Codice civile

Disegno

(Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 agosto 20081; visto il parere del Consiglio federale del 12 dicembre 20082; decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 30 titolo marginale e cpv. 2 2. Cambiamento del nome a. In genere

2

Abrogato

Art. 30a (nuovo) b. Morte di un coniuge

In caso di morte di un coniuge, il coniuge superstite, se ha cambiato cognome in occasione del matrimonio, può, in qualsiasi momento, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome de celibe o nubile.

Minoranza (Reimann Lukas, Geissbühler, Grin, Kaufmann, Schwander) ... il proprio cognome precedente o il proprio cognome da celibe o nubile.

Art. 119

A. Cognome

1 2 3

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conserva il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia, in qualsiasi momento, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

FF 2009 365 FF 2009 389 RS 210

2008-2447

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Codice civile (Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli)

Art. 160 B. Cognome

1

Ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.

Gli sposi possono tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale. Possono scegliere tra il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Tale dichiarazione può essere fatta anche alla nascita del loro primo figlio comune.

2

Minoranza (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas) Gli sposi scelgono insieme un cognome coniugale. Possono scegliere tra i cognomi che portano al momento del matrimonio.

1

Ognuno degli sposi può tuttavia dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler mantenere il cognome che porta al momento del matrimonio.

2

Art. 161 C. Cittadinanza

Ciascun coniuge conserva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale.

II. Cittadinanza

1

Art. 267a Il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del genitore adottivo di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

Il figlio minorenne di un coniuge, se adottato dall'altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

2

Art. 270 A. Cognome I. Figlio di genitori uniti in matrimonio

Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi diversi, il figlio ne assume il cognome da nubile o celibe da essi scelto per i figli comuni al momento della nascita del primo figlio.

1

In caso di disaccordo dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Entro un anno dalla nascita del primo figlio, tuttavia, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe del padre.

2

Il figlio di genitori che portano un cognome coniugale assume questo cognome.

3

Minoranza I (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas) Il figlio di genitori uniti in matrimonio assume il cognome coniugale da essi scelto.

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Codice civile (Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli)

Minoranza II (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reimann Lukas) A. Cognome

1

Il figlio di genitori che portano cognomi diversi assume ...

In caso di disaccordo dei genitori, il figlio assume il cognome della madre seguito dal cognome del padre. Al raggiungimento della maggiore età, il figlio sceglie uno dei due cognomi.

2

3

...

Se un genitore porta un doppio cognome, il figlio ne assume soltanto il primo cognome.

4

Art. 270a (nuovo) 1 Se i genitori non sono uniti II. Figlio di genitori non uniti cognome da nubile della madre.

in matrimonio

in matrimonio, il figlio assume il

Se l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, i genitori possono, entro un anno, dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

2

Se è il solo a esercitare l'autorità parentale, il padre può fare la stessa dichiarazione.

3

Minoranza (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reimann Lukas) Stralciare Art. 270b (nuovo) III. Consenso del figlio

Se il figlio ha ha più di dodici anni, non è possibile cambiarne il cognome senza il suo consenso.

B. Cittadinanza

1

Art. 271 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

Se assume il cognome dell'altro genitore, il figlio minorenne ne acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, in luogo e vece di quelle anteriori.

2

Minoranza (Schwander, Geissbühler, von Graffenried, Kaufmann, Reimann Lukas) 1

...

Il capoverso 1 si applica per analogia se il figlio porta il cognome di entrambi i genitori o qualora al raggiungimento della maggiore età abbia scelto il suo cognome (art. 270 cpv. 2).

2

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Codice civile (Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli)

Titolo finale Art. 8a 2. Cognome

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell'entrata in vigore della modifica del Codice civile del ...

può, in qualsiasi momento, dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.

Art. 13d (nuovo)

IVquater.

Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio

Se l'autorità parentale su un figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita in comune ai genitori o soltanto al padre prima dell'entrata in vigore della modifica del Codice civile del ..., la dichiarazione di cui all'articolo 270a capoversi 2 e 3 può essere fatta entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova.

1

2

È fatto salvo il consenso del figlio ai sensi dell'articolo 270b.

II La legge del 29 settembre 19524 sulla cittadinanza svizzera è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2­4 Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

2

3

Abrogato

4

Abrogato

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza A (Schwander, Freysinger, Geissbühler, Kaufmann, Reimann Lukas) Non entrare in materia Una minoranza B (Reimann Lukas, Aeschbacher, Chevrier, Freysinger, Geissbühler, Hochreutener, Kaufmann, Schwander) desidera rinviare l'oggetto alla commissione, con l'incarico di limitarsi unicamente alle modifiche che s'impongono in ragione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994.

4

388

RS 141.0