Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20091, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 100a (nuovo) Impiego di consulenti in materia di documenti Per lottare contro la migrazione illegale è possibile avvalersi di consulenti in materia di documenti.

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I consulenti in materia di documenti coadiuvano in particolare le autorità competenti per il controllo di confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze all'estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono un'attività puramente consultiva e non esercitano una funzione sovrana.

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Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti.

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Art. 103a (nuovo) Controllo di confine automatizzato all'aeroporto Le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti possono applicare una procedura automatizzata di controllo di confine. Serve a semplificare il controllo delle persone che partecipano a tale procedura all'entrata nello spazio Schengen nonché alla partenza dallo spazio Schengen.

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Possono partecipare alla procedura automatizzata di controllo di confine esclusivamente le persone che:

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a.

sono cittadini svizzeri; o

b.

possono avvalersi dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

FF 2009 7737 RS 142.20 RS 0.142.112.681

2009-2477

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dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o alla Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

3 Per la partecipazione è necessario un passaporto biometrico o una carta di partecipazione sulla quale vengono registrati i dati biometrici. Le autorità incaricate di effettuare i controlli di confine possono rilevare dati biometrici allo scopo di realizzare la carta di partecipazione.

Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta di partecipante possono essere confrontati con quelli del sistema informatizzato di ricerca di polizia (RIPOL) e del Sistema d'informazione di Schengen (SIS).

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L'autorità incaricata di effettuare i controlli di confine gestisce un sistema d'informazione. Serve ad elaborare i dati personali di chi necessita di una carta di partecipazione per la procedura automatizzata di controllo di confine. Il sistema d'informazione non contiene dati biometrici. Gli interessati vanno informati preliminarmente in merito allo scopo dell'elaborazione dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

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Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni d'adesione, l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione nonché l'elenco dei dati personali trattati nel sistema d'informazione.

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II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 0.632.31

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente La legge del 26 giugno 19985 sull'asilo è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 99a (nuovo)

Sezione 1a: Sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES) Art. 99a (nuovo) Principi L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per i centri di registrazione e di procedura nonché per gli alloggi negli aeroporti (MIDES).

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2

3

MIDES consente: a.

il trattamento dei dati personali di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità secondo l'articolo 3 lettere c ed d della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati; e

b.

il controllo delle pratiche, lo svolgimento della procedura d'asilo nonché la pianificazione e l'organizzazione della sistemazione negli alloggi.

MIDES contiene i dati personali seguenti: a.

dati riguardanti l'identità delle persone registrate, ovvero cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, etnia, religione, stato civile, indirizzo, nome dei genitori;

b.

verbali degli interrogatori sommari effettuati presso i centri di registrazione e di procedura e negli aeroporti secondo gli articoli 26 capoverso 2 e 22 capoverso 1;

c.

dati biometrici;

d.

dati riguardanti l'alloggio;

e.

lo stato della pratica.

I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a ed e sono ripresi nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

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I richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione vanno informati segnatamente sullo scopo del trattamento dei dati e sulle categorie dei destinatari dei dati.

5

5 6

RS 142.31 RS 235.1

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Art. 99b (nuovo) Trattamento dei dati in MIDES Hanno accesso a MIDES in quanto necessario per l'adempimento dei loro compiti: a.

i collaboratori dell'Ufficio federale;

b.

le autorità di cui all'articolo 22 capoverso 1;

c.

i terzi incaricati di cui all'articolo 99c.

Art. 99c (nuovo)

Terzi incaricati

L'Ufficio federale può autorizzare i terzi incaricati di procurare i dati biometrici, di mantenere la sicurezza o di garantire l'amministrazione e l'assistenza nei centri di registrazione e di procedura e negli alloggi presso gli aeroporti a trattare in MIDES i dati personali di cui all'articolo 99a capoverso 3 lettere a, c e d.

1

2 L'Ufficio federale si assicura che i terzi rispettino le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

Art. 99d (nuovo) Vigilanza e esecuzione L'Ufficio federale è responsabile per la sicurezza di MIDES e per la liceità del trattamento dei dati personali.

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2

Il Consiglio federale disciplina: a.

l'organizzazione e l'esercizio di MIDES;

b.

l'elenco dei dati personali trattati;

c.

i diritti d'accesso;

d.

le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;

e.

la durata di conservazione dei dati;

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati dopo lo scadere del termine di conservazione.

Titolo prima dell'art. 100 (nuovo)

Sezione 1b: Altri sistemi d'informazione Art. 100 rubrica (nuova) Sistema d'informazione delle autorità di ricorso

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