Decisione concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) del 3 settembre 2019
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in applicazione degli articoli 104 segg. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), decide: 1.
Tutti i voli sulle linee: Addis Abeba Bole International Airport (ADD) Svizzera Amman Queen Alia International Airport (AMM) Svizzera Ankara-Esenboa Airport (ESB) Svizzera New Bangkok (Suvarnabhumi) International Airport (BKK) e Don Mueang International Airport (DMK) Svizzera Beirut Rafic Hariri International Airport (BEY) Svizzera Boryspil International Airport (KBP) e Kyiv International Airport Zhuliany (IEV) Svizzera Izmir Adnan Menderes Airport (ADB) Svizzera Kutaisi International Airport (KUT) Svizzera Minsk National Airport (MSQ) Svizzera RabatSalé Airport (RBA) Svizzera Saint Petersburg Pulkovo Airport (LED) Svizzera Skopje International Airport (SKP) Svizzera Tiblisi International Airport (TBS) Svizzera Tirana International Airport Mother Teresa (TIA) Svizzera Tripoli International Airport (TIP) Svizzera soggiacciono, dal 27 ottobre 2019, ore 00.00 CET, all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStrI.
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2019-2470
FF 2019
2.
Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare alla SEM, immediatamente dopo l'imbarco, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati: a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato da ogni passeggero; c. aeroporto di partenza (Last Stop) e aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione; f. data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.
3.
Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse alla SEM, conformemente alle specifiche riportate sul sito della SEM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST.
4.
Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.
5.
Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo, oppure il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell'articolo 122b LStrI passa in giudicato.
6.
L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.
7.
La decisione va pubblicata nel Foglio federale.
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.
3 settembre 2019
Segreteria di Stato della migrazione
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