Decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092, decreta: Art. 1 1

La Convenzione del 23 febbraio 20063 sul lavoro marittimo è approvata.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

Art. 2 La legge federale del 23 settembre 19534 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue: Art.9 cpv. 3bis 3bis L'Ufficio svizzero della navigazione marittima può delegare a società di classificazione riconosciute taluni compiti negli ambiti dell'ispezione, del controllo o della decisione, in particolare quelli previsti dalla Convenzione sul lavoro marittimo.

Art. 45 cpv. 1 1 È considerato armatore il proprietario della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che, con l'assunzione della responsabilità, si è dichiarato pronto ad assumere i compiti e gli obblighi che spettano all'armatore conformemente alla Convenzione sul lavoro marittimo5, anche se altre organizzazioni o persone assumono alcuni di questi compiti o obblighi su mandato dell'armatore.

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RS 101 FF 2009 7831 RS ...; FF 2009 7863 RS 747.30 RS ...; FF 2009 7863

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Art. 59 cpv. 3 A richiesta del capitano e delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, il Consolato è autorizzato a domandare all'autorità competente, in nome della Confederazione Svizzera, l'assistenza giudiziaria di uno Stato estero.

3

Art. 63 cpv. 2 Il Consiglio federale emana, tenuto conto delle convenzioni internazionali e degli usi in vigore nella navigazione marittima e dopo aver sentito le cerchie interessate, le disposizioni concernenti:

2

a.

i requisiti minimi per il lavoro dei marittimi a bordo di una nave;

b.

le condizioni di lavoro;

c.

gli alloggi, le strutture ricreative, il vitto incluso il servizio di catering;

d.

la tutela della salute, l'assistenza medica, l'assistenza sociale e la protezione in materia di sicurezza sociale;

e.

l'adempimento e l'applicazione delle disposizioni.

Art. 70 lett. j­l Il contratto d'arruolamento deve indicare in modo chiaro e preciso i diritti e gli obblighi delle due parti. In particolare, esso deve enunciare: j.

il nome e l'indirizzo dell'armatore;

k.

il diritto del marittimo al rimpatrio;

l.

se del caso, il rinvio al contratto collettivo di lavoro.

Art. 77 cpv. 2 Il contratto d'arruolamento concluso per una durata indeterminata può essere disdetto in ogni momento da entrambe le parti mediante preavviso scritto di sette giorni; se il termine scade in corso di viaggio, il contratto è prorogato sino all'arrivo della nave al prossimo porto. Nel contratto possono essere convenuti termini di disdetta più lunghi. I termini di disdetta devono essere identici per entrambe le parti.

2

Art. 82 cpv. 1 L'arruolato sbarcato ha il diritto di farsi ricondurre, a spese dell'armatore, nel luogo d'arruolamento, a meno che abbia egli stesso disdetto il contratto per motivi ingiustificati o che detto contratto sia stato sciolto per motivi gravi a lui imputabili.

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Art. 150a

Violazione delle disposizioni della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo

Il capitano o l'armatore di una nave svizzera che viola le disposizioni della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo6 è punito con la multa.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.

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