Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico», depositata il 21 giugno 20182; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 20193, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 21 giugno 2018 «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 107a
Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico
Il finanziamento dei produttori di materiale bellico da parte della Banca nazionale svizzera, delle fondazioni e degli istituti della previdenza statale e professionale è vietato.
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Per produttori di materiale bellico s'intendono le imprese che realizzano oltre il 5 per cento della loro cifra d'affari annua con la fabbricazione di materiale bellico.
Non sono considerati materiale bellico gli apparecchi per lo sminamento umanitario, nonché le armi da caccia e da sport e le relative munizioni.
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Per finanziamento dei produttori di materiale bellico s'intende: a.
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la concessione a produttori di materiale bellico di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili;
RS 101 FF 2018 3891 FF 2019 4265
2018-3818
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Iniziativa popolare «Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico». DF
FF 2019
b.
la partecipazione a produttori di materiale bellico e l'acquisto di titoli emessi da produttori di materiale bellico;
c.
l'acquisto di quote di prodotti finanziari quali investimenti collettivi di capitale o prodotti strutturati, se tali prodotti finanziari contengono prodotti d'investimento ai sensi della lettera b.
La Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale affinché alle banche e alle assicurazioni si applichino condizioni analoghe.
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Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Divieto di finanziare i produttori di materiale bellico) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.
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2 Dall'accettazione
dell'articolo 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non possono essere erogati nuovi finanziamenti ai sensi dell'articolo 107a. I finanziamenti in corso devono essere liquidati entro quattro anni.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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