Traduzione

Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Berna il 12 febbraio 1980, nella versione conforme al protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul Concluso il 17 maggio 2019 Approvato dall'Assemblea federale il/l'...1 Entrato in vigore il/l'...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Berna il 12 febbraio 19802, nella versione conforme al protocollo firmato il 28 dicembre 2010 a Seul (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

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FF 2019 5639 RS 0.672.928.11

2019-1879

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

Prot. con la Repubblica di Corea del 2019

FF 2019

Art. I Il preambolo della Convenzione è abrogato e sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, nell'intento di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:» Art. II Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» Art. III 1. I vigenti articoli 27 (Entrata in vigore) e 28 (Denuncia) vengono rinumerati in articolo 28 e articolo 29.

2. Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 27 (Diritto ai benefici): «Art. 27

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. IV 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

Prot. con la Repubblica di Corea del 2019

FF 2019

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la data della ricezione dell'ultima notifica; le sue disposizioni si applicheranno: a)

per quel che concerne l'imposta trattenuta alla fonte, alle somme pagate o accreditate il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

per quel che concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

c)

con riferimento all'articolo II del presente Protocollo, a un caso sottoposto all'autorità competente di uno Stato contraente il giorno dell'entrata vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, a prescindere dal periodo fiscale cui si riferisce il caso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Seul, in due esemplari, il 17 maggio 2019, in lingua tedesca, coreana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede; in caso di diversa interpretazione dei testi tedesco e coreano, il testo inglese sarà determinante.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Governo della Repubblica di Corea:

Linus von Castelmur

Cho Hyun

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

Prot. con la Repubblica di Corea del 2019

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