Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 10 marzo 2009
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):
Carfentrazone-etile 33.3 % Flupirsulfuron-metile-sodio 16.7 %
Tipo di formulazione:
WG granulare idrodispersibile
2. Prodotti commerciali Realchemie Carfentrazon-Ethyl & Flupyrsulfuron Methyl
Numero di omologazione svizzero: D-4324 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024388-00/004 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV
Lexus Class
Numero di omologazione svizzero: D-4555 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 4388-00 Titolari stranieri di autorizzazioni: Du Pont de Nemours
Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione
Campicoltura: Cereali autunnali Cereali primaverili
Agente patogeno/Azione
Applicazione
Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe) Dicotiledoni annuali (malerbe), monocotiledoni annuali (malerbe)
Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: stadi 1330 (BBCH) Dosaggio: 60 g/ha Applicazione: stadi 1330 (BBCH)
(*)
(*) Condizioni e osservazioni Tossico per i pesci
1
RS 916.161
1016
2009-0445
Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto dev'essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.
Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana.
I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, al centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.
Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.
Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
10 marzo 2009
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch
1017