Legge federale che completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del'11 febbraio 20092, decreta: Art. 1
Scopo
La presente legge intende agevolare l'intraprendimento e l'esecuzione di esportazioni in circostanze difficili.
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A tale scopo essa completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).
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Art. 2 1
Garanzie
L'ASRE può garantire che: a
all'istituto finanziario che rilascia una garanzia (bond) assicurata dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta e per intero, la somma versata in seguito a rivendicazione di garanzia (bond);
b
al cessionario di crediti all'esportazione assicurati dall'ASRE sia rimborsata, su semplice richiesta, l'intera somma scoperta se il debitore non può effettuare i pagamenti in scadenza.
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Lo stipulante deve restituire all'ASRE il rimborso da essa effettuato, in quanto non abbia diritto a prestazioni d'indennizzo garantite in base all'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
Art. 3
Assicurazione del credito di fabbricazione
Se un istituto finanziario accorda un credito a un esportatore per il finanziamento di forniture e servizi, l'ASRE può assicurare il rischio del credere dell'esportatore a condizione che le forniture e i servizi siano stati forniti nell'ambito di un'esportazione assicurata dall'ASRE.
1
Se l'ASRE ha indennizzato l'istituto finanziario, l'esportatore deve restituire l'indennizzo per intero.
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RS 101 FF 2009 831
2009-0310
841
Completa temporaneamente le prestazioni assicurative dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. LF
Art. 4
Applicazione della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni
Per il resto è applicabile la legge del 16 dicembre 20053 sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.
Art. 5
Disposizioni finali
La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
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Entra in vigore il ... [un giorno dopo la sua adozione] con effetto sino al 31 dicembre 2011.
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RS 946.10