Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Proroga e modifica del 9 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007 e del 29 aprile 20081 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente allegato 9 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2006 5119, 2007 5567, 2008 2869 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0482

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

VI Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

9 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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