Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

Disegno

(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Segni pubblici della Svizzera Sezione 1: Definizioni Art. 1

Croce svizzera

La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

Art. 2

Stemma della Confederazione Svizzera

Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.

1

2

Per la forma, il colore e le dimensioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 1.

Art. 3

Bandiera svizzera

1

La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.

2

Per la forma, il colore e le dimensioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.

3

Sono fatte salve le disposizioni:

1 2 3 4 5

a.

della legge federale del 23 settembre 19533 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;

b.

della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri;

c.

della legge militare del 3 febbraio 19955.

RS 101 FF 2009 7425 RS 747.30 RS 748.0 RS 510.10

2009-1656

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Art. 4

Altri emblemi della Confederazione

1

Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione.

2

Sono in particolare considerati tali i contrassegni federali di controllo e di garanzia.

Art. 5

Stemmi, bandiere e altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.

Art. 6

Designazioni ufficiali

Sono considerate designazioni ufficiali le seguenti espressioni: a.

«Confederazione»;

b.

«federale»;

c.

«Cantone»;

d.

«cantonale»;

e.

«Comune»;

f.

«comunale»;

g.

altre espressioni che rinviano a un'autorità svizzera, a un'attività statale o semistatale.

Art. 7

Segni nazionali figurativi o verbali

Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali svizzeri i segni che si riferiscono a simboli nazionali svizzeri, quali eroi, luoghi o monumenti.

Sezione 2: Uso Art. 8

Stemmi

Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni confondibili con i suddetti possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

1

Il capoverso 1 si applica anche a segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.

2

I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.

3

L'uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l'ente pubblico legittimato è lecito nei seguenti casi:

4

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

a.

come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;

b.

per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;

c.

per la decorazione di oggetti d'artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;

d.

come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni delle legge federale del 25 giugno 19546 sui brevetti d'invenzione;

e.

come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;

f.

in presenza di un diritto a proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l'uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.

5

Art. 9

Designazioni ufficiali

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

1

L'uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l'ente pubblico è consentito soltanto se tale persona esercita un'attività statale o semistatale.

2

Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia:

3

a.

fuorviante; o

b.

contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto.

Art. 10

Bandiere e altri emblemi

Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l'uso non sia: a.

fuorviante; o

b.

contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

Art. 11

Segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi o verbali possono essere usati a condizione che l'uso non sia:

6

a.

fuorviante; o

b.

contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

RS 232.14

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Art. 12

Segni pubblici della Svizzera confondibili con segni pubblici dell'estero

L'uso degli stemmi, delle bandiere e degli altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato straniero.

Art. 13

Uso di segni come indicazioni di provenienza

I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11 che sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 19927 sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47­50 LPM.

Sezione 3: Divieto di registrazione Art. 14 Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8­13, non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

1

Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui l'articolo 8 capoversi 4 e 5 permette l'uso.

2

Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha concesso il diritto di proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

3

Capitolo 2: Segni pubblici dell'estero Sezione 1: Uso e autorizzazione Art. 15

Uso

Gli stemmi, le bandiere, gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l'articolo 16.

1

Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l'uso non sia:

2

7

a.

fuorviante; o

b.

contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

RS 232.11

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l'uso non sia:

3

a.

fuorviante; o

b.

contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore

I segni di cui ai capoversi 1 e 3 che le cerchie interessate interpretano come indicazioni di provenienza geografica dei prodotti o dei servizi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi degli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 LPM8 e devono soddisfare le condizioni ivi fissate.

4

Art. 16

Autorizzazione

L'ente pubblico può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l'articolo 15 capoversi 2­4.

1

2

È in particolare considerata un'autorizzazione: a.

l'attestazione della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione;

b.

qualsiasi altra attestazione dell'autorità estera competente che autorizzi l'uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione.

Sezione 2: Divieto di registrazione Art. 17 Un segno il cui uso è illecito secondo l'articolo 15, non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti Art. 18 L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:

1

a.

segni pubblici della Svizzera;

b.

segni pubblici che gli sono stati comunicati dagli Stati esteri.

2

L'IPI rende l'elenco pubblicamente accessibile.

3

I Cantoni comunicano all'IPI i segni di cui all'articolo 5.

8

RS 232.11

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Capitolo 4: Protezione giuridica Sezione 1: Diritto civile Art. 19

Inversione dell'onere della prova

Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.

Art. 20

Azione e legittimazione attiva

Chi è leso o rischia di essere leso nei propri interessi economici dall'uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:

1

a.

proibire una lesione imminente;

b.

far cessare una lesione attuale;

c.

esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l'entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;

d.

accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni9 volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale o alla consegna dell'utile, conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

2

Art. 21

Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni dei consumatori

Sono legittimate a proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1: a.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;

b.

le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

Art. 22

Legittimazione attiva dell'ente pubblico

L'ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1­7 e 15.

1

L'IPI è legittimato ad agire per i segni protetti secondo gli articoli 1­4 e 7 o le designazioni ufficiali protette secondo l'articolo 6 qualora si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità nazionale o a un'attività statale o semistatale.

2

3 I Cantoni designano chi è legittimato ad agire per i segni protetti secondo l'articolo 5 o le designazioni ufficiali protette secondo l'articolo 6 qualora si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità cantonale o comunale oppure a un'attività statale o semistatale.

9

RS 220

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Art. 23

Confisca

Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso oppure delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

1

Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irriconoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.

2

Art. 24

Istanza cantonale unica

I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un tribunale competente a decidere in istanza unica nelle azioni civili.

Art. 25

Provvedimenti cautelari

Chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari per: a.

assicurare le prove;

b.

individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico;

c.

salvaguardare lo stato di fatto; o

d.

attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

Art. 26

Pubblicazione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell'altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.

Art. 27

Comunicazione di decisioni

Il giudice trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente le decisioni, ivi comprese le decisioni incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

Sezione 2: Diritto penale Art. 28

Uso illecito di segni pubblici

È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

1

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a.

appone su oggetti i segni pubblici della Svizzera o dell'estero protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero o asporta dal territorio doganale svizzero oppure mette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;

b.

appone i segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, pagine Internet o simili;

c.

usa i segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità;

d.

usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;

e.

usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.

Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

3

È fatto salvo l'articolo 64 LPM10.

Art. 29

Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.

Art. 30

Confisca

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

Art. 31 1

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

2

Capitolo 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane Art. 32 All'intervento dell'Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli articoli 70­72h LPM12.

1

10 11 12

RS 232.11 RS 313.0 RS 232.11

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Può domandare l'intervento chi è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 20­22.

2

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 33

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 34

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 35

Diritto di proseguire l'uso

In deroga all'articolo 8, gli stemmi o i segni confondibili con essi usati finora possono essere ancora usati per almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il DFGP può autorizzare a proseguire l'uso non conforme alla presente legge dello stemma della Confederazione Svizzera o dei segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2

3

4

Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che: a.

lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti fabbricati o i servizi forniti; e

b.

vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolare se è dimostrato che: a.

lo stemma della Confederazione o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e

b.

vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione.

5

La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47­50 LPM13, alla nazionalità dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere

6

13

RS 232.11

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trasmesso per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno.

Art. 36

Diritti di contrassegno non ancora registrati

Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato 1 (art. 2)

Stemma della Confederazione Svizzera

Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R

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Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP

Allegato 2 (art. 3)

Bandiera svizzera

Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R

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Allegato 3 (art. 34)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I I seguenti atti legislativi sono abrogati: 1.

la legge federale del 5 giugno 193114 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici;

2.

la risoluzione federale del 12 dicembre 188915 sullo stemma della Confederazione.

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 25 marzo 195416 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa Ingresso secondo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale17; Art. 7 Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Art. 8 cpv. 1 e 1bis (nuovo) È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

14 15 16 17

a.

intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell'articolo 4 capoverso 2, usa l'emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che può far sorgere confusione;

b.

appone tali segni o parole su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende,

RU 48 1 RU 11 334 RS 232.22 RS 101

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offre, introduce sul territorio doganale svizzero o asporta dal territorio doganale svizzero oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate; 1bis Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.

2. Legge federale del 15 dicembre 196118 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative Ingresso primo comma visto l'articolo 122 della Costituzione federale19; Art. 1 cpv. 2 Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con i segni di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 cpv. 2 Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con i segni di cui al capoverso 1.

2

Art. 3 cpv. 2 Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con i segni di cui al capoverso 1.

2

Art. 4 cpv. 1 e 3 (nuovo) Sono pubblicati i nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, bandiere e di altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1­3 che usufruiscono della protezione prevista dalla presente legge.

1

3

L'Istituto federale della proprietà intellettuale designa l'organo di pubblicazione.

Art. 6 Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere usato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

18 19

RS 232.23 RS 101

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Art. 7 cpv. 1 e 1bis (nuovo) È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a.

intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge usa i nomi, le sigle, gli stemmi, le bandiere e altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1­3 oppure qualsiasi altro segno che può essere confuso con i suddetti;

b.

appone tali contrassegni su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero o asporta dal territorio doganale svizzero oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate;

1bis Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.

3. Codice di diritto processuale svizzero del 19 dicembre 200820 Art. 5 cpv. 1 lett. i (nuova) Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

1

i.

20 21 22 23

controversie secondo la legge federale del ...21 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, la legge federale del 25 marzo 195422 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196123 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative.

RS ...; FF 2009 21 RS ...; FF 2009 7573 RS 232.22 RS 232.23

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4. Legge federale del 23 settembre 195324 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Ingresso primo comma visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale25; Art. 3 cpv. 2 Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato I.

2

L'allegato I è modificato secondo l'appendice.

24 25

RS 747.30 RS 101

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Appendice Allegato I (art. 3 cpv. 2)

La bandiera marittima svizzera

Definizione del colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 Cs/ 485 U RGB 255 / 0 / 0 Esadecimale #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rosso traffico NCS S 1085-Y90R

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