09.040 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2008 del 6 maggio 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2008.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 maggio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-2444

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati internazionali conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è redatto in applicazione di dette disposizioni e concerne i trattati conclusi nel corso del 2008.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, a cui ha aderito durante lo scorso anno o che erano applicabili soprattutto nell'anno in rassegna. Non rientrando nell'obbligo di rendiconto, i trattati soggetti all'approvazione delle Camere federali sono esclusi dal presente rapporto.

La presentazione dei singoli accordi è strutturata in maniera uniforme: contempla un riassunto del contenuto dei trattati e una breve presentazione dei motivi della loro conclusione, dei costi legati alla loro attuazione, della base legale sulla quale si fonda la loro approvazione nonché delle modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto contiene altresì, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna.

Rispetto all'anno precedente il numero di trattati contenuti nel rapporto è rimasto stabile.

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Indice Compendio

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Elenco delle abbreviazioni

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1 Introduzione

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2 Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 2.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il contributo della Svizzera alla Polonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 settembre 2008 2.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Slovacchia, rappresentato dal'Ufficio governativo, concernente il contributo della Svizzera alla Slovacchia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso l'11 novembre 2008 2.1.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Revitalising the Buffer Zone: An Educational Centre and Home for Cooperation», concluso il 15 ottobre 2008 2.2 Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 2.2.1 Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto di miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rifugiati nel distretto di Aghdam, Azerbaigian, concluso il 9 maggio 2008 2.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero della sicurezza, dal Ministero dell'interno della Federazione BiH, dal Ministero dell'interno della Repubblica Srpska e dalla Polizia del distretto di Brcko, concernente il programma volto a migliorare la sicurezza in Bosnia ed Erzegovina e a dotare la polizia di strutture più efficienti e meglio organizzate, concluso il 13 ottobre 2008 2.2.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia ed Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente l'elaborazione di una strategia di sviluppo in Bosnia ed Erzegovina per il periodo 2008­2013, concluso il 28 gennaio 2008

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2.2.4 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente il progetto di riabilitazione e reintegrazione sociale nell'ambito della lotta alle tossicodipendenze, concluso il 4 marzo 2008 2.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, e il PNUS concernente il risanamento del fiume Golema, concluso il 16 settembre 2008 2.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e delle scienze, concernente la ristrutturazione di scuole in Macedonia, concluso il 14 febbraio 2008 2.2.7 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Moldova, rappresentato dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente la modernizzazione del servizio di perinatologia nella Repubblica di Moldova, concluso il 4 luglio 2008 2.2.8 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Moldova, rappresentato dai Ministeri dell'economia e del commercio, dell'educazione, della gioventù e dello sport, concernente i processi di riforma del sistema di formazione professionale nella Repubblica di Moldova, concluso il 23 ottobre 2008 2.2.9 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle del Ferghana, concluso il 10 luglio 2008 2.2.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto sulle componenti migratorie e lo sviluppo comunale nel Sud-Ovest della Serbia, seconda fase, concluso il 23 settembre 2008 2.2.11 Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto relativo a un aiuto immediato agli allevatori di Muminabad, in Tagikistan, sotto forma di foraggio, prestazioni veterinarie e corsi di formazione, concluso il 16 ottobre 2008 2.2.12 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle del Ferghana, concluso il 26 maggio 2008 2.2.13
Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il PNUS concernente l'attuazione del progetto di dialogo politico nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali del Tagikistan, concluso il 27 agosto 2008

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2.2.14 Accordo tra la DSC e l'hukumat della provincia (oblast) di Khatlon nella Repubblica del Tagikistan, concernente l'attuazione del progetto di sviluppo locale a Muminabad, concluso il 9 ottobre 2008 2.2.15 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo dell'Ucraina, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di salute dedicato alle madri e ai bambini, concluso il 18 marzo 2008 2.2.16 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente l'attuazione del progetto volto a minimizzare l'impatto degli effetti climatici estremi sulla salute della popolazione tagika, concluso il 14 novembre 2008 2.2.17 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente l'attuazione del progetto di lotta alla tratta di esseri umani mediante campagne di sensibilizzazione nelle scuole secondarie superiori in Georgia, Armenia e Azerbaigian, concluso il 10 novembre 2008 2.2.18 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Moldova, rappresentato dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente la regionalizzazione delle cure pediatriche d'urgenza nella Repubblica di Moldova, concluso il 21 ottobre 2008 2.2.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Georgia concernente la cooperazione finanziaria e tecnica accordata nell'ambito del progetto sul sostegno finanziario al soccorso d'inverno, concluso il 4 dicembre 2008 2.2.20 Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il PNUS relativo all'attuazione del progetto di sostegno ai Comuni in Moldova, concluso l'11 dicembre 2008 2.2.21 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica del Kosovo, rappresentata dal Ministero delle finanze e dell'economia, concernente il progetto di sostegno all'Agenzia kosovara delle proprietà, concluso il 18 dicembre 2008 2.2.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, degli alimenti e della protezione dei consumatori, concernente il sostegno a un'agricoltura sostenibile in Albania, concluso il 21 gennaio 2008 2.2.23 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero dell'educazione
e delle scienze e dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, concernente un programma nel settore dell'educazione e della formazione professionale in Albania, concluso il 23 luglio 2008

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2.2.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero degli interni, concernente un programma di promozione della decentralizzazione e dello sviluppo locale nella prefettura di Scutari (Qark Shkodra), concluso il 3 giugno 2008 2.2.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dall'Istituto di statistica di Albania, concernente il miglioramento delle statistiche relative allo sviluppo demografico e sociale in Albania, concluso il 22 aprile 2008 2.2.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di sviluppo del personale nel settore sanitario, concluso il 30 aprile 2008 2.2.27 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Tagikistan, rappresentato dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'educazione, concernente l'elaborazione di un concetto di riforma della formazione medica di base in Tagikistan, concluso il 12 dicembre 2007 2.2.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto sanitario lanciato congiuntamente da Kirghizistan, Svizzera e Svezia, concluso il 18 aprile 2008 2.2.29 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Commissione interstatale di coordinamento delle acque in Asia centrale in Uzbekistan concernente il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana, concluso il 3 giugno 2008 2.2.30 Accordo tra la DSC e l'IWMI concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello parcellare in Asia centrale, concluso il 9 maggio 2008 2.2.31 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e l'ICWC concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello parcellare in Asia centrale, concluso il 9 maggio 2008 2.2.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma comune d'integrazione dei Rom e dei gruppi marginalizzati grazie all'istruzione, fase 1, concluso il 19
dicembre 2008 2.2.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente il programma di sostegno della riforma del settore della giustizia in Serbia, concluso il 12 dicembre 2008 2.3 Messaggio del 28 maggio 2003 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2003 4001) 3090

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2.3.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IPI concernente il progetto di monitoring del progetto Nepal, concluso il 3 aprile 2008 2.3.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concluso il 4 agosto 2008 2.3.3 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la formazione professionale e lo sviluppo delle capacità nel settore del lavoro e dello sviluppo locale nelle regioni rurali, concluso il 20 maggio 2008 2.3.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dal Ministero dell'ambiente e dell'agricoltura, concernente il programma governativo lanciato nel settore dell'alimentazione, concluso il 27 marzo 2008 2.3.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, Intercooperation e la Bolivia, rappresentata dal Viceministero per la decentralizzazione, concernente il progetto «Sviluppo economico locale e gestione sostenibile delle risorse naturali», concluso il 4 aprile 2008 2.3.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il progetto di sviluppo regionale e di decentralizzazione PDCR III, concluso il 1° gennaio 2008 2.3.7 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 29 settembre 2008 2.3.8 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico nelle zone rurali e di risanamento rurale «AGUASAN», concluso il 22 settembre 2008 2.3.9 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'agricoltura, concernente il progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 30 settembre 2008 2.3.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Sistema di formazione nell'ambito dello sfruttamento delle risorse naturali
rinnovabili», concluso il 25 febbraio 2008 2.3.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto nel settore della decentralizzazione e dello sviluppo rurale, concluso il 17 aprile 2008

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2.3.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto Produttori organizzati per la promozione del commercio rurale, concluso il 5 maggio 2008 2.3.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente il versamento di un contributo volto a migliorare i sistemi di produzione agricola basati sulla coltura del riso, concluso il 23 ottobre 2008 2.3.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente un fondo per la lotta alla povertà, concluso il 23 ottobre 2008 2.3.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente il Sistema nazionale di consultazione agricola, concluso il 23 ottobre 2008 2.3.16 Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente la lotta alla violenza domestica in Vietnam, concluso il 29 settembre 2008 2.3.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma inteso a rafforzare la parità tra i sessi nel settore della gestione degli affari pubblici nella Repubblica islamica del Pakistan, concluso il 17 aprile 2008 2.3.18 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Governo pachistano della Provincia della Frontiera del Nord Ovest (N.W.F.P), rappresentato dal Dipartimento della pianificazione e dello sviluppo di Peshawar, e l'ONG svizzera Intercooperation concernente il programma volto a rafforzare lo sviluppo sostenibile e la capacità di guadagno nei distretti di Chitral, Swat, Buner, Karak, D.I Khan e Kurram, concluso il 26 maggio 2008 2.3.19 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la terza fase del progetto di ricerca sul mais HMRP, concluso il 3 luglio 2008 2.3.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la terza fase del programma di gestione sostenibile del suolo (SSMP) in Nepal, concluso il 9 gennaio 2008 2.3.21 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Nepal concernente il progetto relativo a una tecnologia pulita di costruzione delle fornaci verticali
da mattoni in Nepal, concluso il 3 luglio 2008 2.3.22 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma inteso a rafforzare il settore pubblico in Afghanistan, concluso il 26 ottobre 2008 2.3.23 Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il partenariato ONU nel settore della gestione del sapere, concluso il 15 agosto 2008

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2.3.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle relazioni estere e della cooperazione internazionale, concernente un contributo al progetto di rafforzamento delle capacità nel Ministero degli esteri, concluso il 6 febbraio 2008 3182 2.3.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Madagascar, rappresentato dal MPRDAT, concernente un contributo al programma di attuazione della «Strategia nazionale di sviluppo regionale e comunale», concluso il 27 marzo 2008 3183 2.3.26 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di urbanizzazione e di allestimento di una rete stradale extra-urbana nella regione orientale del Burkina Faso, concluso l'8 luglio 2008 3184 2.3.27 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di sostegno dell'economia locale, dell'artigianato e della microimpresa, concluso il 3 luglio 2008 3185 2.3.28 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il Programma di sviluppo sociale urbano, concluso il 5 giugno 2008 3186 2.3.29 Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il Programma di sostegno alla formazione professionale (PAFP), concluso il 5 giugno 2008 3187 2.3.30 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze e dell'economia, concernente il programma sanitario, concluso il 21 novembre 2008 3188 2.3.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero della sanità e dei servizi sociali, concernente il progetto di assicurazione malattie a favore della popolazione rurale, concluso il 6 ottobre 2008 3189 2.3.32 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente un fondo fiduciario per le foreste in Vietnam, concluso il 25 novembre 2008 3190 2.3.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un fondo destinato a un sondaggio condotto tra la popolazione nel settore della governance in Vietnam, concluso il 10 aprile 2008 3191 2.3.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il miglioramento della formazione scolastica nella Corea del Nord, concluso l'8 dicembre 2008 3192 2.3.35 Accordo tra la Svizzera e la Banca mondiale concernente
l'introduzione di un'assicurazione indicizzata del bestiame in Mongolia, concluso il 16 dicembre 2008 3193 2.3.36 Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la gestione sostenibile del suolo nell'ambito della lotta alla desertificazione, concluso il 20 novembre 2008 3194

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2.3.37 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 5 settembre 2008 2.3.38 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 24 dicembre 2008 2.3.39 Accordo tra la DSC e il Centro cinese di formazione dei quadri superiori dell'amministrazione pubblica concernente il programma di formazione sino-svizzero allestito nel settore pubblico cinese, concluso il 2 aprile 2008 2.3.40 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente il sistema nazionale di consulenza agricola, concluso il 13 febbraio 2008 2.3.41 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario destinato a rafforzare il settore finanziario pubblico nel Laos, concluso il 9 giugno 2008 2.3.42 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la lotta alla tratta degli esseri umani, concluso il 6 maggio 2008 2.3.43 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la creazione di uno sportello pubblico di accesso a diversi servizi, concluso il 3 giugno 2008 2.3.44 Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto inteso a rafforzare il settore della patata in Mongolia, concluso il 5 febbraio 2008 2.3.45 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto sul promovimento dell'occupazione giovanile in Nepal, concluso il 18 novembre 2008 2.3.46 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la terza fase del progetto destinato a migliorare lo sfruttamento sostenibile delle foreste comunali (progetto NSCFP) in Nepal, concluso il 4 dicembre 2008 2.3.47 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese, concluso il 24 novembre 2008 2.3.48 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero della cooperazione allo sviluppo, concernente il sostegno a un processo di transfer di autorità comunali, concluso il 15 novembre 2008 2.3.49 Accordo tra la Svizzera,
rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'acqua, concernente il sostegno al piano nazionale per i bacini idrologici, concluso il 24 gennaio 2008

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2.3.50 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la CEA, concernente la Conferenza «La scienza e l'Africa», concluso il 6 marzo 2008 2.3.51 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al monitoraggio nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture sanitarie, concluso il 10 gennaio 2008 2.3.52 Accordo tra la DSC e l'UNESCO concernente il contributo della Svizzera, concluso il 27 agosto 2008 2.3.53 Accordo tra la DSC ed il BIE concernente un contributo alla 48a sessione della Conferenza internazionale sull'educazione, concluso il 29 agosto 2008 2.3.54 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il BIE concernente il sostegno 2008 della Svizzera, concluso il 18 luglio 2008 2.3.55 Accordo tra la DSC e l'IIPE a Parigi concernente un contributo speciale della Svizzera, concluso il 14 aprile 2008 2.3.56 Accordo tra la DSC e l'UNECE concernente un contributo alla Settimana mondiale dell'acqua organizzata a Stoccolma, concluso il 25 giugno 2008 2.3.57 Accordo tra la DSC e l'UNECE su un contributo per finanziare uno studio e la partecipazione di esperti alla riunione dedicata all'esame dei preparativi per la Conferenza sul finanziamento dello sviluppo, concluso il 18 giugno 2008 2.3.58 Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente la partecipazione di rappresentanti dei Paesi in sviluppo più poveri alla 16a sessione della CSS, concluso l'8 marzo 2008 2.3.59 Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente un progetto sull'allestimento di un sistema statistico, concluso il 19 giugno 2008 2.3.60 Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente il finanziamento dei costi di viaggio dei partecipanti dei Paesi in sviluppo al Forum della cooperazione allo sviluppo, concluso il 3 luglio 2008 2.3.61 Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente il finanziamento dei costi di viaggio dei partecipanti dei Paesi meno progrediti per i lavori successivi alla Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, concluso il 12 agosto 2008 2.3.62 Accordo tra la DSC e il Programma dei volontari dell'ONU concernente il finanziamento dei volontari svizzeri, concluso il 13 marzo 2008 2.3.63 Accordo
tra la DSC e l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra concernente il contributo svizzero 2008­2009 a favore del fondo fiduciario per lo sport al servizio dello sviluppo e della pace, concluso il 7 maggio 2008

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2.3.64 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al coordinamento e all'organizzazione dell'Anno internazionale della patata 2008, concluso il 14 febbraio 2008 3222 2.3.65 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente il contributo al programma svolto nelle Ande (in Bolivia, Ecuador e Perù) per sostenere e proteggere i diritti della popolazione indigena e d'origine africana, concluso l'8 agosto 2008 3223 2.3.66 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente la conferenza internazionale e l'esposizione sui parchi del sapere organizzati a Doha, concluso il 20 marzo 2008 3224 2.3.67 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR), concluso il 19 giugno 2008 3225 2.3.68 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale concernente un contributo generale, concluso il 31 marzo 2008 3226 2.3.69 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE, Segreteria Paris 21, concernente il lavoro conclusivo e la prosecuzione di «Metagora», concluso il 23 luglio 2008 3227 2.3.70 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'OCSE, Segreteria Paris 21, concernente il progetto Metagora fase II, Forum Metagora di luglio 2008, concluso il 23 luglio 2008 3228 2.3.71 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente un contributo volontario a uno studio sulla condizionalità condotto dal Centro per lo sviluppo, concluso il 15 settembre 2008 3229 2.3.72 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un contributo alla 3a Conferenza internazionale di Accra sull'efficacia dell'aiuto, concluso il 30 maggio 2008 3230 2.3.73 Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un progetto per consolidare la qualità e le pari opportunità nella formazione professionale al fine di creare condizioni di lavoro dignitose in America latina e nei Caraibi, concluso il 9 maggio 2008 3231 2.3.74 Accordo tra la DSC, la BIRS e l'Associazione internazionale per lo sviluppo concernente un contributo al fondo fiduciario della Banca mondiale per il Fondo di adeguamento della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso il 28 agosto 2008 3232 2.3.75 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente il GSP nella Repubblica islamica del Pakistan, concluso il 28 novembre 2008 3233 2.3.76 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente il GRBI nella Repubblica islamica del Pakistan, concluso il 28 novembre 2008 3234

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2.3.77 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca Mondiale concernente un contributo all'iniziativa per accelerare l'applicazione del programma «Istruzione per tutti», concluso il 12 dicembre 2008 2.3.78 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE a nome e favore del Club della regione del Sahel e dell'Africa occidentale concernente un contributo alla redazione di un manuale sulla cooperazione transfrontaliera, concluso il 17 dicembre 2008 2.3.79 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIF, concernente i contributi volontari per il 2008­2009, concluso il 23 dicembre 2008 2.4 Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) 2.4.1 Accordo tra la DSC e il Governo della Liberia concernente la riabilitazione dell'ospedale Tellewoyan a Voinjama, concluso il 23 giugno 2008 2.4.2 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il progetto «Kirghizistan, sostegno al Ministero responsabile nelle ituazioni d'emergenza, centro di formazione», concluso l'11 agosto 2008 2.4.3 Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Bolivia concernente la cooperazione in caso di catastrofe naturale o di altre situazioni di crisi, concluso l'8 dicembre 2004 2.4.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato tecnico di cooperazione internazionale, concernente il programma di prevenzione inteso a ridurre le catastrofi naturali, concluso il 25 settembre 2008 2.4.5 Accordo tra la DSC ed il PNUS concernente gli accordi di pagamento connessi al progetto di ampliamento di un sistema di preallarme in caso di piena nel Tagikistan, concluso il 29 maggio 2008 2.4.6 Convenzione di donazione tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio per la cooperazione, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente il progetto di riutilizzo del materiale militare, concluso il 9 giugno 2008 2.4.7 Convenzione di donazione tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente il progetto di riutilizzo del materiale militare, concluso il 18 gennaio 2008 2.4.8 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2008 a progetti della Sezione del coordinamento civile-militare, concluso il 1° settembre 2008

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2.4.9 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2008 ai programmi della Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 1° settembre 2008 2.4.10 Accordo tra la DSC ed il PAM concernente il contributo alla fornitura di generi alimentari all'Etiopia, concluso il 4 settembre 2008 2.4.11 Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente il contributo generale all'Appello 2008, concluso il 24 settembre 2008 2.4.12 Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DSC, e l'SFD del CICR concernente il contributo a un progetto di comunicazione nel quadro del 25° anniversario dell'SFD, concluso il 15 luglio 2008 2.4.13 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2008 alle attività sul campo, concluso il 20 agosto 2008 2.4.14 Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente la creazione di un fondo per lo sviluppo di capacità, concluso il 28 maggio 2008 2.4.15 Accordo tra la DSC e la Direzione generale della protezione civile in Giordania concernente il progetto di ricerca e salvataggio in ambiente urbano, concluso l'11 agosto 2008 2.4.16 Accordo tra la DSC e la Direzione generale della protezione civile in Giordania concernente l'estensione del progetto «formazione alla preparazione e all'intervento in caso di catastrofe naturale», concluso l'11 agosto 2008 2.4.17 Accordo tra la DSC e il PNUS, rappresentato dall'ufficio in Giordania, concernente un contributo allo sviluppo delle capacità nazionali al fine di ridurre i rischi in caso di terremoti nell'area economica di Aqaba, concluso il 1° settembre 2008 2.4.18 Accordo di cofinanziamento tra la DSC ed il PNUS concernente l'attuazione del progetto di consolidamento delle competenze tecniche al fine di alleviare le conseguenze di catastrofi naturali in Georgia, concluso l'11 luglio 2008 2.4.19 Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il «Danish Refugee Council», il «Norwegian Refugee Council» e l'UNHCR concernente l'indirizzo strategico da seguire nella questione degli sfollati dell'Abcasia, concluso il 1° gennaio 2008 2.4.20 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dall'autorità «Emergency Channel Information», concernente il
programma «Ardzagank: pompieri comunali», concluso il 9 luglio 2008 2.4.21 Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dall'autorità «Emergency Channel Information», concernente il programma «Ardzagank: pompieri comunali», concluso il 26 giugno 2008

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2.4.22 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo non specificato per il 2008 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 14 marzo 2008 2.4.23 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti in favore dei rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, concluso il 18 marzo 2008 2.4.24 Accordo tra la DSC ed il PNUS concernente l'attuazione di un progetto di sensibilizzazione al rischio di catastrofe e di elaborazione di un piano-quadro per la Città di Damasco in caso di terremoto, concluso il 17 dicembre 2007 2.4.25 Accordo tra la DSC e l'UNWRA concernente il contributo della Svizzera all'appello dell'UNWRA per aiuti urgenti in favore del Libano settentrionale nel 2007, concluso il 28 novembre 2007 2.4.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Siria, rappresentata dall'Amministrazione generale per i rifugiati arabi di Palestina, concluso il 9 ottobre 2008 2.4.27 Accordo tra la DSC ed il PNUS concernente l'attuazione di un progetto di coordinamento e integrazione locali delle attività svolte nel quadro del programma CORE, concluso il 30 luglio 2008 2.4.28 Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente il progetto per il 6° convegno internazionale dei giovani soccorritori e pompieri, concluso il 12 agosto 2008 2.4.29 Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e l'Ufficio OSCE a Minsk concernente il progetto di coltivazione di bacche nel giardino della scuola di Motnevichi, concluso il 28 marzo 2008 2.4.30 Accordo tra la DSC, rappresentanta dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente la creazione di un fondo destinato allo sviluppo di capacità, concluso il 28 maggio 2008 2.4.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Amministrazione del Distretto di Vladikavkaz e la Repubblica dell'Ossezia del Nord della Federazione Russa concernente il risanamento del centro d'accoglienza per rifugiati, concluso il 29 marzo 2008 2.4.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero della sanità e delle scienze della
Repubblica di Cecenia della Federazione Russa concernente il risanamento della scuola «Sadovoe» a Oktyabrya, concluso il 20 agosto 2008 2.4.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il progetto di riduzione del rischio di catastrofe, concluso il 17 dicembre 2008

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2.4.34 Accordo tra la DSC e il PAM concernente un contributo alla distribuzione di generi alimentari nella Repubblica popolare democratica di Corea, concluso il 26 novembre 2008 2.4.35 Accordo tra la DSC e il Ministero della sanità della Liberia concernente la donazione di test paracheck per la prevenzione della malaria, concluso il 5 dicembre 2007 2.4.36 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al programma per lo Yemen, concluso il 12 dicembre 2007 2.4.37 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo all'assistenza di base dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati detenuti in Libia, concluso il 28 novembre 2007 2.4.38 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo generale al budget globale 2008 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori palestinesi occupati, concluso il 14 marzo 2008 2.4.39 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo materiale, concluso il 4 agosto 2008 2.4.40 Memorandum d'intesa tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio di cooperazione, la Repubblica del Tagikistan e la Società della Mezzaluna Rossa del Tagikistan, concernente la donazione di sei contenitori medici, concluso il 15 agosto 2008 2.4.41 Accordo tra la DSC e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concernente il progetto in India di alleanza con l'economia privata nel settore idrico: agevolazioni di partenariati di diritto pubblico-privato nel settore idrico, concluso il 13 marzo 2008 2.4.42 Memorandum d'intesa tra la DSC e l'OCHA concernente l'impiego di personale a sostegno dell'OCHA, concluso il 15 aprile 2008 2.4.43 Accordo tripartito tra la DSC, la Croce Rossa Svizzera e la FICR concernente il contributo annuo 2008 al Segretariato della FICR, concluso il 4 giugno 2008 2.4.44 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare all'Ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 30 maggio 2008 2.4.45 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2008 alle attività del PAM sul campo, concluso il 30 giugno 2008 2.4.46 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2008 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 9 maggio 2008 2.4.47 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2008 ad attività sul campo, concluso il 21 ottobre 2008 2.4.48 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo annuo 2008, concluso il 1° settembre 2008

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2.4.49 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2008 alle attività sul campo, concluso il 30 luglio 2008 2.4.50 Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNICEF concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNICEF, concluso il 28 aprile 2008 2.4.51 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo alla fornitura di generi alimentari alla Georgia, concluso il 29 settembre 2008 2.4.52 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il versamento di un contributo all'Iniziativa di prevenzione delle catastrofi naturali avviata nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, concluso l'8 febbraio 2008 2.4.53 Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo annuo 2008 al budget amministrativo dell'OIM, concluso l'11 febbraio 2008 2.4.54 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo generale 2008, concluso il 27 febbraio 2008 2.4.55 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2008 alle attività del PAM sul campo, concluso il 31 marzo 2008 2.4.56 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2008 alle attività dell'UNHCR sul campo, oncluso il 3 aprile 2008 2.4.57 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2008 alle attività del CICR sul campo, concluso il 7 aprile 2008 2.4.58 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente il contributo 2008­2010 all'Organizzazione e a due dei suoi programmi, concluso il 20 novembre 2008 2.4.59 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale, concernente un progetto connesso al programma di riduzione del rischio di disastri «Disaster Risk Reduction», concluso il 15 dicembre 2008 2.4.60 Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo al bilancio sede 2008, concluso il 10 novembre 2008 2.4.61 Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente un contributo alla Piattaforma globale per la riduzione del rischio di disastri, concluso l'11 dicembre 2008 2.4.62 Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente un contributo all'esame degli aspetti economici della prevenzione delle catastrofi, concluso il 1° dicembre 2008 2.4.63 Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente l'assunzione delle spese di viaggio per i membri della presidenza del gruppo d'appoggio all'ISDR, concluso il 1° dicembre 2008 2.4.64 Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente il contributo annuo 2008, concluso il 1° dicembre 2008

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2.4.65 Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alla divisione della valutazione e del controlling con sede a Ginevra, concluso il 4 novembre 2008 2.4.66 Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente un contributo alle attività dell'SFD per favorire il reinserimento di persone affette da handicap fisici, concluso il 10 dicembre 2008 2.4.67 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2008, concluso il 6 novembre 2008 2.4.68 Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2008, concluso il 19 dicembre 2008 2.4.69 Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNRWA concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNRWA, concluso il 29 agosto 2008 2.4.70 Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente un contributo al sistema di pianificazione delle risorse dell'UNRWA, concluso il 17 dicembre 2008 2.4.71 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie, concluso l'8 dicembre 2008 2.4.72 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al Consiglio di concertazione per l'approvvigionamento idrico e la depurazione (WSSCC), concluso l'8 dicembre 2008 2.4.73 Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo particolare per migliorare la capacità d'intervento in caso di pandemie e di altre crisi nel settore della sanità, concluso il 1° novembre 2008 2.4.74 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2008 al programma destinato a migliorare la capacità d'intervento del PAM, concluso il 27 ottobre 2008 2.4.75 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2008 al programma destinato ad aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare, concluso il 5 novembre 2008 2.4.76 Accordo tra la DSC e il PAM concernente un secondo contributo particolare 2008 alle attività svolte dal PAM sul campo, concluso il 27 ottobre 2008 2.4.77 Prosecuzione dell'accordo quadro tra la DSC e il PAM concernente il contributo al programma del PAM per promuovere le giovani leve svizzere, concluso il 20 novembre 2008 2.4.78 Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo al programma del PAM per la promozione di giovani professionisti svizzeri, concluso il 12 dicembre 2008

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2.4.79 Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNHCR concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNHCR, concluso il 7 dicembre 2007 2.5 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.5.1 Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente la responsabilità della protezione degli interessi della Federazione Russa in Georgia da parte della Svizzera, concluso il 13 dicembre 2008 2.5.2 Memorandum d'intesa tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica concernente il consolidamento della cooperazione tra i due Paesi, concluso l'8 marzo 2008 2.5.3 Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, concluso il 28 aprile 2008, RS 0.514.126.81 2.5.4 Scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE concernente la partecipazione della Svizzera alla missione comunitaria sullo Stato di diritto nel Kosovo, EULEX Kosovo, concluso il 15 maggio e il 12 giugno 2008 2.5.5 Scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE concernente la partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE in materia di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica Democratica del Congo, EUPOL RD Congo, concluso il 20 dicembre 2007 e il 30 gennaio 2008 2.5.6 Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE per lo Stato di diritto in Kosovo, EULEX Kosovo, concluso il 29 luglio 2008 a Bruxelles 2.5.7 Accordo di esecuzione tra la Confederazione Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008 2.5.8 Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO per il sostegno del fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008 2.5.9 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'equipaggiamento e dei servizi per la costruzione di una sottostazione elettrica
destinata al sito di distruzione di armi chimiche a Pochep, nella provincia (oblast) di Bryansk, nella Federazione di Russia, concluso il 25 novembre 2008 2.5.10 Memorandum d'intesa tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federativa del Brasile c he istituisce un quadro di partenariato strategico, concluso il 14 agosto 2008

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2.5.11 Accordo tra la Svizzera e l'OMC concernente i bisogni a lungo termine dell'organizzazione in materia di locali, concluso il 1° agosto 2008 2.5.12 Scambio di lettere del 15 agosto e 22 settembre 2008 tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d'arbitrato dell'OSCE per la messa a disposizione di nuovi locali e la restituzione del mobilio alla Confederazione, RS 0.193.235.11 2.5.13 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera, concluso il 16 dicembre 2008, RS 0.192.122.734.1 2.5.14 Scambio di lettere del 5/20 novembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sugli scambi d'informazioni in caso d'incidente o d'infortunio che possa avere conseguenze radiologiche, RS 0.732.323.491 3 Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 20 ottobre 2006, RS 0.444.145.41 3.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Comunità francese del Belgio nel settore cinematografico, concluso 17 maggio 2008, RS 0.443.917.21 3.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 2 marzo 2008 3.4 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 6 maggio 2008, RS 0.420.281.1 3.5 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale e democratica di Etiopia concernente la costituzione di capacità e i partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo scientifico e tecnologico, concluso il 27 novembre 2008, RS 0.420.341.1 3.6 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, anche a nome dei Cantoni di Berna e del Vallese, e il Ministero dell'educazione della Repubblica di Colombia concernente il Colegio Helvetia di Bogotà, concluso il 27 giugno 2008 3.7 Memorandum d'intesa tra il Dipartimento federale dell'interno, in nome del Consiglio federale della Confederazione Svizzera, da un lato, e la Health Sciences Authority della Repubblica di Singapore, dall'altro, concernente gli agenti terapeuti, concluso il 12 maggio 2008, RS 0.812.101.968.9

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4 Dipartimento federale di giustizia e polizia 3339 4.1 Accordo amministrativo tra il DFGP e il Ministero dell'interno del Land Baden-Württemberg relativo alle prestazioni di sostegno fornite alle autorità di polizia dei Paesi organizzatori dei Campionati Europei di calcio 2008 in Austria e Svizzera, concluso il 12 aprile 2008 3339 4.2 Accordo amministrativo tra il DFGP e il Ministero dell'interno del Land Assia (Hessen) relativo alle prestazioni di sostegno fornite alle autorità di polizia dei Paesi organizzatori dei Campionati Europei di calcio 2008 in Austria e Svizzera, concluso il 12 aprile 2008 3340 4.3 Accordo amministrativo tra il DFGP, a favore delle polizie dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, e il Ministero dell'interno della Repubblica federale di Germania, relativo alle prestazioni di sostegno fornite alle autorità di polizia dei Paesi organizzatori dei Campionati Europei di calcio 2008 in Austria e Svizzera, concluso il 13 giugno 2008 3341 4.4 Scambio di lettere tra la Svizzera ed il Giappone relativo alla ripartizione di beni confiscati ed alla reciprocità, concluso il 22 aprile 2008, RS 0.955.146.31 3342 4.5 Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente lo stazionamento di un addetto di polizia in Svizzera, concluso il 25 agosto e 31 ottobre 2008 3343 4.6 Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Bosnia ed Erzegovina concernente il co-accreditamento dell'addetto di polizia svizzero in Macedonia per la Bosnia ed Erzegovina, concluso il 2 aprile e 21 luglio 2008 3344 4.7 Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Malta concernente il co-accreditamento dell'addetto di polizia svizzero in Italia per la Repubblica di Malta, concluso il 3 aprile e 10 giugno 2008 3345 4.8 Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria concernente il co-accreditamento dell'addetto di polizia svizzero nella Repubblica Ceca per l'Ungheria, concluso il 7 e 11 aprile 2008 3346 4.9 Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente il co-accreditamento di un addetto di polizia canadese in Francia
per la Svizzera, concluso il 22 luglio e 11 dicembre 2008 3347 4.10 Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina relativo allo scambio di tirocinanti, concluso il 28 novembre 2003, RS 0.142.117.677 3348 4.11 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la riammissione di persone, concluso il 13 giugno 2008, RS 0.142.116.639 3349

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4.12 Accordo tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 3 novembre 2008 4.13 Accordo tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina concernente la facilitazione del rilascio di visti, concluso il 3 novembre 2008 4.14 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale, conclusa il 23 febbraio 2008, RS 0.142.112.739 4.15 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, concluso il 3 dicembre 2008 4.16 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di soggiorno, conclusa il 3 dicembre 2008 4.17 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione concernente la procedura di rilascio dei visti e l'entrata, conclusa il 3 dicembre 2008 5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini, conclusa il 26 febbraio 2007, RS 0.141.145.42 5.2 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e il Belgio nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 18 dicembre 2007 5.3 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Irlanda nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso l'11 febbraio 2008 5.4 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Repubblica Ceca nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 3 novembre 2008 5.5 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la cooperazione in materia di protezione ABC e di sanità, concluso il 3 novembre 2008 5.6 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Germania sulla collaborazione e il sostegno in relazione all'International Security and Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, concluso l'11 giugno 2007 5.7 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Spagna sulla cooperazione in materia di esercitazioni e di istruzione militare, concluso il 13 novembre 2008 5.8 Accordo di attuazione tra il DDPS e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania sul perfezionamento aeronautico di due piloti di elicotteri dell'aviazione tedesca presso le Forze aeree svizzere, concluso il 13 giugno 2008

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5.9 Accordo tecnico tra il capo del DDPS e il Ministro della difesa della difesa della Repubblica francese relativo a uno scambio di piloti tra la squadriglia svizzera 17 (aerodromo di Payerne) e l'Escadron de chasse français EC 01.002 (Base aerea 102, Dijon) dall'agosto 2007 al settembre 2011, concluso il 1° dicembre 2008 5.10 Dichiarazione di adesione al Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica di Armenia e il quartier generale della NATO (SHAPE) concernente l'esercitazione PfP Longbow/ Lancer 08, concluso il 30 luglio 2008 5.11 Accordo tecnico tra il DDPS e il Ministero della difesa del Regno di Danimarca concernente l'esercitazione militare «Night Hawk 2008», concluso il 13 ottobre 2008 5.12 Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «VIKING 2008» in Svizzera e in Svezia, concluso il 2 settembre 2008 5.13 Accordo tecnico tra il DDPS e le Forze aeree del Regno di Norvegia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2008», concluso il 3 novembre 2008 6 Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco sulla cooperazione nell'ufficio di collegamento comune di polizia di frontiera a Mauren presso il valico di confine di Schaanwald/Feldkirch­Tisis, concluso il 21 aprile 2008, RS 0.360.163.11 6.2 Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati, concluso il 21 aprile 2008, RS 0.631.252.916.320.3 6.3 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi delle attività di trasporto aereo internazionale, concluso il 3 novembre 2007 6.4 Memorandum d'intesa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'autorità australiana di vigilanza sulle assicurazioni (APRA), concluso il 16 ottobre 2008 7 Dipartimento federale dell'economia 7.1 Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) 7.1.1 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Slovenia, rappresentata dal «Government Office for European Affairs», concernente la facilitazione della preparazione dei progetti, concluso il 27 giugno 2008

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7.1.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la facilitazione della preparazione dei progetti, concluso il 1° luglio 2008 7.1.3 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso il 3 ottobre 2008 7.1.4 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione della preparazione dei progetti, concluso il 28 dicembre 2008 7.2 Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) 7.2.1 Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'UNMIK, rappresentata dalla KEK JSC (Korporata Energjetike e Kosoves Sh.a) concernente l'aiuto finanziario per il progetto della «Gjilani V Substation», concluso il 21 febbraio 2008 7.2.2 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KfW), concernente il finanziamento del progetto «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra» in Albania, concluso il 29 febbraio 2008 7.2.3 Accordo di progetto tra la Svizzera e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra», concluso il 22 gennaio 2008 7.2.4 Accordo di progetto tra la Svizzera e il Kosovo concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Support to Water Task Force», concluso il 7 ottobre 2008 7.2.5 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Albania, rappresentata dal Ministero dell'economia, del commercio e dell'energia, e l'azienda elettrica KESH concernente l'aiuto finanziario per l'elaborazione di uno studio di fattibilità in vista di investimenti che garantiscano la sicurezza delle dighe situate sui fiumi Drin e Mat, concluso il 20 dicembre 2007 7.2.6 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente la seconda fase del «Khujand Water Supply Project», concluso il 28 novembre 2008 7.3 Messaggio del 20 novembre 2002 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della
cooperazione allo sviluppo (FF 2003 149) 7.3.1 Accordo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'Associazione internazionale di sviluppo concernente il fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura e la consulenza e assistenza per la facilitazione del «Sub-National Program» ­ (TF n. 070804), concluso il 29 agosto 2008 3108

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7.3.2 Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica del Ghana concernente l'attuazione della riforma del settore elettrico e dell'estensione del programma, concluso il 3 settembre 2008 3388 7.3.3 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Ghana, rappresentata dal Ministero del commercio, dell'industria, dello sviluppo del settore privato e delle iniziative speciali del Presidente, concernente il rafforzamento e l'attuazione della legislazione del Ghana nel settore della proprietà intellettuale, concluso il 19 novembre 2008 3389 7.3.4 Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Centro del commercio internazionale UNCTAD/OMC, la Missione permanente della Cambogia all'Ufficio delle Nazioni Unite, l'OMC e altre organizzazioni internazionali a Ginevra concernente il progetto settoriale per lo sviluppo del prodotto e il mercato della seta in Cambogia, concluso il 4 gennaio 2008 3390 7.3.5 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Vietnam, Hanoi, la Repubblica Socialista del Vietnam, rappresentata dal Ministero della scienza e della tecnologia, e l'UNIDO concernente il rafforzamento delle norme di qualità e del sistema di conformità, concluso il 29 luglio 2008 3391 7.3.6 Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente «il rafforzamento delle norme di qualità e del sistema di conformità in Vietnam», conclusa il 23 giugno 2008 3392 7.3.7 Accordo tripartito tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, l'OMC e il Regno Unito concernente il reclutamento di un direttore esecutivo dell'«Enhanced Integrated Framework», concluso il 18 aprile 2008 3393 7.3.8 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'OMC e l'AELS, Ginevra, e l'OMC concernente il «Doha Development Agenda Global Trust Fund», concluso il 14 luglio 2008 3394 7.3.9 Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Perù, Lima, e l'Agenzia peruviana di cooperazione internazionale concernente la seconda fase del «Cleaner Production Centers Peru», concluso il 4 agosto 2008 3395 7.3.10 Accordo tra la Confederazione Svizzera,
rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente le misure sanitarie e fitosanitarie, concluso il 14 dicembre 2007 3396 7.3.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Nicaragua, e il Governo della Repubblica del Nicaragua concernente l'aiuto al budget per il periodo 2008­2010, concluso l'11 novembre 2008 3397

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7.4 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia 7.4.1 Accordo tra la Svizzera e il Montenegro sull'applicabilità e l'adeguamento dell'accordo del 3 ottobre 2002 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia concernente la ristrutturazione dei debiti della Repubblica federale di Jugoslavia, concluso il 30 maggio 2008 7.4.2 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente il rimborso anticipato del debito della Giordania, concluso il 30 marzo 2008 7.4.3 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Gabon concernente il rimborso anticipato del debito del Gabon, concluso il 14 gennaio 2008 7.4.4 Piano d'azione nel settore della cooperazione economica tra il Dipartimento federale dell'economia della Confederazione Svizzera e il Ministero dello sviluppo economico e del commercio della Federazione di Russia, per il periodo fino al 2010, concluso l'8 luglio 2008 7.4.5 Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Bolivariana del Venezuela, concluso il 18 novembre 2008 7.4.6 Protocollo tra il DFE della Confederazione Svizzera e l'Amministrazione generale del controllo della qualità, della verifica e della quarantena della Repubblica popolare cinese concernente le esigenze di quarantena e di sicurezza sanitaria applicabili allo sperma bovino congelato proveniente dalla Svizzera e destinato all'esportazione nella Repubblica popolare cinese, concluso il 25 settembre 2008 7.4.7 Protocollo tra il DFE della Confederazione Svizzera e l'Amministrazione generale del controllo della qualità, della verifica e della quarantena della Repubblica popolare cinese concernente le esigenze di sicurezza sanitaria applicabili alla carne suina e ai prodotti a base di carne suina salata o affumicata provenienti dalla Svizzera e destinata all'esportazione nella Repubblica popolare cinese, concluso il 25 settembre 2008 8 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica Italiana sulla realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, concluso il 20 ottobre 2008 8.2 Accordo di attuazione tra la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) della Confederazione Svizzera e la Commissione
di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti (USNRC) concernente la partecipazione al programma USNRC sulla ricerca in materia di incidenti gravi, concluso il 1° luglio 2008 8.3 Accordo multilaterale M 184 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente la quantità minima di perossidi organici della classe 5.2 e di sostanze autoreattive della classe 4.1 tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 10 marzo 2008 3110

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8.4 Accordo multilaterale M 187 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente una deroga alla disposizione speciale 330 tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 10 marzo 2008 8.5 Accordo multilaterale M 189 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente la segnalazione color arancione dei veicoli che trasportano cisterne con un contenuto che non supera 3000 litri tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 10 marzo 2008 8.6 Accordo multilaterale M 197 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente il trasporto di bombole per apparecchi espiratori tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 30 settembre 2008 8.7 Accordo dell'8 ottobre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, RS 0.741.619.164 8.8 Scambio di note del 23 dicembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri aerei (Passenger Name Record, PNR) da parte delle compagnie aeree ad autorità estere, RS 0.748.710.933.6 8.9 Convenzione concernente la consultazione della Svizzera nell'ambito dell'applicazione della direttiva quadro dell'UE sull'acqua da parte della Francia, nel bacino imbrifero del Doubs e nei suoi bacini minori, conclusa l'11 febbraio 2008 8.10 Partecipazione della Svizzera all'Associazione a scopo non lucrativo denominata «Gruppo dei regolatori indipendenti delle telecomunicazioni (IRG)» 8.11 Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-07) che si è tenuta dal 22 ottobre al 16 novembre 2007 8.12 Accordo confidenziale tra la Francia e la Svizzera nell'ambito dell'utilizzazione comune dei loro radiogoniometri a onde corte, concluso il 2 settembre 2008 9 Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino 9.1 Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l'UE, la CE e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, concluso il 28 febbraio 2008 9.2 Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la CE e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008

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9.3 Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la CE e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008, RS 0.142.393.141 9.4 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, concluso il 28 aprile 2005, RS 0.360.314.1 9.5 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2007/801/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica Ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Slovacca, concluso il 28 marzo 2008 9.6 Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.121.1 9.7 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 relativa alla modifica del manuale SIRENE, concluso il 28 marzo 2008 9.8 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2006/757/CE della Commissione del 22 settembre 2006 relativa alla modifica del manuale SIRENE, concluso il 28 marzo 2008 9.9 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2006/758/CE della Commissione del 22 settembre 2006 relativa alla modifica del manuale SIRENE, concluso il 28 marzo 2008 9.10 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008/333/CE della Commissione del 4 marzo 2008 relativa all'adozione del manuale SIRENE e di altre misure
di applicazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 4 aprile 2008 9.11 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/328/CE del Consiglio del 18 aprile 2008 che modifica la decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo ai costi di installazione e di utilizzazione della funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione di Schengen (C.SIS), concluso il 30 giugno 2008

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9.12 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 30 giugno 2008 9.13 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/173/CE del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 30 giugno 2008 9.14 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/319/CE del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica la decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET», concluso il 21 agosto 2008 9.15 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008/334/GAI della Commissione del 4 marzo 2008 relativa all'adozione del manuale SIRENE e di altre misure di applicazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 15 ottobre 2008 9.16 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/670/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 che modifica la decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET», concluso il 17 ottobre 2008 9.17 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1° giugno 2006 che modifica l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, concluso il 28 marzo 2008, RS
0.360.268.120.2 9.18 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della Decisione 2006/684/CE del Consiglio del 5 ottobre 2006 recante modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.3 9.19 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.4

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9.20 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione del 15 dicembre 2005 che stabilisce le regole di attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri, concluso il 28 marzo 2008 3438 9.21 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2007/866/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007 recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 28 marzo 2008 3439 9.22 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2007/519/CE del Consiglio del 16 luglio 2007 recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 28 marzo 2008 3440 9.23 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2005/267/CE del Consiglio del 16 marzo 2005 relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri, concluso il 28 marzo 2008 3441 9.24 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione del 17 giugno 2008 che definisce l'architettura fisica e le caratteristiche delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione sui visti e le interfacce nazionali per la fase di sviluppo, concluso l'8 luglio 2008 3442 9.25 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.1 3443 9.26 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti, concluso il 21 agosto 2008, RS 0.360.268.121.2 3444 9.27 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il
recepimento del regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica il codice frontiere Schengen, concluso il 24 ottobre 2008, RS 0.360.268.121.3 3445 9.28 Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/859/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di Paesi terzi, concluso il 19 dicembre 2008, RS 0.360.268.121.4 3446

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9.29 Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/839/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 19 dicembre 2008 9.30 Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 19 dicembre 2008 10 Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento 10.1 Dipartimento federale degli affari esteri 10.2 Dipartimento federale dell'interno 10.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 10.4 Dipartimento federale delle finanze 10.5 Dipartimento federale dell'economia 10.6 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

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Elenco delle abbreviazioni AELS BERS BIRS CE CICR CSI DDPS DFAE DFE DFGP DFI DSC ECOSOC FAO FICR/ IFRC LCStr LM LOGA LR LStr MINUK/ UNMIK MoU NATO OCSE OIL/ILO OMC/WTO

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Associazione europea di libero scambio Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (meglio nota come Banca mondiale) Comunità europea Comitato internazionale della Croce Rossa Comunità degli Stati Indipendenti Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale degli affari esteri Dipartimento federale dell'economia Dipartimento federale di giustizia e polizia Dipartimento federale dell'interno Direzione dello sviluppo e della cooperazione Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (United Nations Economic and Social Council) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01) Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca; RS 420.1).

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20) Missione ad interim delle Nazioni Unite in Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding) Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (North Atlantic Treaty Organization) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation) Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation)

OMS/WHO ONG ONU ONUDC OSCE PfP PMI PNUS/UNDP SECO UE UFM UIT/ITU UNCTAD UNESCO UNHCR UNICEF UNIDO

Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization) Organizzazione non governativa Organizzazione delle Nazioni Unite Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime) Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Partenariato per la pace (Partnership for Peace) Piccole e medie imprese Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Program) Segreteria di Stato per l'economia Unione europea Ufficio federale della migrazione Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union) Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (United Nations Conference on Trade and Development) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Childern's Fund) Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation)

3117

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 LOGA, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Il presente rapporto è allestito in applicazione di tale disposizione. Esso contempla i trattati non soggetti all'approvazione del Parlamento, firmati senza riserva di ratifica, ratificati o approvati dalla Svizzera nel corso del 2008 o a cui la Svizzera ha aderito. Vi sono elencati anche gli accordi applicati a titolo provvisorio.

Il presente rapporto contiene, separatamente e in forma sinottica, le modifiche dei trattati esistenti apportate durante l'anno in rassegna. Tali modifiche (che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere, decisioni di organi istituiti dai trattati ecc.) devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, un aggruppamento o un ufficio nell'ambito della propria competenza.

Il rapporto comprende anche le decisioni dei comitati misti o di altri organi contrattuali se hanno la natura di un trattato o di modifica di un trattato esistente. Per stabilire se ciò è il caso, il Consiglio federale esamina la portata della decisione.

Una novità consiste nel raggruppare per sottotemi, preceduti da una breve introduzione che illustra il contesto politico nell'ambito in questione, settori importanti in cui è stato concluso un numero consistente di trattati (cooperazione allo sviluppo, cooperazione militare). I trattati conclusi nel settore della cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei relativi messaggi del Consiglio federale sui quali si basano.

Per la prima volta figurano nel presente rapporto gli ulteriori sviluppi dell'acquis di Schengen approvati dal Consiglio federale come trattati. Per garantire una migliore leggibilità, essi sono riuniti in un nuovo capitolo a sé stante.

Sulla base del rapporto il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, o ogni modifica di trattato, sia o no di competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che detta conclusione non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ai sensi della legge ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo
può incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli successivamente il trattato o la modifica in questione affinché li esamini secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di sottoporre per approvazione il trattato o la modifica all'Assemblea federale, accompagnati da un messaggio separato, o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore. La trattazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane in vigore durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui ne sia rifiutata l'approvazione, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

3118

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: A.

contenuto: breve presentazione del contenuto dell'accordo;

B.

motivi: esposizione dei motivi che hanno portato a concludere l'accordo;

C.

ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'accordo. Per gli accordi nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo;

D.

base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza di concludere l'accordo del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio;

E.

entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore dell'accordo (che non corrisponde necessariamente alla data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia. Eventuale indicazione relativa a una pubblicazione a posteriori dell'accordo nel caso in cui, per ragioni di tempo, non è stato possibile menzionarlo nel rapporto dell'anno precedente;

F.

dipartimento competente: unicamente per il numero 9 concernente i trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino.

3119

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo svizzero all'Unione europea allargata è finalizzato a ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e i nuovi Stati membri dell'UE. L'integrazione dei dieci nuovi Stati membri Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro nella struttura comunitaria europea contribuisce considerevolmente a garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa. Anche la Svizzera ne trae grande beneficio ed è perciò che si è impegnata a dare il proprio contributo all'integrazione dei nuovi Stati membri dell'UE.

Il contributo all'UE allargata a favore dei dieci nuovi Stati membri è destinato a finanziare progetti e programmi nei seguenti quattro ambiti principali: ­

sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme;

­

ambiente e infrastruttura;

­

promozione del settore privato;

­

sviluppo umano e sociale.

Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC lavora principalmente nei settori sviluppo regionale, misure di sicurezza alle frontiere, riforme giudiziarie, salute, ricerca e formazione, biodiversità e sostegno finanziario di organizzazioni non governative. La SECO si concentra su argomenti quali il risanamento e la modernizzazione dell'infrastruttura di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) nonché sulla promozione dei settori finanziario, privato e commerciale, in particolare delle piccole e medie imprese.

Il 20 dicembre 2007 sono stati firmati a Berna con i dieci nuovi Stati membri dell'UE gli accordi quadro bilaterali relativi al contributo della Svizzera all'UE allargata. Con alcuni Paesi partner la DSC ha potuto concludere nel 2008 un accordo concernente il sostegno tecnico all'attuazione del contributo all'allargamento (Technical Assistance Fund). Il fondo di assistenza tecnica sostiene le autorità del Paese partner incaricate di mettere in pratica il contributo all'allargamento. La SECO ha concluso nel 2008 con la maggior parte dei Paesi un accordo relativo allo stanziamento di risorse a favore di un fondo per l'elaborazione di progetti (Project Preparation Facility PPF). L'obiettivo degli accordi PPF consiste nel garantire una preparazione efficace della documentazione relativa a un progetto finanziando esperti esterni e assicurando in tal modo la qualità delle domande di progetto. La DSC ha inoltre firmato un accordo per un progetto non governativo a Cipro e la SECO ha concluso un accordo di progetto nell'ambito della promozione del settore privato inteso a migliorare la regolamentazione del settore finanziario in Slovenia.

3120

2.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente il contributo della Svizzera alla Polonia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso il 15 settembre 2008

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità d'impiego del medesimo ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre il modo di gestire il contributo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con la Polonia possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

7,5 milioni di franchi. I costi rientrano nell'importo di 489,020 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Polonia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2008 e copre il periodo dal 15 settembre 2008 al 14 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3121

2.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Slovacchia, rappresentato dal'Ufficio governativo, concernente il contributo della Svizzera alla Slovacchia per i costi di attuazione del contributo svizzero all'allargamento, concluso l'11 novembre 2008

A.

L'accordo definisce, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, le modalità d'impiego del medesimo ai costi di attuazione del programma di cooperazione. Determina segnatamente quali sono i costi di preparazione e accompagnamento coperti dal contributo svizzero. Stabilisce inoltre il modo di gestire il contributo, le modalità di pagamento e i meccanismi di controllo.

B.

Il contributo intende garantire che il programma svizzero di cooperazione con la Slovacchia possa essere attuato in modo effettivo ed efficiente.

C.

1 milione di franchi. I costi rientrano nell'importo di 66,866 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Slovacchia. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2008 e copre il periodo dall'11 novembre 2008 al 13 giugno 2017. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi precisandone i motivi.

3122

2.1.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Cipro, rappresentato dall'Ufficio di pianificazione dell'Unità di coordinamento nazionale, concernente il progetto «Revitalising the Buffer Zone: An Educational Centre and Home for Cooperation», concluso il 15 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto «Revitalising the Buffer Zone: An Educational Centre and Home for Cooperation».

B.

Questo piccolo progetto fornisce un contributo alla creazione di un centro d'incontro nella zona cuscinetto di Nicosia. Il centro si prefigge si rivitalizzarla consentendo a persone provenienti da gruppi etnici, religiosi e linguistici diversi di incontrarsi.

C.

189 400 franchi. I costi rientrano nell'importo di 5,988 milioni di franchi convenuto nell'accordo quadro del 20 dicembre 2007 concluso tra la Svizzera e la Repubblica di Cipro. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3123

2.2

Messaggio del 15 dicembre 2006 sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

Lo scopo principale della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Europa orientale consiste nel contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo criteri propri dello Stato di diritto e di sviluppare un'economia di mercato sociale e rispettosa dell'ambiente nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Con progetti mirati in settori importanti per la società ­ sicurezza e «governance», infrastruttura e ambiente, sviluppo socioeconomico ­ la Svizzera fornisce il suo contributo alle riforme legali ed economiche, al miglioramento delle condizioni di vita, alla stabilità e alla sicurezza nel suo immediato vicinato europeo. Se si considerano l'impegno internazionale e la ripartizione degli oneri a livello europeo, ciò soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. La cooperazione rientra peraltro nella concezione moderna di tutela degli interessi in politica estera grazie a una maggiore collaborazione e integrazione internazionali.

L'accento è posto sui seguenti settori prioritari: stabilità e «governance»; riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità vengono suddivise per argomenti e regioni geografiche nell'ambito di programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

3124

2.2.1

Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto di miglioramento delle condizioni di vita degli sfollati interni e dei rifugiati nel distretto di Aghdam, Azerbaigian, concluso il 9 maggio 2008

A.

Lo scopo principale del progetto consiste nel fornire supporto a 90 famiglie nella regione di Aghdam introducendole a metodi moderni di coltivazione e di gestione delle proprie aziende agricole al fine di produrre e commercializzare prodotti di alta qualità.

B.

L'estensione della fase pilota mira a consolidare i risultati già ottenuti e a rafforzare ulteriormente le capacità degli attori. Si prevede inoltre di formulare raccomandazioni per una fase successiva del progetto o per altri progetti simili condotti dal governo.

C.

225 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3125

2.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri di Bosnia ed Erzegovina, rappresentato dal Ministero della sicurezza, dal Ministero dell'interno della Federazione BiH, dal Ministero dell'interno della Repubblica Srpska e dalla Polizia del distretto di Brcko, concernente il programma volto a migliorare la sicurezza in Bosnia ed Erzegovina e a dotare la polizia di strutture più efficienti e meglio organizzate, concluso il 13 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione istituita nel quadro del programma volto a migliorare la sicurezza e a dotare la polizia di strutture più efficienti e meglio organizzate in Bosnia ed Erzegovina.

B.

Quale parte dell'azione bilaterale di prevenzione inclusa nel programma regionale sulle riforme della polizia, in Bosnia ed Erzegovina è stata lanciata la Community Policing sotto forma di progetto pilota. I successi pratici registrati hanno portato a sviluppare una strategia applicabile a livello nazionale.

Con Community Policing s'intendono innanzitutto un comportamento e un metodo di lavoro in grado di contribuire in modo decisivo a creare strutture di polizia più efficienti e meglio organizzate. Il programma contribuisce a migliorare le capacità gestionali della polizia e consente anche di prevenire meglio i rischi criminali e di altro genere rafforzando la collaborazione con la comunità e la popolazione e, di conseguenza, la fiducia dei cittadini nelle forze dell'ordine.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di un mese.

3126

2.2.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bosnia ed Erzegovina, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente l'elaborazione di una strategia di sviluppo in Bosnia ed Erzegovina per il periodo 2008­2013, concluso il 28 gennaio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nell'ambito del programma dedicato all'elaborazione di una strategia di sviluppo in Bosnia ed Erzegovina che fissi gli obiettivi di sviluppo a lungo termine del Paese e crei un quadro entro cui i finanziatori possano pianificare i propri interventi e impegni.

La strategia di sviluppo fungerà da base alla messa a punto di un Piano di sviluppo nazionale la cui elaborazione beneficerà del sostegno dell'UE.

B.

La strategia di lotta alla povertà adottata nel 2004 è diventata, dopo essere stata sottoposta a revisione, la strategia di sviluppo 2004­2007. L'importanza di quest'ultima è ancora maggiore in quanto si tratta della prima strategia adottata a livello nazionale dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento.

Annessa ufficialmente dal 2007 al Consiglio dei ministri, la Direzione della pianificazione economica (DEP) ha ricevuto da quest'ultimo il mandato di condurre il processo di elaborazione della strategia di sviluppo (Country Development Strategy ­ CDS) in base agli standard dell'UE. I finanziatori coinvolti hanno sostenuto la DEP nel processo di riappropriazione dei destini del Paese (ownership locale) e nel garantire un processo partecipativo trasparente.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 gennaio 2008 e copre il periodo dal 10 dicembre 2007 al 30 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con effetto immediato.

3127

2.2.4

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente il progetto di riabilitazione e reintegrazione sociale nell'ambito della lotta alle tossicodipendenze, concluso il 4 marzo 2008

A.

Lo scopo principale del progetto consiste nel contribuire ad alleviare il problema della tossicomania in Georgia nell'ambito della strategia di lotta alle tossicodipendenze condotta dal Ministero georgiano del lavoro, della sanità e degli affari sociali. Il progetto promuove il lavoro sociale nell'ambito della riabilitazione di ex tossicodipendenti e di persone che partecipano a un programma di distribuzione di metadone e informa i responsabili politici e gli specialisti della salute sui nuovi metodi applicabili nel lavoro con i tossicomani.

B.

Il consumo di droga e le relative conseguenze sulla salute e sulla situazione economica e sociale dei tossicodipendenti rappresentano al giorno d'oggi un notevole problema in Georgia. Il Paese conta in effetti circa 280 000 tossicomani. Allo stesso tempo esiste soltanto un numero limitato di opzioni terapeutiche, mentre mancano quasi del tutto programmi di riabilitazione. La Svizzera dispone invece di un notevole bagaglio di conoscenze innovative per quanto riguarda la gestione delle dipendenze e, nell'ambito di questo progetto, può metterlo a disposizione dei partner georgiani.

C.

470 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2009. Può essere denunciato per scritto da una delle Parti in caso di forza maggiore o di non rispetto delle disposizioni contrattuali dell'altra Parte.

3128

2.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, e il PNUS concernente il risanamento del fiume Golema, concluso il 16 settembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili alle attività che servono a raggiungere lo scopo del progetto, ossia migliorare lo stato del fiume Golema.

Si tratta di terminare i lavori di risanamento e regolazione del fiume iniziati nel settore urbano, canalizzazione lungo le sponde inclusa.

B.

Gli sforzi profusi dalla Macedonia per migliorare lo stato dei suoi corsi d'acqua e la protezione dell'ambiente nel suo complesso meritano di essere sostenuti. L'accordo disciplina la cooperazione con il Governo macedone e con il PNUS.

C.

1,25 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 settembre 2008 e copre il periodo dal 15 settembre 2008 al 31 agosto 2009. Può essere denunciato per scritto sia dal PNUS sia dalla Svizzera con un preavviso di 30 giorni.

3129

2.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'educazione e delle scienze, concernente la ristrutturazione di scuole in Macedonia, concluso il 14 febbraio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità applicabili alle attività che servono a raggiungere lo scopo del progetto. La ristrutturazione di scuole che si trovano in uno stato fatiscente contribuisce a garantire un'istruzione scolastica equipollente su tutto il territorio della Repubblica di Macedonia.

B.

Numerose scuole in Macedonia si trovano in uno stato talmente fatiscente da pregiudicare o rendere persino impossibile l'attività d'insegnamento.

C.

728 946 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2008 e copre il periodo dal 15 febbraio al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3130

2.2.7

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Moldova, rappresentato dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente la modernizzazione del servizio di perinatologia nella Repubblica di Moldova, concluso il 4 luglio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Moldova nell'ambito della riforma e della modernizzazione del sistema nazionale di perinatologia. Mira a migliorare l'accesso della popolazione a prestazioni di qualità nel settore sanitario. Il suo obiettivo è di ridurre la mortalità infantile dei neonati e dei bambini fino ai cinque anni di età.

B.

Il settore della salute rappresenta una priorità nel programma di cooperazione della DSC con la Repubblica di Moldova. Grazie alle sue attività la DSC è diventata uno dei partner più rilevanti del Ministero della sanità. Per quest'ultimo non è importante soltanto beneficiare di budget considerevoli concessi da finanziatori internazionali, ma anche ottenere un aiuto pratico nella fase di attuazione delle riforme. E proprio questo è uno dei punti forti dell'aiuto svizzero allo sviluppo.

C.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3131

2.2.8

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Moldova, rappresentato dai Ministeri dell'economia e del commercio, dell'educazione, della gioventù e dello sport, concernente i processi di riforma del sistema di formazione professionale nella Repubblica di Moldova, concluso il 23 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Moldova nell'ambito dei processi di riforma del sistema di formazione professionale. Assieme ad altri finanziatori, la DSC sostiene il Governo moldavo nei suoi sforzi volti a creare un mercato del lavoro flessibile e orientato alle esigenze del mercato.

B.

Il settore della formazione professionale costituisce una priorità nel programma di cooperazione della DSC con la Repubblica di Moldova. Nonostante la buona collaborazione tra i finanziatori, non si è ancora riusciti a convincere il Ministero dell'educazione della validità del processo di riforma. I finanziatori hanno perciò deciso di occuparsi dell'attuazione pratica nell'ambito di un progetto pilota avviato in tre scuole professionali.

C.

490 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3132

2.2.9

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle del Ferghana, concluso il 10 luglio 2008

A.

Lo scopo principale del progetto consiste nel migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione rurale della valle del Ferghana. Ciò potrà avvenire garantendo un approvvigionamento decentrato e sostenibile di acqua potabile e corrette pratiche igieniche mediante il risanamento dei sistemi di acqua potabile nei villaggi. Con il progetto s'intende inoltre sostenere i programmi nazionali nel settore specifico.

B.

L'origine del progetto risale al 1998 quando il Segretariato internazionale dell'acqua (SIA) diffuse nella regione l'idea dell'approvvigionamento decentrato di acqua potabile e delle corrette pratiche igieniche. Nell'ambito della strategia adottata nel settore dell'acqua per l'Asia centrale, la DSC ha lanciato nel 2001 una fase pilota che ebbe un tale successo da essere seguita da due fasi supplementari. La fase attuale consentirà di proseguire e ampliare questo approccio. Il progetto viene attuato dal SIA su mandato della DSC.

C.

3,1 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3133

2.2.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, su mandato dell'UFM, e il PNUS concernente il progetto sulle componenti migratorie e lo sviluppo comunale nel Sud-Ovest della Serbia, seconda fase, concluso il 23 settembre 2008

A.

In Serbia è stato elaborato nel 2007 un programma volto a favorire la reintegrazione delle persone che fanno ritorno nella regione del Sangiaccato (Sandzak), fortemente interessata dal fenomeno della migrazione e in cui la DSC è presente da alcuni anni nell'ambito dello sviluppo locale. Il programma permetterà di riunire Comuni, ONG e autorità centrali come il Ministero dei diritti dell'uomo e delle minoranze nell'esercizio di funzioni specifiche in materia di gestione delle migrazioni. Il Gruppo direttivo interdipartimentale di aiuto al ritorno (ILR) ha approvato una domanda di entrata in materia.

Attualmente sono in corso accertamenti per una struttura di programma simile nella Serbia meridionale. A livello centrale sono riservate risorse per un sostegno alla politica in materia migratoria.

B.

La Serbia dovrebbe svilupparsi in modo relativamente rapido in ambito economico, istituzionale e sociale in vista di un'integrazione nell'UE, a condizione che il nuovo governo riesca a evitare una crisi politica e un ulteriore isolamento nazionalista. Nel peggiore dei casi ci sarebbe da aspettarsi un forte aumento dei flussi migratori, in particolare di diverse minoranze nella regione frontaliera tra la Serbia meridionale e il Kosovo, ma anche, in misura minore, verso altri Paesi della regione e dell'Europa occidentale. È difficile valutare se lo scenario sarà positivo o negativo prima che si risolva la questione relativa allo statuto del Kosovo.

C.

854 364 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3134

2.2.11

Accordo tra la DSC e la FAO concernente l'attuazione del progetto relativo a un aiuto immediato agli allevatori di Muminabad, in Tagikistan, sotto forma di foraggio, prestazioni veterinarie e corsi di formazione, concluso il 16 ottobre 2008

A.

Lo scopo principale del progetto in Tagikistan consiste nel mantenere l'allevamento come base vitale di numerose famiglie tagike e nel fornire in questo modo un aiuto immediato alla popolazione maggiormente colpita dall'ondata di freddo abbattutasi sul Paese l'inverno scorso.

B.

Il Tagikistan ha sofferto per un lungo periodo a causa di un'ondata di freddo estremo. Associata a una penuria d'acqua e di energia elettrica all'inizio del 2008, la situazione ha provocato gravi danni all'agricoltura; non solo una gran parte del raccolto, e di conseguenza delle sementi disponibili per la primavera successiva, è andata distrutta, ma anche il bestiame è diminuito in modo significativo. La base vitale soprattutto della popolazione rurale è fortemente intaccata e l'allevamento del bestiame, dal quale dipende la maggioranza delle famiglie rurali tagike, è in pericolo. Questo è un nuovo progetto della DSC lanciato a breve termine sotto forma di aiuto d'urgenza, messo in atto dalla FAO.

C.

1,06 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi, o con effetto immediato in caso di non rispetto o di violazione delle disposizioni contrattuali oppure in caso di forza maggiore che impedisca la corretta esecuzione dell'accordo.

3135

2.2.12

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Tagikistan concernente il progetto regionale di approvvigionamento di acqua potabile nella valle del Ferghana, concluso il 26 maggio 2008

A.

Lo scopo principale del progetto consiste nel migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione rurale della valle del Ferghana. Ciò potrà avvenire garantendo un approvvigionamento decentrato e sostenibile di acqua potabile e corrette pratiche igieniche mediante il risanamento dei sistemi di acqua potabile nei villaggi. Con il progetto s'intende inoltre sostenere i programmi nazionali nel settore specifico.

B.

L'origine del progetto risale al 1998 quando il Segretariato internazionale dell'acqua (SIA) diffuse nella regione l'idea dell'approvvigionamento decentrato di acqua potabile e delle corrette pratiche igieniche. Nell'ambito della strategia adottata nel settore dell'acqua per l'Asia centrale, la DSC ha lanciato nel 2001 una fase pilota che ebbe un tale successo da essere seguita da due fasi supplementari. La fase attuale consentirà di proseguire e ampliare questo approccio. Il progetto viene attuato dal SIA su mandato della DSC.

C.

3,1 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2008 e copre il periodo dal 26 maggio 2008 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3136

2.2.13

Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il PNUS concernente l'attuazione del progetto di dialogo politico nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali del Tagikistan, concluso il 27 agosto 2008

A.

Lo scopo principale del progetto consiste nell'aumentare l'efficacia dei progetti idrici in Tagikistan migliorando il coordinamento di tutti gli attori, dai beneficiari al Governo.

B.

Nel 2003 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato gli anni 2005­2015 «Decennio internazionale dell'Acqua per la vita». In questo contesto numerosi donatori bilaterali e multilaterali, tra cui la DSC, hanno offerto il loro appoggio al Governo del Tagikistan con progetti nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle regioni rurali. Per consolidare gli effetti dei progetti, occorrerà rafforzare il coordinamento tra tutti gli interessati ­ donatori e beneficiari a vari livelli ­ grazie a un dialogo politico più intenso. Il coordinamento avviene sotto l'egida del PNUS.

C.

100 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3137

2.2.14

Accordo tra la DSC e l'hukumat della provincia (oblast) di Khatlon nella Repubblica del Tagikistan, concernente l'attuazione del progetto di sviluppo locale a Muminabad, concluso il 9 ottobre 2008

A.

Il progetto è volto a migliorare durevolmente le condizioni di vita della popolazione del distretto di Muminabad in Tagikistan e ad assicurare una pianificazione di prossimità grazie a processi di decisione e di attuazione trasparenti.

B.

Il progetto è stato lanciato nel 2000 dalla DSC e attuato dalla Caritas Svizzera. Opera in base a un approccio combinato di consulenza tecnica, riabilitazione dell'infrastruttura e aspetti di governance rivelatosi valido e perciò consolidato nel corso del tempo. Sono stati inoltre istituiti un comitato di sviluppo locale (Local Development Committee, LDC) e associazioni per difendere gli interessi degli abitanti e assicurare un dialogo permanente tra le autorità e la popolazione. Il piano di sviluppo del distretto, messo a punto nell'ambito del progetto, funge in Tagikistan da buon esempio per lanciare ulteriori attività di questo genere in altre regioni. L'ultima fase, che durerà fino a giugno 2010, mira ad ancorare i processi di pianificazione nelle associazioni con l'obiettivo di migliorare i redditi della popolazione.

C.

1,425 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti secondo le seguenti modalità: 1. con effetto immediato in caso di non rispetto o di violazione di una o più disposizioni contrattuali; 2.

con un preavviso di tre mesi nel caso in cui gli scopi del progetto non possano essere mantenuti; 3. con effetto immediato se un caso di forza maggiore impedisce la corretta esecuzione dell'accordo.

3138

2.2.15

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo dell'Ucraina, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di salute dedicato alle madri e ai bambini, concluso il 18 marzo 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Ucraina in relazione ai processi di riforma del sistema sanitario nel settore «madrebambino».

B.

Il settore della salute rappresenta una priorità della DSC nell'ambito della sua collaborazione con l'Ucraina. Il programma menzionato sostiene servizi di salute locali nella fase di attuazione di approcci moderni in materia di medicina perinatale e di promozione della salute volti a migliorare la salute delle madri e dei bambini.

C.

3,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3139

2.2.16

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente l'attuazione del progetto volto a minimizzare l'impatto degli effetti climatici estremi sulla salute della popolazione tagika, concluso il 14 novembre 2008

A.

Lo scopo principale di questo progetto in Tagikistan consiste nel ridurre i tassi di mortalità e di morbilità imputabili agli effetti delle condizioni climatiche.

B.

La straordinaria ondata di freddo che ha colpito il Tagikistan nell'inverno del 2007 e la susseguente crisi energetica hanno avuto gravi ripercussioni anche sull'assistenza sanitaria alla popolazione. Alla fine di gennaio 2008 il Governo del Tagikistan ha chiesto aiuto alla comunità internazionale. Sotto la guida delle Nazioni Unite è stato lanciato un appello d'emergenza e costituito un team incaricato di valutare i rischi e di coordinare le attività in loco («REACT»). Il progetto si concentra su obiettivi e priorità definiti in una prospettiva a medio termine e registra le esperienze fatte durante la crisi dell'inverno scorso. Il contributo della DSC è particolarmente pertinente perché s'iscrive in un settore in cui la DSC opera sistematicamente da molto tempo ed è complementare ai progetti dell'Aiuto umanitario. Il progetto viene messo in atto dall'OMS.

C.

300 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 6 mesi.

3140

2.2.17

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente l'attuazione del progetto di lotta alla tratta di esseri umani mediante campagne di sensibilizzazione nelle scuole secondarie superiori in Georgia, Armenia e Azerbaigian, concluso il 10 novembre 2008

A.

Lo scopo principale dell'accordo con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) consiste nel contribuire a prevenire la tratta di esseri umani e a lottare contro questo flagello in Armenia, Azerbaigian e Georgia informando in modo mirato i diretti interessati, ossia i diplomandi.

B.

La regione del Caucaso del Sud è stata definita come zona d'intervento nell'ambito del programma della DSC in materia di lotta alla tratta di esseri umani. Dato che a causa delle condizioni socioeconomiche molti giovani sono spinti a lasciare la regione del Caucaso del Sud una volta terminate le scuole per andare a cercare lavoro all'estero, il progetto si concentra sulla sensibilizzazione nelle scuole. Nel 2007 il presidente georgiano ha approvato per decreto un piano d'azione nazionale di lotta alla tratta di esseri umani.

Uno degli obiettivi del piano consiste nel mettere a punto moduli di sensibilizzazione speciali e nel diffonderli nelle scuole secondarie superiori. Il progetto è attuato dall'OIM su mandato della DSC, in stretta collaborazione con i Governi dei tre Paesi interessati.

C.

1,09 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3141

2.2.18

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica di Moldova, rappresentato dal Ministero della sanità e della protezione sociale, concernente la regionalizzazione delle cure pediatriche d'urgenza nella Repubblica di Moldova, concluso il 21 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Repubblica di Moldova per quanto riguarda l'estensione del programma sanitario svizzero nella Repubblica di Moldova nel settore delle cure pediatriche d'urgenza.

B.

La salute madre/bambino costituisce una priorità del programma di cooperazione della DSC nella Repubblica di Moldova. Dopo i successi ottenuti dalla DSC nell'ambito del progetto di perinatologia, il Ministero della sanità moldavo ha chiesto alla Direzione di estendere la sua attività alle cure pediatriche d'urgenza, finora totalmente assenti nel sistema sanitario moldavo. Il progetto si articola in due fasi: nella prima due ospedali beneficeranno di un sostegno materiale e della formazione del personale, mentre la seconda sarà dedicata a equipaggiare un ulteriore ospedale e a sviluppare le capacità richieste. Nello stesso tempo la Repubblica di Moldova si doterà di un quadro giuridico atto a disciplinare la modernizzazione durevole del sistema di cure pediatriche d'urgenza.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 30 aprile 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3142

2.2.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Georgia concernente la cooperazione finanziaria e tecnica accordata nell'ambito del progetto sul sostegno finanziario al soccorso d'inverno, concluso il 4 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e i ministeri georgiani interessati (Ministero per i rifugiati e gli alloggi, Ministero del lavoro, della sanità e degli affari sociali, Ufficio del Governo per le questioni regionali) per quanto riguarda l'attuazione del progetto di sostegno finanziario al soccorso d'inverno («Cash for Winterization»).

B.

Il progetto aiuta famiglie bisognose costrette ad abbandonare il proprio domicilio e trasferite nella Georgia occidentale accordando loro un aiuto in contanti durante l'inverno. Il sostegno finanziario consente alle famiglie di trascorrere l'inverno in un alloggio asciutto e riscaldato.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2008 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci, ma al più tardi alla fine di aprile 2009. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3143

2.2.20

Accordo di cofinanziamento tra la DSC e il PNUS relativo all'attuazione del progetto di sostegno ai Comuni in Moldova, concluso l'11 dicembre 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo finanziario destinato al progetto di sostegno ai Comuni («Community Empowerment Project») in Moldova.

B.

Il PNUS è incaricato di attuare il progetto che si concentra sulla componente «promozione finanziaria dell'impiego» nei villaggi di Purcari e di Talmaza in Moldova. Il progetto fa parte dell'aiuto d'urgenza accordato a Romania, Ucraina e Moldova dopo le inondazioni dell'estate 2008.

C.

55 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2008 e termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi reciproci. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3144

2.2.21

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica del Kosovo, rappresentata dal Ministero delle finanze e dell'economia, concernente il progetto di sostegno all'Agenzia kosovara delle proprietà, concluso il 18 dicembre 2008

A.

L'accordo di progetto regola le modalità concernenti il contributo finanziario concesso dalla Svizzera all'Agenzia kosovara delle proprietà («Kosovo Property Agency»).

B.

Una delle problematiche centrali dello Stato del Kosovo consiste nel chiarire le questioni riguardanti la proprietà. Una chiara regolamentazione dei diritti di proprietà rappresenta inoltre la condizione indispensabile alla concretizzazione di investimenti nazionali e stranieri. L'Agenzia kosovara delle proprietà è incaricata di trattare le controversie o i casi oscuri nel settore della proprietà fondiaria e immobiliare. Il progetto fornisce quindi, tra l'altro, un contributo alla promozione dello Stato di diritto, alla creazione delle condizioni necessarie al ritorno dei rifugiati e dei profughi e all'integrazione delle minoranze.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo di progetto è entrato in vigore il 18 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

3145

2.2.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero dell'agricoltura, degli alimenti e della protezione dei consumatori, concernente il sostegno a un'agricoltura sostenibile in Albania, concluso il 21 gennaio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa ai progetti lanciati nell'ambito dello «Sviluppo del settore privato» in Albania.

B.

Lo scopo generale del progetto consiste nel migliorare la situazione economica utilizzando in modo sostenibile ed equilibrato le risorse naturali in diverse regioni dell'Albania.

C.

2,108 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 gennaio 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3146

2.2.23

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero dell'educazione e delle scienze e dal Ministero del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità, concernente un programma nel settore dell'educazione e della formazione professionale in Albania, concluso il 23 luglio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità della cooperazione relativa al progetto lanciato nell'ambito dello «Sviluppo del settore privato» in Albania.

B.

Il progetto AlbVET si prefigge di dare un importante contributo alla riforma generale del sistema educativo e della formazione professionale in Albania che vede in primo piano gli sforzi volti a promuovere un sistema di educazione e di formazione professionale decentralizzato.

C.

4,435 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3147

2.2.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero degli interni, concernente un programma di promozione della decentralizzazione e dello sviluppo locale nella prefettura di Scutari (Qark Shkodra), concluso il 3 giugno 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative a progetti nel settore «Democratizzazione e decentralizzazione» nella regione di Scutari in Albania.

B.

Il programma è incentrato sul sostegno a un gruppo di otto Comuni nella regione di Scutari nell'Albania settentrionale. In stretta collaborazione con i cittadini e le organizzazioni della società civile sarà pianificato, attuato e seguito l'intero processo di decentralizzazione e promozione dello sviluppo locale.

C.

4,53 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3148

2.2.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dall'Istituto di statistica di Albania, concernente il miglioramento delle statistiche relative allo sviluppo demografico e sociale in Albania, concluso il 22 aprile 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative al progetto volto a migliorare il sistema statistico albanese.

B.

Per favorire lo sviluppo dell'Albania in vista della sua integrazione in Europa è indispensabile continuare a migliorare e perfezionare il sistema statistico del Paese. Il progetto si prefigge di migliorare e stabilizzare il sistema statistico albanese segnatamente per quanto riguarda i dati relativi allo sviluppo demografico e sociale dell'Albania.

C.

1,87 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3149

2.2.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il programma di sviluppo del personale nel settore sanitario, concluso il 30 aprile 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative ai progetti lanciati nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e dei servizi sociali in Albania.

B.

Il presente progetto si prefigge in primo luogo di rafforzare le competenze degli addetti del settore sanitario al fine di migliorare la qualità dell'assistenza medica.

C.

1,73 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3150

2.2.27

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Tagikistan, rappresentato dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'educazione, concernente l'elaborazione di un concetto di riforma della formazione medica di base in Tagikistan, concluso il 12 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Tagikistan relative al miglioramento della formazione medica di base mediante l'elaborazione di un concetto di trasformazione dei relativi corsi di studi all'università statale.

B.

Il settore della salute costituisce una delle priorità del programma di cooperazione della DSC con il Tagikistan. Il Governo tagiko beneficia del sostegno della Svizzera nei suoi sforzi di riforma nel settore sanitario. Grazie a quest'accordo la DSC partecipa all'elaborazione di un concetto urgente e necessario di riconfigurazione dei corsi di studi nella formazione medica di base all'università statale. Dato che quest'ultima è responsabile della formazione del 95 per cento di tutti i medici di famiglia, occorre fornire un contributo durevole a un'assistenza medica di base migliore.

C.

90 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo il 12 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° novembre 2007 al 31 luglio 2008. Se una delle Parti non adempie i suoi obblighi contrattuali, l'altra Parte, al termine di un effetto sospensivo di sei mesi, può denunciare l'accordo per scritto.

3151

2.2.28

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Kirghizistan, rappresentato dal Ministero della sanità, concernente il progetto sanitario lanciato congiuntamente da Kirghizistan, Svizzera e Svezia, concluso il 18 aprile 2008

A.

L'accordo relativo alla cooperazione trilaterale tra la Svizzera, la Svezia e il Kirghizistan definisce le modalità di attuazione del progetto volto a migliorare il sistema sanitario e l'igiene ospedaliera nel Kirghizistan, in particolare a Naryn e Talas e in altre tre regioni del Paese.

B.

La Croce Rossa attua questo progetto dal 1999 su mandato bilaterale della DSC. Grazie al contributo svedese, nel 2005 è stato possibile ampliarlo con una componente di «promozione della salute». La nuova fase si concentra oramai su questo aspetto e sull'estensione del modello, lanciato in origine nella regione di Naryn nel Kirghizistan centrale, a tutto il Paese. La DSC continua a mantenere la responsabilità globale del progetto.

C.

4,1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo il 18 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3152

2.2.29

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Commissione interstatale di coordinamentodelle acque in Asia centrale in Uzbekistanconcernente il progetto di gestione integrata delle risorse idriche nella valle del Ferghana, concluso il 3 giugno 2008

A.

Il progetto contribuisce a migliorare l'efficacia della gestione delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore dell'irrigazione, promuovendo in tal modo uno sviluppo ecologico e pacifico durevole nella valle del Ferghana.

B.

La DSC ha lanciato questo progetto nell'ambito della strategia adottata nel settore idrico in Asia centrale. Sin dall'inizio, nel settembre 2001, è stato possibile ottenere un netto miglioramento della situazione a favore degli utenti e un maggiore riconoscimento del valore della gestione integrata delle risorse idriche da parte delle autorità e dei responsabili dell'irrigazione. Dal maggio 2005 l'organizzazione e la tecnica d'irrigazione sono state continuamente migliorate e applicate in regioni pilota. La fase attuale intende portare chiarezza circa la sostenibilità del progetto e consolidarlo in modo da poterlo applicare in altre regioni.

C.

3,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

3153

2.2.30

Accordo tra la DSC e l'IWMI concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello parcellare in Asia centrale, concluso il 9 maggio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la DSC e l'Istituto internazionale di gestione delle acque (IWMI), che rappresenta l'Associazione formata dall'IWMI e dal Centro di informazione scientifica (SIC) della Commissione centrale asiatica di coordinamento interstatale delle questioni idriche (ICWC), in vista dell'attuazione di un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello delle singole aziende agricole in Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan.

B.

Il settore delle acque (irrigazione e approvvigionamento di acqua potabile) costituisce una priorità del programma di cooperazione della DSC con tutti e tre i Paesi dell'Asia centrale. Da anni la DSC sostiene diversi progetti d'irrigazione il cui obiettivo è di assicurare un'utilizzazione equa, sostenibile ed efficace delle risorse idriche. Il nuovo progetto mira a colmare le attuali lacune cognitive dei beneficiari dei sistemi d'irrigazione, a stabilizzare i raccolti grazie a una migliore utilizzazione dell'acqua e a impedire la salinizzazione e il drenaggio. Il progetto è attuato dall'IWMI su mandato della DSC, in nome dell'Associazione formata dall'IWMI e dal SIC ICWC.

C.

320 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 28 febbraio 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

3154

2.2.31

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dalla DSC, e l'ICWC concernente un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello parcellare in Asia centrale, concluso il 9 maggio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Commissione centrale asiatica di coordinamento interstatale delle questioni idriche (ICWC) in Tagikistan, Kirghizistan e Uzbekistan in vista dell'attuazione di un progetto volto a migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche a livello delle singole aziende agricole.

B.

Il settore delle acque (irrigazione e approvvigionamento di acqua potabile) costituisce una priorità del programma di cooperazione della DSC con tutti e tre i Paesi dell'Asia centrale. Da anni la DSC sostiene diversi progetti d'irrigazione il cui obiettivo è di assicurare un'utilizzazione equa, sostenibile ed efficace delle risorse idriche. Il nuovo progetto mira a colmare le attuali lacune cognitive dei beneficiari dei sistemi d'irrigazione, a stabilizzare i raccolti grazie a una migliore utilizzazione dell'acqua e a impedire la salinizzazione e il drenaggio. Il progetto è attuato dall'Istituto internazionale di gestione delle acque (IWMI) in nome dell'Associazione formata dall'IWMI e dal Centro di informazione scientifica della ICWC.

C.

320 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 28 febbraio 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 60 giorni.

3155

2.2.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il programma comune d'integrazione dei Rom e dei gruppi marginalizzati grazie all'istruzione, fase 1, concluso il 19 dicembre 2008

A.

L'accordo rappresenta un contributo finalizzato a raggiungere il secondo Obiettivo di Sviluppo del Millennio (MDG2), ossia l'accesso all'istruzione primaria per tutti i bambini. Il programma intende coinvolgere soprattutto i bambini di gruppi marginalizzati (bambini handicappati e rom) in 60 Comuni della Serbia formando 500 insegnanti (di cui 130 rom) e sensibilizzando le autorità comunali e i genitori sull'importanza dell'istruzione per questi gruppi della popolazione.

B.

In Serbia 80 000 bambini non vanno a scuola. Si tratta per lo più di bambini handicappati o appartenenti a gruppi marginalizzati della popolazione quali le minoranze rom o valacca. Sono necessarie misure diverse per consentire a questi bambini di accedere al sistema scolastico. Il presente programma consentirà di creare in 60 città della Serbia un modello educativo atto ad assicurare l'integrazione efficace e durevole dei bambini marginalizzati nel sistema scolastico.

C.

598 197 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3156

2.2.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente il programma di sostegno della riforma del settore della giustizia in Serbia, concluso il 12 dicembre 2008

A.

La riforma della giustizia in Serbia è stata lanciata alcuni anni fa, ma non ha fatto finora grandi passi in avanti. Con il nuovo Governo serbo, giunto al potere nel luglio 2008, è fortemente aumentata la volontà politica di attuare la riforma i cui obiettivi consistono nel migliorare l'indipendenza, il senso di responsabilità e l'efficienza di tutto il sistema giudiziario, nel lottare contro la corruzione e nel creare condizioni d'investimento più favorevoli.

B.

La situazione del sistema giudiziario in Serbia è peggiorata negli anni Novanta a causa della crisi economica, dei focolai di guerra e della sanzioni internazionali. I magistrati venivano selezionati in base alla loro appartenenza politica e rispondevano al partito. Dopo i cambiamenti politici sopraggiunti nel 2000 poco è cambiato: i giudici continuano a essere nominati dai politici che così possono difendere i propri interessi. Alcuni magnati detengono il controllo sui sistemi esecutivo, legislativo e giudiziario. Il settore della giustizia è caratterizzato dalla corruzione e soggetto all'influenza di gruppi politici o di potenti associazioni. I cittadini non sono quindi protetti dal sistema giudiziario e non riescono per lo più a far valere i propri diritti.

C.

400 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 1° giugno 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3157

2.3

Messaggio del 28 maggio 2003 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2003 4001) Introduzione

La Costituzione prevede che la Svizzera debba contribuire «ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita». In applicazione di questo mandato costituzionale il Consiglio federale e il Parlamento definiscono il campo d'azione della cooperazione svizzera allo sviluppo per il periodo del credito quadro proposto adottando il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.

Nel messaggio si illustra come la Svizzera intende contribuire a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio mediante la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario, sia nell'ambito di accordi di cooperazione bilaterali con Paesi partner prestabiliti sia in un contesto multilaterale. Gli strumenti bilaterali e multilaterali sono coordinati tra loro in modo tale da sortire il massimo effetto.

Sotto il profilo della cooperazione bilaterale la Svizzera intende creare i presupposti di base di processi di sviluppo sostenibili e proseguibili in maniera autonoma, a livello nazionale e regionale. Il suo è un impegno a lunga scadenza, orientato alle priorità di sviluppo nazionali dei Paesi partner e coordinato con gli altri Paesi donatori.

Nell'ambito della cooperazione multilaterale la Svizzera fornisce contributi finanziari a organizzazioni multilaterali quali la Banca mondiale, le banche regionali per lo sviluppo e l'ONU. Queste organizzazioni sono attori importanti nel settore della cooperazione allo sviluppo e ­ grazie alle loro vaste conoscenze, a una lunga tradizione e a risorse considerevoli ­ possono esercitare un importante effetto leva nei Paesi partner attraverso i loro programmi nazionali e regionali. L'aiuto multilaterale contribuisce a risolvere, nei Paesi in sviluppo, problemi complessi o politicamente delicati che superano le possibilità della cooperazione bilaterale perché rivestono carattere globale o richiedono fondi cospicui, rendendo necessaria la collaborazione di tutta la comunità internazionale.

3158

2.3.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'IPI concernente il progetto di monitoring del progetto Nepal, concluso il 3 aprile 2008

A.

La DSC finanzia il progetto «IPI (Istituto internazionale della stampa) ­ Libertà di stampa in Nepal, monitoring del progetto Nepal» che prevede di monitorare le elezioni della primavera 2008 in Nepal.

B.

Il progetto persegue due obiettivi: 1) promuovere la libertà di stampa in Nepal, fondamento della democrazia (attirando l'attenzione sull'importanza della libertà di stampa e sulle sue violazioni); 2) consigliare la nuova assemblea costituente sul tema della libertà di stampa.

C.

14 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2008 e copre il periodo dal 12 febbraio 2008 al 12 giugno 2008. Termina quando le Parti avranno adempiuto i loro obblighi contrattuali.

3159

2.3.2

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica del Perù, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concluso il 4 agosto 2008 L'accordo definisce le modalità di cooperazione nell'ambito del programma regionale BioAndes sostenuto in Perù, Bolivia ed Ecuador.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Perù.

C.

1,203 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3160

2.3.3

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente la formazione professionale e lo sviluppo delle capacità nel settore del lavoro e dello sviluppo locale nelle regioni rurali, concluso il 20 maggio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Ecuador nel settore della formazione professionale e dello sviluppo delle capacità nelle regioni rurali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Ecuador.

C.

1,72 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2009. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3161

2.3.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione e dal Ministero dell'ambiente e dell'agricoltura, concernente il programma governativo lanciato nel settore dell'alimentazione, concluso il 27 marzo 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore della produzione e della distribuzione di colazioni scolastiche (programa gubernamental de alimentación escolar).

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

142 382 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 2008 e copre il periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3162

2.3.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, Intercooperation e la Bolivia, rappresentata dal Viceministero per la decentralizzazione, concernente il progetto «Sviluppo economico locale e gestione sostenibile delle risorse naturali», concluso il 4 aprile 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore dello sviluppo economico locale e della gestione sostenibile delle risorse naturali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

4,772 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3163

2.3.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero della pianificazione, concernente il progetto di sviluppo regionale e di decentralizzazione PDCR III, concluso il 1° gennaio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia nel settore dello sviluppo regionale e della decentralizzazione.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con la Bolivia.

C.

4,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3164

2.3.7

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese «PYMERURAL», concluso il 29 settembre 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore dello sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese nelle regioni rurali.

B.

L'accordo definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Honduras.

C.

4,948 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3165

2.3.8

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma di approvvigionamento idrico nelle zone rurali e di risanamento rurale «AGUASAN», concluso il 22 settembre 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nell'ambito dell'approvvigionamento idrico e della modernizzazione del settore dell'acqua potabile.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con il Nicaragua.

C.

8,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3166

2.3.9

A.

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Ministero delle finanze e dell'agricoltura, concernente il progetto di competitività agricola «COMRURAL», concluso il 30 settembre 2008 L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Honduras nel settore della competitività agricola.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Honduras.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con un preavviso di 15 giorni.

3167

2.3.10

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto «Sistema di formazione nell'ambito dello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili», concluso il 25 febbraio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Ecuador per quanto riguarda la promozione del sistema di formazione nell'ambito dello sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Ecuador.

C.

2,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 febbraio 2008 e copre il periodo dal 7 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3168

2.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto nel settore della decentralizzazione e dello sviluppo rurale, concluso il 17 aprile 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Ecuador nel settore della decentralizzazione e della promozione dello sviluppo locale.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Ecuador.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3169

2.3.12

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Ecuador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto Produttori organizzati per la promozione del commercio rurale, concluso il 5 maggio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e l'Ecuador per quanto riguarda l'organizzazione di produttori indipendenti nel settore dello sviluppo aziendale rurale.

B.

Definisce il quadro giuridico applicabile alla cooperazione con l'Ecuador.

C.

3,206 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2009. In caso di violazione grave delle disposizioni contrattuali può essere denunciato con effetto immediato.

3170

2.3.13

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente il versamento di un contributo volto a migliorare i sistemi di produzione agricola basati sulla coltura del riso, concluso il 23 ottobre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo al Programma nazionale di ricerca sul riso nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di creare nuove varietà di riso e di mettere a punto metodi di produzione adattati alla risicoltura nelle regioni montagnose del Laos per migliorare la sicurezza alimentare della popolazione.

C.

2,823 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 30 settembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3171

2.3.14

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente un fondo per la lotta alla povertà, concluso il 23 ottobre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a rafforzare lo sviluppo rurale nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale sostenendo l'infrastruttura rurale a livello locale.

C.

1,720 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 30 settembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3172

2.3.15

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente il Sistema nazionale di consultazione agricola, concluso il 23 ottobre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a promuovere il settore agricolo nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di garantire la sicurezza alimentare e le condizioni di vita dei contadini laotiani migliorando i metodi di produzione agricola.

C.

4,810 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3173

2.3.16

Accordo tra la Svizzera e l'UNODC concernente la lotta alla violenza domestica in Vietnam, concluso il 29 settembre 2008

A.

La Svizzera, oltre ad altri finanziatori internazionali, fornisce un contributo finanziario destinato alla lotta alla violenza domestica in Vietnam.

B.

Il progetto di prefigge di attuare i testi legislativi che riguardano la violenza domestica mediante una formazione mirata degli agenti di polizia, informando meglio le vittime di violenze domestiche e migliorando l'informazione stessa sull'argomento.

C.

740 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3174

2.3.17

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma inteso a rafforzare la parità tra i sessi nel settore della gestione degli affari pubblici nella Repubblica islamica del Pakistan, concluso il 17 aprile 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative al programma del PNUS inteso a rafforzare la parità tra i sessi nel settore della gestione degli affari pubblici in Pakistan.

B.

Il programma costituisce una delle tre priorità della cooperazione allo sviluppo promossa dalla Svizzera in Pakistan (buona gestione degli affari pubblici e parità di diritti tra uomo e donna). Intende sostenere e rafforzare il Governo pachistano in materia di gestione sesso-specifica della cosa pubblica contribuendo in tal modo a lottare contro la povertà e a garantire le pari opportunità tra uomo e donna in Pakistan.

C.

3,698 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° aprile 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3175

2.3.18

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il Governo pachistano della Provincia della Frontiera del Nord Ovest (N.W.F.P), rappresentato dal Dipartimento della pianificazione e dello sviluppo di Peshawar, e l'ONG svizzera Intercooperation concernente il programma volto a rafforzare lo sviluppo sostenibile e la capacità di guadagno nei distretti di Chitral, Swat, Buner, Karak, D.I Khan e Kurram, concluso il 26 maggio 2008

A.

Il Memorandum d'intesa definisce i ruoli dei singoli attori in relazione al programma volto a rafforzare lo sviluppo sostenibile e la capacità di guadagno nei distretti di Chitral, Swat, Buner, Karak, D.I Khan e Kurram situati nella provincia pachistana N.W.F.P.

B.

Il programma costituisce una delle tre priorità della cooperazione allo sviluppo promossa dalla Svizzera in Pakistan (rafforzamento della sicurezza di conseguire un reddito nelle regioni rurali). Intende contribuire a migliorare la qualità di vita e, di conseguenza, a ridurre la povertà e la vulnerabilità di comunità marginalizzate nei distretti menzionati. L'attuazione del progetto è stata affidata a Intercooperation.

C.

7,972 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

3176

2.3.19

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la terza fase del progetto di ricerca sul mais HMRP, concluso il 3 luglio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il progetto di ricerca sul mais HMRP (Hill Maize Research Project) il cui obiettivo consiste nel migliorare la sicurezza alimentare e nel promuovere la capacità di guadagno in particolare delle famiglie povere e svantaggiate che vivono nelle zone collinari del Nepal.

B.

Il Nepal è un Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo da circa 50 anni. Il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione povera rurale è uno degli obiettivi centrali della strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera in Nepal.

C.

1,85 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2008 e copre con effetto retroattivo il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 180 giorni. Se un caso di forza maggiore pregiudicasse l'esecuzione dell'accordo, entrambe le Parti hanno la facoltà di denunciarlo con effetto a partire dal momento in cui si è verificato detto caso.

3177

2.3.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la terza fase del programma di gestione sostenibile del suolo (SSMP) in Nepal, concluso il 9 gennaio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione concernenti il programma di gestione sostenibile del suolo SSMP (Sustainable Soil Management Programme) in Nepal.

B.

Il Nepal è un Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo da circa 50 anni. Il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione povera rurale è uno degli obiettivi centrali della strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera in Nepal.

C.

3,579 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 gennaio 2008 e copre con effetto retroattivo il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 180 giorni. Se un caso di forza maggiore pregiudicasse l'esecuzione dell'accordo, entrambe le Parti hanno la facoltà di denunciarlo con effetto a partire dal momento in cui si è verificato detto caso.

3178

2.3.21

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo del Nepal concernente il progetto relativo a una tecnologia pulita di costruzione delle fornaci verticali da mattoni in Nepal, concluso il 3 luglio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nell'ambito del progetto relativo a una tecnologia pulita di costruzione delle fornaci verticali da mattoni in Nepal.

B.

Il progetto vuole contribuire a ridurre i gas a effetto serra e l'inquinamento nel settore edilizio grazie a un transfer di tecnologie pulite. L'obiettivo consiste inoltre nell'arginare il riscaldamento globale e nell'adottare misure atte a evitare il peggioramento delle condizioni di salute e ambientali nelle zone in cui sorgono le fornaci da mattoni.

C.

2,458 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3179

2.3.22

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente il programma inteso a rafforzare il settore pubblico in Afghanistan, concluso il 26 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce i ruoli dei singoli attori e la loro cooperazione in relazione al programma inteso a rafforzare la gestione dei servizi pubblici in Afghanistan.

B.

Il programma costituisce una delle tre priorità della cooperazione allo sviluppo promossa dalla Svizzera in Afghanistan (governance). Rafforzando le competenze dei funzionari contribuisce alla riforma del settore pubblico.

C.

700 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 ottobre 2008 e copre il periodo dal 26 ottobre 2008 al 30 settembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3180

2.3.23

Accordo tra la DSC e il PNUS concernente il partenariato ONU nel settore della gestione del sapere, concluso il 15 agosto 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Programma India delle Nazioni Unite e la DSC per il finanziamento e l'attuazione della piattaforma virtuale per la gestione del sapere (Solution Exchange).

B.

Il programma di gestione del sapere concorda con il programma di partenariato allestito in India in seguito alla decisione del Consiglio federale di non considerare più questo Paese come prioritario.

C.

900 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 agosto 2008 e copre il periodo dal 15 agosto 2008 al 31 agosto 2011.

3181

2.3.24

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Burundi, rappresentato dal Ministero delle relazioni estere e della cooperazione internazionale, concernente un contributo al progetto di rafforzamento delle capacità nel Ministero degli esteri, concluso il 6 febbraio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo. Un rafforzamento mirato e il consolidamento delle capacità del Ministero costituiscono gli obiettivi del progetto.

B.

Occorre migliorare le condizioni di lavoro dei quadri e del personale del Ministero degli esteri con l'obiettivo di rafforzare le capacità e l'efficacia del Ministero e di consolidare i buoni rapporti bilaterali e la cooperazione tra la Svizzera e il Burundi.

C.

150 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 febbraio 2008 e copre il periodo dal 6 febbraio 2008 al 30 giugno 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3182

2.3.25

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Madagascar, rappresentato dal MPRDAT, concernente un contributo al programma di attuazione della «Strategia nazionale di sviluppo regionale e comunale», concluso il 27 marzo 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo finanziario e tecnico al programma di attuazione della «Strategia nazionale di sviluppo regionale e comunale».

B.

Lo scopo del programma consiste nel rafforzare le capacità del Ministero della presidenza della Repubblica competente per la decentralizzazione e la pianificazione del territorio (MPRDAT), nell'affiancare efficacemente le autorità regionali e comunali perché possano espletare la loro missione di sviluppo e nel garantire l'accesso delle collettività territoriali decentralizzate alle risorse finanziarie.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3183

2.3.26

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di urbanizzazione e di allestimento di una rete stradale extra-urbana nella regione orientale del Burkina Faso, concluso l'8 luglio 2008

A.

Il presente accordo definisce le modalità di attuazione del programma di urbanizzazione e di allestimento di una rete stradale extra-urbana nella regione orientale del Burkina Faso (province di Gnagna, Gourma e Tapoa).

B.

Lo scopo del programma consiste nell'allestire, nella regione orientale del Paese, una rete stradale extra-urbana carrozzabile gestita in modo sostenibile dalle collettività e dalle comunità dei villaggi.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3184

2.3.27

Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente l'attuazione di un programma di sostegno dell'economia locale, dell'artigianato e della microimpresa, concluso il 3 luglio 2008

A.

Il presente accordo definisce le modalità di attuazione del programma di promozione dell'economia locale, dell'artigianato e della microimpresa.

B.

Lo scopo del programma consiste nel promuovere uno sviluppo economico equo e sostenibile incoraggiando la libera impresa creatrice, a sua volta, di posti di lavoro e di benessere.

C.

3,33 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3185

2.3.28

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il Programma di sviluppo sociale urbano, concluso il 5 giugno 2008

A.

Il presente accordo illustra lo scopo del programma e gli obiettivi stabiliti per la fase II del Programma di sviluppo sociale urbano (PDSU) della cooperazione svizzera. Precisa inoltre la coerenza del programma con le politiche nazionali del Mali, la relazione con il programma della cooperazione svizzera, gli impegni reciproci delle Parti contraenti, le istanze responsabili e le modalità di esecuzione.

B.

Il programma punta a promuovere una democrazia di prossimità, a rafforzare il senso di responsabilità dei cittadini, la concertazione e il coordinamento degli attori nella fase di attuazione di progetti di sviluppo economico e sociale atti ad apportare un sensibile miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.

C.

2,58 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2008 e copre il periodo dal 15 maggio 2007 al 30 aprile 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi. È fatta salva la disdetta immediata dell'accordo per cause di forza maggiore.

3186

2.3.29

Accordo tra la Svizzera e il Mali concernente il Programma di sostegno alla formazione professionale (PAFP), concluso il 5 giugno 2008

A.

Il presente accordo illustra lo scopo del programma e gli obiettivi stabiliti per la fase II del Programma di sostegno alla formazione professionale (PAFP) della cooperazione svizzera. Precisa inoltre i risultati auspicati, gli impegni reciproci delle Parti contraenti, le istanze responsabili e le modalità di esecuzione.

B.

Il Programma mira a rafforzare le qualifiche professionali migliorando in tal modo l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, aumentando i redditi e promuovendo l'economia locale.

C.

3,9 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 giugno 2008 e copre il periodo dal 15 dicembre 2007 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. È fatta salva la disdetta immediata dell'accordo per cause di forza maggiore.

3187

2.3.30

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze e dell'economia, concernente il programma sanitario, concluso il 21 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative all'attuazione del programma sanitario in Tanzania.

B.

La Tanzania sta riformando il proprio sistema sanitario ed è sostenuta nell'impresa da diversi donatori, tra cui anche la Svizzera. La riforma è volta a migliorare l'assistenza sanitaria della popolazione tanzana.

C.

18 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3188

2.3.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero della sanità e dei servizi sociali, concernente il progetto di assicurazione malattie a favore della popolazione rurale, concluso il 6 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione relative all'attuazione del progetto di assicurazione malattie a favore della popolazione rurale della Tanzania.

B.

Attualmente soltanto una piccola parte della popolazione tanzana beneficia delle assicurazioni malattie esistenti. Non sono coperti in particolare gli abitanti poveri delle regioni rurali che devono perciò pagare di tasca propria prestazioni di per sé assicurabili. La DSC sostiene il Governo nei suoi sforzi volti ad aumentare le prestazioni delle assicurazioni e a migliorare la copertura a livello nazionale.

C.

980 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3189

2.3.32

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concernente un fondo fiduciario per le foreste in Vietnam, concluso il 25 novembre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo alla gestione sostenibile delle foreste e al mantenimento della biodiversità in Vietnam.

B.

La Svizzera fornisce, assieme ad altri finanziatori internazionali, un contributo finanziario al fondo fiduciario con lo scopo principale di promuovere la gestione sostenibile delle foreste per aumentare la loro funzione di protezione e garantire i redditi della popolazione.

C.

5 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3190

2.3.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un fondo destinato a un sondaggio condotto tra la popolazione nel settore della governance in Vietnam, concluso il 10 aprile 2008

A.

L'accordo riguarda una partecipazione finanziaria al fondo della Banca mondiale destinato a sostenere il sondaggio condotto tra la popolazione nel settore della governance in Vietnam.

B.

Il progetto si prefigge di ottenere dalla popolazione vietnamita informazioni supplementari su questioni riguardanti la governance in modo da poter orientare meglio le misure di sostegno adottate in questo settore ai bisogni della popolazione.

C.

194 756 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008.

3191

2.3.34

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente il miglioramento della formazione scolastica nella Corea del Nord, concluso l'8 dicembre 2008

A.

La Svizzera fornisce un contributo al programma di formazione realizzato dall'UNICEF nella Corea del Nord.

B.

Il progetto si prefigge di introdurre metodi di apprendimento moderni nell'insegnamento primario e di sviluppare un programma di studi della matematica adattato alle conoscenze e ai requisiti odierni, universalmente riconosciuti.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

3192

2.3.35

Accordo tra la Svizzera e la Banca mondiale concernente l'introduzione di un'assicurazione indicizzata del bestiame in Mongolia, concluso il 16 dicembre 2008

A.

L'accordo riguarda una partecipazione finanziaria al fondo della Banca mondiale destinato all'introduzione di un'assicurazione indicizzata del bestiame in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di ripartire i rischi legati all'influsso di eventi climatici estremi sulle mandrie di bestiame mongole in modo da ridurre la dipendenza degli allevatori dalle condizioni climatiche.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3193

2.3.36

Accordo tra la Svizzera e il PNUS concernente la gestione sostenibile del suolo nell'ambito della lotta alla desertificazione, concluso il 20 novembre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato alla lotta contro la desertificazione in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare sia la gestione del suolo, grazie all'adozione di meccanismi di pianificazione e coordinamento migliori a livello nazionale e distrettuale, sia la diffusione di metodi di gestione sostenibile da parte di gruppi di agricoltori.

C.

2,065 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3194

2.3.37

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 5 settembre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a rafforzare diverse istituzioni governative.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare lo Stato di diritto e di migliorare l'erogazione di servizi delle istituzioni governative del Bhutan.

C.

78 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di un mese.

3195

2.3.38

Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il sostegno alla buona gestione degli affari pubblici, concluso il 24 dicembre 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a rafforzare diverse istituzioni governative.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare lo Stato di diritto e di migliorare l'erogazione di servizi delle istituzioni governative del Bhutan.

C.

2,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 giugno 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di un mese.

3196

2.3.39

Accordo tra la DSC e il Centro cinese di formazione dei quadri superiori dell'amministrazione pubblica concernente il programma di formazione sino-svizzero allestito nel settore pubblico cinese, concluso il 2 aprile 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato al sistema dell'amministrazione pubblica cinese.

B.

Il progetto sostiene la formazione dei quadri superiori dell'amministrazione pubblica cinese a livello centrale, provinciale e comunale.

C.

8,540 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3197

2.3.40

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos concernente il sistema nazionale di consulenza agricola, concluso il 13 febbraio 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a promuovere il settore agricolo nel Laos.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare i metodi di produzione agricola contribuendo in tal modo a garantire la sicurezza alimentare dei contadini laotiani.

C.

814 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 febbraio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3198

2.3.41

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un fondo fiduciario destinato a rafforzare il settore finanziario pubblico nel Laos, concluso il 9 giugno 2008

A.

La Svizzera fornisce, assieme ad altri finanziatori internazionali, un contributo finanziario al fondo fiduciario della Banca mondiale.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare l'efficienza del settore finanziario pubblico contribuendo in tal modo allo sviluppo socioeconomico della popolazione laotiana.

C.

200 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 giugno 2008 e copre il periodo dal 9 giugno 2008 al 30 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3199

2.3.42

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la lotta alla tratta degli esseri umani, concluso il 6 maggio 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato alla lotta contro la tratta degli esseri umani in Mongolia.

B.

Il progetto si prefigge di rafforzare le istituzioni attive nella lotta contro la tratta di esseri umani in Mongolia e di sostenere le vittime dei trafficanti.

C.

2,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3200

2.3.43

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente la creazione di uno sportello pubblico di accesso a diversi servizi, concluso il 3 giugno 2008

A.

L'accordo riguarda la ristrutturazione dei servizi pubblici per poter consentire alla popolazione di accedere più facilmente ai documenti ufficiali (certificati, autorizzazioni ecc.).

B.

Il progetto comprende un contributo della DSC alla buona gestione degli affari pubblici volto a migliorare l'accesso ai servizi pubblici amministrativi forniti dal Governo rendendolo equo, trasparente, non discriminatorio ed efficiente.

C.

3,210 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3201

2.3.44

Accordo tra la Svizzera e la Mongolia concernente un progetto inteso a rafforzare il settore della patata in Mongolia, concluso il 5 febbraio 2008

A.

L'accordo riguarda un contributo destinato a rafforzare il settore nazionale della patata.

B.

Il progetto si prefigge di migliorare la sicurezza alimentare e di aumentare la produttività del settore della patata in Mongolia. In questo modo s'intende garantire che la popolazione mongola abbia a disposizione patate in quantità sufficiente e a prezzi accessibili contribuendo così a un'alimentazione equilibrata.

C.

4,3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 febbraio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3202

2.3.45

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente il progetto sul promovimento dell'occupazione giovanile in Nepal, concluso il 18 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione al progetto inteso a migliorare le prospettive professionali dei giovani nepalesi offrendo loro una breve formazione (F-Skill).

B.

Il Nepal è un Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo da circa 50 anni. Migliorare la formazione professionale e dunque le possibilità di impiego dei giovani è uno degli obiettivi della strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera in Nepal.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 180 giorni. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3203

2.3.46

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nepal, rappresentato dal Ministero delle finanze, concernente la terza fase del progetto destinato a migliorare lo sfruttamento sostenibile delle foreste comunali (progetto NSCFP) in Nepal, concluso il 4 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione al progetto inteso a migliorare lo sfruttamento sostenibile delle foreste comunali (NSCFP ­ Nepal Community Forestry Project) in Nepal.

B.

Il Nepal è un Paese prioritario della cooperazione svizzera allo sviluppo da circa 50 anni. Migliorare le condizioni di vita della popolazione povera delle regioni rurali è uno degli obiettivi centrali della strategia di cooperazione adottata dalla Svizzera.

C.

3,143 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 dicembre 2008 e copre il periodo dal 16 luglio 2008 al 15 luglio 2011, con effetto retroattivo. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 180 giorni. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3204

2.3.47

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il progetto di sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese, concluso il 24 novembre 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e il Nicaragua nel settore dello sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese in ambiente rurale.

B.

Il trattato internazionale definisce il quadro giuridico valido per la cooperazione con il Nicaragua.

C.

4,453 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2012. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, può essere denunciato con effetto immediato.

3205

2.3.48

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e i Paesi Bassi, rappresentati dal Ministero della cooperazione allo sviluppo, concernente il sostegno a un processo di transfer di autorità comunali, concluso il 15 novembre 2008

A.

L'accordo disciplina la collaborazione tra la Svizzera e i Paesi Bassi quali co-donatori per il progetto svolto a Managua (Nicaragua) nel settore del sostegno al processo di transfer di autorità comunali.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro giuridico della collaborazione con i Paesi Bassi.

C.

400 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 novembre 2008 e copre il periodo dal 15 novembre 2008 al 15 maggio 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3206

2.3.49

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero dell'acqua, concernente il sostegno al piano nazionale per i bacini idrologici, concluso il 24 gennaio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Bolivia per il sostegno al piano nazionale per i bacini idrologici.

B.

Il trattato internazionale disciplina il quadro giuridico della cooperazione con la Bolivia.

C.

875 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. Ogni violazione sostanziale dell'accordo ne permette la denuncia immediata.

3207

2.3.50

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la CEA, concernente la Conferenza «La scienza e l'Africa», concluso il 6 marzo 2008

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (CEA) per il finanziamento della Conferenza «La scienza e l'Africa».

B.

Grazie al contributo, 18 scienziati provenienti da svariati Paesi africani potranno partecipare alla Conferenza (costi di viaggio, soggiorno e workshop) organizzata per migliorare la partecipazione degli studiosi africani ai progetti internazionali di ricerca e sviluppo.

C.

96 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2008. Può essere denunciato se le condizioni del trattato non vengono rispettate nella realizzazione del progetto.

3208

2.3.51

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al monitoraggio nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture sanitarie, concluso il 10 gennaio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al monitoraggio nel settore dell'approvvigionamento idrico e delle strutture sanitarie (Global Water Supply and Sanitation Sector Monitoring).

B.

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG) sono traguardi accettati dalla comunità internazionale. L'acqua è un argomento centrale degli MDG. La DSC è molto attiva nel settore dell'acqua in generale e in quello delle strutture sanitarie in particolare; dunque il monitoraggio degli MDG è fondamentale sia per l'indirizzo generale delle attività del settore idrico sia per il controllo della strategia della DSC. Il «Global Water Supply and Sanitation Sector Monitoring» è un programma unico nel suo genere e costituisce un punto di riferimento per tutto il settore. La DSC ha sostenuto il programma sin dai suoi inizi.

C.

400 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 gennaio 2008 e copre il periodo dal 10 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 180 giorni.

3209

2.3.52

Accordo tra la DSC e l'UNESCO concernente il contributo della Svizzera, concluso il 27 agosto 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Institute for Lifelong Learning (UIL) dell'UNESCO.

B.

L'accordo disciplina il sostegno della DSC all'UIL, unico organo specializzato delle Nazioni Unite che si impegna sistematicamente nei settori dell'alfabetizzazione, dell'educazione informale e dell'educazione degli adulti in una prospettiva di apprendimento costante. Per la DSC l'UIL rappresenta uno spazio strategico internazionale in cui presentare e diffondere le esperienze educative che sostiene.

C.

600 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3210

2.3.53

Accordo tra la DSC ed il BIE concernente un contributo alla 48a sessione della Conferenza internazionale sull'educazione, concluso il 29 agosto 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Ufficio internazionale dell'educazione (Bureau International de l'Education, BIE).

B.

La 48a sessione della Conferenza internazionale sull'educazione (CIE) verte sull'educazione inclusiva quale strategia per realizzare gli obiettivi dell'Educazione per tutti: l'argomento è strettamente connesso anche con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. L'educazione non è solo uno dei settori prioritari della DSC: la problematica dell'educazione inclusiva rappresenta una sfida cruciale nei Paesi d'intervento della DSC. Lo scopo perseguito è di porre fine ad ogni forma di discriminazione o esclusione e di rinsaldare la coesione sociale. Uno degli obiettivi principali della Conferenza è di rafforzare il dialogo internazionale e condividere le esperienze in merito di educazione inclusiva nonché le implicazioni nell'elaborazione e nell'attuazione di politiche educative eque, efficaci, di qualità e democratiche.

C.

35 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 marzo 2009. Se non ne fosse stata possibile l'attuazione nel periodo concordato, avrebbe potuto essere denunciato il giorno in cui fosse stata stabilita l'impossibilità di conformarvisi.

3211

2.3.54

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il BIE concernente il sostegno 2008 della Svizzera, concluso il 18 luglio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla DSC all'Ufficio internazionale dell'istruzione per il 2008.

B.

L'Ufficio internazionale dell'educazione (Bureau International de l'Education, BIE) allestisce reti che permettono di condividere esperienze e competenze in materia di carriera ed esperienze professionali in tutto il mondo, incoraggia le innovazioni nell'ideazione e nello svolgimento di curricula, favorisce il consolidamento delle competenze pratiche e la cooperazione regionale ed internazionale. L'approccio del BIE è in armonia con gli sforzi della cooperazione svizzera nell'ambito delle attività bilaterali e multilaterali nel settore dell'educazione, in particolare nella promozione di un'educazione inclusiva e di qualità.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008.

3212

2.3.55

Accordo tra la DSC e l'IIPE a Parigi concernente un contributo speciale della Svizzera, concluso il 14 aprile 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'Istituto Internazionale di Pianificazione dell'Educazione (IIPE).

B.

Prosecuzione della collaborazione tra la DSC e l'IIPE, uno dei maggiori istituti dell'UNESCO, che si occupa di strategie a medio termine. Gli sforzi dell'IIPE sono volti al raggiungimento degli obiettivi che la comunità internazionale ha deciso al Forum Mondiale sull'Educazione per tutti, svoltosi a Dakar nel 2000. Il fulcro delle attività dell'IIPE è il consolidamento delle capacità dei Paesi (in particolare quelli in sviluppo) nell'ambito della pianificazione, dell'attuazione e del controllo o valutazione delle politiche e dei programmi per l'educazione in favore della popolazione.

C.

1,125 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3213

2.3.56

Accordo tra la DSC e l'UNECE concernente un contributo alla Settimana mondiale dell'acqua organizzata a Stoccolma, concluso il 25 giugno 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo versato dalla DSC alla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) al fine di cofinanziare la Settimana mondiale dell'acqua, organizzata a Stoccolma dal 17 al 23 agosto 2008.

B.

La Svizzera è stata tra i primi a firmare il Protocollo dell'ONU su acqua e salute nel 2007 che esorta i Paesi industrializzati a sostenere gli sforzi dei Paesi in sviluppo o in transizione per raggiungere gli obiettivi fissati nel Protocollo. Nel quadro della Settimana mondiale dell'acqua a Stoccolma, il convegno più rinomato di specialisti provenienti da tutto il mondo, verrà organizzato un seminario per delineare gli obiettivi da raggiungere, definire per sommi capi come realizzarli e discuterne.

C.

10 000 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2008. Può essere denunciato per scritto.

3214

2.3.57

Accordo tra la DSC e l'UNECE su un contributo per finanziare uno studio e la partecipazione di esperti alla riunione dedicata all'esame dei preparativi per la Conferenza sul finanziamento dello sviluppo, concluso il 18 giugno 2008

A.

Il contributo è destinato al finanziamento di uno studio cui farà seguito un incontro tra esperti.

B.

Lo studio descrive e valuta i progressi fatti durante gli ultimi sei anni negli ambiti previsti nel Consenso di Monterrey (2002) all'interno dei Paesi membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e costituisce un contributo al rapporto d'esame stilato dal Segretario generale dell'ONU, pubblicato a fine giugno.

C.

10 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2008. Rimane valido fino all'adempimento degli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3215

2.3.58

Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente la partecipazione di rappresentanti dei Paesi in sviluppo più poveri alla 16a sessione della CSS, concluso l'8 marzo 2008

A.

L'accordo verte su un contributo al fondo fiduciario della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (CSS) in vista della 16a sessione annuale organizzata a New York. La Svizzera cofinanzia la partecipazione di rappresentanti dei Paesi in sviluppo più poveri.

B.

Il contributo permette a rappresentanti dei Paesi in sviluppo più poveri di partecipare alla 16a sessione della CSS a New York (cofinanziamento dei costi di viaggio e soggiorno).

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 marzo 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3216

2.3.59

Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente un progetto sull'allestimento di un sistema statistico, concluso il 19 giugno 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo accordato dalla DSC al Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU al fine di sostenere un progetto sull'allestimento di un sistema statistico completo e duraturo.

B.

Il nuovo sistema deve permettere di misurare e presentare meglio i dati finanziari che riguardano le attività operative del sistema dell'ONU.

C.

75 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3217

2.3.60

Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente il finanziamento dei costi di viaggio dei partecipanti dei Paesi in sviluppo al Forum della cooperazione allo sviluppo, concluso il 3 luglio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di finanziamento dei costi di viaggio dei rappresentanti governativi dei Paesi in sviluppo in vista della loro partecipazione al Forum della cooperazione allo sviluppo a New York il 3 luglio 2008.

B.

Con il versamento di questo contributo, la Svizzera ha permesso ai rappresentanti competenti dei governi dei Paesi in sviluppo di partecipare alla prima edizione di questo importante forum nel quadro della sessione 2008 dell'ECOSOC a New York. Il contributo specifico ai costi di partecipazione di partner del Sud rientra nella complementarità del partenariato già esistente tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite per l'allestimento del Forum all'interno dell'ECOSOC.

C.

50 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 luglio 2008 e copre il periodo dal 15 giugno al 31 luglio 2008. Rimane in vigore fino all'adempimento degli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3218

2.3.61

Accordo tra la DSC e il Dipartimento degli affari economici e sociali dell'ONU concernente il finanziamento dei costi di viaggio dei partecipanti dei Paesi meno progrediti per i lavori successivi alla Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, concluso il 12 agosto 2008

A.

Assunzione dei costi di viaggio dei rappresentanti dei Paesi meno progrediti (PMP) per permetterne la loro partecipazione ai lavori successivi alla Conferenza sul finanziamento dello sviluppo che ha luogo a Doha dal 29 novembre al 2 dicembre 2008.

B.

Con il versamento del contributo al fondo speciale per i lavori successivi alla Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, la Svizzera permette a rappresentanti governativi competenti dei PMP di partecipare a questa importante conferenza.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3219

2.3.62

Accordo tra la DSC e il Programma dei volontari dell'ONU concernente il finanziamento dei volontari svizzeri, concluso il 13 marzo 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nel quadro del finanziamento di volontari svizzeri al servizio delle Nazioni Unite.

B.

Lo scopo del programma è di offrire a giovani elvetici con esperienze relativamente limitate l'opportunità di lavorare presso le Nazioni Unite. Il finanziamento contribuisce dunque a rafforzare la presenza di cittadini svizzeri nelle organizzazioni internazionali.

C.

1,2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento di tutti gli obblighi reciproci.

3220

2.3.63

Accordo tra la DSC e l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra concernente il contributo svizzero 2008­2009 a favore del fondo fiduciario per lo sport al servizio dello sviluppo e della pace, concluso il 7 maggio 2008

A.

L'accordo verte sul contributo all'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra a favore del fondo fiduciario per lo sport al servizio dello sviluppo e della pace.

B.

La Svizzera ha partecipato al consolidamento dello sport e dello sviluppo all'interno dell'ONU. Il contributo permette al nuovo Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per lo sport al servizio dello sviluppo e della pace di continuare il lavoro del predecessore sostenendo anche l'impegno volto a consolidare e ridurre le strutture amministrative.

C.

400 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Rimane in vigore fino all'adempimento degli obblighi contrattuali. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 60 giorni.

3221

2.3.64

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente un contributo al coordinamento e all'organizzazione dell'Anno internazionale della patata 2008, concluso il 14 febbraio 2008

A.

L'Anno internazionale della patata 2008 è stato dichiarato su iniziativa del Perù, Paese dal quale questi tuberi hanno avuto origine circa 8 000 anni fa.

La FAO, incaricata di organizzare l'Anno internazionale della patata, vuole dimostrare che questo ortaggio in particolare e l'agricoltura in generale offrono soluzioni interessati a problemi mondiali urgenti quali la denutrizione, la povertà e i rischi ambientali.

B.

In quanto alimento e fonte di reddito, la patata può contribuire in modo sostanziale alla lotta contro la fame e la miseria nel mondo, cioè a raggiungere il primo Obiettivo del Millennio per lo Sviluppo deciso dalla comunità internazionale. La DSC si impegna dagli anni Settanta nel settore delle patate. Nell'ambito dello sviluppo, i suoi programmi costituiscono esempi di grande efficacia. In occasione dell'Anno internazionale della patata, questi programmi vengono presentati a livello sia nazionale sia internazionale, in determinati casi in collaborazione con la FAO.

C.

50 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2008 e copre il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2008. Non sono previste modalità di denuncia.

3222

2.3.65

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente il contributo al programma svolto nelle Ande (in Bolivia, Ecuador e Perù) per sostenere e proteggere i diritti della popolazione indigena e d'origine africana, concluso l'8 agosto 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità della collaborazione tra la Svizzera e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR).

B.

Il sostegno all'UNHCHR permette di realizzare gli obiettivi della DSC in generale e quelli fissati nell'accordo in particolare.

C.

152 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 agosto 2008 e copre il periodo dall'8 agosto 2008 al 31 luglio 2009. In caso di violazione grave di una disposizione contrattuale, l'accordo può essere denunciato con effetto immediato.

3223

2.3.66

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente la conferenza internazionale e l'esposizione sui parchi del sapere organizzati a Doha, concluso il 20 marzo 2008

A.

L'accordo verte su un contributo generale alla conferenza internazionale ed esposizione sui parchi del sapere organizzati dall'UNESCO a Doha, nel Qatar. L'obiettivo è di promuovere la creazione di partenariati al fine di allestire parchi del sapere nei Paesi in sviluppo.

B.

Il contributo finanziario accordato alla conferenza permette di promuovere la formazione di partenariati finalizzati all'allestimento di parchi del sapere nei Paesi che beneficiano della cooperazione allo sviluppo. I parchi del sapere sono destinati a garantire l'accesso all'informazione e al sapere.

C.

50 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 marzo 2008 e copre il periodo dal 20 marzo al 31 dicembre 2008.

3224

2.3.67

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR), concluso il 19 giugno 2008

A.

L'accordo verte su un contributo versato dalla Svizzera all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) per finanziare il progetto «Dialogues for Action: Human Rights and MDGs».

B.

In tal modo la Svizzera intende contribuire affinché gli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo (Millenium Development Goals, MDGs) vengano discussi dal punto di vista dei diritti umani per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati.

C.

58 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2008 e copre il periodo dal 15 giugno al 20 ottobre 2008.

3225

2.3.68

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale concernente un contributo generale, concluso il 31 marzo 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero all'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (International IDEA) con sede a Stoccolma.

B.

Quale membro dell'organizzazione dal 2006 sulla base di un decreto parlamentare, la Svizzera partecipa con un contributo annuo ai costi generali e a quelli specifici a progetti interessanti per il nostro Paese nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3226

2.3.69

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE, Segreteria Paris21, concernente il lavoro conclusivo e la prosecuzione di «Metagora», concluso il 23 luglio 2008

A.

L'accordo concerne il contributo della DSC alla fase conclusiva e al trasferimento di risorse del progetto Metagora «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance» attuato sotto gli auspici di Paris21.

B.

Avviato nel 2004, Metagora ha come scopo di fornire le basi metodologiche per costruire un nesso tra la statistica e l'osservazione e il monitoraggio della democrazia, dei diritti umani e della governance. In vari Paesi sono stati svolti progetti pilota per provare la validità e la fattibilità di questi approcci e metodi. Poiché non era prevista l'istituzionalizzazione del progetto, è stato deciso di porvi termine allo stadio attuale, di capitalizzare le esperienze e di trasferire i risultati a organizzazioni e iniziative create in questo settore. Il contributo finale serve a finanziare un'opera di riferimento a nome dell'OCSE e il transfer delle risorse, della documentazione e del materiale didattico alle organizzazioni scelte per proseguire la valorizzazione dei metodi sviluppati dal progetto.

C.

66 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2008. Termina con l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di ambedue le Parti.

3227

2.3.70

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC e l'OCSE, Segreteria Paris 21, concernente il progetto Metagora fase II, Forum Metagora di luglio 2008, concluso il 23 luglio 2008

A.

L'accordo concerne il contributo della DSC al Forum conclusivo del progetto Metagora «Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», attuato sotto gli auspici di Paris 21.

B.

Avviato nel 2004, l'obiettivo di Metagora era di fornire basi metodologiche per collegare statistica, osservazione e monitoraggio della democrazia, dei diritti umani e della governance. In svariati Paesi sono stati svolti progetti pilota per provare la validità e la fattibilità di questi approcci e metodi. Al Forum conclusivo si riuniscono i principali operatori del progetto per stilare un bilancio ed esaminare come le nuove iniziative in questo settore possono approfittare delle esperienze fatte. Il Forum (OCSE/Paris) accomuna più di 150 persone (statistici e responsabili politici di Paesi in sviluppo, esperti e rappresentanti dei Paesi donatori).

C.

99 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2008. Termina con l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di ambedue le Parti.

3228

2.3.71

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE concernente un contributo volontario a uno studio sulla condizionalità condotto dal Centro per lo sviluppo, concluso il 15 settembre 2008

A.

La Svizzera ha un grande interesse per la condizionalità, trattata in particolare durante la riunione dell'ECOSOC a New York nel luglio 2008 e chiede al Centro per lo sviluppo dell'OCSE di svolgere una ricerca approfondita sul complesso e delicato argomento.

B.

Il Centro costituisce un momento di riflessione all'avanguardia nella ricerca sullo sviluppo. La DSC da anni collabora con quest'organo. La collaborazione permette agli esperti svizzeri che partecipano a questi lavori di ricevere informazioni di prima mano, utili sia al lavoro concettuale della Centrale DSC sia alle attività sul terreno.

C.

94 875 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di ambedue le Parti.

3229

2.3.72

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale concernente un contributo alla 3a Conferenza internazionale di Accra sull'efficacia dell'aiuto, concluso il 30 maggio 2008

A.

Una delle manifestazioni più importanti del 2008 sull'efficacia dell'aiuto in ambito internazionale ha luogo ad Accra dal 2 al 4 settembre 2008. Vi partecipa una delegazione della Svizzera composta di collaboratori della DSC e della SECO.

B.

La Banca Mondiale ha inoltrato una richiesta di cofinanziamento al fine di coprire i costi di organizzazione di questa conferenza internazionale.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali di ambedue le Parti.

3230

2.3.73

Accordo tra la DSC e l'OIL concernente un progetto per consolidare la qualità e le pari opportunità nella formazione professionale al fine di creare condizioni di lavoro dignitose in America latina e nei Caraibi, concluso il 9 maggio 2008

A.

Il progetto sostenuto dalla DSC contribuisce allo sviluppo delle potenzialità delle istituzioni formative e degli attori sociali in America latina e nei Caraibi migliorandone l'accesso alle informazioni grazie ad approcci nuovi nel settore della formazione professionale e contribuendo dunque alle pari opportunità e all'attuazione di politiche di elevata qualità in questo settore.

B.

L'obiettivo del progetto tiene conto nel modo dovuto delle direttive concernenti la strategia della DSC in ambito formativo e del principio della parità dei sessi nel mondo del lavoro. Rispetta i principi dell'OIL e fornisce, su un piano regionale, un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'OIL e alla creazione di condizioni di lavoro dignitose.

C.

595 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2008 e copre il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2011. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3231

2.3.74

Accordo tra la DSC, la BIRS e l'Associazione internazionale per lo sviluppo concernente un contributo al fondo fiduciario della Banca mondiale per il Fondo di adeguamento della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, concluso il 28 agosto 2008

A.

Il Fondo di adeguamento è stato definito nell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e figura tra le decisioni adottate nel 2007 in occasione del Vertice sul clima di Bali. È stato creato un consiglio esecutivo composto di 16 membri e la Svizzera (rappresentata dalla DSC) è stata designata dall'ONU per uno di questi seggi, quale rappresentante del Gruppo degli Stati dell'Europa occidentale e di altri Stati (WEOG).

B.

Il Fondo di adeguamento di Kyoto si basa su modalità di finanziamento molto innovatrici, cioè su un'imposta del 2 per cento prelevata su tutti i certificati emessi nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism) che permette ai Paesi ricchi di compensare le emissioni finanziando progetti nei Paesi in sviluppo. Per rendere operativo il fondo, è comunque dapprima necessario disporre di fondi pubblici sufficienti per coprire le spese delle riunioni, dei servizi fiduciari e della segreteria del Fondo. Il contributo di 200 000 franchi corrisponde alla parte versata dalla Svizzera per coprire questi costi nel 2008.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2010. Termina con l'adempimento dei reciproci impegni. Non prevede modalità di denuncia.

3232

2.3.75

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente il GSP nella Repubblica islamica del Pakistan, concluso il 28 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione al programma di consolidamento della parità tra i sessi (Gender Support Programm, GSP) in Pakistan, gestito dal PNUS.

B.

Il programma costituisce una delle tre priorità (del buon governo e del diritto alla parità dei sessi) della cooperazione allo sviluppo della Svizzera in Pakistan. Comprende cinque sottoprogrammi ed è destinato a promuovere la partecipazione delle donne alla vita socioeconomica, politica e istituzionale. In tal modo si intende contribuire alla riduzione della povertà e all'instaurazione delle pari opportunità tra donne e uomini in Pakistan.

C.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2008 e copre il periodo dal 15 dicembre 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3233

2.3.76

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS, concernente il GRBI nella Repubblica islamica del Pakistan, concluso il 28 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nell'ambito del programma gestito dal PNUS per il consolidamento di una pianificazione finanziaria che tenga conto della questione femminile (Gender Responsive Budget Initiatives, GRBI), un elemento del programma nazionale di sostegno al monitoraggio delle strategie di riduzione della povertà in Pakistan.

B.

Il programma costituisce una delle tre priorità (del buon governo e del diritto alla parità dei sessi) della cooperazione allo sviluppo della Svizzera in Pakistan. Intende sostenere e rafforzare le istituzioni nazionali e regionali pachistane in campo budgetario e finanziario nell'ottica della questione femminile. In tal modo si intende contribuire alla riduzione della povertà e all'instaurazione delle pari opportunità tra donne e uomini in Pakistan.

C.

1,875 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3234

2.3.77

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca Mondiale concernente un contributo all'iniziativa per accelerare l'applicazione del programma «Istruzione per tutti», concluso il 12 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'iniziativa per accelerare l'applicazione del programma «Istruzione per tutti» (Education for All ­ Fast Track Initiative Catalytic Trust Fund) gestita dalla Banca Mondiale a Washington.

B.

L'iniziativa internazionale ha lo scopo di accelerare i progressi dei Paesi meno progrediti nella realizzazione dei due obiettivi del Millennio che riguardano l'istruzione (istruzione e pari opportunità per ragazze e ragazzi a livello elementare e medio). A tale scopo, l'iniziativa mette fondi supplementari a disposizione di Paesi con una buona politica formativa e piani d'azione solidi, ma senza risorse sufficienti.

C.

2,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3235

2.3.78

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OCSE a nome e favore del Club della regione del Sahel e dell'Africa occidentale concernente un contributo alla redazione di un manuale sulla cooperazione transfrontaliera, concluso il 17 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC al Club del Sahel e dell'Africa occidentale (Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, CSAO) per la redazione di un manuale di cooperazione transfrontaliera.

B.

Il contributo serve a sostenere il processo di integrazione regionale nell'Africa occidentale. Le dinamiche transfrontaliere sono numerose e di considerevole importanza in questa regione. Dunque è necessario sviluppare strumenti che permettano agli operatori statali e non statali di formalizzare e far riconoscere queste relazioni.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3236

2.3.79

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'OIF, concernente i contributi volontari per il 2008­2009, concluso il 23 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità dei contributi della DSC all'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) versati al Fondo multilaterale per gli anni 2008 e 2009.

B.

Il contributo serve a sostenere l'impegno per lo sviluppo organizzativo dell'OIF (progetto di modernizzazione). 1,4 milioni franchi sono investiti nel consolidamento di una gestione incentrata sui risultati. Inoltre 200 000 franchi sono destinati all'Università di Senghor (ad Alessandria, Egitto) che ha l'incarico di formare quadri francofoni.

C.

1,6 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3237

2.4

Messaggio del 29 novembre 2006 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione (FF 2006 8805) Introduzione

Il mandato dell'aiuto umanitario della Confederazione è definito nella legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0): «L'aiuto umanitario deve contribuire, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze; esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime d'una catastrofe naturale o di un conflitto armato».

L'aiuto umanitario della Confederazione indirizza i suoi sforzi essenzialmente alle persone e alle comunità colpite in particolare dagli eventi seguenti: conflitti (guerre e situazioni di conflitto analoghe), crisi (situazioni di insicurezza, Stato di diritto vacillante, epidemie e pandemie, cedimento delle strutture sociali o statali o assenza di tali strutture), catastrofi naturali (terremoti, inondazioni, cicloni, siccità), catastrofi tecnologiche (incidenti nucleari, catastrofi biologiche e chimiche) e azioni terroristiche (prese di ostaggi e attacchi terroristici con conseguenze paragonabili a quelle di terremoti o di catastrofi tecnologiche).

L'aiuto umanitario della Confederazione possiede considerevoli atout per condurre a buon fine la propria missione e massimizzare l'impatto della propria azione. Testimonianza tangibile della solidarietà del popolo svizzero nei confronti delle persone colpite da catastrofi e conflitti, l'aiuto umanitario gode del sostegno della popolazione e delle autorità del Paese. La sua utilità è ampiamente dimostrata e si fonda su solide basi etiche.

L'aiuto umanitario della Confederazione fa parte del sistema dell'aiuto internazionale di cui rispetta le regole. Sulla base delle esperienze fatte, contribuisce a svilupparlo e assume un ruolo attivo nell'elaborazione dei processi di apprendimento e delle strategie. Difende la propria posizione su argomenti e azioni in seno alle organizzazioni internazionali e quale partner umanitario affidabile partecipa al processo decisionale. Sostiene inoltre le organizzazioni partner nello svolgimento efficace dei relativi compiti e costituisce alleanze al fine di accelerare o fornire gli aiuti.

L'aiuto umanitario della Confederazione dedica circa un terzo dei fondi alle azioni dirette svolte per proprio conto e a contributi a organizzazioni di assistenza nazionali, internazionali e
locali. Impiega gli altri due terzi per la cooperazione con organizzazioni internazionali: metà per progetti e programmi della CICR e metà per progetti e programmi dell'ONU.

3238

2.4.1

Accordo tra la DSC e il Governo della Liberia concernente la riabilitazione dell'ospedale Tellewoyan a Voinjama, concluso il 23 giugno 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto citato.

B.

Il progetto verte sulla riabilitazione e l'esercizio dell'ospedale per cinque anni.

C.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2013. Può essere denunciato senza addurre alcun motivo con un preavviso di tre mesi. In casi giustificati, le Parti possono denunciarlo per scritto con effetto immediato.

3239

2.4.2

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il progetto «Kirghizistan, sostegno al Ministero responsabile nelle situazioni d'emergenza, centro di formazione», concluso l'11 agosto 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo versato dalla Svizzera all'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) per la costruzione di un centro di formazione per il Ministero incaricato di far fronte alle situazioni d'emergenza.

B.

Il progetto ha lo scopo di fornire una formazione appropriata alle autorità competenti al fine di prepararle ad eventuali situazioni disastrose e ridurre i rischi connessi alle catastrofi naturali.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 2008 e copre il periodo dall'11 agosto 2008 al 28 febbraio 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3240

2.4.3

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Bolivia concernente la cooperazione in caso di catastrofe naturale o di altre situazioni di crisi, concluso l'8 dicembre 2004

A.

L'accordo ha lo scopo di regolamentare le modalità delle prestazioni di aiuto umanitario della DSC che la Svizzera intende fornire su richiesta della Bolivia in caso di catastrofe naturale o di altre situazioni di crisi.

B.

L'accordo intende migliorare la collaborazione tra i due Stati in caso di catastrofe o di crisi e facilitarla nel caso in cui venga coinvolta la Catena svizzera di salvataggio.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore dopo la reciproca notifica. La Svizzera ha proceduto alla notifica il 30 gennaio 2008. La validità dell'accordo, una volta entrato in vigore, è prevista in un primo tempo per cinque anni. In seguito verrà prorogato tacitamente ogni anno. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3241

2.4.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato tecnico di cooperazione internazionale, concernente il programma di prevenzione inteso a ridurre le catastrofi naturali, concluso il 25 settembre 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di cooperazione con i partner e le istituzioni dell'Honduras nel contesto dell'attuazione del programma di riduzione dei rischi di catastrofe nell'America centrale.

B.

Il programma ha lo scopo di ridurre i rischi di catastrofe naturale e di contribuire a ridurre la povertà. Verte in particolar modo sul consolidamento delle capacità dei partner intermediari (istanze comunali e istituzioni nazionali) nel settore della riduzione dei pericoli naturali al fine di garantire la stabilità dei risultati ottenuti.

C.

1,5 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2012. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali di ambedue le Parti. In caso di violazione di un elemento essenziale del contratto, può essere denunciato con effetto immediato da ciascuna delle Parti.

3242

2.4.5

Accordo tra la DSC ed il PNUS concernente gli accordi di pagamento connessi al progetto di ampliamento di un sistema di preallarme in caso di piena nel Tagikistan, concluso il 29 maggio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo ad un sistema di preallarme in caso di piena.

B.

L'accordo con il PNUS sull'ampliamento di un sistema di preallarme in caso di piena ha lo scopo di proteggere dal pericolo sia la popolazione sia le infrastrutture delle regioni montane del Tagikistan.

C.

25 145 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 maggio 2008. Termina con l'adempimento degli impegni da ambedue le Parti. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3243

2.4.6

Convenzione di donazione tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio per la cooperazione, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente il progetto di riutilizzo del materiale militare, concluso il 9 giugno 2008

A.

La convenzione definisce le modalità dell'uso di sei container di materiale medico provenienti dal progetto di riutilizzo del materiale militare.

B.

Il progetto mette a disposizione i sei container al fine di permettere al Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza nella Repubblica di Bielorussia di affrontare meglio le crisi nel settore sanitario.

C.

823 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 9 giugno 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede modalità particolari di denuncia.

3244

2.4.7

Convenzione di donazione tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio della cooperazione, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente il progetto di riutilizzo del materiale militare, concluso il 18 gennaio 2008

A.

La convenzione definisce le modalità di consegna e utilizzo di un'ambulanza proveniente dal materiale in eccesso dell'esercito.

B.

Il progetto ha lo scopo di rafforzare le capacità di trasporto dell'«Institute for Continued Education and Retraining», in seno al Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza.

C.

13 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 18 gennaio 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede particolari modalità di denuncia.

3245

2.4.8

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2008 a progetti della Sezione del coordinamento civile-militare, concluso il 1° settembre 2008

A.

L'accordo verte sul contributo 2008 a progetti svolti dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; OCHA) nel settore del coordinamento civile-militare.

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

210 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3246

2.4.9

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo particolare 2008 ai programmi della Sezione di sostegno al coordinamento sul campo, concluso il 1° settembre 2008

A.

L'accordo verte sul contributo 2008 ai programmi dell'unità ONU per la valutazione e il coordinamento in caso di catastrofe (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) e del gruppo consultivo internazionale di ricerca e di salvataggio (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG) dell'Ufficio delle Nazioni Unite prr il coordinamento degli affari umanitari (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA).

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

480 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3247

2.4.10

Accordo tra la DSC ed il PAM concernente il contributo alla fornitura di generi alimentari all'Etiopia, concluso il 4 settembre 2008

A.

L'accordo verte sul contributo alla fornitura di generi alimentari da parte del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) nel contesto della grave crisi alimentare che ha colpito il Paese.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3248

2.4.11

Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente il contributo generale all'Appello 2008, concluso il 24 settembre 2008

A.

L'accordo verte sul contributo generale all'Appello 2008 del Fondo speciale per i disabili (Special Fund for the Disabled, SFD) del CICR.

B.

Il sostegno all'SFD ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

40 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 settembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3249

2.4.12

Accordo tra il DFAE, rappresentato dalla DSC, e l'SFD del CICR concernente il contributo a un progetto di comunicazione nel quadro del 25° anniversario dell'SFD, concluso il 15 luglio 2008

A.

L'accordo verte sul contributo alla produzione di un film che verrà proiettato durante la celebrazione del 25° anniversario del Fondo speciale per i disabili (Special Fund for the Disabled, SFD) del CICR. Il finanziamento del progetto di comunicazione è assunto unitamente dalla DSC e dalla Divisione politica IV del DFAE.

B.

Il sostegno al fondo ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

63 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3250

2.4.13

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2008 alle attività sul campo, concluso il 20 agosto 2008

A.

L'accordo verte sul secondo contributo 2008 alle attività svolte sul campo dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3251

2.4.14

Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente la creazione di un fondo per lo sviluppo di capacità, concluso il 28 maggio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di gestione del fondo: distribuzione, criteri per la selezione delle attività e capitolato degli oneri del comitato di direzione. Il fondo serve a finanziare le attività svolte dal Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza (Ministry for emergency situations of the Republic of Belarus, MES) nel settore dello sviluppo delle capacità.

B.

Le misure finanziate dal fondo servono in primo luogo a rafforzare le capacità del MES. L'accento è posto sulla prevenzione delle catastrofi naturali e tecnologiche, in modo particolare nel settore delle catastrofi industriali e in quello degli incendi di foreste e torbiere.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2008 e copre il periodo dal 12 maggio 2008 al 31 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due settimane.

3252

2.4.15

Accordo tra la DSC e la Direzione generale della protezione civile in Giordania concernente il progetto di ricerca e salvataggio in ambiente urbano, concluso l'11 agosto 2008

A.

L'accordo definisce la dichiarazione d'intenti concernente la collaborazione tra la DSC e la Direzione generale della protezione civile in Giordania nel settore della ricerca e del salvataggio in ambiente urbano.

B.

La faglia terrestre che sulla linea del Mar Rosso attraversa la Giordania espone la regione ad un elevato rischio di terremoti. L'accordo di collaborazione ha lo scopo di migliorare i meccanismi di risposta al fine di contribuire a ridurre i rischi di catastrofe naturale e le relative conseguenze.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

3253

2.4.16

Accordo tra la DSC e la Direzione generale della protezione civile in Giordania concernente l'estensione del progetto «formazione alla preparazione e all'intervento in caso di catastrofe naturale», concluso l'11 agosto 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di estensione del progetto «formazione alla preparazione e all'intervento in caso di catastrofe naturale».

B.

La faglia terrestre che sulla linea del Mar Rosso attraversa la Giordania espone la regione ad un elevato rischio di terremoti. L'accordo ha lo scopo di fornire un sostegno alle autorità locali nella formazione dei membri della protezione civile giordana (Jordan Civil Defence) in modo da disporre, in caso di catastrofi nella regione, di una squadra operativa altamente tecnicizzata denominata «squadra di ricerca e di salvataggio nelle zone urbane» (Urban Search and Rescue, USAR) conformemente alle direttive del gruppo consultivo internazionale di ricerca e salvataggio (International Search and Rescue Advisory Group, INSARAG).

C.

80 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 agosto 2008 e copre il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3254

2.4.17

Accordo tra la DSC e il PNUS, rappresentato dall'ufficio in Giordania, concernente un contributo allo sviluppo delle capacità nazionali al fine di ridurre i rischi in caso di terremoti nell'area economica di Aqaba, concluso il 1° settembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del contributo progettuale al PNUS grazie al quale sviluppare le capacità nazionali di ridurre i rischi in caso di terremoto nell'area economica di Aqaba, in Giordania.

B.

La faglia terrestre che sulla linea del Mar Rosso attraversa la Giordania espone la regione ad elevati rischi sismici. Recentemente Aqaba è stata riconosciuta quale area economicamente importante: per i prossimi anni si prevedono dunque notevoli investimenti e un aumento della densità demografica. Il progetto svolto dal PNUS ha lo scopo di aiutare le autorità locali a sviluppare le capacità nazionali necessarie a ridurre i rischi in caso di terremoto. Il PNUS apporta un sostegno tecnico e assume il coordinamento delle attività con le autorità e gli altri partner.

C.

178 350 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 ottobre 2010. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3255

2.4.18

Accordo di cofinanziamento tra la DSC ed il PNUS concernente l'attuazione del progetto di consolidamento delle competenze tecniche al fine di alleviare le conseguenze di catastrofi naturali in Georgia, concluso l'11 luglio 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del progetto di consolidamento delle competenze tecniche al fine di alleviare le conseguenze di catastrofi naturali in Georgia.

B.

Il progetto ha lo scopo di consolidare le competenze della Georgia nella gestione delle catastrofi.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3256

2.4.19

Accordo quadro tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, il «Danish Refugee Council», il «Norwegian Refugee Council» e l'UNHCR concernente l'indirizzo strategico da seguire nella questione degli sfollati dell'Abcasia, concluso il 1° gennaio 2008

A.

L'accordo quadro disciplina le modalità di definizione di una strategia comune al fine di fornire appoggio agli sfollati dell'Abcasia.

B.

L'accordo quadro fa parte di una serie di sforzi intesi a trovare una soluzione duratura per gli sfollati dell'Abcasia. Disciplina le modalità di collaborazione tra i vari partner all'accordo.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e termina con la conclusione della strategia. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3257

2.4.20

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dall'autorità «Emergency Channel Information», concernente il programma «Ardzagank: pompieri comunali», concluso il 9 luglio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione nel progetto «Ardzagank: pompieri comunali» in tre distretti armeni.

B.

Il progetto «Ardzagank: pompieri comunali», uno dei punti del programma «Ardzagank», ha lo scopo di rafforzare e sostenere il sistema di salvataggio decentralizzato in Armenia. Il progetto vuole sensibilizzare l'opinione pubblica (ad es. gli scolari) al lavoro delle squadre di salvataggio grazie all'intervento di pompieri appositamente scelti.

C.

110 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti in caso di mancato rispetto di disposizioni importanti dell'accordo.

3258

2.4.21

Memorandum d'intesa tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Armenia, rappresentata dall'autorità «Emergency Channel Information», concernente il programma «Ardzagank: pompieri comunali», concluso il 26 giugno 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) definisce le modalità di collaborazione nel progetto «Ardzagank: pompieri comunali» in tre distretti armeni.

B.

Il progetto «Ardzagank: pompieri comunali», uno dei punti del programma «Ardzagank», ha lo scopo di rafforzare e sostenere il sistema di salvataggio decentralizzato in Armenia. Il progetto vuole sensibilizzare l'opinione pubblica (ad es. gli scolari) al lavoro delle squadre di salvataggio grazie all'intervento di pompieri appositamente scelti.

C.

110 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 26 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3259

2.4.22

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo non specificato per il 2008 al programma di aiuti urgenti dell'UNRWA nei Territori palestinesi occupati, concluso il 14 marzo 2008

A.

L'aggravarsi della situazione umanitaria dei rifugiati palestinesi nei territori occupati (Striscia di Gaza e Cisgiordania) a causa della seconda «Intifada» scoppiata nell'autunno 2000 ha convinto la Svizzera a sostenere i programmi di aiuti urgenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA). I fondi versati all'Agenzia delle Nazioni Unite contribuiscono a finanziare i progetti nel settore della sicurezza alimentare, dell'assistenza medica, dell'approvvigionamento idrico e della creazione di posti di lavoro.

B.

Dall'autunno 2000, l'UNRWA non è più in grado di far fronte alle crescenti esigenze umanitarie dei rifugiati nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania soltanto sulla base dei progetti finanziati con il budget ordinario. Nel quadro del programma di aiuti urgenti in favore dei territori occupati, l'Aiuto umanitario interviene ogni anno a Gaza e in Cisgiordania con mezzi a favore degli abitanti e dei rifugiati.

C.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e rimane valido fino all'adempimento degli impegni contrattuali.

3260

2.4.23

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti in favore dei rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, concluso il 18 marzo 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo versato dalla DSC all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA), concernente l'aiuto umanitario e gli aiuti urgenti elargiti ai rifugiati palestinesi provenienti dall'Iraq, per il 2008.

B.

Il contributo viene messo a disposizione dell'UNRWA per coprire il costo delle operazioni di emergenza e di aiuto alla sopravvivenza svolte a favore dei Palestinesi che provengono dall'Iraq e si sono rifugiati in prossimità della frontiera siriano-irachena. Alcuni dei progetti sostenuti: opportunità di scolarizzazione per i bambini, sostegno psicologico ai rifugiati e campagne di sensibilizzazione al rischio di incendi nel campo profughi.

C.

250 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 marzo 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Rimane valido fino all'adempimento degli obblighi contrattuali.

3261

2.4.24

Accordo tra la DSC ed il PNUS concernente l'attuazione di un progetto di sensibilizzazione al rischio di catastrofe e di elaborazione di un piano-quadro per la Città di Damasco in caso di terremoto, concluso il 17 dicembre 2007

A.

L'accordo verte sul progetto «Awareness on disaster risks and Earthquake Master Plan for the city of Damascus» inteso a sensibilizzare al rischio di catastrofe ed elaborare un piano-quadro per la Città di Damasco in caso di terremoto.

B.

Il Medio Oriente è una regione a rischio di terremoti. L'esplosione demografica e l'afflusso di rifugiati hanno causato uno sviluppo incontrollato della Città di Damasco che non è preparata a reagire adeguatamente in caso di catastrofe naturale. La DSC ed il PNUS apportano dunque sostegno alle autorità locali nel quadro dell'elaborazione di una strategia per la riduzione dei rischi in caso di catastrofe naturale e di terremoto.

C.

160 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 30 novembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3262

2.4.25

Accordo tra la DSC e l'UNWRA concernente il contributo della Svizzera all'appello dell'UNWRA per aiuti urgenti in favore del Libano settentrionale nel 2007, concluso il 28 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di finanziamento del contributo all'appello lanciato nel 2007 dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Medio Oriente (UNWRA) in favore del Libano settentrionale. L'UNWRA sostiene in questo modo i progetti di creazione di posti di lavoro e le attività in grado di garantire la sussistenza.

B.

Nel maggio 2007 nel campo profughi di Nahr al Bared presso Tripoli è scoppiato un conflitto armato tra i membri dell'organizzazione radicale Fatah al Islam e quelli dell'esercito libanese. Agli inizi di settembre 2007, l'esercito libanese riuscì a sconfiggere i soldati di Fatah al Islam. Il conflitto causò la distruzione del campo. I Palestinesi che vi si erano rifugiati furono costretti alla fuga. Al fine di sostenere il rientro della popolazione e la ricostruzione dei quartieri, l'UNRWA ha lanciato un appello perché venissero elargiti aiuti d'emergenza.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008. Rimane valido fino all'adempimento degli obblighi contrattuali.

3263

2.4.26

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Siria, rappresentata dall'Amministrazione generale per i rifugiati arabi di Palestina, concluso il 9 ottobre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione tra la Svizzera e la Siria per un progetto di consolidamento delle capacità dell'autorità governativa responsabile dei rifugiati arabi di Palestina.

B.

Il consolidamento delle capacità delle autorità siriane responsabili dei rifugiati arabi di Palestina migliora la qualità delle prestazioni fornite in loro favore ed il coordinamento con altri operatori. Aumenta dunque la qualità di vita dei rifugiati palestinesi che vivono in Siria dal 1948. Questo risultato è dovuto al consolidamento delle competenze del personale e al rinnovo del materiale informatico delle autorità competenti.

C.

90 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 ottobre 2008 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 30 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3264

2.4.27

Accordo tra la DSC ed il PNUS concernente l'attuazione di un progetto di coordinamento e integrazione locali delle attività svolte nel quadro del programma CORE, concluso il 30 luglio 2008

A.

L'accordo definisce la ripartizione del contributo della DSC nel quadro del progetto svolto in comune dal Governo bielorusso (Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza), il PNUS e la DSC. Ha lo scopo di sostenere le attività svolte nel quadro del programma CORE in corso. Il contributo permette di finanziare il coordinamento locale delle attività del programma in quattro distretti della Bielorussia.

B.

L'obiettivo principale consiste nel migliorare le condizioni di vita degli abitanti dei quattro distretti. Si tratta di sostenere l'elaborazione e l'attuazione di progetti e di promuovere l'interazione con le attività del programma CORE motivando i comuni locali. La creazione di un meccanismo di coordinamento efficace e duraturo su scala locale assume una particolare importanza.

C.

23 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di un mese.

3265

2.4.28

Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente il progetto per il 6° convegno internazionale dei giovani soccorritori e pompieri, concluso il 12 agosto 2008

A.

L'accordo definisce le modalità e la partecipazione finanziaria allo svolgimento del 6° convegno internazionale organizzato per i giovani soccorritori e pompieri dal 18 al 25 settembre 2008 presso il lago di Naroch, in Bielorussia.

B.

Il convegno è in sintonia con la strategia di cooperazione 2006­2008 ed il programma annuale 2008 adottato per la Bielorussia. Ha lo scopo di promuovere gli incontri tra giovani pompieri di diversi Paesi, favorire gli scambi culturali e contribuire alla realizzazione di reti nel settore della formazione giovanile.

C.

14 100 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 agosto 2008 e copre il periodo dal 12 agosto al 20 ottobre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due settimane.

3266

2.4.29

Accordo tra la DSC, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e l'Ufficio OSCE a Minsk concernente il progetto di coltivazione di bacche nel giardino della scuola di Motnevichi, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione di un'iniziativa locale lanciata nel quadro del programma CORE e cofinanziata in parti uguali.

B.

Il progetto ha lo scopo di garantire la coltivazione di frutta e bacche non radioattive per la mensa della scuola di Motnevichi, nel distretto di Chechersk, contaminato gravemente dai radionuclidi dopo la catastrofe di Chernobyl.

C.

5794 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008 e copre il periodo dal 27 marzo al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato di comune accordo.

3267

2.4.30

Accordo tra la DSC, rappresentanta dall'Ambasciata di Svizzera a Minsk, e il Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza della Repubblica di Bielorussia concernente la creazione di un fondo destinato allo sviluppo di capacità, concluso il 28 maggio 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di gestione del fondo: ripartizione dei mezzi, criteri di selezione delle attività e capitolato degli oneri del comitato di direzione. Il fondo serve a finanziare le attività svolte dal Ministero incaricato di gestire le situazioni di emergenza (MES) nel settore dello sviluppo delle capacità.

B.

Le misure finanziate con questo fondo sono destinate a rafforzare in primo luogo le capacità del MES. La prevenzione dalle catastrofi naturali e tecnologiche è prioritaria, in particolare nel settore delle catastrofi industriali e in quello degli incendi di foreste e torbiere.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 maggio 2008 e copre il periodo dal 12 maggio 2008 al 31 novembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due settimane.

3268

2.4.31

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, l'Amministrazione del Distretto di Vladikavkaz e la Repubblica dell'Ossezia del Nord della Federazione Russa concernente il risanamento del centro d'accoglienza per rifugiati, concluso il 29 marzo 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera per risanare il centro per rifugiati «ROSTO(DOSSAF)» a Vladikavkaz.

B.

Il centro «ROSTO(DOSSAF)» è stato utilizzato quale alloggio d'emergenza dalle famiglie dei rifugiati. L'edificio che precedentemente ospitava un albergo era in cattive condizioni e non adeguato allo scopo. Il programma migliora la situazione delle famiglie dei rifugiati fornendo al contempo un contributo alla loro definitiva integrazione.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 marzo 2008 e copre il periodo dal 15 dicembre 2006 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3269

2.4.32

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Ministero della sanità e delle scienze della Repubblica di Cecenia della Federazione Russa concernente il risanamento della scuola «Sadovoe» a Oktyabrya, concluso il 20 agosto 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della Svizzera al risanamento della scuola «Sadovoe» a Oktyabrya.

B.

La scuola «Sadovoe» è stata parzialmente distrutta dalle granate durante il primo conflitto ceceno, nel 1994­1995. Ora si tratta di risanarla e modernizzarla. Il programma dunque fornisce un contributo alla reintegrazione dei ragazzi sfollati in Cecenia.

C.

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2008 e copre il periodo dal 20 agosto 2008 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato per scritto con effetto immediato.

3270

2.4.33

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente il progetto di riduzione del rischio di catastrofe, concluso il 17 dicembre 2008

A.

Il progetto «Community-based Disaster Risk Reduction Programme in Cyclone Sidr affected areas ­ Emergency Recovery of the Agriculture Sector and Rehabilitation of Livelihoods in Cyclone Affected Morrelganj and Sarankhola Upazilas» permette di ristabilire il settore dell'agricoltura, distrutto dal violento ciclone del novembre 2007. Lo scopo principale è ripristinare la coltivazione dei campi, l'acquacoltura (per pesci e crostacei) e di ripopolare le mandrie. Il progetto permette di riattivare le risorse naturali della popolazione colpita dalla catastrofe e di ridurne la dipendenza dagli aiuti alimentari dall'estero.

B.

Il ciclone Sidr ha distrutto il Sud del Bangladesh il 15 novembre 2007 causando più di 4000 morti e distruggendo innumerevoli abitazioni. La perdita delle risorse naturali, compreso il raccolto e le mandrie, ha colpito circa 9 milioni di persone. Il progetto è svolto in comune con la FAO e con il Governo del Bangladesh quale partner.

C.

540 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2008 e copre il periodo dal 15 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3271

2.4.34

Accordo tra la DSC e il PAM concernente un contributo alla distribuzione di generi alimentari nella Repubblica popolare democratica di Corea, concluso il 26 novembre 2008

A.

L'accordo concerne un contributo alla distribuzione di generi alimentari organizzata dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) nella Repubblica popolare democratica di Corea, allo scopo di porre rimedio alla grave crisi alimentare che ha colpito il Paese.

B.

Il contributo al PAM serve a raggiungere gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

1 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3272

2.4.35

Accordo tra la DSC e il Ministero della sanità della Liberia concernente la donazione di test paracheck per la prevenzione della malaria, concluso il 5 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità di attuazione del progetto citato.

B.

Il progetto verte su una donazione unica di 100 000 test rapidi per la diagnosi della malaria.

C.

90 200 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 gennaio 2008.

3273

2.4.36

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo al programma per lo Yemen, concluso il 12 dicembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al programma dell'UNHCR per lo Yemen.

B.

Lo Yemen diventa sempre più la destinazione di immigrati illegali dai Paesi del Corno d'Africa che spesso con l'aiuto di passatori attraversano il Golfo di Aden all'altezza della Somalia. In pratica, il Governo yemenita conduce una politica d'asilo molto poco restrittiva nei riguardi dei Somali. Il contributo permette all'UNHCR di migliorare le prestazioni d'aiuto accordate ai rifugiati, cioè generi alimentari, servizi sanitari di base, alloggio nei centri di accoglienza ecc.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2007 e copre il periodo dal 15 al 31 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3274

2.4.37

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un contributo all'assistenza di base dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati detenuti in Libia, concluso il 28 novembre 2007

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo con cui garantire assistenza di base ai richiedenti l'asilo ed ai rifugiati detenuti nelle prigioni e nei penitenziari libici.

B.

Un numero sempre crescente di profughi e rifugiati provenienti dai Paesi dell'Africa subsahariana entra in Libia nella speranza di trovare uno sbocco economico o uno spazio vitale stabilendosi nei quartieri periferici delle grandi città. Molti di loro vengono arrestati durante le retate della polizia e, in quanto illegali, vengono internati in penitenziari nei quali restano incarcerati per molti mesi senza mezzi di sussistenza e in condizioni estreme.

L'UNHCR ha accesso a questi detenuti grazie all'International Organisation for Peace, Care and Relief (IOPCR), un'organizzazione internazionale per la pace, l'assistenza e il soccorso e può fornire loro l'aiuto indispensabile sotto forma di generi alimentari, articoli per l'igiene, materassi ecc.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2007 e copre il periodo dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3275

2.4.38

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente il versamento di un contributo generale al budget globale 2008 dell'UNRWA in Giordania, Siria, Libano e nei Territori palestinesi occupati, concluso il 14 marzo 2008

A.

Da quasi 60 anni, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Medio Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) apporta a Palestinesi rifugiati in Siria, Libano e nei Territori occupati un sostegno prezioso sotto molti aspetti: assistenza medica, sicurezza alimentare, alloggi, servizi sociali e istruzione elementare.

B.

La Svizzera intende continuare a sostenere i rifugiati palestinesi grazie all'UNRWA e ad altre organizzazioni umanitarie fino all'elaborazione e all'attuazione di una soluzione politica del conflitto nel Medio Oriente.

L'UNRWA, il partner principale dell'Aiuto umanitario, è l'organizzazione in grado di far arrivare le proprie prestazioni al maggior numero di rifugiati palestinesi che hanno bisogno di aiuto.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 marzo 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e rimane valido fino all'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3276

2.4.39

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il PNUS concernente un contributo materiale, concluso il 4 agosto 2008

A.

L'accordo disciplina le modalità di consegna di articoli non alimentari (ANA) nel quadro del progetto della DSC «Riutilizzo di materiale militare» alla riserva del PNUS destinata al Tagikistan in caso di catastrofe.

B.

Il progetto ha lo scopo di ricostituire con articoli non alimentari di uso giornaliero le riserve di emergenza del PNUS per i casi di catastrofe.

C.

110 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 agosto 2008. Diventa nullo con l'adempimento degli obblighi delle Parti. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3277

2.4.40

Memorandum d'intesa tra la DSC, rappresentata dall'Ufficio di cooperazione, la Repubblica del Tagikistan e la Società della Mezzaluna Rossa del Tagikistan, concernente la donazione di sei contenitori medici, concluso il 15 agosto 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) disciplina le modalità di utilizzo di sei contenitori di materiale medico messi a disposizione con il progetto della DSC «Riutilizzo di materiale militare».

B.

Il progetto ha lo scopo di consolidare la disponibilità nel settore degli aiuti urgenti in ambito sanitario mettendo sei contenitori di materiale medico a disposizione del Ministero della sanità della Repubblica del Tagikistan.

C.

870 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 15 agosto 2008 e copre il periodo dal 15 agosto al 30 ottobre 2008. Diventa nullo con l'adempimento degli obblighi delle Parti. Non contiene clausole di disdetta.

3278

2.4.41

Accordo tra la DSC e il PNUS, che prevede la partecipazione di terzi ai costi, concernente il progetto in India di alleanza con l'economia privata nel settore idrico: agevolazioni di partenariati di diritto pubblico-privato nel settore idrico, concluso il 13 marzo 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di cooperazione nel quadro del partenariato per un'alleanza con l'economia privata nel settore idrico in India.

B.

Il programma costituisce un partenariato tra il PNUS, la DSC e il settore privato indiano (la confederazione delle industrie indiane) nel settore della gestione idrica. Rappresenta un approccio nuovo, basato sullo scambio di conoscenze tra il settore privato e quello pubblico allo scopo di sviluppare e attuare soluzioni innovative nella gestione sostenibile delle acque e dei bacini idrici.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 marzo 2008 e copre il periodo dal 15 marzo 2008 al 30 giugno 2009. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi.

3279

2.4.42

Memorandum d'intesa tra la DSC e l'OCHA concernente l'impiego di personale a sostegno dell'OCHA, concluso il 15 aprile 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) verte sulla concessione di un sostegno all'Ufficio delle Nazioni Unite di coordinamento degli affari umanitari (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) in caso di catastrofi e crisi umanitarie mettendo a disposizione personale della DSC per interventi di breve durata.

B.

Il contributo all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 15 aprile 2008 e copre il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2008. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento.

3280

2.4.43

Accordo tripartito tra la DSC, la Croce Rossa Svizzera e la FICR concernente il contributo annuo 2008 al Segretariato della FICR, concluso il 4 giugno 2008

A.

L'accordo verte sul contributo annuo al Segretariato della FICR per il 2008.

B.

Il sostegno alla FICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 giugno 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3281

2.4.44

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare all'Ufficio di collegamento del PAM a Ginevra, concluso il 30 maggio 2008

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo a sostegno e consolidamento dell'Ufficio di collegamento del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) a Ginevra.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

285 139 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3282

2.4.45

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2008 alle attività del PAM sul campo, concluso il 30 giugno 2008

A.

L'accordo verte sul secondo contributo particolare 2008 alle attività del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) sul campo.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

8,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3283

2.4.46

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo 2008 al Fondo centrale per la risposta alle emergenze, concluso il 9 maggio 2008

A.

L'accordo verte sul contributo 2008 al fondo centrale per le crisi umanitarie (Central Emergency Response Fund, CERF) dell'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA).

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

7,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di un mese.

3284

2.4.47

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2008 ad attività sul campo, concluso il 21 ottobre 2008

A.

L'accordo verte sulla terza fase dei contributi particolari 2008 alle attività svolte sul campo dal CICR.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

5,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 ottobre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento dei rispettivi obblighi. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3285

2.4.48

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente il contributo annuo 2008, concluso il 1° settembre 2008

A.

Contributo generale annuo 2008 all'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA).

B.

Il sostegno all'OCHA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

625 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 1° settembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3286

2.4.49

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2008 alle attività sul campo, concluso il 30 luglio 2008

A.

L'accordo verte sul secondo contributo particolare 2008 alle attività svolte sul campo dall'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 30 luglio 2008, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3287

2.4.50

Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNICEF concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNICEF, concluso il 28 aprile 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) verte sul sostegno all'UNICEF in caso di catastrofe o crisi umanitaria sotto forma di personale messo a disposizione dell'Organizzazione per missioni di breve durata.

B.

Il sostegno all'UNICEF ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU entra in vigore il 28 aprile 2008. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3288

2.4.51

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo alla fornitura di generi alimentari alla Georgia, concluso il 29 settembre 2008

A.

L'accordo verte sul contributo alla fornitura di generi alimentari con il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) nel contesto della crisi alimentare che ha colpito la Georgia.

B.

Il sostegno al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

750 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entra in vigore il 29 settembre 2008, copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3289

2.4.52

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il versamento di un contributo all'Iniziativa di prevenzione delle catastrofi naturali avviata nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, concluso l'8 febbraio 2008

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo all'Iniziativa «Disaster Prevention and Preparedness» (DPP) del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

B.

Nel quadro del Patto di stabilità, l'Aiuto umanitario sostiene la segreteria e le attività dell'Iniziativa DPP. Il contributo permette di consolidare la cooperazione con i Paesi dell'Europa sudorientale nel settore DPP.

C.

82 500 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 febbraio 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 maggio 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede modalità di denuncia.

3290

2.4.53

Accordo tra la DSC e l'OIM concernente il contributo annuo 2008 al budget amministrativo dell'OIM, concluso l'11 febbraio 2008

A.

L'accordo verte sul contributo annuo 2008 al budget amministrativo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

B.

Il sostegno all'OIM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

496 487 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 febbraio 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3291

2.4.54

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo generale 2008, concluso il 27 febbraio 2008

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo generale 2008 di 11 milioni di franchi all'UNHCR.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

11 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3292

2.4.55

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo particolare 2008 alle attività del PAM sul campo, concluso il 31 marzo 2008

A.

L'accordo verte sul primo contributo particolare 2008 alle attività del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) sul campo.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

15 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 marzo 2008. Copre il periodo tra l'avvio dei progetti e la conclusione finanziaria delle attività. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3293

2.4.56

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente il contributo particolare 2008 alle attività dell'UNHCR sul campo, concluso il 3 aprile 2008

A.

L'accordo verte sul primo contributo particolare 2008 alle attività dell'UNHCR sul campo.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 aprile 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3294

2.4.57

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo particolare 2008 alle attività del CICR sul campo, concluso il 7 aprile 2008

A.

L'accordo verte sul primo contributo particolare 2008 alle attività del CICR sul campo.

B.

Il sostegno al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

19,8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2008. Copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3295

2.4.58

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente il contributo 2008­2010 all'Organizzazione e a due dei suoi programmi, concluso il 20 novembre 2008

A.

Contributo generale della Svizzera all'OMS e a due dei suoi programmi speciali.

B.

Per mezzo di questi contributi extrabudgetari, la Svizzera sostiene programmi prioritari o innovativi svolti dall'Organizzazione mondiale della sanità, molto importanti per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio per lo sviluppo (OMS). La Svizzera pone l'accento particolarmente su due programmi a favore soprattutto della popolazione povera nei Paesi in sviluppo.

Si tratta del Programma speciale di ricerca, sviluppo e formazione nel settore della riproduzione umana (HRP) e del Programma speciale di ricerca e formazione sulle malattie tropicali (TDR). La Svizzera sostiene inoltre l'OMS con un contributo non vincolato destinato al budget generale dell'Organizzazione.

C.

16,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 novembre 2008 e corrisponde al contributo 2008­2010 della DSC all'OMS.

3296

2.4.59

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Banca mondiale, concernente un progetto connesso al programma di riduzione del rischio di disastri «Disaster Risk Reduction», concluso il 15 dicembre 2008

A.

Il progetto connesso al programma di riduzione del rischio di disastri nella regione colpita dal ciclone Sidr «Community-based Disaster Risk Reduction Programme in Cyclone Sidr affected areas ­ Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project Reconstruction and Improvement of Multipurpose Shelters» prevede la costruzione di rifugi per proteggere la popolazione nel meridione del Bangladesh, regione ad alto rischio di cicloni. I rifugi vengono costruiti tenendo conto delle particolari esigenze della popolazione e possono essere integrati nella vita quotidiana, ad esempio utilizzandoli come scuole. Inoltre vengono riparati i rifugi danneggiati e viene chiarito quali sono altre eventuali esigenze che devono essere soddisfatte per permettere di riattivare le risorse indispensabili alla vita.

B.

Il ciclone Sidr ha colpito il sud del Bangladesh il 15 novembre 2007 causando più di 4000 morti e distruggendo innumerevoli abitazioni. La perdita delle basi vitali, compresi il raccolto e le mandrie, ha messo in difficoltà circa 9 milioni di persone. Il progetto ha il sostegno del Governo del Bangladesh, della Banca mondiale e di altri donatori. Le misure prese permettono di attenuare la vulnerabilità della popolazione di fronte alle catastrofi naturali.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2008 e copre il periodo dal 15 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3297

2.4.60

Accordo tra la DSC e il CICR concernente il contributo al bilancio sede 2008, concluso il 10 novembre 2008

A.

L'accordo verte sul contributo al bilancio sede 2008 del CICR.

B.

Il contributo al CICR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

70 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3298

2.4.61

Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente un contributo alla Piattaforma globale per la riduzione del rischio di disastri, concluso l'11 dicembre 2008

A.

L'accordo verte su un contributo alle spese della seconda sessione della Piattaforma globale per la riduzione del rischio di disastri organizzata dalla segreteria dell'ISDR (International Strategy for Disaster Reduction, Strategia internazionale per la riduzione dei disastri) dell'ONU.

B.

Il contributo all'ISDR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

250 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede clausole di denuncia.

3299

2.4.62

Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente un contributo all'esame degli aspetti economici della prevenzione delle catastrofi, concluso il 1° dicembre 2008

A.

L'accordo verte su un contributo alla segreteria della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) dell'ONU che in collaborazione con la Banca mondiale esamina gli aspetti economici della prevenzione delle catastrofi.

B.

Il contributo all'ISDR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

140 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede clausole di denuncia.

3300

2.4.63

Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente l'assunzione delle spese di viaggio per i membri della presidenza del gruppo d'appoggio all'ISDR, concluso il 1° dicembre 2008

A.

L'accordo verte sul versamento di un contributo alla segreteria della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) per pagare le spese di viaggio dei membri della presidenza del gruppo d'appoggio all'ISDR («ISDR Support Group»).

B.

Il contributo all'ISDR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede clausole di denuncia.

3301

2.4.64

Accordo tra la DSC e l'ISDR concernente il contributo annuo 2008, concluso il 1° dicembre 2008

A.

L'accordo verte sul versamento del contributo generale annuo 2008 alla segreteria della Strategia internazionale per la riduzione dei disastri (ISDR) dell'ONU.

B.

Il contributo all'ISDR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Non prevede clausole di denuncia.

3302

2.4.65

Accordo tra la DSC e l'OCHA concernente un contributo alla divisione della valutazione e del controlling con sede a Ginevra, concluso il 4 novembre 2008

A.

L'accordo verte sul versamento del contributo particolare 2008 destinato all'unità amministrativa «Evaluation and Studies Section» (ESS) a Ginevra.

Il contributo permette di finanziare un posto di esperto di controlling e valutazione nel settore umanitario.

B.

Il contributo all'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

85 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2008 e copre il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti.

3303

2.4.66

Accordo tra la DSC e l'SFD del CICR concernente un contributo alle attività dell'SFD per favorire il reinserimento di persone affette da handicap fisici, concluso il 10 dicembre 2008

A.

L'accordo concerne un contributo ai programmi del fondo speciale a favore dei disabili (Special Fund for the Disabled, SFD) del CICR, al fine di promuoverne il reinserimento sociale («Physical Rehabilitation»).

B.

Il contributo all'SFD ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

30 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3304

2.4.67

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2008, concluso il 6 novembre 2008

A.

L'accordo verte sulla concessione di un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2008.

B.

Il contributo all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 novembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3305

2.4.68

Accordo tra la DSC e l'UNHCR concernente un supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2008, concluso il 19 dicembre 2008

A.

L'accordo verte sulla concessione di un secondo supplemento al contributo annuo versato all'UNHCR per il 2008.

B.

Il contributo all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

350 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3306

2.4.69

Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNRWA concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNRWA, concluso il 29 agosto 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) verte sulla concessione di un sostegno all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA). In concreto, si tratta di mettere a disposizione dell'UNRWA personale per missioni di breve durata.

B.

Il contributo all'UNRWA ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 29 agosto 2008 e copre un periodo di due anni.

Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3307

2.4.70

Accordo tra la DSC e l'UNRWA concernente un contributo al sistema di pianificazione delle risorse dell'UNRWA, concluso il 17 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al sistema di pianificazione delle risorse realizzato dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA).

B.

Sin dal 1950 l'UNRWA sostiene i rifugiati palestinesi e si occupa di più di 4 milioni di persone. L'Agenzia attua programmi nel settore dell'assistenza medica, dell'educazione di base, dei servizi sociali e dell'alloggio. Il contributo al nuovo sistema di pianificazione delle risorse dell'UNRWA permette di migliorare l'efficacia delle prestazioni fornite ai rifugiati. Il sistema ha lo scopo di garantire l'elaborazione delle informazioni necessarie al processo decisionale e organizzativo, di accelerare le procedure e i processi nei diversi reparti dell'UNRWA e di migliorare la trasparenza ed il sistema della resa dei conti. Si tratta in particolare di rendere più coerenti e razionali la pianificazione, il controllo e il rendiconto tanto all'interno dell'UNRWA quanto nei confronti dei donatori.

C.

500 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

3308

2.4.71

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie, concluso l'8 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'OMS destinato al Fondo globale per implementare le strutture igienico-sanitarie (Global Sanitation Fund, GSF).

B.

Il GSF ha avuto origine da una raccomandazione nel Rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano e del Consiglio consultivo sull'acqua e sull'igiene del Segretario generale dell'ONU al fine di porre rimedio alla mancanza di finanziamenti per la sanificazione e l'igiene. L'accesso a servizi sanitari di base e all'igiene è fondamentale per la salute, l'ambiente, la dignità umana e la lotta contro la povertà in generale. Il GSF segue le indicazioni della Dichiarazione di Parigi, in particolare permette una concentrazione di finanziamenti provenienti da fonti diverse per l'attuazione di un unico approccio, definito in ognuno dei Paesi interessati. Il GSF è un meccanismo finanziario che da una parte concentra i propri interventi nei Paesi più poveri, in cui la domanda di strutture igienico-sanitarie è maggiore, e dall'altra permette la realizzazione di progetti e approcci la cui efficacia è stata dimostrata nel quadro di politiche nazionali in materia di servizi sanitari di base definite chiaramente dal Governo.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2010. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

3309

2.4.72

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo al Consiglio di concertazione per l'approvvigionamento idrico e la depurazione (WSSCC), concluso l'8 dicembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo della DSC all'OMS per il Consiglio di concertazione per l'approvvigionamento idrico e la depurazione (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC).

B.

Il WSSCC (di cui la Svizzera è uno dei membri fondatori) assume un'importanza fondamentale per lo sviluppo del settore, in particolare per l'accesso ai servizi sanitari di base e all'igiene. Il WSSCC è una delle 6 reti (o programmi) strategiche a livello mondiale della DSC nel settore idrico.

L'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari di base sono punti nevralgici della lotta contro la povertà, costituiscono l'elemento principale della sanità pubblica a livello mondiale e sono indispensabili per la dignità umana in generale.

C.

1,55 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 dicembre 2008 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 dicembre 2011. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi.

3310

2.4.73

Accordo tra la DSC e l'OMS concernente un contributo particolare per migliorare la capacità d'intervento in caso di pandemie e di altre crisi nel settore della sanità, concluso il 1° novembre 2008

A.

L'accordo concerne un contributo particolare destinato all'OMS per finanziare l'impiego di una persona nel quadro del programma «Health Action in Crises» (HAC).

B.

Il contributo all'OMS ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2008 e copre il periodo dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2009. Termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3311

2.4.74

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2008 al programma destinato a migliorare la capacità d'intervento del PAM, concluso il 27 ottobre 2008

A.

L'accordo concerne un contributo di sostegno al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) al fine di migliorarne la capacità d'intervento e di permettergli di reagire rapidamente e appropriatamente nelle situazioni d'emergenza.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

100 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3312

2.4.75

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo 2008 al programma destinato ad aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare, concluso il 5 novembre 2008

A.

L'accordo concerne un contributo di sostegno al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) al fine di aumentare la protezione della popolazione civile in relazione all'aiuto alimentare.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

150 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 novembre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3313

2.4.76

Accordo tra la DSC e il PAM concernente un secondo contributo particolare 2008 alle attività svolte dal PAM sul campo, concluso il 27 ottobre 2008

A.

L'accordo concerne il secondo contributo particolare 2008 al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) al fine di sostenerne le attività sul campo.

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

6,94 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2008 e termina con l'adempimento degli obblighi contrattuali delle Parti. Può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi.

3314

2.4.77

Prosecuzione dell'accordo quadro tra la DSC e il PAM concernente il contributo al programma del PAM per promuovere le giovani leve svizzere, concluso il 20 novembre 2008

A.

La prosecuzione dell'accordo quadro (MoU) concerne l'impiego di giovani svizzeri nel quadro del programma per le giovani leve «Young Swiss Professionals YSP» svolto dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM).

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La prosecuzione dell'accordo quadro è entrata in vigore il 20 novembre 2008 e copre il periodo dal 12 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento dei reciproci obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3315

2.4.78

Accordo tra la DSC e il PAM concernente il contributo al programma del PAM per la promozione di giovani professionisti svizzeri, concluso il 12 dicembre 2008

A.

L'accordo concerne l'impiego di giovani svizzeri nel quadro del programma per le giovani leve «Young Swiss Professionals YSP» svolto dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM).

B.

Il contributo al PAM ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

450 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 dicembre 2008 e copre il periodo dal 12 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009. Termina con l'adempimento dei reciproci obblighi contrattuali. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3316

2.4.79

Memorandum d'intesa tra la DSC e l'UNHCR concernente l'impiego di personale a sostegno dell'UNHCR, concluso il 7 dicembre 2007

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) verte sul sostegno da fornire all'UNHCR in caso di disastri o di crisi umanitaria, in particolare sull'impiego di personale messo a disposizione dell'UNHCR per interventi di breve durata.

B.

Il sostegno all'UNHCR ha lo scopo di realizzare gli obiettivi strategici della DSC in generale e gli obiettivi e le direttive dell'Aiuto umanitario in particolare.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 7 dicembre 2007 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3317

2.5

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.5.1

Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa concernente la responsabilità della protezione degli interessi della Federazione Russa in Georgia da parte della Svizzera, concluso il 13 dicembre 2008

A.

In seguito al conflitto scoppiato ad agosto 2008 tra la Federazione Russa e la Georgia, le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono state interrotte. La Svizzera ha perciò risposto favorevolmente alla domanda della Federazione Russa di rappresentarne gli interessi in Georgia, analogamente a quanto già fa per gli Stati Uniti a Cuba e viceversa. L'accordo garantisce la prosecuzione delle relazioni diplomatiche e consolari tra i due Paesi e definisce il contenuto e le modalità di questo mandato di potenza protettrice. La Svizzera ha concluso il 4 marzo 2009 un accordo corrispondente con la Georgia che ha confermato il proprio consenso. Due accordi analoghi di rappresentanza degli interessi georgiani nella Federazione Russa sono stati conclusi il 12 gennaio e il 4 marzo 2009.

B.

La Svizzera è interessata a prestare i buoni uffici in particolare assumendo mandati di tutela di interessi stranieri. In tal modo consente la continuazione delle relazioni diplomatiche tra Paesi che le hanno interrotte e contribuisce ad evitare l'acuirsi dei conflitti. Inoltre, il fatto che il reparto consolare della rappresentanza russa continui a funzionare sotto l'egida della Svizzera permette di garantire la continuità nella tutela degli interessi dei cittadini russi in Georgia.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 marzo 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi o terminare con la revoca del consenso della Georgia.

3318

2.5.2

Memorandum d'intesa tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica concernente il consolidamento della cooperazione tra i due Paesi, concluso l'8 marzo 2008

A.

Nel Memorandum d'intesa (MoU) la Svizzera ed il Sudafrica confermano la volontà di consolidare ed estendere le relazioni bilaterali e la cooperazione a tutti i settori in cui sussiste un interesse comune, cioè la politica, l'economia, lo sviluppo, la promozione della pace, l'educazione, la scienza e la cultura.

In particolare si prevede di avviare un dialogo politico regolare ad alto livello tra i due Paesi e di costituire un comitato misto per le relazioni economiche e commerciali.

B.

Il Sudafrica è un attore internazionale importante e anche nella sua regione svolge un ruolo politico ed economico considerevole quale Paese di riferimento. La stabilità politica interna e l'importanza economica gli sono valsi il rispetto internazionale e rappresentano un importante fattore di stabilità per tutta la regione. È il maggior partner della Svizzera nell'Africa subsahariana ed è stato riconosciuto quale partner strategico dal Consiglio federale nel 2005. Oltre al peso politico, il Sudafrica assume un'importanza centrale per la Svizzera anche per la posizione economica che lo rende interessante per gli investitori svizzeri. La Svizzera auspica dunque una cooperazione in tutti i settori che offrono un interesse comune per i due Paesi. Il MoU consolida maggiormente le relazioni tradizionalmente molto buone e amichevoli.

C.

Nessuno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore l'8 marzo 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 180 giorni.

3319

2.5.3

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, concluso il 28 aprile 2008, RS 0.514.126.81

A.

L'accordo autorizza lo scambio di informazioni classificate tra la Svizzera e l'Unione europea e disciplina le relative modalità.

B.

L'accordo permette lo scambio di informazioni classificate fino al livello di segrete tra la Svizzera e l'Unione europea e agevola la cooperazione in svariati settori di interesse comune quali le operazioni di sostegno alla pace civile o militare svolte nel quadro della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PECSD) e la lotta al terrorismo o nel quadro degli accordi di Schengen e Dublino.

C.

Nessuno

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2008 e non sottostà a limiti di tempo. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3320

2.5.4

Scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE concernente la partecipazione della Svizzera alla missione comunitaria sullo Stato di diritto nel Kosovo, EULEX Kosovo, concluso il 15 maggio e il 12 giugno 2008

A.

Lo scambio di lettere definisce, a titolo transitorio, le modalità della partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE denominata EULEX Kosovo, in particolare per quel che riguarda la disponibilità (il distaccamento) di esperti svizzeri da parte del Pool di esperti per la promozione civile della pace (PSEP) della Divisione politica IV (DP IV) del DFAE.

B.

La Svizzera sostiene la costituzione di uno Stato di diritto nel Kosovo, in particolare fornendo perizie per le missioni internazionali. Per la EULEX Kosovo ha accettato di mettere a disposizione fino a 16 esperti.

C.

Lo scambio di lettere non causa costi diretti. I costi indiretti dipendono dal numero di esperti che possono essere messi a disposizione della missione e vengono stimati a 200 000 franchi per ogni esperto all'anno. Ne risulta un importo massimo di 3,2 milioni all'anno finanziati con il budget del PSEP della DP IV, ossia con il credito quadro della promozione civile della pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 12 giugno 2008; è rimasto valido fino all'entrata in vigore del Participation Agreement concernente l'EULEX, il 1° agosto 2008.

3321

2.5.5

Scambio di lettere tra la Svizzera e l'UE concernente la partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE in materia di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica Democratica del Congo, EUPOL RD Congo, concluso il 20 dicembre 2007 e il 30 gennaio 2008

A.

Lo scambio di lettere definisce le modalità di partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE EUPOL RD Congo, in particolare per quanto concerne la messa a disposizione (il distaccamento) di un'esperta svizzera da parte del Pool di esperti svizzero per la promozione civile della pace (PEP) della Divisione politica IV (DP IV) del DFAE.

B.

La Svizzera sostiene la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica Democratica del Congo mettendo a disposizione esperti alle missioni internazionali. Ha accettato di distaccare un'esperta per la EUPOL RD Congo.

C.

Lo scambio di lettere non provoca costi diretti. I costi indiretti legati all'invio di un'esperta sono valutati a circa 180 000 franchi l'anno, finanziati con il budget del PEP della DP IV, vale a dire con il credito quadro per la promozione civile della pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 30 gennaio 2008; rimarrà valido fintanto che la Svizzera distaccherà esperti alla missione EUPOL RD Congo.

3322

2.5.6

Accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE per lo Stato di diritto in Kosovo, EULEX Kosovo, concluso il 29 luglio 2008 a Bruxelles

A.

L'accordo definisce le modalità di partecipazione della Svizzera alla missione dell'UE EULEX Kosovo, in particolare per quanto concerne la messa a disposizione (il distaccamento) di un'esperta svizzera da parte del Pool di esperti svizzero per la promozione civile della pace (PEP) della Divisione politica IV (DP IV) del DFAE.

B.

La Svizzera sostiene l'istituzione di uno Stato di diritto in Kosovo, in particolare mettendo a disposizione esperti alle missioni internazionali. Ha accettato di distaccare fino a 16 esperti per la EULEX Kosovo.

C.

L'accordo non provoca costi diretti. I costi indiretti dipendono dal numero di esperti destinati alla missione. Il loro importo è stimato a 200 000 franchi per esperto l'anno. L'importo massimo dei costi ammonta quindi a 3,2 milioni l'anno ed è finanziato con il budget del PEP della DP IV, vale a dire con il credito quadro per la promozione civile della pace.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2008; rimarrà valido fintanto che la Svizzera parteciperà alla missione EULEX.

3323

2.5.7

Accordo di esecuzione tra la Confederazione Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO concernente il fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008

A.

L'accordo disciplina i dettagli relativi all'esecuzione del fondo di destinazione speciale del Partenariato per la pace a favore della lotta contro la corruzione nelle istituzioni di difesa.

B.

L'accordo spiega in che modo e con quali meccanismi verrà effettuato il controllo del fondo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2008, riguarda un progetto attuato nel 2008­2009 e termina con la conclusione del progetto.

3324

2.5.8

Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Polonia, il Regno Unito e il Segretariato internazionale della NATO per il sostegno del fondo di destinazione speciale in materia di rafforzamento dell'integrità e di riduzione del rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa, concluso il 1° luglio 2008

A.

L'accordo istituisce il fondo di destinazione speciale del Partenariato per la pace a favore della lotta contro la corruzione nelle istituzioni di difesa.

B.

L'accordo consente di rafforzare l'integrità e di diminuire il rischio di corruzione nelle istituzioni di difesa offrendo nell'ambito di questo fondo di destinazione speciale tre attività principali: uno strumento di autovalutazione, un corso e un'opera che, assieme, raggruppano le migliori pratiche in materia.

C.

La partecipazione finanziaria della Svizzera proviene dai budget del DFAE e del DDPS per il Partenariato per la pace e ammonta a 60 000 franchi.

D.

Articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2008, riguarda un progetto attuato nel 2008­2009 e termina con la conclusione del progetto.

3325

2.5.9

Accordo tra il Governo svizzero e il Governo della Federazione di Russia concernente il finanziamento dell'equipaggiamento e dei servizi per la costruzione di una sottostazione elettrica destinata al sito di distruzione di armi chimiche a Pochep, nella provincia (oblast) di Bryansk, nella Federazione di Russia, concluso il 25 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di sostegno della Svizzera al finanziamento dell'equipaggiamento destinato a una sottostazione elettrica per il sito di distruzione di armi chimiche a Pochep.

B.

L'accordo fa riferimento all'accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione di Russia relativo alla cooperazione in materia di distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione di Russia, concluso il 28 gennaio 2004.

C.

Fino a un massimo di 1,530 milioni di franchi.

D.

Articolo 5 della legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 novembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3326

2.5.10

Memorandum d'intesa tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federativa del Brasile che istituisce un quadro di partenariato strategico, concluso il 14 agosto 2008

A.

Il Memorandum d'intesa disciplina l'istituzione di un meccanismo di consultazioni annuali tra i ministeri degli affari esteri dei due Paesi.

B.

La Svizzera intende istituire un dialogo politico regolare con il Brasile, coordinare meglio le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione nei settori d'interesse comune.

C.

I costi per l'attuazione delle riunioni annuali sono dell'ordine di 7000 franchi l'anno e rientreranno nel budget del DFAE.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il Memorandum d'intesa è entrato in vigore il 14 agosto 2008 e può essere denunciato in qualsiasi momento.

3327

2.5.11

Accordo tra la Svizzera e l'OMC concernente i bisogni a lungo termine dell'organizzazione in materia di locali, concluso il 1° agosto 2008

A.

L'accordo definisce i dettagli del cosiddetto progetto «site unique» che riguarda il rinnovo, la densificazione e l'estensione del Centre William Rappard (CWR) dell'OMC a Ginevra e disciplina gli impegni (finanziari) rispettivi della Confederazione e dell'Organizzazione, fatta salva la competenza in materia di budget dell'Assemblea federale.

B.

La Svizzera ha una lunga tradizione di Stato ospite di organizzazioni internazionali. Dalla sua fondazione nel 1995, l'OMC ha sede a Ginevra. A causa del continuo aumento del numero dei suoi membri e dello sviluppo dei suoi compiti è in costante espansione e ha bisogno di locali supplementari. Tenuto conto dell'importanza dell'Organizzazione per la politica svizzera in materia di commercio estero e del suo ruolo motore per la Ginevra internazionale, il miglioramento della sua situazione in termini di locali (aumento di capacità ed estensione del CWR) è una priorità assoluta per la Svizzera.

C.

I costi del progetto ammontano in totale a 130 milioni di franchi. L'importo è finanziato dalla Confederazione mediante un contributo a fondo perso di 70 milioni di franchi e un mutuo senza interessi di 60 milioni di franchi, rimborsabile in 50 anni (è fatta salva l'approvazione dei diversi crediti da parte dell'Assemblea federale). La Confederazione accorda i suoi contributi e mutui per il tramite della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d della legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (LSO; RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° agosto 2008; termina non appena i lavori in esso definiti saranno conclusi (rinnovo e densificazione del CWR e della relativa sala conferenze, costruzione dell'estensione e dei nuovi parcheggi).

Secondo il calendario di realizzazione, i lavori dovrebbero concludersi alla fine del 2012. Se il progetto non è realizzato o non lo è nei termini previsti, l'accordo può essere denunciato di comune accordo tra le due Parti.

3328

2.5.12

Scambio di lettere del 15 agosto e 22 settembre 2008 tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d'arbitrato dell'OSCE per la messa a disposizione di nuovi locali e la restituzione del mobilio alla Confederazione, RS 0.193.235.11

A.

Lo scambio di lettere ha luogo in esecuzione dello scambio di lettere del 23 ottobre/12 novembre 1997 tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d'arbitrato nel quadro dell'OSCE sulle spese relative ai locali occupati dalla Corte e al loro equipaggiamento iniziale (RS 0.193.235.1). Intende unicamente mettere a disposizione della Corte nuovi locali in sostituzione della Villa Rive-Belle a Ginevra e non modifica gli impegni iniziali presi dalla Confederazione nei confronti della Corte.

B.

L'impegno della Svizzera a favore dei sistemi di composizione pacifica delle controversie che implicano il ricorso a terzi è una costante della nostra politica estera dall'inizio del XX secolo. In questo spirito la Svizzera ha accolto la sede della Corte e contribuisce finanziariamente alla sua manutenzione.

Lo scambio di lettere del 23 ottobre/12 novembre 1997 tra la Svizzera e la Corte di conciliazione e d'arbitrato dell'OSCE sulle spese relative ai locali occupati dalla Corte e al loro equipaggiamento iniziale prevede che la Confederazione Svizzera metta gratuitamente a disposizione della Corte locali adeguati a Ginevra. La Villa Rive-Belle, inizialmente messa a disposizione della Corte, non è più disponibile in seguito alla disdetta della locazione da parte del proprietario, il Cantone di Ginevra. Lo scambio di lettere del 1997 prevede la possibilità di attribuire alla Corte altri locali se necessario.

C.

Nessuna. Le Camere federali, approvando lo scambio di lettere del 23 ottobre/12 novembre 1997, hanno accettato il principio della messa a disposizione gratuita dei locali necessari al funzionamento della Corte (impegno finanziario non limitato nel tempo). Il presente scambio di lettere riguarda unicamente una modifica dell'ubicazione dei locali che permette tra l'altro di risparmiare.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12).

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 22 settembre 2008.

3329

2.5.13

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione elettrotecnica internazionale per disciplinare lo statuto fiscale della Commissione e del suo personale in Svizzera, concluso il 16 dicembre 2008, RS 0.192.122.734.1

A.

L'accordo prevede l'esenzione dalle imposte dirette e indirette a favore della Commissione stessa e l'esenzione dalle imposte dirette e sugli stipendi del personale straniero della Commissione.

B.

La Commissione ha come attività principale l'elaborazione di norme tecniche di estrema importanza per l'economia mondiale. Ha lo scopo di favorire la cooperazione internazionale per tutte le questioni di normalizzazione e la verifica della conformità alle norme nei settori dell'elettricità, dell'elettronica e delle tecnologie associate. Contribuisce in tal modo a un commercio più equo tra gli Stati, a una migliore protezione dei consumatori e alla soppressione degli ostacoli tecnici al commercio. La conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e la Commissione elettrotecnica internazionale contribuirà all'insediamento a lungo termine dell'organizzazione a Ginevra.

C.

Le ripercussioni finanziarie sono quelle derivanti dalle esenzioni fiscali previste dall'accordo.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera b della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (RS 192.12).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due anni per l'ultimo giorno di un anno civile.

3330

2.5.14

Scambio di lettere del 5/20 novembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sugli scambi d'informazioni in caso d'incidente o d'infortunio che possa avere conseguenze radiologiche, RS 0.732.323.491

A.

Lo scambio di lettere estende, a livello regionale, lo scambio di informazioni reciproco conformemente all'accordo con la Francia del 30 novembre 1989 sugli scambi d'informazioni in caso d'incidente o d'infortunio che possa avere conseguenze radiologiche (RS 0.732.232.49).

B.

Tiene conto della domanda dei Cantoni della Svizzera nordoccidentale di essere informati su eventi che accadono nella centrale nucleare di Fessenheim/Alsazia contemporaneamente alla Centrale nazionale d'allarme (CENAL) a Zurigo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di lettere entrato in vigore il 20 novembre 2008. Rimarrà in vigore come l'accordo del 30 novembre 1989 (RS 0.732.232.49). Può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti. La denuncia ha effetto un anno dopo.

3331

3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali, concluso il 20 ottobre 2006, RS 0.444.145.41

A.

Il presente accordo bilaterale disciplina le condizioni di importazione legale dei beni culturali provenienti dall'altro Stato parte. Definisce inoltre le modalità di rimpatrio di un bene culturale importato illegalmente. Contiene infine diverse disposizioni sull'informazione e la collaborazione reciproche nell'ambito della lotta contro il trasferimento illegale dei beni culturali.

B.

Fondandosi sulla legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali, il Consiglio federale, per salvaguardare gli interessi di politica culturale e di politica estera e per garantire la protezione del patrimonio culturale, può concludere accordi concernenti l'importazione e il rimpatrio dei beni culturali con Stati parte della Convenzione dell'UNESCO del 1970. Questi accordi consentono da un lato di preservare il patrimonio culturale di Stati esteri e dell'altro di salvaguardare il patrimonio culturale svizzero. Da decenni, la Repubblica Italiana è particolarmente colpita dall'esportazione illegale di beni culturali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC; RS 444.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 aprile 2008. È concluso per una durata di cinque anni. È rinnovabile tacitamente ogni volta per periodi di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza.

3332

3.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Comunità francese del Belgio nel settore cinematografico, concluso 17 maggio 2008, RS 0.443.917.21

A.

L'accordo definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché una coproduzione realizzata dalla Svizzera e dalla Comunità francese del Belgio possa ottenere un aiuto finanziario. Disciplina la procedura di riconoscimento delle opere coprodotte, le condizioni che devono soddisfare produttori e infine i mezzi per giungere a un equilibrio soddisfacente tra apporti artistici e apporti finanziari delle Parti.

B.

L'accordo ha l'obiettivo di facilitare le coproduzioni cinematografiche e più in generale di promuovere le relazioni culturali ed economiche tra la Svizzera e la Comunità francese del Belgio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 33 lettera a della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (LCin; RS 443.1).

E.

L'accordo è applicato provvisoriamente dal 17 maggio 2008. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della seconda notifica. La Svizzera ha effettuato la sua notifica il 7 luglio 2008. È concluso per una durata di due anni ed è rinnovabile tacitamente per un periodo di due anni. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3333

3.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 2 marzo 2008

A.

L'accordo fornisce un quadro istituzionale alla cooperazione scientifica e tecnologica tra due Paesi che avrà luogo mediante i canali esistenti.

B.

Con questo accordo i Governi svizzero e sloveno segnano l'importanza politica che attribuiscono a una più stretta cooperazione scientifica e tecnologica con una base istituzionale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a LR.

E.

La Svizzera ha notificato il 17 marzo 2008 al Governo della Slovenia che le condizioni interne svizzere per l'entrata in vigore erano soddisfatte. La risposta slovena è pendente. L'accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile tacitamente per un anno, salvo denuncia scritta con un preavviso di sei mesi.

3334

3.4

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso il 6 maggio 2008, RS 0.420.281.1

A.

L'accordo definisce le forme e i meccanismi della cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera e la Corea. Essa avrà luogo su una base di uguaglianza e di interesse reciproco. La cooperazione si svolgerà tenuto conto dell'esperienza degli scienziati e degli specialisti dei due Paesi e delle occasioni che si presentano. Per attuare efficacemente il progetto di cooperazione, le due Parti istituiscono un Comitato misto incaricato di questioni specifiche d'implementazione.

B.

L'accordo rientra nel contesto della strategia di cooperazione scientifica bilaterale definita nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011 (ERI) (FF 2007 1131). La Corea fa parte dei Paesi partner selezionati per il loro potenziale scientifico considerevole e con i quali la Svizzera intende sviluppare la cooperazione.

C.

Con l'approvazione del messaggio ERI 2008­2011, l'Assemblea federale ha votato un credito di 43 milioni di franchi per promuovere la cooperazione scientifica bilaterale in Europa e nel mondo. I costi relativi all'attuazione dell'accordo sono coperti da questo credito. Un importo di 1,2 milioni di franchi è previsto per l'attuazione della strategia bilaterale con la Corea.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a LR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2008 per un periodo iniziale di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per un nuovo periodo di cinque anni, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di 12 mesi prima della scadenza del periodo in corso.

3335

3.5

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale e democratica di Etiopia concernente la costituzione di capacità e i partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere e etiopi in campo scientifico e tecnologico, concluso il 27 novembre 2008, RS 0.420.341.1

A.

L'accordo fornisce un quadro istituzionale alla cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi che avrà luogo mediante i canali esistenti.

B.

Con questo accordo i Governi svizzero e etiope sottolineano l'importanza politica che attribuiscono a una più stretta cooperazione scientifica e tecnologica con una base istituzionale.

C.

Nessuna ripercussione finanziaria, salvo le spese del nuovo Comitato misto; ciascuna Parte assumerà i costi in base alla sua rappresentanza. In generale, ogni ufficio federale o istituzione (FNS, scuole universitarie) assumerà i costi legati alla partecipazione dei suoi rappresentanti.

D.

Articolo 16 capoverso 3 lettera a LR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 dicembre 2008. Rimane in vigore per una durata di cinque anni a contare dalla data della sua entrata in vigore e sarà automaticamente prorogato per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non abbia notificato all'altra Parte la sua intenzione di denunciare l'accordo 12 mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

3336

3.6

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, anche a nome dei Cantoni di Berna e del Vallese, e il Ministero dell'educazione della Repubblica di Colombia concernente il Colegio Helvetia di Bogotà, concluso il 27 giugno 2008

A.

L'accordo autorizza il Colegio Helvetia di Bogotà ad applicare, nel rispetto della legislazione colombiana, alcune strutture e forme organizzative (piani di studio, valutazione degli allievi ecc.) delle scuole svizzere.

B.

La Svizzera gestisce una scuola svizzera a Bogotà. Berna e Vallese sono i Cantoni patrocinatori. La scuola sottostà anche alla legislazione colombiana.

Dopo che la direzione della scuola aveva deciso di proporre, oltre al diploma di fine studi colombiano, un corso per ottenere la maturità bilingue svizzera, il governo colombiano ha pubblicato decreti che ostacolano la maturità svizzera e limitano l'autonomia di cui gli istituti scolastici avevano goduto in precedenza. L'accordo ha potuto essere concluso in virtù di un decreto colombiano che si applica alle scuole che hanno sede in Colombia la cui organizzazione è oggetto di un accordo intergovernativo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2008. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti per il 31 luglio con un preavviso di due anni.

3337

3.7

Memorandum d'intesa tra il Dipartimento federale dell'interno, in nome del Consiglio federale della Confederazione Svizzera, da un lato, e la Health Sciences Authority della Repubblica di Singapore, dall'altro, concernente gli agenti terapeuti, concluso il 12 maggio 2008, RS 0.812.101.968.9

A.

Memorandum d'intesa (MoU) per lo scambio di informazioni relativo agli agenti terapeutici.

B.

La cooperazione internazionale con altre autorità riconosciute nel settore degli agenti terapeutici è una necessità identificata da Swissmedic. Swissmedic considera questa cooperazione come un mezzo per affrontare le sfide attuali e in particolare future.

C.

Il MoU non ha ripercussioni finanziarie sul bilancio della Confederazione o dei Cantoni. È eseguito unicamente da Swissmedic.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 12 maggio 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti e termina 30 giorni civili dopo la data di ricevimento della notifica.

3338

4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo amministrativo tra il DFGP e il Ministero dell'interno del Land Baden-Württemberg relativo alle prestazioni di sostegno fornite alle autorità di polizia dei Paesi organizzatori dei Campionati Europei di calcio 2008 in Austria e Svizzera, concluso il 12 aprile 2008

A.

L'accordo disciplina l'impiego delle forze dell'ordine provenienti dal Land Baden-Württemberg sul territorio svizzero durante i Campionati Europei di calcio 2008 (EURO 08).

B.

Il 30 gennaio 2008 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) si è rivolta al Consiglio federale con la richiesta che le forze dell'ordine francesi e tedesche sostenessero le Città organizzatrici di Basilea, Zurigo e Ginevra. Il Consiglio federale ha risposto positivamente a questa richiesta il 7 marzo 2008. In seguito, il DFGP ha convenuto con il Land Baden-Württemberg l'impiego di forze dell'ordine nelle Città organizzatrici di Basilea e Zurigo.

C.

Le spese derivanti dalle prestazioni di sostegno fornite dal Land BadenWürttemberg sono risultate di 3,1 milioni di euro. Sono state finanziate con la riserva di 10 milioni di franchi accordata dal Parlamento sulla base del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008 (EURO 2008).

D.

Articolo 47 dell'accordo (RS 0.360.136.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2008 ed è rimasto valido fino al 27 giugno 2008.

di

polizia

tra

Svizzera

e

Germania

3339

4.2

Accordo amministrativo tra il DFGP e il Ministero dell'interno del Land Assia (Hessen) relativo alle prestazioni di sostegno fornite alle autorità di polizia dei Paesi organizzatori dei Campionati Europei di calcio 2008 in Austria e Svizzera, concluso il 12 aprile 2008

A.

L'accordo disciplina l'impiego delle forze dell'ordine provenienti dal Land Assia sul territorio svizzero durante i Campionati Europei di calcio 2008 (EURO 08).

B.

Il 30 gennaio 2008 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) si è rivolta al Consiglio federale con la richiesta che le forze dell'ordine francesi e tedesche sostenessero le Città organizzatrici di Basilea, Zurigo e Ginevra. Il Consiglio federale ha risposto positivamente a questa richiesta il 7 marzo 2008. In seguito, il DFGP ha convenuto con il Land Assia l'impiego di forze dell'ordine nelle Città organizzatrici di Basilea e Zurigo.

C.

Le spese derivanti dalle prestazioni di sostegno fornite dal Land Assia sono risultate di 557 046 euro. Sono state finanziate con la riserva di 10 milioni di franchi accordata dal Parlamento sulla base del decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati Europei di calcio 2008 (EURO 2008).

D.

Articolo 47 dell'accordo (RS 0.360.136.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 12 aprile 2008 ed è rimasto valido fino al 27 giugno 2008.

3340

di

polizia

tra

Svizzera

e

Germania

4.3

Accordo amministrativo tra il DFGP, a favore delle polizie dei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, e il Ministero dell'interno della Repubblica federale di Germania, relativo alle prestazioni di sostegno fornite alle autorità di polizia dei Paesi organizzatori dei Campionati Europei di calcio 2008 in Austria e Svizzera, concluso il 13 giugno 2008

A.

L'accordo definisce le modalità del sostegno fornito dalla polizia federale con la messa a disposizione di cannoni antincendio ad acqua alle polizie dei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna.

B.

Per rispondere alle esigenze di una manifestazione dell'importanza di EURO 08, la polizia cantonale di Basilea Città ha chiesto che le fossero messi a disposizione cannoni antincendio ad acqua. Di conseguenza, il DFGP ha convenuto con il Ministero dell'interno queste prestazioni di sostegno a favore della polizia cantonale di Basilea Città.

C.

Le spese per l'utilizzazione dei cannoni antincendio ad acqua della polizia federale sono risultate di 289 172 euro e sono state assunte dalla città organizzatrice di Basilea.

D.

Articolo 47 del'accordo di polizia tra Svizzera e Germania (RS 0.360.136.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2008 ed è rimasto valido fino al 27 giugno 2008.

3341

4.4

Scambio di lettere tra la Svizzera ed il Giappone relativo alla ripartizione di beni confiscati ed alla reciprocità, concluso il 22 aprile 2008, RS 0.955.146.31

A.

Lo scambio di lettere definisce le modalità di ripartizione con il Giappone dei beni confiscati in Svizzera nel caso di riciclaggio di denaro relativo a Susumu Kajiyama e conclude la reciprocità in casi simili. Si è proceduto alla ripartizione conformemente al diritto interno, in Svizzera secondo la legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4).

B.

La garanzia della reciprocità costituisce una condizione per la conclusione del presente accordo e di altri accordi futuri di ripartizione con il Giappone, cfr. articolo 11 capoverso 2 LRVC.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Lo scambio di lettere è entrato in vigore il 22 aprile 2008.

3342

4.5

Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente lo stazionamento di un addetto di polizia in Svizzera, concluso il 25 agosto e 31 ottobre 2008

A.

L'accordo conferisce alla Romania il diritto di far stazionare un addetto di polizia in Svizzera.

B.

L'accordo disciplina le modalità di stazionamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 2008.

3343

4.6

Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Bosnia ed Erzegovina concernente il co-accreditamento dell'addetto di polizia svizzero in Macedonia per la Bosnia ed Erzegovina, concluso il 2 aprile e 21 luglio 2008

A.

L'accordo conferisce alla Svizzera il diritto di consentire all'addetto di polizia svizzero, stazionato in Macedonia, di essere attivo anche sul territorio della Bosnia ed Erzegovina.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza di amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 luglio 2008.

3344

4.7

Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Malta concernente il co-accreditamento dell'addetto di polizia svizzero in Italia per la Repubblica di Malta, concluso il 3 aprile e 10 giugno 2008

A.

L'accordo conferisce alla Svizzera il diritto di consentire all'addetto di polizia svizzero, stazionato in Italia, di essere attivo anche sul territorio della Repubblica di Malta.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 2008.

3345

4.8

Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria concernente il co-accreditamento dell'addetto di polizia svizzero nella Repubblica Ceca per l'Ungheria, concluso il 7 e 11 aprile 2008

A.

L'accordo conferisce alla Svizzera il diritto di consentire all'addetto di polizia svizzero, stazionato nella Repubblica Ceca, di essere attivo anche sul territorio della Repubblica di Ungheria.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 aprile 2008.

3346

4.9

Accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente il co-accreditamento di un addetto di polizia canadese in Francia per la Svizzera, concluso il 22 luglio e 11 dicembre 2008

A.

L'accordo conferisce al Canada il diritto di consentire all'addetto di polizia canadese, stazionato in Francia, di essere attivo anche sul territorio svizzero.

B.

L'accordo disciplina le modalità di accreditamento dell'addetto e ha lo scopo di promuovere e accelerare la cooperazione in materia di polizia, in particolare mediante l'assistenza fornita all'esecuzione delle procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (RS 360).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 dicembre 2008.

3347

4.10

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina relativo allo scambio di tirocinanti, concluso il 28 novembre 2003, RS 0.142.117.677

A.

L'elemento centrale dell'accordo è l'obbligo, per ciascuna Parte contraente, di accordare ogni anno, indipendentemente dalla situazione sul rispettivo mercato del lavoro, permessi di lavoro e di soggiorno della durata di 18 mesi a un numero determinato di tirocinanti. In questo caso non si applica il principio della preferenza nazionale. Conformemente all'accordo concluso tra la Svizzera e l'Ucraina, 50 tirocinanti svizzeri e 50 tirocinanti ucraini beneficiano, nell'altro Stato, di un permesso di lavoro limitato a 18 mesi per scopi di perfezionamento professionale e linguistico. Il termine «tirocinante» designa qualsiasi persona di età tra i 18 e i 35 anni che abbia concluso una formazione professionale o gli studi e che desidera approfondire le sue conoscenze professionali e linguistiche nell'ambito di un partenariato. I tirocinanti devono assumere un impiego nella professione che hanno appreso.

B.

Su domanda del governo ucraino, nel 1999 sono iniziati i negoziati per la conclusione di un accordo relativo allo scambio di tirocinanti. Dal momento che la Svizzera intendeva da parte sua concludere un accordo di riammissione con l'Ucraina, i due progetti sono stati legati. L'accordo di riammissione con l'Ucraina è entrato in vigore il 1° ottobre 2004.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 ottobre 2008. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3348

4.11

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la riammissione di persone, concluso il 13 giugno 2008, RS 0.142.116.639

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

Nell'ambito dell'estensione della libera circolazione delle persone alla Romania, era necessario adeguare l'accordo di riammissione del 9 febbraio 1996 alle nuove esigenze di politica migratoria. Il nuovo accordo negoziato consente una regolamentazione estesa della riammissione che concerne anche i cittadini di Stati terzi senza dimora autorizzata sul territorio di una Parte contraente. Questa novità autorizza il rimpatrio di una nuova categoria di persone, ovvero quelle che utilizzano la Romania solo come Paese di transito.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

Firmato il 13 giugno 2008. L'accordo è entrato in vigore il 18 gennaio 2009 e sostituisce l'accordo di riammissione del 9 febbraio 1996. Può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3349

4.12

Accordo tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata, concluso il 3 novembre 2008

A.

L'accordo prevede l'obbligo di una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non adempiono o non adempiono più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio dell'altra Parte contraente. L'accordo stabilisce inoltre le condizioni alle quali i cittadini di Stati terzi o apolidi devono essere riammessi e per quali cittadini di Stati terzi o apolidi non sussiste nessun obbligo. Parallelamente alla procedura di riammissione, l'accordo disciplina anche la questione del transito sul territorio di una Parte contraente e la scorta della persona senza dimora autorizzata.

B.

L'accordo di riammissione esistente tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina (RS 0.142.111.919) non corrisponde più alle esigenze attuali, dal momento che non contempla la riammissione e il transito dei cittadini di Stati terzi e degli apolidi. Il nuovo accordo negoziato con la Bosnia ed Erzegovina contiene queste disposizioni e consente quindi una regolamentazione estesa della riammissione. La conclusione di questo accordo ha luogo simultaneamente alla conclusione di un accordo volto a facilitare la concessione di visti con la Bosnia ed Erzegovina.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo il ricevimento dell'ultima notifica e sostituisce l'accordo di riammissione del 1° dicembre 2000. La Svizzera ha proceduto alla sua notifica il 20 novembre 2008. L'accordo può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3350

4.13

Accordo tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina concernente la facilitazione del rilascio di visti, concluso il 3 novembre 2008

A.

Il presente accordo intende facilitare il rilascio di visti ai cittadini della Bosnia ed Erzegovina per soggiorni la cui durata prevista non superi i 90 giorni per periodo di 180 giorni. L'accordo semplifica notevolmente le esigenze relative alla prova del motivo del viaggio per alcune categorie di persone. Per queste ultime si applicano inoltre criteri facilitati per l'allestimento di visti con entrate multiple. L'accordo disciplina inoltre la durata delle procedure di trattazione delle domande di visto e i relativi emolumenti. L'accordo prevede infine la soppressione dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.

B.

Nel 2007 l'UE ha concluso con la Bosnia ed Erzegovina un accordo per facilitare il rilascio di visti. Questo accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. A causa della necessità di armonizzare le prassi concernenti il rilascio di visti Schengen, la Svizzera, in quanto futuro membro di Schengen, deve adeguare la sua politica relativa al rilascio di visti di breve durata a quella dell'UE. Ciò è garantito con la conclusione dell'accordo concernente la facilitazione del rilascio di visti. La conclusione di questo accordo ha avuto luogo simultaneamente alla conclusione di un nuovo accordo di riammissione con la Bosnia ed Erzegovina.

C.

Con questo accordo la Svizzera preleverà per un visto Schengen lo stesso emolumento ridotto degli altri Stati Schengen. Di conseguenza, l'entrata in vigore dell'accordo comporterà minori introiti. La loro portata dipenderà dallo sviluppo del numero di domande di visti dopo l'associazione a Schengen. L'interesse della politica estera di armonizzare, all'interno dello spazio Schengen, le regolamentazioni concernenti i visti, giustifica una deroga al principio della copertura delle spese (art. 46a cpv. 4 LOGA).

D.

Articolo 100 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo il ricevimento dell'ultima notifica. La Svizzera ha proceduto alla sua notifica il 25 novembre 2008. L'accordo può essere denunciato per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3351

4.14

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Congo sulla gestione concertata della migrazione illegale, conclusa il 23 febbraio 2008, RS 0.142.112.739

A.

La convenzione definisce le modalità di cooperazione in materia di identificazione, fornitura di documenti di viaggio, ritorno e aiuto al ritorno e alla reintegrazione dei congolesi che devono lasciare il territorio svizzero.

B.

La Svizzera cerca da molti anni di concludere queste convenzioni con i Paesi di origine e di transito della migrazione. Questa convenzione disciplina i criteri e le procedure in materia di ritorno dei congolesi nel loro Paese d'origine.

C.

La convenzione non comporta oneri finanziari supplementari per la Svizzera. La legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) disciplina, nel suo articolo 92, l'assunzione delle spese di partenza delle persone che devono rientrare nel loro Paese. Il programma di aiuto al ritorno e di reintegrazione previsto dalla convenzione è coperto dal budget ordinario dell'Ufficio federale della migrazione.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStr.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 23 febbraio 2008 e copre un periodo di tre anni. Può essere denunciata con una notifica che ha effetto 30 giorni dopo il suo ricevimento.

3352

4.15

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, concluso il 3 dicembre 2008

A.

La convenzione disciplina nei dettagli la cooperazione di polizia nell'area di confine tra la Svizzera e il Liechtenstein.

B.

La convenzione è stata conclusa a complemento dell'accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Precisa le competenze del corpo delle guardie di confine in materia di polizia di sicurezza (prevenzione delle minacce) e in materia di polizia giudiziaria. Indica inoltre in modo esaustivo gli incidenti per i quali il Liechtenstein delega le competenze in materia di inchiesta e di risoluzione all'Amministrazione federale delle dogane. Precisa inoltre le modalità di cooperazione tra il corpo delle guardie di confine e la polizia nazionale del Liechtenstein e le responsabilità nelle missioni comuni.

Infine, precisa le disposizioni applicabili in caso di reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere secondo l'acquis de Schengen.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La convenzione entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro, ovvero al momento dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte del Liechtenstein. È tuttavia applicata provvisoriamente dal 12 dicembre 2008. È conclusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata in qualsiasi momento.

3353

4.16

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di soggiorno, conclusa il 3 dicembre 2008

A.

La convenzione disciplina nei dettagli la cooperazione in materia di soggiorno tra la Svizzera e il Liechtenstein.

B.

La convenzione è stata conclusa a complemento dell'accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Precisa il numero di cittadini svizzeri autorizzati a prendere il domicilio nel Liechtenstein con o senza attività lucrativa e le deroghe alle quote. Precisa inoltre le modalità in materia di ammissione e le agevolazioni reciproche per quanto concerne le prestazioni di servizio transfrontaliere.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La convenzione entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro, ovvero al momento dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte del Liechtenstein (contrariamente alla precedente convenzione sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, la presente convenzione non è applicata provvisoriamente dal 12 dicembre 2008, ma è menzionata sin d'ora per motivi di trasparenza). È conclusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata in qualsiasi momento.

3354

4.17

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione concernente la procedura di rilascio dei visti e l'entrata, conclusa il 3 dicembre 2008

A.

La convenzione disciplina nei dettagli la collaborazione concernente la procedura dei visti e l'entrata tra la Svizzera e il Liechtenstein.

B.

La convenzione è stata conclusa a complemento dell'accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine che deve essere ancora sottoposto alle Camere federali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La convenzione entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro, ovvero al momento dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte del Liechtenstein (contrariamente alla precedente convenzione sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, la presente convenzione non è applicata provvisoriamente dal 12 dicembre 2008, ma è menzionata sin d'ora per motivi di trasparenza). È conclusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata in qualsiasi momento.

3355

5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Introduzione

Le convenzioni internazionali menzionate nel 2008 per il settore del DDPS rientrano nel contesto politico che segue.

La convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa al servizio militare dei doppi cittadini è stata firmata già nel febbraio 2007, ma è entrata in vigore solo il 1° settembre 2008. La regolamentazione di questa questione è nell'interesse manifesto dei cittadini dei due Paesi tenuti al servizio militare.

Sono presentati qui di seguito tre Memorandum d'intesa (MoU) nel settore della cooperazione in materia di armamento (Belgio, Irlanda e Cechia). Si tratta di Stati con i quali sono state allacciate strette relazioni economiche. I MoU facilitano inoltre la collaborazione per progetti concreti di cooperazione. La convenzione nel settore della collaborazione in materia di protezione ABC e di sanità con la Cechia consente alla Svizzera di approfittare delle conoscenze del nostro partner nel settore del rilevamento e della disintossicazione nel settore dei gas e delle sostanze da combattimento chimiche e in quello della prevenzione delle malattie dovute alle sostanze ABC.

Le convenzioni concernenti la collaborazione con gli Stati partner nell'ambito degli impegni di promozione della pace costituiscono un'altra categoria. Si tratta di convenzioni tecniche per impegni che sono già stati approvati dal Parlamento. Nel 2008 è stata conclusa una convenzione di questa categoria (Afghanistan/ISAF).

Una convenzione quadro per la cooperazione in materia di istruzione militare è stata concluso con la Spagna. Inoltre, convenzioni limitate nel tempo concernenti l'istruzione e lo scambio di piloti sono state concluse con la Germania e la Francia.

Infine, sono menzionati diversi strumenti che disciplinano la partecipazione a diverse esercitazioni militari. La collaborazione militare in materia di istruzione non ha solo l'obiettivo di ottenere e mantenere la capacità d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate, ma anche la promozione della capacità di cooperazione per aumentare il margine di manovra strategico conformemente al principio della politica di sicurezza cosiddetto di sicurezza mediante la cooperazione. I partner di questa cooperazione sono menzionati secondo le priorità e quelli interessati dagli strumenti presentati qui di seguito appartengono alla priorità 1.

3356

5.1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini, conclusa il 26 febbraio 2007, RS 0.141.145.42

A.

La convenzione disciplina i problemi relativi allo svolgimento del servizio militare delle persone che possiedono simultaneamente la cittadinanza svizzera e quella italiana. Prevede che gli obblighi militari siano assolti in uno solo dei due Stati contraenti.

B.

Conformemente al diritto internazionale pubblico, ciascuno Stato può considerare e trattare un doppio cittadino come un suo proprio cittadino, senza tener conto dell'altra cittadinanza. Questa regola si applica anche per l'assolvimento degli obblighi militari. La convenzione dà alle persone che possiedono simultaneamente la cittadinanza italiana e svizzera la possibilità di scegliere il Paese nel quale intendono assolvere i loro obblighi militari. Di principio, il Paese determinante è quello nel quale la persona interessata ha il suo domicilio all'età di 18 anni.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 3 LM.

E.

La convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 2008. Ha una durata indeterminata e può essere denunciata con un preavviso di sei mesi.

3357

5.2

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e il Belgio nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 18 dicembre 2007

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) prevede che le Parti estendano la loro cooperazione al settore dell'armamento e utilizzino meglio le loro risorse, rafforzando le capacità di produzione delle loro rispettive industrie d'armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia di armamento con il Belgio è necessaria considerati i rapporti economici tra i due Paesi e gli interessi che hanno in comune non solo nei settori della politica di sicurezza e della politica di armamento, ma anche nell'ambito di progetti concreti di cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 18 dicembre 2007. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3358

5.3

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'Irlanda nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso l'11 febbraio 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) prevede che le Parti estendano la loro cooperazione al settore dell'armamento e utilizzino meglio le loro risorse, rafforzando le capacità di produzione delle loro rispettive industrie d'armamento.

B.

L'istituzionalizzazione della cooperazione in materia di armamento con l'Irlanda è necessaria considerati i rapporti economici tra i due Paesi e gli interessi che hanno in comune non solo nei settori della politica di sicurezza e della politica di armamento, ma anche nell'ambito di progetti concreti di cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore l'11 febbraio 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3359

5.4

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Repubblica Ceca nel settore della cooperazione in materia di armamento, concluso il 3 novembre 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) prevede che le Parti estendano la loro cooperazione al settore dell'armamento e utilizzino meglio le loro risorse, rafforzando le capacità di produzione delle loro rispettive industrie d'armamento.

B.

Dalla sua adesione alla NATO e all'UE rispettivamente nel 1999 e 2004, la Repubblica Ceca ha registrato un forte sviluppo economico ed è diventata un partner apprezzato, tra l'altro a livello tecnologico. Grazie alla sua integrazione istituzionale e al suo contributo alle operazioni svolte dall'UE e dalla NATO, la sua industria di armamento e l'equipaggiamento delle sue forze armate rispondono sempre più alle norme dei Paesi dell'Europa occidentale.

La Cechia dispone oggi di conoscenze in settori specializzati e di una tecnologia di punta in settori di nicchia ai quali la Svizzera è interessata. Di conseguenza, la Svizzera e la Repubblica Ceca hanno deciso di intensificare la loro cooperazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 3 novembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 90 giorni.

3360

5.5

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la cooperazione in materia di protezione ABC e di sanità, concluso il 3 novembre 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) prevede che le Parti approfondiscano la loro cooperazione nel settore della protezione ABC e in quello della sanità e utilizzino le loro risorse in modo mirato, rafforzando le loro capacità e gli organismi nazionali in materia di protezione ABC e di sanità.

B.

Da anni, la Repubblica Ceca ha fortemente rafforzato la sua difesa ABC (compreso l'aspetto medico) ed è diventata un leader, a livello europeo, in questo settore. Dispone, tra l'altro, di infrastrutture e di un know-how di qualità per i lavori effettuati nel settore del rilevamento e della disintossicazione per le sostanze da combattimento C. Gode inoltre di una grande esperienza nel settore sanitario: nella prevenzione di malattie ch possono tra l'altro essere provocate dalla diffusione intenzionale di sostanze A, B o C, da un lato, e nella terapia di queste malattie, dall'altro.

C.

Il MoU non comporta costi diretti. I costi che le Parti devono affrontare nell'ambito di una collaborazione specifica in un progetto sono disciplinati in relativi accordi.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 3 novembre 2008. Può essere denunciato per scritto mediante un preavviso di 90 giorni.

3361

5.6

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Germania sulla collaborazione e il sostegno in relazione all'International Security and Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, concluso l'11 giugno 2007

A

L'accordo tecnico disciplina la collaborazione e il sostegno tecnico della Germania agli ufficiali svizzeri impiegati nell'ISAF.

B.

Oltre alle diverse prestazioni di sostegno logistico fornite dalla Germania agli ufficiali svizzeri impiegati nell'ISAF, l'accordo tecnico disciplina in primo luogo gli aspetti finanziari di questa collaborazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 66b capoverso 2 LM. L'impiego nell'ISAF si fonda su un decreto federale del 10 giugno 2003. Il decreto del Consiglio federale del 3 maggio 2006 autorizza il DDPS a concludere accordi tecnici di attuazione con altri Stati partecipanti all'operazione.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore, con effetto retroattivo, alla data di invio del personale svizzero, quindi l'8 marzo 2003 (cfr. messaggio del 16 aprile 2003 sull'impiego di ufficiali svizzeri per il promovimento della pace in stati maggiori dell'International Security and Assistance Force (ISAF) in Afganistan; FF 2003 3123). Può essere denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi e termina al momento del ritiro di una delle due Parti dall'ISAF.

3362

5.7

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Spagna sulla cooperazione in materia di esercitazioni e di istruzione militare, concluso il 13 novembre 2008

A.

L'accordo definisce un quadro globale per la cooperazione binazionale attuale e futura in materia di istruzione militare. È concepito per ogni settore delle forze armate (Forze terrestri e Forze aeree).

B.

Da tempo la Spagna è un partner importante della Svizzera nel settore della cooperazione in materia di istruzione militare. I contatti riguardano principalmente le Forze aeree, ma vi sono sempre più contatti anche tra le forze terrestri.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a capoverso 1 e 150a LM.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore il 13 novembre 2008. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

3363

5.8

Accordo di attuazione tra il DDPS e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania sul perfezionamento aeronautico di due piloti di elicotteri dell'aviazione tedesca presso le Forze aeree svizzere, concluso il 13 giugno 2008

A.

L'accordo di attuazione fornisce un quadro giuridico all'istruzione delle Forze aeree svizzere di due piloti di elicotteri dell'aviazione delle forze terrestri tedesche del 31 marzo 2008 e 27 marzo 2009.

B.

L'accordo di attuazione si fonda su quello del 29 settembre 2003 tra il DDPS e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione (RS 0.512.113.62).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo di attuazione è entrato in vigore il 13 giugno 2008. È valido fino alla sua scadenza, il 27 marzo 2009.

3364

5.9

Accordo tecnico tra il capo del DDPS e il Ministro della difesa della difesa della Repubblica francese relativo a uno scambio di piloti tra la squadriglia svizzera 17 (aerodromo di Payerne) e l'Escadron de chasse français EC 01.002 (Base aerea 102, Dijon) dall'agosto 2007 al settembre 2011, concluso il 1° dicembre 2008

A.

L'accordo disciplina le condizioni di permanenza, già in atto da anni, di un pilota militare svizzero in una squadriglia di caccia francese in cambio di un pilota militare francese in una squadriglia delle Forze aeree svizzere (accordo seguente).

B.

L'accordo si basa sull'accordo del 27 ottobre 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alle attività comuni d'istruzione e d'allenamento delle forze armate francesi e dell'esercito svizzero (RS 0.512.134.91).

C.

L'accordo tecnico non comporta costi. Ciascuna Parte assume i costi del suo personale.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di sei mesi.

3365

5.10

Dichiarazione di adesione al Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica di Armenia e il quartier generale della NATO (SHAPE) concernente l'esercitazione PfP Longbow/Lancer 08, concluso il 30 luglio 2008

A.

La dichiarazione di adesione al Memorandum d'intesa (MoU) concluso tra il Ministero della difesa della Repubblica di Armenia e il quartier generale della NATO (SHAPE) concernente l'esercitazione PfP Longbow/Lancer 08 ha consentito alle Forze terrestri svizzere di partecipare, dal 25 settembre al 22 ottobre 2008, a un'esercitazione multilaterale di stato maggiore in Armenia.

B.

La partecipazione all'esercitazione è stata approvata il 28 novembre 2007 da tutto il Consiglio federale nell'ambito del Programma svizzero di partenariato individuale (IPP). Il DDPS è stato autorizzato a concludere accordi in relazione a questa partecipazione.

C.

Le spese di partecipazione all'esercitazione, pari a 40 000 franchi, sono state interamente finanziate dal credito PfP.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'adesione al MoU è entrata in vigore il 30 luglio 2008. La sua validità è limitata alla durata dell'esercitazione.

3366

5.11

Accordo tecnico tra il DDPS e il Ministero della difesa del Regno di Danimarca concernente l'esercitazione militare «Night Hawk 2008», concluso il 13 ottobre 2008

A.

L'accordo tecnico ha consentito alla Forze terrestri svizzere di allenarsi tatticamente e tecnicamente dal 22 al 31 ottobre 2008 su diverse piattaforme d'inserzione, principalmente di notte e in zone sconosciute della Danimarca.

B.

L'accordo tecnico per l'esercitazione «Night Hawk 2008» si fondava sul programma di esercitazioni militari per il 2008 adottato dal Consiglio federale.

C.

Il limite di spese per la partecipazione all'allenamento era stato fissato a 25 000 franchi ed è stato interamente assunto nell'ambito del budget del DDPS.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 13 ottobre 2008. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3367

5.12

Partecipazione della Svizzera all'esercitazione militare «VIKING 2008» in Svizzera e in Svezia, concluso il 2 settembre 2008

A.

L'esercitazione multilaterale «VIKING 2008» si è svolta dal 3 al 14 novembre 2008. Ha avuto luogo simultaneamente in Svezia e in Svizzera. La partecipazione della Svizzera all'esercitazione è stata ufficializzata con la firma di un accordo tecnico tra la Svizzera e la Svezia.

B.

L'esercitazione «VIKING 2008» è stata realizzata nell'ambito del Partenariato per la pace. L'esercitazione di stato maggiore assistita via computer e diretta dalla Svezia simulava un'operazione su mandato dell'ONU detta di «Crisis Response».

C.

Le spese di partecipazione all'esercitazione ammontano secondo le previsioni a un milione di franchi; sono state interamente assunte nell'ambito dei mezzi accordati per il settore dipartimentale Difesa.

D.

Articolo 48a capoverso LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2008. La validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3368

5.13

Accordo tecnico tra il DDPS e le Forze aeree del Regno di Norvegia concernente la partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione militare «NIGHTWAY 2008», concluso il 3 novembre 2008

A.

L'accordo tecnico ha consentito alle Forze aeree svizzere di effettuare, dal 10 novembre al 5 dicembre 2008, un addestramento intensivo di quattro settimane in Norvegia comprendente in particolare voli notturni e voli in condizioni difficili. L'accordo costituiva inoltre la base per svolgere esercitazioni di difesa aerea con le forze aeree norvegesi.

B.

L'accordo tecnico si basa sull'accordo del 31 gennaio 2005 tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero della difesa del Regno di Norvegia concernente le esercitazioni, l'addestramento e l'istruzione militari (RS 0.512.159.81).

C.

Il budget disponibile per l'addestramento è di 465 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo tecnico è entrato in vigore il 3 novembre 2008. La sua validità era limitata alla durata dell'esercitazione.

3369

6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo federale austriaco sulla cooperazione nell'ufficio di collegamento comune di polizia di frontiera a Mauren presso il valico di confine di Schaanwald/Feldkirch­Tisis, concluso il 21 aprile 2008, RS 0.360.163.11

A.

L'accordo, che fa riferimento all'accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (RS 0.360.163.1), disciplina la cooperazione nell'ufficio di collegamento comune con l'Austria e il Liechtenstein. L'accordo comprende in particolare disposizioni relative alla forma della cooperazione, all'informazione degli uffici centrali, ai costi d'esercizio, alla responsabilità, al regolamento interno e alla valutazione dei lavori. L'ufficio di collegamento svolge un'attività di consulenza per promuovere e intensificare la cooperazione transfrontaliera, il coordinamento di compiti di controllo e di vigilanza comuni e altre operazioni.

B.

L'accordo di associazione a Schengen rende in particolare necessario un lavoro di coordinamento per garantire una collaborazione efficace e stretta con le autorità degli Stati vicini competenti in materia di sicurezza e doganale.

C.

Circa 3500 franchi di costi di esercizio (riscaldamento, elettricità, telecomunicazioni) l'anno.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3370

6.2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo agli uffici a controlli nazionali abbinati, concluso il 21 aprile 2008, RS 0.631.252.916.320.3

A.

L'accordo disciplina l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati ai valichi di frontiera di Nofels ­ Ruggell, Nofels-Fresch ­ Schellenberg, Tosters ­ Mauren e Tisis ­ Schaanwald e definisce le zone di controllo.

L'accordo si fonda sulla Convenzione del 2 settembre 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (RS 0.631.252.916.320) e sul Protocollo del 2 settembre 1963 concernente l'applicazione al Principato del Liechtenstein della convenzione austro-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e controlli in corso di viaggio, compreso il protocollo finale (RS 0.631.252.916.320.1).

B.

L'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati facilita e accelera il passaggio della frontiera comune.

C.

La costruzione di nuovi uffici a controlli nazionali abbinati costa 61 000 euro (Tisis ­ Schaanwald).

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3371

6.3

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi delle attività di trasporto aereo internazionale, concluso il 3 novembre 2007

A.

L'accordo segue in ampia misura, sia a livello formale sia a livello materiale, il modello di accordo dell'OCSE e la prassi svizzera nel settore dell'eliminazione della doppia imposizione per le compagnie aeree nel traffico internazionale.

B.

I negoziati sono iniziati nel 1998 a seguito dei colloqui per la revisione dell'accordo relativo al traffico aereo di linea. Si sono conclusi il 3 novembre 2007 con la firma del presente accordo a Muscat. Attualmente, SWISS International Airlines collega quotidianamente Zurigo e Muscat via Dubai, in collaborazione con Oman Air. L'accordo conferma che i redditi per i servizi aerei internazionali di una compagnia di uno degli Stati contraenti sono esenti nell'altro Stato.

C.

L'esenzione reciproca non comporta ripercussioni finanziarie dirette per la Svizzera. La perdita fiscale per la Confederazione e i Cantoni è trascurabile.

D.

Articolo 1 del decreto federale del 1° ottobre 1952 che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea (RS 672.1).

E.

L'accordo entrerà in vigore non appena i due Stati avranno annunciato la conclusione delle loro procedure interne di approvazione, con applicazione retroattiva all'inizio dell'esercizio del traffico aereo verso Muscat nel 1993.

Questa soluzione fornisce una base legale alla prassi dei due Paesi di non tassare i redditi delle compagnie aeree dell'altro Stato. La Svizzera ha proceduto alla sua notifica il 31 marzo 2008. L'accordo può essere denunciato per via diplomatica con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

3372

6.4

Memorandum d'intesa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni private e l'autorità australiana di vigilanza sulle assicurazioni (APRA), concluso il 16 ottobre 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) definisce le modalità di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

B.

Il MoU disciplina in particolare la cooperazione nell'ambito della vigilanza su gruppi assicurativi e conglomerati finanziari, lo scambio di informazioni in generale e la confidenzialità.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il MoU è entrato in vigore il 16 ottobre 2008. Può essere denunciato per scritto con un preavviso di 30 giorni.

3373

7

Dipartimento federale dell'economia

7.1

Messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2007 453) Introduzione

Il contributo della Svizzera all'UE allargata intende ridurre le disparità economiche e sociali tra i vecchi e nuovi membri dell'UE. L'integrazione dei dieci Stati Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Malta e Cipro nella struttura comunitaria europea esige un contributo importante per garantire la pace, la stabilità e la prosperità in Europa, a vantaggio anche della Svizzera.

Per tale motivo, la Svizzera si è impegnata a fornire un contributo all'integrazione dei nuovi Paesi membri dell'UE.

I fondi a favore dei dieci nuovi membri servono a finanziare programmi, principalmente nei quattro settori seguenti: ­

sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme;

­

ambiente e infrastruttura;

­

promozione dell'economia privata;

­

sviluppo umano e sociale.

Il contributo all'allargamento è attuato congiuntamente dalla DSC e dalla SECO. La DSC opera soprattutto nei settori dello sviluppo regionale, della sicurezza alle frontiere, delle riforme giudiziarie, della sanità, della ricerca e della formazione, della biodiversità e del sostegno finanziario delle organizzazioni non governative. La SECO si concentra su temi come il risanamento e la modernizzazione delle infrastrutture di base (energia, acqua potabile, rifiuti e trasporti) e sulla promozione dei settori finanziari, privati e commerciali, concentrandosi in particolare sulle piccole e medie imprese.

Gli accordi quadro bilaterali relativi al contributo della Svizzera all'UE allargata ai dieci nuovi Stati membri sono stati firmati a Berna il 20 dicembre 2007. La DSC ha concluso accordi con alcuni Stati partner sul sostegno tecnico per l'attuazione del contributo all'allargamento (Technical Assistance Fund). Il fondo di assistenza tecnica aiuta le autorità straniere incaricate dell'attuazione del contributo all'allargamento. Nel 2008 la SECO ha concluso tre accordi concernenti la messa a disposizione di fondi per la preparazione di proposte di progetti (Project Preparation Facility ­ PPF). L'obiettivo degli accordi PPF è di garantire una preparazione efficace dei dossier relativi ai progetti incaricando esperti esterni e garantendo in tal modo la qualità dei progetti sottoposti. La DSC ha inoltre firmato un accordo per un progetto non governativo a Cipro, mentre la SECO ha concluso un accordo di progetto per la promozione del settore privato che intende migliorare la regolamentazione del settore finanziario in Slovenia.

3374

7.1.1

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Slovenia, rappresentata dal «Government Office for European Affairs», concernente la facilitazione della preparazione dei progetti, concluso il 27 giugno 2008

A.

L'accordo disciplina un credito non rimborsabile della Svizzera per il sostegno alla preparazione e all'elaborazione di «Final Project Proposals» per il programma di cooperazione Svizzera ­ Slovenia nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di «Feasibility Studies, Environmental Impact Studies»), l'efficacia della preparazione delle Final Project Proposals e l'elevata qualità delle applicazioni dei progetti.

C.

600 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 giugno 2008 per il periodo dal 27 giugno 2008 al 14 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3375

7.1.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Polonia, rappresentata dal Ministero dello sviluppo regionale, concernente la facilitazione della preparazione dei progetti, concluso il 1° luglio 2008

A.

L'accordo disciplina un credito non rimborsabile della Svizzera per il sostegno alla preparazione e all'elaborazione di «Final Project Proposals» per il programma di cooperazione Svizzera ­ Polonia nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di «Feasibility Studies, Environmental Impact Studies»), l'efficacia della preparazione delle Final Project Proposals e l'elevata qualità delle applicazioni dei progetti.

C.

3 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2008 per il periodo dal 1° luglio 2008 al 14 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3376

7.1.3

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Slovenia concernente l'assistenza tecnica nel settore della contabilità e della revisione dei conti, concluso il 3 ottobre 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'articolo 2 (scopi del progetto), l'articolo 3 (contributo svizzero e utilizzazione dello stesso) e l'articolo 9 (presentazione dei rapporti).

B.

L'accordo intende sostenere, nell'ambito del contributo svizzero all'allargamento, l'attuazione del progetto «Financial Reporting Technical Assistance Project» della Banca mondiale in Slovenia.

C.

1,5 milioni di franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 ottobre 2008 per il periodo dal 15 ottobre 2008 al 15 aprile 2013. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3377

7.1.4

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Lituania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente la facilitazione della preparazione dei progetti, concluso il 28 dicembre 2008

A.

L'accordo disciplina un credito non rimborsabile della Svizzera per il sostegno alla preparazione e all'elaborazione di «Final Project Proposals» per il programma di cooperazione Svizzera ­ Lituania nell'ambito del contributo della Svizzera all'allargamento dell'UE.

B.

Lo scopo della facilitazione è di garantire, mediante il finanziamento di esperti esterni (p. es. per l'elaborazione e la traduzione di «Feasibility Studies, Environmental Impact Studies»), l'efficacia della preparazione delle Final Project Proposals e l'elevata qualità delle applicazioni dei progetti.

C.

500 000 franchi. Nessun aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 dicembre 2008 per il periodo dal 28 dicembre 2008 al 14 aprile 2012. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3378

7.2

Messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa orientale e della CSI (FF 2007 521) Introduzione

Lo scopo principale della cooperazione svizzera con gli Stati dell'Europa orientale consiste nel contribuire alla nascita di istituzioni democratiche, funzionanti secondo criteri propri dello Stato di diritto e di sviluppare un'economia di mercato sociale e rispettosa dell'ambiente nell'Europa orientale e nella Comunità degli Stati Indipendenti. Con progetti mirati in settori importanti per la società ­ sicurezza e «governance», infrastruttura e ambiente, sviluppo socioeconomico ­ la Svizzera fornisce il suo contributo alle riforme legali ed economiche, al miglioramento delle condizioni di vita, alla stabilità e alla sicurezza nel suo immediato vicinato europeo. Se si considerano l'impegno internazionale e la ripartizione degli oneri a livello europeo, ciò soddisfa il principio del «partenariato solidale», sancito nella legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est. La cooperazione rientra peraltro nella concezione moderna di tutela degli interessi in politica estera grazie a una maggiore collaborazione e integrazione internazionali.

L'accento è posto sui seguenti settori prioritari: stabilità e «governance»; riforme strutturali economiche e sviluppo dei redditi; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Le priorità vengono suddivise per argomenti e regioni geografiche nell'ambito di programmi regionali e strategie di cooperazione nazionali nei Paesi prioritari. La cooperazione svizzera con i Paesi dell'Est è attuata dalla DSC e dalla SECO.

3379

7.2.1

Memorandum d'intesa tra la Svizzera e l'UNMIK, rappresentata dalla KEK JSC (Korporata Energjetike e Kosoves Sh.a) concernente l'aiuto finanziario per il progetto della «Gjilani V Substation», concluso il 21 febbraio 2008

A.

Il Memorandum d'intesa (MoU) definisce le modalità di sostegno del SECO nei confronti del Kosovo per la costruzione di una nuova sottostazione elettrica, di una linea di trasmissione di 110 kV e di una rete di distribuzione di 20kV per la regione di Gjilan.

B.

Il MoU realizza a livello bilaterale le modalità di esecuzione del programma.

Quest'ultimo prevede che, grazie alla costruzione di una nuova sottostazione elettrica, di una linea di trasmissione di 110 kV e di una rete di distribuzione di 20 kV, la distribuzione elettrica nella regione di Gjilan migliori. Inoltre, le capacità istituzionali della compagnia di gestione saranno rafforzate grazie all'assistenza tecnica.

C.

8,16 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

Il MoU è entrato in vigore il 21 febbraio 2008 per il periodo dal 21 febbraio 2008 al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 30 giorni.

3380

7.2.2

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la «Kreditanstalt für Wiederaufbau» (KfW), concernente il finanziamento del progetto «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra» in Albania, concluso il 29 febbraio 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono gli obblighi della KfW in quanto mandataria della SECO in relazione al finanziamento del progetto ambientale del lago di Scutari (Shkodra) in Albania. La concezione del progetto si basa sugli accordi particolari tra la KfW, la SECO, l'Agenzia di sviluppo austriaca (ADA) e il beneficiario UK Shkodra relativi al contratto di finanziamento e di progetto della KfW del 13 dicembre 2007, all'accordo di finanziamento della SECO del 22 gennaio 2008 e al contratto di finanziamento dell'ADA del 7 gennaio 2008.

B.

L'accordo disciplina il quadro legale dell'esecuzione del programma da parte della KfW. Il progetto consiste nella riabilitazione e nell'espansione del sistema di alimentazione dell'approvvigionamento idrico, la riabilitazione parziale della rete esistente delle acque di scarico nella Città di Scutari (Shkodra) e la costruzione di due sistemi chiusi, uno per l'approvvigionamento idrico e l'altro per lo smaltimento delle acque di scarico nei villaggi di Shiroke e Zogaj, e il miglioramento dell'equipaggiamento del beneficiario. La Svizzera sostiene le componenti seguenti: approvvigionamento idrico e miglioramento dell'equipaggiamento del beneficiario.

C.

6 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 febbraio 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3381

7.2.3

Accordo di progetto tra la Svizzera e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Water Supply and Environmental Lake Protection Shkodra», concluso il 22 gennaio 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative all'aiuto finanziario non rimborsabile della SECO alla Repubblica di Albania per il progetto ambientale del lago di Scutari (Shkodra). Il beneficiario è la compagnia delle acque UK Shkodra. Si tratta di un progetto cofinanziato dalla KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) e dall'Agenzia di sviluppo austriaca.

B.

L'accordo disciplina il quadro legale dell'esecuzione del programma. Il progetto ha lo scopo di contribuire ai bisogni di base: un approvvigionamento idrico adeguato, sia dal profilo quantitativo sia da quello qualitativo, un trattamento igienico ed ecologico delle acque di scarico e la garanzia di una base finanziaria solida della compagnia beneficiaria UK Shkodra. La Svizzera sostiene le componenti seguenti: approvvigionamento idrico e miglioramento dell'equipaggiamento del beneficiario.

C.

6 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 gennaio 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3382

7.2.4

Accordo di progetto tra la Svizzera e il Kosovo concernente l'aiuto finanziario per il progetto «Support to Water Task Force», concluso il 7 ottobre 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative al supporto fornito dalla SECO al Kosovo per migliorare la gestione nel settore idrico.

B.

L'accordo definisce le modalità di esecuzione del progetto. Quest'ultimo prevede il rafforzamento dell'assistenza nei confronti della Kosovo Water Task Force incaricata dell'applicazione delle riforme e della gestione del settore idrico.

C.

529 696 euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 ottobre 2008 e copre il periodo dal 7 ottobre 2008 al 31 dicembre 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3383

7.2.5

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica di Albania, rappresentata dal Ministero dell'economia, del commercio e dell'energia, e l'azienda elettrica KESH concernente l'aiuto finanziario per l'elaborazione di uno studio di fattibilità in vista di investimenti che garantiscano la sicurezza delle dighe situate sui fiumi Drin e Mat, concluso il 20 dicembre 2007

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative al supporto fornito dalla SECO in Albania per migliorare la sicurezza delle dighe situate sui fiumi Drin e Mat.

B.

L'obiettivo dell'accordo riguarda il finanziamento da parte della SECO di uno studio di fattibilità che servirà come base per preparare il progetto di attuazione delle raccomandazioni per la sicurezza delle dighe situate sui fiumi Drin e Mat dove è anticipato un investimento della SECO.

C.

1,5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2007 e copre il periodo dal 20 dicembre 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3384

7.2.6

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e il Tagikistan concernente la seconda fase del «Khujand Water Supply Project», concluso il 28 novembre 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative all'aiuto finanziario non rimborsabile del progetto diretto dalla SECO e dal Tagikistan per migliorare la distribuzione di acqua a Khujand. Il beneficiario è la compagnia delle acque KWC. Il progetto è cofinanziato con la BERS.

B.

L'accordo disciplina il quadro giuridico della realizzazione della seconda fase del progetto. Ha lo scopo di contribuire non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente ai bisogni elementari di approvvigionamento idrico e di garanzia di una base finanziaria solida della compagnia beneficiaria KWC. La Svizzera sostiene le componenti seguenti: approvvigionamento idrico e miglioramento dell'equipaggiamento del beneficiario.

C.

4,3 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 13 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2008 e copre il periodo fino al 2012.

3385

7.3

Messaggio del 20 novembre 2002 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (FF 2003 149) Introduzione

Le misure di politica economica e commerciale intendono in primo luogo sostenere l'integrazione a lungo termine dei Paesi in sviluppo nell'economia mondiale e promuovere la loro crescita economica. Si intende in tal modo contribuire a una riduzione a lungo termine della povertà in questi Paesi. È data la priorità al miglioramento delle condizioni quadro economiche, alla promozione della competitività, alla diversificazione del commercio e alla mobilitazione degli investimenti sia interni sia esteri.

Nell'ambito della cooperazione con i Paesi in sviluppo, il centro di prestazioni «Cooperazione e sviluppo economici» della SECO si impegna in diversi Paesi.

L'impegno è specifico per ogni Paese e ricorre, secondo il caso, a uno solo o a una combinazione dei quattro strumenti a disposizione. I quattro settori d'intervento sono il sostegno macroeconomico, il finanziamento di infrastrutture, la promozione del commercio e lo sviluppo del settore privato.

3386

7.3.1

Accordo fiduciario tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, la BIRS e l'Associazione internazionale di sviluppo concernente il fondo fiduciario per i partenariati pubblico-privati nel settore dell'infrastruttura e la consulenza e assistenza per la facilitazione del «Sub-National Program» ­ (TF n. 070804), concluso il 29 agosto 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità di sostegno della SECO del «Sub-National Technical Assistance Program» (SNTAP) volto a rafforzare le capacità e l'efficienza delle aziende comunali per consentire loro di accedere a crediti ai tassi di mercato.

B.

L'accordo attua a livello bilaterale le modalità di esecuzione del programma.

Esso prevede la mobilitazione di un'assistenza tecnica nel settore della governance d'impresa.

C.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2008 per un periodo di due anni.

Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso che deve essere approvato da tutti i donatori che partecipano al programma.

3387

7.3.2

Accordo tra la Svizzera e il Governo della Repubblica del Ghana concernente l'attuazione della riforma del settore elettrico e dell'estensione del programma, concluso il 3 settembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità relative all'aiuto finanziario non rimborsabile della SECO al Governo della Repubblica del Ghana per un programma inteso a migliorare e ad estendere l'approvvigionamento elettrico e per la riforma del settore dell'elettricità.

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma. Comprende un contributo alla riforma delle principali aziende di approvvigionamento elettrico e mezzi per l'estensione della rete di approvvigionamento. Sostiene inoltre il rafforzamento dell'autorità di regolazione e di sorveglianza nel settore dell'energia. Viene inoltre finanziata la sorveglianza complessiva delle autorità da parte di un consulente svizzero.

C.

12 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 3 settembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3388

7.3.3

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Repubblica del Ghana, rappresentata dal Ministero del commercio, dell'industria, dello sviluppo del settore privato e delle iniziative speciali del Presidente, concernente il rafforzamento e l'attuazione della legislazione del Ghana nel settore della proprietà intellettuale, concluso il 19 novembre 2008

A.

L'accordo definisce le modalità di sostegno del Ghana per rafforzare e attuare la legislazione nel settore della proprietà intellettuale (Intellectual property rights).

B.

L'accordo disciplina le modalità di esecuzione del programma. Grazie all'attuazione della legislazione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, il Ghana potrà integrarsi meglio nell'economia mondiale e utilizzare meglio il suo potenziale in vista del rafforzamento degli investimenti e del commercio (art. 2 e allegato dell'accordo).

C.

790 000 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 novembre 2008 e copre un periodo di tre anni al massimo. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3389

7.3.4

Accordo di progetto tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, il Centro del commercio internazionale UNCTAD/OMC, la Missione permanente della Cambogia all'Ufficio delle Nazioni Unite, l'OMC e altre organizzazioni internazionali a Ginevra concernente il progetto settoriale per lo sviluppo del prodotto e il mercato della seta in Cambogia, concluso il 4 gennaio 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo di progetto concernono la realizzazione delle raccomandazioni della strategia nazionale per l'esportazione della seta elaborata nell'ambito del progetto precursore finanziato dalla SECO «Support to Trade Promotion and Export Development in Cambodia».

B.

L'accordo di progetto disciplina a livello multilaterale le modalità di realizzazione del progetto. Il progetto ha tre obiettivi immediati: i) offerta crescente di vestiti di seta a Phnom Penh per i grandi produttori e gli esportatori, compreso Hagar; ii) creazione di un marchio di qualità; iii) marketing e promozione rafforzati per la seta e i prodotti di seta della Cambogia.

C.

250 000 dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 gennaio 2008 e copre il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3390

7.3.5

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Vietnam, Hanoi, la Repubblica Socialista del Vietnam, rappresentata dal Ministero della scienza e della tecnologia, e l'UNIDO concernente il rafforzamento delle norme di qualità e del sistema di conformità, concluso il 29 luglio 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative al rafforzamento delle norme di qualità e del sistema di conformità.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. Il miglioramento dell'impiego di norme di qualità chiesto dai mercati internazionali, il miglioramento del sistema di misurazione e l'introduzione di procedure di test moderne consentiranno di aumentare le esportazioni dal Vietnam in settori specifici e l'accreditamento internazionale dei laboratori di prova.

C.

2,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 luglio 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2011. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3391

7.3.6

Convenzione tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'UNIDO concernente «il rafforzamento delle norme di qualità e del sistema di conformità in Vietnam», conclusa il 23 giugno 2008

A.

Le principali disposizioni della convenzione concernono le modalità relative al rafforzamento delle norme di qualità e del sistema di conformità.

B.

La convenzione disciplina le modalità di pagamento per l'attuazione del progetto.

C.

2,4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

La convenzione è entrata in vigore il 23 giugno 2008 e copre il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2011. Può essere denunciata per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3392

7.3.7

Accordo tripartito tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, l'OMC e il Regno Unito concernente il reclutamento di un direttore esecutivo dell'«Enhanced Integrated Framework», concluso il 18 aprile 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo tripartito concernono il contributo della Svizzera all'impiego di un cacciatore di teste per il reclutamento di un direttore esecutivo del segretariato dell'«Enhanced Integrated Framework» (EIF) a Ginevra.

B.

L'accordo disciplina le modalità d'impiego di un cacciatore di teste da parte dell'OMC. L'impresa a vocazione internazionale è incaricata di identificare, in particolare tra i Paesi in sviluppo meno progrediti, candidati validi per il posto di direttore esecutivo del segretariato dell'EIF.

C.

62 445 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 aprile 2008 e copre il periodo dal 18 aprile al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3393

7.3.8

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, rappresentata dalla Missione permanente della Svizzera presso l'OMC e l'AELS, Ginevra, e l'OMC concernente il «Doha Development Agenda Global Trust Fund», concluso il 14 luglio 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative al contributo della Svizzera al programma di assistenza tecnica, gestito dall'OMC, nell'ambito del «Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF)».

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma di assistenza tecnica dell'OMC a favore dei Paesi in sviluppo. L'assistenza tecnica dell'OMC consentirà ai Paesi in sviluppo, membri dell'OMC, di acquisire conoscenze approfondite sugli accordi dell'OMC e, di conseguenza, di partecipare più efficacemente al sistema commerciale multilaterale.

C.

800 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 luglio 2008 e copre il periodo dal 14 luglio 2008 al 13 luglio 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3394

7.3.9

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Perù, Lima, e l'Agenzia peruviana di cooperazione internazionale concernente la seconda fase del «Cleaner Production Centers Peru», concluso il 4 agosto 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative all'implementazione della seconda fase del «Cleaner Production Centers Peru».

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione del programma. L'allestimento dei «Cleaner Production Centers Peru» contribuisce allo sviluppo del mercato nel settore degli standard ambientali e sociali per le PMI.

C.

820 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo entrerà in vigore non appena i due Stati si saranno notificati la conclusione delle loro procedure interne di approvazione. La Svizzera ha proceduto alla sua notifica il 12 dicembre 2008. L'entrata in vigore avrà luogo dopo il ricevimento della notifica peruviana corrispondente. L'accordo copre il periodo dal 1° maggio 2007 al 31 dicembre 2009. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di 90 giorni.

3395

7.3.10

Accordo tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, e l'OMC concernente le misure sanitarie e fitosanitarie, concluso il 14 dicembre 2007

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono le modalità relative al contributo della Svizzera allo «Standards and Trade Development Facility (STDF) Trust Fund», gestito dall'OMC.

B.

L'accordo disciplina le modalità di attuazione della partecipazione svizzera allo STDF Trust Fund. Mediante un'identificazione dei bisogni e progetti di assistenza tecnica nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie si dovrebbe consentire ai Paesi in sviluppo membri dell'OMC di implementare efficacemente l'accordo OMC concernente le misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS).

C.

200 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 dicembre 2007 e copre il periodo dal 14 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

3396

7.3.11

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dall'Ambasciata di Svizzera in Nicaragua, e il Governo della Repubblica del Nicaragua concernente l'aiuto al budget per il periodo 2008­2010, concluso l'11 novembre 2008

A.

Le principali disposizioni dell'accordo concernono l'aiuto generale al budget versato alla Repubblica del Nicaragua per il periodo 2008­2010.

B.

Con l'accordo viene versato un sostegno finanziario diretto al Governo del Nicaragua per sostenerlo nell'implementazione del suo programma economico e finanziario (Programa Económico y Financiero 2007­2010) e del programma nazionale di sviluppo (Plan Nacional de Desarrollo Humano).

L'operazione è coordinata con il gruppo di donatori che forniscono un aiuto al budget.

C.

19,5 milioni di franchi pagabili in tre rate di 6,5 milioni di franchi ciascuna.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

D.

Articolo 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0).

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 novembre 2008 e copre il periodo fino al 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. In caso di violazione fondamentale, ciascuna parte può denunciare l'accordo con effetto immediato.

3397

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia

7.4.1

Accordo tra la Svizzera e il Montenegro sull'applicabilità e l'adeguamento dell'accordo del 3 ottobre 2002 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia concernente la ristrutturazione dei debiti della Repubblica federale di Jugoslavia, concluso il 30 maggio 2008

A.

L'accordo dichiara che l'accordo del 3 ottobre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Jugoslavia concernente la ristrutturazione dei debiti della Repubblica federale di Jugoslavia conserva la sua validità anche nei confronti del Montenegro, Stato successore della Jugoslavia.

Parallelamente, l'accordo iniziale è adeguato in modo da limitarne la validità ai debiti che possono essere attribuiti al Montenegro secondo il «principio del garante». Per il Montenegro ne risulta un saldo di debito di 2,4 milioni di franchi.

B.

L'accordo fa parte della procedura di ripartizione dei debiti dell'ex Serbia e Montenegro tra i due Stati successori, Serbia e Montenegro, a seguito della dichiarazione d'indipendenza del Montenegro.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10) e articolo 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 maggio 2008. Non contiene clausole di denuncia.

3398

7.4.2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Ascemita di Giordania concernente il rimborso anticipato del debito della Giordania, concluso il 30 marzo 2008

A.

L'accordo riguarda il rimborso anticipato dei debiti della Giordania conformemente ai quattro accordi bilaterali di riconversione dei debiti del 23 febbraio 1995, 23 dicembre 1997, 22 dicembre 1999 e 13 aprile 2003. Il rimborso è stato effettuato con un pagamento unico il 31 marzo 2008. Il rimborso anticipato ha reso caduchi i quattro accordi menzionati in precedenza che prevedevano un rimborso scaglionato fino al 2021.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera risponde alla domanda della Giordania e si allinea a una raccomandazione formulata dal Club di Parigi nell'ottobre 2007.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10) e articolo 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2008. Non contiene clausole di denuncia.

3399

7.4.3

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Gabon concernente il rimborso anticipato del debito del Gabon, concluso il 14 gennaio 2008

A.

L'accordo riguarda il rimborso anticipato dei debiti del Gabon conformemente ai tre accordi bilaterali di riconversione dei debiti del 10 ottobre 1994, 22 marzo 1996 e 18 febbraio 2005. Il rimborso anticipato ha reso caduchi i tre accordi menzionati in precedenza che prevedevano un rimborso scaglionato fino al 2019.

B.

Accettando il rimborso anticipato, la Svizzera risponde alla domanda del Gabon e si allinea a una raccomandazione formulata dal Club di Parigi nell'ottobre 2007.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10) e articolo 1 della legge federale del 24 marzo 2000 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti (RS 973.20).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 14 febbraio 2008. Non contiene clausole di denuncia.

3400

7.4.4

Piano d'azione nel settore della cooperazione economica tra il Dipartimento federale dell'economia della Confederazione Svizzera e il Ministero dello sviluppo economico e del commercio della Federazione di Russia, per il periodo fino al 2010, concluso l'8 luglio 2008

A.

Il piano d'azione istituzionalizza un dialogo annuale a livello ministeriale.

Definisce le modalità di cooperazione in materia di promozione e di miglioramento delle condizioni quadro economiche bilaterali.

B.

Il piano d'azione rappresenta un elemento dell'attuazione della strategia per la Russia approvata dal Consiglio federale il 15 dicembre 2006.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il piano d'azione è entrato in vigore l'8 luglio 2008 ed è valido fino al 31 dicembre 2010. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3401

7.4.5

Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Bolivariana del Venezuela, concluso il 18 novembre 2008

A.

L'accordo quadro di cooperazione si compone di un preambolo e di nove articoli. Istituisce una commissione mista e stabilisce i parametri principali della cooperazione. I settori di cooperazione coprono le questioni economiche, commerciali, tecniche, tecnologiche e scientifiche, i settori industriale, energetico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sanità.

Per l'attuazione della cooperazione, le Parti possono promuovere la collaborazione tra le istituzioni e le imprese di diritto pubblico e/o privato dei due Paesi. Le Parti possono concludere accordi complementari in settori d'interesse comune. La commissione mista ha il compito in particolare di rivedere lo sviluppo della cooperazione e di mettere in evidenza qualsiasi questione relativa alle relazioni bilaterali coperta dall'accordo. I rappresentanti del settore privato possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione mista.

B.

L'importanza crescente del Venezuela per la Svizzera in America Latina giustifica un rafforzamento delle relazioni istituzionali nel contesto della nostra politica con i nostri principali partner di questa regione. La cooperazione strutturata consentirà di risolvere problemi concreti e di lavorare congiuntamente su progetti di interesse comune. Con la commissione mista la Svizzera disporrà d'ora in poi di uno strumento per far progredire importanti dossier.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

Il 21 novembre 2008 la Svizzera ha notificato al Venezuela con una nota diplomatica che le esigenze costituzionali e giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo erano concluse da parte svizzera. L'accordo entrerà in vigore con la notifica corrispondente da parte del Venezuela.

L'accordo è concluso per una durata iniziale di cinque anni e sarà considerato tacitamente rinnovato per periodi uguali, fatta salva la denuncia di una Parte con un preavviso di sei mesi.

3402

7.4.6

Protocollo tra il DFE della Confederazione Svizzera e l'Amministrazione generale del controllo della qualità, della verifica e della quarantena della Repubblica popolare cinese concernente le esigenze di quarantena e di sicurezza sanitaria applicabili allo sperma bovino congelato proveniente dalla Svizzera e destinato all'esportazione nella Repubblica popolare cinese, concluso il 25 settembre 2008

A.

Il protocollo definisce le modalità relative alle esigenze di quarantena e di sicurezza sanitaria applicabili allo sperma bovino congelato proveniente dalla Svizzera e destinato all'esportazione nella Repubblica popolare cinese.

B.

Il protocollo favorisce l'eliminazione delle barriere commerciali non tariffarie e rafforza l'accesso al mercato della Repubblica popolare cinese.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2008. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

3403

7.4.7

Protocollo tra il DFE della Confederazione Svizzera e l'Amministrazione generale del controllo della qualità, della verifica e della quarantena della Repubblica popolare cinese concernente le esigenze di sicurezza sanitaria applicabili alla carne suina e ai prodotti a base di carne suina salata o affumicata provenienti dalla Svizzera e destinata all'esportazione nella Repubblica popolare cinese, concluso il 25 settembre 2008

A.

Il protocollo definisce le modalità relative alle esigenze di sicurezza sanitaria applicabili alla carne suina e ai prodotti a base di carne suina salata o affumicata provenienti dalla Svizzera e destinata all'esportazione nella Repubblica popolare cinese.

B.

Il protocollo favorisce l'eliminazione delle barriere commerciali non tariffarie e rafforza l'accesso al mercato della Repubblica popolare cinese.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 settembre 2008.

3404

8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra il Consiglio federale e il Governo della Repubblica Italiana sulla realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, concluso il 20 ottobre 2008

A.

Con questo accordo, la Svizzera e l'Italia si impegnano a costruire e in parte ad ampliare una linea ferroviaria lunga 18 km, tra Mendrisio in Ticino e Varese in Italia. La lunghezza totale del collegamento ferroviario MendrisioVarese è di 17,7 km, di cui 6,5 km su territorio svizzero e 11,2 km su territorio italiano.

B.

Questo nuovo collegamento favorirà il trasferimento su ferrovia del traffico viaggiatori transfrontaliero e servirà a realizzare il progetto di rete espressa regionale Ticino-Lombardia. Migliorerà inoltre le coincidenze per l'aeroporto di Milano-Malpensa, mentre il tempo di percorrenza tra il Ticino e la Svizzera romanda (Lugano-Losanna via Gallarate) diminuirà di un'ora rispetto al tragitto attuale via San Gottardo.

C.

L'accordo definisce il finanziamento del collegamento ferroviario secondo il principio della territorialità. Ne risultano costi di 134 milioni di franchi per la Svizzera, di cui 67 milioni saranno assunti dal fondo infrastrutturale. Il Cantone Ticino assumerà un importo identico. In Italia, il Governo ha deciso definitivamente nel gennaio 2008 sul finanziamento del progetto. In totale i costi assunti dall'Italia ammontano a 223 milioni di euro.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche (prima notifica da parte della Svizzera il 22 dicembre 2008) con la quale le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente la conclusione delle procedure interne previste. È valido fino al 31 dicembre 2013 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno fino alla messa in servizio completa del collegamento ferroviario di cui all'articolo 1.

3405

8.2

Accordo di attuazione tra la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) della Confederazione Svizzera e la Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti (USNRC) concernente la partecipazione al programma USNRC sulla ricerca in materia di incidenti gravi, concluso il 1° luglio 2008

A.

L'accordo disciplina la ricerca comune sulla sicurezza dei reattori delle autorità di vigilanza nucleare degli Stati Uniti e della Svizzera nel settore degli incidenti gravi.

B.

L'accordo è alla base della partecipazione della Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) al «Cooperative Severe Accident Research Program» della USNRC in materia di grave deterioramento del combustibile, di rilascio di prodotti di fissione e di comportamento delle barriere di sicurezza delle centrali nucleari.

C.

175 000 dollari USA.

D.

Articolo 104 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 87 della legge sull'energia nucleare (RS 732.1).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2008 e copre un periodo di cinque anni, con possibilità di proroga della stessa durata se viene prorogato anche l'accordo del 18 settembre 2007 tra la DSN e l'USNRC concernente lo scambio delle informazioni tecniche e la cooperazione nel settore della sicurezza nucleare che ne è alla base. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di 180 giorni.

3406

8.3

Accordo multilaterale M 184 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente la quantità minima di perossidi organici della classe 5.2 e di sostanze autoreattive della classe 4.1 tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 10 marzo 2008

A.

In deroga alle disposizioni del numero 7.5.5.3 dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), la quantità di perossidi organici della classe 5.2 e di sostanze autoreattive della classe 4.1, tipo B, C, D, E o F non deve superare 20 000 kg per unità di trasporto. Oltre alle indicazioni prescritte, lo spedizioniere deve apporre la menzione seguente sul documento di trasporto: «Trasporto convenuto secondo il numero 1.5.1 dell'ADR (M184)».

B.

L'adeguamento intende facilitare i trasporti multimodali che comportano per esempio un percorso marittimo o ferroviario.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2008 e si applica fino al 31 dicembre 2008 ai trasporti sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, a meno che non sia revocato prima di questa data da uno dei firmatari, nel cui caso si applica soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3407

8.4

A.

Accordo multilaterale M 187 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente una deroga alla disposizione speciale 330 tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 10 marzo 2008 In deroga alle disposizioni del numero 3.3 dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), la disposizione speciale 330 non è applicabile al trasporto di alcol contenenti fino al 5 per cento di prodotti petroliferi (p. es.

benzina). Oltre alle indicazioni prescritte, lo spedizioniere deve apporre la menzione seguente sul documento di trasporto: «Trasporto convenuto secondo il numero 1.5.1 dell'ADR (M184)».

B.

Modifica su domanda dell'Unione petrolifera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2008 e si applica fino al 31 dicembre 2008 ai trasporti sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, a meno che non sia revocato prima di questa data da uno dei firmatari, nel cui caso si applica soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3408

8.5

Accordo multilaterale M 189 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente la segnalazione color arancione dei veicoli che trasportano cisterne con un contenuto che non supera 3000 litri tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 10 marzo 2008

A.

In deroga alle disposizioni del numero 5.3.2.1.5 dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), non è obbligatorio apporre pannelli arancioni sulle due parti laterali dei veicoli coperti o chiusi che trasportano cisterne il cui contenuto non supera 3000 litri. Oltre alle indicazioni prescritte, lo spedizioniere deve apporre la menzione seguente sul documento di trasporto: «Trasporto convenuto secondo il numero 1.5.1 dell'ADR (M184)».

B.

Modifica su domanda della Società svizzera delle industrie chimiche.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 marzo 2008 e si applica fino al 31 dicembre 2008 ai trasporti sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, a meno che non sia revocato prima di questa data da uno dei firmatari, nel cui caso si applica soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3409

8.6

Accordo multilaterale M 197 conformemente al numero 1.5.1 dell'ADR concernente il trasporto di bombole per apparecchi respiratori tra la Svizzera e le Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, concluso il 30 settembre 2008

A.

Le bombole e le loro chiusure, costruite e approvate secondo la Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, che contengono «aria compressa» conformemente al n. ONU 1002 e utilizzate per apparecchi respiratori possono essere trasportate senza accordi complementari conformemente al numero 6.2 dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), a condizione che siano periodicamente testate conformemente alle prescrizioni applicabili delle istruzioni sull'imballaggio P 200 del numero 4.1 ADR. Tutte le altre disposizioni del RID/ADR/ADN devono essere applicate.

B.

Corrisponde a un bisogno espresso per anni soprattutto dai servizi d'intervento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCR.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2008 e si applica fino al 31 dicembre 2008 ai trasporti sul territorio delle Parti contraenti dell'ADR che hanno firmato il presente accordo, a meno che non sia revocato prima di questa data da uno dei firmatari, nel cui caso si applica soltanto ai trasporti sul territorio di quelle Parti contraenti dell'ADR che l'hanno firmato ma non l'hanno revocato.

3410

8.7

Accordo dell'8 ottobre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci, RS 0.741.619.164

A.

L'accordo disciplina l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone e merci sul territorio dell'altra parte contraente.

B.

L'accordo è stato concluso su richiesta delle due Parti per fare in modo che i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Stati si svolgano in un quadro legale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106 capoverso 9 LCR e articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LTV; RS 744.10).

E.

L'accordo è stato firmato a Baku l'8 ottobre 2007 ed è entrato in vigore l'11 aprile 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.

3411

8.8

Scambio di note del 23 dicembre 2008 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri aerei (Passenger Name Record, PNR) da parte delle compagnie aeree ad autorità estere, RS 0.748.710.933.6

A.

Con questa convenzione sotto forma di scambio di note è stato istituito un quadro giuridico che consente alle compagnie aeree svizzere che hanno collegamenti diretti tra gli Stati Uniti e la Svizzera di trasmettere dati relativi ai passeggeri (PNR) alle autorità americane con la garanzia di uno standard minimo di protezione dei dati. La convenzione comporta la garanzia che gli Stati Uniti rinuncino ad accedere direttamente al sistema di riservazione delle compagnie aeree svizzere. In compenso, queste ultime comunicano i dati relativi ai passeggeri. Conformemente alla legislazione svizzera, le compagnie sono tenute a informare i passeggeri che i dati personali saranno trasmessi alle autorità americane. Il nuovo scambio fa espressamente riferimento alla «System of Records Notice» (SORN) pubblicata in applicazione del Privacy Act del 1974 che sancisce i principi in vigore negli Stati Uniti in materia di accesso ai dati dei passeggeri. Il SORN si applica a tutte le persone interessate senza distinzione di nazionalità e si presenta sotto forma di una dichiarazione d'impegno unilaterale del CBP. Il SORN precisa espressamente il campo di utilizzazione, le istituzioni abilitate a utilizzare i dati PNR, le informazioni che possono essere comunicate e la procedura di consultazione della banca dati. Le garanzie in materia di protezione dei dati formulate dalle autorità degli Stati Uniti nell'ambito di questo scambio di note corrispondono al livello di protezione dei dati negoziato tra l'UE e gli Stati Uniti.

B.

Nell'ambito delle misure prese dagli Stati Uniti dal marzo 2003 per lottare contro il terrorismo, tutte le compagnie aeree che volano verso questo Paese sono legalmente obbligate a fornire alle autorità doganali americane (Customs and Border Protection, CBP) l'accesso al loro sistema di riservazione. I diritti di atterraggio possono essere ritirati in caso di rifiuto.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 23 dicembre 2008. Può essere denunciato per scritto da ciascuna delle Parti con un preavviso di due mesi.

3412

8.9

Convenzione concernente la consultazione della Svizzera nell'ambito dell'applicazione della direttiva quadro dell'UE sull'acqua da parte della Francia, nel bacino imbrifero del Doubs e nei suoi bacini minori, conclusa l'11 febbraio 2008

A.

La Svizzera e la Francia si informano per quanto necessario al fine di coordinare l'attuazione dei requisiti definiti nella direttiva europea per la Francia, realizzare i suoi obiettivi ambientali e in particolare tutti i programmi di misure.

B.

L'accordo concluso tra la Svizzera e la Francia consente alla Francia di adempiere i suoi obblighi nei confronti della direttiva europea per il Doubs e il suo bacino imbrifero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

La convenzione è entrata in vigore l'11 febbraio 2008 e copre il periodo dall'11 febbraio 2008 al 10 febbraio 2009. Può essere denunciata per scritto in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti con effetto al 31 dicembre.

3413

8.10

Partecipazione della Svizzera all'Associazione a scopo non lucrativo denominata «Gruppo dei regolatori indipendenti delle telecomunicazioni (IRG)»

A.

La partecipazione della Svizzera all'IRG consente uno scambio tra le 34 autorità indipendenti di regolazione europee su temi importanti relativi alla regolazione e allo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni in Europa, come l'interconnessione, i prezzi delle comunicazioni e il servizio universale.

B.

Gli obiettivi dell'IRG intendono in particolare promuovere, mediante la cooperazione, l'assistenza reciproca e gli scambi di informazioni, la regolazione della concorrenza nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in Europa. L'IRG si propone di realizzare i suoi obiettivi come forum di discussione e mediante l'elaborazione di studi, rapporti e principi di attuazione e di migliori prassi. L'applicazione delle posizioni comuni e dei principi di attuazione è oggetto di un controllo per promuoverne la trasparenza, l'efficacia e lo sviluppo continuo.

C.

Il finanziamento dell'IRG è garantito dai contributi dei suoi membri. Essi dividono in parti uguali le spese dell'associazione. La quota massima è di 20 000 euro l'anno, vale a dire circa 30 000 franchi.

D.

Articolo 64 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'atto costitutivo dell'associazione è stato firmato il 29 febbraio 2008 a Göteborg, Svezia. L'IRG è stato costituito per una durata indeterminata. La Svizzera può disdire la sua adesione prima del 30 settembre di ogni anno. La disdetta avrà effetto il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua notifica.

3414

8.11

Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-07) che si è tenuta dal 22 ottobre al 16 novembre 2007

A.

Una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC) può procedere a una revisione parziale o, eccezionalmente, a una revisione totale del Regolamento delle radiocomunicazioni (RS 0.784.403.1) de l'UIT. Il Regolamento delle radiocomunicazioni disciplina a livello mondiale l'utilizzazione delle frequenze radioelettriche e delle orbite satellitari. In occasione delle WRC, che sono convocate normalmente ogni tre-quattro anni, si procede tra l'altro a una revisione delle assegnazioni delle bande di frequenza ai diversi servizi di radiocomunicazione.

B.

In base ai risultati ottenuti alla WRC-07, la Svizzera dispone di frequenze supplementari per garantire lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione mobili. D'altra parte, sono stati presi tutti i provvedimenti per proteggere le frequenze necessarie allo sviluppo e alla digitalizzazione della radiodiffusione terrestre al fine di garantire la realizzazione della politica dei media svizzera. In occasione della WRC-07 sono stati coperti anche i bisogni futuri di frequenze dell'Aviazione civile e della comunità scientifica.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 104 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) e articolo 64 capoverso 2 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

Alcune disposizioni sono applicate a titolo provvisorio dalla fine della conferenza. Gli atti finali sono stati firmati dal capo della delegazione svizzera al termine della conferenza. Non sono ancora stati ratificati dal Consiglio federale. Possono essere denunciati mediante notifica scritta al segretario generale dell'UIT.

3415

8.12

Accordo confidenziale tra la Francia e la Svizzera nell'ambito dell'utilizzazione comune dei loro radiogoniometri a onde corte, concluso il 2 settembre 2008

A.

L'accordo confidenziale stabilisce le regole relative alla protezione e all'utilizzazione di informazioni confidenziali che le parti si scambiano nell'ambito dell'utilizzazione dei loro radiogoniometri ad altra frequenza.

B.

Per la localizzazione di trasmettitori a onde corte sconosciuti e l'esame di disturbi nel settore delle onde corte, grazie alla collaborazione basata sull'Accordo quadro della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), le Parti ricevono informazioni non accessibili a terzi che non fanno parte delle amministrazioni francese e svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 64 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2008. Può essere denunciato in qualsiasi momento con effetto immediato.

3416

9

Trattati internazionali legati al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino Introduzione

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1) e l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.268), la Svizzera si è impegnata a recepire di principio tutti gli atti e le misure di sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino e a trasporle se necessario nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS; art. 1 cpv. 3 e art. 4 AAD).

Il recepimento di un ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino si svolge secondo una procedura particolare: l'UE deve notificare senza indugio alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen; la Svizzera deve dal canto suo informare l'UE entro un temine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se ed entro quali termini intende recepirlo (art. 7 cpv. 2 lett. a AAS; art. 4 cpv. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen/Dublino può portare alla sospensione o alla cessazione degli accordi di associazione (art. 7 cpv. 4 AAS; art. 4 cpv. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non contengono obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non costituiscono trattati e di principio è sufficiente che la Svizzera ne prenda conoscenza con una nota diplomatica indirizzata all'UE. Uno sviluppo che invece costituisce per la Svizzera un trattato internazionale viene recepito mediante scambio di note e deve essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali dal Consiglio federale (se una legge federale gli attribuisce la competenza di approvazione o in caso di trattato di portata minore secondo l'art. 7a cpv. 2 LOGA), dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso la Svizzera deve informare l'UE, non appena il decreto federale è stato approvato in votazione, sull'adempimento delle sue esigenze costituzionali interne che consente l'entrata in vigore del trattato in questione. Dispone di un termine massimo di due anni a contare dalla notifica da parte dell'UE per il
recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero (art. 7 cpv. 2 lett. b AAS; art. 4 cpv. 3 AAD).

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino che sono di competenza del Consiglio federale figurano nel capitolo speciale qui di seguito del presente rapporto a causa della loro particolarità. È inoltre opportuno includere in questo capitolo gli altri accordi internazionali legati agli accordi di associazione a Schengen e Dublino, come i Protocolli relativi all'adesione del Liechtenstein all'AAS e all'AAD e il protocollo all'AAD sulla partecipazione della Danimarca.

3417

Gli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino possono essere denunciati conformemente alle condizioni fissate rispettivamente negli articoli 7 capoverso 4 e 17 AAS e 4 capoverso 6 e 16 AAD.

Un'eventuale denuncia avrebbe come conseguenza l'avvio della procedura di cessazione o di sospensione degli accordi, descritta in precedenza, secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

3418

9.1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera, l'UE, la CE e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, concluso il 28 febbraio 2008

A.

Il protocollo prevede che le disposizioni dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1) si applichino per principio anche al Principato del Liechtenstein.

B.

L'AAS prevede nell'articolo 16 che il Principato del Liechtenstein possa aderire all'AAS mediante un protocollo.

C.

Non ne derivano ripercussioni finanziarie supplementari per la Confederazione, oltre a quelle approvate dall'Assemblea federale nel decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La Svizzera ha ratificato il protocollo il 28 ottobre 2008. Può essere denunciato in qualsiasi momento, con un preavviso di sei mesi, dal Liechtenstein o dalla Svizzera o mediante decisione unanime del Consiglio dell'UE.

F.

DFGP.

3419

9.2

Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la CE e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008

A.

Il protocollo prevede che le disposizioni dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68) si applichino per principio anche al Principato del Liechtenstein.

B.

L'AAD prevede nell'articolo 15 che il Principato del Liechtenstein possa aderire all'AAD mediante un protocollo.

C.

Non ne derivano ripercussioni finanziarie supplementari per la Confederazione, oltre a quelle approvate dall'Assemblea federale nel decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

La Svizzera ha ratificato il protocollo il 28 ottobre 2008. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di sei mesi.

F.

DFGP.

3420

9.3

Protocollo tra la Confederazione Svizzera, la CE e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008, RS 0.142.393.141

A

Il protocollo garantisce l'applicazione reciproca delle disposizioni dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS 0.142.392.68) tra la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Danimarca.

B.

La Danimarca gode di una situazione speciale nella CE nel settore «Giustizia e interno». L'AAD prevede nell'articolo 11 capoverso 1 che la Danimarca possa chiedere di partecipare all'Accordo mediante un protocollo.

C.

Non ne derivano ripercussioni finanziarie supplementari per la Confederazione, oltre a quelle approvate dall'Assemblea federale nel decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 1° dicembre 2008. Può essere denunciato da ciascuna delle Parti contraenti, mediante dichiarazione scritta, con un preavviso di sei mesi.

F.

DFGP.

3421

9.4

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea, concluso il 28 aprile 2005, RS 0.360.314.1

A.

Nell'ambito dell'associazione della Svizzera a Schengen, l'accordo prevede che tra la Svizzera e la Danimarca si applichino gli stessi diritti e obblighi che tra la Danimarca e gli altri Stati membri dell'UE. La Danimarca applica completamente l'acquis di Schengen, ma decide di caso in caso se recepire gli sviluppi dell'acquis di Schengen.

B.

L'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS) prevede nell'articolo 13 che la Confederazione Svizzera concluda un accordo con il Regno di Danimarca per regolare la sua situazione particolare.

C.

Non ne derivano ripercussioni finanziarie supplementari per la Confederazione, oltre a quelle approvate dall'Assemblea federale nel decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

D.

Articolo 2 lettera a del decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362).

E.

L'accordo è stato ratificato il 31 gennaio 2008 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008. L'accordo non è più applicabile il giorno in cui non sono più applicabili i diritti e gli obblighi risultanti dall'AAS per il Regno di Danimarca o la Confederazione Svizzera.

F.

DFE, DFGP.

3422

9.5

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2007/801/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica Ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Slovacca, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione del Consiglio che estende l'applicazione dell'acquis di Schengen agli Stati menzionati nel titolo.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv.3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3423

9.6

Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2006/560/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.121.1

A.

L'accordo recepisce la decisione 2006/560/GAI che disciplina l'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3424

9.7

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 relativa alla modifica del manuale SIRENE, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce la decisione della Commissione del 20 dicembre 2007 che modifica il manuale SIRENE, destinato ai collaboratori dell'ufficio SIRENE come opera di riferimento pratica. In vista del collegamento dei nuovi Stati membri al SISone4ALL, i principi relativi all'introduzione, all'indicazione e alla consultazione dei dati nel SIS (regole di translitterazione) sono stati modificati. Queste regole sono necessarie per evitare i malintesi dovuti all'uso di diverse lingue nell'UE al momento dell'utilizzazione dei dati.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3425

9.8

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2006/757/CE della Commissione del 22 settembre 2006 relativa alla modifica del manuale SIRENE, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione della Commissione che modifica il manuale SIRENE, destinato ai collaboratori dell'ufficio SIRENE come opera di riferimento pratica. Le modifiche riguardano soprattutto il grado di dettaglio dei processi definiti nel manuale e lo svolgimento di tappe di lavoro che non sono ancora state regolate (p. es. misure prese in caso di usurpazione d'identità).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3426

9.9

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2006/758/CE della Commissione del 22 settembre 2006 relativa alla modifica del manuale SIRENE, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione della Commissione che modifica il manuale SIRENE, destinato ai collaboratori dell'ufficio SIRENE come opera di riferimento pratica. Le modifiche riguardano soprattutto il grado di dettaglio dei processi definiti nel manuale e lo svolgimento di tappe di lavoro che non sono ancora state regolate (p. es. misure prese in caso di usurpazione d'identità).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3427

9.10

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008/333/CE della Commissione del 4 marzo 2008 relativa all'adozione del manuale SIRENE e di altre misure di applicazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 4 aprile 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione della Commissione relativa all'adozione del manuale SIRENE per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) fondata sulle basi legali del SIS II e regola l'applicazione pratica di queste disposizioni. Il manuale si rivolge in primo luogo ai collaboratori dell'ufficio SIRENE e contiene informazioni utili per la loro utilizzazione quotidiana del SIS II. Stabilisce in particolare le regole applicabili allo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE. Contiene in allegato misure di applicazione tecniche che servono a garantire la compatibilità dei sistemi nazionali con il sistema centrale (regole di translitterazione, tabelle di codici per un'utilizzazione uniforme del SIS e formulari SIRENE applicabili). Il contenuto della decisione corrisponde alla decisione relativa al terzo pilastro (cfr. 9.15: decisione 2008/334/GAI della Commissione del 4 marzo 2008 relativa all'adozione del manuale SIRENE e di altre misure di applicazione per il Sistema d'informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II)), entrata in vigore il 15 ottobre 2008.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 aprile 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3428

9.11

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/328/CE del Consiglio del 18 aprile 2008 che modifica la decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990 che modifica il regolamento finanziario relativo ai costi di installazione e di utilizzazione della funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione di Schengen (C.SIS), concluso il 30 giugno 2008

A.

L'accordo recepisce la decisione C.SIS che si fonda sulle disposizioni dell'articolo 119 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (qui di seguito CAAS). Questo articolo, che stabilisce la ripartizione dei costi del SIS, fa parte dell'acquis di Schengen che la Svizzera ha già recepito e attuato conformemente all'articolo 1 paragrafo 1 e dell'allegato A dell'AAS. La Svizzera dovrà partecipare alle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS alla data che sarà stabilità dal Consiglio secondo l'articolo 15 paragrafo 1 AAS.

La decisione C.SIS stabilisce quindi la data a partire dalla quale la Svizzera dovrà partecipare al regolamento finanziario del C.SIS: il calcolo del contributo svizzero avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2005 per i costi storici legati all'installazione del C.SIS e a partire dal 1° gennaio 2008 per i costi operativi. Per evitare qualsiasi discriminazione tra gli Stati Schengen, il Segretariato generale del Consiglio ha ripreso le date che erano state stabilite per i nuovi Stati. Queste date saranno valide anche per i Paesi che si assoceranno a Schengen in una fase successiva.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3429

9.12

A.

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 30 giugno 2008 Le basi legali che disciplinano l'allestimento, il funzionamento e l'utilizzazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sono state istituite parallelamente allo sviluppo tecnico del SIS II. Si tratta di sviluppi dell'acquis di Schengen che il Consiglio federale ha approvato il 13 giugno 2008 e il Parlamento il 13 giugno 2008. Le basi legali del SIS II saranno applicate solo quando il SIS II sarà operativo e tutti gli Stati Schengen partecipanti al SIS 1+ avranno effettuato la migrazione sul nuovo sistema. Di conseguenza, le condizioni di applicazione di queste basi legali sono state regolate nell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del 20 dicembre 2006 (regolamento SIS II) e nell'articolo 71 della decisione 2007/533/GAI del 12 dicembre 2007 (decisione SIS II).

Il regolamento (CE) n. 189/2008 costituisce una delle condizioni concrete di applicazione delle basi legali del SIS II (art. 55 cpv. 3 lett. c del regolamento SIS II). L'atto giuridico concerne le prove del SIS II che devono essere effettuate dalla Commissione in collaborazione con gli Stati di Schengen.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3430

9.13

A.

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/173/CE del Consiglio del 18 febbraio 2008 sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 30 giugno 2008 Le basi legali che disciplinano l'allestimento, il funzionamento e l'utilizzazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) sono state istituite parallelamente allo sviluppo tecnico del SIS II. Si tratta di sviluppi dell'acquis di Schengen che il Consiglio federale ha approvato il 13 giugno 2008 e il Parlamento il 13 giugno 2008. Le basi legali del SIS II saranno applicate solo quando il SIS II sarà operativo e tutti gli Stati Schengen partecipanti al SIS 1+ avranno effettuato la migrazione sul nuovo sistema. Di conseguenza, le condizioni di applicazione di queste basi legali sono state regolate nell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 187/2006 del 20 dicembre 2006 (regolamento SIS II) e nell'articolo 71 della decisione 2007/533/GAI del 12 dicembre 2007 (decisione SIS II).

La decisione 2008/173/CE costituisce una delle condizioni concrete di applicazione delle basi legali del SIS II (art. 71 cpv. 3 lett. c della decisione).

L'atto giuridico concerne le prove del SIS II che devono essere effettuate dalla Commissione in collaborazione con gli Stati di Schengen.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 giugno 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3431

9.14

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/319/CE del Consiglio del 14 aprile 2008 che modifica la decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET», concluso il 21 agosto 2008

A.

L'accordo recepisce la decisione «SISNET» che modifica la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET».

Essa intende semplificare le procedure interne del segretariato generale del Consiglio rendendole simili a quelle concernenti le regole finanziarie «SISNET» e a quelle relative alle regole finanziarie generali. Autorizza la Svizzera «a partecipare a eventuali attività future della commissione consultiva» (Comitato secondo l'art. 36). Infine, stabilisce la data a partire dalla quale la Svizzera deve effettuare il primo versamento del suo contributo, vale a dire il 1° luglio 2008.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 agosto 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3432

9.15

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2008/334/GAI della Commissione del 4 marzo 2008 relativa all'adozione del manuale SIRENE e di altre misure di applicazione per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 15 ottobre 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione della Commissione relativa all'adozione del manuale SIRENE per il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) fondata sulle basi legali del SIS II e regola l'applicazione pratica di queste disposizioni. Il manuale si rivolge in primo luogo ai collaboratori dell'ufficio SIRENE e contiene informazioni utili per la loro utilizzazione quotidiana del SIS II. Stabilisce in particolare le regole applicabili allo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE.

Contiene in allegato misure di applicazione tecniche che servono a garantire la compatibilità dei sistemi nazionali con il sistema centrale (regole di translitterazione, tabelle di codici per un'utilizzazione uniforme del SIS e formulari SIRENE applicabili). Il contenuto della decisione corrisponde alla decisione relativa al terzo pilastro (cfr. 9.10: decisione 2008/333/CE della Commissione del 4 marzo 2008 relativa all'adozione del manuale SIRENE e di altre misure di applicazione per il Sistema d'informazione di Schengen di seconda generazione (SIS II)), entrato in vigore il 4 aprile 2008.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3433

9.16

A.

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/670/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 che modifica la decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET», concluso il 17 ottobre 2008 L'accordo recepisce la decisione «SISNET» che modifica la decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «SISNET».

Questa modifica precisa alcune nozioni (gruppo «SIS/SIRENE» invece di gruppo «SIS»; «revisore interno» invece di «controllore finanziario»), prolunga da uno a tre mesi il termine per presentare un bilancio di rettifica, nomina la Svizzera in tutti gli articoli in cui sono nominati gli Stati associati e introduce infine un nuovo paragrafo nell'articolo 28 il quale stabilisce che «a partire dal 1° gennaio 2009, gli Stati di cui all'articolo 25 devono versare il 70 per cento del loro contributo al più tardi il 1° aprile e il 30 per cento al più tardi il 1° ottobre». I contributi dovuti entro il 31 dicembre 2008 sono versati in quattro parti uguali.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 ottobre 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3434

9.17

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2006/440/CE del Consiglio del 1° giugno 2006 che modifica l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e l'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.2

A.

L'accordo recepisce l'adeguamento delle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto a 60 euro (in precedenza 35 euro). Esonera inoltre dalle spese di visto alcune categorie di persone, come per esempio i ricercatori cittadini di Paesi terzi che si trasferiscono per effettuare ricerche scientifiche nella Comunità.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA e articolo 123 capoverso 2 LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3435

9.18

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della Decisione 2006/684/CE del Consiglio del 5 ottobre 2006 recante modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.3

A.

L'accordo recepisce la decisione che elimina l'obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA e articolo 123 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3436

9.19

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.4

A.

L'accordo recepisce il regolamento relativo all'adeguamento dell'elenco dei Paesi terzi del regolamento (CE) n. 539/2001 i cui cittadini sono sottoposti (allegato I) all'obbligo del visto o ne sono esonerati (allegato II). I cittadini boliviani sottostanno all'obbligo del visto, quelli di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, di Barbados, Mauritius, St. Cristoph and Nevis e Seychelles ne sono esonerati.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA e articolo 123 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3437

9.20

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione del 15 dicembre 2005 che stabilisce le regole di attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione che contiene le modalità di applicazione dell'accesso a una rete d'informazione e coordinamento sicura connessa a Internet. Comporta inoltre prescrizioni in materia di confidenzialità, di trasmissione, di archiviazione e di soppressione delle informazioni e sull'uso di formulari standard.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b e d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3438

9.21

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2007/866/CE del Consiglio del 6 dicembre 2007 recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione il cui obiettivo è di fissare le specifiche tecniche per consentire ai nove nuovi Stati membri dell'UE che applicano integralmente l'acquis di Schengen dal 21 dicembre 2007 di partecipare ai meccanismi di consultazione. La rete Vision è stata istituita per consentire alle amministrazioni centrali degli Stati membri di consultarsi reciprocamente sulle domande di visti provenienti da cittadini di Paesi sensibili.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettere b e d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3439

9.22

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2007/519/CE del Consiglio del 16 luglio 2007 recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche), concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione che comprende disposizioni sullo scambio di informazioni nell'ambito della procedura di consultazione che deve essere effettuata, conformemente alle disposizioni delle istruzioni consolari comuni, prima del rilascio di un visto.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettere b e d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3440

9.23

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione 2005/267/CE del Consiglio del 16 marzo 2005 relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri, concluso il 28 marzo 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione che regola la rete di informazione e coordinamento sicura sul web per lo scambio di informazioni sui flussi migratori illegali, l'entrata e l'immigrazione clandestine e il ritorno di persone in soggiorno irregolare. Non si tratta di uno scambio di dati personali ma di scambi di informazioni specifiche nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettere b e d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3441

9.24

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della decisione della Commissione del 17 giugno 2008 che definisce l'architettura fisica e le caratteristiche delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione sui visti e le interfacce nazionali per la fase di sviluppo, concluso l'8 luglio 2008

A.

L'accordo recepisce una decisione che definisce l'architettura fisica e le caratteristiche delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione sui visti (VIS) e le interfacce nazionali per la fase di sviluppo.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'8 luglio 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3442

9.25

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio del 2 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 relativo all'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto, concluso il 28 marzo 2008, RS 0.360.268.120.1

A.

L'accordo recepisce un regolamento che prevede di reintrodurre l'obbligo generale di visto per i cittadini di tutti i Paesi terzi che hanno introdotto unilateralmente un obbligo di visto per i cittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA e articolo 100 capoverso 2 lettera a LStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 marzo 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3443

9.26

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti, concluso il 21 agosto 2008, RS 0.360.268.121.2

A.

L'accordo recepisce un regolamento che modifica il sistema di numerazione dei visti. Si tratta di una condizione indispensabile per l'affidabilità dell'esame dei visti nel sistema d'informazione sui visti (VIS).

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettere b e d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 21 agosto 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3444

9.27

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica il codice frontiere Schengen, concluso il 24 ottobre 2008, RS 0.360.268.121.3

A.

L'accordo recepisce un regolamento che modifica alcune disposizioni procedurali del codice frontiere Schengen. Le modifiche che non riguardano disposizioni essenziali del codice frontiere Schengen saranno emanate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo e non più secondo la vecchia procedura di regolamentazione. Si tratta di una modifica procedurale interna dell'UE.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a e d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3445

9.28

Scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/859/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di Paesi terzi, concluso il 19 dicembre 2008, RS 0.360.268.121.4

A.

L'accordo recepisce una decisione concernente una modifica dell'istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto di transito aeroportuale, ma non istituisce nuovi obblighi per la Svizzera. La Francia auspica, per quanto concerne i cittadini del Ghana e della Nigeria, che questo obbligo del visto di transito aeroportuale sia limitato alle persone che non sono titolari di un visto valido rilasciato da uno Stato membro dell'UE o valido per uno Stato parte all'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, il Canada, il Giappone, la Svizzera o gli Stati Uniti.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera a LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3446

9.29

Scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della decisione 2008/839/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 19 dicembre 2008

A.

Il sistema d'informazione di Schengen di prima generazione sarà sostituito con il sistema d'informazione di Schengen di seconda generazione. Per garantire la migrazione dal vecchio al nuovo sistema senza panne operative del sistema di ricerca, è prevista la costruzione di un'architettura di migrazione temporanea. La decisione del Consiglio (3° pilastro) è identica dal profilo del contenuto al regolamento del Consiglio (1° pilastro). La redazione di due atti legislativi è dovuta alla struttura dell'UE. La decisione copre i settori del 3° pilastro che rientrano nel campo di applicazione del trattato dell'UE (Trattato UE; art. 30 cpv. 1 lett. a e b, art. 31 cpv. 1 lett. a e b e art. 34 cpv. 2 lett. c; una versione consolidata del Trattato UE è pubblicata in GU C 321E del 29.12.2006). Gli atti legislativi menzionati nel paragrafo precedente definiscono i compiti e le responsabilità degli attori (Consiglio dell'UE, Commissione, Francia e Stati Schengen) durante la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. Coprono il periodo che va dalla fase di sviluppo all'istituzione operativa del SIS II, passando dai test e dalla migrazione stessa. Assicurano in tal modo un'interpretazione unica delle nozioni di sviluppo, test completo e migrazione e regolano con precisione le responsabilità della Commissione, della Francia e degli Stati Schengen per compiti particolari.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3447

9.30

Scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), concluso il 19 dicembre 2008

A.

Il sistema d'informazione di Schengen di prima generazione sarà sostituito con il sistema d'informazione di Schengen di seconda generazione. Per garantire la migrazione dal vecchio al nuovo sistema senza panne operative del sistema di ricerca, è prevista la costruzione di un'architettura di migrazione temporanea. La decisione del Consiglio (3° pilastro) è identica dal profilo del contenuto al regolamento del Consiglio (1° pilastro). La redazione di due atti legislativi è dovuta alla struttura dell'UE. La decisione copre i settori del 3° pilastro che rientrano nel campo di applicazione del trattato dell'UE (Trattato UE; art. 62 n. 2 lett. a, art. 63 n. 3 lett. b e art. 66 del Trattato CE; una versione consolidata del Trattato UE è pubblicata in GU C 321E del 29.12.2006). Gli atti legislativi menzionati nel paragrafo precedente definiscono i compiti e le responsabilità degli attori (Consiglio dell'UE, Commissione, Francia e Stati Schengen) durante la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Coprono il periodo che va dalla fase di sviluppo all'istituzione operativa del SIS II, passando dai test e dalla migrazione stessa. Assicurano in tal modo un'interpretazione unica delle nozioni di sviluppo, test completo e migrazione e regolano con precisione le responsabilità della Commissione, della Francia e degli Stati Schengen per compiti particolari.

B.

La Svizzera si è di principio impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.68.1; AAS)).

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 dicembre 2008. Può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS.

F.

DFGP.

3448

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNODC concernente il progetto «Measures to prevent and combat trafficking in human beings in Lebanon», concluso il 16 dicembre 2005

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNODC concernente il progetto «Juvenile Justice Jordan», concluso l'8 ottobre 2004

10.1.1

10.1.2

3449

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Scambio di lettere

Scambio di lettere

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

21.02.2008 01.01.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

11.04.2008 16.12.2007 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Dipartimento federale degli affari esteri

10.1

N.

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10

Proroga della durata dell'accordo fino al 31 agosto 2008.

Proroga della durata dell'accordo fino al 15 dicembre 2008.

Contenuto della modifica

­

­

Costi

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Inguscezia, rappresentata dal presidente della Repubblica, concernente l'istituzione di alloggi permanenti per favorire l'integrazione a lungo termine di famiglie sfollate all'interno del Paese originarie della Cecenia, che non possono ritornare nel loro Paese e che hanno deciso di stabilirsi nella Repubblica di Inguscezia, concluso il 5 giugno 2007

Accordo tra la DSC e l'IFCR concernente la seconda fase del programma di sostegno ai bambini rom in età prescolare o disabili in Serbia e in Montenegro, concluso il 1° giugno 2005

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Repubblica di Macedonia, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della pianificazione del territorio, concernente il progetto «River Monitoring System in Macedonia», concluso il 9 marzo 2006

10.1.3

10.1.4

10.1.5

3450

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Secondo addendum

Complemento

30.11.2007 01.01.2008 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

30.07.2008 30.07.2008 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

05.06.2007 04.06.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Base legale

Accordo di modifica

Entrata in vigore

Data

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Il secondo addendum proroga la durata dell'accordo fino al 31 dicembre 2008. Prevede un aumento dell'importo del contributo.

L'accordo iniziale è stato prorogato di 4 mesi. Sarà in vigore fino al 31 dicembre 2008 per consentire la realizzazione completa degli obiettivi fissati nell'accordo.

Costruzione di circa 10 case supplementari a Plievo e di circa 40 a Karabulak. Proroga della durata dell'accordo fino al 31 dicembre 2009.

Contenuto della modifica

86 600 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

­

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera, la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) concernente un progetto sanitario in Tagikistan («The Tajikistan Community and Basic Health Project ­ CBHP»), concluso il 20 dicembre 2006

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato tecnico per la cooperazione internazionale, concluso il 4 agosto 2006

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il contributo al progetto «Environmental Education Promotion at School and College Level Project», concluso il 24 novembre 2003

10.1.6

10.1.7

10.1.8

3451

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Complemento

Accordo di modifica

Complemento

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

10.01.2008 01.01.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

27.08.2008 27.08.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

07.02.2008 04.03.2008 Art. 13 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Il progetto intende integrare la sensibilizzazione all'ambiente nel curriculum scolastico in Pakistan.

Proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2008.

Proroga della durata dell'accordo fino al 28 febbraio 2010. La DSC aveva originariamente previsto un cofinanziamento per la durata integrale del progetto fino al 2010, tenuto conto tuttavia che la durata e il volume finanziario dell'accordo erano subordinati all'approvazione, da parte del Parlamento, del messaggio concernente proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI.

Contenuto della modifica

695 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

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Costi

Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il contributo al progetto «Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme» fase II, concluso il 5 gennaio 2005

10.1.9

3452

10.1.10 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la FAO concernente la realizzazione dell'azione parziale I del progetto «Bangladesh: July 2007 floods and November 2007 Sidr cyclone aftermath ­ early recovery and rehabilitation», concluso il 13 dicembre 2007

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Addendum

Complemento

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

30.10.2008 30.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.01.2008 01.01.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Il progetto è servito a ricostruire le fattorie distrutte dalle inondazioni di luglio e dal violento ciclone del novembre 2007. Il suo scopo consiste nella ripresa della produzione agricola, nella distribuzione di sementi di buona qualità e nella vaccinazione del bestiame contro la febbre aftosa. Il credito aggiuntivo consente di proseguire il sostegno fornito all'allevamento di bestiame, alla pescicoltura e all'allevamento di gamberetti.

Queste operazioni servono a garantire la sicurezza alimentare e a migliorare le condizioni di vita delle persone più povere.

Il progetto sostiene il processo di decentralizzazione in Pakistan.

Contenuto della modifica

Aumento del contributo di 425 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

3,15 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Addendum

10.1.13 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura concernente la promozione delle innovazioni agricole «Red SICTA», concluso il 30 novembre 2006

3453

Complemento

10.1.12 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNESCO concernente il programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione, concluso il 12 dicembre 2006

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Addendum

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.11 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente un contributo al programma di decentralizzazione in Afghanistan, concluso il 13 dicembre 2007

N.

Entrata in vigore

Base legale

06.10.2008 06.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

28.03.2008 28.03.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

01.10.2008 01.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

L'addendum riguarda una proroga della fase fino al 31 dicembre 2011. Definisce le modalità di pagamento e introduce modifiche di budget nell'ambito del credito stanziato.

Il programma si è rivelato uno strumento multilaterale prezioso per sostenere media liberi, pluralistici e indipendenti nei Paesi in sviluppo. Affinché la Svizzera possa conservare un'influenza reale e valutare la qualità di questo strumento, la durata di validità dell'accordo è prorogata di due anni fino al 31 dicembre 2010 e il budget destinato al programma è aumentato.

Il programma contribuisce al rafforzamento delle istituzioni governative regionali e di conseguenza al miglioramento della qualità dei servizi pubblici.

Contenuto della modifica

-

1,285 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

3454

Addendum

10.1.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la BIRS concernente il «Consultative Group to Assist the Poor», concluso il 4 dicembre 2006

10.10.2008 10.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

29.09.2008 29.09.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Base legale

Addendum

Entrata in vigore

10.1.15 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di promozione delle piccole imprese «AGROPYME», concluso il 12 novembre 2007

Data

06.10.2008 06.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Secondo addendum

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.14 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Istituto interamericano di cooperazione per l'agricoltura concernente la promozione delle innovazioni agricole «Red SICTA», concluso il 29 giugno 2004

N.

L'addendum definisce i contributi annuali della DSC per gli anni 2009­2011.

L'addendum complemento definisce una proroga della fase fino al 31 agosto 2008.

L'addendum riguarda una proroga della fase fino al 31 dicembre 2009 e introduce modifiche di budget nell'ambito del credito stanziato.

Contenuto della modifica

1,35 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

370 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

-

Costi

Complemento

10.1.19 Accordo tra la Svizzera e il Burkina Faso concernente il programma di sviluppo delle città di media grandezza, concluso il 25 novembre 2004

3455

09.10.2008 01.03.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Addendum

10.1.18 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Perù, rappresentato dal Ministero peruviano degli affari esteri, concernente il progetto di sostegno alle micro e piccole «APOMIPE», concluso il 7 aprile 2005 26.09.2008 02.09.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

29.09.2008 29.09.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Addendum

Base legale

10.1.17 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'Honduras, rappresentato dal Segretariato di Stato per la cooperazione allo sviluppo, concernente il programma di promozione delle microimprese «PROEMPRESA», concluso il 4 agosto 2006

Entrata in vigore

Data

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

N.

Proroga della durata fino al 31 dicembre 2009.

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 31 agosto 2008.

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 31 agosto 2008.

Contenuto della modifica

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400 787 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

341 919 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Complemento

10.1.22 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programma di sviluppo regionale per i Dipartimenti di Bahr, Mandoul e Lac Iro», concluso il 24 maggio 2005

3456

Complemento

10.1.21 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del « Programma di sviluppo regionale per il Dipartimento di Ennedi», concluso il 24 maggio 2005

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Complemento

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.20 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programma di sviluppo regionale per i Dipartimenti di Batha Ovest, Batha Est e Fitri», concluso il 24 maggio 2005

N.

Entrata in vigore

Base legale

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Proroga della durata fino al 30 giugno 2008.

Proroga della durata fino al 31 luglio 2008.

Proroga della durata fino al 30 aprile 2008.

Contenuto della modifica

235 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

642 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

380 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

3457

Scambio di lettere

10.1.24 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione concernente la formazione continua nei settori della salute riproduttiva e del miglioramento della posizione socioeconomica della donna, concluso il 29 novembre 2006 30.01.2008 30.01.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

17.06.2008 07.04.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Complemento

Base legale

10.1.23 Accordo tra la Svizzera e la Repubblica del Ciad concernente la fase III del «Programma di sviluppo regionale per i Dipartimenti di Tandjilé Ovest, Logone occidentale e orientale, Mayo Dallah, Kabbia e Mont Illi», concluso il 24 maggio 2005

Entrata in vigore

Data

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

N.

Questi workshop sono stati organizzati per il personale delle agenzie di sviluppo dell'ONU e delle organizzazioni partner della società civile.

Non hanno potuto avere luogo tutti secondo il calendario previsto e alcuni di essi hanno dovuto essere rimandati al 2008 per problemi amministrativi (alla responsabile del progetto, un'irachena in esilio, sono state applicate restrizioni di viaggio a causa di problemi di passaporto). L'accordo è stato prorogato fino al 30 giugno 2008.

Proroga della durata fino al 30 novembre 2008.

Contenuto della modifica

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660 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Accordo di base (fonte, RU/RS)

3458

10.1.25 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNICEF concernente un contributo generale a favore del programma 2006­2008 del Centro di ricerche Innocenti a Firenze, concluso il 4 dicembre 2006

N.

Scambio di lettere

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

01.12.2008 01.12.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Il programma 2006­2008 dell'Innocenti Research Center (IRC) è stato prorogato dal Consiglio di amministrazione dell'UNICEF fino alla fine del 2009 per consentire un'armonizzazione della durata del programma dell'IRC con il Piano strategico a medio termine dell'UNICEF 2006­2009. L'IRC ha riveduto le spese legate al contributo della DSC allo scopo di renderne possibile l'impiego per una parte delle attività pianificate nel 2009. L'accordo è stato prorogato fino al 30 giugno 2009.

Contenuto della modifica

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Costi

3459

Complemento all'accordo

10.1.27 Accordo tra la Svizzera e il Bhutan concernente il progetto «Expansion of National Institute of Education, Paro/Samtse», concluso il 19 aprile 2002

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Scambio di lettere

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.26 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il programma pilota «One-UN» in Vietnam, concluso il 13 dicembre 2006

N.

Entrata in vigore

Base legale

18.05.2008 18.05.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

05.12.2008 05.12.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2009 per rafforzare la sostenibilità del progetto.

L'unità politica prevista nell'accordo di base non si è mai realizzata. I motivi indicati sono il cambiamento a livello del consiglio di gestione delle organizzazioni dell'ONU interessate, l'impossibilità di coprire i bisogni finanziari rimanenti e la difficoltà del «UN Country Team» a prendere decisioni. L'insieme di questi elementi ha bloccato il processo. L'importo accordato sarà utilizzato per il «Communication and Policy Advocacy Team». Dal momento che gli obiettivi superiori perseguiti concordano con quelli definiti in origine, si è deciso di prorogare l'accordo fino al 31 dicembre 2010.

Contenuto della modifica

286 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

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Costi

Complemento

10.1.30 Accordo tra la DSC, la BIRS e l'Associazione internazionale di sviluppo, concluso il 16 dicembre 2005

3460

Complemento

10.1.29 Accordo tra la DSC, la BIRS e l'Associazione internazionale di sviluppo, concluso il 16 dicembre 2005

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Scambio di lettere

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.28 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il programma pilota «One-UN» in Albania, concluso il 7 dicembre 2007

N.

Entrata in vigore

Base legale

10.12.2008 10.12.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

25.09.2008 25.09.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

18.11.2008 18.11.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

Proroga della durata dell'accordo fino al 30 aprile 2013 e aumento dell'importo a 8,731 milioni di dollari USA.

Proroga della durata dell'accordo fino al 31 dicembre 2008.

L'Ufficio di cooperazione in Albania non ha speso tutti i fondi accordati dalla DSC, dal momento che la sede dell'ONU ha assunto una parte del finanziamento. L'accordo è prorogato fino al 7 dicembre 2009 per destinare l'importo rimanente all'impiego di un esperto di monitoraggio e di valutazione.

Contenuto della modifica

1,656 milioni di dollari USA. Aiuto pubblico allo sviluppo.

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Costi

3461

Addendum

10.1.33 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e l'UNDP concernente il progetto «Sviluppo dell'energia idroelettrica su piccola scala per uso produttivo», concluso il 27 maggio 2007

12.12.2008 12.12.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0.

24.10.2008 24.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Base legale

Addendum

Entrata in vigore

10.1.32 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, El Salvador, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, e il Fondo sociale di sviluppo locale concernente la formazione di specialisti nel settore dell'approvvigionamento di acqua potabile, concluso il 22 gennaio 2007

Data

31.10.2008 31.10.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Addendum

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.31 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Segretariato di cooperazione esterna, concernente il programma di promozione delle piccole imprese, concluso il 2 marzo 2007

N.

L'addendum regola l'integrazione di un sostegno supplementare nel progetto attuato dalla DSC e dall'UNDP.

L'addendum prevede di prorogare la fase fino al 31 dicembre 2008 e di adeguare diverse disposizioni di esecuzione del progetto.

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 31 ottobre 2008.

Contenuto della modifica

1,05 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

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297 106 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Addendum

10.1.36 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Bolivia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e dal ViceMinistero di giustizia, concernente il progetto di promozione dei diritti umani e, in particolare, dei diritti della popolazione indigena, concluso l'8 dicembre 2005

3462

Complemento

10.1.35 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e la Tanzania, rappresentata dal Ministero delle finanze, concernente il progetto stradale KidatuIfakara, concluso il 26 marzo 2003

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Primo addendum

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.34 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla DSC, e il Nicaragua, rappresentato dal Ministero degli affari esteri, concernente il programma settoriale di sviluppo rurale, concluso il 17 maggio 2006

N.

Entrata in vigore

Base legale

01.09.2008 01.09.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

23.05.2008 23.05.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

12.12.2008 12.12.2008 Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

L'addendum definisce una proroga della fase fino al 30 giugno 2009.

Proroga della durata dell'accordo fino al 31 dicembre 2008 e aumento dell'importo destinato al progetto, che ammonta ora a 5,709 milioni di franchi.

L'addendum disciplina la concessione di un sostegno finanziario supplementare per il progetto esistente.

Contenuto della modifica

600 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

849 000 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo.

1,868 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

24.04.2008 24.04.2008. Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Emendamento

10.1.40 Memorandum d'intesa tra il Governo degli Stati Uniti d'America, la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007

3463

24.04.2008 24.04.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Emendamento

18.06.2008 18.06.2008 Art. 8 della legge del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

10.1.39 Service Agreement a favore della Fondazione Bota tra la Banca mondiale, il Governo degli Stati Uniti d'America, la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kazakistan, concluso il 2 maggio 2007

Base legale

Emendamento dell'accordo

Entrata in vigore

18.06.2008 18.06.2008 Art. 8 della legge del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9).

Data

10.1.38 Executing Agent Agreement tra la Norvegia, la Spagna, la Svizzera e l'agenzia NATO di manutenzione e di approvvigionamento, concluso il 3 dicembre 2007

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Allegato all'accordo

Accordo di base (fonte, RU/RS)

10.1.37 Financial Management Agreement tra la Svizzera, la Norvegia, la Spagna e la NATO, concluso il 3 dicembre 2007

N.

Emendamenti introdotti per rafforzare i meccanismi anticorruzione.

Emendamenti introdotti per rafforzare i meccanismi anticorruzione.

Riduzione da 2,2 a 1,5 milioni di euro dell'importo minimo per lanciare il progetto del «PfP Trust Fund» in Giordania.

Riduzione da 2,2 a 1,5 milioni di euro dell'importo minimo per lanciare il progetto del «PfP Trust Fund» in Giordania.

Contenuto della modifica

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Costi

Convenzione dell'11 ottobre 1947 per l'Organizzazione meteorologica mondiale (RS 0.429.01)

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (con allegati e atto finale) (RS 0.431.026.81)

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (con allegati e atto finale) (RS 0.431.026.81)

10.2.1

10.2.2

10.2.3

3464

Accordo di base (fonte, RU/RS)

Decisione n.

2/2008 del Comitato misto CE/Svizzera concernente la modifica dell'allegato A

Decisione n.

1/2008 del Comitato misto CE/Svizzera concernente l'adozione del suo regolamento interno

Decisione del 15° Congresso meteorologico mondiale

Forma, designazione (fonte RU/RS)

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Adozione del regolamento interno del Comitato misto dell'accordo relativo alla cooperazione nel settore statistico.

Adeguamento della modifica dell'allegato A secondo l'art. 2 dell'accordo.

21.11.2008 21.11.2008 Art. 25 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01)

Costi

14.02.2008 14.02.2008 Art. 25 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01)

Contenuto

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Base legale

Cambiamento del preambolo.

Entrata in vigore

25.05.2007 01.06.2007 Art. 5 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 1999 sulla meteorologia e la climatologia (LMet; RS 429.1)

Data

Dipartimento federale dell'interno

N.

10.2

Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005 (RS 0.818.103)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Accordo del 19 dicembre 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il GEIE EDCTP concernente la partecipazione al partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (RS 0.420.518.22)

10.2.4

10.2.5

10.2.6

3465

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Emendamento 1 all'accordo (RU 2009 193)

Decisione n.

4/2007 del Consiglio dell'AELS

Sostituzione dell'allegato 9 del RSI (2005) con la parte relativa alle questioni sanitarie della dichiarazione generale per gli aeromobili riveduta dall'OACI

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

02.09.2008 02.09.2008 Art. 16 cpv. 3 lett. a LR

27.11.2007 01.01.2008 Art. 53 par. 3 della Convenzione

23.05.2005 15.07.2007 Opting out; art. 22 della Costituzione dell'OMS del 22 luglio 1946 (RS 0.810.1)

Data

Proroga dell'accordo fino al 15 dicembre 2010.

Modifica dell'appendice 2 dell'allegato K della convenzione AELS (sicurezza sociale).

Adeguamenti tecnici allo sviluppo del diritto comunitario. Nuove regole di assoggettamento nelle relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein.

Nuovo modello di formulario a cui deve conformarsi il comandante di bordo di un aeromobile quando fornisce all'autorità competente di un aeroporto le informazioni che essa richiede sullo stato di salute a bordo nel corso del viaggio internazionale e sulle misure sanitarie eventualmente applicate sull'aeromobile.

Contenuto

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Costi

Contratto d'associazione dell'11 marzo 1987 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (RS 0.424.122)

European Fusion Development Agreement (EFDA) (RU 1980 692)

JET Implementing Agreement (RU 1980 692)

10.2.7

10.2.8

10.2.9

3466

10.2.10 Accordo dell' 11 ottobre 2005 inteso a promuovere la mobilità del personale nel campo della fusione termonucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi associati (RS 0.424.13)

Accordo di base (fonte, RU/RS)

N.

Accordo di emendamento

Accordo di emendamento

Accordo di emendamento

Accordo di emendamento

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

03.03.2008 10.12.2007 Art.16 cpv. 3 lett. a LR; art. 10d ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

17.03.2008 18.12.2007 Art.16 cpv. 3 lett. a LR; art. 10d ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

12.02.2008 20.12.2007 Art.16 cpv. 3 lett. a LR; art. 10d ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

08.02.2008 01.01.2008 Art.16 cpv. 3 lett. a LR; art. 10d ordinanza sulla ricerca (RS 420.11)

Data

Accordo concernente misure per facilitare lo scambio di ricercatori tra i centri di ricerca europei in materia di fusione (indennità salariali, indennità di viaggio ecc.) Proroga dell'accordo di un anno (fino alla fine del 2008).

Accordo sull'esercizio comune del grande impianto di ricerca europeo JET (Joint European Torus). Proroga dell'accordo fino alla fine del 2010.

Accordo che definisce le attività di ricerca comuni europee in materia di fusione termonucleare controllata e il loro finanziamento. Proroga dell'accordo fino alla fine del 2013.

Accordo che definisce le attività di ricerca comuni in materia di fusione termonucleare controllata e il loro finanziamento. Proroga dell'accordo fino alla fine del 2013.

Contenuto

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Costi

Accordo di base (fonte, RU/RS)

3467

10.2.11 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e l'Institut Max von Laue ­ Paul Langevin (ILL) a Grenoble relativo a una partecipazione scientifica all'ILL (1988­1992) del 13 maggio 1988

N.

Quarta proroga dell'accordo, (RU 2009 197; RS 0.424.22)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

13.11.2008 01.01.2009

Data

Base legale

Proroga dell'accordo fino al 31 dicembre 2013.

Contenuto

22,76 milioni di franchi (2009: 3,96, 2010: 4,60, 2011: 4,70, 2012: 4,70, 2013: 4,80)

Costi

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

10.3.1

10.3.2

3468

Accordo di base (fonte RU/RS)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

Decisione dell'Assemblea dell'Unione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RU 2009 283)

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

03.11.2007 01.01.2008 Art. 21 cpv. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

03.10.2007 01.01.2008 Art. 10 cpv. 2 lett. a n. iii dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e art. 10 cpv. 2 n. iii del Protocollo del 27 giugno 1989 relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.3/4)

Data

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

10.3

Le modifiche riguardano adeguamenti della struttura degli emolumenti nonché una riduzione dei medesimi per i Paesi meno sviluppati.

Le modifiche derivano dalla revisione dell'art. 9sexies del Protocollo di Madrid o riguardano dettagli tecnici concernenti la registrazione dei marchi.

Una modifica riguarda l'aumento dell'emolumento complementare e dell'emolumento suppletivo (da 73 a 100 franchi).

Contenuto della modifica

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Costi

Regolamento d'esecuzione comune del 30 settembre 2003 all'Atto del 1999, all'Atto del 1960 e all'Atto del 1934 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

10.3.3

10.3.4

10.3.5

3469

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

Decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti (RU 2008 1745)

Decisione dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja per la registrazione internazionale di disegni o modelli industriali

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

21.10.2008 01.04.2009 Art. 33 cpv. 1 lett. d della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

06.03.2008 01.04.2008 Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

30.09.2008 01.01.2009 Art. 21 cpv. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (RS 0.232.121.4)

Data

Modifica del regolamento sulle tasse.

Le modifiche introducono un sistema di tasse di rivendicazione differenziato.

Le modifiche riguardano l'introduzione della possibilità (opzionale) per gli Uffici nazionali di rilasciare una «dichiarazione di concessione della protezione».

Contenuto della modifica

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Costi

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000) (RS 0.232.142.21)

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

Regolamento d'esecuzione del 19 giugno 1970 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) (RS 0.232.141.11)

10.3.6

10.3.7

10.3.8

3470

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti

Decisione dell'Assemblea dell'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti

Decisione del Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

29.09.2008 01.07.2009 Art. 58 cpv. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

29.09.2008 01.01.2009 Art. 58 cpv. 2 del Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (RS 0.232.141.1)

21.10.2008 01.01.2009 Art. 33 cpv. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (RS 0.232.142.2)

Data

Le modifiche riguardano l'applicazione dell'art. 14.4 PCT nonché modifiche di rivendicazioni.

Le modifiche sono una conseguenza dell'introduzione di un sistema di ricerche supplementari nel 2007.

Le modifiche sono una conseguenza della nuova struttura delle tasse o dell'entrata in vigore dell'Accordo di Londra.

Contenuto della modifica

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Costi

Convenzione internazionale del 21 ottobre 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (RS 0.631.122)

Convenzione doganale del 2 dicembre 1972 concernente i contenitori, 1972 (RS 0.631.250.112)

Protocollo del 26 giugno 1999 di emendamento della Convenzione internazionale del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (RS 0.631.21)

10.4.1

10.4.2

10.4.3

3471

Accordo di base (fonte RU/RS)

Accettazione degli allegati specifici (appendice III)

Modifica (RU 2008 4863)

Modifica (RU 2008 4847)

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

30.05.2008 08.12.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

21.04.2008 20.07.2008 Art. 7a cpv. 2 LOGA e art. 241 n. 5 OD (RS 631.01)

13.02.2008 20.05.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. a e d LOGA

Data

Dipartimento federale delle finanze

N.

10.4

Accettazione degli allegati specifici (appendice III) conformi al nuovo diritto doganale.

Modifica degli allegati 1 (Prescrizioni concernenti l'apposizione di contrassegni sui contenitori) e 4 (Prescrizioni sulle condizioni tecniche per i contenitori che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale).

Accettazione di un nuovo allegato 8 concernente le misure da attuare dalle Parti contraenti al fine di agevolare e accelerare le procedure di controllo alle frontiere dei trasporti internazionali su strada.

Contenuto della modifica

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Costi

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04)

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (RS 0.631.252.512)

Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944 (RS 0.979.1)

10.4.4

10.4.5

10.4.6

3472

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

02.09.2008 Non Art. 7a cpv. 2 appena lett. d LOGA tutti gli Stati membri avranno approvato le modifiche.

03.10.2008 01.01.2009 Art. 7a cpv. 2 LOGA e art. 241 n. 8 OD (RS 631.01)

Modifica

Modifica

16.06.2008 01.07.2008 Art. 15 cpv. 3 lett. a) e c) della Convenzione

Base legale

Decisione n.

1/2008 della Commissione mista CE/AELS

Entrata in vigore

Data

Forma/designazione (fonte RU/RS)

L'art. XII sez. 6 lett. f e l'art. V sez. 12 lett. h e k dello statuto del Fondo monetario internazionale sono stati modificati per estendere il mandato d'investimento in vista del collocamento delle riserve.

L'art. XII sez. 5 lett. a e l'allegato L cpv. 2 sono stati modificati per adeguare il numero delle voci di base.

L'art. XII sez. 3 lett. e concerne l'aumento del numero dei direttori esecutivi supplenti.

Modifica degli allegati 6 (Note esplicative) e 8 (Composizione, funzioni e Regolamento interno del Comitato di gestione e della Commissione di controllo TIR).

Adeguamento delle disposizioni legislative alla procedura elettronica di verifica del transito.

Contenuto della modifica

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Costi

Scambio di lettere tra il Consiglio federale e il Fondo monetario internazionale, basato sul decreto federale del 12 giugno 1995 concernente la partecipazione della Svizzera al prolungamento dello sportello potenziato di aggiustamento strutturale del Fondo monetario internazionale (SPAS II).

10.4.7

3473

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Modifica

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

30.10.2008 Non appena tutti gli Stati che hanno contribuito a questo fondo fiduciario dell'FMI si saranno dichiarati d'accordo.

Data

Art. 5 cpv. 1 della legge sull'aiuto monetario (RS 941.13)

Base legale

Gli statuti dello SPAS II sono stati pubblicati come allegato I al messaggio del 29 giugno 1994 concernente la partecipazione della Svizzera allo SPAS II (FF 1994 III 1257). Gli statuti del fondo fiduciario PRGF ESF (facilitazione per ottenere crediti a tasso d'interesse agevolato in caso di shock esogeno; in precedenza SPAS II) sono stati modificati per accelerare e agevolare l'accesso ai crediti della facilitazione ESF.

Contenuto della modifica

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Costi

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401)

Regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

3474

Accordo di base (fonte RU/RS)

Decisione n. 1/2008 del Consiglio (RU 2008 4073)

Scambio di lettere del 28 aprile/ 1° maggio 2008 tra la Svizzera e la Francia che modifica i contingenti di importazione in Svizzera di prodotti agricoli delle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex (RU 2008 4071)

Decisione n. 2/2008 del Comitato misto Svizzera/CE (RU 2008 5399)

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto Svizzera/CE (RU 2008 1209)

Forma, designazione (fonte RU/RS)

16.04.2008 01.08.2008 Art. 7a cpv. 2 LOGA

01.05.2008 01.05.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Modifica delle tabelle 2 e 3 dell'allegato D della Convenzione (Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli).

Trasformazione del contingente d'importazione del burro ammesso in franchigia in un contingente di latte ammesso in franchigia (Annesso al regolamento del 22 dicembre 1933).

Aggiornamento dei prezzi di riferimento che figurano nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo.

Contenuto della modifica

24.09.2008 01.08.2008 Art. 5 e 7 del Protocollo n. 2 all'accordo (RS 0.632.401.2)

Base legale

Aggiornamento dei prezzi di riferimento che figurano nelle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 all'accordo.

Entrata in vigore

22.02.2008 01.02.2008 Art. 5 e 7 del Protocollo n. 2 all'accordo (RS 0.632.401.2)

Data

Dipartimento federale dell'economia

N.

10.5

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Costi

Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto (RS 0.632.313.211)

Accordo di libero scambio del 26 giugno 2003 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Cile (RS 0.632.312.451)

Accordo di libero scambio del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia (RS 0.632.315.201.1)

10.5.5

10.5.6

10.5.7

3475

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto

28.11.2008 Adottato Art. 33 dalla dell'accordo Svizzera il 28.11.2008.

Entrata in vigore il 1° giorno del 3° mese dopo che Macedonia e Norvegia avranno ratificato.

31.01.2006 01.05.2008 Art. 85 cpv. 5 dell'accordo

Base legale

Decisione n. 4/2006 del Comitato misto

Entrata in vigore

04.11.2008 Adottato Art. 43 dalla dell'accordo Svizzera il 4.11.2008.

Entrata in vigore il 1° giorno del 3° mese dopo che la Norvegia avrà ratificato.

Data

Decisione n. 2/2008 del Comitato misto

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Modifica dell'allegato II (pesci e altri prodotti del mare).

Modifica dell'appendice III (prodotti non contemplati dall'accordo).

Modifica dell'appendice all'allegato IV (smantellamento dei dazi doganali sui prodotti industriali).

Contenuto della modifica

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Costi

15.01.2008 01.02.2008 Art. 177a cpv. 2 della legge sull'agricoltura (RS 910.1)

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto Svizzera/UE (RU 2008 3981)

Decisione n. 1/2008 del Comitato misto (RU 2009 217)

Decisione n. 2/2008 del Comitato misto

10.5.10 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81)

10.5.11 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

10.5.12 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81)

3476

28.11.2008 Idem

Decisione n. 3/2008 del Comitato misto

Accordo di libero scambio del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia (RS 0.632.315.201.1)

10.5.9

16.05.2008 16.05.2008 Art. 10 cpv. 5 e 18 cpv. 2 dell'accordo

12.03.2008 12.03.2008 Art. 10 cpv. 5 dell'accordo

Art. 33 dell'accordo

Art. 33 dell'accordo

28.11.2008 Idem

Base legale

Decisione n. 2/2008 del Comitato misto

Accordo di libero scambio del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Macedonia (RS 0.632.315.201.1)

10.5.8

Entrata in vigore

Data

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

Aggiornamento delle basi legali dell'allegato 1 all'accordo.

Inclusione nell'allegato 1 di un nuovo capitolo settoriale sui prodotti da costruzione (capitolo 16).

Adeguamenti tecnici e giuridici nel settore fitosanitario (allegato 4 dell'accordo).

Modifica dell'allegato I (prodotti non contemplati dall'accordo).

Modifica del protocollo A (prodotti agricoli trasformati).

Contenuto della modifica

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Costi

23.05.2008 23.05.2008 Art. 10 della legge del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

10.03.2008 10.03.2008 Art. 13 della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Modifica dell'accordo

Modifica

10.5.15 Accordo di fondo fiduciario tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BIRS concernente l'amministrazione del fondo fiduciario legata alla gestione dei rischi relativi alle materie prime, concluso il 10 maggio 2002

10.5.16 Accordo tra la Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la Città di Iasi concernente il supporto finanziario al sistema di teleriscaldamento della Città di Iasi, concluso il 12 settembre 2006

3477

05.09.2007 05.09.2007 Art. 10 della legge del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Base legale

Modifica

Entrata in vigore

17.03.2008 17.03.2008 Art. 10 della legge del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Data

10.5.14 Accordo di fondo fiduciario tra la Confederazione Svizzera e la BIRS concernente il programma infoDev (TF 070385), concluso il 19 dicembre 2005

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Complemento

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.5.13 Accordo n. VII tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Centrafricana concernente la riduzione del debito estero della Repubblica Centrafricana, concluso il 17 aprile 1999

N.

Nuova distribuzione dell'importo di 7 milioni di euro per investimenti (6), lo sviluppo dell'impresa (0,4) e la consulenza al progetto (0,6).

Inclusione del finanziamento dei costi indiretti (ufficio, comunicazione, IT) e del personale finanziato direttamente dal fondo fiduciario.

Proroga dell'accordo fino al 30 giugno 2010.

Complemento all'accordo del 17 aprile 1999 concernente il debito che entra in linea di conto ai fini della cancellazione (art. 3).

Contenuto della modifica

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La modifica dell'accordo non causa ulteriori oneri finanziari.

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Sdebitamento parziale di 12,44 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo.

Costi

Modifica 1

10.5.19 Accordo di fondo fiduciario tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla SECO, e la BERS concernente il cofinanziamento della seconda fase del progetto «Khujand Water Supply» in Tagikistan, concluso il 17 settembre 2004

3478

Modifica 1

10.5.18 Memorandum tra la Svizzera, l'Ucraina, la Città di Vinnytsia e l'impresa pubblica «Tramvai i Troleibus Upravlenie», concluso il 6 dicembre 2006

Forma, designazione (fonte RU/RS)

Addendum

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.5.17 Memorandum tra la Svizzera, l'Ucraina, la Città di Vinnytsia e l'impresa pubblica «Tramvai i Troleibus Upravlenie», concluso il 6 dicembre 2006

N.

Entrata in vigore

Base legale

15.11.2008 15.11.2008 Art. 13 della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

31.03.2008 31.03.2008 Art. 13 della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

17.04.2008 17.04.2008 Art. 13 della legge sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Data

Adeguamento dell'accordo di management con la BERS per avviare anche la seconda parte del progetto e aumento del budget di 4,3 milioni di euro.

Adeguamento dell'art. 13.3: in caso di denuncia del memorandum da parte di una delle Parti, i contratti in corso continueranno a mantenere la loro validità.

Cambio di nome del beneficiario dell'aiuto finanziario da «Vinnytsia Enterprise TTU» a «Municipal Enterprise Vinnytsia Trams and Trolleybuses Company VTTU».

Contenuto della modifica

4,3 milioni di euro. Aiuto pubblico allo sviluppo

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Costi

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (RS 0.632.31)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

Accordo europeo del 15 novembre 1975 sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) (RS 0.725.11)

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

3479

Accordo di base (fonte RU/RS)

10.10.2007 15.01.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

10.10.2007 15.01.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

10.10.2007 15.01.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. d LOGA

19.09.2008 19.12.2008 Art. 7a cpv. 2 lett. a LOGA

Modifica

Complemento

Modifica

Base legale

Complemento

Entrata in vigore

13.12.2007 13.12.2007 Art. 3a cpv. 2 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0)

Data

Decisione n. 5/2007 del Consiglio (RU 2009 299)

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Modifica dell'allegato I, cambiamento di una strada «E» in Ungheria.

Complemento all'allegato II, precisazione concernente la larghezza e il numero delle corsie di circolazione.

Modifica dell'allegato I, cambiamento di una strada «E» tra l'Estonia e la Lettonia.

Introduzione di una clausola di salvaguardia concernente futuri cambiamenti.

Modifica dell'appendice all'allegato Q (trasporto aereo) della convenzione.

Contenuto della modifica

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

10.6

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Costi

Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (RS 0.741.621)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68)

Scambio di note del 22 dicembre 2004 e 29 marzo 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti concernente la trasmissione di dati relativi ai passeggeri (Passenger Name Record, PNR) da parte di compagnie aeree ad autorità straniere (RU 2006 511)

Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (RS 0.916.21)

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.6.9

3480

Accordo di base (fonte RU/RS)

N.

31.10.2008 01.02.2009 Art. 7a cpv. 2 lett.

d LOGA

26.09.2008 29.09.2008 Art. 7a cpv. 2 lett.

a LOGA

Proroga

Decisione della quarta Conferenza delle Parti di modificare l'allegato III della Convenzione di Rotterdam

16.12.2008 01.02.2009 Art. 3a cpv. 1 e 2 della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0)

Decisione n.

1/2008 del Comitato misto

01.10.2008 01.01.2009 Art. 106 cpv. 9 LCStr

Base legale

Complemento

Entrata in vigore

Data

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Iscrizione del tributil tin nell'allegato III della Convenzione di Rotterdam. La sostanza sarà di conseguenza sottoposta alla procedura di Previo consenso informato (PIC) adottata nel commercio internazionale.

Lo scambio di note in vigore con gli Stati Uniti è prorogato e riprende in linea di massima il tenore dello scambio di note del 2005.

Modifica dell'allegato all'accordo per quanto riguarda le norme applicabili al settore della sicurezza aerea, dell'incolumità (safety and security) e le regole interne dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Modifica degli allegati A e B dell'accordo. Adeguamento al progresso tecnico.

Contenuto della modifica

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Costi

Accordo di base (fonte RU/RS)

3481

10.6.10 Accordo del 29 luglio 1991 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'esercizio della pesca e la protezione dell'ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati (RS 0.923.22)

N.

Modifica del Regolamento d'applicazione (RS 0.923.221)

Forma/designazione (fonte RU/RS)

Entrata in vigore

Base legale

14.04.2008 15.04.2008 Art. 25 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0)

Data

Modifiche tecniche relative all'esercizio della pesca (fissazione di taglie minime e di contingenti di pesca).

Contenuto della modifica

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Costi

3482