpv. 1­3 Collezioni di dati in rapporto con le comunicazioni e le informazioni consegnate all'Ufficio di comunicazione Gli intermediari finanziari e i consulenti tengono collezioni separate di dati con tutti i documenti relativi alla comunicazione di cui all'articolo 9 della presente legge o all'articolo 305ter capoverso 2 CP19 e alle richieste dell'Ufficio di comunicazione di cui all'articolo 11a.

1

Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla CFCG, all'autorità intercantonale, all'Ufficio centrale, agli organismi di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

2

Il diritto d'accesso delle persone interessate previsto dall'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati deve essere fatto valere nei confronti dell'Ufficio di comunicazione (art. 35).

3

Art. 35 cpv. 2 L'Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l'autorità intercantonale, l'Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.

2

Art. 38

Violazione dell'obbligo di verifica

Il commerciante o il consulente che viola intenzionalmente l'obbligo di cui all'articolo 15 di incaricare un'impresa di revisione è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

1

19 20

RS 311.0 RS 235.1

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Il commerciante o il consulente che ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

2

Art. 41 cpv. 2 Esso può autorizzare la FINMA, la CFCG e l'AFD a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

2

Art. 42 cpv. 2 Ai saggiatori del commercio e alle società del gruppo secondo la LCMP 21 si applicano le disposizioni finali della LCMP.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

21

RS 941.31

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile22 Art. 61 cpv. 2 n. 3, 2bis e 2ter 2

L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione: 3.

raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.

Il Consiglio federale emana norme esecutive sull'obbligo di iscrizione nel registro di commercio.

2bis

Può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente quando, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

2ter

Art. 61a IIa. Elenco dei soci

Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio tengono un elenco che indica il nome e il cognome o la ditta, nonché l'indirizzo dei soci.

1

Tengono l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

2

Conservano le indicazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

3

Art. 69 cpv. 2 Le associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera.

Questa persona deve avere accesso all'elenco dei soci.

2

22

RS 210

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Art. 69c cpv. 1 Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell'elenco dei soci di cui all'articolo 61a, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

1

Titolo finale, art. 6bbis 1a. Associazioni tenute all'iscrizione nel registro di commercio

Le associazioni già esistenti di cui all'articolo 61 capoverso 2 devono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 61a e 69 capoverso 2 entro 18 mesi dall'entrata in vigore della modifica del .... Le associazioni già esistenti di cui all'articolo 61 capoverso 2 numero 3 devono inoltre, entro tale termine, farsi iscrivere nel registro di commercio.

2. Codice delle obbligazioni23 Art. 941a cpv. 1 e 3 Se una società o un'associazione tenuta all'iscrizione nel registro di commercio presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

1

3

Abrogato

3. Codice penale24 Art. 327 Violazione degli obblighi legali applicabili alle associazioni

23 24 25

Chiunque intenzionalmente viola gli obblighi applicabili alle associazioni di cui agli articoli 61a e 69 capoverso 2 del Codice civile25, è punito con la multa.

RS 220 RS 311.0 RS 210

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4. Legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi Titolo prima dell'art. 24

Capo quarto: Commercio di prodotti della fusione e di materie da fondere Art. 31a Acquisto a titolo 1 Chiunque acquista a titolo professionale materie da fondere ai sensi professionale di materie da fondere dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c deve accertare la provenienza

della merce e documentarla.

Se questa persona è iscritta nel registro svizzero di commercio, deve registrarsi all'Ufficio centrale.

2

Se non è iscritta nel registro svizzero di commercio, necessita di una patente di acquirente dell'Ufficio centrale. La patente è rilasciata se vi è la garanzia di un'attività commerciale ineccepibile.

3

Per il rilascio, il rinnovamento e la revoca della patente di acquirente si applica per analogia l'articolo 26.

4

Il Consiglio federale definisce nel dettaglio l'acquisto a titolo professionale; a tal fine considera segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentati da tale attività. Disciplina nel dettaglio gli obblighi di diligenza e di documentazione.

5

I precedenti capoversi non si applicano ai titolari di una patente di fonditore secondo l'articolo 24.

6

Art. 34 cpv. 1, primo periodo Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore e di acquirente, come pure per la determinazione del titolo. ...

1

Art. 36 b. Attribuzioni

26 27

RS 941.31 RS 955.0

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L'Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi secondo la presente legge e la legge del 10 ottobre 199727 sul riciclaggio di denaro (LRD).

1

L sul riciclaggio di denaro

2

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Gli spettano in particolare i seguenti compiti: a.

registrare i marchi d'artefice;

b.

sorvegliare il controllo ufficiale e la marchiatura dei lavori di metalli preziosi;

c.

rilasciare le patenti di fonditore e di acquirente;

d.

tenere il registro delle persone che acquistano a titolo professionale materie da fondere;

e.

sorvegliare l'acquisto a titolo professionale di materie da fondere;

f.

sorvegliare la determinazione del titolo dei prodotti della fusione;

g.

sorvegliare la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio;

h.

rilasciare i diplomi per i saggiatori del controllo e i permessi di libero esercizio della professione per i saggiatori del commercio.

L'Ufficio centrale riscuote emolumenti per la sua attività di sorveglianza del commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi e una tassa di vigilanza per i costi delle attività di cui al capoverso 2 lettera e nonché all'articolo 42ter non coperti dagli emolumenti. La tassa di vigilanza per le attività di cui al capoverso 2 lettera e è riscossa come importo forfettario per un periodo di quattro anni. Per il calcolo della tassa di vigilanza annuale per le attività di cui all'articolo 42ter sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo. Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio gli emolumenti e la tassa di vigilanza.

3

Art. 41, terzo periodo ... Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore o di acquirente. ...

Art. 42bis c. Autorizzazione 1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano complementare per il commercio direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi di metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione dell'Ufficio centrale.

bancari 2 L'autorizzazione è rilasciata al saggiatore del commercio se:

28

a.

è iscritto come ditta commerciale nel registro di commercio;

b.

dispone di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD28;

RS 955.0

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c.

gode di buona reputazione e offre la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD;

d.

anche le persone incaricate della sua amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera c; e

e.

le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

La società che, a titolo professionale, commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti di una tale autorizzazione. Le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere soddisfatte.

3

Art. 42ter d. Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari

I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 42bis sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio centrale secondo l'articolo 12 lettera bter LRD29.

1

L'Ufficio centrale effettua esso stesso le verifiche dei titolari dell'autorizzazione o incarica a tale scopo uno specialista indipendente (incaricato della verifica).

2

Gli articoli 24a capoversi 2 e 3, 25 capoverso 1, 29­33, 34, 36­38, 39 capoverso 1, 40, 41, 42 e 42a della legge del 22 giugno 200730 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si applicano per analogia. Gli incaricati di verifiche e gli incaricati di inchieste sono soggetti al segreto d'ufficio.

3

L'Amministrazione federale delle dogane disciplina i dettagli della vigilanza e delle verifiche.

4

Art. 48 e. Commercio senza patente o permesso, inosservanza degli obblighi di diligenza e di documentazione nonché dell'obbligo di registrazione

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o di acquirente o un permesso di libero esercizio della professione di saggiatore del commercio, compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, chiunque non rispetti gli obblighi di diligenza e di documentazione secondo l'articolo 31a capoverso 1 o l'obbligo di registrazione secondo l'articolo 31a capoverso 2, è punito con la multa.

29 30

RS 955.0 RS 956.1

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Inserire prima del titolo del capo ottavo Art. 56a Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione un'attività di cui all'articolo 42bis capoverso 1 o 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

7. Infrazioni nel commercio di metalli preziosi bancari

1

a. Attività senza autorizzazione

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

Art. 56b

1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false all'Ufficio b. Comunicazione di informacentrale, a un incaricato della verifica o a un incaricato dell'inchiesta, zioni false

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

2

Art. 56c c. Violazione di obblighi da parte delle persone incaricate

Chiunque, intenzionalmente, in qualità di incaricato della verifica o incaricato dell'inchiesta viola gravemente i propri obblighi, fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rendiconto all'Ufficio centrale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

2

Art. 56d d. Verifica e inchiesta

Chiunque, intenzionalmente, omette di fare effettuare una verifica ordinata dall'Ufficio centrale o non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti dell'incaricato della verifica o dell'incaricato dell'inchiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

2

Art. 56e e. Inosservanza di decisioni dell'Ufficio centrale

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dall'Ufficio centrale con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso, è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

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Art. 56f f. Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 197431 sul diritto penale amministrativo), se: a.

la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

b.

per le infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a­56e è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 56g g. Competenza

La legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali di cui agli articoli 56a­56e. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

1

Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da causa. Gli articoli 73­83 della legge federale sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

2

Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.

3

Art. 56h h. Riunione del perseguimento penale

31 32

RS 313.0 RS 313.0

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Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

1

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Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

Art. 56i i. Prescrizione

Il perseguimento delle contravvenzioni di cui agli articoli 56a­56e si prescrive in sette anni.

Disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018 I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo l'articolo 14 LRD33 nella versione del 1° gennaio 200934 devono incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a della legge del 16 dicembre 200535 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 LFINMA36.

1

I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto conformemente all'articolo 24 LRD, rimangono sottoposti alla sua vigilanza.

2

Disposizioni finali della modifica del ...

Durante i primi dodici mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... non occorre ancora essere in possesso di una patente di acquirente o essere registrati per acquistare a titolo professionale materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b o c.

1

I saggiatori del commercio e le società del gruppo che all'entrata in vigore della presente modifica sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 42bis devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione all'Ufficio centrale. Unitamente alla domanda, devono inoltrare in particolare i rapporti di verifica degli ultimi anni concernenti l'osservanza degli obblighi di cui al capitolo 2 LRD37. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

2

33 34 35 36 37

RS 955.0 RU 2008 5207 RS 221.302 RS 956.1 RS 955.0

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5. Legge del 22 giugno 200738 sulla vigilanza dei mercati finanziari Titolo dopo l'art. 43

Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali e trustee Art. 43a cpv. 1 La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 201839 sugli istituti finanziari (LIsFi) è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.

1

Art. 43b cpv. 1 L'organismo di vigilanza verifica in modo continuato se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 17 LIsFi40 rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.

1

38 39 40

RS 956.1 RS 954.1; RU 2018 5247 RS 954.1; RU 2018 5247

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