Decreto federale

Disegno

sull'approvazione e l'attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20092, decreta: Art. 1 La Convenzione del 30 ottobre 20073 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione) è approvata.

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Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione. È inoltre autorizzato, in occasione della ratifica, a formulare le riserve secondo gli articoli I e III del Protocollo numero 1 alla Convenzione.

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In occasione della ratifica il Consiglio federale fa le dichiarazioni previste dagli articoli 3 capoverso 2, 4, 39 capoverso 1, 43 capoverso 2 e 44 della Convenzione.

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Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere un protocollo aggiuntivo sull'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione in materia di obbligazioni alimentari.

Art. 3 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

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RS 101 FF 2009 1435 RS ...; FF 2009 1501

2008-2707

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L'attuazione della revisione della Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. DF

AS 2009

1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084 Art. 270 cpv. 1 Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271­281 LEF5 può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.

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Art. 309 lett. b n. 6 e 7 (nuovo) L'appello è improponibile: b.

nelle seguenti pratiche a tenore della LEF6: 6. sequestro (art. 272 e 278 LEF); 7. decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice dei fallimenti e dei concordati.

Art. 327a (nuovo) Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano Se il reclamo riguarda una decisione del giudice dell'esecuzione secondo gli articoli 38­52 della Convenzione del 30 ottobre 20077 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice esamina con piena cognizione i motivi di diniego previsti dalla Convenzione.

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Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi provvedimenti conservativi, in particolare il sequestro secondo l'articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF8.

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3 Il termine di reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall'articolo 43 capoverso 5 della Convenzione.

Art. 340 Il giudice dell'esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se del caso anche senza sentire preventivamente la controparte.

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RS ...; FF 2009 21 RS 281.1 RS 281.1 RS ...; FF 2009 1501 RS 281.1

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2. Legge federale dell'11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 81 cpv. 310 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato internazionale o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 198711 sul diritto internazionale privato, a condizione che un giudice svizzero non abbia già pronunciato una decisione su tali eccezioni.

Art. 271 cpv. 1, frase introduttiva, n. 4 e 6 (nuovo), cpv. 3 (nuovo) Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:

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4.

quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1;

6.

quando il creditore possieda un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione nei confronti del debitore.

Nel caso di cui al numero 6, il giudice decide anche in merito all'esecutività delle decisioni straniere da eseguire conformemente alla Convenzione del 30 ottobre 200712 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

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Art. 272 cpv. 1, frase introduttiva Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell'esecuzione o del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

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Art. 274 cpv. 1 Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.

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RS 281.1 Nella versione del disegno di Codice di diritto processuale civile svizzero, allegato n. 17 (RS ...; FF 2006 6785) RS 291 RS ...; FF 2009 1501

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AS 2009

Art. 278 H. Opposizione al decreto di sequestro

Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro.

1

Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio.

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La decisione sull'opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile del 19 dicembre 200813.

Dinanzi all'autorità di seconda istanza le parti possono avvalersi di fatti nuovi.

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4

L'opposizione e il ricorso non ostacolano l'efficacia del sequestro.

Art. 279 cpv. 2, 3 e 5 (nuovo) Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione del doppio originale a lui destinato del precetto, fare domanda di rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l'azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.

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3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione del doppio originale a lui destinato del precetto. Se l'opposizione è successivamente rimossa, il termine inizia a decorrere con la rimozione passata in giudicato dell'opposizione. L'esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.

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I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi: 1.

durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull'opposizione;

2.

durante una procedura di exequatur secondo la Convenzione del 30 ottobre 200714 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di impugnazione della decisione di exequatur.

RS ...; FF 2009 21 RS ...; FF 2009 1501

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3. Legge federale del 18 dicembre 198715 sul diritto internazionale privato Art. 8a (nuovo) VIII. Litisconsorzio e cumulo di azioni

Se l'azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere chiamati in causa in Svizzera secondo la presente legge, il tribunale svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri.

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Se contro un convenuto che può essere chiamato in causa in Svizzera secondo la presente legge sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il tribunale svizzero competente per una di esse lo è anche per le altre.

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Art. 8b (nuovo) IX. Azione di chiamata in causa

Per l'azione di chiamata in causa è competente il tribunale svizzero del processo principale nella misura in cui esiste un foro giuridico in Svizzera legittimato a giudicare il convenuto secondo la presente legge.

Art. 8c (nuovo)

X. Azione in via adesiva

Se una pretesa di diritto civile può essere fatta valere in via adesiva in un processo penale, il tribunale svizzero investito del processo penale è competente anche per l'azione di diritto civile nella misura in cui esiste un foro giuridico in Svizzera legittimato a giudicare tale azione secondo la presente legge.

Art. 9, titolo marginale

XI. Litispendenza

Art. 10, titolo marginale XII. Provvedimenti cautelari

Art. 11, titolo marginale XIII. Atti di assistenza giudiziari

Art. 12, titolo marginale XIV. Termini 15

RS 291

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Art. 98 cpv. 2 Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.

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Art. 109 cpv. 3 Abrogato Art. 112, titolo marginale I. Competenza 1. Domicilio e stabile organizzazione

Art. 113 2. Luogo di adempimento

Se la prestazione caratteristica del contratto deve essere fornita in Svizzera, l'azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di adempimento di tale prestazione.

Art. 129 cpv. 2 Abrogato Art. 149 cpv. 2 lett. a 2

La decisione straniera è inoltre riconosciuta se: a.

concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il convenuto non era domiciliato in Svizzera;

Art. 4 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 3.

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