Legge federale sugli assegni familiari

Disegno

(Legge sugli assegni familiari, LAFam) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20091, decreta: I La legge del 24 marzo 20062 sugli assegni familiari è modificata come segue:

Capitolo 3a (nuovo): Registro degli assegni familiari Art. 21a (nuovo) Scopo L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di: a.

prevenire il cumulo di assegni familiari conformemente all'articolo 6;

b.

assistere i servizi di cui all'articolo 21c nell'esecuzione della presente legge.

Art. 21b (nuovo) Comunicazione dei dati Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo.

1

Le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno per un dato figlio sono accessibili al pubblico. Per la consultazione vanno indicati il numero d'assicurato AVS e la data di nascita del figlio. A tutela del bene del figlio, il Consiglio federale può prevedere eccezioni al pubblico accesso.

2

Art. 21c (nuovo)

Obbligo di notifica

I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari:

1 2

FF 2009 5289 RS 836.2

2009-0278

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Legge sugli assegni familiari

a.

le casse di compensazione per assegni familiari ai sensi dell'articolo 14;

b.

le casse di disoccupazione ai sensi degli articoli 77 e 78 della legge federale del 25 giugno 19823 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza;

c.

le casse di compensazione AVS, per l'adempimento dei loro compiti secondo l'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 19524 sugli assegni familiari nell'agricoltura e l'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19595 su l'assicurazione per l'invalidità;

d.

i servizi cantonali competenti per l'esecuzione degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa.

Art. 21d (nuovo) Finanziamento 1

Il registro degli assegni familiari è finanziato dai servizi di cui all'articolo 21c.

Le spese sono ripartite proporzionalmente al numero di comunicazioni di dati che danno luogo a un'iscrizione nel registro. Il Consiglio federale definisce i dettagli e le modalità di versamento.

2

Art. 21e (nuovo)

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all'articolo 21c. Ne sono oggetto in particolare: a.

i dati da registrare e il loro trattamento;

b.

l'accesso ai dati;

c.

i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;

d.

i termini di conservazione dei dati.

Titolo prima dell'art. 25

Capitolo 6: Disposizioni finali e disposizione transitoria Art. 25 lett. f e g (nuove) Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA6, si applicano per analogia:

3 4 5 6

f.

al numero d'assicurato AVS (art. 50c LAVS);

g.

all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS (art. 50d LAVS).

RS 837.0 RS 836.1 RS 831.20 RS 830.1

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Legge sugli assegni familiari

Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

Per la notifica all'Ufficio centrale di compensazione i servizi di cui all'articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all'entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

1

Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all'Ufficio centrale di compensazione.

2

La Confederazione assume le spese sostenute per la creazione del registro degli assegni familiari.

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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