ad 16.452 Iniziativa parlamentare Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 30 aprile 2019 Parere del Consiglio federale del 14 agosto 2019

Onorevole presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 30 aprile 20191 concernente l'iniziativa parlamentare «Aggiornare l'esame dell'impatto ambientale per consentire un maggiore sfruttamento della forza idrica per la produzione e lo stoccaggio di energia».

Gradite, onorevole presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 agosto 2019

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2019 4663

2019-1838

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 27 giugno 2017, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha deciso, tramite un'iniziativa parlamentare, di elaborare una modifica della legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche (LUFI).

In occasione del rinnovo di una concessione di diritti d'acqua a una centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione o a una centrale idroelettrica a filo d'acqua con una potenza installata superiore a 3 MW occorre effettuare, secondo l'ordinanza del 19 ottobre 19883 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA), un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) allo scopo di valutare la compatibilità del progetto con le esigenze ambientali. Il rapporto concernente l'impatto sull'ambiente (RIA) costituisce la base dell'esame. Il rapporto deve descrivere, tra l'altro, anche lo stato iniziale ai sensi dell'articolo 10b capoverso 2 lettera a della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb). Questo stato serve quale valore di riferimento per definire se e in che misura debbano essere adottate misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Dal punto di vista giuridico l'espressione «stato iniziale» non è tuttavia definita formalmente.

In passato l'applicazione delle disposizioni di legge ha mostrato che nell'ambito in questione non è chiaro cosa s'intenda con il termine «stato iniziale». In base alla prassi vigente, nel caso di rinnovo della concessione lo stato iniziale dei biotopi degni di protezione ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1bis LPN equivale alla situazione che si sarebbe prefigurata qualora la concessione precedente non fosse mai stata rilasciata e l'impianto non fosse mai stato realizzato. Di conseguenza, si dovevano fornire misure di sostituzione per la differenza tra quest'ultimo stato e quello rilevato al momento della presentazione della domanda. Dal profilo giuridico questa prassi deriva dal fatto che non sussiste un diritto al rinnovo della concessione.

La modifica della LUFI a cui si mira con l'iniziativa parlamentare è intesa a definire in modo chiaro lo stato iniziale in relazione al rinnovo delle concessioni nel settore della protezione della natura, vale a
dire che esso sia considerato come lo stato al momento della presentazione della domanda (stato attuale). Stabilire che lo stato iniziale corrisponde allo stato attuale significa che questo stato rappresenta il valore di riferimento determinante per definire la portata delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1ter LPN per la stesura di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente sia in vista del primo conferimento di una concessione sia per il rinnovo di una concessione.

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RS 721.80 RS 814.011 RS 814.01 RS 451

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La decisione della Commissione è stata presentata all'omologa Commissione del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) conformemente all'articolo 109 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento (LParl). Nella sua seduta del 18 agosto 2017, la CAPTE-S ha discusso l'oggetto dell'iniziativa, decidendo di aderire alla decisione della CAPTE-N.

Quest'ultima ha quindi elaborato un progetto preliminare, approvandolo il 9 ottobre 2018. Il 1° novembre 2018 il progetto preliminare è stato posto in consultazione con una proposta di maggioranza e una proposta di minoranza.

La Commissione ha proposto di completare l'articolo 58a della legge sulle forze idriche (LUFI) con un nuovo capoverso 5, al fine di far corrispondere lo stato al momento della presentazione della domanda allo stato iniziale. In questo modo si ottiene la chiarezza giuridica necessaria per definire le misure di ripristino e di sostituzione conformemente all'articolo 18 capoverso 1ter LPN in occasione del rinnovo delle concessioni.

Aggiungendo un nuovo capoverso 6 all'articolo 58a LUFI, una minoranza della Commissione ha voluto porre le basi affinché in occasione del rinnovo delle concessioni vengano esaminate misure proporzionate a favore della natura e del paesaggio.

Il 30 aprile 2019 la CAPTE-N ha preso atto dell'esito della consultazione. Invece della proposta di minoranza contenuta nel progetto preliminare (art. 58a cpv. 6), una minoranza propone di aggiungere un periodo all'articolo 58a capoverso 5. In occasione di rinnovi di concessione, pertanto, devono essere concordate o ordinate, per quanto possibile e proporzionate, misure a favore della natura e del paesaggio per i biotopi influenzati dall'esistenza della centrale idroelettrica.

Il 30 aprile 2019 la Commissione ha approvato il progetto.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene il proponimento dell'iniziativa parlamentare 16.452 di definire in modo chiaro lo stato iniziale e di garantire così la certezza del diritto.

Poiché in passato a volte non è stato facile valutare la situazione prima della costruzione di una centrale già esistente, la definizione dello stato iniziale determinante dava spesso adito a discussioni. In occasione di taluni rinnovi di concessione, in cui la sostituzione di pregiudizi precedenti sarebbe risultata sproporzionata, già in passato sono state adottate soluzioni divergenti sulla base di trattative tra i partecipanti alla procedura. Con la prevista definizione dello stato attuale come lo stato iniziale determinante è possibile fare chiarezza, semplificando nel contempo la procedura.

Ciò è di fondamentale importanza, in particolare considerando il fatto che nei prossimi decenni si dovranno rinnovare le concessioni di buona parte delle centrali idroelettriche esistenti. Il Consiglio federale chiede quindi l'approvazione del capoverso 5 primo periodo, secondo la proposta della Commissione.

Il Consiglio federale è inoltre favorevole alla realizzazione di misure di protezione della natura e del paesaggio, con conseguente riduzione degli effetti dell'utilizza6

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zione della forza idrica, anche in caso di rinnovi di concessione senza nuovi effetti negativi sui biotopi degni di protezione. Con il rinnovo della concessione, al concessionario viene pur sempre conferito il diritto di utilizzazione esclusiva della forza idrica in un determinato luogo per ulteriori decenni e, di conseguenza, di continuare a intervenire nella natura e nel paesaggio.

Stando alla proposta della minoranza della Commissione, possono essere ordinate misure in zone compromesse dall'esistenza della centrale idroelettrica. Tali misure devono pure avere effetti positivi sulla natura e sul paesaggio nella zona dell'impianto. È quindi necessario che le misure si orientino al potenziale di valorizzazione ecologico delle zone interessate. Le misure devono essere proporzionate e, se possibile, definite in modo consensuale tra il richiedente della concessione e le autorità.

Solo se alla fine di eque trattative non si è giunti a un accordo, l'ente pubblico dovrebbe adottare misure.

Il Consiglio federale è consapevole che nell'ambito dello sfruttamento della forza idrica gli interessi in materia di protezione della natura e del paesaggio e in materia di sfruttamento delle acque devono essere ponderati attentamente. Secondo il consiglio federale la proposta di minoranza della Commissione costituisce un compromesso equilibrato tra questi interessi, a condizione che sia concepita come una disposizione potestativa. Ai Cantoni viene quindi data la possibilità di trovare entro i limiti delle disposizioni legali soluzioni appropriate nei singoli casi.

Il Consiglio federale parte dal presupposto che le procedure di rinnovo di concessioni la cui domanda era già stata presentata prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge non siano interessate dal nuovo disciplinamento.

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Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare il primo periodo dell'articolo 58a capoverso 5 LUFI conformemente alla proposta della Commissione, come pure la proposta di minoranza della Commissione, a condizione che sia concepita come una disposizione potestativa: Art. 58a cpv. 5 ... della presentazione della domanda. In questi casi possono essere concordate oppure ordinate, per quando possibile ...

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