Legge federale sulla ricerca

Disegno

(Legge sulla ricerca, LR) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20081, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue: Titolo Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, LPRI) Ingresso visto l'articolo 64 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19814, Art. 1 lett. a e c Con la presente legge la Confederazione si prefigge di: a.

promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione basata sulla scienza, come pure sostenere la valorizzazione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca;

c.

garantire un impiego economico e parsimonioso dei fondi federali devoluti alla ricerca e all'innovazione.

Art. 2 cpv. 1 lett. d, f e g (nuova) e cpv. 2 (nuovo) Nella pianificazione della loro attività e nell'impiego dei mezzi finanziari della Confederazione, gli organi della ricerca fissano le priorità e determinano i punti nodali. Badano in particolare:

1

1 2 3 4

d.

a un rapporto, adeguato ai rispettivi compiti, tra la ricerca fondamentale e la ricerca e lo sviluppo orientati all'applicazione;

f.

al contributo fornito all'uso sostenibile delle risorse;

FF 2009 413 RS 420.1 RS 101 FF 1981 III 969

2008-1125

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g.

alla cooperazione internazionale nel campo della scienza, della tecnica e dell'innovazione.

2 Nella promozione dell'innovazione gli organi della ricerca badano inoltre al contributo fornito alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione

La presente legge si applica agli organi della ricerca che impiegano mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca e l'innovazione.

1

Le disposizioni sulla promozione dell'innovazione si applicano anche alle scuole universitarie che non sono organi della ricerca ai sensi dell'articolo 5 e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali, se ricevono mezzi finanziari della Confederazione nel quadro della promozione dell'innovazione.

2

Art. 5 lett. c n. 3 (nuovo) e lett. d (nuova) Sono organi della ricerca: c.

l'amministrazione federale in quanto: 3.

d.

svolga compiti di promozione dell'innovazione;

la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI).

Titolo prima dell'art. 6

Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell'innovazione Sezione 1: Ripartizione dei compiti Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. f (nuova) La Confederazione promuove la ricerca e l'innovazione secondo la presente legge, come pure secondo le leggi speciali, mediante:

1

f.

le attività della CTI e altri provvedimenti di promozione dell'innovazione ai sensi della sezione 4.

Art. 11a cpv. 3 Nel campo della ricerca i reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi sono perseguiti dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

3

5 6

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RS 616.1 RS 313.0

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Art. 16 cpv. 3 lett. a e cpv. 7 3

Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati: a.

abrogata

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3.

7

Titolo prima dell'art. 16a (nuovo)

Sezione 4 (nuova): Promozione dell'innovazione Art. 16a

Compiti e provvedimenti di promozione

1

La Confederazione sostiene la ricerca e lo sviluppo orientati all'applicazione.

2

Inoltre può sostenere: a.

provvedimenti per promuovere l'imprenditorialità;

b.

provvedimenti in favore della costituzione e dello sviluppo di imprese basate sulla scienza;

c.

lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia.

Promuove l'integrazione della Svizzera in programmi e progetti internazionali nel campo della tecnologia e dell'innovazione.

3

4

Elabora le basi per la promozione dell'innovazione.

5

Assicura la valutazione dell'attività di promozione.

Art. 16b

Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione

La Confederazione può sostenere progetti di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione accordando contributi alle scuole universitarie e ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1

a.

il progetto è condotto in collaborazione con un partner privato o pubblico che ne assicura lo sfruttamento (partner attuatore);

b.

è possibile attendersi un'attuazione efficace dei risultati della ricerca sul mercato;

c.

verosimilmente il progetto non può essere realizzato senza il sostegno della Confederazione;

d.

il partner attuatore si assume la metà del finanziamento del progetto. Il Consiglio federale può definire eccezioni a questa condizione nell'ordinanza;

e.

il progetto contribuisce alla formazione orientata alla pratica delle nuove leve nella ricerca.

La Confederazione può sostenere studi di fattibilità, prototipi e impianti sperimentali anche senza partner attuatore se sono realizzati da scuole universitarie o centri di

2

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ricerca che non perseguono scopi commerciali e se presentano un notevole potenziale innovativo.

Promuove in particolare i progetti ai sensi dei capoversi 1 e 2 che contribuiscono a un uso sostenibile delle risorse.

3

4

Gli articoli 8 capoverso 5 e 11a capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 16c 1

Promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a capoverso 2

La Confederazione può sostenere l'imprenditorialità basata sulla scienza mediante: a.

la sensibilizzazione e la formazione di persone che intendono costituire o hanno appena costituito un'impresa;

b.

offerte di informazione e di consulenza.

Può sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese basate sulla scienza mediante:

2

a.

l'assistenza, la consulenza e il coaching per giovani imprenditori;

b.

l'aiuto nel reperimento di possibilità di finanziamento;

c.

offerte di informazione e di consulenza.

Può sostenere lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie e l'economia mediante la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l'economia.

3

Art. 16d

Programmi e progetti internazionali

La Confederazione promuove la partecipazione a programmi e progetti internazionali di ricerca e sviluppo orientati all'applicazione mediante: a.

la conclusione di accordi sull'integrazione della Svizzera nello spazio internazionale della ricerca e dell'innovazione;

b.

la partecipazione, in seno a organi internazionali, alla concezione, pianificazione e realizzazione di attività di promozione;

c.

la divulgazione delle informazioni su questi programmi;

d.

la consulenza e il sostegno nell'elaborazione e nella presentazione delle domande.

Art. 16e

Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo federale preposto alla promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all'applicazione.

1

2

La CTI è composta di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.

3

La CTI si suddivide in settori di promozione con competenze decisionali.

Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, composta del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.

4

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La CTI non dipende dall'amministrazione e nelle sue decisioni non è vincolata a direttive. Sul piano amministrativo è subordinata al DFE.

5

La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

6

Art. 16f

Compiti della CTI

La CTI prende provvedimenti e decisioni secondo l'articolo 16a capoversi 1 e 2 entro i limiti degli obiettivi e dei crediti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale.

1

La CTI decide sulle domande relative ai programmi internazionali per quanto nei pertinenti accordi internazionali questa competenza sia conferita all'organo di promozione nazionale.

2

La CTI coordina le sue attività di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione.

3

La CTI presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale. In questo rapporto può formulare raccomandazioni destinate alle unità amministrative attive nel campo della promozione dell'innovazione.

4

Art. 16g

Segreteria della CTI

La CTI gestisce una segreteria. La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità.

1

Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.

2

I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

3

4

Il presidente della CTI vigila sull'attività della segreteria.

Art. 16h

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice, per un periodo pluriennale, il credito d'impegno destinato alla promozione dell'innovazione ai sensi dell'articolo 16a capoversi 1­3.

Art. 16i

Procedura, tutela giurisdizionale e perseguimento penale

La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2 Nel campo della promozione dell'innovazione, i reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi sono perseguiti dal DFE conformemente

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alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

Titolo prima dell'art. 16j (nuovo)

Sezione 5 (nuova): Accordi internazionali Art. 16j Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione scientifica internazionale nel campo della ricerca e dell'innovazione.

1

La competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali comprende anche gli accordi concernenti:

2

a.

il controllo finanziario e gli audit;

b.

i controlli di sicurezza relativi alle persone;

c.

la protezione e l'attribuzione della proprietà intellettuale che è generata o è necessaria nel quadro della cooperazione scientifica;

d.

la partecipazione della Confederazione a persone giuridiche del diritto pubblico o privato;

e.

l'adesione a organizzazioni internazionali;

f.

le attività di controllo esercitate dai rappresentanti di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in istituzioni di ricerca e in altri organi della ricerca privati o pubblici.

Se gli accordi tangono i loro compiti, gli organi della ricerca e la Conferenza universitaria svizzera sono previamente consultati.

3

Art. 17

Coordinamento negli organi della ricerca

Ciascun organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno.

Art. 19 cpv. 1 Il Consiglio federale vigila su un impiego efficace e coordinato dei mezzi finanziari della Confederazione assegnati alla ricerca e all'innovazione.

1

Art. 23 cpv. 1 I programmi pluriennali informano in merito agli intenti degli organi della ricerca in materia di politica di ricerca e innovazione, nonché in merito alle priorità e ai punti nodali a medio termine.

1

8

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Art. 24 cpv. 1 lett. c e d (nuova) 1

Devono allestire programmi pluriennali: c.

la CTI;

d.

gli organi dell'amministrazione federale designati dal Consiglio federale.

Art. 28, rubrica e cpv. 2 Pubblicazione, valorizzazione e sfruttamento dei risultati della ricerca 2

Essi promuovono inoltre la valorizzazione e lo sfruttamento dei lavori di ricerca.

Art. 28a cpv. 1 lett. c (nuova) La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizione che:

1

c.

l'istituto di ricerca e il partner attuatore presentino una regolamentazione concernente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione.

II Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 settembre 19549 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro è abrogata.

III Modifica del diritto vigente La legge del 4 ottobre 199110 sui PF è modificata come segue: Art. 37 cpv. 3 Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono fatte salve le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità.

3

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10 11

RU 1954 1359, 1991 857; 1998 1822; 2000 187 RS 414.110 RS 170.32

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