Legge sull'asilo

Progetto

(LAsi) (Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione e delle persone ammesse provvisoriamente) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 20191; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 26 giugno 19983 sull'asilo è modificata come segue: Art. 71 cpv. 1 e 1a La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73.

1

Se gli aventi diritto secondo il capoverso 1 sono stati separati da un evento di cui all'articolo 4, la protezione provvisoria è accordata al coniuge della persona bisognosa di protezione e ai suoi figli minorenni soltanto se le condizioni di cui all'articolo 85 capoversi 7­7ter della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) sono soddisfatte.

1a

1 2 3 4

FF 2019 6811 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 142.31 RS 142.20, RU 2017 6521

2019-3699

6821

Asilo. L

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Cramer, Bruderer Wyss, Stöckli) Non entrare in materia

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FF 2019