Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 10 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Folpet 80 %

Tipo di formulazione:

WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali Realchemie Folpet 80

Numero di omologazione svizzero: D-4414 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI004459-00/019 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Realchemie Folpet 80

Numero di omologazione svizzero: D-4415 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 004459-00/010 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Frutticoltura: Frutta a granelli

Frutta a granelli

Frutta a granelli

1

Agente patogeno/Azione

Applicazione

(*)

Marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli,ticchiolatura tardiva del melo Marciume lenticellare delle mele, ticchiolatura della frutta a granelli, ticchiolatura tardiva del melo Efficacia parziale: marciume (Botrytis cinerea)

Concentrazione: 0.125 % Applicazione: prima della fioritura

1

Concentrazione: 0.1 % 1 Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura Concentrazione: 0.1 % Applicazione: 1­2 applicazioni durante la fioritura

RS 916.161

2009-0443

1009

Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

Frutta a nocciolo

Antracnosi del ciliegio, cilindrosporiosi del ciliegio, vaiolatura della frutta a nocciolo (Stigmina carpophila)

Concentrazione: 0.125 % Termine d'attesa: 3 settimane

Escoriosi della vite

Concentrazione: 0.15 % Applicazione: al germogliamento Concentrazione: 0.125 %

2, 3, 4

Concentrazione: 0.15 %

5

Concentrazione: 0.25 % Dosaggio: 2.25­5 kg/ha Termine d'attesa: 2 settimane

6

Viticoltura: In generale In generale

In generale

Peronospora della vite Efficacia parziale: marciume grigio (Botrytis cinerea) Effetti secondari: rossore parassitario Marciume bianco dell'uva

Campicoltura: Luppolo

Peronospora del luppolo

Coltivazione piante ornam.: In generale Malattie causate da funghi patogeni del suolo In generale

Malattie causate da funghi patogeni del suolo

(*)

Concentrazione: 0.12 % Applicazione: annaffiare in caso di attacco Dosaggio: 150­300 g/m3 Applicazione: a titolo preventivo

(*) Condizioni e osservazioni 1 = Non impiegare su pere.

2 = Anche per applicazione per via aerea.

3 = Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto.

4 = Dopo la sfioritura, di regola in combinazione con il rame.

5 = Immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro metà agosto.

6 = Al massimo 5 trattamenti per anno.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana.

I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

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Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

10 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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