Legge sulle poste

Disegno

(LPO) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 92 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina: a.

la fornitura a scopo commerciale di servizi postali;

b.

il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta).

Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

2

3

Essa deve in particolare: a.

garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale adeguato e a prezzi convenienti, fornendo: 1. servizi postali, 2. il traffico dei pagamenti;

b.

istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge si intende per: a.

1 2

servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali;

RS 101 FF 2009 4493

2007-0597

4557

Legge sulle poste

b.

invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici;

c.

lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg;

d.

pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e di peso fino a 30 kg;

e.

giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori.

Art. 3

Rapporto di valutazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare: 1

a.

l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità del servizio universale nel settore postale e del traffico dei pagamenti;

b.

l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità dei compiti dell'autorità di regolazione.

Presenta un rapporto alle Camere federali ogni quattro anni. Se necessario, nel rapporto propone adeguamenti.

2

Capitolo 2: Servizi postali Sezione 1: Disposizioni comuni Art. 4

Obbligo di notifica

Chiunque offre a proprio nome a clienti servizi postali a scopo commerciale è tenuto a notificarlo alla Commissione delle poste (PostCom). La PostCom registra i fornitori di servizi postali che si sono annunciati.

1

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di notifica, in particolare per le aziende che realizzano con i servizi postali una cifra d'affari di esigua importanza economica.

2

3

Chiunque sottostà all'obbligo di notifica, è tenuto a: a.

adempiere l'obbligo d'informare secondo l'articolo 8 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 26 capoverso 2;

b.

garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel ramo;

c.

negoziare con le associazioni del personale un contratto collettivo di lavoro;

d.

avere una sede, un domicilio o una succursale in Svizzera;

e.

versare la tassa conformemente all'articolo 21.

4558

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Art. 5

Accesso alle caselle postali

I fornitori di caselle postali devono offrire ad altri fornitori di servizi postali, contro rimunerazione, un servizio di distribuzione per le loro caselle oppure accordare loro l'accesso in altro modo a tali caselle.

1

Le parti interessate regolano le condizioni per l'accesso in un accordo. Trasmettono alla PostCom copia di tale accordo.

2

Se le parti interessate non concludono un accordo sull'accesso entro sei mesi dal ricevimento del primo invito a presentare un'offerta, la PostCom, su richiesta di una delle parti, decide in merito alla conclusione del contratto. A tal fine tiene conto delle esigenze legate al finanziamento del servizio universale e al funzionamento del mercato postale.

3

La PostCom decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. Su richiesta di una delle parti, può adottare provvedimenti cautelari. Il ricorso contro la decisione e i provvedimenti non ha effetto sospensivo.

4

Art. 6

Scambio di indirizzi

Gli indirizzi possono essere trattati per garantire un'adeguata distribuzione degli invii postali.

1

2 I fornitori di servizi postali che trattano indirizzi per la rispedizione, la deviazione e il trattenimento di invii postali devono scambiare questi dati con altri fornitori di servizi postali, contro rimunerazione.

Gli indirizzi possono essere trasmessi a terzi per l'aggiornamento di collezioni di indirizzi unicamente con il consenso della persona interessata.

3

Agli accordi e alle decisioni sullo scambio di indirizzi si applicano le disposizioni dell'articolo 5 capoversi 2­4.

4

Rimane salva l'autorizzazione di trasmettere indirizzi conformemente alla legge del 2 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri.

5

Art. 7

Controversie

Le controversie relative ad accordi sull'accesso alle caselle postali o alla cessione di indirizzi sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 8 1

3

Obbligo d'informazione

I fornitori di servizi postali sono tenuti a: a.

garantire ai clienti la trasparenza dei prezzi;

b.

permettere ai clienti di identificarli come fornitori di servizi postali;

c.

informare i clienti in modo adeguato sui loro diritti e obblighi, in particolare riguardo all'impiego dei dati che li concernono e ai loro diritti in materia di consenso.

RS 431.02

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I fornitori di servizi postali sono tenuti a pubblicare informazioni sulla qualità dei loro servizi. Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

2

Art. 9

Cassette postali delle abitazioni e infrastrutture di distribuzione

Il Consiglio federale disciplina le condizioni applicabili alle cassette postali delle abitazioni e alle infrastrutture di distribuzione al domicilio del destinatario.

Art. 10

Responsabilità

I fornitori di servizi postali possono, nelle loro condizioni generali, limitare o escludere la responsabilità per il trasporto di invii postali non raccomandati.

Art. 11

Servizio postale in situazioni straordinarie

Il Consiglio federale stabilisce in quali situazioni straordinarie la fornitura di servizi postali può essere limitata o vietata e i fornitori di servizi postali soggetti all'obbligo di notifica possono essere chiamati a fornire prestazioni. Disciplina il relativo indennizzo tenendo adeguatamente conto dell'interesse particolare dei fornitori.

1

Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale occorrente a prestare servizio.

2

Rimangono salve le disposizioni concernenti la facoltà del generale di disporre conformemente all'articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 19954.

3

Sezione 2: Servizio universale Art. 12

Mandato della Posta

La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 13­16.

Art. 13 1

Portata

La Posta prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii singoli: a.

lettere per la Svizzera e per l'estero;

b.

pacchi per la Svizzera e per l'estero.

Trasporta invii postali e li distribuisce almeno in cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita di massima in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

2

4

RS 510.10

4560

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La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Questa rete comprende:

3

a.

punti di accesso con servizio che rendono accessibili a tutti i gruppi della popolazione le prestazioni del servizio universale in tutte le regioni del paese, a una distanza ragionevole;

b.

cassette postali pubbliche.

Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può appellarsi alla PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione.

4

I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare:

5

a.

i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie;

b.

gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto.

Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni applicabili alla rete di punti di accesso.

6

Art. 14

Qualità

I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità.

Art. 155

Prezzi

I prezzi sono stabiliti secondo principi commerciali. Il rispetto di questo principio è controllato conformemente alla legge del 20 dicembre 19856 sulla sorveglianza dei prezzi.

1

I prezzi delle lettere e dei pacchi del servizio universale in Svizzera sono stabiliti indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi. La PostCom verifica periodicamente il rispetto dell'indipendenza dalla distanza.

2

I prezzi per i giornali e i periodici in abbonamento sono indipendenti dalla distanza.

3

5 6

I capoversi 4­6 valgono fino al 31 dicembre 2014.

RS 942.20

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Legge sulle poste

4

Sono concesse riduzioni per la distribuzione di: a.

quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale;

b.

giornali e periodici in abbonamento editi da organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa) di cui viene assicurata la distribuzione regolare.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la concessione di ribassi e approva i prezzi ridotti.

5

6

La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi: a.

20 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;

b. 7

10 milioni di franchi per la stampa associativa.

Il Consiglio federale può definire limiti massimi di prezzo applicabili al servizio universale o a parti di esso. Questi limiti massimi si applicano un modo uniforme e sono fissati secondo l'evoluzione del mercato. Il Consiglio federale può delegare alla PostCom l'esecuzione e l'emanazione di prescrizioni tecniche e amministrative.

7

Art. 16

Altri diritti e obblighi della Posta

La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo.

1

2 La Posta può utilizzare gratuitamente il suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale.

La Posta può, nelle sue condizioni generali, limitare o escludere la propria responsabilità in caso di colpa lieve.

3

4

Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni.

Sezione 3: Finanziamento del servizio universale prima della completa liberalizzazione del mercato Art. 17 1

Servizio riservato

La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato).

Sono escluse dal servizio riservato le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato, nonché le lettere a destinazione dell'estero.

2

La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determina-

3

7

Il capoverso 6 lettera b vale fino al 31 dicembre 2011.

4562

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ti prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto delle evoluzioni del mercato.

Art. 18

Finanziamento, sovvenzionamento trasversale e presentazione dei conti

La Posta può utilizzare il ricavato del servizio riservato unicamente per coprire i costi del servizio universale conformemente alla sezione 2 e al capitolo 3, ma non può utilizzarlo per accordare ribassi su prestazioni che non riguardano i due mandati di servizio universale (divieto di sovvenzionamento trasversale).

1

Essa presenta la propria contabilità in modo da poter esporre costi e ricavi delle singole prestazioni.

2

La Posta comprova ogni anno il rispetto delle disposizioni del capoverso 1. La PostCom può obbligare la Posta nel singolo caso a fornire la prova, su denuncia o d'ufficio.

3

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari e delega alla PostCom l'emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Sezione 4: Finanziamento del servizio universale dopo la completa liberalizzazione del mercato Art. 19

Principio

La Posta deve per principio essere in grado di assicurare il servizio universale in modo finanziariamente autonomo.

Art. 20

Indennizzo

La Posta ha diritto all'indennizzo degli eventuali costi netti derivanti dall'obbligo di fornire il servizio universale. I costi netti corrispondono alla differenza tra il risultato che la Posta consegue con l'obbligo del servizio universale e il risultato che conseguirebbe senza tale obbligo. Il Consiglio federale definisce i dettagli del calcolo.

1

La Posta può far valere questi costi netti ogni anno presso la PostCom. A tal fine deve comprovare i costi netti alla PostCom e metterle a disposizione tutte le informazioni necessarie per accertarli, in particolare le informazioni contabili e finanziarie. Il Consiglio federale stabilisce la procedura e le esigenze probatorie. Delega alla PostCom l'emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

2

Art. 21

Tassa destinata a finanziare il servizio universale

Se la Posta prova la necessità di un indennizzo, la PostCom riscuote una tassa da tutti i fornitori di servizi postali. Questa tassa è utilizzata esclusivamente per finanziare l'indennizzo e la gestione del meccanismo di finanziamento.

1

4563

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La tassa è calcolata in base ai fatturati annui realizzati mediante i servizi postali oppure al numero di invii postali distribuiti in Svizzera e destinati all'esportazione.

2

3 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio la riscossione della tassa e delega alla PostCom l'emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

Art. 22

Sussidi federali

Se le tasse non bastano a coprire i costi netti del servizio universale, la Confederazione versa i contributi supplementari necessari.

Sezione 5: Commissione delle poste (PostCom) Art. 23

Organizzazione

Il Consiglio federale nomina la PostCom, composta da cinque a sette membri, e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti; non devono far parte degli organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore del mercato postale né essere legati da un rapporto di servizio a tali persone giuridiche.

1

La PostCom è indipendente e per le sue decisioni non sottostà alle istruzioni del Consiglio federale o delle autorità amministrative.

2

Emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

3

4

Emana obiettivi strategici e li sottopone per conoscenza al Consiglio federale.

Art. 24

Segretariato specializzato

La PostCom dispone di un segretariato specializzato. Esso prepara gli affari della PostCom, svolge le inchieste ed emana le necessarie decisioni di procedura d'intesa con la presidenza. Presenta proposte alla PostCom e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con gli interessati, i terzi e le autorità.

1

Il Consiglio federale può delegare altri compiti al segretariato specializzato nel settore della vigilanza sul mercato, dell'accesso, del servizio universale e della presentazione dei conti.

2

Art. 25

Compiti

La PostCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

1

2

Essa ha i seguenti compiti: a.

registra i fornitori di servizi soggetti all'obbligo di notifica (art. 4 cpv. 1);

b.

verifica se le condizioni di lavoro abituali del ramo sono rispettate e se vengono svolti negoziati per la conclusione di un contratto collettivo di lavoro (art. 4 cpv. 3 lett. b e c);

4564

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c.

decide in caso di controversie relative all'accesso alle caselle postali e al trattamento degli indirizzi (art. 5 e 6);

d.

verifica il rispetto dell'obbligo d'informazione e dell'obbligo di fornire informazioni (art. 8 e 26);

e.

sorveglia il rispetto del mandato legale di servizio universale (art. 12­16);

f.

emana raccomandazioni in caso di previste chiusure o trasferimenti di punti d'accesso con servizio (art. 13 cpv. 4);

g.

garantisce il controllo della qualità dei servizi postali del servizio universale (art. 14);

h.

verifica il rispetto delle prescrizioni legali concernenti i prezzi del servizio universale (art. 92 cpv. 2 secondo periodo Cost., art. 15 cpv. 2 e art. 17 cpv. 3);

i.

controlla il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale (art. 18);

j.

verifica i costi netti fatti valere (art. 20 cpv. 2);

k.

riscuote le tasse destinate a finanziare il servizio universale e veglia affinché siano utilizzate secondo le disposizioni (art. 21);

l.

veglia a istituire l'organo di conciliazione (art. 32);

m.

persegue e giudica le contravvenzioni (art. 34);

n.

osserva l'evoluzione del mercato postale al fine di garantire un'ampia gamma di prestazioni convenienti e di qualità in tutte le regioni del Paese.

3 Informa il pubblico sulla propria attività e presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale.

Art. 26

Obbligo di fornire informazioni

Chiunque sottostà alla presente legge deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni necessarie per adempiere i loro compiti.

1

I fornitori di servizi postali soggetti all'obbligo di notifica sono tenuti a presentare annualmente alla PostCom e al segretariato specializzato la documentazione necessaria per verificare i requisiti e allestire una statistica dei servizi postali.

2

La Posta deve fornire alla PostCom e al segretariato specializzato in particolare le informazioni necessarie per verificare il rispetto del mandato legale di servizio universale e delle prescrizioni relative alla qualità, per sorvegliare il rispetto del divieto di sovvenzionamento trasversale ai sensi dell'articolo 18 e per accertare i costi netti ai sensi dell'articolo 20.

3

Art. 27

Vigilanza e misure

La PostCom vigila, nell'ambito dei propri compiti, affinché il diritto internazionale, la presente legge e le sue prescrizioni d'esecuzione siano rispettati.

1

2

Se accerta una violazione del diritto, può:

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a.

esigere che il fornitore di servizi postali responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda le misure necessarie per evitare che tale violazione abbia a ripetersi;

b.

pubblicare in forma adeguata l'accertamento della violazione;

c.

ordinare le misure necessarie per l'adempimento del mandato legale di servizio universale;

d.

completare con oneri, limitare, sospendere o vietare completamente l'attività del fornitore responsabile della violazione;

e.

confiscare gli utili conseguiti illecitamente.

3

Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a, il fornitore responsabile della violazione deve comunicare alla PostCom le disposizioni prese.

Art. 28

Sanzioni amministrative

L'impresa che viola la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione passata in giudicato fondata sulla presente legge può essere tenuta a pagare un importo fino al 10 per cento del fatturato medio realizzato in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali.

1

Le infrazioni sono accertate e giudicate dalla PostCom. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

2

Per calcolare l'importo della sanzione, la PostCom tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell'impresa.

3

Art. 29

Assistenza amministrativa

La PostCom e le altre autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

1

Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la PostCom può trasmettere dati alle autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore postale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi, a condizione che queste autorità:

2

8

a.

utilizzino i dati esclusivamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi postali e osservare il mercato;

b.

siano vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale;

c.

trasmettano i dati ad autorità e organi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della PostCom o fondandosi su un'autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

RS 172.021

4566

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3 I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della PostCom e a mettere a disposizione la necessaria documentazione. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

Art. 30

Segreto d'affari e segreto professionale

La PostCom non può rivelare segreti d'affari o segreti professionali.

Art. 31

Trattamento di dati personali

Per adempiere i loro compiti legali, la PostCom e l'organo di conciliazione possono trattare profili della personalità e dati personali, inclusi i dati degni di particolare protezione, concernenti procedimenti e sanzioni penali.

Sezione 6: Organo di conciliazione Art. 32 1

La PostCom istituisce un organo di conciliazione o affida tale incarico a terzi.

In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi postali, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

2

Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi postali si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento. Se la decisione dell'organo di conciliazione è favorevole al cliente, il fornitore di servizi postali gli restituisce l'emolumento.

3

4

Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

Sezione 7: Emolumenti e tasse di vigilanza Art. 33 La PostCom riscuote tasse amministrative a copertura dei costi per le proprie decisioni e prestazioni. Inoltre, riscuote dagli assoggettati alla sua vigilanza una tassa annua per finanziare i costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti.

1

La tassa di vigilanza è riscossa in base ai costi di vigilanza dell'anno precedente.

L'importo è calcolato secondo l'entità dei servizi postali forniti, in particolare secondo il numero di invii postali.

2

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può delegare all'autorità competente la fissazione degli emolumenti di importanza secondaria.

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Sezione 8: Contravvenzioni Art. 34 1

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4 capoverso 1;

b.

trasporta, senza esserne autorizzato, invii postali nel settore del servizio riservato.

Se la contravvenzione è commessa per negligenza, la multa ammonta al massimo a 20 000 franchi.

2

3 Il Consiglio federale può comminare multe sino a 10 000 franchi per le infrazioni alle disposizioni d'esecuzione.

Le contravvenzioni sono perseguite e giudicate dalla PostCom secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

4

Capitolo 3: Servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti Art. 35

Servizio universale

La Posta garantisce in tutto il Paese un servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti.

1

Le prestazioni devono essere accessibili in modo adeguato a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese. La Posta organizza l'accesso ai servizi in base alle esigenze della popolazione. Per le persone disabili, garantisce un accesso privo di barriere al traffico elettronico dei pagamenti.

2

Il Consiglio federale definisce le prestazioni in dettaglio. Può inoltre precisare le condizioni d'accesso.

3

Art. 36

Rapporto

La Posta presenta periodicamente al Consiglio federale un rapporto sul rispetto degli obblighi legali.

Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 37 1

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

Può delegare all'autorità competente l'emanazione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

2

9

RS 313.0

4568

Legge sulle poste

Art. 38

Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

1

Il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere accordi dal contenuto tecnico e amministrativo a:

2

a.

l'autorità competente;

b.

un fornitore di servizi del servizio universale da esso designato, per quanto si tratti del settore del servizio universale in materia di servizi postali e di traffico dei pagamenti.

Il Consiglio federale può incaricare un fornitore di servizi del servizio universale di rappresentare gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali e ai loro organi nel settore postale o nel settore del traffico dei pagamenti.

3

Art. 39

Concessioni secondo il diritto anteriore

Le concessioni rilasciate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 5 della legge del 30 aprile 199710 sulle poste rimangono valide fino alla loro scadenza.

1

Le prescrizioni della presente legge si applicano alle concessioni secondo il diritto anteriore, per quanto non siano in contraddizione con queste ultime.

2

Art. 40

Procedimenti pendenti

I procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono retti dal nuovo diritto.

Art. 41

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 42

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il capoverso 3, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge il Consiglio federale sottopone al Parlamento un decreto federale che sottostà a referendum concernente la completa liberalizzazione del mercato. Questo decreto federale mette in vigore gli articoli 20­22 e 25 capoverso 2 lettere j e k e abroga gli articoli 17, 18, 25 capoverso 2 lettera i e 34 capoverso 1 lettera b.

3

10

RS 783.0

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Allegato (art. 41)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge del 30 aprile 199711 sulle poste è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale Art. 83 lett. p frase introduttiva e n. 3 Il ricorso è inammissibile contro: p.

le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: 3. controversie secondo l'articolo 7 della legge del ...13 sulle poste.

2. Legge federale del 30 marzo 191114 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 455 cpv. 3 3 Rimangono salve le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore.

3. Codice penale15 Art. 359 cpv. 5 primo periodo Decreti e sentenze nonché ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conformemente alle disposizioni della legislazione postale, anche se un'esplicita dichiarazione d'accettazione da parte del-

5

11 12 13 14 15

RU 1997 2452, 2000 2355, 2003 784 4297, 2006 2197, 2007 5645 RS 173.110 RS ...; FF 2009 4557 RS 220 RS 311.0

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l'imputato è richiesta per chiudere il procedimento penale senza interrogatorio dell'imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. ...

4. Legge del 21 dicembre 194816 sulla navigazione aerea Art. 100bis cpv. 2 secondo periodo ... I fornitori di servizi postali e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.

2

5. Legge del 3 ottobre 195117 sugli stupefacenti Art. 29 cpv. 1 quarto periodo ... Per adempiere questi compiti, si tiene in rapporto con gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane), con la Posta svizzera, con l'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione, con le autorità cantonali di polizia, con gli uffici centrali di altri Paesi e con l'Organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL.

1

16 17

RS 748.0 RS 812.121

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