ad 12.402 Iniziativa parlamentare La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 22 ottobre 2018 Parere del Consiglio federale del 30 gennaio 2019

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del 22 ottobre 20181 concernente «La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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2018-3792

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 26 novembre 2018 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha sottoposto al Consiglio federale il progetto di modifica della legge federale del 1° luglio 1966 2 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) chiedendogli di esprimere un parere. Il progetto č basato sull'iniziativa parlamentare «La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito» (12.402).

Il 29 marzo 2018 la Commissione ha inviato in consultazione l'avamprogetto di modifica della LPN. Sulla base degli esiti della consultazione, la Commissione ha constatato l'impossibilitą di realizzare l'obiettivo di creare maggiore certezza giuridica e pianificatoria negli inventari della Confederazione secondo l'articolo 5 LPN, perseguito con la proposta di modifica dell'articolo 6 capoverso 2. Con il nuovo articolo 12 introdotto nel quadro della revisione totale della legge del 30 settembre 20163 sull'energia (LEne), le energie rinnovabili sono state definite di interesse nazionale ai sensi dell'iniziativa. Tenuto conto di questo aspetto e dopo attenta valutazione dei risultati emersi dalla consultazione, la Commissione rinunciava a modificare l'articolo 6 capoverso 2 LPN. Per contro ha deciso di completare l'articolo 7 LPN, nell'intento di fissare nella legge l'importanza delle perizie della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) e della Commissione federale dei monumenti storici (CFMS). Le modifiche elencate sono state approvate in sede di consultazione. Il 22 ottobre 2018, la Commissione ha approvato il progetto e, al contempo, ha apportato lievi modifiche redazionali all'articolo 7 capoverso 3.

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Parere del Consiglio federale

Nella sua risposta del 16 maggio 2012 alla mozione 12.3069 depositata dal Gruppo liberale radicale, il Consiglio federale si era gią espresso in merito alla deroga al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto ai sensi degli inventari in presenza di interessi cantonali e alla proposta di fissare nella legge l'importanza delle perizie della CFNP. In linea di principio, il Governo ribadisce la valutazione data all'epoca in merito all'articolo 6 capoverso 2 e all'articolo 7 capoverso 3.

Per quanto riguarda l'articolo 7 capoverso 3 LPN (importanza della perizia): nel quadro della ponderazione degli interessi, le perizie della CFNP e della CFMS costituiscono gią oggi una delle diverse basi utilizzate per una ponderazione corretta degli interessi di protezione e di utilizzazione da parte delle autoritą decisionali. Si tratta di un principio giuridico generalmente riconosciuto. Il completamento richie2 3

RS 451 RS 730.0

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sto dell'articolo 7 LPN costituirebbe una precisazione legislativa. Tenuto conto delle frequenti discussioni, apporta chiarezza e va quindi sostenuto. Corrisponde alla posizione assunta dal Consiglio federale nella risposta alla mozione 12.3069.

Le due Commissioni extraparlamentari interessate CFPN e CFMS continuano tuttavia ad opporsi al progetto. Argomentano sottolineando che la nuova disposizione nell'articolo 7 capoverso 3 LPN creerebbe incertezza giuridica.

Quanto all'articolo 6 capoverso 2 LPN (deroga al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto in presenza di interessi cantonali in inventari federali secondo l'art. 5 LPN), il Consiglio federale approva la decisione della Commissione di rinunciare a modificare l'articolo 6 capoverso 2 LPN, la quale corrisponde a quanto espresso nella sua risposta alla mozione 12.3069. Inoltre, anche il Consiglio federale č del parere che con la norma della nuova LEne che definisce d'interesse nazionale le energie rinnovabili č stato raggiunto un obiettivo importante dell'iniziativa parlamentare.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare il progetto.

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